REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

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1 Campania/20 /2015/PAR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Composta dai Magistrati: dott. Ciro Valentino dott. Silvano Di Salvo dott. Tommaso Viciglione dott.ssa Rossella Bocci dott.ssa Innocenza Zaffina dott. Francesco Sucameli dott.ssa Raffaella Miranda dott.ssa Carla Serbassi Presidente Consigliere Consigliere Primo Referendario (relatore) Primo Referendario Referendario Referendario Referendario nella camera di consiglio del 23 febbraio 2015 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 1

2 Vista la nota n del (prot. CdC n. 710 del ), con la quale il Sindaco del Comune di Sarno (Sa) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica; Vista l ordinanza n.8/2015 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta; Udito il relatore, Rossella Bocci. OGGETTO DEL PARERE La richiesta di parere è avanzata dal Sindaco del comune in epigrafe, in relazione all interpretazione dell art.92 del d.lgs. n. 163/2006 e alla sua portata applicativa. In particolare si chiede se sia legittimo corrispondere incentivi, ai sensi dell art. 92 del d. lgs. n. 163/2006 per attività svolte, nella qualità di RUP di OO.PP. e di progettista di atti di pianificazione nell anno 2012, 2013 e parte 2014 (prima dell entrata in vigore del D.L. n. 90/2014) al dirigente del settore tecnico, incaricato per l Ente, ai sensi dell art. 110, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000. DIRITTO 1. Ammissibilità del quesito. In rito, ricorda la Sezione che l art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli enti locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali. In proposito, si richiama l orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, dal quale non vi è motivo per discostarsi, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania approvato con la legge regionale n 6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione. Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata come nel caso di specie - dal Sindaco, quale organo di vertice dell Amministrazione comunale, legittimato ad esprimere la volontà dell ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000. Quanto alla necessaria disamina dei requisiti oggettivi di ammissibilità, va richiamato l indirizzo espresso dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, secondo cui la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, deve assumere un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi 2

3 equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Sempre sotto il profilo oggettivo, è stato chiarito dalla Corte dei conti che la materia della contabilità pubblica ( ) non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale, in quanto ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l estensione dell attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell azione amministrativa con l ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali. In tal modo, la Corte verrebbe, in varia misura, inserita nei processi decisionali degli enti, condizionando quell attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5 del 17/02/2006). L esercizio della funzione consultiva va, pertanto, interpretato alla stregua dei principi sopra enunciati e coerentemente con quanto ribadito, di recente, dalla Sezione delle autonomie, secondo cui l ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG). In particolare, la funzione di cui al cit. art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 non può tradursi nella valutazione di una vicenda amministrativo-gestionale specifica e concreta già perfezionatasi o in itinere, né attenere a questioni anche potenzialmente oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Va, altresì, evitata l' interferenza con le altre funzioni di controllo intestate a questa Sezione regionale di controllo. La richiesta di parere, per i profili sovra esposti, si palesa oggettivamente ammissibile, in quanto riguarda l interpretazione di norme che impongono agli enti locali il contenimento delle spese di personale. Inoltre, non riguarda attività svolte in passato, ha per oggetto quesiti di portata generale e non interferisce con giudizi in corso. Alla luce dei sopra richiamati principi, ritiene il Collegio che il quesito in esame, connotato dai i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva, possa essere trattato nel merito. 2. Nel merito. Preliminarmente va sottolineato che la decisione circa l applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di esclusiva competenza dell ente locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell amministrazione. Quest ultimo, tuttavia, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel presente parere. 3

4 L'art. 92, co. 5 del d. lgs.n. 163/2006 allo scopo di contenere i costi di realizzazione delle opere pubbliche mediante la valorizzazione nelle varie fasi dell'apporto di professionalità interne alle amministrazioni, prevede e disciplina la corresponsione di un incentivo al personale dipendente delle amministrazioni impegnato in specifiche attività collegate alle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti pubblici (cfr. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri ). Il suddetto incentivo ha la finalità di accrescere l efficienza e l efficacia degli uffici tecnici dell Amministrazione ( cfr. Sez. Autonomie, del. n.7 del 23 aprile 2009; Sez. contr. Lombardia, pareri n.40 del 24 febbraio 2009 e n.50 del 5 marzo 2009). In particolare risulta necessario premettere che l art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, su cui si incentra la richiesta di parere in esame, risulta abrogato dall art. 13 del d.l. n. 90/2014 entrato in vigore in data (pubblicato su G.U. n. 144 del ), convertito con modificazioni dalla legge n Tuttavia, il legislatore ha mantenuto ferma la possibilità di attribuzione di un incentivo ai dipendenti degli enti pubblici cui sono conferiti incarichi tecnici nell ambito delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione di un opera pubblica, nel rispetto di presupposti e limiti del fondo per la progettazione e l innovazione previsto dall art. 13 bis della legge n. 114/2014. Quest ultimo, infatti, ha inserito nell art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 quattro nuovi commi (7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies), il cui contenuto si riporta per comodità espositiva: 7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 4

5 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. 7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. 7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai 5

6 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo. Di conseguenza, a decorrere dall entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione del d.l. n. 90/2014, i comuni, come tutte le altre pubbliche amministrazioni, dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, incaricato di attività tecniche nell ambito del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione di un opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi (comma 7 bis) ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione (comma 7 ter). Entrambi dovranno adeguarsi alle novità normative, fra le quali spicca l esclusione, fra i soggetti beneficiari dell incentivo, del personale con qualifica dirigenziale (comma 7 ter, ultimo periodo). La disciplina del c.d. incentivo alla progettazione (denominazione risalente all art. 18 dell abrogata legge n. 109/1994), in costanza del previgente art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, è stata oggetto di costante attenzione da parte della Corte dei conti (cfr., fra le altre, Sezione Autonomie n. 16/2009, Sezione Veneto n. 337/2011/PAR, Sezione Piemonte n. 290/2012/PAR, 8/2014/PAR, 39/20147PAR, 97/2014/PAR, Sezione Lombardia n. 57/2012/PAR, n. 259/2012/PAR, n. 425/2012/PAR, n. 453/2012/PAR, n. 442/2013/PAR, 188/2014/PAR, Sezione Liguria n. 24/2013/PAR, Sezione Toscana n. 293/2012/PAR, n. 459/2012/PAR e n.15/2013/par) alle cui motivazioni e conclusioni può farsi riferimento per la disciplina di principio. In linea generale nei precedenti indicati è stato sottolineato come la disciplina (oggi avente fonte nell art. 93, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater, del d.lgs. n. 163/2006) vada letta nel complessivo contesto delle modalità d affidamento degli incarichi tecnico professionali, previste dalla legislazione in materia di contratti pubblici. Quest ultima (cfr. artt. 10, 84, 90, 112, 120 e 130 del d.lgs. 163/2006) è informata da un principio (codificato in linea generale anche dall art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001), in base al quale i predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni al plesso amministrativo solo se non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane. Tale presupposto mira a preservare le finanze pubbliche, oltre che a valorizzare il personale interno alle amministrazioni. E' stato chiarito che in questo caso il legislatore, riconoscendo un compenso ulteriore e speciale per prestazioni comunque rientranti nell'attività d'ufficio del dipendente, opera in via di eccezione rispetto ai generali principi di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione dei dipendenti pubblici (cfr. artt. 2, 24, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001). E stato altresì sottolineato che la disposizione in esame si presta a stretta interpretazione e, in base all'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, non può applicarsi in via analogica. 6

7 L eccezionalità della previsione richiede particolare rigore nella disciplina di dettaglio in quanto la corresponsione è subordinata a limiti, presupposti e modalità di legge, peraltro oggetto di diffusa interpretazione anche da parte delle varie articolazioni della Corte dei conti di cui si riportano in via esemplificativa alcuni principi (cfr. tra le altre in particolare Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR; vedi anche Sezione Sicilia n. 91/2014/PAR, Liguria, n. 60/2014/PAR, Sezione Emilia Romagna, par. 183/2014/PAR, Sezione Lombardia n. 220/2014/PAR; Sezione Veneto, n. 403/2014/PAR). - Limite percentuale massimo complessivo e computo nel quadro economico. L importo complessivo destinato ad incentivare il personale non può essere superiore al 2% dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro (quindi sono escluse dalla base di calcolo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, IVA, mentre sono inclusi, tra l altro, gli oneri per la sicurezza pur se non sono assoggettabili a ribasso). La percentuale comprende anche gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell amministrazione (l IRAP viene imputata e decurtata al fondo come chiarito dalle SSRR con la deliberazione n. 33/CONTR/2010 del 30 giugno 2010) e grava direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. Essa va individuata, quindi, nel quadro economico dell intervento, transitando nel c.d. fondo salario accessorio; - Divieto di estensione dell incentivo agli appalti di fornitura e servizi. In disparte la questione sulle coordinate applicative dell incentivo per gli atti di pianificazione di cui all art. 92, comma 6, del Codice dei contratti, la norma del comma 5, ponendo riferimento espresso ai concetti di opera e lavoro, esclude la possibilità di corrispondere l incentivo agli appalti pubblici diversi da quelli di lavori, i cui connotati sono definiti a livello normativo dall art. 3, commi 7 e 8, del Codice dei contratti pubblici; - Rilevanza tecnica dei lavori e delle opere. Il regolamento comunale deve fissare una soglia minima di complessità tecnica (in termini di entità dell importo e/o di complessità dei lavori e delle opere), come per esempio nel caso di taluni lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al di sotto della quale non è prevista la corresponsione di alcun incentivo in quanto non è richiesta un attività di progettazione, quale richiamata negli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs 163/2006 (cfr. in particolare Sezione regionale Lombardia n. 72/2013/PAR). E stato infatti sottolineato che gli spazi per riconoscere l'incentivo alla progettazione in caso di attività manutentive appaiono in concreto alquanto ristretti, specie per quanto concerne la manutenzione ordinaria che in diverse delle pronunce è stata esclusa tout court dal novero dei lavori incentivabili ex art. 92, comma 5, d. lgs.d.lgs. n. 163 del Non appare casuale, a questo proposito, che la nuova disciplina della materia, introdotta dall'art. 13-bis, D.L. n. 90 del 2014, pur ricalcando in linea di massima quella dell'art. 92, comma 5, in esame, tuttavia esclude espressamente le attività manutentive dalle opere che i regolamenti degli enti possono considerare ai fini del riparto del fondo per la progettazione e l'innovazione (Sezione Liguria, n. 7

8 60/2014/PAR); - Necessario raggiungimento della fase di pubblicazione del bando di gara o di spedizione degli inviti. La norma, nello stabilire il limite percentuale massimo dell incentivo in funzione dell importo posto a base di gara, se da una parte non intende subordinare la spettanza dell incentivo per le attività espletate nella fase di progettazione all esito della fase di affidamento o di esecuzione dell appalto, dall altra richiede da parte dell amministrazione che sia stata almeno avviata la procedura di ricerca del contraente. Non influirebbero nella spettanza dell incentivo eventuali interruzioni del procedimento di appalto, salvo il caso che l interruzione del procedimento dipenda da errori nell espletamento delle attività incentivate; - Necessaria predeterminazione dei criteri di ripartizione dell incentivo. Modalità e criteri di ripartizione devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall Amministrazione, ovvero, per gli enti locali, della Giunta comunale ai sensi dell art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. In assenza del regolamento (e della precedente contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR); - Criteri di (pre)determinazione della percentuale effettiva complessiva. La percentuale complessiva effettiva (inferiore a quella massima) delle somme destinate all incentivo è predeterminata in sede regolamentare in rapporto all entità e complessità dell opera da realizzare. Perciò il regolamento deve consentire il calcolo della percentuale effettiva attraverso una congrua e proporzionale gradazione di valori/punteggi da attribuire ai due coefficienti. La predeterminazione di un incentivo sproporzionato rispetto ad entità e complessità dell opera è potenzialmente foriero di danno erariale alle casse comunali, per cui si impone una ponderazione adeguata e oggettiva dei valori (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR); - Criteri di (pre)determinazione della percentuale effettiva individuale. Le quote dell incentivo, calcolato secondo i criteri fissati nella lettera precedente, destinate alle figure professionali impegnate nelle attività, devono essere predeterminate in sede regolamentare in rapporto alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La predeterminazione deve avere ad oggetto la ripartizione (del 100% dell incentivo effettivo complessivo) tra le figure professionali indicate nella lettera successiva, in funzione delle responsabilità connesse anche alla fase endo-procedimentale raggiunta. Per esempio, per il responsabile del procedimento, per gli incaricati della redazione del progetto e per i loro collaboratori occorre suddividere e graduare l incentivo in funzione delle fasi o delle parti di esse nelle quali potrebbero svolgere le proprie incombenze (progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, affidamento, esecuzione dei lavori), e solo a seguito della conclusione della fase o in relazione al suo stato di avanzamento può essere erogato l emolumento. La carenza ordinaria di risorse umane idonee allo svolgimento di uno degli incarichi remunerabili con l incentivo, come frequentemente avviene per gli enti di piccole 8

9 dimensioni, non può indurre alla predeterminazione di percentuali sproporzionate a favore (ma anche a detrimento) di quelle, in concreto, presenti nell organico, in quanto l unico criterio che il legislatore prevede è quello del confronto teorico tra responsabilità esistenti in capo a tutte le figure professionali potenzialmente coinvolte nell intero procedimento di appalto. Per tale motivo è stata ritenuta del tutto incongrua la devoluzione dell intero incentivo al responsabile del procedimento quando parte delle prestazioni professionali erano svolte da tecnici esterni così A.V.LLPP Del. n. 31 del 17 febbraio 2004)-cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR);; - Tassatività dell elenco dei possibili beneficiari. La corresponsione dell incentivo può essere disposta solo a favore dei seguenti soggetti in organico all amministrazione: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, incaricati della redazione del piano della sicurezza, incaricati della direzione dei lavori, incaricati del collaudo, collaboratori dei soggetti predetti; - Tetto quantitativo individuale. Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Tale disposizione è stata introdotta dall art. 1, comma 10- quater, del Dl. 23 ottobre 2008, n. 162 convertito nella legge 22 dicembre 2008, n. 201, al fine di porre un temperamento ad effetti illimitatamente espansivi della spesa pubblica. Il limite, essendo rapportato ad un annualità, è apposto non solo alla misura dell incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell anno. Inoltre va tenuto presente che il regime normativo e, quindi, anche il presupposto di fatto per la sua applicazione (ovvero, l ammontare del trattamento complessivo annuo ) deve essere riferito all epoca dell effettiva prestazione e non al momento del pagamento degli incentivi. Ciò vuol dire, con riferimento alla fattispecie in esame, che debba trovare applicazione anche il limite introdotto dall art. 9, comma 1, d.l. n. 78/10, come conv. nella l. n. 122/10, alla stregua del quale per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14 (cfr. Sez. contr. Lombardia, n. 604/2009/PAR e 427/2011/PAR). E stato infatti rilevato che non rileva in tal senso la fase del pagamento (c.d. 9

10 criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all emolumento che avviene con l esecuzione della prestazione (cfr. Sezione Lombardia n. 427/2011/PAR e Sezione Puglia n. 114/2014/PAR). Inoltre è stato oggetto di considerazione in fatto che il chiaro riferimento alle attività di progettazione indica che trattasi delle sole attività elencate nell allegato tecnico XXI di cui all art. 164 del D.Lgs 163/2006 (in tal senso anche Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 604/2009/PAR del 14 settembre 2009). Va altresì posta l attenzione in relazione al fatto che l eventuale eccedenza dell incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell ente e non redistribuibile al personale destinatario dell incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell anno successivo a quello di esecuzione dell incarico; - Principio di effettività delle attività incentivate. L incentivo può essere corrisposto solo previa verifica da parte del dirigente della struttura competente del buon esito della specifica attività effettivamente svolta del dipendente e della sua stretta attinenza all incarico per il quale la norma prevede l incentivo. Ciò corrisponde anche al principio fissato dall art. 7, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese ; - Principio dell alterità. In base al principio dell alterità, il beneficiario dell incentivo non può coincidere con il soggetto che provvederà all accertamento del buon esito del progetto (cfr. Sezione Emilia Romagna n. 183/2014/PAR); - Divieto di redistribuzione delle quote di incentivo non ripartite a causa dell affidamento all esterno all organico o all assenza di attivita connesse all appalto da parte dei soggetti destinatari. Le quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all organico dell amministrazione medesima, ovvero prive dell accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati costituiscono economie. Pertanto, non potranno essere reimpiegate a favore del personale interno destinatario dell incentivo. - Divieto di distribuire quote di incentivo per atti di pianificazione non collegati direttamente alla realizzazione di opere pubbliche. La Corte dei conti, Sezione autonomie, con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG ha risolto la questione di massima circa la corretta interpretazione delle disposizioni recate dall art. 92, comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 ora abrogata dall art. 13, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ( Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto ed, in particolare, della definizione ivi riportata atto di pianificazione comunque denominato nel senso che gli incentivi di cui al citato art. 92, commi 10

11 5 e 6, devono essere necessariamente riferiti alla progettazione di opere pubbliche e non invece a meri atti di pianificazione a prescindere dal nome iuris utilizzato che non siano collegati direttamente alla realizzazione di un'opera pubblica. La Sezione delle Autonomie è così intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale in merito all'interpretazione da dare alla possibilità di riconoscere incentivi economici ai dipendenti che redigono atti di pianificazione comunque denominati". Alcuni enti ritenevano che potesse essere riconosciuto l'incentivo per la pianificazione riguardante settori differenti da quello delle opere pubbliche, ad esempio, per i piani dei rifiuti, piani urbanistici, piani ambientali e così via. L'interpretazione costantemente ribadita dalla Sezioni regionali della Corte dei Conti era nel senso di una contestualizzazione della norma, che si colloca nell'ambito della disciplina degli appalti per opera pubblica e non è, dunque, interpretabile in modo estensivo per ciò che riguarda l'incentivo alla progettazione. In questo senso hanno deliberato, tra le altre, la Sezione controllo per la Toscana (n.231 del 2011 e n.15/2013); la Sezione controllo per il Piemonte (n. 290 del 2012); la Sezione controllo per la Puglia (n. 1 del 2012, n.107 del 2012); la Sezione controllo per la Lombardia (n. 452 del 2012 e n. 391 del 2013); la Sezione controllo per la Campania (n.141 del 2013); la Sezione controllo Emilia Romagna (n. 243 del 2013). La Sezione delle Autonomie ha con la suddetta interpretazione confermato l'indirizzo prevalente delle sezioni regionali ribadendo che la norma deve essere interpretata in maniera restrittiva e solo nei limiti del contesto alla quale è riconducibile. Perciò risulta riconoscibile l'incentivo solo per la progettazione da parte di dipendenti di opere pubbliche che seguano le procedure del Codice degli appalti all interno dell Ente. A tale proposito è stato, altresì, sottolineato che Stante la sedes materiae della norma sugli incentivi alla progettazione (Codice degli appalti), nonché la ratio della disposizione (contenere i costi connessi alla progettazione delle opere pubbliche valorizzando le professionalità interne alla pubblica amministrazione), si condivide l argomentazione secondo cui la norma àncora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all interno dell Ente. Qualora sia avvenuta all esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli Uffici tecnici dell Ente (cfr. Sezione Lombardia, n.259/2012/par e n. 220/2014/PAR; Sezione Puglia, n. 1/2012/PAR, Sezione Toscana, n. 213/2011/PAR). - Interesse pubblico all erogazione di compensi incentivanti. Va anche rilevato che l interesse pubblico alla realizzazione dell opera, quale presupposto per l erogazione di compensi incentivanti al personale in servizio per la redazione di progetti, è testualmente previsto nell art. 92 comma 7 del d. lgs. 163/2006, quale criterio da prendere in considerazione per lo stanziamento dei fondi necessari al finanziamento delle spese progettuali in sede di stesura dei 11

12 bilanci dello Stato, delle amministrazioni statali, delle regioni e delle autonome locali (cfr. Sezione Lombardia, n.220/2014/par). Per quanto concerne lo specifico quesito il comune di Sarno chiede di sapere se è legittimo corrispondere incentivi, ai sensi dell art. 92 del d.lgs. n. 163/2006, per attività svolte, nella qualità di RUP di OO.PP e di progettista di atti di pianificazione nell anno 2012, 2013 e parte del 2014 (prima dell entrata del d.l. n.90/2014) al dirigente del settore tecnico, incaricato per l Ente, ai sensi dell art. 110 comma 1 del d.lgs n. 267/2000. Fermo restando che l art. 93, comma 7-ter, ultimo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come inserito dall art. 13-bis Fondi per la progettazione e l'innovazione della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 disposizione non applicabile retroattivamente, non essendo norma di interpretazione autentica ha espunto dall ordinamento il comma 5 (al quale il CCNL dell Area II faceva richiamo) e il comma 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che in base a tale nuova disciplina il riparto del fondo per la progettazione non trova più applicazione per il personale con qualifica dirigenziale, la Sezione non può che richiamare l Ente al rigoroso rispetto dei presupposti e dei limiti della disciplina previgente, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte sinteticamente sopra richiamata tenendo presente che il cosiddetto incentivo alla progettazione, previsto dal Codice dei contratti pubblici, costituisce uno di quei casi nei quali il legislatore attribuisce un compenso ulteriore e speciale, in deroga ai principi di onnicomprensività e determinazione contrattuale della retribuzione del dipendente pubblico rinviando ai regolamenti dell amministrazione aggiudicatrice, previa contrattazione decentrata, i criteri e le modalità di ripartizione. L Ente dovrà tenete in debito conto altresì che la corresponsione dell incentivo può essere disposta solo a favore dei soggetti in organico all amministrazione (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, incaricati della redazione del piano della sicurezza, incaricati della direzione dei lavori, incaricati del collaudo e collaboratori dei soggetti predetti) tra i quali sono da ricomprendere anche i dirigenti assunti con contratto a tempo determinato ex art. art. 110 comma 1 del Tuel quando rivestano le relative qualifiche, nel rispetto delle previsioni di legge, Statuto e Regolamento dell Ente (quota di posti di qualifica dirigenziale; requisiti di legge per la qualifica; previa selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita nelle materie oggetto dell' incarico; rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pp.aa ex art. 2, comma 2 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; etc.). Tanto premesso, in considerazione del tenore della richiesta di parere, l Ente dovrà valutare se l attuale formulazione del Regolamento comunale in relazione allo specifico tema della corresponsione degli incentivi per la progettazione osti, in via di principio, a legittimare il 12

13 Comune stesso a corrispondere, per attività svolte negli anni precedenti luglio 2014, incentivi per la progettazione (riferibili alla realizzazione di opere pubbliche) al dirigente ex art. 110 comma 1 del Tuel. Al riguardo occorre ricordare altresì che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area II Regioni e Autonomie locali) Quadriennio normativo , Biennio prevede all art. 20 (Onnicomprensività del trattamento economico) quanto segue: In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163 del ; art. 37 del CCNL del ; art. 3, comma 57, della legge n. 662 del 1996; art. 59, comma 1, lett. p), del d.lgs.n.446/1997 (recupero evasione ICI); art. 12, comma 1, lett. b), del d.l. n.437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del L'ente definisce l'incidenza delle suddette erogazioni aggiuntive sull'ammontare della retribuzione di risultato sulla base criteri generali oggetto di previa concertazione sindacale, ai sensi dell'art. 6 del CCNL del Tale clausola negoziale riproduce quelle già inserite nel CCNL del (art. 26, comma 1, lett. e), e nel CCNL del (art. 37, comma 1, lett. e). Nell orientamento applicativo del , l Aran ha anche chiarito che le risorse derivanti dalla applicazione dell art. 18 della legge 109/1994 (ora art. 92, comma 5, del d.lgs.n.163/2006) possono confluire nel fondo di posizione e di risultato della dirigenza (per essere erogate come retribuzione di risultato) solo a condizione che sussistano i finanziamenti destinati alla esecuzione delle relative opere pubbliche e, naturalmente, limitatamente al solo anno di riferimento temporale dello stesso finanziamento. In particolare si richiama l Ente all osservanza del disposto invariato - dell art. 93, comma 7 del d. lgs. 163/2006: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. Tale norma evidenzia che le risorse finanziarie destinate agli incentivi per la progettazione devono essere ex lege previste nel quadro economico di ogni singola opera pubblica ovvero che l allocazione in bilancio di tali risorse deve essere effettuata al titolo II 13

14 della spesa relativo alla spesa in conto capitale atteso che è destinata a seguire gli stanziamenti previsti per le opere pubbliche. A tale proposito si ricorda che con la su citata deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha, inoltre, richiamato la propria precedente delibera n. 16/SEZAUT/2009/QMIG del 9/11/2009 che aveva affermato per gli incentivi per la progettazione interna, la natura di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un opera pubblica. PQM Nei termini e nell osservanza dei presupposti e dei limiti sovraesposti di cui in motivazione è il parere della Sezione. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all Amministrazione interessata. Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 23 febbraio IL RELATORE f.to Rossella Bocci IL PRESIDENTE f.to Ciro Valentino Depositato in Segreteria in data 23 febbraio 2015 Il Direttore del servizio di supporto f.to dott. Mauro Grimaldi 14

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