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1 INDICE Art. 1 oggetto dell appalto pag. 2 Art. 2 prestazioni richieste pag. 2 Art. 3 durata pag. 4 Art. 4 situazione assicurativa della società pag. 4 Art. 5 corrispettivo del servizio pag. 5 Art. 6 prerogative ed impegni della società pag. 6 Art. 7 obblighi del broker pag. 6 Art. 8 tracciabilità dei flussi finanziari pag. 9 Art. 9 cauzione pag. 9 Art. 10 subappalto e cessione del contratto pag. 10 Art.11 risoluzione e recesso pag. 10 Art.12 penali pag. 10 Art.13 autorizzazione al trattamento dei dati personali pag. 11 Art.14 foro competente pag. 11 Art.15 norme di rinvio pag. 12

2 Art. 1 oggetto dell appalto Il presente capitolato disciplina l affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della società Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito denominata Società) nei termini di cui agli artt. 106 e seguenti del Dlgs , n. 209 (codice delle assicurazioni private). L appalto rientra integralmente nella categoria 6a) dell allegato IIA al Dlgs 163/2006, Servizi di intermediazione assicurativa, CPV Art. 2 prestazioni richieste Il servizio riguarda l espletamento da parte del broker delle seguenti attività che vengono di seguito indicate in via principale e non esaustiva: a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sulla società, assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, con indicazione della relativa copertura; b) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all ottimizzazione delle coperture assicurative ed al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico della società; c) aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze della Società, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti; d) effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti; e) elaborazione dei capitolati speciali per l affidamento delle coperture assicurative della società ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara (es. controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione 2

3 dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità prezzo, ecc.); f) assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (comunicazione dati di regolazione del premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.); g) intermediazione dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione. A tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contrati stipulati, prorogati o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicatario attivo di pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio della società e lo verserà all assicuratore entro e non oltre 7 giorni, provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore della Società la piena efficacia liberatoria, anche a termine dell art del codice civile, del pagamento così effettuato; h) azioni di sollecito, nei confronti delle compagnie di assicurazioni, nell eventualità di inadempienze e nel caso di reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con la Società ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo; i) puntuale controllo del rispetto da parte delle compagnie di assicurazione, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all andamento del rischio; j) gestione sinistri: assistenza nelle varie fasi della trattazione dei sinistri attivi e passivi, anche di data antecedente alla decorrenza del presente servizio, al fine di minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione, consegna di reports sull andamento della sinistrosità completi di valutazioni tecniche e proposte; k) creazione di una banca dati informatica che agevoli la Società nella sorveglianza dello stato dei sinistri, contenente i dati dei sinistri per singoli contratti assicurativi; l) assistenza telefonica, telematica e on site con l intervento (a richiesta) di proprio personale presso la società, che consistono: nell assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel 3

4 minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione dal parte delle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri attivi e passivi nella gestione stragiudiziale dei sinistri della società, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire nel minore tempo possibile la liquidazione o il risultato sperato nei confronti della compagnia assicuratrice nella resa di pareri e consulenze su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa in diritto delle assicurazioni nell analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazioni entro i due anni precedenti al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge. m) consulenza ed assistenza alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall attuazione del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; n) attività di Risk Analysis Report sulle proprietà della Società e sulle reti infrastrutturali con particolare riferimento ai rischi naturali catastrofali per la definizione dei massimali di copertura dei rischi; o) stima e valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Società; Art. 3 durata Il servizio di brokeraggio avrà la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. L incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, di cui all art. 109 del Dlgs , n. 209 (codice delle assicurazioni private), o l iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con oggetto le attività di intermediazione assicurativa oggetto del presente appalto. Art. 4 situazione assicurativa della società Le polizze assicurative stipulate dalla società ed attualmente in corso sono le seguenti: 4

5 lotto polizza compagnia premio annuo lordo premio annuo imponibile 1 All Risk Fon-Sai , ,23 2 Infortuni Ina Assitalia , ,00 3 Integrativa FASI Ina Assitalia , ,04 4 Spese legali Roland , ,77 5 RC professionale Lloyd's , ,30 6 RCG QBE , ,00 7 RC Inquinamento Ina Assitalia , ,35 8 RCA + ARD Ina Assitalia , ,79 9 Vita dirigenti Previ Ass II 7.597, ,10 10 D&O AIG , ,00 11 Leasing Ina Assitalia , , , ,24 Art. 5 corrispettivo del servizio L importo del servizio è stabilito, per la durata di tre anni, presuntivamente in ,00 (euro duecentoquarantamila/00) iva esclusa, desunto dai premi imponibili annui in essere. Il predetto importo è stato individuato solamente al fine di esperire la gara d appalto, in quanto, come noto, il servizio di cui al presente capitolato speciale d appalto non comporta per la Società alcun onere diretto, ne presente ne futuro, per compensi, rimborsi o quant altro, poiché l operato del broker assicurativo sarà remunerato dalle compagnie di assicurazione con provvigioni calcolate sui premi imponibili relativi ai contratti assicurativi stipulati. Nessun compenso potrà, inoltre, essere richiesto nel caso in cui la Società non ritenga di procedere alla stipula dei contratti assicurativi o non si realizzi il buon esito delle relative gare. Il broker aggiudicatario non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione aumenti sulla provvigione offerta in sede di partecipazione alla gara di appalto. Per l espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all art. 86 comma 3 bis del Dlgs 163/2006 e s.m.i.. 5

6 Art. 6 prerogative ed impegni della Società Restano di esclusiva competenza della Società: a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker; b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; c) l adozione degli atti e dei capitolati speciali d appalto da utilizzare per l appalto, nelle forme previste dalla legge, delle coperture assicurative; d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali; La società si impegna a: non stipulare o modificare alcuna polizza senza la preventiva consulenza e intermediazione del broker incaricato; rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Società stessa con le compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; citare espressamente, in tutti gli atti afferenti ai propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker; fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio; indicare espressamente, in ciascun contratto, la percentuale della provvigione che la Compagnia Assicurativa aggiudicataria corrisponderà al broker. Art. 7 obblighi del broker Il broker con la partecipazione alla gara riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto, ed inoltre: a. svolgerà l incarico nell esclusivo interesse della Società; b. nell eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio un soggetto giuridico diverso dal precedente broker, quest ultimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze, secondo 6

7 il disposto del codice deontologico di categoria e secondo i principi generali in materia; c. non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Società, ne potrà impegnare la stessa se non esplicitamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal responsabile preposto dalla Società; d. è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre la Società rimane sollevata dall obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte; e. dovrà osservare l obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari alla gestione della Società; f. è responsabile di accertate carenze delle prestazioni dovute, anche qualora non siano rilevate in vigenza di contratto, ma vengano accertate in seguito, ed è tenuto a risarcire la Società degli eventuali danni subiti; g. ha l obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso in ragione dell espletamento del servizio e garantire che il personale addetto all esecuzione del servizio conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nell espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impegnate esclusivamente per le finalità relative all oggetto del servizio. h. dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso la Società ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; i. garantirà l accesso di proprio personale presso la sede della Società quando necessario a richiesta della Società stessa; j. dovrà predisporre una struttura organizzativa di interfaccia con la Società, a copertura di tutti i rami assicurativi; k. dovrà fornire momenti formativi a favore del personale della Società che collabora nella gestione dei contratti assicurativi, in maniera particolare: ogni qualvolta intervengano nuovi pacchetti assicurativi; in occasione dell introduzione di novità legislative in materia assicurativa; 7

8 nel momento dell individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nelle successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato; con riferimento alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall attuazione del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ed alle problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del Dlgs 196/2003; in occasione dell individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con la Società convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di aree o impianti, prestazioni d opera sotto forma di collaborazioni occasionali o continuative, ecc.) nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto. l. si impegnerà a rispettare, come tempi minimi per indagini richieste dalla Società non più di tre giorni lavorativi. Il broker si impegna, in caso di aggiudicazione del servizio, a designare un proprio incaricato, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, che dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Società, con la disponibilità ad incontri presso gli uffici della Società stessa. Il broker dovrà comunicare contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa. La Società si riserva comunque giudizio di gradimento sulla persona proposta quale responsabile del servizio e suo sostituto. In caso di giudizio negativo, il broker si impegna a proporre entro i successivi dieci giorni un nominativo alternativo da sottoporre a giudizio di gradimento della Società. Al fine di garantire la Società, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato che non potrà essere inferiore a quello stabilito dall ISVASS (già ISVAP) per il volume d affari dell impresa. Copia della polizza dovrà essere consegnata all atto della stipula del contratto. Il Broker si impegna a comunicare eventuali variazioni nonché gli atti di quietanza comprovanti il 8

9 pagamento del premio della polizza in argomento. La polizza, sarà mantenuta in essere per tutto il periodo di validità contrattuale. Sono, inoltre, a carico del broker: a. tutte le spese e gli oneri necessari per l espletamento del servizio oggetto del contratto; b. i rischi connessi all'esecuzione del servizio; c. tutte le spese derivanti dalla stipulazione e registrazione del contratto. Art. 8 tracciabilità dei flussi finanziari Il Broker aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto d appalto assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge n.136, il quale prevede che tutti i movimenti finanziari relativi all appalto debbano essere registrati su conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall appaltatore, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) rilasciato dall Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici Art. 9 cauzione L aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula del contratto la cauzione definitiva nelle modalità previste dall art. 113 del Dlgs 163/2006, pari al 10% dell importo contrattuale presunto, relativo al periodo di validità del presente appalto. La cauzione definitiva è prestata, a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, con fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovranno essere incondizionate, prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta da parte della Società. In caso di decurtazione dell ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l importo originario della somma garantita entro dieci giorni naturali e consecutivi dell avvenuta escussione. La garanzia fideiussoria sarà svincolata ai sensi dell art. 113 del Dlgs 163/2006 e cesserà di avere effetto dall atto di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dell appalto. 9

10 Art. 10 subappalto e cessione del contratto Per la particolare tipologia delle prestazioni inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo è vietata ogni forma di subappalto ed ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto è risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Art. 11 risoluzione e recesso La Società si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando dopo aver richiamato formalmente il broker con comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo tracciabile (es. fax, mail, PEC ecc.), all osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest ultimo non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli. È altresì facoltà della Società recedere unilateralmente ai sensi dell art del codice civile al verificarsi di inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi senza assegnazione dei termini previsti al precedente capoverso. In caso di risoluzione o recesso la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o indennizzo salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo per gli stessi l assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenza professionale di cui all art. 7. La risoluzione dl contratto avverrà di diritto qualora venga meno l iscrizione all albo dei mediatori di assicurazione di cui al Dlgs 209/2005, da parte dell aggiudicatario o nel caso lo stesso perda i requisiti di cui all art. 38 del Dlgs 163/2006, ovvero venga meno l iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Artigianato con oggetto le attività di intermediazione assicurativa. Art. 12 penali In caso di inosservanza degli obblighi prescritti nel presente capitolato e nel contratto d appalto, e comunque in tutti i casi in cui il servizio non risulti prestato in conformità alle modalità pattuite e in modo soddisfacente, il broker sarà invitato, per iscritto, dal responsabile del procedimento a chiarire e/o rimuovere l inadempimento e/o le violazioni nei tempi stabiliti. 10

11 Il broker può trasmettere, per iscritto, le proprie controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano accolte dal responsabile del procedimento, o non sia stata data risposta dal broker, o la risposta non sia sufficiente oppure non giunga nei termini, o non siano stati rimossi gli inadempimenti e/o le violazioni, il responsabile del procedimento ha facoltà di applicare una penalità, a decorrere dall inizio dell inadempimento. In relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento la penale giornaliera è così determinata: 1. mancata presentazione del programma assicurativo, di cui all art. 2 punto b) del presente capitolato, nella misura dello 0,3 per mille sull'importo presunto della complessiva provvigione contrattuale, come derivata dal ribasso d asta; 2. mancata esecuzione in tutto o in parte delle altre prestazioni prescritte, nella misura dello 0,5 per mille sull'importo della provvigione relativa alla singola polizza. L applicazione della penale non esonera tuttavia il broker dall adempimento dell obbliga-zione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l applicazione della penale stessa. L ammontare delle penali complessivamente non potrà essere, di norma, superiore al dieci per cento (10%) dell ammontare presunto della provvigione contrattuale complessiva, come derivata dal ribasso d asta. Nel caso il cui le penali applicate raggiungano cumulativamente un importo superiore al dieci per cento (10%) dell importo della provvigione, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento, l escussione della cauzione, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Art. 13 autorizzazione al trattamento dei dati personali Ai sensi del Dlgs , n. 196 i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati solo al fine dell espletamento della stessa. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità previste dall art. 11 del Dlgs 196/2003. Art. 14 foro competente Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all interpretazione, applicazione e esecuzione del presente capitolato è competente esclusivamente il foro di Milano. 11

12 Art. 15 norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d appalto si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi di cui al Dlgs 163/2006 e s.m.i., al Dlgs 209/2005 ed alle altre norme presenti nell ordinamento nazionale. 12

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