REPUBBLICA ITALIANA IN NOIME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOVARA
|
|
- Tommasa Bruni
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L REPUBBLICA ITALIANA IN NOIME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOVARA
2 FATTO E DIRITTO a_ c ct[aztonex artt. 600 e 601 c.p.c, ritualrnente notifìcato :ÈTmlne af-qc.l-8!gee deli'esecuzjone, tacrediirice debitore / comproprietari nche qualj eredi dejla comproprietari- '-. :--: :,,.== i,!!!9ptìîato nei lin,ìiti de a quota jndivisa dì ocedura esecutiva n. 203/04, sospesa :j, -: -,..ell esecuzione con prowedimento del 9 maggio 2007 ai.i-; :.: z:n.600 e 601 c.p.c. p.eviassegnazione del termìne del ):, ;,;";2n97 per l'instaurazione del giudizìo divisione). ::.- :::ra.sa depositata il 20 settembre 2007 si costituiva nej *,:: : :i iivisione l; I jol_::!ì prowedimento assunto dal GE il 20 giugno 2007 nella ;'.,:::-'. eseclrtrva n, 139/06 a carico :'-::::: 3rocedent ione, cilando tl debitoresecutato Èd ij creditor ;taurava.''
3 , Con prowedimento del 19 dicembre 2007 veniva disdosta la riunione r der due giudizi, aventi ad oggetto.lo scioglìmento della comunione sui -. ib{ corso del giuiizio ia & i_t =- di avere pignorato le residue quote dèi beni oggetto oi giudizio :* divisione. A seguito della rìunione delle procedure esecutive e del trgr'oramento dell'intero diritto di proprieta sugli immobili fiècerjentemente pignorati, affermava la soprawenuta inutilità del :4hidtio di divisìone e chiedeva l'estinztone- dej processo per ulq cessazione della materia del contendere.. sf assocrava, del 2 ludio 2009 le parti costituite precisavano le i ed il giudice tratteneva Ia causa per la decisione, previa dei termini dì ìegge pe. il deposito di comparse i e repliche. tra ie parti costitujte, ed è evidente, che a seguìto del dell'ìntero diritto di proprietè è venuto meno il di fatto e di diritto che ha dato causa ai prowedimenti.q[jali il giudice dell'esecuzione ha dispòsto il qiudizio di tanto che nelle proceduresecutive riunite, ptevia revoca e, in data 23 settembre 2009 è siata disdosta la
4 :.1É!:*-: rj::-:,;-:r.: ì*. Orbene, essendo venuta meno la necessitàdl procedere alla divisione, la decisione verte esclusivamente in punto regolamento de{ie spese di lìte. il gresente giudizio non è stato promosso da un condividente, bensi {b!n creditore a ciò tenuto in forza dellbrdìnanza del giudìce Seii'esecuzione ai sensi dell?rt.601 c.p.c. : Rlciré. peraltro, nelle more è stata pignoratanche la quota della.{rnp (j-prietaria, è venuto meno I'ìnteresse delle parti a procedere oivisione, potendo il giudice dell'esecuzione prowedere alla dell'ìntero bene. deve essere dichiarata cessata la materia del contendere statuizìone che, secondo il costante orientamento ale, costituisce ìl rìflesso processuale del venir meno ragion d'essere sostanziale della lite, per la soprawenienza di suscettibile di privare le pafti di ogni ìnteresse a proseguìre ìl di cessazlone della materia del contendere, peraltro, il gìudicante, ove, come nella specie, ne sia fatta rìchìesta, sulle spese di lite alla stregua del criterìo della virtuale, alle spese del giudizio divisione in linea generale, I b mnsolidata g'ur'sprude'ìza della CoÉe di Cassazione, Ne a carico della nassa le spese che sano servite a * net comune interesse il giudizio a//a sua conclusione, 'i princlpi generali sulld soccombenza per queq9 c
5 ;pese che, seconda it prudente apprezzamento del giudice di meritq sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze' tioè dall lngiustifrcato comportamento della pafte" (Cass' 22'll'f999,.. 17g4g e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 15'5'2002' n' 7059' Cass. 18.6,1986, n.4ob0 e Cass ' n.111t) Orbene, nella specìe non sono stati frappósti ostacoli o impedimentì rrgiustiiicati alla prosecuzione del giudizìo dai condividenti, rimasti aontumaci. Pertanto, secondo i principi generali, le spese dovrebbero essere.. n*e "a arico della nassa",ll che significa, in concreto, che c'ascun aondividente sarettbe tenuto a rimborsare a ciascuno deglì altri una celle soese da questi soslenute oari a ra propria quola nella unlone, ottenendo al contempo il rimbofso delle proprie spese da pèr-te degli altri comunisti iî proporzione delle loro quote' f,rttavia, il presente giudizio non è stato promosso da uno dei *sndividenti, ma-da un creditore a ciò tenuto ln foza dellbrdinanza oiudice dell?secuzione che ha sospeso ll procedimento esecutlvo ';i sensi deglì artt. 600 e 601 c p c. tale ipotesi, dunque, ricorre una paziale deroga rispetto ofientamento giurispfudenziaie in precedenza citato in quanto il itore procedente gli intervenuti nell'esecuzione e nel giudizio risorio non devono esserc gravati, neppure pazialmente, delle spese, non avendo essi un interesse alla dìvisìone analogo a derivante dalla posizione di diritto sostanzlale propria deì Ìdenti e non agendo in via surrogatoria del debitore. t,
6 E'. infatti, evidente che icreditori sono necessìtatì a divìsione in via strumentale iispetto alla realizzazione del diritto di credito: nella specie si ritorna dunque al generale pdnciè dì soccombenza ìn quanto nei rapporti fra il condividente-debitore e i credìtori appare confìgurabile una vera a propria soccombenza con le relative conseguenze in merito alle spese dì lite iltfrati principi trovano applicazione con riferimento al rapporto fra il 'r/ga"dit*" ed i credìtori, attori, convenuti o intervenuti, tuttì parimenti!' interessati a dare impulso aì processo divisionale o a spiegare intervento al fìne di ottenere la realizzaziane del proprio dìritto di credito. Ciò anche neil'ipotesi in cui icreditori, costituendosi, abbiano - consentito la prosecuzione del giudizio di divisjone verso la conclusione: anche In tal caso le spese devono essere poste a carico della massa e, pedanto, pro quota a carico di ciascun condividentein quanto sostenute nel comune interesse alla conclusione del giudizio divisione. Quanto, invece, ai condìvidenti non esecutati, non vi è alcuna distinzione rispetto alla divisione ordìnaria, né vi è ragione di differenziare il regime delle spese deviando dalla regola dell'interesse comune alla divìsione, sussistendo dunque la solìdarietà con il condividente-debitore solo in propotzione alla propria quota ed entro tale limite: èssi, dunque, non possono essere condannati in via solidale con l'esecutato per I'intero, ma solo limitatamente alla loro quota dì comproprietà.
7 Applicando iali prìncipi al caso di specie, sj devono allora trarre le seguenti concljsìoni: poiché le esecuzioni sono state promosse l'una nei confronti di! ]u, dlllr compfoprierari a seguito del decesso di I-,entrambi (in quanto vidualmente soccombenti) devono essere condaegt -. :sllido a rimborsare sia a parte attrice, sia alla L -,,., À... r ''r,.i '!: iper l'intero le spese solenute (come liquidate nel dispositivo, tenuto.-11 conto delì'attività dell'attività difensiva svolta), essendo stato instaurato il i),1' giudizio all'esclusivo scopo di ottenere ii soddisfacimento deì creditin sede esecutiva; non si deve prowedere sulle spese delle altre parti in quanto non cost'tuite. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni dìversa domanda o eccezione djsattesa e respinta, 1) Dichiara cessdta la materia del contendere; 2) Liquida le spese di lite sostenute dalhttricei:, anticipazioni, euro 1.839,00 per dirjtti ed Euro 1.995,00 per onorari), oltre rimborso forf. spese generali e CPA come per legge; 3) Liquida in via equitativa le spese di lite so CPA come per legge; in Euro 800,00, oltre rimborso fof. spese generali e
8 .i) Ccndinne I -l:onaiefe a a! I n so.d! ira t!a lovara, 2;', ilceîbre 2009 ese Cj ile :!nt? salra lqltidaie' Ì gi!clice.,' 1 loctt. Adele Siar i:).1 1 i-r...-,.-
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
Dettaglift..,. 't" - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s..", ', ' t,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAIIO TRIBUNALE DI NOVARA La Di.ssa Alessandra Danieli, in funzione di Giudice del Lavoro. ha guente SENTENZA ft..,. 't" - 4s..",..,.ffi;*.,,, T se-p,t"f ', '
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. L illegittima iscrizione del nominativo di un individuo nell archivio della Centrale Interbancaria dei soggetti segnalati come protestati, con conseguente revoca temporanea per l iscritto della
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE. Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Istante ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C.F.: ) residente/con sede in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA. Nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili TRA
Abstract: Il viaggiatore che voglia ottenere risarcimento del danno da vacanza rovinata determinato da inesatto adempimento del contratto di viaggio non deve agire contro l agenzia di viaggi quando questa
DettagliUn mistero tavolare: l intavolazione dell atto di. compravendita di quote di uno specifico immobile facente. parte di una comproprietà più ampia
Un mistero tavolare: l intavolazione dell atto di compravendita di quote di uno specifico immobile facente parte di una comproprietà più ampia Secondo la prassi degli uffici tavolari, l acquisto di una
DettagliLa successione. Obiettivi
La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della
DettagliEditrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliPeriodico informativo n. 141/2014 Pignoramenti immobiliari: chiarimenti dalla Cassazione
Periodico informativo n. 141/2014 Pignoramenti immobiliari: chiarimenti dalla Cassazione Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla che la Corte di Cassazione, con una
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliOGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto
Informativa per la clientela di studio N. 162 del 04.12.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Imposta sostitutiva sul TFR: in scadenza l acconto Gentile Cliente, con la stesura del presente documento
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliIl Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via
ALLA SEDE INPS DI Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via., p r e m e s s o - che il Sig... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
DettagliSentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012
N. R.G. 4586/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Novella Legnaioli ha pronunciato la seguente
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
DettagliSono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione.
MEDICO PROTETTO Scheda tecnica Contraente Il Medico, lo specializzando e l operatore sanitario per i fatti relativi all'esercizio della propria attività svolta sia come dipendente di struttura pubblica
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliRISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009
RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca La fase introduttiva del processo Contenuto e forma dell atto di pignoramento Art. 492 cod. proc. civ. Corte di Cassazione n.
DettagliCancellazione ed estinzione delle società: aspetti sostanziali e processuali
avv. prof. Rolandino Guidotti : aspetti sostanziali e processuali Modena 10 ottobre 2013 10 ottobre 2013 1 Società in nome collettivo (non modificata riforma 2003) Art. 2311 c.c. (Bilancio finale di liquidazione
DettagliPREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013
La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e
DettagliDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell Umbria AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliTRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DISTACCATA DI CARPI. YY spa e Confezioni ZZ srl, con avv.ti Alberto Lotti e Fabrizio Bulgarelli
Provvedimenti cautelari Sequestro conservativo Sequestro conservativo di quote sociali - Pendenza di azione revocatoria verso conferimento di ramo d azienda Decreto ingiuntivo nella disponibilità del creditore
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
DettagliN. 03/2014. 18 Ottobre 2014. RELATORE Avv. Simone Fadalti
N. 03/2014 18 Ottobre 2014 RELATORE Avv. Simone Fadalti DEFINIZIONE Il lastrico solare è una struttura piana non circondata da soffitti o pareti, che non è situata a livello di altra porzione di piano
DettagliDeducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.
Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo
DettagliTRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO TRA. domiciliato in Roma, via presso l Avv. A.d.B. che lo rappresenta contumace DISPOSITIVO FATTO E DIRITTO
Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 4 febbraio 2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO Il Giudice designato, Dott. E. FOSCOLO Nelle cause riunite 16964/12 e 16966/12 TRA M.V. e M.G.S. Domiciliati in Roma, presso
DettagliCorte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 dicembre 2015 22 febbraio 2016, n. 3436 Presidente Amendola Relatore Tatangelo Fatto Nel corso di
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 dicembre 2015 22 febbraio 2016, n. 3436 Presidente Amendola Relatore Tatangelo Fatto Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliCODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata
CODICE CIVILE Libro Sesto Della tutela dei diritti Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti Capo II Dell'esecuzione forzata Sezione I Dell'espropriazione 1 - Disposizioni generali Art. 2910.
Dettaglifpédllb oseoftou 11d"F'Éb,?ri*' lttltt"tnwlu, f-$t4 La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunziato la seguente
YI/s REPUBBLTCA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11d"F'Éb,?ri*' - crotncl.l ll f-$t4 ÍCPT '. ù. '.- TRIBUNALEDI NOVARA R,G. N,.Z La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice del Lavoro,
DettagliTRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio
TRIBUNALE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig., nato a il, (c.f.: ), residente in, Via, elettivamente domiciliato in presso e nello studio dell Avv. (c.f.: pec: - fax ) che lo rappresenta e difende
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
Dettagli"lu/49. Itrib,otrcf. ) 2_A)a. '3at' Al ' TRIBUNALE DI NOVARA VERBALE D'UDIENZA NÉLLA CAUSA ISCRITTA AL N. 780/2008 R.G.L.
'3at' dcrr' Al ' (, LJ cfó' "lu/49 '. -- " /^tt ) 2_A)a lcpc' TRIBUNALE DI NOVARA VERBALE D'UDIENZA NÉLLA CAUSA ISCRITTA AL N. 780/2008 R.G.L. Oggi 9 apnle2009 alle ore 9.00 avanti al Giudice del lavoro
DettagliMODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via
DettagliCommissione di Massimo Scoperto e Commissione di Mancato Utilizzo: cosa sono e come funzionano.
Cod. 01TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.intesasanpaolo.com Informazioni sui saldi debitori, sulla di Massimo Scoperto trimestrale e sulla di Cod. 73TALAL3801L8M (ed. 12.08) - Agema www.bancadelladriatico.it
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XIII I REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI Introduzione... 3 1 La scelta del regime patrimoniale... 7 Atto di matrimonio avanti all ufficiale di stato civile con scelta di separazione
DettagliCOMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
- COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 973 del 11-12-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 999 del 10-12-2012 Determinazione n. 158 del 10-12-2012 Settore
DettagliDiritto Processuale Civile. L Appello
Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliEfficienza e attrattività del mercato immobiliare. Strumenti per agevolare il ritorno degli investitori
Efficienza e attrattività del mercato immobiliare. Strumenti per agevolare il ritorno degli investitori La riforma in tema di procedure esecutive Avv. Daniele Raynaud (Name Partner) Milano, 28 ottobre
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott.ssa Valentina Vinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliRisoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004
Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione
DettagliCIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna
CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti
Dettagli730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento
DettagliITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO
ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO AVVISO DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, RUOLI, IPOTECHE,FERMI 1) NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO 2) SI HANNO 60 GIORNI PER IMPUGNARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICARLO ALL UFFICIO
DettagliAdempimenti fiscali nel fallimento
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LECCO Adempimenti fiscali nel fallimento A cura della Commissione di studio in materia fallimentare e concorsuale Febbraio 2011 INDICE 1. Apertura
DettagliCIRCOLARE SETTIMANALE
.. CIRCOLARE SETTIMANALE settembre 2011 N 2 Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, dalla normativa vigente primaria (leggi, decreti, direttive) e secondaria (circolari ministeriali
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. 941/96 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: Dott. ALESSANDRA BOTTAN PRESIDENTE
DettagliTRIBUNALE DI SULMONA - AVVISO D'ASTA ESECUZIONE IMMOBILARE N. 166/95 AVVISO DI GARA PER INTERVENUTA OFFERTA
TRIBUNALE DI SULMONA - AVVISO D'ASTA ESECUZIONE IMMOBILARE N. 166/95 AVVISO DI GARA PER INTERVENUTA OFFERTA DI AUMENTO DI SESTO (artt. 584 e 591-bis c.p.c.) La sottoscritta dr.ssa Giovanna Coscia, notaio
DettagliDiritto di ritenzione: legittimo solo in caso di unico vincolo contrattuale Tribunale Milano, sez. XI, ordinanza 22.11.2012 commento e testo
Diritto di ritenzione: legittimo solo in caso di unico vincolo contrattuale Tribunale Milano, sez. XI, ordinanza 22.11.2012 commento e testo Altalex.it (Pierluigi D'Urso) L'ordinanza in rassegna accorda
DettagliTARIFFA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA
ALLEGATO N. 1. TARIFFA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA NORMATIVA VIGENTE TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA
DettagliCircolare N.94 del 21 Giugno 2012
Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso
DettagliFATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA
Il Fondo patrimoniale: profili di (in)utilità? Tutela del patrimonio: disamina dei diversi strumenti a disposizione e criteri di scelta Data 02/07/2015 FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA Negozio di destinazione(costituente)
DettagliPCT E PROCESSO ESECUTIVO
PROCESSO CIVILE TELEMATICO: evoluzione e novità legislative Reggio Emilia 25 settembre 2015 PCT E PROCESSO ESECUTIVO Avv. Erika Cavezzale Ordine Avvocati di Rimini Commissione PCT Art. 16-bis, comma 2,
DettagliMODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA
MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliINDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ),
TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Istante (nato/a, il / /, C.F.: ) residente in ( ), Via (CAP: ), rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, giusta procura a margine del presente
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliC.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.
MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui
DettagliI.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE
I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
DettagliINDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI
INDICE PARTE PRIMA INDICAZIONI GENERALI 1. Scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell incarico professionale (fac-simile predisposto dal consiglio nazionale forense)... 3 2. Dichiarazione
DettagliIndice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO
491 Prefazione... p. 9 Capitolo I IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 1. Premessa...» 11 2. Il titolo esecutivo, definizione e funzione (art. 474 c.p.c.)...» 11 2.1 Contenuto del titolo esecutivo...» 12
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI LAVORO REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO Approvato con delibera n. 314 del 25 settembre 2014 Indice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca
DettagliRENO DE MEDICI S.p.A.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliTABELLA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ONORARI E SPESE
C. TABELLA DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ONORARI E SPESE (Approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 409 del 15 dicembre 2009) PER QUESTIONI RELATIVE ALL ATTIVITA DI AGENTE DI CALCIATORI (EX ART.
DettagliL IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D
INFORMATIVA N. 158 28 MAGGIO 2015 TRIBUTI LOCALI L IMU / TASI 2015 E GLI IMMOBILI CATEGORIA D Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 Art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 Art. 1, commi da 639 a 703, Legge n. 147/2013
DettagliHELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
'09 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOVARA La Dr.ssa Maria Gabriella Mariani, in funzione di Giudice det Lavoro, ha pronunziato la seguente SENTENZA AZIENDA SANITARIA PROVTNCIA
DettagliVERBALE DI ACCESSO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO
VERBALE DI ACCESSO DEL CUSTODE GIUDIZIARIO L 'anno, il giorno del mese di.., alle ore, io sottoscritto, nominato custode giudiziario nella procedura esecutiva n. R. G. Es. del Tribunale di, promossa da
Dettagli730, Unico 2014 e Studi di settore
730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
N. R.G. 12648/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Guida, ha pronunciato la seguente:
DettagliNovità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati
Circolare 2/2011 Compensazione crediti in presenza di ruoli Rovereto, 28 marzo 2011 Spett. Clienti Loro Sedi Novità : divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli non pagati La manovra correttiva
DettagliAVVISO RELATIVO ALLA LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A COMMERCIALE SITI IN CALTANISSETTA
AVVISO RELATIVO ALLA LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A COMMERCIALE SITI IN CALTANISSETTA QUESTO ISTITUTO COMUNICA CHE AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO RELATIVO AI LOCALI AD USO DIVERSO D ABITAZIONE, I
Dettagli