Assoluce Milano, 20 gennaio S.Fumagalli
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1 Assoluce Milano, 20 gennaio S.Fumagalli Grazie a M.Presutto (ENEA), A.Vecchi (MiSE)
2 Ecodesign ed etichetta energetica: i prodotti apparecchi per la ventilazione (non ancora pubblicata) x x Power transformers x forni (elettrici e a gas), piani cottura e cappe aspiranti x x /forni e cappe aspiranti) caldaie x x scaldaacqua x x aspirapolvere x x Computers x asciugatrici (elettriche e a gas) x x Circulators (glandless standalone circulators and glandless circulators integrated in products) x Water pumps x condizionatori x x lavastoviglie x x lavatrici x x prodotti di illuminazione per il domestico e terziario (lampade, apparecchi, alimentatori...) x x (lampade e apparecchi di illuminazione) frigoriferi e congelatori x x televisori x x Electric motors x External Power Supplies x Simple Set-Top Boxes x Complex Set-Top Boxes x Imaging equipment (voluntary agreeement) x Standby and off Mode Electric Power Consumption of Household and Office Equipment x lavasciugatrici (vecchia etichetta) x Prodotti in vendita su internet x
3 DIRETTIVA 2010/30/UE Contiene disposizioni in materia di: - responsabilità degli Stati Membri; - obblighi generali di informazione - responsabilità dei fornitori e dei distributori, anche in caso di vendita a distanza. Regolamento delegato 518/2014/UE: integra gli obblighi del fornitore e del distributore nel caso di vendita, noleggio o vendita a rate su internet. Gli obblighi per le altre tipologie di vendita a distanza non sono stati modificati.
4 L etichettatura energetica: documentazione obbligatoria Etichetta (label) Direttiva 2010/30/UE Etichettatura energetica Scheda (fiche) Documentazione tecnica (technical file)
5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE D. Lg.s 28 giugno 2012 n (GURI 20 luglio 2012 Serie Generale n.168) Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. D. Lg.s 04 luglio 2014 n (GURI 18 luglio 2014 Serie Generale n.165) Attuazione della direttiva 2012/27/UE, sull efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
6 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 2 Definizioni Distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali; Fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell Unione oppure l importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio i prodotti; Scheda: tabella informativa standardizzata relativa ad un prodotto; Prodotto connesso all energia: qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo di energia durante l uso Atto delegato: regolamento delegato mediante il quale la Commissione UE definisce gli elementi tecnici specifici riguardanti l etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto
7 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Atto delegato contenuti Campo di applicazione /non applicazione; Le definizioni specifiche inerenti il prodotto; Ulteriori responsabilità poste a carico dei fornitori/distributori; L entrata in vigore, l applicazione e le disposizioni transitorie; L etichetta, le informazioni che devono essere riportate e le modalità di apposizione; Il contenuto della scheda tecnica; Metodi di misurazione e di calcolo; I contenuti della documentazione tecnica; Le procedure di verifica ai fini della sorveglianza del mercato;
8 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 4 Vigilanza Funzioni di Vigilanza Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica Si avvale, in particolare, della collaborazione di: - CCIAA; - Guardia di Finanza Si avvale: - supporto tecnico dell ENEA - Si avvale degli Organismi di valutazione conformità (reg. CE n.765/2008)
9 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 10 Vigilanza Ministero dello Sviluppo Economico Funzioni di Vigilanza di cui al precedente articolo 4 a) vigila affinché fornitori e distributori adempiano ai loro obblighi (articolo 5 e 6) e rispettino le prescrizioni del D.lgs.vo 2012/104 e dei pertinenti atti delegati b) organizza controlli della conformità dei prodotti oggetto del D.lgs.vo 2012/104 e dei pertinenti atti delegati
10 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 11 Supporto dell ENEA all attività di vigilanza ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile Fornisce supporto tecnico al MiSE a) Per l esame delle risultanze dei controlli (etichetta, scheda, documentazione tecnica, prove di laboratorio, ) b) Laboratori per prove relative all attività di vigilanza c) Etichetta volontaria
11 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Violazioni del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.104 e dei pertinenti atti delegati Devono essere: -effettive -proporzionate -dissuasive
12 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Etichetta: - assente; - incompleta; - inesatta. Fornitore. Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di far cessare l infrazione entro 30 giorni (conformazione). Divieto definitivo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.
13 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza scheda: - assente; - incompleta; - inesatta; - non redatta in italiano Fornitore. Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di far cessare l infrazione entro 30 giorni (conformazione). Divieto definitivo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.
14 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Contemporanea mancanza dell etichetta e della scheda Fornitore. Divieto di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.
15 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Documentazione tecnica: - incompleta; - insufficiente; Fornitore. Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di far cessare l infrazione entro 30 giorni (conformazione). Divieto definitivo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro, e se del caso, di richiamo.
16 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Documentazione tecnica assente o non messa a disposizione entro i termini stabiliti (10gg) Fornitore. Divieto di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.
17 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza -Etichetta non autorizzata; -Simboli, marchi, iscrizioni o altre etichettature che possono ingenerare confusione Fornitore. Divieto temporaneo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di far cessare l infrazione entro 30 giorni (conformazione). Divieto definitivo di immissione sul mercato, di messa in servizio e di commercializzazione. Ordine di ritiro e, se del caso, di richiamo.
18 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 12 Controlli e poteri inerenti l attività di vigilanza Le misure restrittive: - sono adottate con provvedimento motivato; - notificate all interessato con l indicazione dei mezzi di impugnativa e dei termini entro cui è possibile ricorrere; - i costi sono a carico dei fornitori e, ove non possibile in tutto o in parte, a carico dei distributori.
19 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 13 Sanzioni Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzioni amministrative Fornitore distributore A seconda delle violazioni della normativa e del soggetto sanzionato, vanno da un minimo di 500,00 ad un massimo di ,00
20 D. Lg.s 28 giugno 2012 n Articolo 13 Sanzioni Fornitore Infrazioni o condotte gravi Da 2.000,00 a ,00 Distributore Infrazioni o condotte lievi (facilmente sanabili) Da 500,00 a ,00
21 Sorveglianza di mercato per le lampade: i criteri Le autorità degli Stati membri sottopongono a verifica un lotto scelto a campione di almeno venti lampade dello stesso modello dello stesso produttore... Il modello è considerato conforme... se: il suo indice di efficienza energetica corrisponde alla sua classe dichiarata di efficienza energetiica e se i risultati medi del lotto non si discostano di più del 10 % dai valori limite, di soglia o dichiarati (compreso l indice di efficienza energetica)
22 Sorveglianza di mercato per gli apparecchi commercializzati per gli utilizzatore finale: i criteri Un apparecchio di illuminazione è considerato conforme... se: è corredato delle prescritte informazioni di prodotto se risulta compatibile con le lampade per le quali è dichiarato compatibile, applicando i metodi e i criteri più avanzati per verificare la compatibilità e
23 Azione pilota sorveglianza di mercato lampade Bando (2013): selezione laboratori per la stipula di una convenzione per l'esecuzione di analisi su campioni di sorgenti luminose soggette a etichettatura energetica Tipi di lampade: CFL-I e alogene attacco E27 o E14 a tensione di rete non direzionali e direzionali Verifiche di conformità formale etichetta, scheda, documentazione tecnica Azione in corso Prevista nuova campagna su frigoriferi
24 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 874/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l etichettatura indicante il consumo d energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d illuminazione
25 Illuminazione. Concetto di "lampada" e "apparecchio" figura rielaborato da lampada: unità che consiste di una o più sorgenti luminose le cui prestazioni possono essere verificate in modo indipendente. Può includere componenti aggiuntivi necessari per l accensione, l alimentazione elettrica o il funzionamento dell unità in condizioni stabili o per distribuire, filtrare o trasformare la radiazione ottica nei casi in cui tali componenti non possano essere rimossi senza danneggiare l unità in modo permanente.
26 Illuminazione. Concetto di "lampada" e "apparecchio" apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più lampade e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le lampade e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarli all alimentazione elettrica.
27 Non si applica a: lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lm lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l illuminazione (esempi nel regolamento 874/2012) Questi moduli e lampade LED non sono esclusi quando sono commercializzati a fini di illuminazione lampade e moduli LED commercializzati con parti di un apparecchio di illuminazione e non destinati ad essere asportati dall utilizzatore finale Etichetta si applica se venduti., esposti... all utilizzatore finale, ad es. come pezzi di ricambio lampade e moduli LED commercializzati come parte di unmprodotto il cui scopo primario non è l illuminazione ETichetta si applica se venduti,... esposti separatamente, ad es. come pezzi di ricambi lampade e moduli LED non conformi ai requisiti di Ecodesgin 2013 e 2014 E QUINDI... Etichetta energetica(reg.874/2012) Esclusioni
28 Etichetta energetica(reg.874/2012) Esclusioni...E QUINDI AD APPARECCHI CHE MONTANO ESCLUSIVAMENTE LAMPADE "ESCLUSE": lampade e moduli LED con un flusso luminoso inferiore a 30 lm lampade e moduli LED commercializzati per funzionare con batterie lampade e moduli LED commercializzati per applicazioni il cui scopo primario non è l illuminazione (esempi nel regolamento 874/2012) Questi moduli e lampade LED non sono esclusi quando sono commercializzati a fini di illuminazione ATTENZIONE: Il regolamento fissa inoltre requisiti di etichettatura per apparecchi "commercializzati per gli utilizzatori finali"
29 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi Obblighi del fornitore (supplier) I fornitori di apparecchi di illuminazione destinati alla commercializzazione per gli utilizzatori finali si assicurano che: il fascicolo tecnico sia fornito alle autorità degli Stati membri e alla Commissione, previa richiesta; le informazioni contenute nell etichetta siano fornite nelle seguenti situazion (le informazioni possono essere presentate in formato "libero", ad esempio in formato esclusivamente testuale): in qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all energia o al prezzo in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a una data lampada che ne descriva i parametri tecnici specifici.... continua
30 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi Obblighi del fornitore (supplier) I fornitori di apparecchi di illuminazione destinati alla commercializzazione per gli utilizzatori finali si assicurano che: continua... se l apparecchio di illuminazione è destinato ad essere commercializzato attraverso un punto di vendita, ai rivenditori deve essere messa a disposizione, a titolo gratuito e in formato elettronico o cartaceo, un etichetta (FORMATO E INFORMAZIONI SPECIFICHE); se il fornitore opta per un sistema di consegna in cui le etichette sono fornite esclusivamente su richiesta del rivenditore, il fornitore deve fornire le etichette sollecitamente una volta ricevuta tale richiesta... continua
31 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi Obblighi del fornitore (supplier) I fornitori di apparecchi di illuminazione destinati alla commercializzazione per gli utilizzatori finali si assicurano che: continua... se l apparecchio di illuminazione è immesso sul mercato in un imballaggio per utilizzatori finali comprendente lampade elettriche che l utilizzatore finale può sostituire nell apparecchio di illuminazione, l imballaggio originale di tali lampade è contenuto nell imballaggio dell apparecchio. Altrimenti, all interno o all esterno dell imballaggio dell apparecchio devono essere riportate, in una qualche forma, le informazioni indicate sull imballaggio originale della lampada relative a etichettatura ed ecodesign per le lampade
32 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi Obblighi del rivenditore (dealer=distributore) I rivenditori di apparecchi di illuminazione commercializzati per gli utilizzatori finali si assicurano che: le informazioni contenute nell etichetta siano fornite nelle seguenti situazioniin questi casi le informazioni possono essere presentate in formati diversi da quelli riportati all allegato I.2, ad esempio in formato esclusivamente testuale: in qualsiasi pubblicità, indicazione ufficiale di prezzo o offerta, che fornisca informazioni relative all energia o al prezzo in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a un dato apparecchio di illuminazione che ne descriva i parametri tecnici specifici.... continua
33 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi Obblighi del rivenditore (dealer=distributore) I rivenditori di apparecchi di illuminazione commercializzati per gli utilizzatori finali si assicurano che:... continua ciascun modello presentato in un punto di vendita sia corredato dell etichetta. L etichetta è esposta secondo una delle seguenti modalità (o entrambe): in prossimità dell apparecchio esposto, in modo da essere chiaramente visibile e identificabile come etichetta relativa a tale modello, senza che per ciò sia necessario leggere il nome della marca o il numero del modello sull etichetta; corredando in modo chiaro le informazioni più direttamente visibili relative all apparecchio esposto nel punto di vendita (quali informazioni sul prezzo o tecniche)... continua
34 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi Obblighi del rivenditore (dealer=distributore) I rivenditori di apparecchi di illuminazione commercializzati per gli utilizzatori finali si assicurano che:... continua se l apparecchio è venduto in un imballaggio per utilizzatori finali comprendente lampade elettriche che l utilizzatore finale può sostituire, l imballaggio originale di tali lampade è contenuto nell imballaggio dell apparecchio. Altrimenti, all interno o all esterno dell imballaggio dell apparecchio di illuminazione devono essere riportate, in una qualche forma, le informazioni indicate sull imballaggio originale della lampada relative a etivhettaura ed ecodesign per le lampade.
35 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi. La documentazione tecnica Il fascicolo tecnico comprende: il nome e l indirizzo del fornitore; una descrizione generale dell apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; Le informazioni contenute nella documentazione tecnica possono essere incorporate nella documentazione tecnica per Ecodesign
36 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi. La documentazione tecnica Il fascicolo tecnico comprende: il nome e l indirizzo del fornitore; una descrizione generale dell apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate; Le informazioni contenute nella documentazione tecnica possono essere incorporate nella documentazione tecnica per Ecodesign
37 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi. La documentazione tecnica Il fascicolo tecnico comprende: il nome e l indirizzo del fornitore; una descrizione generale dell apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate; l indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore; Le informazioni contenute nella documentazione tecnica possono essere incorporate nella documentazione tecnica per Ecodesign
38 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi. La documentazione tecnica Il fascicolo tecnico comprende: il nome e l indirizzo del fornitore; una descrizione generale dell apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate; l indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore; la compatibilità con le lampade nel caso degli apparecchi di illuminazione, specificando quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto; Le informazioni contenute nella documentazione tecnica possono essere incorporate nella documentazione tecnica per Ecodesign
39 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi. La documentazione tecnica Il fascicolo tecnico comprende: il nome e l indirizzo del fornitore; una descrizione generale dell apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente; se del caso, i riferimenti alle norme armonizzate applicate; se del caso, gli altri standard tecnici e le specifiche utilizzate; l indicazione e la firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore; la compatibilità con le lampade nel caso degli apparecchi di illuminazione, specificando quantomeno una combinazione realistica di impostazioni del prodotto nonché le condizioni in cui sottoporre a prova il prodotto; Le informazioni contenute nella documentazione tecnica possono essere incorporate nella documentazione tecnica per Ecodesign
40 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi. La documentazione tecnica i fornitori tengano la documentazione tecnica a disposizione, a fini di ispezione, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fabbricazione dell ultimo prodotto interessato. Su richiesta delle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri e della Commissione i fornitori mettono a disposizione la documentazione tecnica in formato elettronico entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell autorità competente dello Stato membro o della Commissione
41 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi. Riassumiamo: L'etichetta per gli apparecchi di illuminazione esposti nel punto vendita deve essere in prossimità dell'apparecchio stesso, in modo da risultare chiaramente visibile e identificabile come etichetta relativa a tale modello, corredando in modo chiaro le informazioni maggiormente visibili in modo diretto (quali informazioni sul prezzo o specifiche tecniche dell apparecchio). Riporta la classe energetica delle lampade compatibili con l apparecchio di illuminazione nonché quella delle lampade effettivamente presenti nella confezione, se fornite.
42 Illuminazione. Etichetta energetica degli apparecchi. Riassumiamo: grafico dalla "GUIDE FOR THE APPLICATION OF THE COMMISSION REGULATION (EU) No. 874/2012 WITH REGARD TO ENERGY LABELLING OF ELECTRICAL LAMPS AND LUMINAIRES" di LighthingEurope
43 Illuminazione. Come è fatta l'etichetta energetica degli apparecchi(dal regolamento 874/2012) Dimensioni: almeno 50 mm x 100 mm Sfondo bianco o trasparente ma le lettere delle classi di efficienza energetica sempre bianche; se sfondo trasparente, il rivenditore deve apporre l etichetta su superficie bianca o grigio chiara per mantenere la leggibilità quadricromia CMYK... dettagli nel regolamento indicazioni precise su dimensioni degli elementi, colori, font, loghi... Se non c'è spazio sufficiente per indicare le frecce delle classi delle lampade fornite con l'apparecchio, può essere utilizzato lo spazio esistente tra il numero del regolamento e il logo UE
44 Illuminazione. Come è fatta l'etichetta energetica degli apparecchi(dal regolamento 874/2012) L etichetta può essere anche "orizzontale": Dimensioni almeno 100 mm x 50 mm Stesse regole della versione verticale, seguendo gli esempio grafici del regolamento Se non vi è spazio sufficiente per riportare le frecce delle classi di efficienza energetica delle lampade fornite, il riquadro può essere ingrandito in senso verticale di quanto è necessario.
45 Illuminazione. Esempi di etichetta energetica degli apparecchi(dal regolamento 874/2012) A. Apparecchio compatibile con lampade di tutte le classi energetiche disponibili, sostituibili direttamente dall utilizzatore finale ( ). No lampade fornite nell'imballaggio. B. Apparecchio dotato esclusivamente di moduli LED non sostituibili. C. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di classi energetiche da C a E, direttamente sostituibili dall utilizzatore finale ( ). Venduto con una lampada di classe energetica C. D. Apparecchio dotato sia di moduli LED non sostituibili sia compatibile con lampade di classi energetiche da A++ a E, direttamente sostituibili dall utilizzatore finale ( ). Venduto senza lampade.
46 Illuminazione. Note su etichetta energetica degli apparecchi Questo siimbolo significa moduli LED NON sostituibili dall'utilizzatore finale" e si riferisce sempre alle classi A, A+, A++. Attenzione: la scritta "le lampade a LED di questo dispositivo non sono sostituibili" significa "in questo apparecchio di illuminazione ci sono moduli LED non sostituibili dall'utiizzatore finale" "Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche... significa in pratica "Questo apparecchio di illuminazione è compatibile con lampade di classi energetiche..."
47 Illuminazione. Note su etichetta energetica degli apparecchi Questo siimbolo significa "lampade sostituibili dall'utilizzatore finale" indipendentemente dalla forma o attacco o... delle lampade con cui l'apparecchio è compatibile. Quindi va usato anche se si tratta di lampade "diverse": a tubo, con attacco non Edison e così via Attenzione: questo esempio (dal reg.874/2012) va interpretato così: 1) in questo apparecchio ci sono moduli LED non sostituibili" 2) inoltre l'apparecchio è compatibile con lampade di classi da E ad A++: tra queste, (quindi sostituibili), ci possono essere lampade a LED.
48 Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) Si applica a lampade elettriche quali: a) lampade a filamento; b) lampade fluorescenti; c) lampade a scarica ad alta intensità; d) lampade e moduli LED.
49 Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) attenzione: sull'imballaggio deve essere presente la potenza della lampada [W] figura rielaborato da
50 Etichetta energetica per le lampade (reg.874/2012) Scheda La scheda contiene le informazioni specificate per l etichetta. Qualora non siano fornite schede informative per il prodotto, l etichetta associata allo stesso può essere considerata come scheda.
51 Etichetta energetica,, ecodesign e i metodi di prova Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, modificato dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18 settembre 2009, in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico nonché del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l etichettatura indicante il consumo d energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d illuminazione nonché del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature [Pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori ( 1 ) per l attuazione del regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione modificato dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione e del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/C 22/02).
52 Documentazione tecnica ecodesign (reg.245/2009) Inizialmente: i produttori di apparecchi per lampade fluorescenti senza alimentatore integrato e lampade a scarica ad alta intensità con un flusso superiore lumen devono fornire su un sito web a libero accesso nelle altre forme ritenute appropriate nel fascicolo tecnico queste informazioni: se l'apparecchio è immesso sul mercato insieme con l'alimentatore, le informazioni sull'efficienza dell'alimentatore (dati fabbric. alimentatore); se l'apparecchio di illuminazione è immesso sul mercato insieme con la lampada, l'efficacia della lampada (lm/w) (dati prod. lampada); se l'apparecchio è messo sul mercato senza alimentatore o la lampada, i riferimenti per tutti i tipi di lampade o di alimentatori compatibili con l'apparecchio (per esempio il codice ILCOS per le lampade); le istruzioni di manutenzione per assicurare che l'apparecchio conservi, per quanto possibile, la sua qualità iniziale per tutta la durata di vita; le istruzioni di smontaggio. Inoltre, tutti gli apparecchi per lampade a scarica ad alta intensità devono indicare che sono progettati per lampade chiare e opali.
53 Il progetto ProcA ProcA Green Public Procurement in Action Proseguimento logico del precedente progetto Buy Smart+ 12 partner da 7 Stati Membri: Germania: Berliner Energieagentur (co-ordinator) Germania Climate Alliance Bulgaria SEC Italia CONSIP e ENEA Polonia BAPE Romania REC Slovacchia ECB e Tatra Ungheria HAB e Energiaklub Durata: 30 mesi (01/03/ /08/2016)
54 Obiettivi del progetto ProcA Diffondere gli Acquisti Verdi/GPP fra i firmatari del Patto dei Sindaci e implementarne gli obiettivi descritti nei PAES ove presenti Diffondere le procedure di Green Public Procurement, inclusa la cosiddetta analisi del costo del ciclo di vita o LCC, fra i responsabili degli acquisti della PA e di altri soggetti pubblici Contribuire alla armonizzazione degli strumenti e delle procedure per il GPP Fornire suggerimenti per criteri di green procurement ed esempi di buone pratiche ai responsabili degli acquisti e al legislatore per diffondere ulteriormente l efficienza energetica e gli acquisti verdi in Europa Migliorare la conoscenza del potenziale degli acquisti verdi, per la riduzione del consumo di energia, dei costi operativi e delle emissioni di CO 2 di beni e servizi Contribuire a migliorare l efficienza della PA europea e nazionale e in generale del settore pubblico
55 Il Green Public Procurement (GPP) Secondo la Commissione Europea, il Green Public Procurement (GPP) è: l approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull ambiente lungo l intero ciclo di vita. Il GPP è uno strumento di tipo volontario, ma richiamato nella legislazione comunitaria
56 Patto dei sindaci (1) u/actions/sustainableenergy-action-plans_it.html
57 Patto dei sindaci (2) Informazioni: firmatari, di cui in Italia (15 aprile 2014): 1. Step 1 (firma): Step 2 (PAES inviato): PAES accettato dalla CE: 928 PAES in fase di valutazione: 935 PAES con azioni di green procurement:???? 3. Step 3 (resultati monitorati): quasi nessuno 4. In fase di firma (ma deadline scaduta): Benchmarks of excellence : 86 dei quali con azioni di public procurement: 3
58 Grazie per la vostra attenzione Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile per informazioni: informazioni_enea.ispra@enea.it
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