CONVENZIONE. tra. avente come oggetto. la tutela e la valorizzazione del Patrimonio Storico-militare in Lombardia. Visti:
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- Fabiana Pavone
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1 CONVENZIONE tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, avente sede in corso Magenta, Milano, d ora in poi denominata semplicemente Direzione Regionale, nella persona del Direttore Regionale arch. Carla Di Francesco, il quale stipula il presente atto in esercizio dei poteri attribuitigli dal D.P.C.M. del 5 agosto 2004, nonché dalla disciplina normativa concernente l amministrazione statale dei beni culturali, quale dirigente generale dell Amministrazione dello Stato e il Museo della Guerra Bianca in Adamello - Associazione giuridicamente riconosciuta, d ora in poi denominato semplicemente Museo, avente sede in via Adamello, Temù (BS), nella persona del suo legale rappresentante e presidente Sergio Zani, il quale stipula il presente atto in forza dei poteri spettatigli ai sensi dell art. 36 e sgg. del C.C. ed ai sensi dello Statuto del Museo, avente come oggetto la tutela e la valorizzazione del Patrimonio Storico-militare in Lombardia. Visti: - il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.137 (nel seguito Codice B.C.P. ); - la Legge 7 marzo 2001, n. 78 recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (nel seguito L. 78/2001 ); - il Documento per la definizione dei Criteri Tecnico-Scientifici per l'applicazione della Legge 7 marzo 2001, n. 78, Allegato A al Decreto 4 ottobre 2002 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali recante Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale ; - lo Statuto dell'associazione Museo della Guerra Bianca in Adamello, come approvato dall'assemblea Generale riunita in seduta straordinaria il 16 novembre 2002 e vigente al momento della stipula della presente Convenzione; - la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante Legge quadro sulle aree protette testo coordinato alle successive modifiche ed integrazioni (legge 9 dicembre 1998, n. 426 e alla legge 23 marzo 2001, n. 93); - l allegato 1 alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Lombardia del 24 marzo 2005 n. 7/21201, recante Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell Adamello - norme tecniche di attuazione, in particolare l art. 48 recante Ritrovamenti archeologici e della prima guerra mondiale ; - la Relazione Illustrativa e le Norme di attuazione del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio predisposto ai sensi dell art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nella versione definitiva approvata con deliberazione n. 22 del 28 luglio 2005 dal Consiglio Direttivo del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio, in particolare il paragrafo Le risorse storiche e culturali del punto 4.1 della Relazione e l art. 3.6 delle norme, recante Tutela dei beni culturali e ambientali ; - la Convenzione tra il Comitato di gestione per la Regione Lombardia del Parco Nazionale dello Stelvio ed il Museo della Guerra Bianca in Adamello Temu per la tutela
2 del Patrimonio Storico della Prima Guerra Mondiale, stipulata a Bormio il 27 maggio 2004; premesso che: 1. il Museo e la Direzione Regionale riconoscono il valore e l importanza della tutela e della valorizzazione del Patrimonio Storico-militare (Armi e Beni storico-militari) come parte essenziale ed irrinunciabile del Patrimonio Culturale della nazione; 2. il Museo della Guerra Bianca in Adamello dal 1974 si dedica alla tutela ed alla valorizzazione del Patrimonio Storico-militare della Prima Guerra Mondiale, specialmente nel suo ambito specifico detto Guerra Bianca, ossia relativo al fronte d'alta montagna, con particolare attenzione ai settori operativi d'alta e media quota che dal Passo dello Stelvio si estendono fino al Lago di Garda; 3. l'attività del Museo consiste nell identificazione, censimento, recupero, classificazione, catalogazione, trattamento, conservazione e esposizione storico-didattica e valorizzazione delle Armi e dei Beni Storico-militari, ed in particolare dei beni relativi alla Guerra Bianca, siano essi mobili oppure immobili insistenti sul territorio; 4. dal 2002 il Museo, grazie al sostegno della Regione Lombardia, e all adesione dei principali enti territoriali insistenti sul territorio, tra i quali la stessa Direzione Regionale, ha dato vita al Parco Culturale Integrato La Guerra Bianca: il suo territorio, le sue genti, naturale estensione del Museo al territorio, entità che, con l attivo coinvolgimento di tutti gli enti che su tale territorio operano, mira allo sviluppo di un turismo responsabile ed intelligente nei delicati luoghi della Guerra Bianca; 5. il Museo, nel quadro dei suoi fini statutari e secondo gli obiettivi programmatici definiti dall Assemblea dei propri Associati intende dare il proprio contributo operativo nell ambito del quadro istituzionale per valorizzare il Patrimonio Storico-militare in generale, ed in particolare quella sua parte in qualunque modo riferibile alla Prima Guerra Mondiale sul territorio lombardo, al fine di favorire la conoscenza del territorio e della sua storia da parte dei cittadini e dei turisti ed incentivare la ricerca tecnicoscientifica e gli studi di interesse culturale, storico e sociale; 6. il Museo, operando in un quadro di rigore tecnico-scientifico con criteri metodi consolidati sviluppati in 30 anni di attività e potendo contare su personale specializzato e competente la cui specifica formazione è svolta anche e soprattutto direttamente sul campo, può considerarsi il soggetto meglio qualificato in Lombardia per la consulenza tecnico-scientifica in merito alla tutela del Patrimonio Storico-militare in generale, ed in particolare di quella sua parte riferibile alla Prima Guerra Mondiale sul territorio lombardo; 7. le tecniche operative specificatamente pertinenti al Patrimonio Storico-militare della Prima Guerra Mondiale ed all attività di ricognizione, individuazione e recupero dei beni storico-militari svolta in territorio di media ed alta quota, ed, in particolare, in ambito glaciale e periglaciale sono oggetto di continua ricerca e perfezionamento da parte della struttura operativa del Museo; 8. l articolo 5, comma 1 del Codice B.C.P. prevede che le Regioni, nell ambito dei propri compiti, cooperino con il Ministero nell esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale tramite forme di intesa e coordinamento; 9. l articolo 6, comma 3 del Codice B.C.P. prevede che la Repubblica favorisca e sostenga la partecipazione dei soggetti privati alla valorizzazione del patrimonio culturale; 10. l articolo 29, comma 5 del Codice B.C.P. prevede che il Ministero, anche con il concorso delle Regioni e degli istituti di ricerca competenti, definisca le linee di indirizzo, le norme tecniche, i criteri e i modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali; 11. l articolo 29, comma 11 del Codice B.C.P. prevede che il Ministero e le Regioni, con il concorso di soggetti privati, possano istituire centri dotati di personalità
3 giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità; 12. ai sensi dell articolo 111, comma 4 del Codice B.C.P. la valorizzazione dei Beni Culturali ad iniziativa privata è un attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale; 13. ai sensi dell articolo 112, comma 8 del Codice B.C.P. il Ministero e le Regioni possono stipulare convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali al fine di promuovere la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica; inoltre, ai sensi dell articolo 113, comma 1 lo Stato, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, possono fornire il proprio sostegno alle attività ed alle strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata; 14. ai sensi dell articolo 118 del Codice B.C.P. il Ministero e le Regioni promuovono e sostengono ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale (comma 1) e, al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati di tali attività, ivi compresa la catalogazione, possono stipulare accordi con soggetti privati per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale (comma 2); 15. l art. 1 della L.78/2001 dispone che lo Stato e le Regioni possono avvalersi di associazioni private per la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative alla Prima Guerra Mondiale; 16. l art.2 della L.78/2001 individua in primis nei privati in forma singola o associata, i soggetti autorizzati a provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione del patrimonio; 17. gli artt.4 e 7 della L.78/2001 indicano come obiettivo del Ministero per i beni e le attività culturali e delle Regioni la cura e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale; per l attuazione di tale obiettivo Ministero e Regioni possono promuovere e, nell ambito delle rispettive risorse, possono finanziare gli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione, svolti da parte di soggetti privati. 18. la collaborazione prospettata tra Direzione Regionale e Museo non lede gli interessi di terzi e non sussiste alcun impedimento di legge tale da ostacolare la prospettata collaborazione, la quale consente effettivamente di perseguire obiettivi di pubblico interesse; le Parti convengono e stipulano quanto segue: Art.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d intesa. Art.2 La Direzione Regionale riconosce il ruolo del Museo della Guerra Bianca in Adamello quale centro permanente di studio e documentazione ed istituto di ricerca competente nell'attività di tutela e valorizzazione del Patrimonio Storico-militare in generale, ed in particolare di quella sua parte riferibile alla Prima Guerra Mondiale sul territorio Lombardo, sia a livello locale, sia nell'ambito di cooperazione interregionale e internazionale. Art.3 La Direzione Regionale conferisce al Museo delega specifica per garantire supporto tecnico-scientifico a tutte le attività inerenti la materia in oggetto, da chiunque svolte nell'ambito territoriale lombardo; in tal senso il Museo collabora con la Direzione Regionale al fine di definire le linee di indirizzo, le norme tecniche, i criteri e i modelli di intervento in materia di conservazione del Patrimonio Storico-militare. Art.4 La Direzione Regionale riconosce il Museo quale centro dotato di personalità giuridica cui affida le attività di ricerca, sperimentazione, studio,
4 documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro sulle Armi e sui Beni Storico-militari. Art.5 La Direzione Regionale autorizza il Museo nell'esecuzione delle opere di monitoraggio, ricognizione e recupero dei Beni Storico-militari, mobili ed immobili, diffusi sul territorio lombardo, imponendo, dove opportuno, le necessarie prescrizioni; per quanto riguarda i Beni in qualunque modo connessi agli eventi della Prima Guerra Mondiale e, in particolare, quelli insistenti nelle aree glaciali e periglaciali, date la delicatezza del Patrimonio e l estrema dinamicità dell ambiente di riferimento, nei limiti delle leggi e delle normative vigenti, l autorizzazione è da ritenersi esclusiva e permanente, con riferimento alla durata della presente convenzione, salvo comunicazione delle attività previste e/o in corso e dei risultati ottenuti; salvo diverso accordo specifico tra la Direzione Regionale e il Museo i beni mobili ritrovati sono destinati al Museo che, in ottemperanza al proprio Statuto, si impegna alla loro corretta conservazione e valorizzazione. Art.6 Il Museo mediante attività di formazione interna ed esterna si impegna a garantire professionalità e competenza al proprio personale tecnico-scientifico; d altro canto la Direzione Regionale riconosce a tale personale tecnico-scientifico un ruolo professionale nell ambito della cura del Patrimonio Storico-militare. Art.7 La Direzione Regionale fornisce il proprio sostegno ai corsi di formazione organizzati dal Museo, anche mettendo a disposizione proprio personale qualificato per l approfondimento di tematiche generali riguardanti i Beni Culturali non di specifica competenza del Museo; tale personale è messo a disposizione del Museo nei modi e nei tempi concordati caso per caso, fatto salvo il riconoscimento delle relative spettanze. Art.8 Il Museo mette a disposizione della Direzione Regionale il personale tecnico di cui all articolo 6 per ricognizioni, sopralluoghi, identificazione e catalogazione dei beni, indagini preliminari, definizione di criteri tecnico-scientifici e standard operativi, valutazione e definizione di priorità e metodologie di intervento, riconoscimento dei materiali potenzialmente pericolosi, progettazione ed esecuzione degli interventi di recupero e trattamento conservativo dei beni mobili ed immobili, interventi atti alla tutela e valorizzazione degli archivi, redazione di cartografia tematica, nei modi e nei tempi concordati caso per caso, fatto salvo il riconoscimento delle relative spettanze. Art.9 In virtù dell autorizzazione di cui all articolo 5 il personale tecnico-scientifico di cui all articolo 6, è autorizzato ad effettuare operazioni di ricognizione del terreno ed individuazione dei beni mobili ed immobili relativi alla Prima Guerra Mondiale diffusi sul territorio regionale, nonché ad effettuare il recupero dei beni rinvenuti che per loro caratteristiche materiali specifiche e per esposizione fossero reputati a rischio di deperimento naturale o distruzione o sottrazione da parte di personale non qualificato; tali interventi, sempre finalizzati alla conservazione ed alla musealizzazione dei beni, sono condotti nel massimo rigore tecnico-scientifico e nel rispetto delle leggi vigenti; salvo il caso di ritrovamenti di particolare interesse storico, che saranno comunicati tempestivamente alla Direzione Regionale, i risultati delle operazioni di ricognizione e recupero rientrano nei contenuti di una relazione annuale redatta a cura del Museo e comunicata alla Direzione Regionale. Art.10 L elenco completo del personale del Museo autorizzato a svolgere le operazioni di cui all articolo 9, ed ogni suo aggiornamento, sono annualmente comunicati alla Direzione Regionale; durante l attività sul territorio tale personale deve essere riconoscibile mediante un apposito tesserino personale rilasciato dal Museo. Art.11 Il Museo, nell ambito delle proprie competenze specifiche effettua interventi di recupero di beni immobili relativi alla Prima Guerra Mondiale diffusi sul territorio regionale sia direttamente, sia indirettamente, assistendo altri Enti (Parchi, Comunità Montane, Province, Comuni, ecc.) nella predisposizione dei progetti, nella messa in cantiere delle opere e nella direzione tecnico-scientifica dei lavori. Art. 12 La Direzione Regionale si impegna ad agevolare i rapporti tra il Museo e le Soprintendenze competenti per materia e territorio, in particolare relativamente al
5 rilascio delle autorizzazioni per gli interventi sui beni relativi alla Prima Guerra Mondiale diffusi sul territorio regionale, svolti o comunque seguiti direttamente dal Museo stesso. Art.13 La Direzione Regionale si impegna a garantire che il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi sui beni relativi alla Prima Guerra Mondiale diffusi sul territorio regionale, da chiunque svolti, sia subordinato alla verifica di conformità ed approvazione del progetto da parte della Commissione Tecnico-scientifica interna del Museo. Art.14 Nei casi di rischio del patrimonio segnalati da parte del Museo, la Direzione Regionale interviene con i propri mezzi, compatibilmente con le esigenze di programmazione generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e si riserva, in ogni caso, la potestà di intervenire in surroga in caso di difficoltà o impedimenti del Museo. Art.15 Ai fini dell attuazione della presente convenzione la Direzione Regionale si impegna a sostenere le attività del Museo, ivi compresa l attività di coordinamento del Parco Culturale Integrato La Guerra Bianca: il suo territorio, le sue genti, anche mettendo a disposizione le proprie risorse finanziarie, compatibilmente con le risorse disponibili assegnate dal Ministero. Art.16 La Direzione Regionale rimane estranea ai rapporti di lavoro o alle convenzioni ed accordi con terzi, che il Museo instauri per i fini istituzionali e non. I rapporti di qualunque tipo, anche economici, inerenti ad attività previste dalla presente convenzione dovranno rimanere esclusivamente tra le Parti, che si assumono la responsabilità dell operato del proprio personale. Art.17 Le parti informeranno il proprio personale e i terzi interessati del contenuto della presente convenzione. Art.18 La presente convenzione ha durata di 10 (dieci) anni dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per esplicita volontà di entrambe le parti, e, fermo restando il diritto della Direzione Regionale di effettuare sopralluoghi, è oggetto di verifica periodica, nella forma della relazione annuale dell attività redatta a cura del Museo, la medesima di cui all articolo 9, che contiene ogni opportuna valutazione di merito. Art.19 Le parti si impegnano ad una risoluzione in via amichevole delle eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'oggetto del presente accordo; eventuali controversie residue saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo nominato esternamente alle due istituzioni, di comune accordo dai due arbitri così nominati; il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente ex bono et aequo senza formalità di procedura. Art.20 La presente convenzione, redatta su 7 fogli liberi, ha effetto a partire dal giorno Milano, 19 aprile 2006 per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia per il Museo della Guerra Bianca in Adamello il Direttore Regionale arch. Carla Di Francesco il Presidente Sergio Zani
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