Il nuovo sistema di preferenze generalizzate SPG
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- Federigo Costantino
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1 Commercio internazionale Il nuovo sistema di preferenze generalizzate SPG
2 Il "Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate" è un sistema non reciproco e non discriminatorio di accordi tariffari preferenziali con il quale i paesi in via di sviluppo ottengono un accesso preferenziale ai mercati della Ue.
3 In base all'articolo 208 del trattato sul funzionamento della Ue, l'obiettivo generale dell'spg è assistere i paesi in via di sviluppo a ridurre la povertà grazie a un accesso preferenziale al mercato Ue
4 . Due sono le importanti modifiche introdotte dal nuovo regolamento La prima che sono stati esclusi quegli Stati che avevano accordi bilaterali con l Unione Europea ( per evitare una duplicazione dalla Tunisia si poteva emettere EUR 1 O FORM A ) La seconda che la Commissione UE con il nuovo schema SPG ha stabilito che non saranno più considerati Paesi beneficiari l Argentina, il Brasile, la Cina e i Paesi dell area EuroMed. In generale si tratta di Paesi che hanno già un regime speciale di accesso al mercato dell'ue oppure appartenenti a Paesi oramai sviluppati.
5 Con il Regolamento UE n. 978/2012, in vigore dal primo gennaio 2014, l Unione Europea si è dotata del nuovo quadro normativo che reggerà i suoi rapporti commerciali attraverso il sistema di preferenze generalizzate per il periodo
6 Il Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) è uno strumento dell Unione Europea destinato a favorire la crescita economica dei Paesi in via di sviluppo (PVS), incentivando le importazioni di beni originari di questi mercati con la riduzione o l esenzione, unilateralmente e su base non reciproca, dei dazi doganali che sono applicati sugli stessi prodotti originari di Paesi non beneficiari delle SPG, con questo sistema di agevolano le loro esportazioni, al fine di renderli economicamente autosufficienti, stimolare la loro industrializzazione, incoraggiarli a diversificare la loro economia, accelerare il loro sviluppo sostenibile e diventare, così, partner a pieno titolo nell ambito del commercio internazionale.
7 Viene mantenuta la distinzione dell'accesso preferenziale dei prodotti originari dei PVS al mercato dell'unione secondo tre regimi: il regime generale, che riguarda in via residuale i PVS che non ricadono in uno dei due regimi speciali in cui sono offerte preferenze aggiuntive;
8 il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ("SPG+"), di cui beneficiano i PVS vulnerabili che abbiano assunto impegni internazionali sul rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, dei principi ambientali e del buon governo; il regime speciale a favore dei Paesi meno sviluppati così come definiti dall'onu ("Tutto tranne le armi" o "Everything but arms" - EBA).
9 Distinzione tra paesi ammissibili e paesi beneficiari. I paesi ammissibili sono tutti i Paesi in via di sviluppo eleggibili per le preferenze (allegato I del nuovo regolamento). Nell elenco figurano anche i paesi che, con il nuovo regime, saranno esclusi dal regime preferenziale, ma che restano, tuttavia, eleggibili e potranno tornare a beneficiare dell SPG se, ad esempio, declassati dalla Banca mondiale.
10 Allegati al Regolamento UE : Allegato I Paesi ammissibili del sistema Allegato II Paesi beneficiari del regime generale Allegato III Paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ( SPG + ) Allegato IV Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati ( EBA ) Allegato V Elenco dei prodotti inclusi nel regime generale Allegato VI Modalità di applicazione dell articolo 8 (1. L articolo 8 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 17,5 %. 2. L articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni S- 11a e S-11b dell allegato V quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 14,5 % ( Capitoli del settore tessile dal 50 al 63 )
11 Articolo 8 Le preferenze tariffarie di cui all articolo 7 sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell Unione provenienti da tale paese beneficiario dell SPG ecceda le soglie fissate nell allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell SPG. Allegato VII Modalità di applicazione del capo III del presente regolamento ( regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e del buon governo ) Ai fini del capo III, per paese vulnerabile s intende un paese: a) le cui sette sezioni principali delle importazioni coperte dall SPG nell Unione di prodotti elencati nell allegato IX rappresentano più del 75 % in valore di tutte le sue importazioni di prodotti elencati in tale allegato, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi; e b) le cui importazioni nell Unione di prodotti elencati nell allegato IX rappresentano meno del 2 % in valore di tutte le sue importazioni nell Unione di prodotti elencati in tale allegato originari di paesi elencati nell allegato II, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.
12 Ai fini dell articolo 9, paragrafo 1, lettera a), i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1o settembre dell anno precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di cui all articolo 10, paragrafo 1. Ai fini dell articolo 11, i dati da utilizzare in applicazione del punto 1 del presente allegato sono quelli disponibili il 1o settembre dell anno precedente a quello in cui è stato adottato l atto delegato di cui all articolo 11, paragrafo 2.
13 Allegato VIII Convenzioni di cui all articolo 9 PARTE A Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio (1948) Convenzione internazionale sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965) Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966) Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)
14 Convenzione sull eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979) Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984) Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) Convenzione concernente il lavoro forzato, n. 29 (1930) Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948) Convenzione concernente l applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949) Convenzione concernente l uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951) Convenzione sull abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957) Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni, n. 111 (1958) Convenzione concernente l età minima per l ammissione al lavoro, n. 138 (1973) Divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione, n. 182 (1999)
15 PARTE B Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (1973) Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1987) Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (1989) Convenzione sulla biodiversità (1992) Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (1992) Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica (2000) Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2001) 23. Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (1998) 24. Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961) 25. Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971) 26. Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988) 27. Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2004)
16 Allegato IX Elenco di prodotti inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all articolo 1, paragrafo 2, lettera b) Allegato X Tavola di concordanza Il settore del tessile e abbigliamento risulta tutelato dal nuovo sistema, rispetto ad altri settori. Tra gli aspetti rilevanti si segnalano: - prodotti tessili interessati: beneficiano delle preferenze accordate nell'ambito del regime speciale e del regime SPG+ tutti i prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 NC, ad eccezione dei prodotti della voce 5101, mentre i Paesi meno sviluppati beneficiano di preferenze commerciali su tutti i prodotti tessili; - riduzione o sospensione daziaria: il regime generale prevede per i prodotti tessili una riduzione del 20% dei dazi ad valorem rispetto al dazio convenzionale della tariffa doganale comune (mentre per gli altri prodotti la riduzione è di 3,5 punti percentuali), fatti salvi però i dazi preferenziali applicati nell'ambito dell'attuale sistema più favorevoli, nel senso che comportino una riduzione superiore a 3,5 punti percentuali; nell'ambito dei regimi speciali i dazi sono sospesi. - clausola di salvaguardia ("meccanismo di graduazione"): il 1 gennaio di ogni anno la Commissione può decidere di abolire le preferenze concesse nell'ambito dei regimi generale e SPG+ se il totale delle importazioni dei prodotti del T&A originarie di un Paese beneficiario aumenti di almeno il 13,5% in quantità o volume rispetto all'anno precedente oppure superi il 14,5% del valore delle importazioni dei prodotti T&A in un periodo di dodici mesi.
17 Nell ultimo decennio, alcuni tra i Paesi in via di sviluppo, come ad esempio Brasile e India, hanno raggiunto un buon livello di integrazione nel commercio internazionale. Grazie ad una maggiore solidità dei sistemi economici nazionali e ai vantaggi tariffari SPG, questi Paesi hanno avuto un più facile accesso al mercato europeo rispetto ai PVS concorrenti, coprendo fino al 40% delle esportazioni preferenziali totali verso l UE. Il nuovo schema SPG quindi conserva la distinzione di trattamento tra Paesi in via di sviluppo (PVS) e Paesi meno avanzati (PMA). Questi ultimi sono inclusi in una lista redatta dalle Nazioni Unite e periodicamente aggiornata, attualmente comprendente 49 Stati.
18 I PMA sono beneficiari di uno speciale regime ancor più favorevole in ragione di una più accentuata vulnerabilità, denominato Everything But Arms ( Tutto tranne le armi ), consistente nella totale eliminazione dei dazi doganali sui prodotti provenienti da questi Paesi tranne, appunto, le armi e le munizioni. Il regime per i PMA è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alle precedenti versioni e non ha una scadenza. Il regime generale prevede una sospensione totale dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti non sensibili, cioè le merci la cui importazione non produce un effetto particolarmente negativo sulle merci comunitarie equivalenti. Ai prodotti sensibili, cioè quelli che competono a tutti gli effetti con i loro equivalenti comunitari, si applica non la sospensione, bensì una semplice riduzione dei dazi doganali all'anno precedente oppure superi il 14,5% del valore delle importazioni dei prodotti settore tessile e abbigliamento, in un periodo di dodici mesi.
19 Beneficerà invece del regime SPG Il Vietnam, a cui l Unione Europea, a partire dal 1 gennaio 2014, applicherà un sistema tariffario preferenziale per l importazione di calzature. La Commissione europea ha pubblicato la lista dei paesi che possono beneficiare del SPG+ a partire dal 1 gennaio Questi paesi sono: Armenia Bolivia, Costa Rica, Capo Verde, Ecuador, Georgia, Mongolia, Perù, Pakistan, Paraguay. L'elenco dei Paesi beneficiari del regime speciale SPG+, ai quali l'unione europea concede la sospensione dei dazi all'importazione, comprende ora anche El Salvador, Guatemala e Panama.
20 Per le regole di origine si applica l art. l 13bis del Reg CEE 2454/ e 2003 Pomodori, funghi e tartufi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti
21 5903 Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
22 8427 Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
23 Grazie per l attenzione
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