Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N
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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione del Veneto UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI PROTESI ODONTOIATRICHE ED ORTODONTICHE (Cod.doc. CS DOC) ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO Il presente capitolato speciale ha per oggetto: a) la descrizione delle specifiche tecniche del servizio di esecuzione e fornitura di dispositivi odontotecnici per l attività di riabilitazione protesica ed ortodontica per un periodo di DUe anni; b) la disciplina del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti durante il servizio. ART. 2 OGGETTO DELLA FORNITURA La fornitura oggetto del servizio dovrà effettuarsi separatamente presso gli ospedali di Dolo, Noale e Mirano di questa Azienda U.L.S.S. n. 13, per un numero presunto annuo di 200 protesi mobili totali o parziali e 60 apparecchi ortodontici, con riserva di richiesta di fornitura di altri dispositivi rimovibili o fissi, Le quantità evidenziate sono riferite al fabbisogno annuale e sono meramente indicative potendo variare in più o in meno in relazione alle effettive necessità e ciò ai sensi dell art comma del Codice civile, in cui l entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita come quella corrispondente al normale-reale fabbisogno. Art. 3 MODALITA DEL SERVIZIO Come norma generale si precisa che gli apparecchi protesici ed ortodontici forniti dovranno corrispondere a tutte le caratteristiche ed ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, i quali vengono, ad ogni effetto, richiamati come parti integranti del presente capitolato anche se non espressamente citati o richiamati. In particolare, trattandosi di dispositivi medici su misura, dovranno essere accompagnati dalla certificazione in rispetto del D. Lgs n. 46/97 di attuazione della Direttiva 93/42/CEE. Saranno rifiutati tutti gli apparecchi che non risponderanno ai requisiti sopra pag. 1
2 precisati. L aggiudicatario sarà altresì impegnato a ritirare e sostituire gratuitamente gli apparecchi difettosi anche qualora si rendessero necessari a giudizio dello specialista ulteriori accertamenti e correzioni sul manufatto. Gli obblighi dell aggiudicatario si intenderanno pienamente assolti solo allorché lo specialista abbia espresso il proprio positivo giudizio sulla qualità merceologica e sulla rispondenza alle richieste del dispositivo odontotecnico. L aggiudicatario dovrà provvedere acquistando direttamente tutto il materiale necessario per la lavorazione, la costruzione e la consegna delle protesi indicate che devono essere realizzate nel più rigoroso rispetto della prescrizione e delle indicazioni dello specialista. La scelta del materiale di cui al precedente comma dovrà sempre orientarsi verso le migliori qualità offerte sul mercato. Tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi all applicazione delle protesi dentarie dovranno essere eseguiti personalmente dallo specialista. Le impronte sono prelevate dallo specialista dell Azienda e ritirate dall aggiudicatario tramite un proprio incaricato. Qualora, in sede di lavorazione, le impronte non risultassero pienamente rispondenti, l aggiudicatario ne darà immediata comunicazione allo specialista dell Azienda, per quanto di competenza. La consegna del dispositivo odontotecnico, da parte dell aggiudicatario, dovrà avvenire presso gli ambulatori dell Azienda alla presenza dello specialista. I cucchiai portaimpronte forniti dall Azienda dovranno essere restituiti puliti, privi di materiale adeso. Nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro e nei casi in cui lo ritenga utile lo specialista e solo in casi di esplicita richiesta, l aggiudicatario dovrà garantire la presenza presso l ambulatorio dell Azienda di un proprio odontotecnico diplomato. E consentita la costituzione di consorzi. Nel caso che la ditta aggiudicataria, in corso di contratto, sostituisca o introduca in commercio un dispositivo innovativo rispetto a quello aggiudicato, la medesima si impegna a fornire quest ultimo, in luogo di quello aggiudicato, a prezzo non superiore e su espressa accettazione o richiesta da parte di questa Azienda U.L.S.S.. ART. 4 MODALITA DI ESECUZIONE E DELLA FORNITURA I tempi di esecuzione dei manufatti dovranno essere i seguenti: - le riparazioni dovranno essere eseguite entro 4 giorni lavorativi dalla consegna; - le prove dovranno essere effettuate in un intervallo non superiore ai 6 giorni lavorativi; - la consegna degli apparecchi medesimi dovrà essere effettuata entro 6 giorni lavorativi dall ultima prova. Tempi di consegna e di riparazione inferiori (entro la giornata lavorativa) dovranno essere assicurati in casi particolari necessitanti di interventi estemporanei pag. 2
3 urgenti (circa 10% della fornitura). ART. 5 AMMONTARE DELL APPALTO L importo presunto dell appalto, per due anni, è stimato complessivamente in euro ,00.=, I.V.A. esente. ART. 6 DURATA DEL SERVIZIO La fornitura di cui al presente Capitolato Speciale avrà la durata di 24 mesi dalla data della stipula del relativo contratto. La Ditta aggiudicataria avrà l obbligo, se richiesto di prorogare il servizio per ulteriori 6 mesi. ART. 7 SUBAPPALTO Saranno osservate integralmente le disposizioni di cui all art. 118 del D.Lgs 163/06 e dell art. 170 del Regolamento D.P.R. n. 207/10. E vietato subappaltare o sub affidare a Ditte che hanno partecipato alla medesima gara. Si intenderanno osservate le norme sul protocollo di legalità approvate dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 537 del 3/4/2012. ART. 8 MODALITA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO La fatturazione dei manufatti dovrà avvenire mensilmente, a norma di legge, distinta per attività con esplicito riferimento alle bolle di consegna. L Azienda U.L.S.S. n. 13 pagherà la corrispondente fattura entro 60 gg dall avvenuto collaudo positivo. Il collaudo interverrà entro 30 gg dal ricevimento della fattura. ART. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del D. Lgs. 196/03 - codice in materia di trattamento dei dati personali, i dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dal codice medesimo. Con la sottoscrizione del contratto, la ditta accetta la nomina a Responsabile Esterno al trattamento dei dati come definito dal D.Lgs 196/03 s.m.i.. pag. 3
4 Il Responsabile esterno al trattamento dei dati ha il dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Privacy. Si ricorda che l accesso ai dati personali, dovrà avvenire solo se strettamente necessario per svolgere l attività affidata e descritta del presente capitolato (pertinenza e non eccedenza). Si precisa infine che, nel caso in cui fosse necessario accedere in qualità di amministratore di sistema a sistemi informativi dell azienda ULSS13, la ditta è tenuta a nominare gli amministratori di sistema rispettando quanto disposto dal Garante in materia. Dovrà inoltre rendere disponibili tali nominativi al titolare dell'azienda ULSS13. ART. 10 TRACCIABILITA FLUSSI FINANZIARI L Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n 136/10 e s.m.i. ed inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura ufficio di competenza territoriale del governo della Provincia di Venezia della notizia dell inadempimento dei propri subappaltatori o sub affidatari/contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ART. 11 APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA La Ditta aggiudicataria, si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto medesimo, informazioni interdittive di cui all art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n In tal caso, sarà applicata a carico dell impresa, oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. La Ditta aggiudicataria si impegna ad inserire in eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all Allegato 1, lett. a) del Protocollo di legalità, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n L appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che pag. 4
5 preveda l applicazione a carico dell impresa, oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall applicazione delle penali saranno affidate in custodia all appaltatore e destinate all attuazione di misure incrementali della sicurezza dell intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche di cui all art. 1septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998. Ai sensi dell art. 1 del Protocollo di legalità la stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari ART. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE - CAUZIONI Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carta bollata, tassa di registrazione, ecc.), nessuna esclusa, sono a carico dell Impresa aggiudicataria. A garanzia della regolare esecuzione dell attività prevista dal presente capitolato speciale l affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale, in misura pari a quanto indicato all'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e nella misura indicata nella lettera di aggiudicazione. L aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per il privato contraente, per l Azienda U.L.S.S. sarà subordinata alla conclusione dell iter procedimentale, ed in particolare all acquisizione delle previste comunicazioni Prefettizie ai sensi del D.Lgs. 490/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 13 INADEMPIENZE E PENALITA NELL EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E NEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE Nel caso di ritardata consegna rispetto a quanto stabilito all art. 4 o di mancata consegna o di mancato ritiro o rifiuto della sostituzione del materiale contestato, l Azienda applicherà per ogni giorno di ritardata o mancata consegna o ritiro, una penale di euro 100,00.=, per i primi 15 (quindici) giorni consecutivi e di euro 150,00.=, per i successivi 15 (quindici) giorni. L ammontare di dette penali non potrà, comunque, superare l importo complessivo dell ordine corrispondente. Le maggiori spese sostenute e le penali saranno trattenute dall Azienda in sede di liquidazione delle fatture. pag. 5
6 I ritardi e le irregolarità, relativamente allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovranno essere contestate, alla ditta contraente, per iscritto a mezzo fax. La Ditta aggiudicataria dovrà far pervenire, entro 15 giorni solari, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l Azienda Ulss n. 13 si riserva di applicare le seguenti penali in tutti i casi di inosservanza delle tipologie e quantità delle prescrizioni del presente capitolato speciale ovvero in caso di accertata inosservanza delle disposizioni previste nel presente capitolato, l Impresa dovrà corrispondere all Ente le seguenti penali: sino ad un massimo di euro 200,00.= per la prima irregolarità contestata; sino ad un massimo di euro 300,00.= massimo per la seconda irregolarità contestata; sino ad un massimo di euro 400,00.= massimo per la terza irregolarità contestata. In caso di irregolarità nelle consegne delle protesi richieste per qualità e quantità, l Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento: - alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali; - per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento; - in caso di frode o grave negligenza nell adempimento degli obblighi contrattuali. È comunque fatta salva la facoltà dell Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell inadempienza contrattuale. ART. 14 CONTROVERSIE Per ogni controversia, di comune accordo, resta convenuta la competenza del foro di Venezia. ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L Amministrazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06. Nel caso di accertamento a carico dell appaltatore di reati, di gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi si applicheranno gli articoli 135 e seguenti del D.Lgs. 163/06. ART. 16 VARIAZIONI QUANTITATIVE - RECESSO UNILATERALE L Ulss si riserva inoltre, per motivi attinenti a riorganizzazione/riduzione delle sedi ospedaliere e/o territoriali derivanti sia da scelte strategiche interne, sia da decisioni provenienti dalla Regione o per altri motivi di interesse pubblico di ridurre in misura pag. 6
7 direttamente proporzionale i corrispettivi offerti senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere una modifica in peius per l Ulss delle condizioni contrattuali vigenti. L Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà insindacabile di annullare la procedura di gara o di sciogliere unilateralmente il contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni, mediante comunicazione scritta, senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo per spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite, nel caso intervenisse un aggiudicazione derivante da una procedura di gara centralizzata a livello regionale o sulla base di indicazioni regionali che modifichino l attuale assetto giuridico e territoriale delle Ulss del Veneto. ART. 17 NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, valgono le norme di cui alle Condizioni Generali di Contratto per le Forniture di Beni e Servizi all'azienda ULSS 13 fermo restando che, in caso di contrasto, valgono le norme del presente Capitolato. ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto sopra non espressamente previsto e disciplinato, si applicano tutte le norme vigenti in materia Il Direttore Direzione Acquisizione e Gestione Beni e Servizi Dr.ssa Alessandra Bellomo IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gino Gumirato pag. 7
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