Modello 730/2011 Operazioni di conguaglio

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Modello 730/2011 Operazioni di conguaglio"

Transcript

1 n 26 del 15 luglio 2011 circolare n 397 del 13 luglio 2011 referente BERENZI/af Modello 730/2011 Operazioni di conguaglio 1. Premessa Con la Circolare n. 14 del 14 marzo 2011, l'agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l'assistenza fiscale 2011, con riferimento alle modalità da seguire e ai termini da rispettare per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio. I datori di lavoro, in veste di sostituti d'imposta devono effettuare, con le retribuzioni di competenza del mese di luglio, le operazioni di conguaglio relativamente al risultato contabile delle dichiarazioni 730, evidenziato nel c.d. prospetto di liquidazione. A partire dall'anno 2010 si ricorda inoltre che tutti i sostituti d'imposta, senza limitazioni di domicilio fiscale, possono richiedere di ricevere i dati del 730/4 per il tramite dell'agenzia delle Entrate, a condizione che abbiano inviato l'apposita comunicazione entro il 31 marzo Per i sostituti non inseriti nell'elenco di coloro che hanno inviato la comunicazione, rimangono in vigore le modalità e i tempi già previsti lo scorso anno. A seguito delle modifiche intervenute con il DPCM 12 maggio 2011, si riepilogano le principali scadenze per la trasmissione dei risultati del modello: Termine entro il quale CAF e professionisti abilitati dovranno trasmettere i risultati del modello 730 all'amministrazione Finanziaria o ai sostituti d'imposta che non si sono avvalsi della modalità telematica di ricezione dei dati Termine entro il quale l'amministrazione Finanziaria trasmetterà i risultati delle dichiarazioni ai sostituti d'imposta che ne hanno richiesto entro il 31 marzo 2011 la ricezione telematica Termine entro il quale i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono trasmettere i risultati all'amministrazione Finanziaria 12 luglio luglio giugno 2011 Sebbene la circolare n. 14/2011 dell'agenzia delle Entrate prevede che il conguaglio vada effettuato con le retribuzioni di competenza del mese di luglio a condizione che i 730/4 arrivino entro il 30 giugno 2011, si ritiene che: se il sostituto d'imposta riceve il risultato contabile entro i termini fissati (vedi tabella), dovrà comunque provvedere ad effettuare le operazioni di conguaglio con le retribuzioni del mese di luglio; qualora non risulti possibile, dovrà effettuare il conguaglio a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di agosto, applicando l'interesse dello 0,40% sulle somme da trattenere; pagina 346

2 se il sostituto riceve il risultato contabile oltre i suddetti termini, provvederà all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile, rideterminando l'eventuale numero di rate, e non applicherà l'interesse dello 0,40% sulle somme da trattenere. Il conguaglio per l'assistenza fiscale riguarda non solo l'imposta sui redditi (IRPEF) dovuta a saldo e/ o in acconto ovvero a rimborso e le addizionali regionale e comunale, ma anche l'eventuale acconto, dovuto nella misura del 20%, dell'imposta relativa ad alcuni redditi soggetti a tassazione separata. Si ricorda che i coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare il modello 730 in forma congiunta quando almeno uno di essi si trovi nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello (la dichiarazione congiunta, tuttavia, non può essere presentata se uno dei coniugi nel 2010 è stato titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se e tenuto a presentare il modello Unico 2011PF). Qualora entrambi i coniugi abbiano invece la possibilità di avvalersi dell'assistenza fiscale, essi possono autonomamente scegliere il sostituto al quale presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. 2. Modalità e termini del conguaglio I sostituti d'imposta devono eseguire i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. N.B.: il conguaglio dovrà quindi avvenire nel mese di agosto se in questo mese verranno erogate le competenze del mese di luglio (si ritiene invece che le operazioni di conguaglio, sia a debito che a credito, debbano essere eseguite nel mese di luglio, qualora in questo mese venga erogato un anticipo della retribuzione il cui saldo sarà erogato nel mese di agosto). Per effettuare il conguaglio a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2011, i sostituti d'imposta devono prendere in considerazione i risultati (imposta a debito o imposta a credito) dei Modelli 730/2011 dei propri sostituiti, evidenziati dai modelli 730/3 elaborati dagli stessi sostituti se hanno prestato direttamente assistenza fiscale, o dai modelli 730/4 trasmessi ai sostituti dal CAF o dal professionista abilitato se questi hanno prestato assistenza fiscale. Devono essere tenuti in considerazione anche eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi (se e stato presentato il modello 730 rettificativo o integrativo), pervenuti ai sostituti d'imposta in tempo utile per effettuare il conguaglio entro il Si ricorda che, nell'ipotesi in cui nello stesso periodo d'imposta ci sia stato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto, spetta al nuovo datore di lavoro effettuare le operazioni di conguaglio, tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro. Non deve essere effettuato nessun conguaglio (né a debito né a credito), se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dal Modello 730 non supera il limite di 12. Danno invece luogo a conguaglio le somme a credito anche se di importo non superiore a 12 se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per pagamento del debito ICI. 3. Conguaglio a debito Qualora il prospetto di liquidazione (mod in caso di assistenza diretta e mod in caso di assistenza prestata da un CAF) relativo al singolo dipendente evidenzi una posizione debitoria IRPEF, il sostituto d'imposta dovrà trattenere dalla retribuzione di

3 competenza del mese di luglio, al netto di ogni ritenuta anche non fiscale ("netto in busta"), il debito risultante dal prospetto di liquidazione e versare tale importo. Il datore di lavoro in occasione della corresponsione della retribuzione di competenza del mese di luglio tratterrà, qualora dovuto, anche l'importo relativo all'acconto dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile (tale trattenuta dovrà essere effettuata unicamente nell'ipotesi in cui il dipendente che ha usufruito dell'assistenza fiscale abbia dichiarato tramite il modello 730/2011 redditi tassabili separatamente e non assoggettati a ritenuta). Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dell'irpef eventualmente aumentato della prima rata di acconto, dell'addizionale regionale e comunale (a saldo e in acconto) e dell'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all'importo della retribuzione netta di competenza del mese di luglio il sostituto d'imposta dovrà comportarsi nel seguente modo: 1. trattenere la parte residua (il debito non compensato) dalla retribuzione corrisposta a partire dal mese successivo a quello nel quale vengono erogate le retribuzioni di competenza del mese di luglio e cosi via fino ad esaurimento; l'importo dell'unica o seconda rata di acconto relativa all'irpef sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2011 (nell'ipotesi in cui tale retribuzione risulti insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto sulla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, applicando su detto importo l'interesse dello 0,40%); 2. applicare, a carico dei dipendenti, sugli importi differiti (si tratta sempre della parte di debito non compensata in sede di erogazione delle retribuzioni di competenza del mese di luglio) l'interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce; 3. se entro il mese di dicembre 2011 il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere interamente le imposte dovute per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua ed il relativo interesse dello 0,40% mensile, comprensivo di quello del mese di gennaio, dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2011 direttamente al concessionario della riscossione. In questo caso il sostituto d'imposta deve comunicare al dipendente, entro il mese di dicembre 2011, gli importi residui che devono ancora essere versati. 3.1 Pagamenti rateali Come noto, anche i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono richiedere di poter effettuare il versamento a rate, di uguale importo, del saldo e del primo acconto IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale, a saldo e in acconto, e dell'acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. Non è invece possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto IRPEF. Il contribuente doveva richiedere la rateizzazione del versamento indicando nel Quadro F, sezione V, rigo F6, casella 5 del mod. 730 il numero delle rate in cui intendeva frazionare il debito. Il numero delle rate mensili può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque: infatti, i pagamenti rateali devono essere completati entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Se il conguaglio non può avere inizio nel

4 mese di luglio, in quanto le retribuzioni di competenza del mese di luglio vengono erogate nel successivo mese di agosto, il sostituto d'imposta dovrà ripartire il debito in un numero di rate, tendente alla scelta effettuata dal contribuente, tali da garantire il completamento delle operazioni di pagamento entro il mese di novembre. Ad esempio, qualora il contribuente abbia richiesto la rateizzazione in cinque rate e la retribuzione di competenza di luglio gli venga erogata nel mese di agosto, compito del sostituto sarà quello di ripartire l'importo totale dell'imposta a debito su quattro rate invece che su cinque. Si ricorda che il completamento delle operazioni di pagamento rateale, entro il mese di novembre, deve essere inteso con riferimento alla posizione fiscale del sostituito e non del sostituto. Pertanto, il datore di lavoro dovrà effettuare entro il 16 dicembre, e non entro il 30 novembre, il versamento delle somme trattenute al dipendente a titolo di conguaglio sugli emolumenti corrisposti per il mese di novembre al dipendente che ha scelto l'opzione per il versamento rateale. L'importo delle singole rate deve sempre essere calcolato dal sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, anche nelle ipotesi in cui l'assistenza fiscale sia stata prestata da un CAF. Lo stesso sostituto deve inoltre calcolare l'interesse fissato che è pari allo 0,33% mensile. Ove la retribuzione mensile risultasse insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta che effettua il conguaglio applicherà, oltre all'interesse dello 0,33% mensile riferito al pagamento rateale, anche l'interesse nella misura dello 0,40% riferito all'incapienza della retribuzione. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta deve comunicare all'interessato l'importo delle rate non ancora trattenute. In tal caso, il contribuente deve provvedere a versare autonomamente e direttamente quanto ancora dovuto, alle scadenze delle singole rate. Il contribuente può tuttavia, in alternativa, scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto d'imposta deve erogargli emolumenti entro l'anno. In caso di decesso di un lavoratore dipendente assistito che avesse chiesto la rateizzazione in sede di dichiarazione, gli eredi dovranno corrispondere l'importo delle rate non ancora trattenute, fruendo del più ampio termine per il versamento previsto dall'art. 65 del D.P.R. 600/1973 (6 mesi). 4. Conguaglio a credito Nell'eventualità in cui il prospetto di liquidazione evidenzi un credito IRPEF a favore del dipendente, il sostituto d'imposta deve provvedere al rimborso dell'importo complessivamente dovuto mediante riduzione delle ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro dipendente di competenza del mese di luglio corrisposti al dichiarante. Qualora tale ammontare risulti insufficiente, il sostituto d'imposta provvederà al rimborso utilizzando l'ammontare complessivo delle ritenute operate sui redditi di competenza del mese di luglio nei confronti di tutti i dipendenti. Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo delle ritenute, il sostituto di imposta rimborserà agli interessati l'importo residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto operate nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi. In questa fase, nel caso gli aventi diritto siano più di uno, il sostituto d'imposta dovrà

5 concedere i rimborsi mensilmente sulla base di una percentuale (uguale per tutti i dipendenti assistiti) data dal seguente rapporto: al numeratore: l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio); al denominatore: l'ammontare complessivo del credito IRPEF da rimborsare. Qualora, entro il mese di dicembre 2011, il sostituto d'imposta non sia riuscito a rimborsare l'intero credito d'imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall'effettuare detti rimborsi e comunicherà al dipendente gli importi residui di credito di cui lo stesso ha diritto, provvedendo anche ad indicarli nell'apposita certificazione (modello CUD). Il sostituto potrà utilizzare tali importi a credito nella successiva dichiarazione (Modello 730/2012 o Modello Unico 2012PF) o, nel caso in cui lo stesso sia esonerato dal presentare la dichiarazione nel 2012, nella prima dichiarazione presentata negli anni successivi. Riguardo alla tipologia di imposte da utilizzare per i rimborsi si ritiene sconsigliabile l'utilizzo delle imposte a debito scaturenti dalla dichiarazione modello 730 (in pratica quelle versate con i codici 4730, 4731, 3803, 3845 e 3846). 5. Casi particolari 5.1 Cessazione del rapporto di lavoro Nell'ipotesi in cui, prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio a debito, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che ha ricevuto la dichiarazione modello 730/2011, lo stesso non deve effettuare tali operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Nel caso in cui la cessazione avvenga prima del completamento delle operazioni di conguaglio, in presenza di conguagli protratti oltre il mese di erogazione delle retribuzioni di competenza del mese di luglio (in conseguenza di rettifica, rateizzazione o derivanti da insufficienza della retribuzione), il sostituto dovrà ugualmente comunicare al lavoratore dipendente le somme ancora a debito che l'interessato verserà autonomamente al concessionario per la riscossione, unitamente all'interesse dello 0,40% mensile previsto in caso di conguagli protratti per insufficienza della retribuzione. Nel caso in esame il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare l'eventuale conguaglio a credito, attraverso una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti, sempreché la presentazione della dichiarazione, anche tramite il CAF, sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. N.B.: nell'ipotesi in cui il dipendente abbia compilato il modello 730/2011 indicando quale sostituto d'imposta l'azienda presso la quale prestava la propria opera e che, al momento delle operazioni di conguaglio, sia entrato in mobilità o in cassa integrazione straordinaria, compito del sostituto è quello di non liquidare il modello 730/2011 ricevuto, ma di restituirlo al CAF o al professionista abilitato che ne hanno curato la presentazione. 5.2 Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro Se nello stesso periodo di imposta interviene il passaggio di dipendenti da un datore di

6 lavoro ad un altro possono verificarsi le seguenti situazioni: passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro per effetto, ad esempio, di fusione, scissione, cessione, conferimento ed affitto di azienda. Il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto di imposta tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro, è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale (tanto nell'ipotesi di assistenza diretta, quanto in quella di assistenza prestata da un CAF); passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro con interruzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui il dipendente si avvalga della possibilità di cui all'articolo 23, comma 4 del DPR 600/1973 come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, di chiedere al nuovo datore di lavoro di tenere conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro. In questo caso il nuovo datore di lavoro tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non deve proseguire nell'assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro Decesso del lavoratore dipendente avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio In caso di decesso del lavoratore dipendente avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio, il sostituto deve astenersi dall'effettuare dette operazioni di conguaglio mentre è tenuto a comunicare agli eredi del de cuius le somme a debito che gli stessi devono versare ai sensi dell'art. 65 del DPR 600/73 (in tal caso gli eredi dovranno versare la somma rimasta a debito o, se in sede di dichiarazione era stata richiesta la rateizzazione, l'importo delle rate non ancora trattenute; si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977 n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977 n. 749, gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti) o l'importo a credito (lo stesso credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto) utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione (modello CUD). Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO PF per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo quanto contenuto nel modello o Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato, senza applicazione di sanzioni in caso di tardivo versamento; mentre il credito spettante a quest'ultimo può essere fatto valere nella successiva dichiarazione Aspettativa senza retribuzione e casi analoghi Per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a lavoratori dipendenti posti in aspettativa senza retribuzione o analoga posizione, nonché a collaboratori a progetto che non percepiscono compensi nel primo mese di effettuazione delle operazioni di conguaglio,

7 il sostituto d'imposta deve seguire le seguenti modalità. In presenza di un risultato contabile a credito per il contribuente, il sostituto deve effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute ai compensi corrisposti sulle retribuzioni erogate di competenza del mese di luglio. Nel caso in cui l'ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute nei successivi mesi del medesimo periodo d'imposta. Se alla fine del periodo d'imposta non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato gli importi residui. In presenza di un risultato contabile a debito, il sostituto deve verificare se prima della fine del periodo d'imposta erogherà o meno a tali soggetti dei compensi. Se non erogherà alcun compenso sino alla fine del periodo d'imposta, il sostituto deve comunicare al contribuente l'importo delle somme che lo stesso dovrà versare autonomamente seguendo le modalità previste per i casi di cessazione in precedenza illustrate. Qualora, invece, corrisponderà a tali soggetti compensi prima del termine del periodo d'imposta, il sostituto dovrà far operare al contribuente la scelta tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento in ragione mensile, previsto in caso di incapienza della retribuzione. 6. Dichiarazione integrativa 6.1. Errori che comportano un minore debito d'imposta ovvero un rimborso non precedentemente richiesto ovvero un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso o ancora errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta Qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito d'imposta, i contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative entro il 25 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione originaria, ad un CAF dipendenti, anche nell'ipotesi in cui l'assistenza fiscale fosse stata prestata direttamente dal sostituto. Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata necessaria al CAF per il controllo della conformità; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto, ovvero da un'altro CAF, occorre esibire tutta la documentazione. Entro il 10 novembre, il CAF deve far pervenire il modello integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre. Nell'ipotesi in cui l'assistito che ha presentato un modello 730 integrativo interrompa il rapporto di lavoro prima di tale mese, il sostituto è comunque tenuto a restituire il credito mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti ad altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti e, quindi, nel primo periodo di paga utile, anche se diverso da dicembre.

8 6.2. Errori od omissioni che hanno determinato un nuovo o maggiore debito d'imposta, ovvero un minor credito Nei casi in cui il contribuente riscontri nel modello 730 presentato, errori od omissioni (quali ad esempio l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minore rimborso o un maggior debito, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa al modello 730 utilizzando il modello UNICO, e procedendo, al contempo, al versamento delle somme dovute. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione del modello UNICO, il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. In ogni caso, la presentazione di una dichiarazione integrativa (730 o UNICO) non sospende le procedure relative all'assistenza fiscale e quindi non fa venire meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario. 7. Dichiarazioni rettificative In caso di eventuali errori commessi dal CAF nell'elaborazione del prospetto 730/3 lo stesso elaborerà un nuovo modello 730/4 barrando la casella "rettificativo" e lo consegnerà al sostituto d'imposta, il quale dovrà tenere conto delle precedenti liquidazioni effettuate. In tal caso il sostituto, qualora il modello 730/4 presenti un maggior debito o un minor credito d'imposta dovrà applicare "sugli eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente". In pratica si ritiene che gli interessi dovuti per tardivi versamenti siano a carico del dipendente, le sanzioni applicate dall'amministrazione siano a carico del CAF. 8. Versamenti Le somme a debito risultanti dal prospetto di liquidazione del sostituito verranno versate utilizzando i seguenti codici: TRIBUTO ANNO DI RIFERIMENTO MESE DI RIFERIMENTO Mese da cui decorre l'obbligo Mese da cui decorre l'obbligo Mese da cui decorre l'obbligo Mese da cui decorre l'obbligo DESCRIZIONE IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d'imposta Interessi pagamento dilazionato dell'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale

9 (non va indicato il mese di riferimento) Mese da cui decorre l'obbligo Mese da cui decorre l'obbligo (non va indicato il mese di riferimento) Mese da cui decorre l'obbligo Mese da cui decorre l'obbligo Addizionale regionale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale Addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta MOD.730 SALDO Addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta MOD.730 ACCONTO Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale Si ricorda inoltre che se il contribuente intende non effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicare, per iscritto, la propria volontà entro il 30 settembre al sostituto d'imposta affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini

LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO

LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO: COME E QUANDO Le modalità ed i termini entro i quali il sostituto d imposta deve operare i conguagli nei confronti dei propri dipendenti che hanno presentato il modello 730

Dettagli

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO PER L ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF La Finanziaria 2007, con il comma 142 dell articolo 1, ha introdotto il versamento in acconto dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dettagli

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti CIRCOLARE N.31/E Roma, 2 luglio 2009 Direzione Centrale Servizi ai contribuenti OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 Ripresa degli adempimenti e dei versamenti-

Dettagli

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DATI IDENTIFICATIVI Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato

Dettagli

ERRORI E DIMENTICANZE

ERRORI E DIMENTICANZE ERRORI E DIMENTICANZE CORREZIONI DI ERRORI E DIMENTICANZE Introduzione Nella predisposizione della dichiarazione 730 è possibile che il contribuente abbia commesso errori o abbia dimenticato ad esempio

Dettagli

Modello 730 Aspetti generali

Modello 730 Aspetti generali Fisco Pratico 2010 Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 5 Aspetti generali Vantaggi del Mod. 730 La presentazione del permette di ottenere eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la

Dettagli

Circolare N.52 del 06 Aprile 2012

Circolare N.52 del 06 Aprile 2012 Circolare N.52 del 06 Aprile 2012 Modello 730/2012. Il 30 Aprile è la scadenza per chi ha scelto di presentare la dichiarazione al proprio sostituto di imposta Modello 730/2012: il 30 aprile 2012 è la

Dettagli

Direzione Centrale Gestione Tributi INDICE

Direzione Centrale Gestione Tributi INDICE CIRCOLARE N. 10/E Roma, 13 febbraio 2003 Direzione Centrale Gestione Tributi Oggetto: Modello 730/2003 redditi 2002. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d imposta e dai Centri di assistenza fiscale

Dettagli

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DATI IDENTIFICATIVI Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF o del professionista abilitato

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, 17-07-2012. Messaggio n.

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione. Roma, 17-07-2012. Messaggio n. Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Comunicazione Roma, 17-07-2012 Messaggio n. 12007 OGGETTO: Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009 - ripresa degli adempimenti

Dettagli

La notizia in breve. UNICO 2011: è ufficiale la proroga dei versamenti

La notizia in breve. UNICO 2011: è ufficiale la proroga dei versamenti a cura di Antonio Gigliotti www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info N. 187 FISCAL FLASH La notizia in breve 14.05.2011 UNICO 2011: è ufficiale la proroga dei versamenti Categoria Dichiarazione Sottocategoria

Dettagli

UFFICIO FISCALE - PROT. N. 74 DEL 13 GIUGNO 2013

UFFICIO FISCALE - PROT. N. 74 DEL 13 GIUGNO 2013 UFFICIO FISCALE - PROT. N. 74 DEL 13 GIUGNO 2013 ASSISTENZA FISCALE MOD. 730/2013 REDDITI 2012 - CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 14/E DEL 9.5.2013 Con la presente forniamo la consueta illustrazione

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006). PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2013 AL 15 AGOSTO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 agosto 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala che

Dettagli

Roma, 7 gennaio 1999. Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.214/98 FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

Roma, 7 gennaio 1999. Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.214/98 FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica via Panama 62-00198 Roma - tel. 06.8559151 - fax 06.8415576 e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com Roma, 7 gennaio 1999 CIRCOLARE

Dettagli

Scadenze fiscali: APRILE 2015 10 APRILE 2015

Scadenze fiscali: APRILE 2015 10 APRILE 2015 Scadenze fiscali: APRILE 2015 10 APRILE 2015 SOGGETTI PASSIVI IVA CHE EFFETTUANO LA LIQUIDAZIONE MENSILE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (CONTRIBUENTI IVA MENSILI) Esclusivamente in via telematica,

Dettagli

Studio Aldrovandi. Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013

Studio Aldrovandi. Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2013 AL 15 MARZO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 marzo 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

Studio Tarcisio Bologna

Studio Tarcisio Bologna NUOVI TERMINI PER L ASSISTENZA FISCALE In attesa della pubblicazione definitiva del modello 730/2015 con le relative istruzioni, la presente Informativa ripercorre le principali scadenze, nonché i vari

Dettagli

CIRCOLARE - AGENZIE ENTRATE - 18 marzo 2004, n. 11/E

CIRCOLARE - AGENZIE ENTRATE - 18 marzo 2004, n. 11/E CIRCOLARE - AGENZIE ENTRATE - 18 marzo 2004, n. 11/E Oggetto : Modello 730/2004 redditi 2003. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli

di Luca Contardi Risorse Umane >> Amministrazione del personale

di Luca Contardi Risorse Umane >> Amministrazione del personale MOD. 730: PROCEDURA E CONGUAGLI di Luca Contardi Risorse Umane >> Amministrazione del personale Sul S.O. n. 21 alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2006 è stato pubblicato il provvedimento 17 gennaio 2006 dell

Dettagli

La certificazione unica CUD

La certificazione unica CUD La certificazione unica CUD Il datore di lavoro sostituto d'imposta dei propri dipendenti: il CUD Entro il 28 febbraio di ogni anno (fino al 2007 il termine era il 15 marzo) il sostituto deve rilasciare

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme

Dettagli

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Modena, 08 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

Rag. VITO MAURIZIO CULICCHIA - Commercialista - Revisore dei Conti

Rag. VITO MAURIZIO CULICCHIA - Commercialista - Revisore dei Conti Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 FEBBRAIO 2014 AL 15 MARZO 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2014 al 15 2014, con il commento

Dettagli

Roma, 22 Settembre 2011. Prot. n. 433/2011/AR/SS/GN. AI CORRISPONDENTI C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI

Roma, 22 Settembre 2011. Prot. n. 433/2011/AR/SS/GN. AI CORRISPONDENTI C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI C.A.F. UIL S.P.A. CENTRO ASSISTENZA FISCALE DELLA UNIONE ITALIANA DEL LAVORO SEDE LEGALE VIA DI SAN CRESCENZIANO, 25 00199 ROMA TELEFONO 06/86.22.631 TELEFAX 06/86.22.63.33 E-MAIL cafuil@cafuil.it CAPITALE

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Di seguito, riepiloghiamo i principali campi della Certificazione Unica (CU) che DEVONO essere inseriti

Dettagli

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO LUNEDI 15 GIUGNO 2015 MESTRE - HOTEL AI PINI Mestre, lì 15 giugno 2015 Approfondimento NASpI e fiscalità a cura di Graziano De Munari

Dettagli

TFR Tassazione del rendimento finanziario Versamento dell acconto

TFR Tassazione del rendimento finanziario Versamento dell acconto n 44 del 29 novembre 2013 circolare n 735 del 25 novembre 2013 referente BERENZI/mr TFR Tassazione del rendimento finanziario Versamento dell acconto Il prossimo 16 dicembre 2013 scade il termine per versare

Dettagli

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA PER CHI E PREDISPOSTA COSA OCCORRE PER VISUALIZZARLA QUANDO E ONLINE I DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE MODIFICA E PRESENTAZIONE I VANTAGGI DEL MODELLO PRECOMPILATO Direzione

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 novembre 2015, con il commento dei

Dettagli

Il provvedimento ha approvato anche i modelli 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, e 730-4 integrativo.

Il provvedimento ha approvato anche i modelli 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, e 730-4 integrativo. Fiscal Flash La notizia in breve N. 150 31.05.2013 : arriva la proroga fino al 10 giugno Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 I contribuenti avranno più tempo per consegnare il modello per dichiarare

Dettagli

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti Roma lì 04/05/2014 Prot. 202/2014 A tutti i Centri e Sportelli Circolare n. 52 Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti L art. 51 bis del DL 69/2013 (Decreto del fare) ha previsto

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE 2014 AL 15 DICEMBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si

Dettagli

I chiarimenti dell'agenzia sulla precompilata

I chiarimenti dell'agenzia sulla precompilata DICHIARAZIONI I chiarimenti dell'agenzia sulla precompilata di Alessandro Bonuzzi Con la circolare n.26/e di ieri l Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su questioni interpretative riguardanti la

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 CIRCOLARE Aprile 2014 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE 2014 AL 15 MAGGIO 2014 Gentili clienti! Con la presente circolare vorremmo portarla a conoscenza delle ultime novità. Si segnala ai Signori

Dettagli

Modello 730 integrativo. di pagine 1 1 COGNOME NOME CODICE FISCALE

Modello 730 integrativo. di pagine 1 1 COGNOME NOME CODICE FISCALE AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-2 PER IL C.A.F. O PER IL PROFESSIONISTA ABILITATO REDDITI 2014 Modello 730 integrativo RICEVUTA DELL AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE

Dettagli

Scadenzario Fiscale 2015

Scadenzario Fiscale 2015 Scadenzario Fiscale 2015 Settembre 2015 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con il tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it

Dettagli

Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni

Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni n 24 del 15 giugno 2012 circolare n 416 del 14 giugno 2012 referente BERENZI/mr Termine di versamento delle imposte di presentazione delle varie dichiarazioni Con il DPCM in corso di pubblicazione in Gazzetta

Dettagli

Dottore Commercialista

Dottore Commercialista DECRETO SEMPLIFICAZIONI: DAL 2015 NUOVO MODELLO 730 PRECOMPILATO a cura del Dott. Vito SARACINO e in Bitonto (BA) Il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 pubblicato sulla G.U. del 28 novembre 2014 ed entrato in vigore

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015 Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 settembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli

OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730

OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730 Roma, 16/10/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La correzione degli errori nel modello 730 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che

Dettagli

Ufficio Tributario Paolo Stoppa. N. 8 del 23.03.2015 LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015

Ufficio Tributario Paolo Stoppa. N. 8 del 23.03.2015 LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015 Informativa per la clientela di studio N. 8 del 23.03.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015 Anche quest anno siamo pronti per le prossime scadenza fiscale. Sarà un anno

Dettagli

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011 Occhio alle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2011 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 al 15 dicembre 2011, con il commento

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

Art. 2 Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011

Art. 2 Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011 1 di 5 06/06/2011 8.53 Leggi d'italia D.P.C.M. 12-5-2011 Differimento, per l'anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché dei termini previsti dagli articoli 16

Dettagli

Circolare per la Clientela - 5.6.2014, n. 12 Modelli 730/2014 - Proroga dei termini di presentazione ad un professionista o ad un CAF e di

Circolare per la Clientela - 5.6.2014, n. 12 Modelli 730/2014 - Proroga dei termini di presentazione ad un professionista o ad un CAF e di Circolare per la Clientela - 5.6.2014, n. 12 Modelli 730/2014 - Proroga dei termini di presentazione ad un professionista o ad un CAF e di trasmissione telematica INDICE 1 Premessa 2 Presentazione dei

Dettagli

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013 Informativa n. 13 del 12 marzo 2013 Modelli 730/2013 - Ricezione in via telematica dall Agenzia delle Entrate del risultato contabile per l effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) - Comunicazione all

Dettagli

OGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto

OGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto Informativa per la clientela di studio N. 162 del 04.12.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto Gentile Cliente, con la stesura del presente documento

Dettagli

SERVIZIO CAF 730 PUNTO 1 - REDDITI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELL INTERA NO TAX AREA

SERVIZIO CAF 730 PUNTO 1 - REDDITI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELL INTERA NO TAX AREA Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 18 Prot. 2292 DATA 14.03.2006 Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Modello CUD e quadro C Modello CUD, Modello 730/2006

Dettagli

Direzione Regionale della Toscana

Direzione Regionale della Toscana Direzione Regionale della Toscana IL REGIME AGEVOLATO PER LE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE (art. 13 legge n. 388/2000) GENNAIO 2008 SOGGETTI AMMESSI Possono beneficiare del regime agevolato in esame: le

Dettagli

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza. FABIO BETTONI LAURA LOCATELLI RACHELE DENEGRI Circolare n. 23 del 11 Novembre 2015 PRINCIPALI SCADENZE DAL NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 dicembre

Dettagli

Conguaglio risultanze 730

Conguaglio risultanze 730 Gecom Paghe Conguaglio risultanze 730 ( Rif. rilascio PAGHE vers. 2012.00.10 ) INDICE Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/2012: conguagli del sostituto d imposta... 3 Modalità e termini... 3 Conguagli

Dettagli

Circolare del 06/04/2006 n. 13

Circolare del 06/04/2006 n. 13 Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI E RELAZIONI ESTERNE Circolare del 06/04/2006 n. 13 Oggetto: Modello 730/2006 redditi 2005. Assistenza fiscale prestata dai sostituti di

Dettagli

Mod. 730/2011: novita` del modello e scadenze

Mod. 730/2011: novita` del modello e scadenze Mod. 730/2011: novita` del modello e scadenze di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*) L ADEMPIMENTO Sono stati approvati i modelli di dichiarazione dei redditi Mod. 730/2011 inerenti l assistenza fiscale

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2013

PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2013 PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DAL 1 OTTOBRE 2013 AL 31 OTTOBRE 2013 Martedì 15 ottobre Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00 Annotazione dell'eventuale documento cumulativo delle fatture

Dettagli

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE SCADENZARIO PER LE ASD Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall art.7

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 16 MAGGIO 2008 Informativa n. 42 DICHIARAZIONE DEI

Dettagli

MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO. Assimpredil ANCE 18 settembre 2007

MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO. Assimpredil ANCE 18 settembre 2007 MODELLO 770/2007 SEMPLIFICATO Assimpredil ANCE 18 settembre 2007 U.O. Contrattualistica e Fiscalità - Dr.ssa Raffaella Scurati DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA modello 770 semplificato modello 770

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

MODELLO 730-3 redditi 2014

MODELLO 730-3 redditi 2014 07-07-0 MODELLO 70- redditi RE-00-00000077 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata DICHIARAZIONE Ufficio: UFFICIO VIA BISMANTOVA Pr. Archiv.: 77 PRECOMPILATA 70 rettificativo

Dettagli

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu L agenda di Unico, Imu e degli altri pagamenti del Pag. n. 1 L agenda dei pagamenti di Unico, Irap, Iva e della prima rata Imu a cura di Salvina Morina E Tonino Morina Persone fisiche, società di persone,

Dettagli

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI F.I.M.I.A.V. REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 1 - LE PRESTAZIONI In base a quanto previsto dall art. 30 e dagli allegati 3 e 4 del CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia

Dettagli

Dentro la Notizia. 4 Giugno 2013

Dentro la Notizia. 4 Giugno 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 77/2013 GIUGNO/1/2013 (*) 4 Giugno 2013 CON IL DPCM DEL 29 MAGGIO 2013

Dettagli

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate.

INDICE. ai versamenti; alle compensazioni effettuate. INDICE 1 Premessa 2 Decorrenza 3 Finalità 4 Ambito soggettivo 5 Ambito oggettivo 6 Presentazione dei modelli F24 a saldo zero per effetto delle compensazioni 6.1 Sistemi telematici utilizzabili 6.2 Compensazioni

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Roma, 27 marzo 2010 INDICE CIRCOLARE N. 16/E

Roma, 27 marzo 2010 INDICE CIRCOLARE N. 16/E CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 27 marzo 2010 OGGETTO: Modello 730/2010 - Redditi 2009 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza

Dettagli

Scadenzario Fiscale 2014

Scadenzario Fiscale 2014 Scadenzario Fiscale 2014 Novembre 2014 2014 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con i tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it

Dettagli

CNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010

CNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010 CNA SERVIZI INFORMA 2010 ELENCO ARGOMENTI TRATTATI Detassazione degli investimenti per ricerca e sviluppo per la realizzazione dei campionari1 Presentazione modello unico dichiarazione ambientale (MUD)

Dettagli

Gecom Paghe. Conguaglio risultanze 730. ( Rif. rilascio PAGHE vers. 2015.1.0 )

Gecom Paghe. Conguaglio risultanze 730. ( Rif. rilascio PAGHE vers. 2015.1.0 ) Gecom Paghe Conguaglio risultanze 730 ( Rif. rilascio PAGHE vers. 2015.1.0 ) CONG730 2015 2/47 INDICE Conguagli del sostituto d imposta per risultanze modello 730... 3 Modalità e termini... 3 Conguagli

Dettagli

TeamSystem. Labour. review. review IN QUESTO NUMERO. Pag 2 Modello 730/2013 - Assistenza fiscale - Operazioni di conguaglio

TeamSystem. Labour. review. review IN QUESTO NUMERO. Pag 2 Modello 730/2013 - Assistenza fiscale - Operazioni di conguaglio L review Periodico di informazione lavoristica e previdenziale TeamSystem Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro Poste Italiane S.p.A.

Dettagli

MODELLO 730/2011 NOVITÀ

MODELLO 730/2011 NOVITÀ Circolare informativa per la clientela n. 11/2011 del 24 marzo 2011 MODELLO 730/2011 NOVITÀ In questa Circolare 1. Quadri del Modello 730/2011 2. Contribuenti che possono utilizzare il Modello 730/2011

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE la comunicazione richiede tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti. In particolare i

Dettagli

CIRCOLARE N.28/E. Roma, 22 agosto 2013

CIRCOLARE N.28/E. Roma, 22 agosto 2013 CIRCOLARE N.28/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 22 agosto 2013 OGGETTO: Assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati

Dettagli

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITA E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA punto 94: ammontare corrisposto nel 2007: - al netto di quanto corrisposto in anni precedenti casella 95; - ridotto

Dettagli

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano Con decreto del Ministero dell economia e delle finanze 31 gennaio

Dettagli

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2015

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2015 Principali scadenze PRINCIPALI SCADENZE DAL GIUGNO AL 15 LUGLIO 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 luglio 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso

Dettagli

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 28/03/2012 INDICE Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 Abitazione

Dettagli

LE NOVITÀ DEL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO 2 A PARTE

LE NOVITÀ DEL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO 2 A PARTE INFORMATIVA N. 198 22 MAGGIO 2015 Fiscale LE NOVITÀ DEL MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO 2 A PARTE Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 4793 del 15 gennaio 2015 Agenzia delle Entrate, Provvedimento prot.

Dettagli

Scadenzario Fiscale 2015

Scadenzario Fiscale 2015 Scadenzario Fiscale 2015 Marzo 2015 2014embre 2013 Inquadra il codice QR con i tuo smartphone Per informazioni: Tel: 0573 402389 Fax 0573 905301 info@gcmelaborazioni.it www.gcmelaborazioni.it www.vienintoscana.it

Dettagli

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott. 8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...

Dettagli

CONG730 2010. Gecom Paghe. Conguaglio risultanze 730

CONG730 2010. Gecom Paghe. Conguaglio risultanze 730 Gecom Paghe Conguaglio risultanze 730 INDICE Circolare Agenzia delle Entrate n. 16/2010: conguagli del sostituto d imposta... 3 Modalità e termini... 3 Conguagli a credito... 3 Conguagli a debito... 3

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

Le pensioni pagano l'irpef

Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni pagano l'irpef Le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e quindi sono soggette a tassazione. L'Inps si sostituisce al fisco ed effettua sulle pensioni una ritenuta alla fonte

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/8

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/8 COMUNE DI ROVIGO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/8 O G G E T T O Conferma per l'anno 2014 dell'aliquota dell'addizionale comunale

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. 1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2008...2

CIRCOLARE N. 36/E. 1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2008...2 CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 9 aprile 2008 OGGETTO: Modello 730/2008 redditi 2007. Assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai Centri di assistenza fiscale

Dettagli

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione BILANCIO E FINANZE OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014 E VARIAZIONE AL REGOLAMENTO. Relazione

Dettagli

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato firmato il Decreto che prevede lo spostamento dei termini, dal 18

Dettagli

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto

Dettagli

DAL CALCOLO DELL IMPOSTA AL CONGUAGLIO

DAL CALCOLO DELL IMPOSTA AL CONGUAGLIO DAL CALCOLO DELL IMPOSTA AL CONGUAGLIO IL MODELLO 730-3: La STRUTTURA e i DATI IDENTIFICATIVI. Le sezioni del prospetto di liquidazione 730-3 Il risultato dell elaborazione dei dati esposti nel modello

Dettagli

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014

CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 CIRCOLARE n. 27 del 18/12/2014 IL VERSAMENTO DELL ACCONTO IVA 2014 INDICE 1. PREMESSA 2. METODO STORICO 3. METODO PREVISIONALE 4. METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE 5. SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO

Dettagli

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE IVA Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dettagli

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 12 aprile 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 20/E. Roma, 12 aprile 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 20/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 aprile 2007 OGGETTO: Definizione della posizione dei contribuenti interessati dagli eventi sismici e vulcanici dell ottobre 2002 nel

Dettagli

Di seguito, riepiloghiamo i campi del CUD che DEVONO essere inseriti nel modello di dichiarazione:

Di seguito, riepiloghiamo i campi del CUD che DEVONO essere inseriti nel modello di dichiarazione: Indicazioni sulla Compilazione dei Quadri del Modello 730/2012 in presenza di CUD 2012 Di seguito, riepiloghiamo i campi del CUD che DEVONO essere inseriti nel modello di dichiarazione: Reddito lavoro

Dettagli