PMI Combi Basilese L assicurazione per le imprese di produzione e commercio all ingrosso

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PMI Combi Basilese L assicurazione per le imprese di produzione e commercio all ingrosso"

Transcript

1 PMI Combi Basilese L assicurazione per le imprese di produzione e commercio all ingrosso Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione 2015 La vostra sicurezza ci sta a cuore.

2 2 Informazione sul prodotto Informazione sul prodotto Condizioni contrattuali dalla pagina 6 L informazione sul prodotto vuole contribuire a far comprendere meglio la documentazione contrattuale. Per il contenuto e la determinazione dell estensione dei reciproci diritti e doveri fanno testo esclusivamente il contratto d assicurazione e le condizioni contrattuali (CC). Il contratto d assicurazione sottostà al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto d assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi sono valide in complemento a queste CC le «Disposizioni supplementari per i contratti d assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein». 1. Partner contrattuale Il partner contrattuale è la Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea. In internet ci troverà presso: 2. Estensione della copertura assicurativa Qui di seguito sono riportate informazioni relative alla copertura assicurativa in questione. Si tratta di una sintesi che vuole fornire una visione d insieme semplificata. Per una descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) occorre consultare le CC. L assicurazione PMI Combi Basilese permette di comporre la copertura assicurativa in modo ottimale in funzione dei fabbisogni individuali. L assicurazione comprende 7 moduli di base (B1 B7) che possono essere conclusi individualmente o in combinazione con i moduli supplementari (S1 S16). Responsabilità civile d impresa Basis (B1) L assicurazione responsabilità civile d impresa offre la copertura assicurativa in caso di danni verso terzi causati dal contraente, dal suo rappresentante o dai suoi lavoratori, nonché dal personale ausiliario durante le attività svolte per l azienda assicurata. Noi versiamo l indennità per i diritti motivati, sosteniamo le spese di prevenzione e riduzione del danno, nonché le spese per la difesa dai diritti ingiustificati (funzione di protezione giuridica). Il modulo di base copre la responsabilità civile: in caso di morte, lesioni o altri danni alla salute di persone (danni corporali) in caso di distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali) derivante dalla proprietà o dal possesso di fondi, edifici, locali ed impianti (rischio d installazioni) derivante da operazioni aziendali (rischio d esercizio) derivante dalla fabbricazione o vendita di prodotti (rischio derivante dai prodotti) in qualità di committente come detentore o utente di veicoli a motore non immatricolati in qualità di utente di biciclette e motorini nonché i moduli di sicurezza: garanzia doppia pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati. La sicurezza della vostra impresa ci sta a cuore. Per esempio con una copertura assicurativa senza lacune per tutti i rischi importanti un semplice e chiaro contratto collettivo moduli di base selezionabili individualmente coperture complementari fatte su misura la prevenzione nell ambito del Mondo della sicurezza della Basilese. Altri consigli di sicurezza li trovate su La copertura assicurativa può essere estesa con il modulo supplementare Responsabilità civile d impresa Plus (S1). Esso comprende le seguenti estensioni di copertura: Danni a oggetti lavorati, presi in custodia o su cui viene svolta un attività Danni a locali presi in locazione Danni a impianti che servono alle telecomunicazioni presi in locazione Danni di carico e scarico a veicoli terrestri o natanti Perdita di chiavi e badge affidati Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico Responsabilità civile di privato per i danni causati in occasione di viaggi d affari all estero Spese d informazione in caso di richiamo dei prodotti Danni economici derivanti da un imballaggio difettoso Rischi accessori

3 3 Informazione sul prodotto Solo in caso di convenzione particolare: Danni materiali in seguito all accertamento o all eliminazione di difetti o danni Spese di smontaggio e di montaggio Perdita d uso Protezione giuridica impresa (B2) La protezione giuridica impresa prevede la copertura di molteplici questioni giuridiche, con le quali la sua impresa potrebbe confrontarsi. Si compone delle seguenti coperture: protezione giuridica aziendale impresa, protezione giuridica immobili, protezione giuridica concernente i viaggi professionali e - se esplicitamente indicato nel contratto di assicurazione - protezione giuridica complementare in materia di contratti. L assicurazione copre l assicurato, la sua famiglia ed il/la partner impiegato/a nell azienda, i soci e i dipendenti nell esercizio delle loro mansioni per l azienda assicurata. La consulenza ed il disbrigo del caso giuridico assicurato vengono gestiti da Assista Protezione giuridica SA. Inventario del commercio (B3 B7) Tutti i beni mobili appartenenti al contraente, comprese le cose che sono prese in leasing o in affitto e che sono di proprietà di terzi. Incendio/Eventi naturali (B3) Danni dovuti ad incendio (p. es. fuoco, fulmine, esplosione, ecc.) ed ai seguenti eventi della natura: piene, inondazioni, tempesta, grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti (ma non terremoti). Furto con scasso/rapina (B4) Furto con scasso, rapina e conseguenti danni/atti di vandalismo. Acque (B5) Danni dovuti a fuoriuscita di acqua e di liquidi da condutture, infiltrazione nello stabile di acqua piovana o proveniente dallo sciogliersi di neve o ghiaccio. Danni da reflusso dell acqua di scarico dalla canalizzazione, di acqua del sottosuolo e falde freatiche e le acque di scorrimento all interno dello stabile. TEC Assicurazione tecnica (B6) Danni a macchine, installazioni tecniche, apparecchi ETI ed altri apparecchi, presso il luogo d assicurazione, provocati in seguito all azione di forze esterne e a cause interne. Se non esiste alcuna copertura assicurativa, sono assicurate per le assicurazioni tecniche (p. es. assicurazioni Elettronica) le coperture usuali come acque e furto (ugualmente furto semplice) così come incendio ed eventi naturali per gli apparecchi ETI ed altri apparecchi. Cargo Trasporti, fiere ed esposizioni (B7) Perdita e avaria dell inventario del commercio (merci e installazioni compresi i materiali da fiera e da esposizione) durante i trasporti, fiere ed esposizioni, per una durata massima di 30 giorni. Nei moduli di base B3 B5 ogni 10 % della somma d assicurazione dell inventario del commercio è ugualmente assicurata per: Riserve (S2), per quanto l inventario del commercio sia assicurato al valore totale Assicurazione esterna (S3) Cose particolari e spese (S6) Nei moduli di base B3 e B4 sono ugualmente assicurati: Valori pecuniari (S7) fino a CHF 5000 In caso di necessità le somme d assicurazione possono essere aumentate. Sono assicurate con il modulo di base B6 (esclusivamente in caso d assicurazione con il valore totale per macchine, installazioni tecniche, apparecchi ETI ed altri apparecchi): una riserva secondo il modulo supplementare S2, fino a 20% della somma d assicurazione le prestazioni di costruzione secondo il modulo supplementare S15, fino a CHF La somma d assicurazione può essere aumentata se necessario. La copertura assicurativa può essere estesa con: Incendio/Eventi naturali (B3) Veicoli propri d esercizio (S4) Interruzione d esercizio (S5) inclusi danni di ripercussione (S5.1) Terremoti ed eruzioni vulcaniche (S8) estesa (S9) Furto con scasso/rapina (B4) Veicoli propri d esercizio (S4) Interruzione d esercizio dell azienda (S5) inclusi danni di ripercussione (S5.1) Acque (B5) Interruzione d esercizio (S5) inclusi danni di ripercussione (S5.1) TEC Assicurazione tecnica (B6) Assicurazione esterna (S3) Interruzione d esercizio (S5) TEC Data (S13) TEC Attrezzi, stampi ed apparecchi intercambiabili (S14) I moduli di base B3 B5 possono essere completati con i seguenti moduli: Rottura vetri (S10) Epidemia (S11) Merci refrigerate e surgelate (S12) Il modulo supplementare seguente può essere concluso con qualsiasi modulo di base: Assistenza visitatori (S16) La copertura assicurativa stabilita dal contraente e le informazioni individuali, come p. es. la somma d assicurazione convenuta, sono definite nel contratto d assicurazione. 3. Validità temporale e territoriale L assicurazione vale per i danni che si verificano durante la validità contrattuale. La validità territoriale dipende dalla scelta della copertura assicurativa. I luoghi e paesi nei quali i rischi sono coperti sono menzionati nelle CC e nel contratto d assicurazione. La garanzia accordata per i danni della natura, i terremoti come pure per i disordini interni ed il danneggiamento doloso resta limitata alla Svizzera, al Principato del Liechtenstein e alle enclavi Büsingen e Campione anche nel caso in cui sia stata convenuta una copertura che si estende oltre i luoghi di assicurazione. 4. Inizio della copertura assicurativa La copertura assicurativa inizia alla data indicata nel contratto d assicurazione (deroga per TEC Assicurazione tecnica secondo B6, vedasi CC art. G11). 5. Durata della copertura assicurativa Se l assicurazione viene stipulata per un anno o una durata maggiore, trascorsa la validità contrattuale concordata il contratto d assicura-

4 4 Informazione sul prodotto zione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contraente con un preavviso di 3 mesi. 6. Premi e franchigie Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e deve essere pagato in anticipo. L ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. È possibile pagare il premio in rate semestrali o trimestrali, viene però richiesto il pagamento di un supplemento. Se il contratto d assicurazione è annullato prima della scadenza dell anno assicurativo, la Basilese rimborsa al contraente la parte di premio non utilizzata in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell annullamento del contratto, se il contraente disdice il contratto d assicurazione entro 12 mesi dalla conclusione dello stesso a seguito di un sinistro il contratto d assicurazione decade a causa di un danno totale risarcito dalla Basilese. In caso di sinistro, se concordato, la franchigia sarà a carico dell avente diritto. 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida Se il premio non viene pagato in seguito a una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest ultima trascorre senza esito, la copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura). Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Al contraente non viene accordata alcuna copertura assicurativa per il periodo dell interruzione neppure dopo la riattivazione. Il contratto d assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione). 8. Altri obblighi del contraente Il contraente deve rispondere alle domande della proposta assicurativa in maniera completa e veritiera (obbligo di notifica precontrattuale). Durante la validità del contratto d assicurazione deve essere comunicato alla Basilese il subentrare di modifiche dei fatti rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati nella proposta assicurativa e nel contratto d assicurazione (aggravamento del rischio). In qualità di rappresentante degli assicurati, la Basilese conduce le trattative con il danneggiato. Se essa ritiene necessario ricorrere ai servizi di un avvocato, il contraente deve darle la necessaria procura a tale scopo. In caso di violazione degli obblighi summenzionati la Basilese può disdire il contratto d assicurazione. Se la violazione di un obbligo influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura negare una sua prestazione. 9. Danno causato per propria colpa In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da negligenza grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione. 10. Fine della copertura assicurativa Il contratto d assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto. Parte recedente Ambedue le parti contrattuali Contraente Motivi del recesso Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d assicurazione Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese La cosa assicurata cambia nell insieme il proprietario (cambiamento di proprietà, non valevole per persone giuridiche) Aumento di premio, p. es in seguito a modifiche tariffarie Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio Termine di recesso Momento dell espirazione 3 mesi Scadenza del contratto Assicuratore: al più tardi al momento del pagamento Contraente: al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento Assicuratore: 14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario Acquisitore: 30 giorni dal cambiamento di proprietà prima della fine dell anno assicurativo in corso 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell assicuratore 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario Passaggio di proprietà Fine dell anno assicurativo in corso 30 giorni dopo la ricezione della disdetta In caso di sinistro occorre informare immediatamente la Basilese. Il contraente è tenuto, durante e dopo un sinistro, a vigilare sulla conservazione della cosa assicurata e a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Parimenti sono da evitare modifiche alle cose assicurate che potrebbero rendere più difficile o impedire la determinazione della causa del danno o della sua estensione (divieto di modifica). Alla Basilese devono essere fornite tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all indennizzo (obbligo d informazione). Per l ammontare del danno spetta al contraente l onere della prova (ricevute, giustificativi). In caso di furto/vandalismo si dovrà informare immediatamente la polizia; il contraente dovrà informare la Basilese se verrà ripresentata la cosa rubata o se ne riceverà informazione. Il danno viene accertato dalle parti contraenti, da un perito comune o mediante una procedura peritale. Assicuratore Contravvenzione all obbligo di infor mazione precontrattuale secondo l art. 3 LCA Contravvenzione all obbligo di notifica precontrattuale Importante aggravamento del rischio Doppia assicurazione e coassicurazione 4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a cono s- cenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto 4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica dell aggravamento entro 14 giorni dalla ricezione della notifica Ricezione della disdetta Ricezione della disdetta 30 giorni dopo la ricezione della disdetta 30 giorni dopo la ricezione della disdetta Frode assicurativa Nessuno Ricezione della disdetta

5 5 Informazione sul prodotto Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l intero contratto d assicurazione. La disdetta deve essere inoltrata in forma scritta. Motivi dell espirazione Momento dell espirazione Durata contrattuale inferiore a 12 mesi Scadenza del contratto Fallimento del contraente Apertura del fallimento 11. Protezione dei dati Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative ricorrono all elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). 12. Reclami In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti: Basilese Assicurazione SA Gestione delle reclamazioni Aeschengraben 21, casella postale CH-4002 Basilea Telefono: Fax: reclamazioni@baloise.ch Clausola per la concessione d autorizzazione: In vista dell elaborazione dei dati, la proposta d assicurazione contiene una clausola per la concessione d autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l elaborazione dei dati in conformità alla legge. Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati, come la ricerca, la custodia, l uso, la rielaborazione, la notifica, l archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese elabora i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati del contraente riportati nella proposta d assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se necessario, la Basilese chiede informazioni a terzi (p. es.: assicuratore precedente). Infine la Basilese può elaborare i dati anche nell ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta di assicurazione il contraente viene informato in merito al proprio diritto di negare per iscritto alla Basilese l uso dei dati personali a scopo pubblicitario. Scambio dei dati: Nell interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei dati. Intermediari: Possono ricevere i dati riguardanti il contraente disponibili presso la Basilese, necessari per la gestione e la consulenza. Gli intermediari sono obbligati per legge e per contratto ad osservare il loro particolare obbligo al segreto e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente. Diritto di informazione e di rettifica: A norma della LPD, il contraente ha il diritto di richiedere informazioni alla Basilese per sapere se si stanno elaborando dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

6 6 Condizioni contrattuali Assicurazione responsabilità civile Basis Condizioni contrattuali Assicurazione responsabilità civile Basis (B1) Modulo di base RCI1 La responsabilità civile legale che incombe all impresa designata nel contratto in caso di danni risultanti da rischio d installazioni rischio derivante dai prodotti rischio d esercizio in seguito a morte, ferite o altri danni alla salute di persone (danni corporali) distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali). Non è considerato danno materiale una cosa che viene pregiudicata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sua sostanza La morte, il ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali sono equiparati ai danni materiali, il risarcimento avviene però secondo i principi giuridici qui previsti. RCI2 Le prestazioni della Basilese comprendono il risarcimento delle pretese fondate la difesa contro le pretese infondate RCI3 Nell ambito della somma d assicurazione convenuta, le prestazioni contrattuali comprendono anche le spese di perizia le spese d avvocato le spese giudiziarie gli interessi del danno L insieme di tutti i danni e spese assicurati dovuti alla medesima causa (p. es.: più pretese risultanti da danni che derivano dallo stesso difetto, quale errore di concezione, di costruzione, di produzione o d istruzione, dallo stesso difetto o errore di un prodotto o del materiale o dallo stesso atto, rispettivamente dalla stessa omissione) viene considerato come un solo evento (danni di serie). Il numero di danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante. Le prestazioni e i loro limiti si regolano secondo le disposizioni del contratto d assicurazione (comprese quelle relative alla somma d assicurazione ed alla franchigia), che erano in vigore al momento del verificarsi del danno secondo G6, cpv. 2. La copertura assicurativa si estende in particolare a RCI4 Rischio d installazioni La responsabilità civile del contraente derivante dalla proprietà (ma non dalla proprietà per piani) o dal possesso di fondi, edifici, locali ed impianti, e questo indipendentemente dal fatto che servano o meno all impresa assicurata. RCI5 Rischio derivante da prodotti La responsabilità civile derivante dalla fabbricazione o dalla distribuzione di prodotti. RCI6 Rischio d esercizio La responsabilità civile derivante da operazioni aziendali. RCI7 Danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all ambiente La responsabilità civile per danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all ambiente, purché questo sia la conseguenza di un evento unico, repentino ed imprevisto, che esiga inoltre misure immediate. È considerato pregiudizio all ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell aria, dei corsi d acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna, cagionata da immissioni, nonché ogni stato di cose designato dal legislatore come «danno all ambiente». RCI8 Rischio del committente La responsabilità civile del contraente quale committente fino a un costo di costruzione globale di CHF per le pretese risultanti da danni causati a fondi, edifici e altre opere in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione. Se però un assicurato esegue lui stesso completamente o in parte tali lavori, se ha elaborato i relativi piani, se gestisce o dirige l esecuzione della costruzione, tali pretese sono ugualmente assicurate anche se il costo di costruzione supera CHF , purché il danno sia imputabile ad una colpa commessa durante una delle suddette attività. RCI9 Veicoli a motore e biciclette La responsabilità civile come detentore o derivante dall utilizzo di veicoli a motore non immatricolati senza assicurazione di detentore, purché questi siano utilizzati per corse approvate dalle autorità e legalmente autorizzate (per es. carrello elevatore). L obiezione concernente le corse non approvate dalle autorità o non legalmente autorizzate non è applicabile purché si tratti di sinistri che si sono verificati nel perimetro dell impresa del contraente. È ugualmente assicurata la responsabilità civile risultante dall utilizzo di veicoli a motore immatricolati per l esecuzione di lavori (ad esempio uso di un apparecchio di sollevamento) per i quali non esiste nessun obbligo assicurativo a norma della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, purché il danno non sia coperto da un assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore. La responsabilità civile come utilizzatore di biciclette, nonché ciclomotori, biciclette elettriche e mezzi equiparati a veicoli, purché il danno non sia o non debba essere coperto da un assicurazione responsabilità civile legalmente prescritta RCI10 Spese di prevenzione e di riduzione di danni Le spese a seguito di misure appropriate e immediate per scongiurare la sopravvenienza imminente di un danno corporale o materiale assicurato, consecutivo ad un evento imprevisto (spese di prevenzione di danni) come pure per limitare un danno corporale o materiale assicurato già verificatosi (spese di riduzione di danni). È riservato RCI33.

7 7 Condizioni contrattuali Assicurazione responsabilità civile Basis RCI11 Persone assicurate È assicurata la responsabilità civile del contraente, così come dei suoi rappresentanti dei dipendenti ed ausiliari del contraente nell adempimento delle loro attività per conto dell impresa assicurata È ugualmente coassicurata la responsabilità civile del contraente derivante dalla delega di lavori a subappaltatori del contraente derivante dall occupazione di personale preso in locazione nonché dalla locazione del proprio personale a terzi di terzi nella loro qualità di proprietari di fondi su cui hanno accordato al contraente un diritto di superficie RCI12 Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati (modulo di sicurezza) Le pretese fondate sulle disposizioni legali in materia di responsabilità civile per pregiudizi economici puri derivanti dalla violazione delle prescrizioni della legge sulla protezione dei dati, in rapporto con dati personali. È ugualmente assicurato l indennizzo dei danni immateriali che ne risultano a causa della violazione di un diritto della personalità. Nessuna copertura assicurativa è accordata per RCI20 Danni propri Le pretese per danni subiti dal contraente che colpiscono la persona del contraente (p. es. perdita di sostegno) subiti dalle persone viventi in comunione domestica con l assicurato responsabile RCI21 Crimini e delitti La responsabilità dell autore di un crimine o di un delitto intenzionale. RCI22 Accettazione di responsabilità Le pretese fondate su una responsabilità contrattuale eccedente le prescrizioni legali. RCI23 Inadempimento dell obbligo d assicurazione Le pretese derivanti dall inadempimento di obblighi d assicurazione legali o contrattuali. RCI24 Subappaltatore La responsabilità civile di imprenditori e mandatari indipendenti ai quali ricorre il contraente, come i subappaltatori. Rimangono assicurate le pretese per i danni causati da questi imprenditori e mandatari indipendenti, nella misura in cui esse sono avanzate nei confronti di un assicurato RCI25 Pretese di regresso Le pretese di regresso di terzi avanzate contro persone assicurate che non esercitano alcuna funzione dirigenziale. RCI26 Veicoli La responsabilità civile in qualità di detentore e/o in seguito all uso di veicoli automobili nella misura in cui questa responsabilità civile non è espressamente coperta nell ambito di RCI9 del modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1) in qualità di detentore e/o in seguito all uso di natanti o aeromobili di ogni genere, per i quali il detentore ha in Svizzera l obbligo legale di concludere un assicurazione responsabilità civile, risp. di fornire garanzie, o che sono immatricolati all estero derivante dalla fabbricazione, risp. dal montaggio finale, dalla vendita o locazione di aeromobili, risp. di parti di aeromobili che sono palesemente destinate alla costruzione o al montaggio in aeromobili e che svolgono un ruolo importante per quanto riguarda la sicurezza aerea, nonché derivante da lavori di riparazione o manutenzione di aeromobili o di tali parti di aeromobili. Questa disposizione è applicabile per analogia alle astronavi, risp. parti di astronavi RCI27 Danni prevedibili La responsabilità civile per i danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante o dalle persone incaricate della direzione o della sorveglianza dell impresa. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali. RCI28 Danni all ambiente Il danno all ambiente propriamente detto (danno ecologico). RCI29 Pretese in rapporto con un pregiudizio all ambiente derivante da luoghi contaminati (p. es.: suolo inquinato) causato da installazioni di deposito, riciclaggio, trattamento o eliminazione di rifiuti appartenenti o che servono all impresa, a meno che non si tratti di installazioni che servono al deposito intermedio di rifiuti di breve durata o di installazioni che servono al trattamento delle acque di scolo o al compostaggio se le spese di prevenzione, di diminuzione o di riparazione del danno sono state causate solo dall azione simultanea di più eventi simili quanto ai loro effetti (per es. infiltrazione a goccia a goccia e occasionale di sostanze dannose nel suolo, scolo ripetuto di sostanze liquide fuori da recipienti mobili), mentre non sarebbero necessarie per eventi unici della stessa natura derivante dalla violazione colposa di prescrizioni legali o decretate dalle autorità verificatosi negli USA o nel Canada, nonché i danni e le spese che ne risultano, anche se la causa del danno è riconducibile ad un evento accidentale, repentino ed imprevisto RCI30 Installazioni di deposito di rifiuti La responsabilità civile per danni cagionati ad installazioni destinate al deposito, al riciclaggio, al trattamento o all eliminazione di rifiuti dalle materie apportatevi, ad eccezione degli impianti destinati al trattamento delle acque di scolo RCI31 Danni nucleari La responsabilità civile per danni di origine nucleare ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese

8 8 Condizioni contrattuali Assicurazione responsabilità civile Basis Assicurazione responsabilità civile d impresa Plus RCI32 Danni patrimoniali Le pretese per danni patrimoniali che non derivano né da un danno corporale assicurato né da un danno materiale assicurato cagionato al danneggiato. Resta riservata la disposizione RCI12 del modulo di base Responsabilità civile d impresa (B1) RCI33 Spese di prevenzione e di riduzione dei danni provocate dalla constatazione di fughe, di perturbazione di funzionamento e delle cause del danno, lo svuotamento ed il riempimento di installazioni, recipienti e condutture, nonché per i lavori di riparazione e trasformazione conseguenti (p. es.: spese di risanamento) consistenti in attività che fanno parte della buona esecuzione del contratto, come l eliminazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite e lavori effettuati risultanti dal ritiro o dalla ripresa di cose RCI34 Danni a oggetti lavorati, presi in custodia o su cui viene svolta un attività Danni a cose prese in locazione o in affitto, oppure prese o ricevute in un altro modo da un assicurato su o con le quali un attività è stata o avrebbe dovuto essere eseguita da un assicurato. Sono anche considerate attività in questo senso l elaborazione di progetti, la direzione, l impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza, il controllo e lavori simili Se un attività è esercitata solo su parti di cose immobili, l esclusione riguarda soltanto le pretese per i danni a queste parti ed alle parti vicine nella misura in cui queste erano praticamente comprese nell attività. RCI35 Danni di garanzia le pretese tendenti all esecuzione di contratti o, in sua vece, a prestazioni compensatrici per causa di inesecuzione o di esecuzione imperfetta, pure se sono fondate su una responsabilità extracontrattuale le pretese e/o spese in relazione con la constatazione o l eliminazione di difetti o danni a cose che il contraente o una persona da lui incaricata ha fabbricato o fornito, o a lavori effettuati, nonché le pretese per perdite di reddito o altri danni economici consecutivi a tali difetti o danni RCI36 Consegna di brevetti, licenze ecc. La responsabilità civile derivante dalla consegna di brevetti, licenze, risultati di ricerche, formule, ricette, piani di costruzione, di fabbricazione o di opere, software o dati elaborati da computer (non è considerata consegna di software, la consegna di cose in cui è incorporato un sistema di comando da software) RCI37 Danni a software e a dati informatici Le pretese per il danneggiamento (quali alterazione, cancellazione o messa fuori uso) di software o di dati informatici, a meno che non sia la conseguenza di un danno assicurato ai supporti di dati RCI38 Punitive damages Le pretese relative ad indennità di carattere penale, in particolare i «punitive» o «exemplary damages». RCI39 Sostanze e prodotti particolari Le pretese in relazione con l amianto o con sostanze o prodotti che contengono amianto, nella misura in cui i danni sono imputabili alle proprietà dannose specifiche dell amianto l ureaformaldeide gli impianti di silicone gli idrocarburi clorati l ossichinoleina (SMON) i prodotti di origine umana le encefalopatie spongiformi (ESB, CJ, ecc.) il tabacco e i prodotti a base di tabacco prodotti o parti di prodotti, che sono impiantati in totalità o in parte nel corpo umano, che sia per tutta la vita o per una durata limitata. Ciò riguarda tutti i tipi d impianti, le viti per ossa, i cementi ossei, gli apparecchi impiantabili quali defibrillatori impiantabili ecc. RCI40 Organismi modificati geneticamente o patogeni La responsabilità per danni derivanti dall utilizzazione di organismi modificati geneticamente o di prodotti a loro assimilabili, in seguito alla modifica del materiale genetico organismi patogeni a causa delle loro qualità patogene intrinseche a condizione che l impresa assicurata, nella fattispecie, sottostia a un obbligo d autorizzazione o di notifica ai sensi della legislazione svizzera, o qualora tale obbligo sussisterebbe, in caso di corrispondente utilizzazione all estero, se ciò fosse avvenuto in Svizzera. Per più non è assicurata la responsabilità derivante dalla fabbricazione o dal commercio di foraggi o additivi che contengono degli organismi geneticamente modificati RCI41 Pregiudizi economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei dati (modulo di sicurezza) Le pretese derivanti da spese in relazione con accessi, rettifiche, blocchi e cancellazioni nonché le spese derivatene; inoltre le multe, le pene e le spese legate a tali procedure di terzi legati alle persone o imprese assicurate da rapporto d unione personale, di socio o da partecipazione finanziaria o capitalistica Assicurazione responsabilità civile d impresa Plus (S1) Modulo supplementare RCIP1 Danni a oggetti lavorati, presi in custodia o su cui viene svolta un attività A deroga di RCI34 del modulo di base B1, l assicurazione si estende alla responsabilità civile legale per danni a oggetti che un assicurato ha preso o ricevuto per scopo d uso o di lavorazione cagionati a cose con o sulle quali un assicurato esercita oppure omette di esercitare un attività RCI35 del modulo di base B1 conserva la sua validità

9 9 Condizioni contrattuali Assicurazione responsabilità civile d impresa Plus RCIP2 Danni a locali presi in locazione A parziale deroga di RCI34 del modulo di base B1, l assicurazione si estende alla responsabilità civile legale per danni a locali presi in locazione, in leasing o in affitto danni a parti di edifici ed a locali utilizzati in comune con altri locatari, affittuari, prenditori di leasing o con il proprietario RCIP3 Danni a impianti che servono alle telecomunicazioni presi in locazione A parziale deroga di RCI34 del modulo di base B1, l assicurazione si estende alla responsabilità civile legale per danni causati alle seguenti attrezzature prese in locazione o in leasing: apparecchi telefonici stazionari, telefax, videofoni, installazioni per videoconferenze, segreterie telefoniche, nonché cavi che collegano direttamente questi impianti e apparecchi, come pure la centrale dello stabile (installazioni interne). Questa copertura è però accordata solo se non sussiste già altrimenti una copertura assicurativa per tali danni. RCIP4 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri o natanti A parziale deroga di RCI34 del modulo di base B1, l assicurazione si estende ugualmente alla responsabilità civile legale per danni cagionati a veicoli terrestri o natanti di terzi che non sono stati presi in locazione, in leasing o in prestito, compresi sovrastrutture e semirimorchi, nonché ai contenitori, dal carico e dallo scarico, risp. dal riempimento o dallo svuotamento. RCIP5 Perdita di chiavi e badge affidati In caso di perdita di chiavi o badge ricevuti in affidamento, di immobili, uffici ed impianti estranei all impresa nei quali le persone assicurate devono svolgere dei lavori, l assicurazione si estende ugualmente a complemento di RCI1 e a parziale deroga di RCI32 e RCI34 del modulo di base B1, ai costi per la necessaria modifica o sostituzione delle serrature e delle relative chiavi e badge RCIP6 Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico Se, in relazione con un evento di responsabilità civile assicurato dal presente contratto, viene aperta una procedura penale o una procedura disciplinare di diritto pubblico, la Basilese si assume le spese per la necessaria rappresentanza legale dell assicurato nella procedura penale o nella procedura disciplinare di diritto pubblico le spese per le perizie richieste dal tribunale o dall avvocato incaricato con l accordo della Basilese le tasse giudiziarie o altre spese procedurali a carico dell assicurato le indennità processuali accordate dal tribunale alla controparte Se risulta necessario l incarico ad un difensore penale, la Basilese, di comune accordo con l assicurato stesso, dà mandato ad un avvocato. Se questi non accetta gli avvocati proposti dalla Basilese, dovrà egli stesso proporne tre alla Basilese, tra i quali essa sceglierà l avvocato che sarà incaricato della difesa. L assicurato non è autorizzato a dare mandato ad un avvocato senza l autorizzazione della Basilese. La Basilese può rifiutare di iniziare un ricorso contro una multa o l appello ad un istanza superiore contro una sentenza, se sulla base di quanto risulta dagli atti d inchiesta, un successo sarebbe improbabile. Le spese di processo e altre indennità aggiudicate all assicurato, spettano alla Basilese sino a concorrenza delle sue prestazioni e purché esse non rappresentino un indennizzo per le spese personali sostenute dall assicurato stesso o un compenso per i servizi da lui prestati. L assicurato è tenuto a portare immediatamente a conoscenza della Basilese tutte le comunicazioni e ordinanze concernenti la procedura penale o disciplinare di diritto pubblico e di attenersi alle disposizioni della Basilese. Se egli, di sua iniziativa o contrariamente alle disposizioni della Basilese, intraprende una qualsiasi azione, in particolare se fa appello senza il consenso esplicito della Basilese, lo fa per proprio conto ed a suo rischio e pericolo. Se tale condotta ha dato risultato nettamente più favorevole, la Basilese rimborsa successivamente le spese nell ambito delle citate disposizioni RCIP7 Responsabilità civile di privato per i danni causati in occasione di viaggi d affari all estero A complemento di RCI1 e RCI11 del modulo di base B1, l assicurazione si estende ugualmente ai danni corporali e materiali cagionati dagli assicurati in qualità di privati, durante un viaggio d affari all estero La copertura assicurativa ai sensi del precedente capoverso si applica esclusivamente alla responsabilità degli assicurati risultante da attività per le quali nessuna assicurazione responsabilità civile è legalmente prescritta. È però riservata la seconda enumerazione indicata di seguito. Le persone assicurate sono coperte in particolare in qualità di locatari di camere (comprese le camere d albergo), appartamenti o case individuali abitati dalle stesse. Per quanto riguarda le pretese risultanti da danni all oggetto preso in locazione, le disposizioni RCIP2 e RCIP21 sono applicabili per analogia utilizzatori di cicli e ciclomotori, nonché utilizzatori di veicoli a motore di terzi > > se la responsabilità civile non è o non dovrebbe essere coperta dall assicurazione responsabilità civile legalmente prescritta per il relativo veicolo > > per le pretese derivanti da un eventuale franchigia contrattuale, imputata dall assicuratore responsabilità civile del veicolo al suo contraente > > per le pretese derivanti dal sovrappremio risultante da una regressione nel sistema del grado di premi nell assicurazione responsabilità civile del relativo veicolo RCIP8 Spese d informazione in caso di richiamo dei prodotti A complemento di RCI1 e a parziale deroga di RCI32 del modulo di base B1, l assicurazione si estende ugualmente alle spese necessitate dal richiamo di un prodotto fabbricato o consegnato dal contraente, la cui proprietà è stata trasferita a un terzo, purché il richiamo sia necessario per evitare un danno corporale o materiale assicurato o se è stato ordinato dalle autorità competenti. Sono considerate tali le spese per un informazione scritta, telefonica o pubblica tramite stampa, radio o televisione. Il contraente è tenuto ad informare immediatamente la Basilese prima di azionare il richiamo (obbligo), a meno che un danno corporale o materiale imminente possa essere evitato solo da un azione immediata del contraente. Il contraente prende a suo carico la franchigia convenuta per i danni materiali.

10 10 Condizioni contrattuali Assicurazione responsabilità civile d impresa Plus RCIP9 Danni economici derivanti da un imballaggio difettoso A complemento di RCI1 e a parziale deroga di RCI32 e RCI35 del modulo di base B1, l assicurazione si estende ugualmente alla responsabilità civile legale per le pretese derivanti dal materiale d imballaggio difettoso fabbricato o consegnato dal contraente e più precisamente alle pretese che derivano dalle spese insorte per il controllo e la cernita dei materiali d imballaggio difettosi, nonché per mettere in rimessa i materiali d imballaggio esenti da difetti dalle spese per il cambiamento d imballaggio o il travaso dei prodotti di terzi già imballati, ad esclusione delle spese per la consegna ulteriore dei materiali d imballaggio, comprese le spese di trasporto dalle spese per la necessaria rietichettatura dei materiali d imballaggio, ad esclusione delle spese per la consegna ulteriore delle etichette, comprese le spese di trasporto dal pregiudizio economico legato al fatto che i prodotti di terzi già imballati non possono essere venduti o possono esserlo unicamente mediante una riduzione di prezzo, se è dimostrato che la causa risiede nel materiale d imballaggio difettoso del contraente. La Basilese riduce la sua indennità in proporzione al rapporto fra il costo del materiale d imballaggio fornito dal contraente e il prezzo di vendita che avrebbe potuto essere richiesto per il prodotto imballato, in caso di consegna conforme Il contraente prende a suo carico la franchigia convenuta per i danni materiali. RCIP10 Rischi accessori L assicurazione si estende ugualmente alla responsabilità civile legale derivante dall organizzazione e dall esecuzione di manifestazioni nell interesse dell impresa assicurata quali «giornate delle porte aperte», congressi o altre manifestazioni analoghe per il proprio personale o terzi dalla partecipazione a fiere ed esposizioni da manifestazioni d impresa di ogni genere, quali feste dell impresa, uscite d impresa, corsi di formazione da istituzioni sociali a favore del personale dell impresa, quali mense, nidi d infanzia, ecc., anche se sono occasionalmente utilizzate da terzi, derivante dalla messa a disposizione di club sportivi dell impresa e dei loro membri di terreni, locali e materiale, nonché alla responsabilità civile di questi dal possesso e l utilizzazione di sostanze tossiche, infiammabili o esplosive dall attività dei medici d impresa a titolo principale o accessorio, nonché dei loro ausiliari dall attività dei vigili del fuoco d impresa, anche in caso d interventi ed esercitazioni al di fuori dell impresa dal funzionamento di distributori di benzina, stazioni di servizio e officine per la manutenzione di veicoli, anche se questi impianti sono utilizzati dal personale e occasionalmente da terzi dalla qualità di detentore di cani da guardia Solo in caso di convenzione particolare, la copertura assicurativa è accordata per RCIP11 Danni materiali in seguito all accertamento o all eliminazione di difetti o danni Se un assicurato ha eseguito lavori su opere immobili o sono stati utilizzati materiali da lui fabbricati o forniti, e che per questo fatto, devono essere accertati o eliminati difetti o danni arrecati a una delle suddette opere, l assicurazione si estende ugualmente, a parziale deroga di RCI34 e RCI35 (seconda enumerazione) del modulo di base B1, alle pretese emesse in seguito alla distruzione o al danneggiamento di cose resosi necessario ai fini dell accertamento o dell eliminazione. RCIP12 Spese di smontaggio e di montaggio Se per la costruzione, la trasformazione, il montaggio o la riparazione di cose, sono state utilizzate cose fabbricate, lavorate o fornite da un assicurato, l assicurazione si estende ugualmente, a parziale deroga di RCI34 e RCI35 (seconda enumerazione) del modulo di base B1, alla responsabilità civile legale per spese dovute alla rimozione, allo smontaggio o messa a nudo di cose difettose o che non corrispondono all uso, anche se ciò non provoca la distruzione, il danneggiamento o la perdita di altre cose (spese di smontaggio) al susseguente montaggio, all aggiustamento o alla posa di cose esenti da difetti o che corrispondono all uso (spese di montaggio) Se i lavori di smontaggio o di montaggio vengono eseguiti dall assicurato stesso, la copertura assicurativa si estende al prezzo di costo. Il contraente prende a suo carico la franchigia convenuta per i danni materiali. RCIP13 Perdita d uso Se le cose fabbricate, fornite o lavorate da un assicurato o da un terzo da esso incaricato sono, improvvisamente ed in modo inaspettato, danneggiate o distrutte, l assicurazione si estende ugualmente, a parziale deroga di RCI32 e RCI35 (seconda enumerazione) del modulo di base B1, alla responsabilità civile legale per le perdite di utili e altri pregiudizi economici consecutivi all impossibilità o alla possibilità ridotta di utilizzare le cose restate intatte (perdita d uso), purché tutti i presupposti seguenti siano realizzati: l assicurato o un terzo da esso incaricato non ha fabbricato o fornito le cose restate intatte, né ha esercitato una qualsiasi attività su di esse la causa del danneggiamento o della distruzione risiede nella fabbricazione, fornitura, lavorazione o esecuzione di un lavoro da parte dell assicurato o di un terzo da esso incaricato il danneggiamento o la distruzione si sono verificati soltanto dopo l esame, l accettazione e la messa in servizio delle cose fabbricate, fornite o lavorate o dei lavori eseguiti da un assicurato o da un terzo da esso incaricato Il contraente prende a suo carico la franchigia convenuta per i danni materiali

11 11 Condizioni contrattuali Assicurazione responsabilità civile d impresa Plus A complemento delle disposizioni d esclusione del modulo di base B1, nessuna copertura assicurativa è accordata per RCIP20 Danni a oggetti lavorati, presi in custodia o su cui viene svolta un attività Pretese per danni a cose che un assicurato ha preso o ricevuto per scopi di custodia o di trasporto, in commissione o per esposizione o che egli ha preso in locazione, in leasing o in affitto per danni a cose o a parti di queste, con o sulle quali è stata direttamente esercitata o avrebbe dovuto esercitarsi un attività. Sono equiparati ad una tale attività l elaborazione di progetti, la direzione, l impartire istruzioni e direttive, la sorveglianza e il controllo come pure lavori simili; inoltre i collaudi, da chiunque essi siano effettuati per danni a veicoli terrestri o aerei o a natanti per danni risultanti dalla perdita di chiavi e badge affidati per stabili, locali e impianti nei quali degli assicurati devono eseguire lavori RCIP21 Danni a locali presi in locazione Pretese per danni causati da > > incendio/eventi naturali secondo il modulo di base B3 > > acque secondo il modulo di base B5 > > rottura vetri secondo il modulo supplementare S10 Questa esclusione è tuttavia limitata ai danni agli oggetti presi anch essi in locazione, in leasing o in affitto e non è valevole per la perdita di utili o altri pregiudizi economici consecutivi a tali danni per danni provocati dall azione prolungata dell umidità, come pure per danni che si verificano a poco a poco per spese per la ricostituzione nello stato originale di una cosa modificata di proposito da un assicurato o su sua iniziativa per danni al mobilio come anche a macchine ed apparecchiature, anche quando sono fissati al fondo, all immobile o ai locali, a meno che si tratti di impianti di riscaldamento o di approvvigionamento d acqua calda, di scale mobili, di ascensori per persone e merci, nonché di impianti di climatizzazione, aerazione o sanitari RCIP22 Danni a impianti che servono alle telecomunicazioni presi in locazione Pretese per danni causati ai telefoni mobili, pager, rivelatori di appelli (bips), computer personali e i loro periferici, server, reti centrali, reti di cablaggio. RCIP23 Danni di carico e scarico a veicoli terrestri o natanti Danni causati dal carico o dallo scarico di merci alla rinfusa (con eccezione dei prodotti liquidi), nonché da eccessivo riempimento o sovraccarico. Sono considerate merci alla rinfusa, le cose sciolte che vengono caricate o scaricate senza imballaggio, quali cereali, sabbia, ghiaia, pietre, blocchi di roccia, carbone, rifiuti, macerie e materiali di sterro. RCIP24 Protezione giuridica nella procedura penale o in caso di procedura disciplinare di diritto pubblico obblighi che rivestano carattere penale o simile (p. es.: le multe) prestazioni purché siano assicurate dal modulo di base B2 RCIP25 Responsabilità civile di privato per i danni causati in occasione di viaggi d affari all estero In caso di uso di cicli, ciclomotori o veicoli a motore di terzi le pretese per riduzione delle prestazioni dell assicurazione responsabilità civile conclusa per il relativo veicolo (riduzione per colpa grave) le pretese per i danni al veicolo utilizzato e agli oggetti che trasporta le pretese per i danni in relazione con corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore le pretese di regresso o compensazione derivanti dalle assicurazioni concluse per il relativo veicolo RCIP26 Spese d informazione in caso di richiamo dei prodotti le spese per il trasporto dei prodotti richiamati, per l esame o la distruzione, la riparazione o la trasformazione dei prodotti il valore del prodotto di rimpiazzo e i pregiudizi economici (perdite di sfruttamento, inosservanza dei termini di consegna, diminuzione della cifra d affari, ecc.) consecutivi al richiamo dei prodotti RCIP27 Danni economici derivanti da un imballaggio difettoso i danni imputabili a difettosità dei codici tratteggiati NEA o di altre codificazioni simili le pretese dell acquirente dei prodotti del contraente e degli altri acquirenti, risultanti da pregiudizi economici conseguenti all interruzione della produzione RCIP28 Danni materiali in seguito all accertamento o all eliminazione di difetti o danni Perdite di utili e altri pregiudizi economici consecutivi a tale distruzione o danneggiamento ai sensi di RCIP11 nonché i danni a cose che un assicurato o un terzo da esso incaricato ha fornito o fabbricato o sulle quali essi hanno eseguito dei lavori (per es. lavori d installazione, montaggio). RCIP29 Spese di smontaggio e di montaggio le spese, se un assicurato o un terzo da esso incaricato ha montato, aggiustato o posato le cose difettose o che non corrispondono all uso le pretese per danni e difetti a cose che un assicurato o un terzo da esso incaricato ha fabbricato, lavorato, fornito, montato, aggiustato o posato le spese per la fornitura successiva di cose esenti da difetti come pure le spese di trasporto le perdite di utili e altri pregiudizi economici consecutivi alle attività enumerate sotto RCIP12, cpv. 1 le pretese derivanti dallo smontaggio e dal montaggio di parti o accessori di veicoli terrestri, di natanti o di aerei RCIP30 Perdita d uso le spese per la rimozione, lo smontaggio o la messa a nudo di cose difettose o che non corrispondono all uso (spese di smontaggio), nonché le spese per il susseguente montaggio, aggiustamento o posa di cose esenti da difetti o che corrispondono all uso (spese di montaggio) le pretese per danni materiali dovuti all accertamento o all eliminazione di difetti o danni a cose o lavori che un assicurato o un terzo da esso incaricato ha fabbricato, fornito, lavorato o eseguito, e la cui causa risiede nella fabbricazione, nella fornitura, nella lavorazione o nell esecuzione (spese di accertamento e eliminazione)

12 12 Condizioni contrattuali Protezione giuridica impresa Protezione giuridica impresa (B2) Modulo di base PGI1 Persone assicurate Nell ambito delle attività professionali dichiarate dall impresa, queste persone sono assicurate il contraente (persona fisica o giuridica) l associato che vi lavora persone legate all impresa da un contratto di lavoro i membri della famiglia, il coniuge o partner del contraente che lavorano per l impresa Salvo indicazione contraria, la copertura territoriale applicabile in seguito è la Svizzera. PGI2 Diritto della responsabilità civile Pretese legali dell assicurato in risarcimento del danno (compreso un eventuale torto morale) da lui subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente per colpa o per legge, comprese richieste di risarcimento dell assicurato derivanti dalla legge federale concernente l aiuto alle vittime di reati. Per questi litigi si applica la copertura Europa. PGI3 Diritto delle assicurazioni Litigi dell assicurato risultanti dai suoi rapporti con istituti di assicurazione, casse malati e casse pensioni, private o pubbliche, situate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, a seguito di un evento coperto dalla presente assicurazione. PGI4 Contratto di affitto e di locazione Litigi in qualità di locatario o affittuario di edifici o locali situati in Svizzera e utilizzati dalla stessa impresa assicurata per lo svolgimento della propria attività aziendale. PGI5 Contratto di lavoro Litigi del contraente in qualità di datore di lavoro. PGI6 Contratto di fornitura di energia Litigi dell assicurato derivanti da un contratto concluso con un fornitore di energia elettrica, gas, o acqua per edifici o locali edifici o locali utilizzati dall impresa assicurata per lo svolgimento della propria attività. PGI7 Altri contratti legati al bisogno proprio dell azienda Litigi dell assicurato derivanti dai seguenti contratti concernenti materiali e animali destinati direttamente ed esclusivamente all uso proprio dell azienda assicurata (lista esaustiva): contratto di compravendita contratto di locazione contratto di appalto contratto di leasing contratto di mutuo contratto di comodato contratto di deposito, di spedizione e di trasporto contratto di manutenzione e di servizio Per questi litigi si applica la copertura Europa. PGI8 Procedura amministrativa Difesa dell assicurato nell ambito di procedure amministrative concernenti la revoca, la limitazione o il mancato rinnovo di autorizzazioni aziendali o di esercizio professionale che concernono l impresa assicurata. PGI9 Diritto di proprietà e altri diritti reali legati ai beni mobiliari Litigi dell assicurato derivanti dal diritto della proprietà, del possesso o di altri diritti reali su animali e beni mobiliari che servono all impresa assicurata. Per questi litigi si applica la copertura Europa. Diritto penale e penale-amministrativo PGI10 Difesa dell assicurato in procedure penali o penali-amministrative dirette contro di lui per infrazioni commesse per negligenza. Se l assicurato viene accusato di un infrazione intenzionale, non viene fornita alcuna prestazione assicurativa prima che, per decisione definitiva e senza messa a carico di spese di giustizia, l assicurato venga integralmente prosciolto, nel merito, dall accusa a lui mossa, o venga riconosciuta l esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Per questi litigi si applica la copertura Europa. PGI11 Intervento dell assicurato in qualità di accusatore privato se questo intervento è necessario per far valere le sue pretese di risarcimento danni e torto morale per lesioni corporali subite a seguito di un incidente coperto e legato allo svolgimento dell attività aziendale. Per questi litigi si applica la copertura Europa. PGI12 Consulenza giuridica telefonica Consulenza telefonica all assicurato su questioni giuridiche di diritto svizzero negli ambiti risultanti dall attività aziendale dell impresa assicurata, secondo le possibilità e competenze del personale di Assista. PGI13 Protezione giuridica immobili Per gli edifici o locali situati in Svizzera, di proprietà dell azienda assicurata o da essa presi in locazione o in affitto, che vengono utilizzati dall impresa assicurata per svolgere attività legate direttamente alla propria azienda, sono coperti i seguenti rischi (lista esaustiva): diritto di vicinato Litigi dell assicurato nell ambito del diritto civile nei confronti dei vicini diretti (lista esaustiva) > > immissioni (rumore, fumo, odori) > > manutenzione e distanza dal confine di alberi e siepi diritto della proprietà e altri diritti reali Litigi dell assicurato concernenti (lista esaustiva) > > le servitù a carico o a beneficio nonché gli oneri fondiari, iscritte/i nel registro fondiario contratto di appalto e mandato propriamente detto (in qualità di mandante) Controversie dell assicurato in relazione con un contratto d appalto e/o di mandato propriamente detto, che si riferisce a lavori all edifi-

13 13 Condizioni contrattuali Protezione giuridica impresa cio o ai locali assicurati, a condizione che non necessitino di un autorizzazione ufficiale. Nel caso in cui un autorizzazione ufficiale fosse necessaria (anche solo per una parte dei lavori), questi litigi sono coperti se il costo totale della costruzione non supera CHF PGI14 Protezione giuridica in relazione a viaggi professionali Litigi dell assicurato derivanti dai seguenti contratti, conclusi in previsione o nell ambito di un viaggio professionale all estero (lista esaustiva): trasporto di bagagli e di persone viaggio «tutto compreso» alloggio e albergo noleggio di un veicolo per la circolazione stradale Per questi litigi si applica la copertura Europa. Sono assicurati solo mediante convenzioni speciali Protezione giuridica complementare in materia di contratti PGI15 I rischi complementari in ambito contrattuale sono assicurati se il contratto non menziona la loro esclusione. Litigi dell assicurato con clienti e fornitori nell ambito dell attività aziendale dell impresa assicurata e inerenti ai seguenti contratti (lista esaustiva): compravendita, permuta e donazione di beni mobiliari locazione di beni mobiliari contratto di mandato propriamente detto contratto di manutenzione commissione contratto di deposito contratto di insegnamento contratto di vendita con consegna successiva contratto di abbonamento contratto di spedizione contratto di trasporto contratto di trasporto di bagagli e di persone contratto di viaggio contratto di albergo contratto di alloggio come pure contratto di appalto: sono coperti i litigi dell assicurato nella sua qualità di impresario (costruttore dell opera), nel caso in cui la mercede pattuita non superi CHF contratto di distribuzione esclusivo e franchising inerenti a beni mobili e servizi: sono coperti i litigi dell assicurato con il fornitore, rispettivamente il datore del franchise. Per questi litigi vale la copertura Europa. PGI16 Presa a carico dei costi le spese e gli onorari d avvocato preprocessuali e processuali le spese di perizia ordinate da Assista o da un tribunale le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico dell assicurato le tasse di giustizia e spese di tribunali arbitrali, previo accordo di Assista le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico dell assicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all assicurato spettano ad Assista le necessarie spese di trasferta dell assicurato in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento all estero, nella misura in cui la sua presenza sia assolutamente indispensabile. Queste spese vengono assunte fino a CHF 5000 le spese di un interprete per traduzioni, nella misura in cui siano state ordinate da un tribunale o da un autorità le spese d incasso delle indennità accordate all assicurato, fino all ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento. Qualora tale procedura di recupero delle indennità abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni di Assista si limitano ad un importo massimo di CHF 5000 le spese di una procedura di mediazione, previo accordo di Assista la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva nel contesto di un caso coperto. Questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista. Al di fuori dell Europa viene anticipata una cauzione penale di CHF al massimo Qualora diversi litigi risultino dal medesimo evento o da fatti ad esso collegati, sono considerati in maniera globale come un unico caso giuridico. Qualora il litigio venga causato da colpa grave dell assicurato, Assista si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa. PGI17 Valore litigioso minimo nel diritto civile I casi con un valore litigioso inferiore a CHF 2000 danno diritto unicamente all intervento extragiudiziario del servizio giuridico di Assista. La presa a carico di prestazioni esterne è tuttavia garantita se nei confronti dell assicurato è stata avviata un azione giudiziaria e la controparte è difesa da un avvocato. PGI18 Franchigia L assicurato si assume il 10 % dei costi esterni, ma almeno CHF 500. Questa franchigia decade se l assicurato si affida a un legale consigliato da Assista. Nessuna copertura assicurativa per PGI20 Tutte le persone, ambiti giuridici e rischi non espressamente menzionati come assicurati negli artt. PGI1 PGI16. PGI21 Litigi dell assicurato in qualità di acquirente, proprietario, comodatario/mutuatario, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore, ad eccezione di conducenti di un veicolo a noleggio secondo PGI14 proprietario e comproprietario di un oggetto o bene immobiliare (inclusa proprietà per piani), ad eccezione dei rischi assicurati tramite la protezione giuridica immobili secondo PGI13 locatore o sublocatore di immobili

14 14 Condizioni contrattuali Protezione giuridica impresa Inventario del commercio PGI22 Litigi in relazione con assunzione di debiti, gioco e scommesse, acquisto, vendita e permuta di carte valori, partecipazioni ad imprese, gestione patrimoniale, operazioni di borsa, operazioni speculative o operazioni a termine, nonché ogni altra operazione finanziaria o di investimento. PGI23 Incasso di pretese non contestate. PGI24 Litigi derivanti dall uso di software informatici e di hosting di siti internet. PGI25 Litigi in relazione con la progettazione, lo sviluppo e la produzione di software. PGI26 Litigi in relazione con pretese e obbligazioni cedute all assicurato o da lui acquisite per successione. PGI27 Litigi in relazione con fusione, ripresa totale o parziale di un impresa o di un capitale. PGI28 Litigi in relazione con beni confiscati o sequestrati nell ambito di procedure giudiziarie o da parte di autorità. PGI29 La difesa da pretese in responsabilità civile extracontrattuale avanzate nei confronti dell assicurato. PGI30 I litigi tra persone assicurate dallo stesso contratto, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente. PGI31 Litigi in relazione con il diritto delle società, delle associazioni e delle fondazioni (comprese le società semplici), nonché le pretese fondate sulla responsabilità dei loro organi. PGI32 Litigi in relazione con una procedura di fallimento o di concordato, con una realizzazione forzata di fondi o di partecipazioni ad un impresa, nonché i litigi in relazione con procedure di sequestro o sullo stato della graduatoria. PGI33 I litigi dell assicurato in relazione con la perpetrazione di crimini o delitti intenzionali, la violazione intenzionale di norme penali o amministrative, compreso il loro tentativo. PGI34 Litigi risultanti da eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché dai cambiamenti della struttura nucleare dell atomo. PGI35 Le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali. PGI36 Litigi concernenti attività aziendali di filiali e succursali dell impresa assicurata stabilite all estero. PGI37 Litigi in relazione con i diritti immateriali, il diritto dei cartelli, il diritto sulla concorrenza sleale e con la tutela degli interessi giuridici nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari. PGI38 Diritto pubblico, come per esempio il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto pubblico relativo alle costruzioni e alla pianificazione del territorio. PGI39 Litigi dell assicurato in relazione con l acquisizione/l alienazione (vendita, permuta, donazione, ecc.) di immobili ed edifici i pegni immobiliari la progettazione, la costruzione, la trasformazione o la demolizione di edifici e altre opere. Sono esclusi i rischi coperti secondo gli artt. PGI13 (contratto di appalto e mandato propriamente detto in qualità di mandante) e PGI15 (contratto di appalto) PGI40 I litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista. PGI41 Il danno subito dall assicurato. PGI42 Le spese che incombono a terzi o a un assicurazione di responsabilità civile. PGI43 Le multe inflitte all assicurato. PGI44 Le pretese in risarcimento del danno e torto morale, le procedure penali e penali-amministrative, e ogni altra procedura simile in relazione alle esclusioni sopra citate. Inventario del commercio Moduli di base B3 B7 Tutti i beni mobili appartenenti al contraente, comprese le cose che sono prese in leasing o in affitto e che sono di proprietà di terzi. IC1 Merci Per esempio merci di propria fabbricazione (merci in corso di fabbricazione e prodotti finiti) merci acquistate (materie prime, prodotti semi-fabbricati e finiti) prodotti naturali dopo la loro produzione resp, raccolta materiale d esercizio come coloranti, prodotti chimici, prodotti d ingrassaggio e di pulizia, combustibili, stampati, materiale d imballaggio e d ufficio materiale non ancora utilizzato per il trattamento elettronico dei dati Base d indennità = prezzo di mercato IC2 Installazioni Per esempio macchine compresi le loro fondamenta e gli allacciamenti alla forza motrice

15 15 Condizioni contrattuali Inventario del commercio Riserva Assicurazione esterna strumenti e attrezzi pezzi di ricambio mobilia d esercizio e di deposito mobilia d ufficio e tecnica di comunicazione apparecchi ETI ed altri apparecchi materiale da esposizione e da fiera veicoli a motore d esercizio senza targhe di controllo come macchine da lavoro a propulsione autonoma, carrelli elevatori così come biciclette costruzioni mobili installazioni edili purché non debbano essere assicurate con lo stabile Per la delimitazione tra installazioni e stabili sono determinanti le disposizioni cantonali nei cantoni con l assicurazione cantonale incendio stabili, negli altri cantoni valgono invece «le norme per l assicurazione incendio stabili» della Basilese. Base d indennità = valore a nuovo Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale IC3 Prestazioni coassicurate Nei moduli di base B3 B5 è coassicurato il 10 % della somma d inventario del commercio riserve secondo modulo supplementare S2, (in caso di assicurazione al valore totale dell inventario del commercio) assicurazione esterna secondo modulo supplementare S3 cose particolari e spese secondo modulo supplementare S6 Nei moduli di base B3 e B4 rispettivamente in supplemento valori pecuniari secondo modulo supplementare S7 Con il modulo di base B6 (esclusivamente in caso d assicurazione con il valore totale per macchine, installazioni tecniche, apparecchi ETI ed altri apparecchi) riserva secondo il modulo supplementare S2, fino a 20% della somma d assicurazione prestazioni di costruzione secondo il modulo supplementare S15, fino a CHF Riserva (S2) Modulo supplementare RI1 La riserva è valida per nuovi acquisti ed aumenti di valore fino al valore totale nei luoghi d assicurazione. In caso di sinistro, le somme d assicurazione della riserva e delle cose assicurate saranno addizionate. Nei moduli di base B3 B5 la riserva è assicurata fino al 10 % della somma d assicurazione dell inventario Esempio: CHF somma d assicurazione per l inventario del commercio CHF somma d assicurazione per la riserva CHF somma d assicurazione totale per l inventario del commercio Con il modulo di base B6, la riserva è assicurata fino al 20 % della somma d assicurazione per macchine, installazioni tecniche, apparecchi ETI ed altri apparecchi. Esempio: CHF somma d assicurazione per le macchine, installazioni tecniche, apparecchi ETI ed altri apparecchi CHF somma d assicurazione per la riserva CHF somma d assicurazione totale per le macchine, installazioni tecniche, apparecchi ETI ed altri apparecchi Assicurazione esterna (S3) Modulo supplementare Nessuna copertura assicurativa per IC10 Cose che sono assicurate o devono essere assicurate presso un istituto cantonale d assicurazione. IC11 Cose per le quali esiste un assicurazione separata. IC12 Gli altri veicoli a motore e i rimorchi. IC13 Roulotte, abitazioni mobili, veicoli nautici, ferrovie, rotabili e aeromobili. IC14 Cose particolari e spese secondo il modulo supplementare S6. AE1 Tramite l assicurazione esterna vengono assicurate cose al di fuori del luogo d assicurazione menzionato nel contratto d assicurazione nel mondo intero. Nei moduli di base B3 B5 la riserva è assicurata fino al 10% della somma d assicurazione dell inventario del commercio. Soltanto su convenzione particolare sono assicurati AE2 Inventario del commercio B3 B5 Assicurazione esterna superiore alle prestazioni coassicurate. AE3 TEC Assicurazione tecnica B6 Assicurazione esterna per macchine, installazioni tecniche, apparecchi ETI ed altri apparecchi assicurati.

16 16 Condizioni contrattuali Assicurazione esterna Veicoli propri d esercizio Interruzione d esercizio Non sono assicurati AE10 TEC Assicurazione tecnica B6 Trasporti da parti di terzi. Veicoli propri d esercizio (S4) Modulo supplementare VP1 Veicoli propri d esercizio con targhe di controllo in qualità di oggetti d uso come per esempio vettture minibus furgoni camions rimorchi carrelli elevatori Vengono risarciti anche singole parti degli autoveicoli come pure accessori avvitati o chiusi sotto chiave. Base d indennizzo = valore attuale Nessuna copertura assicurativa per VP10 biciclette. VP11 veicoli per i quali esiste un assicurazione separata. Interruzione d esercizio (S5) Modulo supplementare Secondo convenzione nel contratto d assicurazione sono assicurati Eventi assicurati IE1 Interruzione d esercizio Danni che avvengono quando l esercizio del contraente non può proseguire momentaneamente o solo in modo parziale in seguito ad un avvenimento secondo IE2, IE3 o IE4. Terremoto ed eruzioni vulcaniche secondo il modulo supplementare S8 un evento della copertura assicurativa estesa secondo il modulo supplementare S9 Furto con scasso/rapina secondo il modulo di base B4 Acque secondo il modulo di base B5 Il danno materiale deve avvenire all inventario del commercio, a veicoli o a stabili. IE3 danno materiale dovuto ad un evento TEC Assicurazione tecnica secondo il modulo di base B6 TEC Data secondo il modulo supplementare (S13), Data Basis (D1) Sono assicurati i danni originati da cause per le quali il fabbricante, il venditore, il locatore, la ditta incaricata per le riparazioni o la manutenzione sono responsabili legalmente o in virtù di un contratto. EI4 danni d interruzione d esercizio causati da un evento assicurato da Epidemia secondo il modulo supplementare S11 Ricavi e spese assicurati IE5 Cifra d affari La cifra d affari corrisponde al prodotto risultante dalla vendita di merci o beni fabbricati o da servizi forniti senza l imposta sul valore aggiunto a carico del cliente. IE6 Spese supplementari Le spese necessarie per il mantenimento dell esercizio durante il periodo d interruzione. Si tratta di Spese per la limitazione del danno come per esempio > > noleggio provvisorio di locali e cose (p. es. macchine/installazioni tecniche) > > straordinari del personale > > spese di trasporto supplementari > > riparazioni provvisorie delle macchine e installazioni tecniche > > schivazione su macchine/installazioni tecniche meno economiche > > assegnazione di lavori fuori dall azienda Spese speciali fino al 20% della somma d assicurazione. Sono considerate come tali le spese che, nel corso della durata della garanzia, non attenuano il danno o che lo attenuano soltanto una volta terminata la garanzia, per esempio > > spese pubblicitarie supplementari > > penali convenzionali IE7 Costi salariali in caso d interdizione dell attività in seguito ad epidemia Sono assicurati i costi salariali (meno le spese risparmiate) per il personale colpito dall interdizione dell attività in seguito ad epidemia secondo il modulo complementare S11. La prestazione decade in caso di risarcimento per perdita di cifra d affari e costi supplementari. IE2 Danni d interruzione d esercizio dovuti ad un danno materiale causato da Incendio/Eventi naturali secondo il modulo di base B3

17 17 Condizioni contrattuali Interruzione d esercizio Danni di ripercussione Nessuna copertura assicurativa per IE10 Danni a seguito di Danni corporali (non valido per IE4) così come di circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno materiale Disposizioni di diritto pubblico (non valido per IE4) ampliamenti o innovazioni delle installazioni, eseguiti dopo l evento dannoso mancanza di capitale causata dall evento dannoso danni d interruzione dovuti a danni materiali in aziende di terzi IE11 Spese supplementari spese che secondo queste condizioni contrattuali possono essere assicurate in altri moduli di base o supplementari prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso spese per provare il danno IE12 TEC Assicurazione tecnica Perdita della cifra d affari (IE5) Spese supplementari in seguito al deterioramento e alla perdita di merci Sinistri relativi ad eventi e danni non fisici, in particolare per: > > intrusione non autorizzata nei sistemi informatici (hacking) > > malware come i virus informatici e i rischi similari > > errore di manipolazione (per es. salvataggio sbagliato o cancellazione dei dati) > > guasto/indisponibilità degli apparecchi ETI ed altri apparecchi o delle relative infrastrutture, senza un danneggiamento fisico esistente (per es. interruzione di corrente) Danni di ripercussione (S5.1) Modulo supplementare Secondo convenzione nel contratto d assicurazione sono assicurati DR1 Danni che si sviluppano quando un azienda di terzi viene colpita da un sinistro secondo DR2 o DR3 e di conseguenza l azienda del contraente non può momentaneamente proseguire l esercizio o può farlo solo in parte. DR2 Danni materiali causati da Incendio/Eventi naturali secondo il modulo di base B3 Terremoto ed eruzioni vulcaniche secondo il modulo supplementare S8 un evento della copertura assicurativa estesa secondo il modulo supplementare S9 Furto con scasso/rapina secondo il modulo di base B4 Acque secondo il modulo di base B5 DR3 Danni di interruzione in seguito ad un evento assicurato: Epidemia secondo il modulo supplementare S11 DR4 Nel modulo supplementare Interruzione d esercizio (S5) sono coperti danni di ripercussione fino alla somma stabilita, al massimo CHF Soltanto su convenzione particolare sono assicurati DR5 Danni di ripercussione che superano le prestazioni coassicurate. Nessuna copertura assicurativa per DR10 Danni di ripercussione a seguito di eventi naturali, terremoto/eruzioni vulcaniche o epidemia al di fuori della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e Campione danni materiali a ponti, canalizzazioni, strade, sentieri e gallerie danni corporali (non valido per DR3) così come a seguito di circostanze che non hanno alcun rapporto di causalità con il danno materiale disposizioni di diritto pubblico (non valido per DR3) ampliamenti o innovazioni delle installazioni, eseguiti dopo l evento dannoso mancanza di capitale causata dall evento dannoso

18 18 Condizioni contrattuali Cose particolari e spese Cose particolari e spese (S6) Modulo supplementare CP1 Proprietà di terzi affidata Cose affidate di proprietà di terzi. Base d indennità Merci = prezzo di mercato Installazioni = valore a nuovo Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale CP2 Costruzioni immobiliari ed altre infrastrutture immobiliari all esterno degli stabili Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari all esterno degli stabili proprietà del contraente. Base d indennizzo = valore a nuovo Cose che non vengono più utilizzate = valore attuale CP3 Effetti Effetti del personale, di ospiti e di visitatori. Le biciclette sono comprese nell assicurazione. Base d indennizzo = valore a nuovo CP4 Veicoli a motore di terzi I veicoli di terzi che non sono assicurati o che lo sono insufficientemente dal loro proprietario e sono affidati in custodia al contraente. Vengono risarciti anche singole parti di autoveicoli come pure accessori di autoveicoli avvitati o chiusi sotto chiave. Base d indennizzo = valore attuale CP5 Spese di sgombero e di evacuazione Determinanti sono le spese di sgombero dei resti di cose assicurate ed il loro trasporto fino al luogo appropriato più vicino, così come le spese di deposito, d evacuazione e d eliminazione. Base d indennizzo = spese effettive CP6 Spese di spostamento e di protezione Spese necessarie, consecutive ad un evento assicurato, per lo spostamento, la modifica o la protezione di altre cose assicurate, previste per la ricostituzione o nuovi acquisti di altre cose coperte dall assicurazione (p. es. le spese di spostamento e di protezione sono in particolare delle spese per lo smontaggio o il montaggio di macchine, per le forature, la demolizione o la ricostruzione di parti di stabili o per l allargamento di aperture). La copertura assicurativa è sussidiaria, ossia prende a suo carico le spese che non sono indennizzate da un istituto cantonale d assicurazione. Base d indennizzo = spese effettive CP7 Perdite su debitori Le perdite di incassi risultanti dal fatto che le copie delle fatture o i giustificativi sono stati distrutti o resi inutilizzabili. Base d indennità = gli incassi che sarebbero stati realizzati senza il sopraggiungere di un evento dannoso, dedotti gli incassi effettivamente realizzati Durata di garanzia = 6 mesi CP8 Spese di decontaminazione Spese per l esame, la decontaminazione e per la sostituzione di suolo contaminato (comprese fauna e flora) rispettivamente per l eliminazione di acqua d estinzione sul proprio terreno o su di un terreno affittato o appaltato, sul quale si è verificato il sinistro il trasporto di terra e di acqua d estinzione contaminata in un impianto di trattamento come pure le spese di ritorno al luogo del sinistro il trasporto di terra contaminata o di acqua d estinzione nella discarica adeguata più vicina nonché il relativo deposito o la sua eliminazione il ripristino dell area dell impresa assicurata affittata o appaltata allo stato in cui si trovava prima che si verificasse il sinistro assicurato. Sono assicurate le spese di decontaminazione se riguardano una decontaminazione verificatasi in modo dimostrabile in seguito ad un sinistro coperto dall assicurazione sulla proprietà propria, presa in affitto o appaltata risultano necessarie a seguito di disposizioni di diritto pubblico emanate nell arco di un anno dall avvento del sinistro e che si basano su leggi e ordinanze che erano in vigore prima che sopraggiungesse il sinistro assicurato non sono indennizzate da un altro contratto assicurativo. Se a seguito di un sinistro assicurato si verifica un aumento della contaminazione del suolo già esistente e vi è obbligo di risarcimento, saranno rimborsate unicamente le spese che superano l importo necessario per l eliminazione della contaminazione preesistente, e questo indipendentemente da se e quando tale importo sarebbe stato impiegato senza il danno. Base d indennizzo = spese effettive CP9 Spese di spegnimento incendio Oneri dei pompieri ed altre spese di spegnimento, che sono state prese dal contraente o che gli sono state imposte. Base d indennità = spese effettive CP10 Fluttuazione del prezzo di mercato per merci Va a carico del contraente la differenza tra il prezzo effettivo di riacquisto per le merci e il prezzo di mercato per queste merci il giorno del sinistro. Questa copertura è limitata alla differenza tra il prezzo di mercato il giorno di lavoro che segue il giorno del sinistro e nel quale il riacquis to è possibile. Base d indennità = spese supplementari effettive

19 19 Condizioni contrattuali Cose particolari e spese CP11 Rincaro ulteriore per installazioni La differenza tra il valore di sostituzione al giorno del sinistro e quella al giorno di sostituzione. Base d indennità = le spese supplementari che subentrano entro la garanzia di 2 anni a partire dalla data del sinistro CP12 Misure d emergenza Sono determinanti le spese per vetrate, porte e serrature d emergenza. Base d indennità = spese effettive CP13 Spese per la prova del sinistro e spese di esperti Le spese di esperti scelti in comune o da parte della Basilese per stabilire la prova di un sinistro coperto. Base d indennità = spese effettive CP14 Spese di cambiamento delle serrature Determinanti sono le spese per la modifica o per il rimpiazzo di chiavi, badges e simili o di serrature. Base d indennità = spese effettive CP15 Spese di ricostituzione Spese per la ricostituzione di modelli, campioni, forme, libri contabili, atti, registri, microfilm, supporto dei dati, di suoni e immagini, nonché piani e disegni. Modelli, campioni e forme sono stati fabbricati specialmente e destinati alla produzione ripetitiva, individuale e specifica di certi prodotti o per la verificazione di essi. Base d indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effettuate entro 5 anni dall insorgenza del sinistro CP16 Spese consecutive necessarie Le spese consecutive necessarie che hanno un legame diretto ed immediato con l evento di un sinistro materiale assicurato, fino al 10% della somma d assicurazione delle cose particolari e spese secondo il modulo supplementare S6. Base d indennità = le spese di ricostituzione se esse vengono effettuate entro 5 anni dall insorgenza del sinistro Soltanto su convenzione particolare sono assicurati CP17 Cose particolari e spese che superano le prestazioni coassicurate. CP21 Le costruzioni immobiliari e le altre infrastrutture immobiliari all esterno degli stabili Cose che sono o che devono essere assicurate altrove (p. es. presso un istituto cantonale d assicurazione) per le prestazioni ivi assicurate o da assicurare Piante CP22 Effetti Valori pecuniari secondo il modulo complementare S7. CP23 Spese di sgombero e di smaltimento Spese d evacuazione di aria, acqua, terra (compresa la fauna e la flora) anche quando questi elementi si trovano mischiati a degli oggetti assicurati o da essi ricoperti. CP24 Spese di spostamento e di protezione Spese per la decontaminazione di cose assicurate la decontaminazione della terra e dell acqua l eliminazione, il deposito o la sostituzione di terra o d acqua contaminata CP25 Spese di spegnimento incendio Le spese per prestazioni che devono essere fornite gratuitamente dal servizio pubblico sulla base di disposizioni legali. CP26 Spese di ricostituzione Spese per la ricostituzione di dati, immagini, film, suoni e simili se non esistono degli originali o delle copie. CP27 Spese consecutive necessarie spese e costi secondo CS23 CS26 spese che possono essere assicurate con l assicurazione Interruzione d esercizio secondo il modulo supplementare S5 spese legate ai danni di persone o all ambiente spese per i miglioramenti del rischio così come le misure preventive danni materiali e finanziari presso terzi costi per le spese di avvocati e di tribunali Indipendentemente dal fatto di sapere se e quando le spese sarebbero state sostenute anche in assenza di sinistro: le spese di eliminazione di una contaminazione preesistente le spese che sarebbero insorte anche senza il danno materiale Nessuna copertura assicurativa per CP20 Proprietà di terzi affidata valori pecuniari secondo il modulo supplementare S7 cose prese in leasing o affittate

20 20 Condizioni contrattuali Valori pecuniari Incendio/Eventi naturali Valori pecuniari (S7) Modulo supplementare VP1 Valori pecuniari di proprietà del contraente, compresi i valori pecuniari affidati, di proprietà di terzi denaro contante giustificativi regolarmente compilati e firmati di assegni e di carte di credito carte valori, libretti di risparmio ed assegni di viaggio monete e medaglie metalli preziosi (quali scorte, lingotti o merci) pietre preziose o perle non incastonate biglietti non nominativi, abbonamenti, biglietti aerei e buoni vignette autostradali Base d indennizzo = spese effettive Nei moduli di base B3 e B4 i valori pecuniari sono assicurati fino ad un importo di CHF Soltanto su convenzione particolare sono assicurati VP2 Valori pecuniari che superano le prestazioni coassicurate. Incendio/Eventi naturali (B3) Modulo di base IEN1 Incendio incendio azione repentina ed effetto accidentale di fumo fulmine esplosione implosione meteoriti ed altri corpi celesti caduta ed atterraggio di fortuna di aeroplani, veicoli spaziali e loro parti abbruciacchiature, che non sono la conseguenza di un incendio, fino a CHF 5000 IEN2 Eventi naturali piene inondazioni tempesta (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate) grandine valanghe pressione della neve frane cadute di sassi scoscendimenti IEN3 Incendio/eventi naturali Danni da furto, acque e rottura vetri, conseguenti a danni d incendio ed eventi naturali. IEN4 Veicoli Per i veicoli assicurati dal modulo supplementare Veicoli propri d esercizio (S4) e Veicoli a motore di terzi (CP4), sono ugualmente assicurati i danni causati da corto circuito caduta di neve e di ghiaccio morsicatura di animali selvaggi (p. es. martore) collisione con animali Nessuna copertura assicurativa per IEN10 Incendio le abbruciacchiature che non sono la conseguenza di un incendio, oltre i CHF 5000 danni provocati a cose assicurate che sono state esposte al fuoco o al calore danni in seguito a riscaldamento, fermentazione o alterazione interna, quali i danni dovuti al riscaldamento delle provviste azione normale ed effetto progressivo del fumo danni causati da irruzione d acqua, dalla forza centrifuga e da altre forze meccaniche d esercizio danni causati dallo scoppio di pneumatici danni a macchine, apparecchi, cordoni, condotte elettriche sotto tensione, causati dall effetto dell energia elettrica stessa, da sovratensioni o da riscaldamento dovuto ad un sovraccarico danni ad installazioni di protezione elettriche, come fusibili, risultanti durante il loro normale funzionamento IEN11 Eventi naturali cedimento del terreno cattivo terreno da costruzione costruzione difettosa deficiente manutenzione dello stabile omissione di misure protettive movimenti artificiali del terreno neve che scivola dai tetti acque dal sottosuolo piene e straripamenti di acque che, secondo l esperienza, sono ricorrenti ad intervalli brevi o lunghi rigurgito d acqua dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa danni d esercizio con i quali secondo l esperienza si deve contare, come i danni causati in seguito a lavori di sopra- e sottostruttura, a costruzioni di sbarramenti, all estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla danni dovuti a scosse causate dal crollo di una cavità artificiale danni dovuti a tempesta ed acqua a natanti e navi trovatisi sull acqua

Assicurazione responsabilità civile d impresa

Assicurazione responsabilità civile d impresa Assicurazione responsabilità civile d impresa Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione 2013 La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Informazione sul prodotto Informazione sul prodotto

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del

Dettagli

Informazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private

Informazioni per i clienti e Condizioni generali d assicurazione (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Informazioni per i clienti e (CGA) Assicurazione cauzione d affitto per abitazioni private Edizione 01.2011 Informazioni per i clienti Informazioni per i clienti Ciò che dovrebbe sapere sulla sua assicurazione

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione

Dettagli

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura Copertura Multiline per la PMI Obiettivi, confini e struttura 0 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI AZIENDE Struttura Sezione I Danni Materiali All risks Sezione II Danni Indiretti Loss of profit Sezione III Responsabiltà

Dettagli

Five in One Soluzioni mirate per le PMI. Un solo contratto per proteggere la vostra impresa da cinque gravi rischi

Five in One Soluzioni mirate per le PMI. Un solo contratto per proteggere la vostra impresa da cinque gravi rischi Five in One Soluzioni mirate per le PMI Un solo contratto per proteggere la vostra impresa da cinque gravi rischi Prevedere l essenziale per proteggere la vostra impresa In Svizzera, le piccole e medie

Dettagli

Assicurazioni Costruzione Non danneggiate le vostre finanze!

Assicurazioni Costruzione Non danneggiate le vostre finanze! Assicurazioni Costruzione Non danneggiate le vostre finanze! Assicurazioni Costruzione Chi ha bisogno di un assicurazione? Committente Architetto Ingegnere Impresario Artigiano Assicurazioni durante la

Dettagli

Condizioni Generali Edizione 01.01.2013. Assistance Home

Condizioni Generali Edizione 01.01.2013. Assistance Home Condizioni Generali Edizione 01.01.2013 Assistance Home Le presenti condizioni generali definiscono le prestazioni d'assistenza garantite e fornite da EUROP ASSISTANCE (Svizzera) SA e assicurate dalla

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato

Dettagli

Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.»

Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.» Entusiasmo? «Proteggere gli investimenti sull ambiente.» Assicurazione per impianti fotovoltaici Helvetia. Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco. La Sua Assicurazione svizzera. Protezione

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto. Edizione aprile 2012

Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto. Edizione aprile 2012 Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione della Cauzione d Affitto Edizione aprile 2012 Semplice. Chiedete a noi. T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch Sommario A Informazione al cliente 3 1 Partner

Dettagli

PMI Combi Basilese L assicurazione per le imprese di costruzione d immobili e genio civile

PMI Combi Basilese L assicurazione per le imprese di costruzione d immobili e genio civile PMI Combi Basilese L assicurazione per le imprese di costruzione d immobili e genio civile Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione 2015 La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Informazione

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza

Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria Edizione dicembre 2009 2 Regolamento Indice I. Oggetto

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)/ Assicurazione cauzione d affitto Edizione 01.2014 8054254 09.14 WGR 759 It Sommario La vostra assicurazione in sintesi........... 3 Condizioni Generali di Assicurazione.........

Dettagli

Liquidazione dei danni causati ai veicoli privati utilizzati nell ambito dell esercizio del mandato parlamentare

Liquidazione dei danni causati ai veicoli privati utilizzati nell ambito dell esercizio del mandato parlamentare Liquidazione dei danni causati ai veicoli privati utilizzati nell ambito dell esercizio del mandato parlamentare 1. In generale Conformemente all articolo 4 capoverso 2 dell ordinanza dell Assemblea federale

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

Contratto di comodato

Contratto di comodato Contratto di comodato/ prestito d uso per attrezzature tra Tratter Engineering S.r.l. Via Luigi Negrelli 13 I -39100 Bolzano Part. IT-01674780216 (sede legale) (di seguito chiamato committente o TE) e

Dettagli

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del

Dettagli

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

Assicurazione trasporti Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Assicurazione trasporti Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Assicurazione trasporti Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci Condizioni Complementari (CC) della responsabilità dello spedizioniere (CGAR Spedizioniere 2008) Responsabilità in qualità

Dettagli

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO

LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO Comune di Mesocco Cantone dei Grigioni LEGGE PER LA DIFFUSIONE DI CANALI ESTERI NEL MOESANO Legge per la diffusione di canali esteri nel Moesano Pagina 1 di 5 Indice A. GENERALITÀ... 3 Art. 1 Principio...

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Assicurazione cauzione affitto

Assicurazione cauzione affitto Edizione 01/2015 Assicurazione cauzione affitto Informazioni per la clientela ai sensi della LCA e condizioni generali d assicurazione (CGA) Basta una telefonata! Siamo a vostra disposizione. Help Point

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile

0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile Traduzione 1 0.974.224.5 Accordo-quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Cile Conchiuso il 5 dicembre 1968 Entrato in vigore, mediante scambio di

Dettagli

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni.

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni. INDICE SCHEDA 5 PROFILO PRO GLOBALE FABBRICATI Contratto di Assicurazione Incendio, Cristalli, R.C.G., Tutela Legale dedicato ad immobili destinati ad uso civile Cos è A chi è rivolto Caratteristiche del

Dettagli

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali Condizioni generali e basi contrattuali 1. Basi contrattuali 1.1. Conclusione e oggetto del contratto Il contratto è concluso quando il mandante accetta per iscritto, mediante firma, l offerta presentata

Dettagli

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso.

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. Dott.ssa Raffaella Tassinari Treviso, 13/04/2012 D o Perché la polizza RC Prodotti? Mutate tecnologie di produzione; Molteplicità di partecipanti al processo

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull

Dettagli

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016 Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5 Italcuscinetti S.p.A. CAPITOLATO DI FORNITURA (CONDIZIONI GENERALI) Introduzione Le forniture dei prodotti, presenti in questo documento redatto da Italcuscinetti S.p.A., sono gestite e regolate dalle

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1 1 2 Introduzione Conclusione del contratto pubblicitario Oggetto delle presenti Condizioni generali di vendita applicabili agli investimenti pubblicitari (da ora in poi CG) è ogni ordine di pubblicità

Dettagli

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi?

Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? Esame: Test C Domanda: 52587 C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l assicurato che nel corso dell anno non ha provocato danni a terzi? 1) 1. Bonus Malus 2) 2. A franchigia fissa 3) 3. A

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN) Azienda ) si obbliga a fornire al Cliente ai termini e CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE (MODELLO CONTRATTUALE SUGGERITO DALL ANASIN)... (Ragione sociale dell Azienda) Nominativo del Cliente Indirizzo 1) Fornitura. La... (qui di seguito denominata Azienda ) si

Dettagli

Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015

Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015 Condizioni generali per i contratti di noleggio della Böcker AG e delle imprese ad essa collegate / situazione del mese di marzo 2015 1. Regolamentazioni generali ambito di validità 1.1 Le presenti condizioni

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD )

CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Citybike Wien Gewista Werbeges.m.b.H. Postfach 124 1031 Wien CONDIZIONI GENERALI CITYBIKE-CARD ( CG - CB-CARD ) Le presenti CG CB-CARD si applicano agli utilizzatori delle biciclette di CITYBIKE WIEN,

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

Promemoria. Assicurazioni

Promemoria. Assicurazioni Promemoria Assicurazioni Giocatori tesserati Regio League Swiss Ice Hockey Association, Hagenholzstrasse 81, P.O. Box, CH-8050 Zürich Pagina 1 su 6 1. Indice Indice 2 Introduzione 2 1. Assicurazione delle

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale (Edizione dicembre 2009) La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Regolamento

Dettagli

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima dei danni a fabbricati civili. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima dei danni a fabbricati civili. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima dei danni a fabbricati civili Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10 Prof. Romano Oss Nozione di danno economico: Stima dei danni a fabbricati diminuzione di valore

Dettagli

Coperture assicurative per la new economy

Coperture assicurative per la new economy Coperture assicurative per la new economy Amministratore Delegato Mansutti S.p.A. Broker di assicurazione Lloyd s correspondent www.mansutti.it Il mercato assicurativo Le coperture riguardano sia Imprese

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO COMUNE DI MONTIANO PROVINCIA DI FORLI' - CESENA Piazza Maggiore - 47020 MONTIANO (FC) Tel. 0547-51151 / 51032 - Fax 0547-51160 E-mail: scuola-cultura@comune.montiano.fc.it Servizi Sociali-Scolastici-Culturali

Dettagli

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 I. Ragione sociale e sede... 3 II. Scopo... 3 III. Adesione... 3 IV. Diritti e obblighi generali dei membri... 5 V. Organi... 5 VI. Finanze e chiusura dei conti...

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

PREVENTIVO uno strumento che ci tutela!

PREVENTIVO uno strumento che ci tutela! PREVENTIVO uno strumento che ci tutela! PREMESSA. Prima di avviare un qualsiasi rapporto professionale o commerciale, la richiesta e la compilazione di un preventivo, non rappresentano solo e soltanto

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

CAP Assicurazione di protezione giuridica

CAP Assicurazione di protezione giuridica Privati e aziende CAP Assicurazione di protezione giuridica Tutela globale per tutte le esigenze: privalex, firmalex e contratti speciali. w.cap.ch A company of CAP: sicurezza, affidabilità e competenza

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00 SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Prestito personale ordinario 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. Sede legale:

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione

Dettagli

Ombudsman delle banche svizzere

Ombudsman delle banche svizzere Ombudsman delle banche svizzere Procedura in sintesi Sintesi della procedura di mediazione ENTE DI INFORMAZIONE E MEDIAZIONE NEUTRALE L Ombudsman delle banche svizzere, quale mediatore neutrale, si occupa

Dettagli

COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORME AEREE. SOMMA DISPONIBILE 20.000,00 ESCLUSA IVA (22%)

COMUNE DI PALERMO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORME AEREE. SOMMA DISPONIBILE 20.000,00 ESCLUSA IVA (22%) COMUNE DI PALERMO A REA AMMIN ISTRATIVA D ELLA RIQUALI FICAZIONE U RBANA E D E LLE IN F RAS T RU TTU RE Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti Via Roma, 209 90133 Palermo Tel. 091 740. 35.36-.35.14 FAX.

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

AGENZIA PRICIPALE DI PADOVA SUD

AGENZIA PRICIPALE DI PADOVA SUD Il mondo ICT Abbiamo acquisito negli anni delle specifiche competenze che ci consentono di servire al meglio la clientela appartenente al mondo dell'ict e, grazie a questo, ad oggi l'agenzia Principale

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8

Dettagli

Allegato Tecnico per i Titolari, i Soci e i componenti degli organi sociali delle Società associate e familiari conviventi

Allegato Tecnico per i Titolari, i Soci e i componenti degli organi sociali delle Società associate e familiari conviventi CONVENZIONE ASSICURATIVA tra RETINDUSTRIA e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. Allegato Tecnico per i Titolari, i Soci e i componenti degli organi sociali delle Società associate e familiari conviventi PRODOTTI

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

Home in One Assicurazioni patrimoniali. Assicurare la vostra economia domestica in tutta serenità

Home in One Assicurazioni patrimoniali. Assicurare la vostra economia domestica in tutta serenità Home in One Assicurazioni patrimoniali Assicurare la vostra economia domestica in tutta serenità La soluzione che vi semplifica la vita Assicurare tutto in una sola volta Componete l assicurazione su misura

Dettagli

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i contratti stipulati dalla società Ghibli Design srl (d ora innanzi Ghibli)

Dettagli

Aziende Assicurazione patrimoniale

Aziende Assicurazione patrimoniale Aziende Assicurazione patrimoniale L assicurazione Rc per aziende e professionisti integrabile con la protezione giuridica Tutela patrimoniale in soluzione unica Richieste di risarcimento, assistenza legale

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Modulo n. MECL63 Agg. n. 005 Data aggiornamento 27.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Il prestito personale Fondo per lo studio è venduto da UniCredit S.p.A.

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

Assicurazione d indennità giornaliera in complemento alla Sua assicurazione malattia

Assicurazione d indennità giornaliera in complemento alla Sua assicurazione malattia Assicurazione d indennità giornaliera in complemento alla Sua assicurazione malattia Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali Edizione 2010 La vostra sicurezza ci sta a cuore. 2 Informazione

Dettagli

Le garanzie sono inoltre operanti per i seguenti casi previsti per la linea di prodotto Platino:

Le garanzie sono inoltre operanti per i seguenti casi previsti per la linea di prodotto Platino: 6. ALBERGHI e VILLAGGI TURISTICI Scheda tecnica specifica per settore di attività Prodotto ARAG Tutela Legale Impresa è la polizza per gli Alberghi e villaggi turistici in grado di soddisfare le principali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Modulo n.mepp26 Agg. n. 002 Data aggiornamento 05.02.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Accordo 08 agosto 2012 fra Regione Emilia-Romagna sistema bancario

Dettagli

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici avv. Mauro Crosato Presidente ASFO triveneto. Padova, 7 luglio 2015 Tipi di responsabilità Responsabilità penale; Responsabilità

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Assistenza in Svizzera

Assistenza in Svizzera Assistenza in Svizzera Tutto il necessario per il vostro trasloco in Svizzera Informazioni e lista delle cose da fare Per una copertura assicurativa ottimale in ogni fase della vita. www.visana.ch Benvenuti

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in

Dettagli

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli