REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO

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1 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRENTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data d a P. L. e B. G. rappresentati e difesi dagli avv. ti M. P. ed E. P., ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi, in ricorrente contro C. R. I. in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall A. convenuto CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia il tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: 1) Accertare e dichiarare che, in base alla stessa formulazione del contratto personale di B. G. dd e di P. L. dd l assunzione è stata fatta a tempo indeterminato. 2) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento dell'indennità di cui al presente atto - ovvero quelle di cui agli artt. 23 CCNL e art. 14 n.3 e 4 e art. 16 n.1 e/o altre indennità previste dagli artt. 13 e ss. CCNL che risultassero in concreto loro applicabili, di cui in premessa e/o al pagamento degli importi di cui al punto n o diverse somme che dovessero risultare di giustizia - del ricorso a titolo retributivo e/o altro diverso di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e spesa. 1

2 3) Condannare la C. R. I. a corrispondere, a titolo di mancato pagamento dell'indennità tutte, compresa l incentivante in questione o a titolo retributivo, i seguenti importi lordi: B. G. fascia B = ,522 P. L. fascia B = ,86 o per entrambi gli importi maggiori o minori ritenuti di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e spesa, eventualmente detratto quanto già corrisposto (per il sig. B.). 4) In subordine, qualora fosse accertata la legittimità dell'inquadramento in fascia A condannare la C. R. I. a corrispondere, a titolo di mancato pagamento dell'indennità tutte,, compresa l incentivante in questione o a titolo retributivo, i seguenti importi lordi: B. G. = ,496 P. L. = ,95 o per entrambi gli importi maggiori o minori ritenuti di giustizia, oltre interessi, rivalutazione e spesa, eventualmente detratto quanto già corrisposto (per il sig. B.). 5) In subordine ulteriore, accertata l illegittima mancata formulazione da parte della C. R. I. dei progetti e/o programmi e/o piani di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva per la corresponsione del salario accessorio, con impedimento ai lavoratori a tempo determinato a percepire tale emolumento previsto dal contratto individuale di assunzione nonché dai CCNL: condannare la C. R. I. al risarcimento dei danni cagionati ai ricorrenti sino al , da determinarsi nelle somme che avrebbero potuto essere percepite dagli stessi a titolo di salario accessorio, somme di cui al capo n. 3 delle conclusioni che devono qui intendersi integralmente riportate e trascritte, o comunque delle somme maggiori o minori di giustizia, con interessi legali dalle singole maturazioni risarcitorie o dalla messa in mora o dal deposito del ricorso. 6) In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dell avv. M. P. ex art. 93 c.p.c. non 2

3 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: Contrariis reiectis: a) in via principale e contestato in ogni caso il quantum ex adverso esposto rigettare tutte le domande avversariamente proposte; b) in subordine, dichiarare la prescrizione quinquennale in tutto o in parte delle pretese retributive e risarcitorie fatte valere dai ricorrenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari PREMESSA Il ricorso risulta depositato in data Ne consegue che: 1) Trova applicazione la novella dell art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall art. 53 co.2 D.L , n. 112, conv. con L , secondo cui nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mentre solo in caso di particolare complessità della controversia (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame) il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza ; infatti l art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. si applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore ossia, alla luce del disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall art. 281-sexies cod.proc.civ., il quale dispone che il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 3

4 In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. 2) Trova, altresì, applicazione la novella dell art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall art. 52 co.5 L , n. 69, secondo cui La motivazione della sentenza di cui all articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi ; infatti l art. 58 L. 69/2008 prevede: Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore ; ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello svolgimento del processo. Ma vi è di più: l obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. S.U , n ; Cass. sez. L , n ; Cass. sez. L , n. 6064; Cass. sez. L , n ;), quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico, che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia e/o di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione. Il perseguimento dell obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell art. 429 co.1 cod. proc.civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass , n ; Cass. sez. L. 4

5 , n ; Cass. sez. L , n.2272; Cass , n ;), secondo cui, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. MOTIVAZIONE in ordine alla domanda di accertamento della durata a tempo indeterminato dei rapporti intercorsi tra i ricorrenti e l ente convenuto I ricorrenti chiedono sia accertato che in base alla stessa formulazione del contratto personale di B. G. dd e di P. L. dd l assunzione è stata fatta a tempo indeterminato, sostenendo che: i contratti di lavoro che la CRI chiama a tempo determinato sono in realtà per loro stessa formulazione interna a tempo indeterminato. Infatti il contratto richiama: la delibera 927 del della PAT che assegna la convenzione con CRI, la legge provinciale n. 11 del che rende permanente l affidamento alla CRI dei servizi di qui svolte. Come termine pone la convenzione e successive proroghe. Poiché la legge assegna permanentemente a CRI la gestione di quei servizi le proroghe saranno permanenti ovvero indeterminatamente rinnovate ex lege, come pure il contratto. Perciò i lavoratori con quel contratto sono assunte a tempo indeterminato. La domanda non è fondata. E pacifico, come ammesso dagli stessi ricorrenti (pag. 12 dell atto introduttivo), che il datore di lavoro C. R. I. è un ente pubblico non economico; quindi trova applicazione l art. 36 co.5 d.lgs , n. 165, il quale osta all accoglimento della domanda di parte ricorrente, disponendo che: In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la 5

6 costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Nelle note finali autorizzate i ricorrenti sostengono che i contratti stipulati dalle parti sono privi di termine, ma l assunto confligge irrimediabilmente con il tenore letterale dei negozi, in particolare con la clausola contenuta nel contratto stipulato in data da P. L. ed in data da B. G., secondo cui le parti convengono che il rapporto di lavoro continuerà per il perdurare della convenzione di cui alla Delibera n del e relative proroghe e con la clausola contenuta nel contratto stipulato in data da P. L. ed in data da B. G., secondo cui le parti convengono che il rapporto di lavoro continuerà per il perdurare della convenzione di cui alla Delibera n. 927 del e relative proroghe ; lo conferma il fatto che i contratti stipulati nel 2010 contengono un termine finale diverso (perdurare della convenzione di cui alla delibera n del ) da quello apposto ai contratti conclusi nel 2011 (perdurare della convenzione di cui alla delibera n. 927 del ). Parte ricorrente richiama la L.P , n. 11 (che ha introdotto l art. 55bis L.P , n. 23, secondo cui i servizi già affidati alla Croce rossa italiana territorialmente competente dalla Provincia e dai suoi enti pubblici strumentali alla data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad essere affidati ad essa, sulla base di convenzioni che regolano i rapporti economici e le modalità di svolgimento dei servizi stessi ), affermando che la Provincia Autonoma di Trento ha affidato in via permanente alla Croce Rossa Italiana i servizi sanitari nella misura sin qui svolta ; tuttavia, ed è ciò che più rileva nella presente controversia, la norma provinciale non prevede che i servizi sanitari de quibus siano prestati con modalità sempre immutate, ma rinvia a tal fine a convenzioni volte a regolare le modalità di svolgimento ossia a quelle convenzioni alla cui durata viene collegata la durata dei contratti di lavoro stipulati dai ricorrenti. 6

7 Da ultimo è opportuno evidenziare che i ricorrenti non hanno proposto alcuna domanda in relazione al diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, che lo stesso art. 36 co.5 d.lgs. 165/2001 attribuisce al lavoratore interessato. in ordine alla domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti all inquadramento nell area B CCNL Enti Pubblici non Economici 2006/2009 I ricorrenti, premesso di essere inquadrati nell area A CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici, propongono domanda di accertamento del diritto all inquadramento nella superiore area B. A fondamento allegano di occuparsi da sempre dei malati, oltre che guidare l'ambulanza ; evidenziano che l art. 8 co.1 e 2 CCNL inserisce in area B gli autisti soccorritori che intervengono in aiuto del personale sanitario, caricano i malati e li portano giù per scale ed ascensori etc mentre in area A ci sono coloro che si limitano a condurre l'ambulanza e ad occuparsi che sulla stessa vi sia la dotazione necessaria. La domanda non è fondata alla luce del disposto ex art. 52 co.1 d.lgs. 165/2001 secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Anche qui è opportuno evidenziare che i ricorrenti non hanno proposto alcuna domanda in relazione al diritto alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, previsto dall art. 52 ult.co. d.lgs. 165/2001. in ordine all eccezione di prescrizione In via pregiudiziale il M. convenuto eccepisce la prescrizione quinquennale dei diritti azionati dai ricorrenti. L eccezione non è fondata. E vero, come ha precisato la Suprema Corte (Cass , n ;), che a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 7

8 amministrazioni, trovano applicazione, anche in punto prescrizione, le norme dettate in proposito dal codice civile; inoltre è consolidato l orientamento giurisprudenziale (Cass , n ; Cass , n. 7911; Cass , n. 6750;), secondo cui i crediti derivanti dall esercizio di fatto di mansioni superiori sono assoggettati alla prescrizione quinquennale ex art n. 4 cod.civ.. Tuttavia, essendo i ricorrenti lavoratori a tempo determinato, il loro rapporto non è assoggettato alla tutela reale ex art. 18 St.Lav., il che costituisce il presupposto necessario ai fini della decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro, alla luce di Corte Cost , n. 63; Corte Cost , n. 143 e Corte Cost , n in ordine alla domanda di corresponsione del compenso incentivante I ricorrenti dipendenti a tempo determinato dell ente convenuto con inquadramento A/2 e con mansioni di soccorritore agiscono in via principale per la corresponsione dell emolumento previsto dall art. 28 co. 1 lett. e) ( La struttura della retribuzione del personale degli enti pubblici del comparto, ricompreso nell aree A, B e C si compone delle seguenti voci: e) compensi incentivanti e altri compensi e indennità previsti in base al presente contratto, ove spettanti ), dall art. 31 co. 1 e 2 ( E costituito presso ciascun ente del comparto un Fondo per i trattamenti accessori L erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni ) e dall art. 32 ( 1. Il Fondo per i trattamenti accessori di cui all art. 31 è prioritariamente finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza/efficacia dell amministrazione e di qualità dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di piani produttivi annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di risultato, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati. 2. In relazione a tali finalità, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate: - per 8

9 erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di servizi; - per finanziare sistemi di turnazione che si rendano necessari per fronteggiare particolari situazioni di lavoro e per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario qualora le risorse direttamente assegnate al fine specifico dall art. 30 siano esaurite per effetto delle prioritarie esigenze funzionali e nei limiti della percentuale di riduzione di cui al citato art. 30; - per finanziare i passaggi economici nell ambito di ciascuna delle Aree professionali, destinando a tale scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità; - per incentivare la mobilità del personale secondo le esigenze proprie degli enti; - per compensare: l esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi; gravose articolazioni dell orario di lavoro; la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza; - per corrispondere compensi correlati al merito e all impegno individuale in modo selettivo ) CCNL relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici. I ricorrenti invocano il principio di non discriminazione ex art. 6 d.lgs , n. 368 ( Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine ) nonché la clausola dei contratti individuali da loro stipulati, secondo cui oltre alla retribuzione fondamentale, spettano le competenze per salario accessorio, in relazione alle prestazioni effettivamente rese. In via subordinata propongono domanda di condanna dell ente convenuto al risarcimento dei danni loro derivati a causa dell omessa formulazione dei piani produttivi annuali e pluriennali e dei progetti strumentali e di risultato, alla cui realizzazione era subordinata la corresponsione dell emolumento de quo; 9

10 in proposito allegano che nel concreto tale compenso è stato versato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, a prescindere dal loro ruolo, funzione, piano produttivo, livello di efficienza ed efficacia, rischio, eventuale progetto, ma esclusivamente in misura forfettaria e differenziata solo per inquadramento La difesa dell ente convenuto deduce che il personale non di ruolo, assunto a tempo determinato, viene utilizzato non già per assolvere i compiti connessi con la funzione istituzionale dell ente, ma per l esecuzione di specifiche convenzioni stipulate dall ente con terzi; sostiene che il lavoratore impegnato nelle convenzioni non può ragionevolmente vedersi assegnati degli obiettivi professionali in quanto sarebbe irrazionale attribuire un progetto ad un lavoratore sul quale non si sa per quanto tempo si potrà fare affidamento ; conseguentemente la natura del rapporto a termine appare incompatibile con la valutazione della produttività e del rendimento lavorativo nei termini richiesti ai fini dell attribuzione del compenso incentivante La questione sottesa alla presente controversia consiste nello stabilire se la corresponsione del compenso incentivante de quo sia obiettivamente incompatibile con la durata a tempo determinato del rapporto di lavoro. La risposta deve essere negativa. In via di principio appare opportuno ricordare che la clausola 4) co.1 dell accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la cui attuazione costituisce lo scopo della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, a sua volta attuata dal d.lgs. 368/2001, dispone: Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ; 10

11 la Corte di Giustizia dell Unione europea, con sentenza del , cause riunite i C-444/09 e C-456/09, Gavieiro Gavieiro, ha precisato (punti 54 e 55) che la nozione di ragione oggettiva di cui al punto 1 della clausola 4 dell accordo dev essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 57). Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria (v. sentenza Del Cerro Alonso, cit., punto 58). Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell accordo quadro, sentenza Del Cerro Alonso, cit., punti 53 e 58 ); anche la Suprema Corte (Cass , n. 3871;) ha statuito che il principio di non discriminazione è esteso ad ogni trattamento sia economico che normativo, come indica il chiaro riferimento ad ogni altro trattamento in atto nell impresa la previsione di eccezioni al principio di non discriminazione si riferisce ad oggettive incompatibilità di determinati trattamenti previsti per gli altri lavoratori con la natura del singolo contratto a termine: la incompatibilità, quindi, deve essere obbiettiva e, in particolare, deve riguardare non già la mera esistenza del termine di durata del contratto, bensì la natura dello specifico rapporto, con la conseguenza che l ostacolo che impedisce il riconoscimento di un determinato diritto, non solo non deve rilevarsi non eliminabile con frazionamenti temporali del trattamento mediante il criterio del pro rata temporis, ma deve, altresì, essere valutato in concreto in relazione 11

12 alle specifiche modalità di svolgimento del rapporto e alle obbiettive esigenze e finalità su cui si fonda la legittima apposizione del termine di durata del contratto. In ordine alla disciplina collettiva qui applicabile merita di essere condiviso quell orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Milano ; Trib. Roma ), secondo cui le condizioni di carattere generale poste dall art. 32 CCNL cit., non sono incompatibili oggettivamente con rapporti a termine (con l ovvio limite della proporzione del compenso alla durata del rapporto): quanto ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi è del tutto plausibile l intento di migliorare i servizi resi anche dal personale assunto a termine ; quanto al finanziamento di sistemi di turnazione occorrenti a fronteggiare particolari situazioni di lavoro è ipotesi che... particolarmente si attaglia ai rapporti a termine, per loro natura volte a fronteggiare particolari esigenze di servizio o carichi di lavoro ; quanto alla corresponsione di compensi per lavoro straordinario essa non è certamente preclusa ai dipendenti a tempo determinato ; quanto a finanziare ed incentivare passaggi economici nell ambito delle aree professionali o la mobilità del personale si tratta di ipotesi non certamente precluse nei rapporti di lavoro a termine ; quanto a compensare compiti implicanti specifiche responsabilità, rischi, disagi, orari di lavoro gravosi, reperibilità per interventi d urgenza costituiscono eventualità tutte ipotizzabili anche nei rapporti a tempo determinato ; quanto a corrispondere compensi correlati al merito e all impegno individuale in modo selettivo si tratta di esigenza certamente riscontrabile anche per i lavoratori assunti a termine ; quanto alla finalità generale di promuovere miglioramenti dell efficienza, efficacia e qualità dei servizi indicata nella prima parte della disposizione citata essa può certamente coinvolgere tutti i dipendenti, senza che vi osti la indicata modalità, consistente nella realizzazione, mediante contrattazione integrativa, di piani produttivi annuali e pluriennali basati su sistemi di programmazione e controllo dei risultati. Infatti se tali piani a lungo termine riguardassero l opera del singolo dipendente, essi non potrebbero coinvolgere i lavoratori assunti a tempo determinato. Tuttavia, gli stessi appaiono chiaramente rivolti non già alle prestazioni lavorative dei singoli, 12

13 bensì al servizio fornito dall ente nel suo complesso. Cosa questa che si evince chiaramente dal tenore testuale della disposizione in esame, laddove essa si apre con il riferimento al miglioramento dell efficienza e qualità dell amministrazione dei servizi in via generale, così come realizzati dall istituzione datrice di lavoro mediante le risorse a sua disposizione. Fra queste ultime rientrano certamente i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche le risorse che l ordinamento consente di assumere a termine, in presenza delle condizioni previste dalla legge. In altri termini, ben può un ente decidere in anticipo misure volte a migliorare la propria attività a lungo termine, anche mediante assunzioni a termine dove si presentino ad esempio esigenze sostitutive o picchi periodici di lavoro. Peraltro sono rimaste incontestate le allegazioni di parte ricorrente, secondo cui in concreto il compenso incentivante de quo è stato versato a tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell ente convenuto, a prescindere dal loro ruolo, funzione, piano produttivo, livello di efficienza ed efficacia, rischio, eventuale progetto, ma esclusivamente in misura forfettaria e differenziata solo per inquadramento; tale circostanza avvalora l ipotesi che la mancata corresponsione del compenso ai lavoratori a tempo determinato integri una violazione del principio di non discriminazione in quanto dovuta alla mera esistenza del termine di durata del contratto, e non già a ragioni di natura oggettiva risultanti dalla particolare natura o dalle caratteristiche delle mansioni per l espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato o dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. In definitiva deve esser dichiarato il diritto dei ricorrenti P. L. e B. G. a percepire il compenso incentivante ex art. 28 co.1 lett.e), 31 e 32 CCNL cit.., in riferimento al periodo In ordine al quantum, appare opportuno consentire alle parti di depositare propri conteggi; solo in caso di insanabili contrasti sarà disposta c.t.u.. in ordine alla domanda di corresponsione delle indennità ex art. 14 co.3 e 4 nonché ex art. 16 co.2 CCNI 2011 I ricorrenti agiscono anche per il pagamento delle indennità ex art. 14 co.3 e 4 nonché ex art. 16 co.2 CCNI 2011, in riferimento al periodo

14 In primo luogo occorre rilevare l intrinseca contraddittorietà della domanda che, da un lato, viene riferita al periodo , ma, dall altro, viene fondata su disposizioni contenute nel CCNI 2011 che attribuiscono indennità per gravosi orari, rischi e disagi con decorrenza In ogni caso la domanda non è fondata per insufficienza di allegazioni, mancando nella narrativa dell atto introduttivo (tutta dedicata al compenso incentivante) specifici riferimenti alla sussistenza dei presupposti di fatto cui la contrattazione collettiva subordina l attribuzione delle indennità richieste. * * * La pronuncia sulle spese è differita alla sentenza definitiva. P.Q.M. Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: 1. Rigetta le domande, proposte dai ricorrenti, di accertamento della durata a tempo indeterminato dei rapporti intercorsi con l ente convenuto e di accertamento del diritto dei ricorrenti all inquadramento nell area B CCNL Enti Pubblici non Economici 2006/ Rigetta l eccezione di prescrizione sollevata dall ente convenuto. 3. Dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso incentivante ex art. 28 co.1 lett.e), 31 e 32 CCNL relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici, per il periodo Rigetta la domanda volta alla corresponsione delle indennità ex art. 14 co.3 e 4 nonché ex art. 16 co.2 CCNI Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali. 6. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione. Trento, 2 luglio 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE 14

15 Tiziana Oss Cazzador dott. Giorgio Flaim 15

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