e.p.c. Ad Equitalia Gerit S.p.A.
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- Brigida Aniella Villani
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1 Ai Dirigenti del Dipartimento II Ing. Fabio Gardusi Dott.ssa Valeria Napoli Dott. Pasquale Libero Pelusi Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott.ssa Paola Sbriccoli Ai Ai A Direttori dei Dipartimenti Direttori dei Municipi Roma Entrate S.p.A. e.p.c. Ad Equitalia Gerit S.p.A. Oggetto: procedura per la concessione delle rateizzazioni. Con nota protocollo n. QB/ del 14 maggio 2009 sono stati dettati alcuni chiarimenti in merito alle modifiche al Regolamento Generale delle Entrate contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/27 marzo In questa sede si forniscono le indicazioni relative alla concessione delle rateizzazioni a fronte dell emissione di atti di accertamento, di cartelle di pagamento, di avvisi di mora e di atti cautelari/esecutivi emessi dall agente della riscossione. Il Comune di Roma in attuazione della disposizione contenuta nell articolo 26, comma 1 bis, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, così come inserita dall articolo 36, comma 2-ter, lettera b) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha stabilito che, per le entrate di propria competenza, intende mantenere la gestione in proprio dell istruttoria delle istanze di rateizzazione prodotte dai contribuenti sulle somme iscritte a ruolo nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Pertanto il contribuente è tenuto a presentare l istanza di rateizzazione presso gli uffici del Comune di Roma competenti per la singola entrata e una volta conclusa la fase istruttoria, comunicherà l esito ad Equitalia Servizi per gli adempimenti successivi. Le principali novità in materia di rateizzazione, introdotte a livello normativo, recepite nel regolamento delle Entrate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2009, sono le seguenti: - il pagamento può essere dilazionato sino ad un massimo di 72 rate; - non sussiste più l obbligo della presentazione della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria; Via Ostiense 131/L ROMA
2 - il debitore può ottenere la rateizzazione anche dopo l avvio della procedura esecutiva. Inoltre restano confermate le seguenti disposizioni: - solo per il fermo amministrativo il contribuente potrà chiedere la cancellazione dello stesso dopo il pagamento della prima rata, delle spese di iscrizione o di revoca così come previsto dalla direttiva DSR/NC/ 2008/012 di Equitalia del 27/3/2008; - le rate scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell atto di accoglimento dell istanza di dilazione; - gli avvisi di mora, relativi a ruoli pre-riforma, possono essere dilazionati; - sulle somme rateizzate trova applicazione l interesse legale del 3% su base giornaliera con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento se l istanza è prodotta prima di tale data ovvero dalla data di presentazione dell istanza in caso contrario; - decadenza del beneficio in caso di mancato pagamento, previo sollecito, di una sola rata; - riscossione in unica soluzione del debito residuo in caso di non ottemperanza al sollecito; - preclusione di altre dilazioni in caso di avvenuta decadenza Innanzitutto, a fronte della richiesta di rateizzazione avanzata dal contribuente, dovrà essere accertata l'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. A tal proposito occorre evidenziare che tale condizione si verifica quando il debitore è nell'impossibilità di pagare in unica soluzione il debito accertato o iscritto a ruolo coattivo e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. La suddetta condizione è da ritenersi sussistente, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi: - carenza temporanea di liquidità finanziaria; - stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; - trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo coattivo che non trova fondamento nelle sanzioni amministrative; - contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi locali ed entrate extratributarie comunali; - precaria situazione reddituale. Il numero delle rate è stabilito tenendo conto sia del ragionevole limite minimo di importo di ciascuna rata in funzione del numero delle rate ammissibili che della situazione di crisi economica che ha investito il nostro paese; pertanto, al fine di agevolare il contribuente, l importo della rata minima è fissato in Euro 50,00 per le contravvenzioni e per le altre entrate 2
3 fino ad Euro 1.500,00. Oltre l importo di Euro 1.500,00 per le entrate diverse dalle contravvenzioni l importo della rata minima è fissato in Euro 100,00. Inoltre l'importo della singola rata dovrà essere arrotondato all'euro (superiore o inferiore a seconda che superi o meno i 50 centesimi) e il piano di ammortamento dovrà essere predisposto con il metodo "francese" cioè a rate costanti. Al fine di semplificare la gestione delle rateizzazioni e rendere possibile accertare con facilità la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, sono state create due classi di importo rateizzabile. 1) Importi con debito inferiori ad Euro 5.000,00 La rateazione viene concessa a fronte di richiesta motivata senza allegazione di alcuna documentazione nei seguenti casi: a) per le persone fisiche il cui cumulo degli atti da rateizzare non sia inferiore a Euro 100,00; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali, società di persona, ecc ) il cui cumulo degli atti da rateizzare non sia inferiore a Euro 1.000,00; Per la determinazione del numero delle rate occorre far riferimento al fatto che l importo della rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 per le contravvenzioni e per le altre entrate con importi fino ad Euro 1.500,00. Diversamente per le altre entrate con importi superiori ad Euro 1.500,00 la rata minima è fissata in Euro 100,00. Ad esempio per un debito derivante da contravvenzioni di Euro 1.000,00 non potrà essere riconosciuta una rateizzazione superiore a 20 rate in quanto 1.000,00:50,00 = 20, mentre per un debito derivante da COSAP di Euro 2.500,00 non potrà essere riconosciuta una rateizzazione superiore a 25 rate in quanto 2.500,00:100=25. Per gli avvisi di accertamento e per le contravvenzioni, il numero delle rate concesse non può essere superiore a 30, per cui in caso di rateizzazioni riferite alle contravvenzioni superiori ad Euro 1.500,00 l importo della rata minima sarà superiore ad Euro 50,00, mentre in caso di rateizzazioni richieste a fronte di un avviso di accertamento ICI di importo superiore ad Euro 3.000,00 l importo della rata minima sarà superiore ad Euro 100,00. 2) Importi con debito superiori ad Euro 5.000,00 La rateazione può essere concessa a fronte di richiesta motivata con allegazione: a) per le persone fisiche della dichiarazione dei redditi relativa all anno precedente la richiesta (modello unico o modello 730 o modello CUD); 3
4 b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche del bilancio di esercizio con ricevuta di avvenuto deposito presso la CCIAA relativo all anno precedente alla richiesta. In particolare la rateizzazione sarà concessa nei seguenti casi: - per le persone fisiche il cui reddito complessivo sia inferiore ad Euro ,00 (tale importo va individuato nel campo RN1 del modello unico mini o del modello unico persone fisiche o nel campo 6, colonna dichiarante, del modello prospetto di liquidazione relativo all assistenza fiscale rilasciata o nel campo 1 del CUD); - per le persone giuridiche che chiudano il bilancio in perdita e che abbiano una liquidità inferiore ad Euro ,00 (per accertare la perdita occorre assumere il rigo 26 del conto economico utile o perdita dell esercizio qualora l importo ivi indicato sia negativo, mentre per accertare la carenza di liquidità occorre considerare la parte C) Attivo Circolante rigo VI Disponibilità liquide dello Stato Patrimoniale che non deve indicare un importo superiore ad Euro ,00) - per le società di persone che chiudono il bilancio in perdita e che abbiano una liquidità inferiore ad Euro ,00 (per le società in contabilità ordinaria per accertare la perdita occorre considerare il modello unico società di persone rigo RF 55 che deve presentare un risultato negativo, mentre per accertare la carenza di liquidità occorre assumere il modello unico società di persone rigo RF 63 qualora l importo ivi indicato non sia superiore ad Euro ,00; per le società in contabilità semplificata, per accertare la perdita, occorre considerare il modello unico società di persone rigo RG 30 in cui è indicato un importo negativo; mentre, per accertare la carenza di liquidità, occorre assumere una copia degli estratti conto della società al 31 dicembre dell anno precedente e verificare che le complessive disponibilità non siano superiori ad Euro ,00). Per la determinazione del numero delle rate occorre far riferimento alla circostanza che l importo della rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 per le contravvenzioni e ad Euro 100,00 per gli altri tributi (ad esempio per un debito di Euro 6.000,00 riferito ad una cartella di pagamento ICI o Cosap non potrà essere riconosciuta una rateizzazione superiore a 60 rate in quanto 6.000,00:100,00 = 60) Per le cartelle di pagamento riferite ai tributi comunali e a tutte le altre entrate, ad eccezione delle contravvenzioni, il numero delle rate va da un minimo di 48 fino ad un massimo di 72. Invece, per gli avvisi di accertamento le rate concesse non possono superare il numero di 30, salvo il caso in cui il contribuente presenti idonea fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di una rateizzazione più lunga. Per le contravvenzioni, così come previsto dall art. 26 della Legge 689/81, il numero delle rate non può essere superiore a 30. 4
5 Per quanto riguarda le cartelle di pagamento, relativamente all'arco temporale di applicazione degli interessi di rateazione, e, eventualmente, di quelli di mora di cui all'art. 30 del DPR n. 602 del 1973, valgono le seguenti regole: - se l'istanza di rateazione è presentata prima della scadenza del termine di pagamento della cartella, gli interessi per dilazione iniziano a decorrere dalla stessa data di scadenza. In tale ipotesi, dunque, non sono dovuti gli interessi di mora; - se, invece, l'istanza viene proposta dopo la scadenza del termine di pagamento della cartella, tra la data di notifica della cartella e quella di presentazione dell'istanza si applicheranno, da parte degli agenti della riscossione, gli interessi di mora, attualmente fissati nella misura del 8,4% in ragione d anno, mentre gli interessi di rateazione, determinati dal Comune, inizieranno a decorrere dal giorno di presentazione dell'istanza. Tutte le rate determinate dal Comune dovranno essere dello stesso importo, fermo restando, tuttavia, che, contestualmente alla prima rata, dovranno essere pagati dal debitore, per il loro intero ammontare: - gli aggi di riscossione di cui all'art. 17, commi da 1 a 3-bis, del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, sulle somme iscritte a ruolo residue, per la parte a carico del debitore; - le spese per le procedure di riscossione coattiva di cui all'art. 17, comma 6, del D.lgs. n. 112 del 1999; tra le spese in argomento dovranno essere ricomprese anche quelle di iscrizione e di revoca del fermo amministrativo eventualmente iscritto ex art. 86 del DPR n. 602 del 1973 prima della presentazione dell'istanza di rateazione, poiché il pagamento della prima rata determinerà la revoca del fermo in parola; - i diritti di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 17, comma 7-ter, primo periodo, del D.lgs. n. 112 del Quanto agli interessi di mora sulle cartelle di pagamento di cui all'art. 30 del DPR n. 602 del 1973 saranno calcolati dall agente della riscossione e ripartiti nelle varie rate secondo le modalità gestionali di competenza dell agente stesso. L avvio del procedimento si ha con la presentazione dell istanza da parte del contribuente che deve essere corredata di una marca da bollo da Euro 14,62 in base a quanto previsto dall articolo 3 della tariffa allegata A, parte I, annessa al D.P.R 26 ottobre 1972, n Si precisa altresì: A) procedura per le contravvenzioni 1. la richiesta di rateazione deve essere presentata presso lo Sportello dell Ufficio Contravvenzioni o inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax al Servizio Amministrativo Ufficio Rateazioni dell U.O. Contravvenzioni Via Ostiense n. 131/L Roma; 5
6 2. l istanza di rateizzazione deve essere sottoscritta dall interessato o da persona delegata utilizzando il modello allegato n. 1; 3. la procedura di acquisizione dell istanza di dilazione allo sportello al pubblico si conclude con la firma dell operatore apposta sul modello, con la protocollazione della stessa indirizzata alla struttura QBBFC Servizio Amministrativo-Ufficio Rateazioni; 4. il Servizio Amministrativo-Ufficio Rateazioni, ricevuta l istanza avvia la procedura di rito che consiste, un volta verificati i requisiti richiesti, nell invio telematico al Centro Elettronico di Equitalia Servizi di Bari della sospensione dei provvedimenti di esecuzione per quegli atti per cui il cittadino ha richiesto la rateazione e successivamente nell invio ai cittadini, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, del provvedimento di rateazione contenente il piano di ammortamento (modello allegato n. 2). In caso di mancanza dei requisiti dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al contribuente la lettera di diniego alla rateizzazione (modello allegato n. 3); 5. nel provvedimento di rateazione è indicata la data in cui recarsi a pagare la prima rata presso gli sportelli dell agente della riscossione nonché l indicazione che in caso di mancato pagamento, anche solo di una rata, si decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione con preclusione di ogni altra richiesta di dilazione. B) procedura per le altre entrate 1. la richiesta di rateazione per ICI, TARSU ed ICIAP deve essere presentata direttamente presso lo sportello di Roma Entrate di Via Ostiense n. 131/L Roma o inviata via fax o tramite raccomandata A/R; per le altre entrate deve essere presentata presso l Ufficio Comunale competente per materia ovvero inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via fax; 2. l istanza di rateizzazione deve essere sottoscritta dall interessato o da persona delegata e deve essere protocollata utilizzando il modello allegato n. 1; 3. effettuata l istruttoria e verificati i requisiti richiesti Roma Entrate o l Ufficio Comunale predispone e invia al contribuente, entro 15 giorni dal ricevimento dell istanza, il provvedimento di accoglimento (modello allegato n. 2 o n. 2 bis) unendo il piano di ammortamento ed i bollettini di pagamento necessari a coprire le rate mensili sino al 31 dicembre dell anno di concessione (solo per le rateizzazioni non derivanti da cartelle di pagamento) ovvero lettera di diniego alla rateizzazione (modello allegato n. 3). Successivamente, all inizio dell anno, il contribuente riceverà 12 bollettini di pagamento mensili e così ogni anno fino alla scadenza del periodo di rateizzazione concesso; 6
7 4. nel caso delle cartelle di pagamento, contestualmente al provvedimento di accoglimento, deve essere inviata all Agente della riscossione territorialmente competente la nota di sospensione dei provvedimenti di esecuzione per gli atti oggetto di rateazione e il piano di ammortamento; 5. nel provvedimento di rateazione riguardante le cartelle di pagamento deve essere indicata la data in cui il contribuente è tenuto a recarsi a pagare la prima rata presso gli sportelli dell agente della riscossione, nonché, l avvertenza che in caso di mancato pagamento anche solo di una rata si decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione con preclusione di ogni altra richiesta di dilazione. Si ricorda che, nell ipotesi di atto di accertamento dilazionato, in caso di mancato pagamento di una rata occorre inviare al contribuente, con raccomandata A/R, un sollecito di pagamento invitando lo stesso ad adempiere entro 10 giorni, pena la decadenza automatica dal beneficio della rateazione. In caso di non ottemperanza al sollecito di pagamento, il residuo importo dovrà essere iscritto a ruolo immediatamente in unica soluzione e al contribuente non si potrà concedere altra rateizzazione. Si invita pertanto ad attivare idonee procedure di monitoraggio sulle riscossioni relative ai contribuenti per i quali è stata accolta l istanza di rateizzazione al fine di verificare il rispetto dei tempi di pagamento delle singole rate. A tal fine nell ipotesi di mancato pagamento di una rata, l agente della riscossione è tenuto al recupero immediato del debito residuo delle cartelle di pagamento rateizzate; per gli atti di accertamento emessi da Roma Entrate è la società stessa tenuta a predisporre il sollecito di pagamento e l eventuale iscrizione a ruolo coattivo. Infine, si informa che è in fase di predisposizione nel sistema informativo SIR una procedura informatica che consente la lavorazione della pratica di rateizzazione per le entrate iscritte a ruolo diverse da contravvenzioni, nonché l elaborazione del piano di ammortamento. Una volta attivata tale procedura utilizzabile da tutte le strutture comunali, l U.O. Sistemi Informativi del Dipartimento delle Entrate curerà la trasmissione per via telematica al Centro Elettronico di Equitalia Servizi di Bari, con cadenza periodica, dei provvedimenti di rateazione. Si invitano gli uffici in indirizzo a dare puntuale esecuzione alle disposizioni contenute nella presente circolare. L Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie e di Bilancio On. Prof. Maurizio Leo Il Direttore del Dipartimento II Annamaria Graziano 7
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