TAR Toscana Firenze n. 642 del 22/04/2015

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "TAR Toscana Firenze n. 642 del 22/04/2015"

Transcript

1 MASSIMA 1. Il Tar ritiene che le dichiarazioni ex art. 38 CCP siano rese anche dai procuratori muniti di poteri decisionali la cui particolare ampiezza renda configurabile un vero e proprio amministratore di fatto ai sensi dell art. 2639, comma 1, cod. civ. (TAR Toscana, I, , n. 244); invero la suddetta norma legislativa ha come destinatari dell obbligo di dichiarazione non soltanto coloro che rivestono formalmente la carica di amministratore, ma anche i soggetti che, in qualità di procuratori, possono compiere atti decisionali (Cons. Stato, V, , n. 4929). 2. La gara in questione, indetta dopo l entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 (convertito nella legge n. 114/2014), ricade nell ambito di applicazione dell art. 39 del d.l. medesimo, il quale ha introdotto il comma 2 bis dell art. 38 e il comma 1 ter dell art. 46 del d.lgs. n. 163/2006. Per effetto di tali norme l amministrazione è tenuta ad assegnare al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per la produzione di dichiarazioni mancanti; in tal modo il legislatore, perseguendo l obiettivo di una disciplina sostanzialistica e semplificatrice in tema di documentazione e accertamento dei requisiti soggettivi, ha esteso e procedimentalizzato il potere di soccorso istruttorio (che diviene doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità anche essenziali delle dichiarazioni sostitutive) ed ha relegato l esclusione dalla gara come conseguenza dell omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, e non più quale effetto di carenze originarie. In tal modo vengono evitate, nella prima fase dell ammissione delle offerte, immediate esclusioni dalla procedura selettiva per carenze documentali, compresa la mancanza assoluta delle dichiarazioni (Cons. Stato, VI, , n. 5890). Non può indurre ad una diversa conclusione il disciplinare di gara, laddove (pagina 11) impone a pena di esclusione la declaratoria dei requisiti di moralità dei procuratori speciali, senza tenere conto del diverso ricordato precetto di cui all art. 39 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014. TAR Toscana Firenze n. 642 del 22/04/2015 N /2015 REG.PROV.COLL. N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 43 del 2015, proposto da:

2 Serenissima Mobilità s.r.l., in proprio e quale mandante del costituendo r.t.i. con S.I.E.I. - Società Impianti Elettrici Industriali s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Palestro n. 3; contro Anas s.p.a. Compartimento della Viabilità per la Toscana, e Anas s.p.a., rappresentate e difese dall'avvocatura dello Stato, e domiciliate per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; nei confronti di Elef s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Neri e Francesca Bevilacqua, con domicilio eletto presso lo studio di quest ultima in Firenze, corso Italia, n. 2; per l'annullamento - della nota del prot. CFI P con la quale ANAS s.p.a. ha comunicato l'esclusione dell'ati SIEI-Serenissima Mobilità dalla gara (FILAV029-14) per l'affidamento dei lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici della galleria Montenero ubicata al km nel Comune di Livorno; - del provvedimento prot. CFI I del con il quale la Commissione di gara ha deliberato l'esclusione dell'ati SIEI s.r.l. - Serenissima Mobilità dalla procedura concorsuale (FILAV029-14) per l'affidamento dei lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici della galleria Montenero ubicata al km nel Comune di Livorno in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale transeuropea; - del provvedimento del prot. CFI P mediante il quale ANAS s.p.a. a socio unico ha risposto all'istanza di accesso presentata da Serenissima Mobilità s.r.l.; - di tutti i non conosciuti verbali della Commissione giudicatrice relativi alla gara in questione, nella parte in cui disponessero l'esclusione del RTI SIEI, e, in quanto occorrer possa, - del disciplinare di gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici della galleria Montenero ubicata al km nel Comune di Livorno ai sensi del D.L. n. 264 del in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale transeuropea pubblico sulla GURI n. 11 del , nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di sanzionare con l'automatica esclusione l'omessa dichiarazione di un procuratore speciale, a prescindere dalla valutazione della sua effettiva determinante incidenza sulle decisioni gestionali dell'azienda; - di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale. e sui motivi aggiunti proposti per l'annullamento - del provvedimento ANAS prot. CFI I del , ricevuto in data , di aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici della galleria Montenero ubicata al km nel Comune di Livorno, comunicato con nota ANAS prot. CFI P del ;

3 - di tutti i non conosciuti verbali della Commissione giudicatrice relativi alla gara de qua, nella parte in cui hanno condotto all'aggiudicazione a favore di Elef s.p.a.; - del diniego parziale di accesso documentale di cui alla nota ANAS prot. CFI P del ; - di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, compreso il contratto ove medio tempore stipulato. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Spa Compartimento della Viabilità per la Toscana, di Anas s.p.a. e di Elef s.p.a.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Anas s.p.a., con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data , ha avviato una procedura aperta per l affidamento dei lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici della galleria Montenero, nel Comune di Livorno, sulla base del criterio del prezzo più basso. Il disciplinare di gara (documento n. 1 depositato in giudizio) prescriveva a pena di esclusione, al punto 2 (pagine 8 e seguenti), la dichiarazione dei requisiti di moralità posseduti dal legale rappresentante o suo procuratore e l indicazione del nominativo degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei procuratori (pagina 11, lett. ww, del disciplinare). Alla gara ha partecipato il costituendo RTI tra S.I.E.I. s.r.l. e Serenissima Mobilità s.r.l.. La Commissione giudicatrice, con provvedimento del (documento n. 2), ha disposto l esclusione del suddetto raggruppamento, avendo riscontrato che la mandante Serenissima Mobilità s.r.l. non aveva dichiarato né la presenza del procuratore speciale Daniele Robbi, avente un ruolo decisionale nella società, né la sussistenza in capo a lui dei requisiti di moralità previsti nel punto 2, lettere b, c, d, e, f, g, p, del disciplinare. Invero, dalla visura camerale riguardante la predetta società risultava che il signor Robbi era procuratore e titolare dei poteri di sottoscrizione di offerte commerciali, di stipulazione, negoziazione, modifica e risoluzione dei contratti attivi (relativamente alla fornitura di prodotti o alla erogazione di servizi limitatamente al mercato di riferimento) e di firma della corrispondenza ordinaria, con obbligo di fornire all amministratore unico, con cadenza mensile, una relazione sulle attività svolte (pagine 9 e 10 del documento n. 6 depositato in giudizio). La ricorrente ha quindi chiesto di visionare ed estrarre copia sia dei verbali di gara, con particolare riferimento a quelli nei quali risultava la decisione di esclusione dalla procedura selettiva, sia dei documenti di cui si compone l offerta dell aggiudicataria.

4 La stazione appaltante, con atto del , ha comunicato il differimento dell accesso fino all approvazione dell aggiudicazione provvisoria. Avverso l esclusione dalla gara, la determinazione sull istanza di accesso e, in via eventuale, il disciplinare di gara (ove dovesse essere interpretato nel senso di sanzionare con l automatica esclusione l omessa dichiarazione del procuratore speciale a prescindere dalla sua determinante incidenza sulle decisioni dell azienda) la ricorrente è insorta deducendo: 1) Violazione e falsa applicazione del punto 2, lettere b, c, d, e, f, g, p, ww, del disciplinare di gara e dell art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione, ex artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione del principio di par condicio e del favor per la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica; violazione dei principi di proporzionalità, legalità, giusto procedimento, non discriminazione, trasparenza, affidamento, certezza, massima partecipazione, eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, inadeguatezza del mezzo al fine, ingiustizia manifesta; eccesso di potere per falso presupposto di fatto. Il signor Robbi non è dotato di funzioni decisionali e gestionali e quindi non è equiparabile ad un amministratore di fatto; qualora l art. 2 del disciplinare prevedesse la dichiarazione di moralità professionale anche per i procuratori speciali, esso contrasterebbe con l art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, il quale si riferisce solo agli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 46 del d.lgs. n. 163/2006, dell art. 45 della direttiva 2004/18/CE, del punto 2 lettere c, d, e, f, g, p, ww del disciplinare di gara; violazione dei principi di ragionevolezza e buona amministrazione, ex artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione del principio di par condicio e del favor per la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica; violazione dei principi di proporzionalità, legalità, giusto procedimento, non discriminazione, trasparenza, affidamento, certezza, massima partecipazione, eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, inadeguatezza del mezzo al fine, ingiustizia manifesta; violazione del principio di tassatività e tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. L omessa dichiarazione dei requisiti di moralità del signor Robbi non poteva condurre all esclusione dalla gara, ma semmai avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante ad istruire ulteriormente la domanda di partecipazione alla gara, in applicazione dell art. 38, comma 2 bis, e dell art. 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163/2006 (introdotti dall art. 39 del d.l. n. 90 del ). 3) Violazione e falsa applicazione dell art. 9 del d.p.r. n. 184/2006 e dell art. 13 del d.lgs. n. 163/2006; difetto di motivazione (quanto alla impugnata nota di differimento di accesso agli atti, datata ). La richiesta di accesso non riguardava soltanto le offerte ma anche i verbali dai quali risulta la decisione di escludere il ricorrente dalla selezione, con la conseguenza che, almeno in relazione a quest ultimi, la risposta alla domanda di accesso appare in contrasto con l art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006 e con l art. 13, comma 2 lett. c, del d.lgs. n. 163/2006. Dopo la notifica del ricorso (avvenuta il ) l ANAS ha comunicato alla parte istante, tramite lettera del , che il Capo Compartimento aveva disposto l aggiudicazione definitiva della gara in questione, con provvedimento del , a favore della Elef s.p.a. (a seguito dell aggiudicazione provvisoria risultante dal verbale di gara del ).

5 La stessa ANAS, con missiva del , ha consentito l accesso ai verbali di gara ma non alla documentazione presentata dall aggiudicataria, ritenendo che per tale aspetto l istanza della ricorrente non fosse finalizzata alla tutela di uno specifico interesse. La società esponente ha depositato in giudizio il certificato generale del casellario giudiziale ( estratto da: casellario giudiziale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ) datato riferito al signor Robbi, rilasciato su richiesta dell interessato ex art. 24 del d.p.r. n. 313/2002, nel quale si attesta che nella banca dati del casellario giudiziale risulta: nulla. Avverso i provvedimenti da ultimo adottati la ricorrente è insorta con motivi aggiunti depositati in giudizio in data , deducendo: I) Illegittimità derivata (in relazione ai vizi dedotti con il ricorso principale). II) Ulteriore violazione e falsa applicazione dell art. 9 del d.p.r. n. 184/2006 e dell art. 13 del d.lgs. n. 163/2006; difetto di motivazione; violazione del principio di trasparenza (quanto al diniego parziale di accesso agli atti). Si sono costituite in giudizio ANAS s.p.a., ANAS Compartimento della Viabilità per la Toscana e la controinteressata. Con ordinanza n. 72 del è stata respinta l istanza cautelare introdotta con il ricorso principale, alla luce della sopravvenienza dell aggiudicazione definitiva, in quella fase non ancora impugnata. All udienza del 25 marzo 2015 la causa è stata posta in decisione. DIRITTO Preliminarmente il Collegio osserva che la difesa di Anas s.p.a., nella memoria difensiva depositata in giudizio, fa riferimento alla gara per l appalto dei lavori presso la galleria Poggio Bastione situata nel Comune di Follonica; trattasi però di riferimento erroneo, in quanto il ricorso in epigrafe ha invece ad oggetto la procedura selettiva per l appalto riguardante la galleria Montenero in Livorno. Parimenti erronea appare la nota depositata in giudizio da ANAS in data (riportante la comunicazione via del ) nella parte in cui, relativamente alla procedura selettiva in argomento, si afferma che la Commissione di gara ha dichiarato l aggiudicazione provvisoria a favore di Elef s.p.a. e che invece la stazione appaltante ha disposto l aggiudicazione definitiva a favore di Elettricità Renai s.r.l.. Al contrario, dal provvedimento depositato in giudizio e dal tenore del ricorso e della memoria difensiva della controinteressata risulta che in realtà l aggiudicazione definitiva è stata disposta a favore di Elef s.p.a.. Ciò precisato, entrando nel merito della trattazione dei motivi di gravame valgono le seguenti considerazioni. Con la prima censura la ricorrente deduce che il suo procuratore speciale, Daniele Robbi, non avrebbe in realtà alcun ruolo decisionale e gestionale, ed aggiunge che la normativa sugli appalti impone la dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 solo nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ai quali non sarebbe riconducibile il citato procuratore. Il Collegio ritiene la censura infondata, con le seguenti precisazioni e distinzioni.

6 Il bando di gara può puntualizzare che le dichiarazioni ex art. 38 CCP siano rese anche dai procuratori muniti di poteri decisionali la cui particolare ampiezza renda configurabile un vero e proprio amministratore di fatto ai sensi dell art. 2639, comma 1, cod. civ. (TAR Toscana, I, , n. 244); invero la suddetta norma legislativa ha come destinatari dell obbligo di dichiarazione non soltanto coloro che rivestono formalmente la carica di amministratore, ma anche i soggetti che, in qualità di procuratori, possono compiere atti decisionali (Cons. Stato, V, , n. 4929). Orbene, nel caso di specie risultano attribuiti al signor Robbi poteri decisionali e gestionali, quali la sottoscrizione di offerte commerciali e la stipulazione e risoluzione di contratti attivi per la fornitura di prodotti o servizi nel mercato di riferimento (si veda la pagina 10 della visura camerale costituente il documento n. 6 depositato in giudizio dalla ricorrente). Né l efficacia di tali poteri è ridimensionata dall obbligo, risultante dalla predetta visura, di presentare all amministratore unico una relazione mensile sull attività svolta, trattandosi di incombenza meramente informativa non suscettibile di limitare l ampiezza delle previste facoltà gestorie. Contrariamente a quanto ritiene la società istante, risulta quindi indubbia la capacità del procuratore speciale della stessa di influire sulle decisioni aziendali, con conseguente applicabilità nei suoi confronti dell art. 38 del d.lgs. n. 163/2006. Una diversa considerazione merita però la questione della legittimità della clausola del bando che prevede l immediata estromissione dalla gara nei confronti del concorrente che ometta la dichiarazione dei requisiti di moralità professionale. A tal riguardo rileva il giudizio espresso nella trattazione della successiva censura. Con il secondo motivo, infatti, la ricorrente deduce che l omessa dichiarazione dei requisiti di moralità del signor Robbi non poteva giustificare la contestata esclusione dalla gara, in quanto l art. 38, comma 2 bis, e l art. 46, comma 1 ter, del CCP (d.lgs. n. 163/2006) imponevano ad ANAS di assegnare un termine ai fini della presentazione della dichiarazione mancante. La doglianza è fondata. La gara in questione, indetta dopo l entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 (convertito nella legge n. 114/2014), ricade nell ambito di applicazione dell art. 39 del d.l. medesimo, il quale ha introdotto il comma 2 bis dell art. 38 e il comma 1 ter dell art. 46 del d.lgs. n. 163/2006. Per effetto di tali norme l amministrazione è tenuta ad assegnare al concorrente un termine non superiore a dieci giorni per la produzione di dichiarazioni mancanti; in tal modo il legislatore, perseguendo l obiettivo di una disciplina sostanzialistica e semplificatrice in tema di documentazione e accertamento dei requisiti soggettivi, ha esteso e procedimentalizzato il potere di soccorso istruttorio (che diviene doveroso per ogni ipotesi di mancanza o di irregolarità anche essenziali delle dichiarazioni sostitutive) ed ha relegato l esclusione dalla gara come conseguenza dell omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, e non più quale effetto di carenze originarie. In tal modo vengono evitate, nella prima fase dell ammissione delle offerte, immediate esclusioni dalla procedura selettiva per carenze documentali, compresa la mancanza assoluta delle dichiarazioni (Cons. Stato, VI, , n. 5890). Non può indurre ad una diversa conclusione il disciplinare di gara, laddove (pagina 11) impone a pena di esclusione la declaratoria dei requisiti di moralità dei procuratori speciali, senza tenere conto del diverso ricordato precetto di cui all art. 39 del d.l. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.

7 Invero, ai sensi dell art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, sono nulle le clausole del bando che dettino prescrizioni a pena di esclusione che non trovino supporto in disposizioni legislative o di regolamento. Pertanto, il contrasto tra la previsione dell immediata sanzione dell esclusione sancita dalla pagina 11 del disciplinare di gara e la statuizione introdotta dall art. 39 citato si risolve con la nullità della prima e con il necessario ingresso, nella fattispecie in esame, del soccorso istruttorio imposto dalla disposizione legislativa. Con la terza doglianza la ricorrente lamenta l illegittimità dell impugnato atto di differimento del diritto di accesso ed osserva che, almeno in relazione ai verbali riportanti la decisione di escluderla dalla gara, l esibizione documentale era doverosa. La censura è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sul punto. Alla determinazione di differire l accesso richiesto dall interessata è subentrato il provvedimento, datato , di concessione dell accesso stesso limitatamente ai verbali della commissione di gara. Il contestato differimento quindi non è attualmente produttivo di alcun effetto nei confronti della parte istante, con la conseguenza che l accoglimento della censura in questione non potrebbe recarle alcun vantaggio. Il ricorso principale va quindi accolto quanto all impugnato provvedimento di esclusione, e dichiarato improcedibile quanto al differimento dell accesso riguardante i documenti relativi alla procedura selettiva. In relazione ai motivi aggiunti di gravame, aventi ad oggetto la sopravvenuta aggiudicazione, il Collegio osserva quanto appresso. Rispetto alla prima censura, che si incentra sull illegittimità derivata, valgono le stesse considerazioni espresse nella trattazione dei primi due rilievi dedotti con l impugnativa principale. Con la seconda censura aggiunta l esponente deduce che l impugnato diniego parziale di accesso disconosce la sua esigenza di sindacare la legittimità del procedimento di verifica di anomalia dell offerta dell aggiudicataria e la tutela della difesa in giudizio dei suoi interessi. L assunto non può essere condiviso. L accoglimento del ricorso proposto avverso l estromissione dalla gara sortirebbe l effetto di un nuovo confronto delle offerte, ad esito del quale la posizione della attuale aggiudicataria potrebbe essere diversa. Pertanto, allo stato attuale, sussiste uno specifico e diretto interesse della deducente ad accedere ai verbali di gara ed ai provvedimenti relativi alla decisione di escluderla dalla selezione (ed infatti tale accesso le è stato consentito), ma non anche ai documenti presentati dall impresa aggiudicataria (TAR Campania, Napoli, I, , n. 4062). In conclusione, il ricorso principale va in parte accolto (quanto al provvedimento di esclusione dalla gara) e in parte dichiarato improcedibile (quanto al contestato differimento del diritto di accesso), mentre i motivi aggiunti vanno in parte accolti (relativamente all aggiudicazione definitiva) e in

8 parte respinti (in relazione all impugnato diniego parziale di accesso). Per l effetto, sono annullati gli impugnati atti di esclusione e di aggiudicazione. Le spese di giudizio sono determinate complessivamente in euro (quattromila) oltre accessori di legge, da porre a carico di ANAS s.p.a. e della controinteressata per metà ciascuna. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: - in parte accoglie e in parte dichiara improcedibile il ricorso introduttivo; - in parte accoglie e in parte respinge i motivi aggiunti. Condanna ANAS s.p.a. e la controinteressata a corrispondere alla ricorrente la somma di euro (duemila) oltre accessori di legge ciascuna. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Gianluca Bellucci, Presidente Consigliere, Estensore Alessandro Cacciari, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/04/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

N. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA 1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014 MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. N. 00244/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 02/12/2013 10.31 N. 00997/2013 REG.PROV.COLL. N. 00200/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 00021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00431/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) N. 00031/2015 REG.PROV.COLL. N. 01106/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 01041/2014 REG.PROV.COLL. N. 00844/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015

Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 MASSIMA Obbligo di indicazione degli oneri per la sicurezza interferenziali. Offerta con ribasso di quasi 80%, offerta inattendibile. Tar Campania Napoli n. 1147 del 18.02.2015 N. 01147/2015 REG.PROV.COLL.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Dettagli

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01349/2012 REG.PROV.COLL. N. 01265/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 30/10/2013 10.57 N. 02108/2013 REG.PROV.COLL. N. 00136/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA N. 01766/2008 REG.SEN. N. 00973/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha pronunciato la presente (Sezione Seconda)

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente

TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00303/2011 REG.PROV.COLL. N. 00134/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

per l'esecuzione del giudicato

per l'esecuzione del giudicato Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00035/2011 REG.SEN. N. 00602/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Bologna, Sezione Seconda, Sentenza del 2 settembre 2014 n. 834 sull inammissibilità del ricorso nell ipotesi in cui l atto di riassunzione venga

Dettagli

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01681/2013 REG.PROV.COLL. N. 00804/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti,

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2010, integrato da motivi aggiunti, N. 00041/2011 REG.PROV.COLL. N. 00098/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania N. 02054/2013 REG.PROV.COLL. N. 00614/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la

Dettagli

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha

Dettagli

N. 01863/2010 REG. SEN. N. 00464/2010 REG. RIC.

N. 01863/2010 REG. SEN. N. 00464/2010 REG. RIC. N. 01863/2010 REG. SEN. N. 00464/2010 REG. RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA 18/1/2011 n. 91

Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA 18/1/2011 n. 91 Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Palermo REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA 18/1/2011 n. 91 ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1933

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11

Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta, rif. GOP 40/09 CIG 03740281AB, indetta per l affidamento dell appalto di servizi avente ad

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo N. 00316/2012 REG.PROV.COLL. N. 00142/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 06663/2010 REG.SEN. N. 01744/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015 519/2015/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA - RIF. 222/2014/A - CIG 5748085DC9 - INDETTA IN AMBITO NAZIONALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione PARERE N. 183 DEL 28 Ottobre 2015 PREC 73/15/L OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Fradel Costruzioni Soc. Coop.

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02264/2011 REG.PROV.COLL. N. 01973/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2015 REG.PROV.CAU. N. 02552/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di

Dettagli

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica

Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010

Commissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010 ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato la presente (Sezione Terza) SENTENZA sul ricorso numero di registro generale

Dettagli

www.ildirittoamministrativo.it

www.ildirittoamministrativo.it N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 31/05/2013 7.40 N. 00781/2013 REG.PROV.COLL. N. 01322/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Direzione Servizi Amministrativi 2015 02299/107 Area Sport e Tempo Libero Servizio Tempo Libero CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Direzione Servizi Amministrativi 2015 02299/107 Area Sport e Tempo Libero Servizio Tempo Libero CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Direzione Servizi Amministrativi 2015 02299/107 Area Sport e Tempo Libero Servizio Tempo Libero CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 190 approvata il 27 maggio 2015 DETERMINAZIONE:

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00859/2011 REG.PROV.COLL. N. 00535/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012 Numero 04033/2012 e data 24/09/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012 NUMERO AFFARE 05069/2012 OGGETTO: Ministero dell interno.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004 REPUBBLICA ITALIANA N. 748 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 305 Reg.Ric. PER LA BASILICATA Anno 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso

Dettagli

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da N. 01093/2015 REG.PROV.CAU. N. 14539/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00623/2015 REG.PROV.COLL. N. 00336/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Dettagli

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.

HOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA. Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di . N. 00174/2012REG.PROV.COLL. N. 05054/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio?

TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio? TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio? La conferenza di servizi ha la funzione di sintetizzare plurime espressioni di volontà ugualmente e distintamente necessarie per il corretto espletamento

Dettagli

N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 01873/2011 REG.PROV.COLL. N. 05791/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 00328/2014 REG.PROV.COLL. N. 01295/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la

Dettagli

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO N.137 del 13/02/2015 DEL REGISTRO GENERALE COMUNE DI SANTA MARIA A VICO PROVINCIA DI CASERTA Settore SETTORE 4 - COMMERCIO, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI DETERMINAZIONE N.17 del 13/02/2015 DEL

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente 1 di 6 30/04/2012 8.25 N. 00556/2012 REG.PROV.COLL. N. 00023/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli