Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania Via Amerigo Vespucci n NAPOLI

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1 Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania Via Amerigo Vespucci n NAPOLI Napoli, A tutti gli iscritti Oggetto: Circolare esplicativa in materia di contributo annuo. Care/i Colleghe/i, gli Assistenti Sociali, in Italia sono ordinati come professione intellettuale con la legge 84/1993 e operano con autonomia tecnica fornendo prestazioni professionali di assistenza sociale e di tutela dei diritti dei soggetti deboli, attraverso lo studio della situazione sociale e con interventi mirati alla prevenzione, sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità. Il lavoro professionale è sviluppato prevalentemente in rapporto subordinato e in forma libero professionale. Per esercitare la professione di Assistente Sociale è necessario aver conseguito l abilitazione mediante l esame di stato ed essere iscritti all Albo professionale, la mancata iscrizione comporta l esercizio abusivo della professione art 348 c.p. Tanto premesso, desidero, quindi, richiamare la Vostra attenzione sul tema in oggetto ed informarvi sulle procedure per la riscossione delle quote e la gestione delle morosità che il Consiglio regionale deve applicare per adempiere al dettato normativo. Il Consiglio Nazionale - ai sensi del Decreto Ministeriale 615/94 all art. 12 comma 2 let. e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione - con delibera 154/2012 ha fissato la quota di 27,00 per gli Ordini con più di n iscritti, la stessa è stata approvata con decreto del Ministero vigilante. Il CNOAS ha trasmesso tale decreto recepito con prot. n. 979 del Il Consiglio regionale è tenuto a determinare la quota ai sensi del DPR 615/94 art. 2c. Infatti, con delibera n. 687 del ha confermato la quota d iscrizione per la sez B di 100,00 per la sez A di 120,00 - si precisa che tale quota risulta invariata da oltre 7 anni -. Si precisa, altresì, che il CROAS Campania versa al CNOAS la quota annuale di 27,00 per entrambe le sezioni per annuo 2013 per un totale di ,00, come da delibera di cui sopra, al Consiglio Nazionale. Pur nella consapevolezza del difficile momento che gli italiani stanno attraversando sotto diversi profili dalla disoccupazione alla pressione fiscale e alla sofferenza che provoca in tutti la carenza di lavoro, ma ciò nonostante è necessario informarvi che bisogna versare la quota d iscrizione all Ordine nei termini previsti onde evitare di incorrere in more e spese legali a carico degli iscritti morosi come da Regolamento. Si riporta nelle tabelle allegate lo stato l attuale delle morosità.

2 Ordine Assistenti Sociali della Regione Campania Via Amerigo Vespucci n NAPOLI A tal proposito si precisa che, la riscossione della quota annuale da versare al Consiglio Nazionale è interamente affidata all Ordine regionale il quale, in merito alle eventuali morosità, esercita anche la relativa funzione disciplinare. Il Consiglio Nazionale, infatti, non può esercitare alcun potere disciplinare diretto nei confronti degli iscritti. L attuale Regolamento sanzioni disciplinari e procedimento, delinea dettagliatamente agli articoli 8 e 9 le procedure da attivare in caso di morosità dell iscritto nonché quelle afferenti alla riscossione della quota annuale. In merito alle modalità di riscossione dei contributi si precisa che le quote annuali hanno carattere tributario e, in base all art. 2 della L. 259/1958, sono equiparati alle tasse richieste dall Amministrazione statale. Le quote annuali, così come la tassa di iscrizione all Albo, non hanno carattere volontario, stante che il loro inadempimento produce la sospensione dall esercizio professionale; né hanno natura privatistica, discendendo dall appartenenza necessaria dell iscritto all Ente professionale. Ai fini della riscossione delle quote, inoltre, valgono le disposizioni legislative sulla riscossione delle imposte dirette, con eventuale affidamento dei ruoli all esattore. L articolo unico della Legge 10 giugno 1978, n. 292 così recita: le tasse e i contributi stabiliti con legge o con delibera degli organi statutari competenti di ciascun ordine o collegio professionale, ivi compresi gli eventuali arretrati, che devono essere corrisposti dagli iscritti agli albi degli ordini e collegi professionali, sono riscossi ai sensi dell articolo 3 del testo unico della legge sui servizi della riscossione delle imposte dirette (... ) Detta riscossione avverrà tramite ruoli a richiesta del consiglio degli ordini e dei collegi (...). L esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini e collegi l e quote di contributi ad essi spettanti. Tanto Vi comunico sia per la trasparenza sia per inviare tutti ad ottemperare nei termini, ormai scaduti da tempo il 28/2/2013, al pagamento del contributo dovuto per legge, come citato ha carattere tributario e non volontario. Tale appello ha la funzione di evitare al Consiglio di ricorre ai legali per il recupero obbligatorio delle quote d iscrizione, l affidamento ai legali comporta un aggravio di costi a carico dell iscritto moroso, ma anche dell Ordine qualora il contributo annuale risulta inesigibile come da accertamenti effettuati dagli stessi legali, in tal caso le notevoli spese sono a carico dell Ordine. Quindi, il regolare pagamento consentirà al Consiglio di effettuare una migliore offerta di servizi, tra cui l organizzazione di più eventi formativi, non solo quello previsto dal regolamento relativo alla metodologia/deontologia. Si ricorda che la formazione continua è resa ormai obbligatoria dal DPR 137/2012 ex art. 7 e dal regolamento in fase di approvazione da parte del Ministero della Giustizia. A tal proposito si ricorda che il non ottemperare a tale obbligo costituisce illecito disciplinare. Al momento la sperimentazione, è ancora in corso, la formazione è considerata di primaria importanza per il miglioramento della qualificazione professionale e rafforzamento della legittimazione sociale della nostra professione così come di tutte le professioni ordinate/regolamentate. Vi informo, altresì, che:

3 1. il Consiglio Nazionale con delibera n. 33 del 15 febbraio 2013 ad oggetto: Circolare riscossione quote iscritti trasferiti, ha determinato la gestione delle quote degli iscritti trasferiti. In caso di trasferimento dell iscritto da/per altro Ordine regionale, gli Assistenti sociali sono tenuti al pagamento del contributo annuale all Ordine regionale a cui risultano iscritti al 1 gennaio dell anno di riferimento. Il contributo, infatti, è di competenza dell Ordine di provenienza e nessun versamento compensativo deve essere effettuato da quest ultimo al nuovo Ordine regionale di appartenenza. Ciò al fine di semplificare la procedura di trasferimento dell iscritto. 2. il Consiglio è in procinto di organizzare l Assemblea degli Iscritti come da art. 17 del regolamento di funzionamento; 3. il Ministero vigilante invierà la circolare in cui stabilisce la data delle elezioni per il rinnovo degli Organi di questo Consiglio, troverete, prossimamente, sul sito le informazioni per la presentazione delle candidature; Si riporta lo stato degli Iscritti all Albo del CROAS CAMPANIA relativo alle morosità degli ultimi 5 anni aggiornato al tutti i valori sono espressi in euro -. TABELLA N. 1 MOROSI dal 2008 al 2012 A/RIF SEZ QUOTA INCASSARE MOROSI PAGAGANTI INCASSATO DA INCASSARE 2008 A , , ,00 600,00 B , , , ,00 TOTALE , , , A , , ,00 480,00 B , , , ,00 TOTALE , , , A , , ,00 360,00 B , , , ,00 TOTALE , , , A , , , ,00 B , , , ,00 TOTALE , , , A , , , ,00 B , , , ,00 TOTALE , , ,00 Nella tabella 1 sono riportati gli iscritti morosi distinti per: sezione, quote pagate, quote da incassare e relativi totali.

4 TABELLA N. 2 DI SINTESI MOROSI DISTINTI PER SEZIONE QUOTE MOROSI TOTALE QUOTE MOROSI i T0TALE NUMERO MOROSI DI CUI NUMERO SOSPESI TOTALE DA INCASSARE MOROSI SEZ. A (ALL. 1) 70 SEZ. B (ALL. 2) ,00 In tale tabella sono evidenziate le quote di morosità degli iscritti, il numero dei morosi corrispondenti e la somma totale da incassare delle morosità relative agli anni dal 2008 al TABELLA N. 3 RADIATI AFFIDATI LEGALE SALDATE SALDATE PARTE DI MOROSITA TOTALE N. RADIATI DA RISCUOTERE In tale tabella sono riportate le pratiche dei morosi radiati ed il numero dei radiati che hanno saldato le morosità ai legali formalmente incaricati dal Consiglio. TABELLA N. 4 QUOTE DA INCASSARE Anni TOTALE In tale tabella è in quella successiva è riportato il resoconto - aggiornato al 17/4/ delle n. 102 pratiche, affidate ai legali nel mese di luglio 2012, relative agli anni 2008/2012 degli iscritti morosi distinte per quote TABELLA N. 5 QUOTE INCASSATE Anni TOTALE n. 245 hanno pagato direttamente all Ordine dopo la diffida inviata il n. 4 n. 10 ai prot. n per i restanti 464 si devono applicare le sanzioni secondo il regolamento sanzioni hanno n. 6 hanno legali, n. 12 ai legali; disciplinari e procedimento con saldato saldato ai n. 2 n. 2 conseguente affidamento ai legali per il Sono state ai legali; legali; direttamente all Ordine direttamente all Ordine recupero crediti. pagate quote 281/1147

5 TABELLA N. 6 SINTESI DELLA tab. n. 6 - RIEPILOGO DELLE QUOTE RISCOSSE. LEGALI CROAS TOTALE Nella tabella 6 è riportata la sintesi delle quote che gli iscritti morosi hanno pagato ai legali e direttamente al CROAS dal 2008 al 2012 dopo la diffida. TABELLA N. 7 SINTESI DELLA tab. n. 2 Tale tabella è la sintesi della tab. 2 le quote di morosità da riscuotere sono riferite dal 2008 al RIEPILOGO DELLE QUOTE DA RISCUOTERE AFFIDATE LEGALI 168 AI SENZA LEGALI 698 TOTALE 866 DESCRIZIONE Le n. 698 quote sono le morosità da riscuotere riferite del 2012 e del 2011 dopo la diffida. Si riportano per opportuna conoscenza gli stralci dei Regolamenti sopra citati: Il Consiglio Nazionale con delibera n. 34 del 15 febbraio 2013 ad oggetto: Regolamento per la riscossione delle quote degli iscritti all Albo a favore del consiglio Nazionale da parte degli ordini regionali degli Assistenti Sociali. Art. 1 Determinazione delle quote a favore del Consiglio Nazionale 1. I Consigli degli Ordini Regionali riscuotono le competenze del Consiglio Nazionale congiuntamente al contributo annuo dovuto dai loro iscritti. 2. Gli Ordini regionali versano al Consiglio Nazionale le quote di loro spettanza secondo i criteri e le modalità definite annualmente con Deliberazione assunta ai sensi e per gli effetti dell art. 12, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n Il Consiglio Nazionale può riconoscere il versamento delle quote annuali in più rate, fissandone le relative scadenze. Art. 2 Riconoscimento delle morosità degli iscritti 1. Il Consiglio Nazionale riconosce la morosità degli iscritti agli Ordini regionali solo in occasione del versamento della rata di saldo di ogni quota annuale. 2. La morosità è conteggiata in decurtazione della quota di saldo solo nel caso in cui il Consiglio dell Ordine regionale abbia assunto almeno uno dei seguenti provvedimenti: a) sospensione dall esercizio della professione ai sensi dell art. 4, comma 2, lettera b) del Regolamento sulle sanzioni disciplinari; b) radiazione dall Albo ai sensi dell art. 5 del Regolamento sulle sanzioni disciplinari; c) cancellazione dall albo a qualsiasi titolo. 3. Non sono riconosciute le morosità anteriori a 5 anni dalla data dell allegato di cui all art.3, comma 2.

6 Art. 4 Doveri dei Consigli degli Ordini Regionali 1. I Consigli degli Ordini Regionali devono intraprendere ogni iniziativa volta alla equa ed integrale riscossione delle quote annuali a carico degli iscritti. 2. La mancata attuazione delle disposizioni di cui all art. 8 del Regolamento sulle sanzioni disciplinari e procedimento approvato nella seduta di Consiglio Nazionale dell Ordine degli Assistenti Sociali del 16 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce grave violazione di norma regolamentare. ai sensi e per gli effetti di cui all art. 7, comma 1 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n Regolamento Sanzioni Disciplinari e Procedimento - art. 17 D.M. 11 ottobre 1994, n. 615, art. 9 D.P,R. 169/ Art. 4 Sospensione 1. La sospensione censiste nell inibizione all esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previste e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto tempo stabilito nel provvedimento del giudice penale che l ha comminata. II Consiglio regionale o interregionale, in queste case, si limita a prenderne atte. 2. La sanzione della sospensione dall esercizio della professione è inflitta fino al massimo di due anni: per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento a utenti/clienti o ad altro iscritto all albo o enti; oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decreto e l a dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto; a) per morosità superiore ad una annualità nel pagamento dei contributi dovuti, ai sensi del successive art Nei casi di maggiore gravità, Ia sanzione della sospensione può essere motivatamente inflitta in via cautelare provvisoria al memento dell apertura del procedimento disciplinare. 4. Tre provvedimenti di sospensione maturati nell arco di cinque anni, comportano la radiazione dall albo. Art 8 Contributo annuo E considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all Ordine regionale o interegianale di appartenenza (morosità). 2. il contributo annuo dovuta dagli iscritti all albo e determinato del Consiglio regionale o interregionale territoriale che ne stabilisce modalità e tempi di versamento con deliberazione approvata dal Ministero vigilante ed è comunicato dal Presidente e/o del Tesoriere del Consiglio regionale a interregionale a mezzo lettera circolare agli iscritti. 3. La Circolare deve indicare: a) I entità del contributo annuo dovuto dagli iscritti ali albo, casi come determinata del Consiglia regionale o interregionale; b) le modalità a i tempi di versamento del contributo annuo; c) te maggiorazioni cui l iscritto vs incontro in caso di mancato versamento nei tempi indicati al punto b); d,) Le sanzioni disciplinari che verranno irrogate decorso 11 tempo utile al versamento del contributo annuo; a) i modi di irrogazione delle sanzioni disciplinari per morosità; o Le modalità di cessazione delle morosità e i relativi effetti e che, net caso di radiazione dall albo, ave l interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha data luogo alla radiazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti della normative vigente al momento della richiesta e che la domanda di nuova iscrizione è regolata dall art. 9

7 del DMGG 615/ I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell Ordine regionale o interregionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell interessato ad altro Ordine regionale o interregionale, di sospensione, di radiazione. 5. L iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative previste maggiorazioni nel termine indicato al comma 2 si considera moroso ed incorre nella sanzione della censura se la morosità va oltre 1 60 giorni e della sospensione dall esercizio della professione prevista del comma 2 lett. b) dell art. 4 se la morosità è superiore ad un anno. 6. Decorso ii secondo anno della data della sospensione, perdurando la morosità, l iscritto viene radiato dall albo. Art. 9 Morosità. 1. Scaduto il termine di cui all art. 8 comma 3 lett. b), il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a diffidare l iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. del ricevimento della diffida, con le maggiorazioni di cui al successivo comma 3 e con l espressa indicazione che si procederà all apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare. 2. Scaduto senza esito il termine di 60 gg. il presidente del Consiglio regionale e interregionale attiva d ufficio l apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell art, 12 comma 4, inviandone comunicazione all iscritto. 3. I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui all art. S comma 3 lett. b). e art 9 commi 1 e 2 sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pan a quella del saggio dell interesse legale in vigore alla data della scadenza del termine e, se effettuati dopo il 31 dicembre dell anno di riferimento, ad una ulteriore quota aggiuntiva pan al 10%. 4. A seguito di presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità, ii Consiglio regionale o interregionale, con atto deliberativo da adottarsi non oltre 45 gg. della data di presentazione, prende atto della intervenuta cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della sospensione dall esercizio della professione. 5. Le spese sostenute dal Consiglio regionale o interregionale a cause e correlate al mancato versamento sono a carico dell iscritto moroso. Nell auspicio che quanto esposto sia chiaro ed utile nell interesse della categoria professionale, vogliate gradire cordiali saluti anche a nome del Consiglio

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