IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Diego Corapi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Avv Marco Marinaro Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 15/02/2013 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente ha affermato: -che, avendo stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo, si sarebbe reso conto che esso era eccessivamente oneroso e avrebbe pertanto richiesto di estinguerlo anticipatamente il 30 aprile 2010; -che, come risulterebbe dalla perizia econometrica allegata al ricorso, le somme addebitate dalla banca resistente a seguito di tale estinzione anticipata farebbero sì che sia stato superato il tasso di soglia previsto dalla legge sull usura; -che il contratto sarebbe comunque invalido, perché disciplinato dalla legge tedesca; - che esso sarebbe peraltro contrario alle norme imperative dettate dagli artt. 1344, 1418, 1419, 1427, 1439, 1283, 1284, 1815 c.c., nonché dalla legge sull usura, e che sarebbe stato comunque stipulato al fine di aggirare la loro applicazione, violando i diritti del consumatore e le norme sulla trasparenza bancaria; -che la banca resistente non avrebbe consegnato al ricorrente alcun documento relativo alle condizioni economiche del finanziamento, né tanto meno il piano di ammortamento; -che il tasso nominale degli interessi riportato nel contratto Pag. 2/8
2 sarebbe differente da quello effettivamente praticato, cosicché il costo del rimborso da parte del ricorrente sarebbe stato occultamente aggravato dalla banca resistente e il contratto sarebbe nullo, ai sensi degli artt e 1419 c.c.; - che, ai sensi degli artt e 1284 c.c., sarebbe inoltre nulla la clausola che determina il tasso d interesse in misura superiore a quello legale; -che la banca avrebbe arbitrariamente accantonato in un conto di risparmio edilizio una quota della rata mensile pagata dal ricorrente, anziché imputarla al rimborso del capitale erogato; -che tale quota sarebbe stata determinata dalla banca resistente mediante un proprio atto unilaterale, il quale avrebbe un contenuto indefinito e incerto; -che tale comportamento della banca resistente sarebbe stato finalizzato ad assicurarsi il massimo profitto sul capitale finanziato, utilizzando a proprio vantaggio tutta la somma versata per ogni rata mensile; -che non sarebbe stato pertanto riconosciuto al mutuatario un regolare ammortamento, il quale avrebbe determinato un andamento molto diverso sull entità degli interessi da pagare; -che tale attività della banca resistente sarebbe illecita, ponendosi in contrasto con il testo unico in materia bancaria e creditizia, il testo unico in materia finanziaria e le altri leggi italiane. Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto: -che sia accertata la nullità del contratto stipulato con la banca resistente ovvero della clausola avente ad oggetto il tasso ultralegale degli interessi, in considerazione della difformità tra il tasso pattuito contrattualmente e quello effettivamente applicato; -che la banca sia condannata alla restituzione di tutti gli interessi che ha addebitato al ricorrente dal 31 maggio 2002 al 30 giugno 2007 e dal 1 ottobre 2009 al 14 maggio 2010, perché usurari; - che, in via subordinata, la banca sia condannata a restituire la differenza tra gli interessi ultralegali addebitati al ricorrente dal 31 maggio 2002 al 14 maggio 2010, da un lato, e la somma risultante dalla perizia econometrica in base al tasso legale, dall altro, con un nuovo piano di ammortamento del mutuo; -che la banca resistente sia condannata a rimborsare la somma di 1.400,00 che ha percepito a titolo di commissione una tantum stipula contratto di Risparmio Edilizio, perché la relativa clausola contrattuale sarebbe illegittima ed esorbitante; -che la banca resistente sia inoltre condannata alla restituzione delle seguenti somme: a) 663,24 a titolo di penale per estinzione anticipata; b) 831,15 a titolo di penale per riscossione anticipata; -che la banca resistente sia condannata infine al risarcimento del danno e al pagamento degli interessi legali creditori su tutte le Pag. 3/8
3 somme che verranno restituite al ricorrente, dalla data di maturazione a quella di effettivo soddisfo. La banca ha resistito al ricorso, affermando: -che l importo complessivo richiestole dal ricorrente innanzi a questo Arbitro sarebbe di ,75, al quale andrebbero aggiunti gli interessi moratori e il risarcimento del danno non patrimoniale, cosicché sarebbe stata superata la soglia di ,00 che limita per valore la competenza di questo Arbitro; -che il contratto di cui si tratta sarebbe stato stipulato dal ricorrente il 10 maggio 2002, cosicché la controversia avrebbe a oggetto operazioni eseguite anteriormente al 1 gennaio 2007, difettando pertanto ratione temporis la competenza di questo Arbitro; -che il medesimo contratto sarebbe riconducibile al tipo negoziale del risparmio edilizio, così come disciplinato dalla legge tedesca; -che in base a tale tipo di contratto il risparmiatore si obbligherebbe a corrispondere alla banca quote mensili di risparmio, le quali sarebbero depositate su un apposito conto fruttifero; -che in base a tale tipo di contratto il risparmiatore si obbligherebbe a corrispondere alla banca resistente quote mensili di risparmio, le quali sarebbero depositate su un apposito conto fruttifero; -che, alle condizioni contrattualmente previste, il risparmiatore avrebbe diritto all assegnazione di un mutuo avente un determinato importo (c.d. somma sottoscritta); -che, non volendo attendere il raggiungimento della data di assegnazione, il ricorrente si sarebbe fatto anticipare dalla banca resistente la somma di ,00 mediante un c.d. mutuo immediato, ossia un prefinanziamento del contratto di risparmio edilizio; -che tale mutuo fondiario, il quale sarebbe stato stipulato il 10 maggio 2002 con una durata ventennale, avrebbe previsto che gli interessi corrispettivi fossero dovuti al tasso fisso del 5,85% nominale annuo dal giorno dell erogazione fino a quello di assegnazione del contratto di risparmio edilizio; -che fino al giorno dell assegnazione del contratto di risparmio edilizio, la rata mensilmente dovuta dal ricorrente sarebbe stata di 1.028,00, dei quali 682,50 a titolo di interessi ed 345,50 a titolo di rata di risparmio del contratto di risparmio; -che la perizia econometria allegata al ricorso non sarebbe stata redatta da un professionista e difetterebbe comunque di obiettività e tecnicità; -che dalla perizia depositata dalla banca resistente risulterebbe invece che il tasso d interesse effettivamente applicato è coincidente con quello determinato dall art. 3 del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, pari al 5,85%; -che per i contratti di mutuo con garanzia reale stipulati nel Pag. 4/8
4 periodo dall aprile al giugno del 2002, il tasso di soglia dell usura sarebbe stato invece dell 8,34%; -che la «commissione una tantum stipula contratto di risparmio edilizio», nonché le penali per l estinzione o la riscossione anticipata del finanziamento sarebbero state tutte specificamente pattuite e volute dalle parti contraenti; -che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe infondata, non sussistendo alcuna prova dell esistenza di tale danno. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto: -che il ricorso sia dichiarato improcedibile; -che, in subordine, sia rigettato perché infondato sia in fatto, che in diritto, con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento; - che, sempre in subordine, sia accertato che la banca resistente ha provveduto a rimborsare la penale per l anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta. Diritto Si deve anzitutto rilevare che con la comunicazione del 23 ottobre 2012, pervenuta a questo Arbitro il 26 ottobre 2012, l associazione dei consumatori che assiste e rappresenta il ricorrente ha espressamente dichiarato che quest ultimo ha ricevuto dalla banca resistente il pagamento di 1.570,21 a titolo di «differenza penale estinzione anticipata, penale di riscossione anticipata, rimborso spese per il ricorso, interessi legali». Preso atto di tale dichiarazione, nonché di quanto già affermato nelle controdeduzioni della banca resistente (p. 13), questo Arbitro dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda le domande di condanna della banca resistente alla restituzione delle medesime penali. Venendo alle restanti domande, deve essere anzitutto esaminata l eccezione pregiudiziale di incompetenza ratione temporis che è stata sollevata dalla banca resistente, sul presupposto che si tratti di operazioni o comportamenti della banca anteriori al 1 gennaio A tale proposito, si deve premettere che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione delle controversie in materia di servizi e operazioni bancari e finanziari, adottate con provvedimento della Banca d Italia del 12 dicembre 2011 (e successivi aggiornamenti), dispongono che: «Non possono essere sottoposte all ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009» (sez. I, 4). Pag. 5/8
5 Questo Arbitro ha generalmente negato la propria competenza in relazione a controversie concernenti operazioni poste in essere e concluse in epoca antecedente alla suddetta data, o comunque comportamenti che, posti in essere anteriormente a quella data, abbiano, sempre anteriormente ad essa, esaurito i propri effetti. Nelle proprie precedenti decisioni, il Collegio di Roma di questo Arbitro si è peraltro ritenuto competente in relazione a controversie concernenti fatti e comportamenti i quali, pur collocati in un periodo di tempo anteriore alla data indicata nelle richiamate Disposizioni della Banca d Italia, fossero tuttavia produttivi di effetti anche posteriormente. In particolare, il Collegio di Roma di questo Arbitro si è dichiarato competente a proposito delle contestazioni riguardanti un contratto stipulato in data antecedente a quella di demarcazione della competenza, limitatamente agli effetti dispiegati dal contratto stesso successivamente al predetto limite temporale (v., ad es., decisioni ABF, Collegio di Roma n. 487 del 2012, n del 2011, n. 756 del 2011, n. 901 del 2010). In definitiva, questo Arbitro ha precedentemente ritenuto che il limite temporale fissato dalle richiamate Disposizioni della Banca d Italia non gli impedisse di conoscere controversie le quali, pur ricollegandosi a contratti stipulati in epoca antecedente rispetto al richiamato limite temporale, fossero caratterizzate da una fase attuativa destinata a realizzarsi oltre il suddetto limite temporale. Questo Arbitro ritiene tuttavia opportuno rimeditare il proprio orientamento, al fine di individuare criteri interpretativi che assicurino una più piena aderenza alla ragione che giustifica la suddetta limitazione temporale della propria competenza. A tal fine, questo Arbitro osserva che la disposizione di cui si tratta si basa su una locuzione molto ampia: «operazioni o comportamenti» anteriori ad una certa data (1 gennaio 2007, e successivamente 1 gennaio 2009). A tale proposito, è stato precisato che «il termine operazioni evoca una nozione tecnica ben precisa, parendo così afferire tipicamente al compimento del singolo atto negoziale (un pagamento, un incasso, una comunicazione e così via) la cui estensione appare logicamente limitata nel tempo, destinata ad esaurirsi istantaneamente nell esatto momento in cui l atto viene compiuto e cristallizzando dunque la sua storica collocazione in quello stesso e solo momento. Viceversa, non può negarsi che il termine comportamenti rivesta una valenza atecnica e decisamente più generalista riuscendo con ciò idoneo ad abbracciare, in via astratta, qualsivoglia condotta latamente intesa in cui coesistano e perdurino le Pag. 6/8
6 componenti dell evento causativo di danno e il concretarsi di quest ultimo» (decisione ABF, Collegio di Milano, n del 2011). Si deve inoltre osservare che le suddette Disposizioni della Banca d Italia hanno altresì stabilito che «non possono essere sottoposte all ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale» (sez. I, 4, nota 3), lasciando presupporre che il criterio adottato per delineare la competenza ratione temporis di questo Arbitro si basi su presupposti distinti da quelli propri della prescrizione. In particolare, non può ritenersi che il comportamento sindacabile innanzi a questo Arbitro possa essere riferito a qualunque effetto determinatosi nel tempo, purché inerente al rapporto obbligatorio tra le parti, estendendo in ogni caso la competenza di questo Arbitro al momento in cui il ricorrente contesti di aver subito un pregiudizio. In altri termini, l impostazione della speciale disciplina che regola il funzionamento di questo Arbitro si pone su un piano diverso da quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale, nel cui ambito, al fine di determinare il giorno di decorrenza della prescrizione, occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore (Cass., 5 aprile 2012, n. 5504). La ragione che giustifica il limite temporale della competenza di questo Arbitro deve essere invece ricercata nell esigenza di assicurare il suo buon funzionamento, tenuto conto che esso è finalizzato a «garantire la rapidità, l economicità della soluzione delle controversie e l effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall ordinamento» (v. le citate Disposizioni della Banca d Italia, Sez. I, 1). Ne consegue, in linea di principio, che «la locuzione comportamenti anteriori al contemplata dalla norma in esame non può essere letta siccome avulsa dallo specifico contesto regolamentare in cui si colloca, dovendo al contrario calarsi nella suddetta prospettiva funzionale, la quale è protesa a porre un limite di natura convenzionale (e come tale finalizzato a meri obiettivi organizzativi insindacabili da questo Arbitro) a sua volta mirante a porre uno spartiacque temporale fra accadimenti occorsi prima o dopo la data di riferimento, dove per accadimento deve dunque intendersi la condotta tenuta dall intermediario a prescindere dal momento di verificazione o percepibilità del suo esito pregiudizievole» (decisioni ABF, Collegio di Milano, n del 2011 e Pag. 7/8
7 n. 963 del 2011, nonché la conforme decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 954 del 2013 ). Alla luce del suddetto criterio interpretativo, al quale questo Arbitro intende uniformarsi, si osserva che nella fattispecie in esame le contestazione del ricorrente e i pregiudizi dallo stesso invocati trovino fondamento in vizi genetici del rapporto intrattenuto con la banca resistente, i quali risalgono al maggio del In questo senso depongono le contestazioni e le domande avanzate dal ricorrente, il quale afferma di non aver avuto contezza al momento della formazione dei relativi rapporti contrattuali delle condizioni economiche applicate e del piano di ammortamento e inoltre di non aver sottoscritto la clausola relativa agli interessi ultralegali applicati, invocando pertanto la nullità delle relative pattuizioni. L accoglimento dell eccezione di incompetenza di questo Arbitro ratione temporis determina l assorbimento di quella di incompetenza di questo Arbitro per valore, la quale è stata pure sollevata dalla banca resistente (p. 5 s. delle controdeduzioni). Questo Arbitro ritiene pertanto che, per la parte rispetto alla quale non è cessata la materia del contendere, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su operazioni e comportamenti antecedenti la data del 1 gennaio P.Q.M. Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di rimborso della penale per estinzione anticipata e della penale per riscossione anticipata; dichiara il ricorso inammissibile per le rimanenti pretese. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8
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