ORGANISMO UNITARIO DELL AVVOCATURA ITALIANA. Rassegna stampa. 28 giugno Responsabile :Claudio Rao (tel. 06/

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1 Ufficio stampa Rassegna stampa 28 giugno 2011 Responsabile :Claudio Rao (tel. 06/

2 SOMMARIO Pag 3 AFFIDAMENTO CONDIVISO: Affidamento condiviso, l OUA domani in audizione alla Commissione Giustizia del Senato comunicato stampa OUA Pag 4 CONCILIAZIONE: L'Avvocatura verso un congresso straordinario ( Pag 5 CONCILIAZIONE: Referendum anti mediazione:si mobilita il Sindacato forense (il denaro) Pag 6 CONCILIAZIONE: Sette fondate questioni di incostituzionalità del D. Lgs. n. 28/2010 Pag 11 CONCILIAZIONE: Disegno di legge sen. Benedetti Valentini Pag 15 CONCILIAZIONE: Disegno di legge sen. Della Monica ed altri Pag 16 AVVOCATI: Cnf: sui processi lenti serve un'azione coordinata e sistematica (diritto e giustizia) Pag 17 AVVOCATI: Corso sulla famiglia: a Nola lezione finale (il denaro) Pag 18 RIFORME GIUSTIZIA: Responsabilità toghe, lo stop da Palazzo Chigi (la repubblica) Pag 19 RIFORME GIUSTIZIA: Scontro sui giudici «responsabili» (il sole 24 ore) Pag 21 FISCO: Stop ai professionisti-giudici (il sole 24 ore) Pag 23 FISCO: Tre aliquote Irpef, via l'irap dal 2014 (il sole 24 ore) Pag 25 FISCO: Atti al fisco sempre sottoscritti (italia oggi) Pag 27 FISCO: Con la riforma il codice unico di condotta (il sole 24 ore) Pag 28 FISCO: le ganasce invalide portano in Procura (il sole 24 ore) Pag 29 PROFESSIONI: I professionisti aspettano le agevolazioni fiscali (la repubblica affari e finanza) Pag 31 PROFESSIONI: I notai : pronti ad alzare il tiro (il corriere economia) Pag 32 PROFESSIONI: Ingegneri, radiografia di uno stato di crisi (la repubblica affari e finanza) Pag 34 FECONDAZIONE ASSISTITA: Fecondazione negata a noi malati La Corte europea accoglie il ricorso (il corriere della sera) Pag 35 FECONDAZIONE ASSISTITA: Procreazione: legge 40 sul banco di Corte Giustizia Europea (ansa) Pag 36 FECONDAZIONE ASSISTITA: Legge 40 alla Corte dei diritti (il sole 24 ore) Pag 37 UNIVERSITA : Big testimonial a Giurisprudenza per scoprire i nuovi talenti del diritto (il mattino) Pag 37 PROFESSIONI: In studio dal consulente non più di due praticanti (il sole 24 ore) Pag 38 MINORI: «Non si può vietare la vendita di videogiochi violenti ai minorenni» (il corriere della sera) Pag 39 MARCHI: Ricorso amministrativo per proteggere i marchi (il sole 24 ore) Pag 40 DIRITTO DI FAMIGLIA: Tutele e coppie di fatto: la prassi supera le leggi (il sole 24 ore) Pag 42 CONCILIAZIONE: Procedimento suggerito per ridurre i riflessi negativi della mediaconciliazione obbligatoria Pag 44 CONCILIAZIONE: Disapplicazione dell obbligatorietà della mediaconciliazione 2

3 COMUNICATO STAMPA AFFIDAMENTO CONDIVISO L OUA DOMANI IN AUDIZIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO Una delegazione dell Organismo Unitario dell Avvocatura (OUA), composta dal presidente, Maurizio de Tilla, dalla coordinatrice della commissione Famiglia dell Oua, Nicoletta Variati, sarà sentita domani (mercoledì) alle 14 dalla Commissione Giustizia del Senato in relazione all indagine conoscitiva sull affido condiviso e sui disegni di legge sulla materia all esame del Senato. Roma, 28 giugno

4 L'Avvocatura verso un congresso straordinario Maurizio de Tilla (Oua): no a pasticci sulla media-conciliazione l'attacco ai diritti dei cittadini e all'avvocatura costringe gli avvocati a pensare alla convocazione di un congresso straordinario La decisione ufficiale sarà presa solo a metà luglio ma le premesse per la convocazione di un congresso straordinari dell Avvocatura ci sono tutte. La decisione, a quanto risulta a Mp sarebbe slatta presa dopo il successo dell astensione degli avvocati proclamata dall Oua per giovedì scorso e la manifestazione di Napoli alla quale hanno partecipato più di mille toghe. Manca solo la richiesta rivela a Mp il presidente dell Oua, Maurizio de Tilla la professione forense ne ha abbastanza del comportamento dei politici nei suoi confronti. Sul tappeto i problemi di sempre: l obbligatorietà della mediaconciliazione e lo sfascio della giustizia civile. Ad aggravare il quadro l indiscrezione, secondo la quale il Ministro della Giustizia Alfano, prima di dimettersi, avrebbe intenzione di varare un decreto legge sulla mediaconciliazione obbligatoria che disattende le richieste unitarie (oltre 150 ordini forensi e tutte le associazioni di categoria) dell avvocatura, sull eliminazione dell obbligatorietà dell istituto, nonché le dure critiche al sistema vigente anche da parte della magistratura e di molti parlamentari di maggioranza e opposizione. «Invece di ascoltare il Parlamento e la società civile spiega de Tilla e, quindi, accelerare l approvazione dei disegni di legge bipartisan all esame del Senato (Benedetti Valentini del Pdl e Della Monica del Pd), che recepiscono le proposte dell avvocatura, il Ministro vuole fare l ennesimo regalo ai poteri forti a scapito dei cittadini. Questo ulteriore attacco alla giustizia civile costringe gli avvocati a pensare anche alla convocazione di un congresso straordinario. La decisione sarà assunta a metà luglio. 4

5 IL DENARO Referendum anti mediazione: si mobilita il Sindacato forense Il Sindacato forense di Napoli (storica associazione dei legali partenopei, presieduta da Luigi Canale) si mobilita per il referendum abrogativo contro la norma che ha introdotto dal marzo scorso in Italia la normativa sulla mediazione civile obbligatoria. La decisione giunge all indomani della manifestazione nazionale di protesta indetta dall avvocatura italiana contro la nuova procedura, giovedì 23 giugno, con astensione dalle udienze e assemblea generale convocata a Napoli, con la partecipazione di oltre mille professionisti, provenienti anche da altre regioni del Paese. L iniziativa del Sindacato forense si raccorderebbe a quelle promosse su tutto il territorio nazionale da altre associazioni di categoria allo scopo di raccogliere le 500mila firme richieste dal nostro ordinamento per presentare la richiesta di referendum abrogativo. A livello locale il sindacato si attiva insieme ad altre due organizzazioni: l Associazione forense Normanna (di Santa Maria Capua Vetere, guidata da Pasquale Fedele) e Magna Carta (guidata da Umberto Truglio), fra le associazioni promotrici nel luglio scorso di un corteo di protesta antimediazione che si snodò a Napoli dall ufficio dei Giudici di Pace fino alla sede centrale dell Ateneo Federiciano. La partita referendaria sembra ora l ultima carta da giocare contro la nuova procedura per la gestione del contenzioso civile, tenacemente avversata da gran parte dell avvocatura. Il Guardasigilli Angelino Alfano, infatti, non sarebbe propenso a fare dietrofront sull obbligatorietà, come chiede da sempre la base della categoria. Intanto si completa il rinnovo degli organismi istituzionali del Sindacato forense di Napoli. All unanimità viene scelto come segretario Antonio Valentino, che succede all uscente Eugenio Pappa Monteforte. Quest ultimo è ora vice segretario dell associazione insieme al collega Dario Borgia. Alla tesoreria viene eletto Francesco Allocati, già candidato al consiglio forense dell Ordine di Napoli. Presidente del Collegio dei Probiviri è Vincenzo Improta. Alla presidenza del Collegio dei revisori dei conti viene eletto Mario Barone. 5

6 SETTE FONDATE QUESTIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL D.LG. 28/10 SULLA MEDIACONCILIAZIONE OBBLIGATORIA 1. Violazione degli artt. 76 e 77 Cost. La obbligatorietà della mediaconciliazione viola la Costituzione, tanto più perché collegata alla mancata previsione di necessità dell assistenza dell avvocato. Anzitutto va chiarito che il legislatore delegante in conformità alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorietà, né aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione dì procedibilità della domanda giudiziaria. Il d.lgs. 28/10 è, quindi, viziato per eccesso di delega, in quanto appare evidente che una condizione di procedibilità di una domanda giudiziaria, ex art. 24 Cost., può essere introdotta esclusivamente dal legislatore, e quindi il Governo avrebbe potuto farlo soltanto se ne fosse stato autorizzato dalla legge di delega. Si ha così la palese violazione degli artt. 76 e 77 Cost. per contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo. Va, in proposito, osservato che l art. 60 della legge 69/09 (legge delega) al terzo comma lett. a) prescrive che nell esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo... a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l accesso alla giustizia. Orbene, in aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l art. 5 del d.lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l immediato accesso alla giustizia. Il d.lgs. 28/10, concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, rischia di compromettere l effettività della stessa tutela giudiziale. Non può argomentarsi, in senso contrario, che la mediazione di cui all art. 5 del d.lgs. 28/10 non preclude l accesso alla giustizia, poiché attivato il procedimento di mediazione e trascorsi i quattro mesi di cui all art. 6, l accesso alla giustizia è possibile, e la condizione di procedibilità della domanda è assolta. Ed infatti, che dopo il procedimento di mediazione la parte possa adire il giudice è circostanza del tutto evidente, e certamente non v era bisogno che la legge ricordasse una ovvietà del genere, poiché nel nostro sistema è impensabile che, dopo una condizione di procedibilità, non si possa procedere, ovvero non si dia alla parte il diritto della tutela giurisdizionale. Pertanto, se l art. 60 della l. 69/09 aveva stabilito che la mediazione doveva darsi senza precludere l accesso alla giustizia, essa, evidentemente, non faceva riferimento alla possibilità della parte di adire il giudice dopo la mediazione, cosa scontata e ovvia, ma faceva riferimento alla necessità che la mediazione non condizionasse il diritto di azione, e quindi non fosse costruita come condizione di procedibilità. Né può argomentarsi che il problema non sussiste per la brevità del termine di quattro mesi, cosicché la condizione di procedibilità dell art. 5 sarebbe compensata dal termine breve fissato nell art. 6. Ciò, infatti, non può sostenersi perché il termine breve di quattro mesi era già stato fissato dalla legge delega, e precisamente nella lettera q) dell art. 60, la quale, al tempo stesso, però, voleva che il procedimento di mediazione si desse comunque senza precludere l accesso alla giustizia. Dunque, la legge delega voleva sia che il procedimento di mediazione non durasse più di quattro mesi, sia che il procedimento di mediazione non precludesse l accesso alla giustizia. L argomento della brevità del termine non può quindi essere utilizzato per escludere l eccesso di delega, poiché, al contrario, il d.lgs. 28/10, mantenendo il termine già fissato nella lettera q) dell art. 60 della l. 69/09, non ha però rispettato la medesima disposizione di legge nella parte in cui escludeva che il procedimento potesse costituire condizione di procedibilità della domanda, ovvero fosse in grado di precludere, per tutta la sua durata, l accesso al giudice. Nel rispetto dell art. 60 della legge delega 69/09, l obbligatorietà del procedimento di mediazione in tutte le ipotesi dell art. 5 del d.lgs. 28/10 non poteva dunque darsi. L art. 5 del d.lgs. 28/10, in contrasto con l art. 60 della l. 69/09, è pertanto incostituzionale per violazione degli artt. 76 e 77 Cost. 6

7 2. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. Il d.lgs. 28/10, all art. 16 e nell intero capo terzo intitolato organismi di mediazione, disattende palesemente la previsione della delega. Non vi è, infatti, traccia, di qualsivoglia criterio o parametro volto a selezionare gli organismi deputati alla mediazione in base a criteri di professionalità ed indipendenza. L art. 16, infatti, si limita a stabilire che qualunque ente pubblico o privato che dia garanzie di serietà ed efficienza sia abilitato a costituire un organismo di mediazione. Con ciò disattendendo la previsione della delega ove circoscrive lo svolgimento dell attività di mediazione esclusivamente in capo ad organismi professionali ed indipendenti e dunque attuando, al di là delle previsioni della stessa legge delega, una sorta di liberalizzazione nella costituzione e abilitazione degli organismi di mediazione. Entrambe le previsioni del d.lgs. 28/10, tanto l art. 5 quanto l art. 16, si pongono, pertanto, in aperto contrasto con le previsioni della legge delega. Quando invece, alla stregua dell univoco orientamento della giurisprudenza costituzionale, il potere di riempimento dai legislatore delegato, per quanto ampio possa essere, non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega (Corte Costituzionale 12 ottobre 2007 n. 340). Nel caso della mediaconciliazione, utilizzando i parametri di controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante univocamente indicati dalla stessa giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 44/2008, 71/08, 98/08, 230/10) emerge, infatti, l incoerenza delle previsioni degli artt. 5 e 16 del d.lgs. 28/10 con la previsione dell art. 60 l. 69/09. Ad avviso della giurisprudenza costituzionale il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l interpretazione della loro portata. Orbene la previsione di cui all art. 60 della l. 69/09, in aderenza agli impulsi dell ordinamento comunitario ed in particolare alle previsioni della direttive 2008/52/CE, era orientata a garantire l introduzione di sistemi alternativi e celeri di tutela delle posizioni giuridiche integranti diritti disponibili nonché la qualità della mediazione attraverso l individuazione di organismi professionali ed indipendenti. Tutto ciò è ben lungi dall essere realizzato ove si consideri la portata ed il tenore di previsioni, qual è quella dell art. 5 del d.lgs. 28/10 volta ad appesantire il procedimento di tutela delle posizioni dei singoli, attraverso l introduzione obbligatoria di un procedimento non alternativo e facoltativo, ma obbligatorio e propedeutico all accesso alla giustizia; nonché quella dell art. 16 del medesimo decreto volta ad escludere dai criteri di selezione degli organismi di mediazione qualsivoglia parametro di professionalità ed indipendenza, quali parametri invero indicati dalla legge delega. L effetto di entrambe le previsioni è la violazione della delega e lo snaturamento della funzione che il legislatore delegante aveva attribuito al procedimento di mediazione ed agli organismi professionali ed indipendenti deputati alla mediazione. Tutto ciò in palese violazione dei principi costituzionali che sorreggono la disciplina della legislazione delegata ed ancor più, sul piano sostanziale, la violazione degli artt. 76 e 77 e del principio del diritto di difesa di cui all art. 24 della Costituzione. 3. Violazione dell art. 24 Cost. Si deve prendere atto che la mediazione di cui al d.lgs. 28/10 ha un costo, e lo ha anche nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, visto che lo stesso art. 16, 40 comma del d.m. 10 ottobre 2010 n. 180 espressamente prevede che detto costo deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all art. 5, comma 1, del d.lgs.. Si eccepisce, al riguardo, che la mediazione può essere obbligatoria, oppure onerosa, ma non le due cose insieme, poiché se la mediazione, come nel nostro caso, è tanto obbligatoria quanto onerosa, allora è incostituzionale. Sembra evidente, infatti, che il legislatore possa prevedere la mediazione come scelta libera e cosciente della parte, e in questi casi, quindi, anche prevedere che, chi la scelga, debba pagare il servizio; oppure il legislatore può 7

8 subordinare l esercizio della funzione giurisdizionale ad un previo adempimento, se questo è razionale e funzionale ad un miglioramento del servizio giustizia, ed in questo senso, come è avvenuto con l art. 410 c.p.c., può anche prevedere un tentativo obbligatorio di conciliazione, ma senza costi. Se viceversa il tentativo obbligatorio di conciliazione ha un costo, e questo costo non è meramente simbolico, come avviene con l art. 16 d.m. 180/10, allora, nella sostanza, il sistema subordina l esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro. Il Governo, quindi, non si è limitato ad imporre una condizione di procedibilità che non era stata consentita, ma ha anche stabilito che i relativi costi dovessero cedere (quanto meno in via di anticipazione) a carico del cittadino, il quale vedrà così gravemente ostacolato quell accesso alla Giustizia che la Costituzione garantisce a tutti. Chi di noi, al cospetto di una vertenza di entità economica modesta, non sarà costretto a rinunziarvi, per evitare di dover anticipare, nell ordine: la indennità dovuta al conciliatore; il compenso all ausiliare tecnico di quest ultimo, se necessario; il contributo unificato. E poiché il nostro sistema non può subordinare l accesso al giudice al pagamento di una somma di denaro, la media-conciliazione è in contrasto con i nostri valori costituzionali, e in violazione dell art. 24 Cost. Ciò è affermato anche alla luce degli orientamenti che la Corte costituzionale ha già avuto su questi temi. Sostanzialmente, il legislatore può pretendere versamenti per la funzione giurisdizionale civile solo se questi sono riconducibili a tributi giudiziari o a cauzioni volti a garantire l adempimento dell obbligazione dedotta in giudizio. In tutti gli altri casi, e fin da Corte costituzionale 29 novembre 1960 n. 67, lo Stato non può pretendere versamento di somme per adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia. E l imposizione del pagamento di una somma di denaro per l esercizio di un diritto in sede giurisdizionale, quale oggi si realizza con la media-conciliazione in forza del combinato disposto dell art. 5 d.lgs. 28/10 e art. 16 d.m. 180/10, si pone pertanto in contrasto con tutti i parametri di costituzionalità per come già definitivi in precedenti decisioni dalla Corte costituzionale, in quanto: a) si tratta di un esborso che non può essere ricondotto né al tributo giudiziario, né alla cauzione; b) si tratta di un esborso che non può considerarsi di modestissima, e nemmeno di modesta, entità; e) si tratta di un esborso che non va allo Stato, bensì ad un organismo, che potrebbe addirittura avere natura privata; d) e si tratta infine di un esborso che nemmeno può considerarsi razionalmente collegato alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione, poiché questi esborsi, di nuovo, sono da rinvenire solo nelle cauzioni e nei tributi giudiziari, non in altre cause di pagamento, e perché un esborso che non va allo Stato ma ad un organismo, anche di natura privata, non può mai avere queste caratteristiche. 4. Violazione art. 24 Cost. (Segue) Il legislatore delegante nulla aveva detto circa la necessità di una difesa tecnica nel corso del procedimento di mediazione; tuttavia, aveva avuto cura di evitare che il suo svolgimento potesse avere ripercussioni di sorta sulla decisione di merito del processo: nella legge di delega, il rifiuto della proposta formulata dal mediatore, e poi ritenuta equa dal Giudice, poteva influire sul governo delle spese, ma non mai sull esito della lite. Nel fare uso del potere delegatogli, invece, il Governo, all art. 8 del decreto legislativo 28/20 10, ha introdotto la previsione secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell art. 116 secondo comma del codice di procedura civile. In buona sostanza, una scelta che la parte potrà fare senza l ausilio di un difensore partecipare oppure no al procedimento di conciliazione potrà condizionare in misura determinante l esito del successivo processo; è noto, infatti, che il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell art. 116 c.p.c., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (così, tra le tante, Cass. 20 giugno 2007 n ). Ne risulta evidente la violazione del diritto di difesa di cui all art. 24 della Costituzione, diritto che, come è noto, è la potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale in qualsiasi fase del processo e quindi anche in quelle fasi prodromiche dal cui svolgimento è possibile desumere argomenti di prova, nonché l eccesso di delega ex art. 76 Cost. avendo il legislatore delegato introdotto una possibilità di acquisire elementi di prova pur in assenza di 8

9 difesa tecnica che il Delegante non aveva permesso mai. La mancata previsione della obbligatorietà della presenza dei difensori rileva anche sotto un diverso e forse addirittura più pregnante profilo. Quell assistenza tecnica, quale che sia il valore della controversia, non è obbligatoria, ma non è neppure vietata: è facoltativa. Il che sta a significare che, chi è in grado di pagarseli, potrà farsi rappresentare da fior di avvocati, consulenti di parte esperti, professionisti di grido, e chi è povero no: dovrà arrangiarsi da solo, perché, non essendo obbligatoria la presenza di un avvocato, non sarà possibile ricorrere al patrocinio a spese dello Stato. Una anziana pensionata ultraottantenne, e munita del diploma di licenza elementare, se non sarà in grado di anticipare (oltre a quelli per il mediatore) i compensi per un avvocato, potrà trovarsi di fronte un battaglione di agguerriti specialisti, ma dovrà discutere da sola una proposta di conciliazione in una controversia avente ad oggetto (citiamo a mò di esempio) i tango-bond, o un altro sofisticato prodotto finanziario. 5. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. Un forte contrasto del d.lgs. 28/10 con la legge delega si ha per ciò che riguarda i riflessi del diniego all accoglimento della proposta del mediatore, sull iter del successivo giudizio e segnatamente sulla disciplina delle spese di lite. Il fatto che alla parte vincitrice del giudizio che non abbia accettato una proposta conciliativa che sia venuta a coincidere con il contenuto della decisione giudiziaria, debbano essere accollate le spese di lite proprie e della controparte, oltre al pagamento di un importo pari al contributo unificato e alle spese di mediazione, costituisce infatti un evidente deterrente forzato dal ricorrere alla tutela giudiziaria ed accettare l esito della mediazione. Ciò in quanto di fronte alla proposta del mediatore, la parte quasi sicuramente preferirà non rischiare, finendo per accettare ob torto collo la soluzione stragiudiziale segnalatagli, anche se non ne è convinta appieno ed anche se può ritenerla ingiusta, piuttosto che ricorrere alla tutela giudiziaria che avrebbe potuto offrirgli un risultato anche migliore. È questo il punto su cui si giocano ulteriori dubbi di costituzionalità per eccesso di delega con riferimento alla già riferita lett. a) dell art. 60 della l. n. 69 del 2009, che aveva posto come preciso criterio direttivo quello per cui l attuazione della mediazione non dovesse in alcun caso precludere il ricorso alla tutela giudiziaria. Preclusione che invece può aversi nel caso della proposta conciliativa, che sfacciatamente dissuada psicologicamente la parte dal ricorso al giudizio al quale ha diritto e che potrebbe garantirgli anche un migliore risultato. Si noti che la parte potrà trovarsi di fronte anche a proposte che a causa di una possibile impreparazione tecnica del mediatore potranno rivelarsi erronee o squilibrate, anche inconsapevolmente, a favore di uno dei soggetti della lite. Eppure, pur nella probabile infondatezza di tali proposte, la parte di fronte allo spettro delle pesanti conseguenze sulle spese, può precludersi il ricorso a quella che è l unica strada naturale e garantistica per la composizione delle liti, data appunto dalla tutela giurisdizionale. 6. Violazione dell art. 3 Cost. La media-conciliazione rompe altresì il trattamento paritario nel processo tra attore e convenuto. Ciò già avviene con il d.lgs. 28/10, che prevede la condizione di procedibilità ex art. 5 per la domanda principale e non per la domanda riconvenzionale, ma oggi, più gravemente, avviene con l art. 16 d.m. 180/10, concernente i criteri di determinazione delle indennità. Tale disposizione, infatti, divide le indennità del procedimento di mediazione tra spese di avvio del procedimento e spese di mediazione. Le spese di avvio del procedimento sono dovute da ciascuna parte ma sono versate dall istante al momento del deposito della domanda (2 comma). Parimenti le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Dunque, il decreto ministeriale espressamente prevede che la parte convenuta possa non aderire al procedimento. Cosicché, ai sensi dell art. 3 Cost.: a) o si ritiene che anche l attore possa non aderire al procedimento, e quindi possa versare la sola spesa di avvio del procedimento ai fui dell art. 5 del d.lgs. 28/10 con contestuale dichiarazione di non voler avvalersi del servizio; b) oppure il sistema è in violazione del principio d eguaglianza, 9

10 consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento, ma non alla parte attrice, che si vedrebbe ob torto collo obbligata al procedimento di mediazione per poter far valere in giudizio un suo diritto. L istituto della media-conciliazione di cui all art. 5 del d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l art. 16 d.m. 180/10, in questi termini, non viola così solo l art. 24 Cost. (per essere, al tempo stesso, obbligatoria e onerosa), ma viola anche l art. 3 Cost., perché pone su piani diversi, e tratta diversamente, la parte attrice rispetto a quella convenuta. Né, contro questo argomento, si può sostenere che la diversità di trattamento dipende dalla diversità delle pretese, perché è l attore che vuoi adire il giudice, non il convenuto. Un rilievo del genere può esser fatto solo da chi veda nell attore un rompiscatole da arginare e non la parte che ha subito un torto e chiede giustizia. Adire il giudice è un diritto costituzionale, e chi intende farlo non deve subire pregiudizi rispetto alle altre parti processuali, che possono essere proprio quelle che hanno causato l insorgere della lite per una violazione di legge. Altrimenti il sistema, oltre ad infrangere il trattamento paritario delle parti in giudizio, rischia altresì di compromettere seriamente l elementare dovere del rispetto delle obbligazioni, con gravi ripercussioni non solo sul diritto, ma anche sull economia. 7. Violazione degli artt. 24, 76 e 77 Cost. Un settimo aspetto di incostituzionalità attiene all organizzazione interna degli organismi di conciliazione, anche per come definiti con l art. 4 del d.m. 180/10. Ed infatti, nel momento in cui la procedura di mediazione è resa obbligatoria alfine di far valere in giudizio un diritto, e nel momento in cui le attività del mediatore interferiscono con l esercizio della funzione giurisdizionale, in quanto i verbali di conciliazioni costituiscono titolo esecutivo (art. 12, d.lgs. 28/10), le proposte di conciliazione hanno conseguenze sulla liquidazione delle spese del giudizio (art. 13, d.lgs. 28/10), nonché la mancata partecipazione al procedimento di mediazione può rilevare ex art. 116, 2 comma c.p.c. (art. 8, d.lgs. 28/10), va da sé che il procedimento ha funzione pubblica, e deve pertanto rispondere ai requisiti di buon andamento e di imparzialità di cui all art. 97 Cost., soprattutto quando l organismo è ente pubblico. Ora, niente di questo si trova nell art. 4 del d.m. 180/10, che usa talune espressione elastiche, e fissa blandi criteri di professionalità dei mediatori, ma niente più, senza prescrivere come doverose le condizioni minime di trasparenza, eguaglianza e imparzialità dovute all esercizio di una funzione pubblica. In particolare il decreto ministeriale doveva prevedere criteri oggettivi circa l assegnazione delle pratiche fra i vari mediatori dell organismo, nonché criteri oggettivi circa il reclutamento degli aspiranti mediatori presso gli organismi costituiti da enti pubblici. Soprattutto, sotto il primo aspetto, l assegnazione della pratica al singolo mediatore all interno dell organismo andava fissata con criteri oggettivi, analoghi, seppur in forma semplificata, a quelli che sussistono nei tribunali con il sistema c.d. tabellare, visto che, come detto, l attività del mediatore interferisce con la giurisdizione. Il dm. 180/10 è rimasto viceversa silente sul punto, lasciando così la questione alla discrezionalità dell organismo, che la regolerà in base al proprio statuto. In questo modo si potranno avere statuti che prevedranno l assegnazione delle pratiche su designazione discrezionale del presidente, oppure di un garante, singolo o collegiale, o di altro soggetto, all uopo istituito. L art. 5 d.lgs. 28/10, in combinato disposto con l art. 4 del d.m. 180/10, si pone pertanto in contrasto con l art. 97 Cost., visto che l assenza di un meccanismo oggettivo e predeterminato per l assegnazione delle pratiche rischia di compromettere l indipendenza e la terzietà del mediatore, attribuendo un potere gestionale inammissibile all organismo. È la violazione dell art. 97 Cost. si evidenzia come fondata ove solo si considera che l attività del mediatore interferisce come detto con quella giurisdizionale, e quindi ha la necessità di essere esercitata alla luce di detti criteri di trasparenza, indipendenza e imparzialità. 10

11 DISEGNO DI LEGGE n d iniziativa del senatore BENEDETTI VALENTINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2010 Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali Art La lettera a) del comma 1 dell articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di seguito denominato «decreto legislativo n. 28 del 2010», e` sostituita dalla seguente: «a) mediazione: l attivita`, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu` soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella eventuale formulazione, su richiesta delle parti, di una proposta non vincolante per la risoluzione della stessa». Art Il comma 2 dell articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi, purche siano in ogni caso rispettati i princı`pi dell indipendenza dell organismo di conciliazione e della riservatezza». Art Il comma 4 dell articolo 3 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «4. La mediazione puo` svolgersi secondo modalita` telematiche previste dal regolamento dell organismo, a condizione che sia garantita la riservatezza, secondo criteri de terminati con regolamento del Ministro della giustizia sentita l Autorita` garante per la protezione dei dati personali, e che sia vietata la conservazione dei documenti telematici una volta cessata la procedura, fatta eccezione per l accordo di conciliazione, per la proposta del mediatore e per il verbale di fallita conciliazione». Art L articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «Art (Accesso alla mediazione). 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all articolo 2 e` presentata mediante deposito di un istanza presso un organismo. In caso di piu` domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge davanti all organismo presso il quale e` stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di presentazione della domanda medesima. L organismo successivamente adito, verificata la pendenza di precedente procedura di mediazione, dichiara di non poter procedere. 2. L istanza di cui al comma 1 e` presentata ad un organismo avente sede nella circoscrizione dell ufficio giudiziario competente a conoscere della controversia secondo i princıpi generali del giudice naturale senza clausole derogatorie, ovvero, in mancanza di esso, ad organismo avente sede nella circoscrizione finitima di un ufficio giudiziario di pari competenza ovvero nello stesso distretto. Con patto sottoscritto in momento successivo all insorgere della controversia, le parti possono convenire di avvalersi di un qualsiasi diverso organismo di mediazione operante nel territorio nazionale. 3. L istanza di cui al comma 1 deve indicare l organismo, le parti, l oggetto e le ragioni della pretesa. Essa deve essere sottoscritta dalla parte e dall avvocato che la assi ste. L assistenza dell avvocato e` obbligatoria per tutto il corso della procedura di mediazione. 4. Prima di adire la via giudiziaria, l avvocato e` tenuto a informare l assistito della possibilita` di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. La mancata informazione per iscritto costituisce illecito ai sensi del codice deontologico forense. Il documento che contiene l informazione e` sottoscritto dall assistito e deve essere allegato all atto introduttivo di 11

12 ciascuna parte dell eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informa la parte della facolta` di chiedere la mediazione». Art L articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «Art (Rapporti con il processo). 1. Il giudice, ove rilevi che la mediazione e` gia` iniziata ma non si e` conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all articolo Il giudice, scaduti i termini per le memorie di cui all articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile e prima dell udienza di precisazione delle conclusioni o, ove essa non sia prevista, prima della discussione della causa ed anche in grado di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell istruzione e il comportamento delle parti, puo` invitare le stesse a procedere alla mediazione. Se le parti aderiscono all invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all articolo 6 e, quando la mediazione non e` gia` stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Ove al meno una delle parti non provveda nel suddetto termine a presentare la domanda di mediazione, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l udienza per la prosecuzione della causa. 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne la trascrizione della domanda giudiziale. 4. Se un contratto, uno statuto, ovvero un atto costitutivo di un ente coinvolto da una controversia prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all articolo 6, comma 1. Allo stesso modo il giudice o l arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. In tali casi l esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilita`. 5. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresı` la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all articolo 11 presso la segreteria dell organismo». Art L articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «Art (Durata). 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, salvo proroga nel caso di richiesta congiunta delle parti. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non e` in alcun caso soggetto a sospensione feriale». Art L articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «Art (Effetti sulla ragionevole durata del processo). 1. Il periodo di cui all articolo 6 non si computa ai fini di cui all articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89». Art L articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «Art (Procedimento). 1. All atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell organismo designa un mediatore, salvo che non lo abbiano gia` congiuntamente indicato le parti, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda 12

13 e la data del primo incontro sono comunicate all altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l organismo, sull accordo delle parti, puo` nominare uno o piu` mediatori ausiliari. 2. La ingiustificata mancata comparizione di una delle parti ad un incontro fissato dal mediatore comporta automaticamente la cessazione della procedura di mediazione. 3. Il procedimento si svolge senza formalita` presso la sede dell organismo di mediazione. 4. Il mediatore si adopera affinche le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. 5. Sull accordo delle parti il mediatore puo` avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell organismo deve prevedere le modalita` di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti». Art All articolo 9 del decreto legislativo n. 28 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «informazioni acquisite» sono inserite le seguenti: «e ai documenti esibiti»; b) al comma 2, dopo le parole: «e alle informazioni» sono inserite le seguenti: «e documentazioni». Art L articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito da seguente: «Art (Inutilizzabilita` e segreto professionale). 1. Salva l espressa volonta` della parte, le dichiarazioni rese, le informazioni acquisite, i documenti esibiti e le proposte dalla stessa formulate nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzati nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l insuccesso della mediazione. Sul contenuto degli stessi documenti, dichiarazioni e informazioni non e` ammessa prova testimoniale e per interpello e non puo` essere deferito giuramento decisorio. 2. Al mediatore, ai soggetti previsti dall articolo 9, comma 1, ed ai difensori delle parti e` fatto assoluto divieto di deporre sulle dichiarazioni, sulle informazioni, sulla documentazione e sulle proposte conosciute nel procedimento di mediazione, ne davanti all autorita` giudiziaria ne davanti ad altra autorita`. Al mediatore si applicano le disposizioni dell articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili». Art L articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «Art (Conciliazione). 1. Se e` raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e` allegato il testo dell accordo medesimo. Quando l accordo non e` raggiunto, il mediatore, su concorde richiesta delle parti, proponibile in qualunque momento del procedimento, formula una proposta di conciliazione. 2. La proposta di conciliazione e` comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo espresso consenso di ciascuna parte, l eventuale proposta non puo` contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese, alle informazioni acquisite o ai documenti esibiti nel corso del procedimento. 3. Se e` raggiunto l accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita` di sottoscrivere. Se con l accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio` autorizzato. 13

14 L accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo` prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l indicazione della proposta da lui formulata su richiesta congiunta delle parti o di quella eventualmente formulata da ciascuna parte; il verbale e` sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita` di sottoscrivere. Nel caso di mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione, la segreteria dell organismo ne da` atto in apposito verbale. 5. Il processo verbale e` depositato presso la segreteria dell organismo e di esso e` rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Le proposte eventualmente formulate dalle parti e quella formulata dal mediatore su loro richiesta hanno rilevanza solo ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile». Art L articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` abrogato. Art All articolo 14 del decreto legislativo n. 28 del 2010, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Il colpevole mancato rispetto degli obblighi stabiliti nei commi 1, 2 e 3 comporta la cancellazione del mediatore dall elenco dei mediatori di qualsiasi organismo per un tempo non inferiore ad anni cinque. 3-ter. L organismo di conciliazione e` responsabile in solido con il mediatore, dei danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi medesimi». Art Dopo il comma 6 dell articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` aggiunto il seguente: «6-bis. A garanzia della loro imparzialita`, gli organismi di conciliazione non debbono avere connessioni di interesse ai sensi dell articolo137, comma 3, del codice del consumo di cui al citato decreto legislativo n. 206 del 2005 e non possono, comunque, essere direttamente o indirettamente costituiti o collegati con associazioni di categoria o imprese. I loro rappresentanti legali debbono non aver riportato condanne passate in giudicato per reati dolosi, ne rivestire la qualita` di imprenditore, legale rappresentante, amministratore di impresa commerciale». Art All articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. Alle parti che corrispondono l indennita` ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e` riconosciuto un credito d imposta corrispondente all indennita` stessa, fino a concorrenza di euro 500, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3»; b) al comma 4, dopo le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono inserite le seguenti: «relativa all anno in cui esso e` maturato». Art Il comma 2 dell articolo 23 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e` sostituito dal seguente: «2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, ai quali peraltro si applicano i princı`pi previsti nel presente decreto in tema di riservatezza, efficacia esecutiva, imparzialita`, regime fiscale e credito d imposta». Art Le disposizioni del decreto legislativo n. 28 del 2010, come modificate dalla presente legge, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applicano ai processi successivamente iniziati. 14

15 DISEGNO DI LEGGE n d iniziativa dei senatori DELLA MONICA, MARITATI, GALPERTI e CHIURAZZI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2011 Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali Art Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 4: 1) il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all articolo 2 e` presentata mediante deposito di un istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di piu` domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all organismo territorialmente competente presso il quale e` stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell istanza»; 2) al comma 3, i periodi secondo, quarto, quinto e sesto sono soppressi; b) l articolo 5 e` abrogato; c) il comma 5 dell articolo 8 e` abrogato; d) il secondo periodo del comma 1 dell articolo 10 e` soppresso; e) all articolo 11: 1) il comma 1 e` sostituito dal seguente: «1. Il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento»; 2) il comma 4 e` sostituito dal seguente: «4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale che sotto scrive unitamente alle parti anche per la certificazione della firma delle parti stesse»; f) gli articoli 13 e 15 sono abrogati. 15

16 DIRITTO E GIUSTIZIA Cnf: sui processi lenti serve un'azione coordinata e sistematica Guido Alpa, presidente del Consiglio Nazionale Forense, risponde a Confindustria, che in un seminario del 23 giugno ha diffuso uno studio del suo Centro Studi sul peso che esercita la lunghezza dei processi nella crescita ridotta del Pil nazionale: «occorre discutere seriamente dell economia della giustizia, senza pregiudizi, senza condizionamenti e senza presunzioni di mala fede». In discussione strategie d intervento contro i processi lenti. Il Cnf ha in programma un confronto con i rappresentanti delle categorie che operano nell amministrazione della giustizia e con i rappresentanti degli utenti per discutere delle strategie e delle tecniche d intervento. «Già si è fatto molto nei testi normativi ed ancora pochi giorni fa si è presentato un utile, ma non risolutivo, progetto di semplificazione dei riti», ricorda Alpa. «Ma non basta. I tempi della giustizia non si accorciano con diktat legislativi. E tutto il sistema che deve reagire, in modo coordinato e sistematico». La lentezza dei processi incide poco sul ritardo del Pil. Infine, il presidente Cnf osserva che la lentezza dei processi incide sul ritardo nello sviluppo economico, ma non è certo l unica causa e neppure quella determinante. No all associazione numero avvocati-lentezza processi. Il Cnf nega che la crisi della giustizia sia strettamente correlata al numero di avvocati, e richiama il sistema inglese, dove «il numero dei solicitors è salito a 150mila che, con i 20mila barristers, si avvicinano al numero degli avvocati italiani. Là il sistema funziona in modo efficiente e il numero degli avvocati non c entra proprio». 16

17 IL DENARO Corso sulla famiglia: a Nola lezione finale Questo pomeriggio si concluderà a Nola il percorso formativo e di approfondimento sulla famiglia organizzato dal consiglio dell Ordine degli avvocati di Nola, dall Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (sezione di Nola) e dall Unione nazionale Camere Minorili (sezione di Nola). L evento di chiusura potrà essere seguito in diretta web dagli avvocati iscritti all Ordine di Nola. Ospite d eccezione dell ultimo incontro è Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, ordinario di Psicologia Giuridica presso l Università degli Studi di Torino, che relazionerà su un tema oggi sempre più attuale, come lo stalking. Il corso formativo si era aperto il 5 maggio scorso con l intervento della psichiatra e psicoterapeuta, Sarah Viola, volto noto della televisione italiana, intervenuta con una apprezzata relazione sulla sindrome da alienazione parentale e sui conflitti tra i coniugi che si stanno separando. Il percorso è stato molto interessante per diversi motivi afferma il presidente del consiglio dell Ordine degli Avvocati di Nola, Maria Masi la partecipazione attiva degli iscritti, la qualità, ma soprattutto la capacità di interagire dei relatori e la proficua sinergia espressa dalla collaborazione tra l Ordine e le sezioni locali dell Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e la Camera Minorile, guidate rispettivamente dagli avvocati Lucia Sibilla (già presidente dell Ordine Ndr) e Rossella Montano, hanno rappresentato un esperienza molto positiva. Il consiglio e le associazioni provvederanno a pubblicare gli atti del convegno. 17

18 LA REPUBBLICA Responsabilità toghe, lo stop da Palazzo Chigi Bocciatura dell ufficio legislativo ma il Pdl va avanti. Intercettazioni, oggi il vertice ROMA - L'ha bocciata, con tanto di nota ufficiale, anche l'ufficio legislativo di palazzo Chigi. Chigi contro Chigi, insomma. Perché i magistrati e gli esperti giuridici che lavorano nelle stanze a fianco a quella di Berlusconi considerano la norma sulla responsabilità civile dei giudici, che rischia di essere approvata alla Camera entro giovedì, «incostituzionale», «fortemente contraddittoria» rispetto alla legge Vassalli, «sbagliata» perché cambia le regole del gioco invocando la Ue prima ancora che la stessa Ue, per mano della Corte di giustizia del Lussemburgo, si sia pronunciata. Due pagine, inviate per tempo al ministero per i Rapporti con il Parlamento, quello retto da Elio Vito. Un invito a fermarsi. Rimasto inascoltato. Perché, salvo che non arrivino sorprese dal vertice sulla manovra, in cui si discuterà anche di responsabilità civile e di intercettazioni, Pdl e Lega sono decisi ad andare avanti sulla formula che vedrebbe i magistrati responsabili non sono «per dolo o colpa grave», ma anche «per manifesta violazione del diritto». Così come gli uomini di Berlusconi insistono sull'articolo unico, fotocopia del ddl Mastella, che congela fino al processo la possibilità di pubblicare ascolti (anche nel contenuto) e atti delle inchieste. Si oppone il segretario del Pd Pier Luigi Bersani (<<O si fa il ddl Finocchiaro-Casson, o niente»). Ma un segnale che potrebbe essere letto in chiave favorevole al bavaglio arriva dal procuratore di Napoli Giandomenico Lepore: «Va rivista e regolamentata meglio la pubblicazione delle intercettazioni». Nel frattempo si tenta il blitz sulla responsabilità. Tanto hanno fretta i nemici dei giudici da cercare ieri la via per velocizzare il cammino della legge Comunitaria. Raddoppiata nel numero degli articoli rispetto a quella giunta dal Senato (erano 18 sono diventati 41), potrebbe essere sottoposta a un "dimagrimento". Il relatore leghista Gianluca Pini ipotizza di stralciare 17 articoli, tra cui la responsabilità, e mandare avanti in fretta solo quelli. Le nuove regole antitoghe stanno. in un emendamento. Di cui lui ha già pronta la nuova versione rispetto a quella che scatenò la rissa con l'opposizione a fine marzo. Toghe, responsabili non più, come oggi, solo «per dolo o colpa grave»: ma anche per «manifesta violazione del diritto». Ipotesi che la capogruppo del Pd in commissione Giustizia Donatella Ferranti definisce «intimidatoria e punitiva».~ che, si augura sia «stralciata» già oggi nella riunione del "comitato dei nove", il gruppo ristretto della commissione che valuta testo ed emendamenti. Una soluzione bocciata, a livello strettamente tecnico e non politico, dai tecnici di palazzo Chigi. I quali sollevano tre questioni con cui la maggioranza dovrebbe fare i conti se Pdl e Lega non fossero accomunate dalla voglia di resa dei conti contro i giudici. Tre bocciature. La prima: com'è noto, il governo ha già presentato una riforma costituzionale della giustizia, quella del ministro Guardasigilli Angelino Alfano, che ormai si avvia a diventare ex, in cui c è un comma dedicato alla responsabilità civile. E quindi, argomentano a palazzo Chigi, il governo riconosce il rango di norma costituzionale alla questione che adesso, per giunta con un emendamento, non può essere declinata con legge ordinaria. Pregnante anche la seconda osservazione. L'emendamento Pini è del tutto «fuori asse» rispetto alle legge Vassalli dell'88, che dopo il referendum dell'87 aveva disciplinato la materia. Lì è scritto che tocca allo Stato pagare per gli errori delle toghe, che poi si rivale su di loro. Ma se si abbassa il livello della possibile colpa (da quella «grave» alla «manifesta violazione del diritto») ciò farà sì che, in modo assai più massiccio di oggi, lo Stato si rifaccia sui magistrati che sbagliano. L'ultima questione: la Corte del Lussemburgo non ha ancora preso la sua decisione sulla causa Traghetti del Mediterraneo da cui nasce la querelle della responsabilità. L'Avvocatura ha presentato un ricorso. Potrebbe ancora vincere. Correre a fare la legge può risolversi in un «errore strategico». Riflessione sensate quella dell'ufficio legislativo di palazzo Chigi, ma purtroppo finite in un cassetto. 18

19 IL SOLE 24 ORE Scontro sui giudici «responsabili» La maggioranza va avanti sulla stretta nella «Comunitaria» La maggioranza conferma l'intenzione di andare avanti con la stretta alla responsabilità civile dei giudici - da oggi all'esame dell'aula della Camera - ignorando il parere contrario dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi. Che in una nota inviata al ministro dei Rapporti con il Parlamento mette in guardia dall'approvare la modifica, per tre ragioni: la stretta è stata inserita anche nella riforma costituzionale della giustizia proposta dal governo, e quindi non può essere anticipata per via ordinaria; è fuori asse rispetto alla legge Vassalli dell'88 perché allarga la possibilità di rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati; è strategicamente sbagliata rispetto agli obblighi europei, perché anticipa ciò che la Corte Ue ancora non ha affermato in via definitiva. Una sostanziale bocciatura, insomma, alla quale oggi dovrebbe aggiungersi quella (ben più netta) del Csm, poiché il plenum è convocato per votare il parere negativo espresso a fine marzo dalla commissione competente. Ma né la nota dei tecnici della Presidenza del Consiglio né il parere di Palazzo dei marescialli sembrano destinati a frenare il governo e la maggioranza, disposti soltanto ad attenuare la stretta, affiancando all'ipotesi di «violazione manifesta del diritto» (fonte di risarcimento da parte del magistrato) quella del «dolo e della colpa grave» (oggi prevista dalla legge Vassalli come unica fonte di responsabilità civile). Troppo poco, obietta il Pd, poiché l'attenuazione non modifica il carattere «punitivo e intimidatorio» della nuova norma. Che perciò «va stralciata». Lo scontro tra maggioranza e opposizione si consumerà prima nel Comitato dei nove e poi in Aula, dove nel pomeriggio riprende l'esame della «comunitaria 2010» (sospeso a fine marzo) e, quindi, dell'emendamento-pini sulla responsabilità civile delle toghe. È infatti il leghista Gianluca Pini il padre della modifica, da subito cavalcata dal Pdl. «Noi la votiamo sicuramente. Anzi, dopo aver sentito i Pm di Milano parlare di bordello, siamo ancora più convinti di doverla approvare», dice Enrico Costa, capogruppo Pdl in commissione Giustizia, riferendosi alle parole con cui il procuratore aggiunto di Milano Pietro Forno ha chiesto ieri, nel processo Ruby, il rinvio a giudizio di Lele Mora, Emilio Fede, Nicole Minetti. Tanta è la fretta di mandare un segnale, che Pdl e Lega vogliono stralciare una serie di articoli dalla «comunitaria», per farle tagliare più velocemente il traguardo. A fine marzo, lo stesso Pini aveva ammesso la necessità di una riformulazione e aveva addirittura dichiarato di essere aperto ai suggerimenti del Csm. Da allora, però, la «comunitaria» è scomparsa dal calendario della Camera per riemergere in questi giorni, dopo le polemiche sulla pubblicazione delle intercettazioni relative all'inchiesta P4, in cui è indagato anche Alfonso Papa, magistrato eletto nelle file del Pdl, destinatario di una richiesta di arresto da parte dei giudici di Napoli (è di ieri la notizia che il Pg della Cassazione ha promosso nei suoi confronti l'azione disciplinare, chiedendone la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio). Oggi la responsabilità civile delle toghe scatta in caso di «dolo o colpa grave»: chi ha subito un «danno ingiusto» può rivolgersi allo Stato che a sua volta si rivale sul magistrato. L'emendamento 19

20 Pini, invece, la fa scattare in tutte le ipotesi di «violazione manifesta del diritto» (a prescindere dal dolo o dalla colpa), compreso quanto la legge Vassalli teneva fuori dall'ambito della responsabilità civile, e cioè l'attività interpretativa e di valutazione della prova. Una norma criticata dal Csm e persino dai tecnici di Palazzo Chigi, che a quanto sembra, però, la maggioranza non è disposta a ritirare, ma solo a «mitigare». L'EMENDAMENTO PINI L'emendamento Pini. Prende il nome dal relatore del ddl «comunitaria 2010», il leghista Gianluca Pini: fa scattare la responsabilità civile dei giudici in tutti i casi di «violazione manifesta del diritto», mentre oggi la legge Vassalli (n. 117 dell'88) la prevede (come nella maggior parte dei Paesi europei) solo nei casi di dolo e colpa grave che abbiano determinato un danno ingiusto. Il «congelamento». L'emendamento, presentato a sorpresa a metà marzo, era stato congelato, insieme ad altri articoli della «comunitaria», con l'intenzione del relatore di riformularlo alla luce delle numerose critiche, prime fra tutte quelle del Csm Oggi in Aula. Dopo tre mesi, oggi la «comunitaria» torna in aula, alla Camera. L'Ufficio legislativo dei Palazzo Chigi ha inviato una nota al ministro per i Rapporti col Parlamento in cui boccia la norma per tre ragioni, e tuttavia maggioranza e governo non sembrano disposti a fare marcia indietro ma solo ad aggiungere alla «manifesta violazione del diritto» anche l'ipotesi del dolo e della colpa grave Archivia 20

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