La nuova ordinanza sull adozione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La nuova ordinanza sull adozione"

Transcript

1 La nuova ordinanza sull adozione di David Urwyler, lic. iur., avvocato, LL.M., capo supplente del settore -Diritto internazionale privato e responsabile dell autorità centrale federale in materia di adozione presso l Ufficio federale di giustizia, Berna Parole chiave: Adozione, Collocamento in vista d adozione, Rapporto d affiliazione Stichwörter: Adoption, Adoptionsvermittlung, Pflegeverhältnis Mots-clés: Adoption, Intermédiaire en vue de l adoption, Placement La nuova ordinanza sull adozione, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2012, regola i compiti e le competenze dei singoli attori, la procedura d accoglienza di adottandi e la vigilanza sui servizi di collocamento in vista d adozione. Il presente contributo fornisce una panoramica delle novità rispetto alle disposizioni in vigore fino alla fine del Sommario I. Compendio 377 a. Situazione iniziale 377 b. Un ordinanza al posto di tre 378 c. Oggetto dell ordinanza 378 d. Compiti della Confederazione 379 e. Compiti dei Cantoni 380 f. Bene del minore 380 II. Procedura d accoglienza 381 a. Accertamento dell idoneità 381 b. Autorizzazione 383 c. Vigilanza e accompagnamento 383 d. Sanzioni 384 III. Servizi di collocamento in vista d adozione 384 a. Collocamento 384 b. Autorizzazione 384 c. Incartamenti 385 d. Sanzioni 385 IV. Conclusioni 385 I. Compendio a. Situazione iniziale La Svizzera accoglie annualmente circa 400 minori provenienti dall estero. Ad occuparsene nel nostro Paese sono principalmente le Autorità centrali cantonali in materia di adozione, i servizi di collocamento in vista d adozione e l Ufficio federale di giustizia che, oltre a fungere da Autorità centrale federale in materia di adozione, autorizza e sorveglia i servizi di collocamento in vista d adozione.

2 Nella seduta del 29 giugno 2011, il Consiglio federale ha approvato una nuova ordinanza in materia di adozione (Ordinanza sull adozione, OAdoz) 1 che, dal 1 gennaio 2012, ridefinirà i compiti e le competenze dei singoli attori e i criteri per accogliere un minore. Di seguito le tappe principali dell iter legislativo. b. Un ordinanza al posto di tre Il 5 giugno 2009 il Consiglio federale pone in consultazione l avamprogetto dell ordinanza sull assistenza extrafamiliare di minori (Ordinanza sull assistenza di minori, OAssM) 2. In tale occasione propone anche di trasferire le disposizioni in materia di adozione dall ordinanza del 19 ottobre 1977 sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) 3 in una nuova ordinanza sull adozione e di integrare in quest ultima anche le ordinanze del 29 novembre 2002 sul collocamento in vista d adozione (OCAdo) 4 e sugli emolumenti in materia d adozione internazionale 5. Contrariamente all avamprogetto di revisione totale dell OAssM, questa proposta riscuote un ampio consenso. Vista l intenzione del Parlamento di creare una nuova base legale in materia di accoglienza (revisione dell art. 316 CC), nella seduta del 29 giugno 2011 il Consiglio federale ferma il progetto dell OAssM, ma adotta la nuova ordinanza, ampiamente approvata, sull adozione (OAdoz). Pertanto, dal 1 gennaio 2012, le disposizioni in materia di adozione dell OAMin saranno abrogate insieme all ordinanza sul collocamento in vista d adozione e a quella sugli emolumenti. La normativa vigente è stata sintetizzata e, nei limiti del possibile, semplificata. La nuova OAdoz risulta pertanto più comprensibile e trasparente, quindi più semplice da applicare rispetto alle attuali disposizioni. Da 40 articoli si è infatti passati a 27, con un ulteriore vantaggio sostanziale: il Consiglio federale ha approfittato dell occasione per accogliere diverse richieste dei Cantoni 6, dei servizi di collocamento e del Parlamento 7. c. Oggetto dell ordinanza RU... (dall , RS ). FF RS RS RS Cfr. al riguardo il rapporto sulla consultazione del dicembre 2009: content/ejpd/it/home/themen/gesellschaft/ref_gesetzgebung/ref_kinderbetreuung.html. Cfr. in particolare l iniziativa parlamentare Roth-Bernasconi del 30 aprile 2009 (09.427): Adozioni internazionali: migliorare le procedure. Il testo chiedeva una competenza assoluta dell Autorità centrale federale, un incarico di cooperazione proattiva con i Paesi d origine per conoscere meglio i minori in attesa di adozione e una formazione per i genitori adottivi in vista di questa particolare forma di filiazione. L iniziativa è stata ritirata, in quanto le richieste sono state riprese nella OAdoz tenendo conto anche dei risultati della consultazione.

3 La nuova OAdoz disciplina la procedura d accoglienza di adottandi (art. 4 11), l autorizzazione al collocamento in vista d adozione e la relativa vigilanza (art ), nonché gli emolumenti riscossi dalla Confederazione per le adozioni internazionali (art ). In questo modo vengono attuate le correnti disposizioni del Codice civile svizzero (CC) 8, della Convenzione dell Aia sull adozione (CAA) 9 e della corrispondente legge attuativa (LF-CAA) 10. Gli articoli 2 e 3 LF-CAA disciplinano la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel rapporto con gli Stati contraenti della CAA 11. Tali disposizioni sono integrate dall articolo 2 OAdoz che fissa la suddivisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni anche in relazione agli Stati non aderenti alla CAA. d. Compiti della Confederazione Oltre ai compiti che, in qualità di Autorità centrale federale, l Ufficio federale di giustizia (UFG) adempie secondo la CAA, al rilascio dell autorizzazione al collocamento in vista d adozione e alla relativa vigilanza (lett. a e b), l articolo 2 capoverso 1 affida all UFG il coordinamento globale del settore delle adozioni a livello nazionale (lett. d). All UFG compete inoltre l emanazione di istruzioni generali per contrastare gli abusi nell ambito delle adozioni internazionali e dei collocamenti in vista d adozione (lett. c). L Autorità centrale federale può quindi limitare o vietare in particolare le procedure di adozione da Stati con un elevato potenziale di abusi. Il rilascio di autorizzazioni per l accoglienza di adottandi resta di competenza delle Autorità centrali cantonali (cfr. art. 6 e 7), tuttavia la Confederazione può all occorrenza intervenire se ritiene che vi sia un rischio troppo elevato che la procedura possa ledere in qualche modo il bene del minore (ad es. origine del minore poco chiara, richiesti ingenti contributi dalle istituzioni coinvolte). In genere si tratta comunque di misure prese d intesa con la competente rappresentanza svizzera. Anche i pareri delle organizzazioni non governative (come ad es. l UNICEF o il Servizio sociale internazionale), dei servizi di collocamento in vista d adozione coinvolti e di altri Paesi di accoglienza sono -rilevanti. Occorre soprattutto verificare se viene rispettato l iter procedurale -prescritto e se esistono strutture statali minime e affidabili in grado di garantire chiarimenti sufficientemente attendibili sull origine e l adottabilità del minore. Spesso si tratta di giudizi difficili, visto che valutazioni generali potrebbero non essere sempre appropriate per i minori coinvolti. Se il contesto generale non permette un esame sufficientemente serio del singolo caso, occorre rinunciare a una cooperazione o quanto meno esigere il rispetto di precise condizioni 8 RS 210, art c CC. 9 Convenzione dell Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA, RS ). 10 Legge federale del 22 giugno 2001 relativa alla Convenzione dell Aia sull adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA, RS ). 11 Attualmente la Convenzione è in vigore in 83 Stati e finora si è diffusa soprattutto in America, Europa (eccetto la Russia) e Asia, meno in Africa (applicata solo in 9 Stati).

4 per proseguirla (ad es. cooperare solo con un servizio di collocamento in vista d adozione autorizzato o esclusivamente in caso di minori a partire da un età determinata). Inoltre l UFG dovrà rappresentare la Svizzera nei confronti delle autorità estere competenti in materia di adozione e promuovere la cooperazione con tutti i Paesi d origine a prescindere dalla loro adesione alla CAA (lett. e). L Autorità centrale federale aveva già svolto questo compito nei confronti di alcuni Paesi d origine, ad esempio sostenendo i servizi di collocamento in vista d adozione nell avviare la cooperazione con l estero 12. L UFG dovrà ora fornire anche consulenza e informazioni sulle procedure nei Paesi d origine alle autorità cantonali (lett. f). e. Compiti dei Cantoni L articolo 2 capoverso 2 illustra i compiti di ogni Cantone quale Autorità centrale (lett. a), autorità preposta al rilascio dell autorizzazione per l accoglienza di adottandi (lett. b) e autorità di vigilanza sul rapporto d affiliazione (lett. c). La lettera d crea la base legale che consente all Autorità centrale federale di coinvolgere i Cantoni nella fornitura dei dati statistici e nel calcolo dei costi della procedura d adozione soprattutto in merito alla vigilanza sui servizi di collocamento 13. L articolo 2 capoverso 3 pone il fondamento per riunire diversi servizi cantonali in un unica autorità intercantonale competente per le adozioni. La disposizione intende incoraggiare i Cantoni ad associarsi per sfruttare le sinergie e dare vita a strutture più snelle 14. La costituzione di autorità centrali di riferimento per le singole regioni linguistiche non solo sarebbe auspicabile ai fini della razionalizzazione delle risorse, ma garantirebbe sopratutto un servizio pubblico ancora più efficiente. I servizi di collocamento in vista d adozione, in quanto istituzioni di diritto privato, non hanno bisogno di alcuna base legale per potersi associare. È vero che nel sistema attuale le microstrutture integrano le autorità statali in modo soddisfacente, tuttavia, senza la volontà di creare strutture comuni o un associazione mantello che riunisca tutti i servizi di collocamento, difficilmente (purtroppo) tali strutture potranno assumere un ruolo autonomo o trainante. Inoltre la mancanza di dati su tali istituti, esplicitamente criticata nella consultazione sull avamprogetto dell OAdoz, potrebbe restare lettera morta. 12 Le informazioni principali sulle procedure sono già consultabili sul sito Internet dell UFG ( L UFG inoltre partecipa al finanziamento dell International Reference Centre for the Rights of Children Deprived of their Family cui possono aderire i Cantoni (ISS/IRC, L IRC è un centro di documentazione sul diritto internazionale in materia di adozione, che dispone di diverse informazioni specifiche sui vari Paesi. 13 La cooperazione tra l Autorità centrale federale e quelle cantonali si avvale degli incontri regolari con i rappresentanti delle Autorità centrali della Svizzera tedesca (AGIA: Arbeitsgruppe Internationale Adoption) nonché della Svizzera francese e del Ticino (CLACA: Conférence Latine des Autorités Centrales en matières d adoption). 14 In Germania ad esempio i quattro Länder settentrionali Amburgo, Brema, Bassa Sassonia e Schleswig-Holstein hanno istituito un comune servizio d adozione centrale responsabile per una popolazione pari a circa 13 mio. di abitanti.

5 f. Bene del minore L articolo 3 chiarisce che un adozione o un accoglienza di adottandi può avvenire soltanto se tutte le circostanze lasciano presumere che servirà al bene del minore. La disposizione è strettamente collegata all articolo 3 della Convenzione dell ONU sui diritti del fanciullo 15 e all articolo 264 CC. II. Procedura d accoglienza a. Accertamento dell idoneità Chi dimora abitualmente in Svizzera e desidera accogliere un adottando necessita dell autorizzazione dell Autorità centrale cantonale (art. 4). Dal 2003 solo un autorità per Cantone è autorizzata a procedere all accertamento dell idoneità 16. I criteri sono stati sintetizzati nell articolo 5 (finora art. 11b 11d OAMin) e prevedono le seguenti novità: Il certificato di idoneità all adozione presuppone che i futuri genitori adottivi siano sufficientemente preparati (art. 5 cpv. 2 lett. d n. 4) ossia abbiano partecipato a un incontro di preparazione o di informazione raccomandato dall Autorità centrale cantonale (corsi di preparazione). Spetta ai Cantoni definire il concetto di «preparazione sufficiente» e fissare standard che consentano di consigliare determinati corsi o manifestazioni e sconsigliarne altri. L inosservanza dell obbligo, di cui all articolo 5 capoverso 2 lettera d numero 5, di partecipare alla stesura di rapporti di monitoraggio sull adozione da trasmettere al Paese d origine è punibile con una multa (art. 11). Numerosi Paesi chiedono di essere informati sul processo di integrazione e sviluppo dei minori accolti presso una famiglia svizzera. Pertanto, se non si presentano tali rapporti, ci potrebbero essere ripercussioni negative sulle future domande di adozione presentate dalla Svizzera e, nel peggiore dei casi, si potrebbe arrivare al blocco dei nuovi dossier o di quelli già in esame. L idoneità dei futuri genitori adottivi sarà sottoposta a requisiti più severi già in caso di minori a partire da quattro anni (l art. 11b cpv. 2 lett. a OAMin fissava tale età a sei anni). Sono particolarmente importanti la possibilità di comunicare con il minore al momento dell accoglienza (nozioni rudimentali della lingua del bambino), la conoscenza degli stadi di sviluppo non completati fino a quel momento e sufficiente tempo da dedicare alla creazione di un legame. L idoneità dovrà essere rifiutata se la differenza di età tra il minore e i futuri genitori adottivi supera i 45 anni (art. 5 cpv. 4; secondo l art. 11b cpv. 3 lett. a OAMin, se la differenza di età tra l adottando e uno dei futuri genitori adottivi superava i 40 anni, era sufficiente tenere conto in modo particolare dell interesse del figlio). In tal caso è determinante il fatto che entrambi i genitori possano sostenere attivamente il minore quando varcherà l età adulta. Se i due coniugi superano la differenza di età 15 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS Art. 316 cpv. 1 bis CC.

6 prescritta di 45 anni questa previsione non può essere soddisfatta; se invece la supera uno solo di loro, l idoneità deve essere sottoposta a requisiti più severi (soprattutto, ma non solo, per quanto riguarda la capacità educativa). Senza precedenti esperienze educative (ad esempio con figli di un legame anteriore), una valutazione positiva dovrebbe essere possibile solo in casi eccezionali. Un eventuale idoneità è altrettanto poco probabile, se uno dei genitori raggiunge l età pensionabile quando il figlio adottato non ha ancora 20 anni. Tuttavia va sempre esaminato approfonditamente ogni singolo caso. L ordinanza infatti prevede che, anche se la differenza di età è superiore a 45 anni, l idoneità può comunque essere riconosciuta, ad esempio se sussiste già da tempo uno stretto rapporto di confidenza con il minore. Finora, per accertare l idoneità dei futuri genitori adottivi, si poteva coinvolgere un servizio di collocamento in vista d adozione. Ora l articolo 5 capoverso 5 stabilisce esclusivamente che l accertamento dell idoneità va affidato a una persona in possesso di una qualifica specialistica nel settore sociale o in psicologia, che abbia maturato esperienza professionale in materia di prote-zione di minori o adozione. Ovviamente tale incarico può essere ancora affidato a un collaboratore di un servizio di collocamento a patto che soddisfi i suddetti requisiti. Ora, secondo l articolo 5 capoverso 6, l autorità cantonale richiede un estratto del casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) al fine di accertare l idoneità. In questo modo è possibile verificare se l aspirante all adozione è stato condannato per un reato incompatibile con l adozione oppure se è ancora coinvolto in un procedimento penale (ad es. per atti sessuali con minori). Comunque si tratta soltanto di un indicazione di riferimento. Siccome né il numero delle procedure di adozione, né la loro urgenza giustificano un diritto di accesso on-line illimitato a VOSTRA, le autorità cantonali ricevono solo un diritto, che possono esercitare passando per il servizio di coordinamento cantonale VOSTRA, di essere informate per iscritto sui dati relativi alle condanne e sui procedimenti penali pendenti. Attualmente questo diritto di accesso è disciplinato nell ordinanza del 29 settembre 2006 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) 17 in base all articolo 367 capoverso 6 lettera g CP. In occasione della modifica del diritto vigente, è stato pertanto necessario adeguare anche l articolo 22 (Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta) e l allegato 2 (Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità cantonali) dell ordinanza VOSTRA. L allegato 2 chiarisce che d ora in poi l Autorità centrale cantonale per le adozioni dispone degli stessi diritti di accesso concessi alle autorità tutorie. La definizione «autorizzazione provvisoria all accoglimento di un affiliando che finora abbia vissuto all estero» dell articolo 11g OAMin (anche: autorizzazione provvisoria all affiliazione) è sostituita, nell articolo 6 OAdoz, con l espressione molto più chiara di «certificato di idoneità», ora necessario anche per le adozioni nazionali. Le autorità straniere avevano sempre difficoltà a capire come mai le autorizzazioni fossero concesse solo in via provvisoria. Il certificato di idoneità dovrebbe quindi evitare i malintesi nei rapporti internazionali. Adesso, in base all articolo 6 capoverso 2, tale 17 RS 331.

7 documento riporta il Paese d origine del minore, mentre, secondo il diritto previgente (art. 11g cpv. 2 OAMin) il Paese doveva già essere indicato alla presentazione della domanda, il che tuttavia non è sempre realisticamente possibile, in quanto la scelta del Paese d origine avviene spesso nel corso dell accertamento dell idoneità e della preparazione. Anche la disposizione dell articolo 6 capoverso 3, che fissa la validità massima del certificato di idoneità a tre anni, è nuova; tale durata diventerà presumibilmente la regola. Un periodo più breve è opportuno solo se le condizioni per il certificato di idoneità probabilmente non saranno più soddisfatte dopo due anni o quanto meno sussistono dei dubbi in tal senso, ad esempio nel caso in cui la differenza di età tra il minore e i genitori adottivi è troppo grande. b. Autorizzazione Secondo l articolo 8 capoverso 3, la decisione di rilascio del visto o del permesso di soggiorno per l adottando dipende dall autorizzazione provvisoria o dal consenso dell Autorità centrale cantonale (art. 7 cpv. 5), che ha già verificato l idoneità dei genitori. Per il rilascio dell autorizzazione prima dell accoglienza è necessario che la documentazione del minore sia completa (in particolare: relazione sociale, dichiarazione di consenso dei genitori e del Paese d origine) e siano stati rispettati gli oneri e le condizioni eventualmente disposti con il certificato di idoneità. Anche la nuova ordinanza prevede la possibilità di rilasciare l autorizzazione dopo che il minore è entrato in Svizzera se non è possibile reperire i necessari documenti prima. Il rilascio di tale autorizzazione prima dell entrata vale per tutti i Paesi d origine; in questo modo la procedura svizzera per le adozioni internazionali si allinea a quella prevista dalla CAA e a quella per le adozioni nazionali, che prevedeva già un autorizzazione prima dell accoglienza del minore. c. Vigilanza e accompagnamento Se la procedura di adozione si svolge all estero solo dopo l accoglienza del minore in Svizzera oppure le autorità straniere demandano tale procedura al nostro Paese o ancora se l adozione pronunciata all estero non può essere riconosciuta da noi, il minore accolto riceve lo statuto di minore in affidamento fino al riconoscimento dell adozione avvenuta all estero o a una decisione presa in Svizzera. In questo caso l autorità di protezione dei minori deve nominare un tutore 18 (art. 18 LF-CAA; art. 9 cpv. 3 OAdoz). Adesso è l Autorità centrale cantonale a seguire e vigilare sul rapporto d affiliazione (art. 316 cpv. 1 bis CC; art. 1 cpv. 2 lett. c e art. 10 OAdoz). Al fine di garantire la continuità della procedura, l ideale sarebbe se la persona che conosce già i genitori adottivi in seguito all accertamento dell idoneità si assumesse tale compito; in questo modo la famiglia adottiva ne risulterebbe avvantaggiata, in quanto non avrebbe a che fare con troppi interlocutori. Ora le visite di vigilanza e accompagnamento passano da un minimo di una (art. 10 cpv. 1 OAMin) ad almeno due l anno (art. 10 cpv. 1 OAdoz). 18 Fino al «autorità tutoria».

8 d. Sanzioni Prima o dopo l accoglienza del minore, l autorità può infliggere una multa - disciplinare di massimo 2000 franchi (prima l art. 26 cpv. 1 OAMin fissava tale importo a 1000 franchi) ai futuri genitori adottivi che violano gli obblighi imposti dalla procedura o una decisione presa durante tale procedura (art. 11 cpv. 1 OAdoz). Se è già stata inflitta una multa disciplinare, in caso di recidiva può essere comminata la pena della multa per disobbedienza a decisioni delle autorità (art. 11 cpv. 2). In effetti si tratta di sanzioni che andrebbero ancora comminate raramente, ma a cui si deve ricorrere in particolare se la futura cooperazione con un determinato Paese d origine dipende dall inoltro dei rapporti di monitoraggio sul rapporto di adozione (art. 5 cpv. 2 lett. d n. 5 OAdoz). III. Servizi di collocamento in vista d adozione a. Collocamento Per circa metà dei minori accolti nel nostro Paese la preparazione e l assistenza della procedura all estero hanno coinvolto uno dei 18 servizi di collocamento in vista d adozione attualmente autorizzati in Svizzera 19. Tuttavia, rispetto agli anni Ottanta e Novanta, il ruolo di questi servizi nella scelta del minore da collocare o della sua assegnazione a determinati aspiranti genitori si è decisamente ridimensionato e in alcuni casi è stato addirittura azzerato. Ora tale compito spetta prevalentemente alle autorità centrali del Paese d origine, anche se i servizi di collocamento continuano a fornire un contributo per nulla trascurabile per il successo delle procedure. La definizione più ampia dei servizi di collocamento in vista d adozione, di cui all articolo 12, tiene conto del nuovo ruolo che rivestono: finora per collocamento in vista d adozione si intendeva l indicazione della possibilità di adottare un minore e, all occorrenza, la sua sistemazione presso genitori affidatari in vista dell adozione; adesso chi intende offrire prestazioni volte a congiungere minori dichiarati adottabili e futuri genitori adottivi sottostà all obbligo di autorizzazione. Gli attuali servizi di collocamento in vista d adozione saranno probabilmente ancora soggetti all obbligo di autorizzazione, anche se non avranno più alcun ruolo nell assegnazione concreta del minore. L autorizzazione dell autorità svizzera di vigilanza funge da legittimazione nei confronti delle autorità di molti Paesi d origine e permette di sostenere in modo concreto ed efficace dalla Svizzera i futuri genitori adottivi durante la procedura. b. Autorizzazione Sebbene più concise, le disposizioni sono rimaste invariate dal profilo dei contenuti. Le condizioni di autorizzazione sono invece più severe: adesso si richiede un esperienza appropriata e qualifiche professionali nel settore del lavoro sociale, della psicologia o in un altro settore comparabile (art. 13 cpv. 1 lett. a). -Finora bastava una certa esperienza nel settore dell adozione e non era indispensabile una qualifi- 19 Elenco sul sito Internet dell Ufficio federale di giustizia:

9 ca specialistica. Inoltre, chi presenta una domanda di autorizzazione adesso dovrà essere domiciliato in Svizzera (art. 13 cpv. 1 lett. h). Quest ultima disposizione intende impedire il proliferare nel nostro Paese di servizi di collocamento stranieri difficili da controllare. c. Incartamenti Il servizio di collocamento in vista d adozione deve gestire e conservare gli incartamenti (art. 19) e, al più tardi alla cessazione della sua attività, consegnarli per custodia all autorità cantonale competente. Quest ultima, oppure l autorità di vigilanza, può comunque richiedere la consegna degli incartamenti in qualsiasi momento se vi è il sospetto che non siano conservati correttamente (cantina umida, scorretta classificazione). La conservazione degli incartamenti è fondamentale per risalire alle origini dell adottato, il quale, raggiungendo la maggiore età, ha diritto di conoscere l identità dei suoi genitori biologici (art. 268c CC). Di regola gli incartamenti del servizio di collocamento non dovrebbero contenere molte più informazioni di quelli conservati presso il Cantone, comunque è sempre meglio avere la certezza assoluta. d. Sanzioni La nuova OAdoz prevede che i servizi di collocamento in vista d adozione cooperino con le autorità nazionali ed estere competenti (art. 21). Di fatto si tratta di un obbligo scontato che comunque, se non rispettato, ora può comportare il ritiro dell autorizzazione (art. 23). Il regime di sanzioni è stato tra l altro sensibilmente semplificato: adesso infatti l UFG si limita a ritirare l autorizzazione se le relative condizioni per il rilascio non sono più soddisfatte oppure gli obblighi sono ripetutamente e gravemente violati (art. 23 cpv. 1). L ammonimento, finora previsto dall articolo 18 capoverso 2 lettera a OCAdo, decade; negli anni passati tale provvedimento, come sanzione a se stante, non aveva infatti sortito alcun effetto nella pratica. Permane la facoltà dell UFG di infliggere una multa disciplinare fino a 5000 franchi a chiunque eserciti l attività di collocamento in vista d adozione senza esservi autorizzato (art. 23 cpv. 2). IV. Conclusioni La nuova OAdoz mira a uniformare il più possibile la procedura di accoglienza dei minori indipendentemente dal loro Paese d origine. La preparazione ottimale delle coppie e dei single che accoglieranno i bambini dovrebbe garantire a questi ultimi le migliori condizioni passibili per iniziare una nuova fase di vita presso le famiglie d accoglienza. Grazie a un quadro normativo più chiaro le autorità cantonali avranno a disposizione maggiori possibilità e mezzi più efficaci per imporre il rispetto di procedure corrette anche agli Stati che non aderiscono alla CAA e accertare, ed eventualmente negare, l idoneità degli aspiranti genitori adottivi. All Autorità centrale federale è conferito il mandato di coordinare l intero settore delle adozioni in Svizzera e la rappresentanza presso gli altri -Paesi. Inoltre l inasprimento delle condizioni di autorizzazione dovrebbe migliorare la qualità dei servizi di collocamento in vista d adozione. Nonostante i chiarimenti concettuali e il carattere più conciso delle dispo-

10 sizioni, l OAdoz deve comunque ancora dimostrare di essere adeguata ed efficace nella prassi.

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione Ordinanza sul collocamento in vista d adozione (OCAdo) del 29 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 269c capoverso 3 del Codice civile 1 (CC); visto l articolo 26 della legge federale

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani

446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm) Avamprogetto Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 capoverso della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Decisioni del Consiglio degli Stati del 9.6.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 10.6.2015: adesione Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () Modifica del L Assemblea

Dettagli

La Convenzione sui diritti dell infanzia

La Convenzione sui diritti dell infanzia NOME... COGNOME... CLASSE... DATA... La Convenzione sui diritti dell infanzia La Convenzione sui diritti dell infanzia è stata approvata dall Assemblea generale delle Nazioni unite (ONU) il 20 novembre

Dettagli

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA

CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

Commissione federale delle case da gioco

Commissione federale delle case da gioco Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038 Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

5. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

5. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 5. PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI INTRODUZIONE NORMATIVA I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all istruzione indipendentemente dalla regolarità

Dettagli

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre

Dettagli

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino ad 03.421 Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino Rapporto del 4 settembre 2003 della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio

Dettagli

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del... Avamprogetto del 1 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale

Dettagli

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)

Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale) Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Codice civile svizzero (Responsabilità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) e-parl 26.09.2012 17:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del

Dettagli

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO «TRENTO 5» 38122 Trento (TN) Via San Giovanni Bosco, 8 CF 80016460224

ISTITUTO COMPRENSIVO «TRENTO 5» 38122 Trento (TN) Via San Giovanni Bosco, 8 CF 80016460224 ISTITUTO COMPRENSIVO «TRENTO 5» 38122 Trento (TN) Via San Giovanni Bosco, 8 CF 80016460224 Tel. 0461/263331 - Fax 0461/984463 www.istitutotrento5.it segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA Revisione parziale Ordinanza del DFE sull ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale Rapporto esplicativo (progetto) Berna, dicembre

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010

Dettagli

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sul commercio ambulante Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del

Dettagli

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule () e-parl 03.12.2013 09:20 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della

Dettagli

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso

Dettagli

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo

Dettagli

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University

Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University Regolamento della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e graduate dell Università degli Studi Link Campus University TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E FUNZIONI Art. 1 Ambito di applicazione 1.

Dettagli

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

CAPO I - PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto 1 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITA INTERNA PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE, AI SENSI

Dettagli

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA Allegato B) D.G. n. 45 del 17/04/2014 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Delibera A.N.A.C. n. 75/2013) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Il

Dettagli

ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SUPERIORE F. BESTA MILANO

ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SUPERIORE F. BESTA MILANO ISTITUTO STATALE D ISTRUZIONE SUPERIORE F. BESTA MILANO PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI INDICE: PREMESSA 1. FINALITA 2. CONTENUTI 3. LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA 4. PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA

Dettagli

Legge sui consulenti in brevetti

Legge sui consulenti in brevetti (LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto

Dettagli

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed)

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Edizione 1.1.2010 www.egk.ch www.egk.ch Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed

Dettagli

CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA

CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DELLA CITTÀ DI IMOLA Approvato con deliberazione C.C.

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI (adottato ai sensi

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI (adottato ai sensi REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI (adottato ai sensi dell'art. 18, secondo comma, D.L. 112/2008, convertito con

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

PROGETTO VIAGGI D ISTRUZIONE

PROGETTO VIAGGI D ISTRUZIONE PROGETTO VIAGGI D ISTRUZIONE Anno scolastico 2011-2012 PREMESSA I Viaggi d Istruzione effettuati durante l anno scolastico sono iniziative integrative dell attività didattica e del percorso formativo dei

Dettagli

COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo -

COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo - Allegato alla deliberazione Consiglio comunale n. 4 dell 11.02.2012 Il Segretario Comunale COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo - REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Dettagli

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I

Dettagli

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA CREAZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI MEDIATORI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA.

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA CREAZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI MEDIATORI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI, PER LA CREAZIONE DEL REGISTRO PUBBLICO DEI MEDIATORI CULTURALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. IL DIRIGENTE RENDE NOTO o vista la deliberazione del Consiglio Provinciale

Dettagli

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Trentino Mobilità s.p.a. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2012 In vigore dal 22 dicembre 2012

Dettagli

Osservazioni di eni s.p.a.

Osservazioni di eni s.p.a. Consultazione pubblica del Dipartimento del Tesoro per l attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d esercizio, ai bilanci consolidati

Dettagli

3. Passando all illustrazione di dettaglio dell articolato si precisa quanto segue.

3. Passando all illustrazione di dettaglio dell articolato si precisa quanto segue. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELL'ELENCO DEI FUNZIONARI INTERNAZIONALI DI CITTADINANZA ITALIANA, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE Pagina 1 di 5 Revisione Data Descrizione Redazione Approvazione Pagina 2 di 5 Indice 1 Scopo e campo di applicazione 2 Riferimenti normativi 3 Costituzione e funzionamento del Comitato di Certificazione

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il

Dettagli

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei

Dettagli

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ART. 2, COMMI SESTO, SETTIMO ED OTTAVO DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A cura dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici Direzione

Dettagli

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA Provincia di Foggia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 04.06.2015

Dettagli

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

1. Oggetto e struttura del disegno di legge Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni

Dettagli

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA REGOLAMENTO DEL 18 LUGLIO 2014 Regolamento per l organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria per l Italia (UIF), ai sensi dell art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007,

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. Internal Dealing Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing" Premessa A seguito del recepimento della direttiva Market Abuse con

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero

Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero Ordinanza sulla diffusione della formazione svizzera all estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all estero, OSSE) 418.01 del 28 novembre 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE www.ddfavvocati.eu Avv. Dr. Debora Valentini IL REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2003 E LA SUA APPLICABILITÀ NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Dettagli

211.222.338 Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) 1

211.222.338 Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) 1 Ordinanza sull accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin) 1 del 19 ottobre 1977 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 316 capoverso 2 del Codice

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina: Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo

Dettagli

Protocollo di intesa

Protocollo di intesa Protocollo di intesa L anno 2002 (duemiladue) il giorno 28 del mese di Gennaio tra la Regione Liguria, in persona dell Assessore alla Tutela Ambiente ed Edilizia Ing. Roberto Levaggi, domiciliato ai sensi

Dettagli