OBBLIGO ASSICURATIVO E CONTENZIOSO MEDICO-PAZIENTE NELLA MEDICINA ESTETICA E CHIRURGIA PLASTICA. Prof. Francesco Ventura
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1 DISSAL Sezione Dipartimentale di Medicina Legale Università di Genova OBBLIGO ASSICURATIVO E CONTENZIOSO MEDICO-PAZIENTE NELLA MEDICINA ESTETICA E CHIRURGIA PLASTICA Aspetti controversi della nuova normativa: il punto di vista del Medico Legale Prof. Francesco Ventura
2 DIMEL RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO Dolo (vizio di consenso e reati omissivi) Responsabilita penale Imperizia - E personale Imprudenza - Obbligo di sottostare Colpa Negligenza ad una pena Inosservanza di norme, discipline regolamenti Contrattuale Contratto di cura Responsabilita civile (Artt. 1176, 1218 c C.C.) - Per fatto proprio e/o di terzi Extracontrattuale Art C.C. - Contenuto patrimoniale
3 Responsabilità Penale
4 LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 Articolo 3 1. L esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all'art del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
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6 Art. 2. Successione di leggi penali. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
7 Cass. Pen. Sez. IV, 24 gennaio 2013, n Né, trattandosi di colpa per negligenza ed imprudenza, può trovare applicazione il novum normativo di cui alla L. n. 189 del 2012, art. 3, che limita la responsabilità in caso di colpa lieve. La citata disposizione obbliga, infatti, a distinguere fra colpa lieve e colpa grave, solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e solo limitatamente a questi casi viene forzata la nota chiusura della giurisprudenza che non distingue fra colpa lieve e grave nell'accertamento della colpa penale. Tale norma non può, invece, involgere ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza, perché, come sopra sottolineato, le linee guida contengono solo regole di perizia.
8 Cass. Pen. Sez. IV, 24 gennaio 2013, n Né, trattandosi di colpa per negligenza ed imprudenza, può trovare applicazione il novum normativo di cui alla L. n. 189 del 2012, art. 3, che limita la responsabilità in caso di colpa lieve. La citata disposizione obbliga, infatti, a distinguere fra colpa lieve e colpa grave, solo limitatamente ai casi nei quali si faccia questione di essersi attenuti a linee guida e solo limitatamente a questi casi viene forzata la nota chiusura della giurisprudenza che non distingue fra colpa lieve e grave nell'accertamento della colpa penale. Tale norma non può, invece, involgere ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza, perché, come sopra sottolineato, le linee guida contengono solo regole di perizia.
9 Corte Costituzionale, sentenza n novembre 1973 La particolare disciplina in tema di responsabilità penale, desumibile dagli artt. 589 e 42 c.p., in relazione all art c.c., per l esercente una professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è il riflesso di una normativa dettata da due opposte esigenze, quella di non mortificare l iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie da parte del cliente in caso di insuccesso e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso. Ne consegue che solo la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile, dall ignoranza dei principi elementari attinenti all esercizio di una determinata attività professionale o propri di una data specializzazione, possa nella indicata ipotesi rilevare ai fini della responsabilità penale.
10 Linee Guida: sono ancore di salvezza o false friends?
11 Il Sistema Nazionale Linee Guida elabora raccomandazioni di comportamento clinico basate sugli studi scientifici più aggiornati. Per ogni patologia le linee guida descrivono le alternative disponibili e le relative possibilità di successo in modo che il medico possa orientarsi nella gran quantità di informazione scientifica in circolazione, il paziente abbia modo di esprimere consapevolmente le proprie preferenze, e l'amministratore possa compiere scelte razionali in rapporto agli obiettivi e alle priorità locali.
12 Il Sistema Nazionale Linee Guida elabora raccomandazioni di comportamento clinico basate sugli studi scientifici più aggiornati. Per ogni patologia le linee guida descrivono le alternative disponibili e le relative possibilità di successo in modo che il medico possa orientarsi nella gran quantità di informazione scientifica in circolazione, il paziente abbia modo di esprimere consapevolmente le proprie preferenze, e l'amministratore possa compiere scelte razionali in rapporto agli obiettivi e alle priorità locali.
13 Linee Guida e Buone Pratiche Cliniche per Obiettivi e Priorità Locali?
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15 CHEST, 141, 2, FEBRUARY, SUPPLEMENT 1S
16 Responsabilità Civile
17 LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 Articolo 3 1. L esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all'art del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
18 2043 C.C. vs 1218 C.C.? Cassazione civile sez. III 589/1999 Il contatto sociale
19 Art Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
20 TRIB VARESE 26 NOVEMBRE 2012 GIUDICE BUFFONE in sede civile è ammessa l azione ex art c.c. il Legislatore sembra suggerire l adesione al modello di responsabilità civile medica come disegnato anteriormente al 1999, in cui, come noto, in assenza di contratto, il paziente poteva richiedere il danno iatrogeno esercitando l azione aquiliana. È evidente che l adesione ad un modulo siffatto contribuisce a realizzare la finalità perseguita dal legislatore (contrasto alla medicina difensiva) in quanto viene alleggerito l onere probatorio del medico e viene fatto gravare sul paziente anche l onere (non richiesto dall art c.c.) di offrire dimostrazione giudiziale dell elemento soggettivo di imputazione della responsabilità. L adesione al modello di responsabilità ex art c.c. ha, anche, come effetto, quello di ridurre i tempi di prescrizione: non più 10 anni, bensì 5.
21 Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581 Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre,, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
22 LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 Articolo 3 1. L esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all'art del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.
23 Forme assicurative
24 LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 Articolo 3 2. Con decreto del Presidente della Repubblica. a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attivita medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
25 LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 Articolo 3 b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.
26 Loss occurrence Clausola che considera valida l assicurazione per i sinistri avvenuti nel corso del periodo di assicurazione. In tale situazione si considera che il sinistro (causa/effetto) avvenga nello stesso momento in cui vi è l illecito, determinando la responsabilità che attiva la garanzia assicurativa.
27 Claims made Formula assicurativa, in uso nell assicurazione R.C., per cui sono accolte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità contrattuale, indipendentemente dal fatto che il danno si sia verificato prima dell inizio di tale validità, purché l assicurato non ne abbia conoscenza.
28 Distorsioni
29 GIUSTIZIA E SANITÀ (Corriere della Sera on line 11/12/2012) L ospedale non paga i danni da malasanità. Le case dei medici a rischio pignoramento. Milano, casi al Niguarda e San Carlo. In un caso non era stata diagnosticata una sindrome, nell'altro sottovalutato un sintomo
30 Regione Liguria Legge regionale 26 ottobre 2011, n. 28 Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. (G.U. 3 Serie Speciale - Regioni, n. 51 del 24 dicembre 2011)
31 La colpa grave La rivalsa
32 L azione di rivalsa 1.L azienda non ha provveduto ad assicurare i propri dipendenti, 2.Il danno supera i massimali di polizza, 3.Il danno è stato determinato da dolo o colpa grave del medico.
33 COLPA GRAVE SANITARIA è la macroscopica ed inescusabile negligenza, imprudenza ed imperizia l estrema superficialità e trascuratezza o palese scriteriatezza l ingiustificata inosservanza di elementari norme giuridiche o di fondamentali canoni comportamentali Corte dei Conti Sicilia n. 69/2008
34 Legge 189/2012 Art. 3, comma 2, lettera a) prevedere l obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie
35 ED I TO RI A L 2010 Nature Americ ca, Inc. All rights reserved. To err is human While we all make mistakes almost every day of our lives, we try to keep those errors to a minimum at least in the pages of our journals. Here are a few ways in which Nature journals try to keep the creep of errors at bay. T he breadth and depth of the internet has made plagiarism all too tempting. You read a few perfectly phrased sentences, and in a moment they are cut and pasted into a Word document. You forget to note where the phrases came from, thinking that you ll remember to do it later, and you continue to work on your paper. Days (or months) later, you have no recollection of ever having lifted that paragraph from another paper, and you are ready to submit your manuscript to a journal. Before we describe what we do from our end, what is the definition of plagiarism? According to the Office of Research Integrity (ORI), which handles complaints in biomedicine, plagiarism is the appropriation of another person s ideas, processes, results, or words without giving appropriate credit. Over the past year, the Nature Research Journals, including NSMB, have each been checking about two papers a month for identical or paraphrased passages against previously published articles. We have used CrossCheck ( a plagiarism-checking service that uses ithenticate ( ithenticate.com/), a plagiarism software program. We have also used CrossCheck in cases of suspected plagiarism. The good news is that, across all the journals, no cases were detected during the year-long trial. We will continue to spot-check random articles in this fashion, unless we have reason to be suspicious. When it comes to figures and images, we all want those many hours of work to be represented in as good an image as possible. But beware: a picture-perfect image could land you in trouble, no matter how innocent your intensions. After some consultation with experts, the Nature family of journals has come up with a guide for how to handle digital images ( nature.com/nature/authors/submissions/images/). In brief, the less you do, the better. Some image processing is acceptable, but it must be applied equally to the entire image, and the image- acquisition tools and image-processing software packages must be clearly indicated. The use of any touch-up tools to manipulate the image is not allowed. Cropped images of gels or blots must be clearly separated so that it is clear that the lanes were not contiguous in the experiment, and the cropping must be clearly explained in the figure legend. In addition, whenever possible, vague here) are scrutinized more closely for image manipulation. When such cases are identified, we contact the authors for clarification and explanation to resolve any potential problems before publication. Thus far, we have been able to resolve any issues that have come up. Most recently, the Protein Data Bank (PDB) has asked all journals that publish structures to consider partnering with it to adopt a new procedure that will give editors and referees access to PDB validation reports that are generated automatically as part of the PDB deposition and annotation process. These reports summarize the results of various geometric and experimental data checks that are performed using community-established standards and software. The PDB validation reports provide critical information that should enable editors and referees to better evaluate the quality of a structure described in a submitted manuscript, while keeping the coordinate file confidential. With these reports in hand, editors and referees could raise issues of concern to authors so that those issues can be addressed before the structure is published. But before considering making these PDB validation reports part of the review process, there are important questions to consider: Would you as an author be willing to deposit coordinates at submission so that these reports could be generated as soon as possible and provided both to the reviewers and the editors? The PDB says that they can typically generate the report in about two weeks. If not, when would you be willing to deposit coordinates? At present, journal policy insists that coordinates be deposited when the article is accepted in principle and that they are released upon publication. How valuable would these reports be to you as an author? And how valuable would they be to you as a reviewer? GRAZIE PER L ATTENZIONE As a reader, would you want to see the reports published as part of the Supplementary Information? the Supplementary Information should include the full-length gels Answers to these questions, as well as additional comments, are and blots. All our images and figures are examined by our production editors, but only those that raise red flags (and I am being purposefully welcome, and we look forward to hearing from as many of you as possible at nsmb@us.nature.com. NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY VOLUME 17 NUMBER 8 AUGUST
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