REGOLAMENTO PER L AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

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1 COMUNE DI BASTIA UMBRA Provincia di Perugia REGOLAMENTO PER L AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 aprile

2 INDICE CAPO I PRINCIPI GENERALI Art.1 Oggetto e finalità pag. 8 Art.2 Requisiti e standard per l autorizzazione pag. 8 CAPO II PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE Art.3 Richiesta di autorizzazione pag. 9 Art.4 Fasi del procedimento di autorizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia pag. 9 CAPO III ISTRUTTORIA ED ESITI DEL PROCEDIMENTO Art.5 Fasi del procedimento pag. 12 CAPO IV SOSPENSIONE E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE Art.6 Sospensione, revoca e decadenza pag. 13 Art.7 Durata e rinnovo dell autorizzazione pag. 13 Art.8 Obblighi conseguenti all autorizzazione pag. 13 Art.9 Vigilanza e controllo pag. 14 Art.10 Sanzioni amministrative pag. 14 Art.11 Disposizioni finali pag. 15 ALLEGATO A - NIDO D INFANZIA DESCRIZIONE pag. 16 A) STANDARD ORGANIZZATIVI PER SERVIZI GIA FUNZIONANTI E DI NUOVA APERTURA A.1 Risorse umane pag. 16 A.2 Professionalità degli operatori pag. 16 A.3 Ricettività pag. 17 A.4 Dotazione strumentale pag. 17 A.5 Correttezza e trasparenza del servizio pag. 17 A.6 Pianificazione strategica del servizio pag. 18 A.7 Pasti e tabelle dietetiche pag. 18 A.8 Rispetto delle normative pag. 18 B) STANDARD TECNICI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIA FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI B.1 Ubicazione, destinazione d uso e caratteristiche descrittive pag. 19 B.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 19 B.3 Ricettività pag. 20 B.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 20 B.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 21 B.6 Impianti tecnologici pag. 21 2

3 B.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 22 B.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori pag. 23 B.9 Normative di riferimento pag. 24 C) STANDARD TECNICI DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICATAMENTE PER L USO SOCIO-EDUCATIVO C.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive pag. 24 C.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 24 C.3 Ricettività pag. 25 C.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 25 C.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 25 C.6 Impianti tecnologici pag. 26 C.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 27 C.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori pag. 28 C.9 Normative di riferimento pag. 29 ALLEGATO B - CENTRO PER BAMBINE E BAMBINI DESCRIZIONE pag. 30 A) STANDARD ORGANIZZATIVI PER SERVIZI GIA FUNZIONANTI E DI NUOVA APERTURA A.1 Risorse umane pag. 30 A.2 Professionalità degli operatori pag. 30 A.3 Ricettività pag. 31 A.4 Dotazione strumentale pag. 31 A.5 Correttezza e trasparenza del servizio pag. 31 A.6 Pianificazione strategica del servizio pag. 31 A.7 Colazioni e/o merende pag. 32 A.8 Rispetto delle normative pag. 32 B) STANDARD TECNICI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIA FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI B.1 Ubicazione, destinazione d uso e caratteristiche descrittive pag. 32 B.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 33 B.3 Ricettività pag. 34 B.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 34 B.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 34 B.6 Impianti tecnologici pag. 35 B.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 35 B.8 Spazio preparazione colazioni/merende pag. 36 B.9 Normative di riferimento pag. 36 C) STANDARD TECNICI DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICATAMENTE PER L USO SOCIO-EDUCATIVO C.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive pag. 37 C.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 37 C.3 Ricettività pag. 38 C.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 38 C.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 38 C.6 Impianti tecnologici pag. 39 C.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 40 C.8 Spazio preparazione colazioni/merende pag. 40 3

4 C.9 Normative di riferimento pag. 41 ALLEGATO C - CENTRO PER BAMBINE/I E FAMIGLIE DESCRIZIONE pag. 42 A) STANDARD ORGANIZZATIVI PER SERVIZI GIA FUNZIONANTI E DI NUOVA APERTURA A.1 Risorse umane pag. 42 A.2 Professionalità degli operatori pag. 42 A.3 Ricettività pag. 43 A.4 Dotazione strumentale pag. 43 A.5 Correttezza e trasparenza del servizio pag. 43 A.6 Pianificazione strategica del servizio pag. 43 A.7 Colazioni e/o merende pag. 44 A.8 Rispetto delle normative pag. 44 B) STANDARD TECNICI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIA FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI B.1 Ubicazione, destinazione d uso e caratteristiche descrittive pag. 44 B.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 45 B.3 Ricettività pag. 45 B.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 45 B.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 46 B.6 Impianti tecnologici pag. 47 B.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 47 B.8 Angolo cottura pag. 48 B.9 Normative di riferimento pag. 48 C) STANDARD TECNICI DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICATAMENTE PER L USO SOCIO-EDUCATIVO C.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive pag. 48 C.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 49 C.3 Ricettività pag. 49 C.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 49 C.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 50 C.6 Impianti tecnologici pag. 51 C.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 51 C.8 Angolo cottura pag. 52 C.9 Normative di riferimento pag. 52 ALLEGATO D - SPAZIO GIOCO DESCRIZIONE pag. 53 A) STANDARD ORGANIZZATIVI PER SERVIZI GIA FUNZIONANTI E DI NUOVA APERTURA A.1 Risorse umane pag. 53 A.2 Professionalità degli operatori pag. 53 A.3 Ricettività pag. 54 A.4 Dotazione strumentale pag. 54 A.5 Correttezza e trasparenza del servizio pag. 54 A.6 Pianificazione strategica del servizio pag. 54 A.7 Colazioni e/o merende pag. 54 4

5 A.8 Rispetto delle normative pag. 55 B) STANDARD TECNICI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIA FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI B.1 Ubicazione, destinazione d uso e caratteristiche descrittive pag. 55 B.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 55 B.3 Ricettività pag. 56 B.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 56 B.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 57 B.6 Impianti tecnologici pag. 57 B.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 58 B.8 Spazio preparazione colazione/merende pag. 59 B.9 Normative di riferimento pag. 59 C) STANDARD TECNICI DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICATAMENTE PER L USO SOCIO-EDUCATIVO C.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive pag. 59 C.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 60 C.3 Ricettività pag. 60 C.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 60 C.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 61 C.6 Impianti tecnologici pag. 62 C.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 62 C.8 Spazio preparazione colazioni/merende pag. 63 C.9 Normative di riferimento pag. 63 ALLEGATO E - NIDI E MICRONIDI AZIENDALI O INTERAZIENDALI DESCRIZIONE pag. 64 A) STANDARD ORGANIZZATIVI PER SERVIZI GIA FUNZIONANTI E DI NUOVA APERTURA A.1 Risorse umane pag. 64 A.2 Professionalità degli operatori pag. 64 A.3 Ricettività pag. 65 A.4 Dotazione strumentale pag. 65 A.5 Correttezza e trasparenza del servizio pag. 65 A.6 Pianificazione strategica del servizio pag. 66 A.7 Pasti e tabelle dietetiche pag. 66 A.8 Rispetto delle normative pag. 66 B) STANDARD TECNICI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIA FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI B.1 Ubicazione, destinazione d uso e caratteristiche descrittive pag. 66 B.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 67 B.3 Ricettività pag. 68 B.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 68 B.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 69 B.6 Impianti tecnologici pag. 69 B.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 70 B.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori pag. 71 B.9 Normative di riferimento pag. 71 5

6 C) STANDARD TECNICI DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICATAMENTE PER L USO SOCIO-EDUCATIVO C.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive pag. 72 C.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 72 C.3 Ricettività pag. 73 C.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 73 C.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 73 C.6 Impianti tecnologici pag. 74 C.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 74 C.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori pag. 76 C.9 Normative di riferimento pag. 77 ALLEGATO F - SEZIONI INTEGRATE TRA NIDO E SCUOLA DELL INFANZIA DESCRIZIONE pag. 78 A) STANDARD ORGANIZZATIVI PER SERVIZI GIA FUNZIONANTI E DI NUOVA APERTURA A.1 Risorse umane pag. 78 A.2 Professionalità degli operatori pag. 78 A.3 Ricettività pag. 79 A.4 Dotazione strumentale pag. 79 A.5 Correttezza e trasparenza del servizio pag. 79 A.6 Pianificazione strategica del servizio pag. 79 A.7 Pasti e tabelle dietetiche pag. 80 A.8 Rispetto delle normative pag. 80 B) STANDARD TECNICI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIA FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI B.1 Ubicazione, destinazione d uso e caratteristiche descrittive pag. 80 B.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag. 81 B.3 Ricettività pag. 81 B.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag. 82 B.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag. 82 B.6 Impianti tecnologici pag. 83 B.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag. 83 B.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori pag. 84 B.9 Normative di riferimento pag. 85 C) STANDARD TECNICI DEI SERVIZI EDUCATIVI DI NUOVA APERTURA POSTI IN EDIFICI REALIZZATI SPECIFICATAMENTE PER L USO SOCIO-EDUCATIVO C.1 Ubicazione e caratteristiche costruttive pag.85 C.2 Organizzazione delle aree e degli spazi pag.85 C.3 Ricettività pag.86 C.4 Strutture, finiture, attrezzature e arredi pag.86 C.5 Requisiti generali igienico-sanitari dei locali pag.86 C.6 Impianti tecnologici pag.87 C.7 Gestione della sicurezza e prevenzione incendi pag.88 C.8 Disposizioni specifiche per cucine e refettori pag.89 C.9 Normative di riferimento pag.90 6

7 ALLEGATO G/1 MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL APERTURA E AL FUNZIONAMENTO DI SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA pag.91 ALLEGATO G/2 MODELLO DI RICHIESTA DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA pag.96 ALLEGATO G/3 MODELLO DI COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITA SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA pag.98 7

8 CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 (Oggetto e finalità) 1.1 Il presente Regolamento, in ottemperanza all art.6, comma 2 lettera c) della Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al Regolamento Regionale 20 dicembre 2006, n.13, come modificato e integrato dal Regolamento regionale 22 dicembre 2010, n.9, in attuazione dell art. 12 della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.30 e ss.mm.ii. (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), definisce i requisiti necessari e le procedure per l autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. 1.2 Devono ottenere il rilascio dell autorizzazione tutti i servizi per la prima infanzia, sia pubblici che privati, indicati all art. 34 del Regolamento Regionale 20 dicembre 2006, n.13, precedentemente definiti dal titolo II della Legge Regionale 30/2005 e di seguito elencati: a) nidi d infanzia; b) centri per bambine e bambini; c) centri per bambine e bambini e famiglie; d) spazi gioco; e) centri ricreativi; f) le sezioni integrate tra nido e scuola dell infanzia; g) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali; h) nidi e micronidi aziendali o interaziendali. 1.3 L autorizzazione è un processo che si esplica con un provvedimento attraverso il quale il Comune di Bastia Umbra, nell ambito del proprio territorio, autorizza il funzionamento di una struttura per la prima infanzia da realizzare e il funzionamento di strutture già esistenti, dando così ai cittadini garanzie di qualità del servizio, dal punto di vista della sicurezza, della funzionalità e delle metodologie pedagogiche. 1.4 Coerentemente con la Legge 22 dicembre 2005 n.30 e ss.mm.ii., il Comune di Bastia Umbra intende procedere alla realizzazione di un sistema integrato di servizi per la prima infanzia promuovendo una rete di soggetti autorizzati con lo scopo di espandere e qualificare l offerta complessiva del servizio. Articolo 2 (Requisiti e standard per l autorizzazione) 2.1 I servizi socio-educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, ubicati nel territorio del Comune di Bastia Umbra, ai fini del rilascio dell autorizzazione al funzionamento, devono possedere tutti i requisiti tecnico-strutturali, organizzativi e di qualità previsti dalla L.R. 30/2005 e ss.mm.ii., dal Regolamento Regionale 13/2006 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento e più specificatamente: - nidi d infanzia (Allegato A) - centri per bambine e bambini (Allegato B) - centri per bambine/i e famiglie (Allegato C) - spazi gioco (Allegato D) - nidi e micronidi aziendali o interaziendali (Allegato E) - sezioni integrate tra nido e scuola dell infanzia (Allegato F). 2.2 I centri ricreativi e i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali, al fine di ottenere l autorizzazione di cui all art. 34 del Regolamento Regionale 13/2006 e ss.mm.ii., in considerazione della flessibilità organizzativa e del carattere periodico delle attività, devono essere in possesso esclusivamente del progetto educativo del servizio. 8

9 CAPO II PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE Articolo 3 (Richiesta di autorizzazione) 3.1 L autorizzazione al funzionamento deve essere richiesta per ogni tipologia di servizio. 3.2 Nel caso in cui in una stessa sede siano presenti più tipologie di servizi, l autorizzazione va richiesta per ciascuna di esse. 3.3 Il rilascio dell autorizzazione al funzionamento riguarda sia le tipologie di servizi già esistenti che le tipologie di nuova istituzione. 3.4 Per le tipologie di servizio già esistenti, la domanda per il rilascio dell autorizzazione deve essere presentata entro 180 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento Regionale n.13/ Per le tipologie di servizio di nuova istituzione, la domanda di rilascio dell autorizzazione può essere presentata in qualsiasi momento, ma comunque sempre prima dell avvio dell attività. 3.6 L avvio stesso è subordinato all ottenimento dell autorizzazione. 3.7 Il procedimento di autorizzazione si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda con l eccezione prevista al successivo art. 5, comma Presso il Comune di Bastia Umbra viene istituito un albo delle strutture della prima infanzia autorizzate al funzionamento. Articolo 4 (Requisiti della domanda di autorizzazione) 4.1 La domanda per il rilascio dell autorizzazione al funzionamento, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell impresa, deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Bastia Umbra e redatta compilando l apposito modulo in bollo allegato al presente atto (Allegato G/1), che ne è parte integrante e sostanziale. 4.2 Nella domanda devono essere dichiarati: - generalità e dati fiscali del richiedente; - recapito telefonico; - denominazione e ragione sociale del gestore; - tipo di unità d offerta per il quale viene richiesta l autorizzazione; - denominazione del servizio; - indirizzo e numero di telefono della struttura; - superficie utile netta e recettività; - orario e calendario di funzionamento. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: SERVIZI POSTI IN UNITA IMMOBILIARI ESISTENTI DI NUOVA APERTURA O GIA FUNZIONANTI I. Documentazione attestante l agibilità: a) per gli edifici di proprietà privata: certificato di agibilità dei locali specifico per l attività in questione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000 con indicazione del numero della pratica e data di rilascio. Per i servizi già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora non in possesso del certificato di agibilità dei locali specifico per l attività in questione: certificato di agibilità dei locali relativo ai settori commerciale o residenziale o artigianale o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con indicazione del numero della pratica e data di rilascio integrato dalla seguente documentazione: - copia della dichiarazione di conformità ai sensi delle Leggi 10/90 e 46/90 o certificato di collaudo degli impianti tecnici (elettrico, idrico, di riscaldamento, ascensori, etc.). - copia relazione ottemperanza norme abbattimento barriere architettoniche (Legge n.13/89; D.M. 236/89; Legge 104/92); 9

10 - copia certificato (C.P.I. rilasciato dal comando provinciale di zona dei V.V.F. in ordine all adozione delle misure di prevenzione incendi previste dal D.M. 10 Marzo 1998 per i luoghi di lavoro e dal D.M. 26 Agosto 1992 in relazione alla ricettività della struttura; qualora l attività non sia soggetta ai controlli di prevenzione incendi da parte dei V.V.F., ai sensi del D.M. 16 Febbraio 1982, è necessario presentare al Comune una attestazione, corredata da apposita documentazione redatta da tecnico abilitato, comprovante il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi. - Copie delle dichiarazioni di conformità degli specchi, pellicole da parte della ditta installatrice; - Copia della valutazione previsionale di clima acustico e della valutazione di impatto acustico redatte da un tecnico abilitato e competente in acustica ambientale ai sensi della normativa vigente. b) per gli edifici di proprietà pubblica: certificato di idoneità all uso. II. Relazione tecnico descrittiva della struttura, completa del calcolo della ricettività, dalla quale risultino, preferibilmente seguendo l articolato previsto, le conformità e le non conformità agli standard comunali. L elaborato deve essere redatto da tecnico abilitato e sottoscritto anche dal titolare dell attività. III. Planimetria dei locali, preferibilmente in scala 1:100, con indicazione della destinazione d uso, della superficie e dell altezza di ciascuno di essi con relative piante, prospetti e sezioni. IV. Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000 attestante l avvenuto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. V. Ai fini della somministrazione dei pasti, notifica Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 presso il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione ASL n.2 di Bastia Umbra e Segnalazione Certificata di Inizio Attività somministrazione nelle scuole di cui alla L.287/ art.3, co.6, lett.g) al SUAP del Comune di Bastia Umbra. VI. Piano di autocontrollo in materia di igiene e sicurezza alimentare o dichiarazione resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000 con indicazione del numero della pratica e data di rilascio. VII. Tabella dietetica approvata dai competenti Uffici della A.U.S.L. competente per territorio per i servizi che prevedono il pasto. Nel caso di fornitura di pasti dall esterno, nome del fornitore e autorizzazione sanitaria dello stesso. VIII. Regolamento di funzionamento del servizio, datato e sottoscritto. IX. Progetto educativo del servizio, datato e sottoscritto. X. Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000 indicante gli operatori previsti, il titolo di studio, la qualifica, il tipo di contratto. XI. Dichiarazione del datore di lavoro che in mancanza del titolo di studio previsto, attesti i 365 giorni di servizio prestato nella funzione di educatore alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. XII. Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000 relativa all attestazione dei requisiti di onorabilità. La dichiarazione va resa da: i componenti l organo di amministrazione della società, cooperativa, ditta, ecc. e dal personale operante nella struttura. XIII. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la domanda. XIV. Nel caso di cittadini non appartenenti all Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri. XV. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell art. 46 D.P.R. 445/2000 dal titolare della ditta, dai soci della società e dal personale operante nel servizio, relativa all assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. SERVIZI DI NUOVA APERTURA POSTI IN UNITA IMMOBILIARI REALIZZATI SPECIFICATAMENTE PER L USO SOCIO-EDUCATIVO 10

11 I. Certificato di agibilità specifico per l attività in questione o dichiarazione resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000 con indicazione del numero della pratica e data di rilascio. II. Relazione tecnico descrittiva della struttura, completa del calcolo della ricettività, dalla quale risultino, preferibilmente seguendo l articolato previsto, le conformità e le non conformità agli standard comunali. L elaborato deve essere redatto da tecnico abilitato e sottoscritto anche dal titolare dell attività. III. Planimetria as built in scala 1:200 o 1:500 dell edificio in cui è inserita la struttura e dell area esterna di pertinenza. IV. Planimetria as built in scala 1:100 dei locali, con l indicazione della destinazione d uso, della superficie e dell altezza di ciascuno di essi. V. Planimetrie as built in scala 1:100 degli impianti elettrici e idro-termo-sanitari. VI. Documentazione attestante la conformità e la sicurezza degli arredi e dei giochi, anche esterni, mediante planimetrie, relazioni, attestazioni o, in alternativa, mediante certificazione rilasciata da apposito ente certificatore accreditato dal SINAL. VII. Piano di gestione della sicurezza. VIII. Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000 attestante l avvenuto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. IX. Ai fini della somministrazione dei pasti, notifica Inizio Attività Settore Alimentare ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 presso il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione ASL n.2 di Bastia Umbra e Segnalazione Certificata di Inizio Attività somministrazione nelle scuole di cui alla L.287/ art.3, co.6, lett.g) al SUAP del Comune di Bastia Umbra. X. Piano di autocontrollo in materia di igiene e sicurezza alimentare. XI. Tabella dietetica approvata dai competenti Uffici della A.U.S.L. competente per territorio per i servizi che prevedono il pasto. Nel caso di fornitura di pasti dall esterno, nome del fornitore e autorizzazione sanitaria dello stesso. XII. Regolamento di funzionamento del servizio, datato e sottoscritto. XIII. Progetto educativo del servizio, datato e sottoscritto. XIV. Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000 indicante gli operatori previsti, il titolo di studio, la qualifica, il tipo di contratto. XV. Dichiarazione del datore di lavoro che in mancanza del titolo di studio previsto, attesti i 365 giorni di servizio prestato nella funzione di educatore alla data di entrata in vigore del presente regolamento. XVI. Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa ai sensi dell art. 47 D.P.R. 445/2000 relativa all attestazione dei requisiti di onorabilità. La dichiarazione va resa da: i componenti l organo di amministrazione della società, cooperativa, ditta, ecc. e dal personale operante nella struttura. XVII. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto la domanda. XVIII. Nel caso di cittadini non appartenenti all Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri. XIX. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare della ditta, dai soci della società, e dal personale operante nel servizio, ai sensi dell art. 46 D.P.R. 445/2000 relativa all assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 4.3 La domanda di autorizzazione deve essere nuovamente presentata in caso di successive modifiche strutturali, ampliamenti, trasformazioni, trasferimenti di sede o cambi di gestione. 4.4 L autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all art. 1 non può essere rilasciata se il titolare (se trattasi di ditta individuale) o i rappresentanti legali (se trattasi di società, cooperativa o di associazione) sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati non compatibili con l attività che si intende svolgere. 11

12 CAPO III ISTRUTTORIA ED ESITI DEL PROCEDIMENTO Articolo 5 (Fasi del procedimento di autorizzazione) 5.1 Responsabile del procedimento di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è il responsabile del Settore Sociale. 5.2 Il Comune di Bastia Umbra - Settore Sociale, acquisisce la domanda di autorizzazione, ne effettua un primo esame e verifica la completezza della documentazione prodotta. 5.3 Nel caso debbano essere richieste documentazioni o certificazioni integrative, le stesse devono pervenire entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione; tale richiesta sospende i tempi del procedimento di autorizzazione. 5.4 Per i servizi di nuova apertura, accertato il possesso dei requisiti, anche attraverso l acquisizione di parere consultivo da parte degli uffici comunali competenti per il proprio specifico settore ed anche degli uffici tecnici della Azienda ASL competente per territorio, il Responsabile del Settore rilascia l autorizzazione. Nel caso in cui venga rilevato il non possesso dei requisiti richiesti, l autorizzazione all apertura verrà negata. 5.5 Per i servizi già funzionanti alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 13 del qualora, all entrata in vigore del Regolamento Comunale non fossero in possesso dei requisiti ivi richiesti per l ottenimento dell autorizzazione, questi devono presentare, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell ufficio comunale competente, un progetto di adeguamento, sottoscritto dal richiedente e da un tecnico abilitato per la parte di propria competenza, necessario per superare le eventuali non conformità agli standard richiesti. La pianificazione degli interventi di adeguamento dovrà avvenire sulla base di priorità determinate dal livello di rischio di ciascuna non-conformità: le non-conformità più pericolose per la sicurezza e la salute degli utenti e dei lavoratori dovranno essere già state eliminate al momento della presentazione del piano di adeguamento. Per le seguenti non-conformità i tempi di adeguamento sono così prestabiliti: - in presenza di un numero di utenti superiore alla ricettività stabilita dalla Legge, l eventuale eccedenza deve essere ridotta entro tre anni diminuendo 1/3 dei bambini all anno; - per la cucina, nel caso di non possesso della autorizzazione sanitaria, l autorizzazione temporanea al funzionamento non può superare il 30 ottobre 2008, come stabilito dalle seguenti direttive regionali: D.G.R. n.510 del , D.G.R. n. 613 del , D.D. n del Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Servizio IV. In alternativa, qualora i servizi già funzionanti alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 13 del 20/12/2006, siano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Comunale per l ottenimento dell autorizzazione al funzionamento gli stessi devono presentare entro 45 giorni una certificazione di conformità esistente, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato per la parte di propria competenza. 5.6 Per i servizi di cui al punto 5.5, qualora venga presentato il progetto di adeguamento, viene rilasciata un autorizzazione temporanea fino a completamento degli interventi e comunque per un periodo non superiore a quattro anni decorrenti dal rilascio dell autorizzazione. Al termine di ciascun intervento il richiedente dovrà immediatamente produrre al Comune la documentazione attestante l avvenuta eliminazione della non-conformità. 5.7 Il mancato rispetto dei termini concordati comporterà la sospensione della autorizzazione temporanea fino al completamento dell intervento. 5.8 Completato il programma di adeguamento, il titolare dell attività ne dà formale comunicazione, attraverso relazione redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, al Settore Sociale del Comune e richiede l autorizzazione definitiva che viene rilasciata, previa verifica effettuata anche attraverso eventuali sopralluoghi, entro 90 giorni. 12

13 5.8 Anche ai fini dell autorizzazione temporanea i soggetti richiedenti, devono comunque necessariamente essere in possesso, al momento della richiesta, dei requisiti relativi all agibilità della struttura, alla conformità degli impianti, dei requisiti igienico-sanitari, nonché del rapporto numerico educatori/bambini, personale addetto ai sevizi generali/bambini, previsto nel presente Regolamento per ogni specifico servizio, salvo successive disposizioni regionali in merito. 5.9 Per le attività già funzionanti, qualora queste non fossero in possesso dell agibilità dei locali specifica per l attività in questione, l autorizzazione temporanea può essere concessa solo previa dichiarazione di impegno, da parte del titolare dell attività, a provvedere all integrazione della documentazione di cui all art. 4 entro un anno dal rilascio della stessa. CAPO IV SOSPENSIONE E REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE Articolo 6 (Sospensione, revoca e decadenza) 6.1 Ferma in ogni caso l applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art.10, nel caso di violazioni delle norme del Regolamento Regionale n.13/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale per l autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Settore diffida il soggetto autorizzato a provvedere alla regolarizzazione entro il termine definito dal provvedimento di diffida. Decorso inutilmente il termine assegnato si procede alla revoca dell autorizzazione. 6.2 Altresì, l autorizzazione può essere revocata in caso di accertate violazioni che comportino pregiudizio agli utenti dandone comunicazione alle Autorità competenti. 6.3 Nel periodo di validità dell autorizzazione devono essere immediatamente comunicate al Settore Sociale del Comune tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione. 6.4 Concessa l autorizzazione al funzionamento, l attività deve essere iniziata, a pena di decadenza dell autorizzazione, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, dandone formale comunicazione al Settore Sociale del Comune (Allegato G/3); in caso di motivata necessità può essere concessa una proroga per un periodo che non può superare i tre mesi. 6.5 E consentita la cessione dell attività, ma il subentrante deve richiedere al Comune il rilascio all autorizzazione a lui intestata; il subentrante, avendo presentato la domanda, nelle more del rilascio dell autorizzazione, può proseguire l attività. Articolo 7 (Durata e rinnovo dell autorizzazione) 7.1 L autorizzazione temporanea ha validità fino a quattro anni dalla data del rilascio della stessa e viene concessa secondo le modalità e i tempi previsti all articolo 5 del presente Regolamento. 7.2 L autorizzazione definitiva ha durata triennale. 7.3 Per il rinnovo dell autorizzazione dei singoli servizi il titolare dell attività deve presentare specifica richiesta al Comune (Allegato G/2), entro 90 giorni prima della scadenza della stessa; la richiesta deve contenere dichiarazioni attestanti: a) che sussistono i requisiti posseduti al momento del rilascio della precedente autorizzazione; b) che non sono intervenute variazioni alla struttura o altro tipo di variazione, ovvero qualora siano intervenute variazioni, l elencazione delle stesse. Articolo 8 (Obblighi conseguenti all autorizzazione) 8.1 L autorizzazione al funzionamento comporta per il soggetto gestore autorizzato l obbligo a: 13

14 - esporre l autorizzazione in maniera visibile nei pressi dell ingresso del servizio autorizzato; - consentire l attività di vigilanza e controllo da parte degli organi competenti; - comunicare qualsiasi variazione tecnica strutturale e organizzativa del servizio; - fornire al Settore Sociale del Comune le seguenti informazioni: o dati individuali inerenti le bambine, i bambini e le famiglie; o numero delle bambine e dei bambini effettivamente frequentanti, con riferimento ai diversi mesi di apertura del servizio; o numero degli operatori impiegati, distinti in educatori ed operatori ausiliari, e relativi titoli di studio posseduti; o periodo di apertura e costo totale del servizio a carico dell ente titolare e/o gestore del servizio; o ammontare della retta mensile a carico delle famiglie. 8.2 Il Comune entro il 15 aprile di ogni anno trasmette i dati raccolti al Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull infanzia. Articolo 9 (Vigilanza e controllo) 9.1 Il Comune di Bastia Umbra, attraverso l ufficio competente al rilascio dell autorizzazione, anche in collaborazione con gli altri uffici comunali individuati per il proprio specifico di competenza, svolge funzioni di vigilanza e controllo, concernenti l accertamento del mantenimento dei requisiti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia in possesso dell autorizzazione; a tal fine possono essere effettuati periodici sopralluoghi presso le strutture autorizzate. 9.2 Fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 10 e l accertamento di specifiche violazioni già disciplinate da norme di legge, per le violazioni delle disposizioni regolamentari stabilite dal presente atto si applica l art. 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali. Articolo 10 (Sanzioni amministrative) 10.1 In applicazione dell art.23 bis della Legge Regionale 30/2005 e ss.mm.ii., chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro , Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia in violazione delle prescrizioni esplicitamente previste nell autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro , Chiunque esercita o gestisce servizi per la prima infanzia attribuendosi il possesso dell accreditamento non rilasciato è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.00, Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione al funzionamento o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000, Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dai regolamenti comunali le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell autorizzazione al funzionamento che facciano venire meno i requisiti per l esercizio dell attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500, Chiunque non dichiara o comunica nei termini previsti dal regolamento regionale modifiche di caratteristiche del servizio o altri elementi rilevanti ai fini del rilascio dell accreditamento è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500, I proventi derivanti dall applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal comune territorialmente competente in appositi capitoli di bilancio, e destinati alle iniziative di 14

15 formazione ed aggiornamento professionale del personale dei servizi per la prima infanzia pubblici e privati. Articolo 11 (Disposizioni finali) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia. 15

16 ALLEGATO A NIDO D INFANZIA DESCRIZIONE Il nido d infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi. Esso, concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all educazione e del rispetto delle identità culturali e religiose. Il nido d infanzia ha le seguenti finalità: a) l educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico; b) il sostegno alle famiglie nell educazione e nella cura dei figli. L orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci ore giornaliere. Qualora il nido d infanzia sia sprovvisto del locale cucina per la preparazione del pasto all interno della struttura, è possibile l inserimento delle bambine e dei bambini sotto il primo anno di età, purché venga rispettato quanto previsto all articolo 6, comma 2 del Regolamento Regionale 20 dicembre 2006, n. 13 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento, concordandone con la famiglia della/del bambina/o l orario di permanenza nel rispetto delle abitudini degli stessi e di una corretta educazione alimentare. A) STANDARD ORGANIZZATIVI PER SERVIZI GIA FUNZIONANTI E DI NUOVA APERTURA A.1 RISORSE UMANE All interno del nido d infanzia opera un èquipe multiprofessionale composta da personale educativo e personale con funzioni ausiliarie di addetto alla cucina e addetto ai servizi generali. Deve essere inoltre prevista una funzione di coordinamento pedagogico ed organizzativo. Il personale educativo operante nel nido d infanzia deve essere in rapporto massimo di 1 unità ogni 8 bambini iscritti, tenendo conto dell orario di funzionamento giornaliero e dell articolazione dei turni di lavoro. Nelle strutture in cui è presente la cucina (ovvero ove il pasto viene preparato all interno della struttura) deve essere previsto un ausiliario addetto alla cucina; qualora il numero dei bambini superi le 30 unità, il personale di cucina deve essere integrato con una funzione di aiuto. Nelle strutture che non hanno la cucina e il servizio mensa interno, il personale ausiliario addetto ai servizi generali deve essere in rapporto di 1 a 30. Il gestore deve utilizzare personale regolarmente assunto con profilo attinente alle mansioni svolte ed applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore e gli accordi integrativi vigenti. Deve essere stipulata un assicurazione per i bambini. A.2 PROFESSIONALITA DEGLI OPERATORI Il personale educativo deve essere in possesso del Diploma di Laurea nelle classi delle Lauree in scienze dell educazione e della formazione (Laurea in scienze della formazione primaria, Laurea in scienze dell educazione, Laurea in scienze della professionalità educativa ). Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico. La funzione di educatore professionale, di cui all art. 17 della Legge Regionale 30/2005, può essere svolta all interno del sistema integrato dei servizi socio-educativi dai soggetti anche sprovvisti del titolo specifico previsto dallo stesso articolo che, alla data di entrata in vigore del presente 16

17 regolamento, abbiano maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente. Oltre al personale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, può continuare a svolgere le funzioni di educatore professionale e di educatore animatore, il personale in possesso dei titoli previsti dal Piano triennale e diversi da quelli di cui all art.17 purché: c) abbia svolto almeno trecentosessantacinque giorni di servizio anche non continuativo tra il 16 gennaio 2001 e 31 dicembre 2010 in qualità di educatore professionale o educatore animatore; d) sia titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2010 presso i servizi rivolti alla prima infanzia in qualità di educatore professionale o educatore animatore; e) sia titolare di servizi alla prima infanzia svolgendo al 31 dicembre 2010 le funzioni di educatore professionale o educatore animatore. A far data dal 1 gennaio 2011 sono ritenuti validi per l accesso alle funzioni di educatore professionale e di educatore animatore i soli titoli di studio previsti all articolo 17 e gli altri titoli dichiarati equipollenti o equiparati. Ulteriori disposizioni sul personale e sull omogeneità dei titoli di studio possono essere adottate all interno del Piano triennale del sistema integrato dei servizi di cui all art.9 della Legge Regionale 30/2005 e ss.mm.ii. Il personale addetto ai servizi generali deve essere in possesso del diploma della scuola dell obbligo e dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La funzione di Coordinatore pedagogico deve essere svolta da personale in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione o di altra laurea equiparata, ai sensi del Decreto Ministeriale 5 maggio Il gestore del servizio deve utilizzare personale regolarmente assunto con profilo attinente alle mansioni svolte ed applicare i contenuti normativi della contrattazione nazionale di settore e dei contratti integrativi vigenti. A.3 RICETTIVITA La ricettività della struttura è determinata dal titolare dell attività ai sensi dell art. 6, comma 7 del Regolamento Regionale 13/2006 e ss.mm.ii. Il rapporto minimo superficie utile netta e ricettività è fissato in metri quadrati otto virgola cinque per ogni bambina o bambino ammissibile. In ciascun nido il numero degli iscritti può essere elevato in ragione del quindici per cento della ricettività, calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini. Il nido d infanzia può essere aggregato ad altri servizi educativi. A.4 DOTAZIONE STRUMENTALE Adeguatezza dei materiali ludico-didattici I materiali e i giocattoli devono rispettare le norme di sicurezza previste dalla vigente normativa CE e devono offrire un ampia gamma di esperienze privilegiando tutte le aree di sviluppo: cognitive, affettive e sensoriali consentendo attività varie e differenziate. A.5 CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL SERVIZIO Regolamento di funzionamento Il servizio deve essere in possesso di un regolamento di funzionamento; questo deve essere accessibile, disponibile e aggiornato almeno ogni cinque anni. Il regolamento deve contenere: - unità d offerta e capacità recettiva; - finalità; 17

18 - composizione dell organico del personale; - destinatari; - calendario annuale e orari di funzionamento; - moduli di frequenza; - modalità e criteri di accesso; - modalità di costruzione delle eventuali graduatorie; - tariffe e modalità di pagamento. A.6 PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEL SERVIZIO Progetto educativo Il progetto educativo deve essere accessibile, disponibile e aggiornato ogni 3 anni. Il progetto educativo deve contenere: - l esplicitazione degli obiettivi; - la descrizione delle metodologie educative e delle modalità di documentazione e verifica; - l organizzazione della giornata; - l organizzazione degli spazi; - la suddivisione del personale nei diversi gruppi/sezioni; - l individuazione dei momenti di partecipazione dei genitori; - le forme di rapporto con il territorio; - la descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione della qualità. Partecipazione delle famiglie La partecipazione delle famiglie alle scelte educative è assicurata attraverso incontri periodici per la presentazione del progetto educativo, nonché attraverso incontri di verifica sulle attività del servizio. A.7 PASTI E TABELLE DIETETICHE I soggetti titolari e/o gestori del servizio adottano tabelle dietetiche approvate dall Azienda Unità Sanitaria locale competente per territorio ed attuano gli indirizzi previsti in ambito socio-sanitario. I pasti devono consentire un alimentazione diversificata, nel rispetto delle differenze religiose e di eventuali intolleranze alimentari certificate, favorendo la graduale introduzione di cibi biologici e di cibi senza OGM. I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all esterno della struttura solo per le bambine e i bambini di età superiore all anno. Per le bambine e i bambini fino al primo anno di età è obbligatoria la preparazione del pasto all interno del nido. Per le strutture sprovviste del locale cucina e che accolgono bambine e bambini sotto il primo anno d età, è fatto assoluto divieto procedere alla somministrazione del pasto. In caso di nido d infanzia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi mensa di quest ultimi, che devono comunque garantire la preparazione di uno specifico menù giornaliero. Il nido d infanzia per i pasti prodotti all esterno della struttura, deve: a) disporre di un terminale di cucina attrezzato in rapporto al numero delle bambine, dei bambini e degli operatori; b) mantenere la qualità del cibo e procedere alla distribuzione dello stesso con modalità concordate con il centro di produzioni pasti individuato dal gestore della struttura; c) garantire cibo con caratteristiche di gradibilità. A.8 RISPETTO DELLE NORMATIVE Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia. 18

19 B) STANDARD TECNICI PER SERVIZI DI NUOVA APERTURA O GIA FUNZIONANTI POSTI IN EDIFICI ESISTENTI B.1 UBICAZIONE, DESTINAZIONE D USO E CARATTERISTICHE DESCRITTIVE I locali sede dell attività educativa possono essere ubicati: a) in edifici indipendenti costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri; b) in edifici o locali esistenti, anche adiacenti, sottostanti o sovrastanti ad altri aventi destinazione diversa, purché le norme di sicurezza relative alle specifiche attività non ne escludano la vicinanza e/o contiguità. In ogni caso, gli edifici ospitanti la struttura educativa non devono essere ubicati in prossimità di attività che comportino gravi rischi di incendio, di esplosione, di incidente rilevante o di aree esondabili o a rischio di inquinamento ambientale. La destinazione d uso dei locali sede dell attività educativa deve essere specifica per l attività in questione. Qualora ciò non fosse, è necessario procedere al cambio di destinazione d uso. Le attività educative ubicate negli edifici e nei locali di cui alla lettera b) precedente, devono essere separate dai locali a diversa destinazione mediante strutture di caratteristiche almeno REI 60, fatti salvi i casi in cui l attività confinante richieda la separazione mediante strutture con caratteristiche superiori di resistenza al fuoco. Qualora siano presenti comunicazioni, queste sono ammesse solo tramite filtri a prova di fumo con stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. Ai servizi ubicati in edifici non destinati esclusivamente a tale uso è assicurata comunque autonomia funzionale con una distinta via di accesso. L area su cui insiste la struttura deve avere caratteristiche tali da garantire: - l avvicinamento dei mezzi di soccorso; - il rapido sfollamento degli utenti; in particolare le uscite di sicurezza non devono sfociare direttamente sulla via carrabile e devono essere costantemente fruibili. Nella struttura destinata al nido d infanzia, qualora l edificio sia realizzato su più piani, i locali destinati alle bambine e ai bambini devono essere collocati al pianoterra o al piano rialzato. Nei piani seminterrati e interrati possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale. Per la definizione di piani e locali interrati e seminterrati si rimanda al regolamento edilizio comunale. B.2 ORGANIZZAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI Nell ambito della struttura sede dell attività educativa devono essere individuati tutti gli spazi interni indicati di seguito e idonei spazi esterni. Spazi interni Gli spazi interni del nido d infanzia sono costituiti da: - servizi generali, quali lavanderia, dispensa e ripostigli; - spazi riservati ai bambini; - spazi riservati al personale e ai genitori; - cucina per la preparazione del pasto all interno del nido d infanzia o apposito locale per la conservazione e suddivisione del cibo in porzioni; Gli spazi riservati ai bambini hanno funzioni di: - accoglienza; - gioco; - refezione; - riposo; 19

20 - cambio e servizi igienici. Nel caso in cui per le caratteristiche architettoniche della struttura non sia possibile individuare locali ad uso esclusivo per il riposo, questi possono essere individuati tra quelli con funzione di gioco; in tali casi i locali prima dell utilizzo devono essere opportunamente sanificati per assicurare le migliori condizioni di igienicità. I locali destinati all igiene personale dei bambini devono essere attrezzati con almeno un fasciatoio (larghezza del piano 120/160 cm) ogni 24 bambini, una vasca-lavabo posta ad altezza di adulto ed una dotazione di sanitari non inferiore ad un vaso ogni 10 bambini, nonché un lavabo a canale con un minimo di due rubinetti ogni dodici bambini. Il vaso a sedere deve essere di dimensioni adeguate all età delle bambine e dei bambini Gli spazi riservati al personale e ai genitori sono: - zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e di gruppo; - spogliatoi; - servizi igienici (costituiti da locale bagno e antibagno). Spazi esterni Il servizio nido d infanzia deve disporre di spazi esterni alla struttura, idonei ad un agevole fruizione da parte delle bambine e dei bambini. In genere gli spazi esterni devono essere il più possibile privi di rischi e in particolare essere: - recintati e con accesso sicuro e protetto; - su terreno almeno in parte pianeggiante; - privi di elementi pericolosi e sporgenti quali tombini, pozzetti o cordoli. Tutti i giochi presenti per essere utilizzati devono risultare correttamente progettati, installati e mantenuti conformemente alle indicazioni contenute nelle norme tecniche UNI-EN 1176 e UNI- EN Per i servizi già funzionanti alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 13 del , l ufficio competente può autorizzare il funzionamento del servizio nido d infanzia in strutture con spazi esterni insufficienti, qualora possano essere utilizzati spazi di verde pubblico adiacenti alla struttura facilmente accessibili, controllabili e idonei. B.3 RICETTIVITA La ricettività della struttura è determinata sulla base del rapporto tra superficie utile interna netta e l indice standard minimo pari a 8,5 metri quadrati di superficie per ogni bambino/a. I soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura, come sopra determinata, nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispettivo del rapporto numerico tra educatori e bambini che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti. B. 4 STRUTTURE, FINITURE, ATTREZZATURE E ARREDI Tutte le costruzioni sede dell attività educativa devono essere dotate di certificato di collaudo statico relativo alle strutture portanti, o di idoneità statica in caso di edifici realizzati precedentemente al In tutti gli edifici si deve garantire, ai sensi del D.M. 236/1989 (previsto in attuazione alla L.13/1989), l adattabilità della struttura educativa ai soggetti con diversa abilità. Inoltre deve essere garantita l accessibilità ai soggetti portatori di handicap agli spazi comuni interni all edificio dove è ubicata la sede educativa. I pavimenti devono essere lavabili, complanari e antisdrucciolevoli. Le pareti devono essere rivestite e/o tinteggiate; gli spigoli vivi ritenuti particolarmente pericolosi devono essere arrotondati con protezioni adeguate preferibilmente in gomma. 20

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