Regolamento recante lo statuto dell'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

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1 Regolamento recante lo statuto dell'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Schema di decreto legislativo n. 175) N giugno 2015

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Regolamento recante lo statuto dell'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Schema di decreto ministeriale n. 175) N giugno 2015

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it

4 Estremi del provvedimento Atto n.: 175 Natura dell atto: Titolo breve: Riferimento normativo: Relatore per la Commissione di merito: Gruppo: Schema di decreto ministeriale Regolamento recante Statuto dell Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo Articoli 13, comma 2, e 17, comma 13, della legge n. 125 del 2014 Quartapelle Procopio PD Relazione tecnica: Presente relazione tecnico-finanziaria Assegnazione Alla III Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 20 luglio 2015) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 28 giugno 2015)

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6 INDICE ARTICOLI DA 1 A STATUTO DELL AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO I

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8 PREMESSA Lo schema di regolamento in esame reca lo statuto dell'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Tale schema di decreto ministeriale è adottato ai sensi dell articolo 17, comma 13, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo.). L articolo 17 ha previsto l istituzione dell Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico. In particolare, il comma 13 prevede che con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato lo statuto dell'agenzia. Il provvedimento, composto di ventisette articoli, è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI da 1 a 27 Statuto dell Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo Le norme disciplinano le funzioni dell Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ente con personalità giuridica di diritto pubblico. Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva (legge 125/2014) al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) 1. Esercita inoltre le ulteriori funzioni indicate dall'articolo 17 della legge istitutiva (articoli 1 e 2). Il Ministro esercita i poteri di indirizzo e di vigilanza sull'agenzia, che agisce anche sulla base di una convenzione 2 stipulata ogni tre anni con il Ministero (articolo 3). Sono organi dell Agenzia il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'avvocatura generale dello Stato 3 (articolo 4). Sono definiti i poteri degli organi, le modalità ed i criteri da rispettare per procedere alla nomina dei loro componenti e alla loro eventuale revoca. In particolare, il direttore viene nominato dal Presidente del Consiglio previa apposita selezione effettuata da una 1 Ai sensi della legge n. 49/ Già prevista a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n

9 commissione formata da almeno cinque membri, di cui almeno un dirigente generale e un professore universitario. Della commissione possono inoltre far parte persone estranee alla pubblica amministrazione. Tra i poteri del direttore vi è quello di istituire o sopprimere sedi all estero. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è onnicomprensivo ed è determinato con contratto individuale Si prevede espressamente che al direttore e ai quattro dirigenti dell Agenzia che compongono il comitato direttivo non spetti alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato per la partecipazione ai lavori del comitato. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente e da due membri effettivi e da un membro supplente; le indennità ad essi spettanti sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo da 5 a 7). E definito l assetto organizzativo dell Agenzia in Italia, prevedendo che abbia sede centrale a Roma e che i suoi uffici siano articolati in non più di due strutture dirigenziali di livello generale presso la sede centrale (articolo 8). Con le modalità previste dall articolo 17, comma 7, della legge 125/2014 possono essere istituite fino a trenta sedi all estero, la cui direzione è affidata a personale dirigenziale della terza area o a esperti già in servizio presso la DGCS alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell Agenzia 4. L articolo 17, comma 7, della legge 125/2014 prevede che il direttore dell'agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse. Nelle sedi all'estero possono essere inviati fino a venti unità scelte tra i dipendenti facenti parte dell organico dell Agenzia 5 e tra gli esperti 6 già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell Agenzia 7. Tale contingente può essere aumentato fino a cinquanta unità 8, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate. Le sedi all'estero possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative risorse. I criteri per l invio del personale alle sedi all estero sono determinati dal Comitato congiunto istituito dalla legge 125/2014 (articolo 9). Il Comitato congiunto è stato istituito ai sensi dell articolo 21 della legge 125/2014. È presieduto dal Ministro degli affari esteri ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, altri soggetti competenti in relazione alle 4 Ai sensi dell articolo 32, comma 4 della legge n. 125/ A tal fine si richiama l'articolo 19, comma 2, della legge n. 125/ Di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n A tal fine si richiama l'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge n. 125/ Tale limite è conforme a quanto previsto dall articolo 17, comma 8, della legge n. 125/

10 questioni all'ordine del giorno. L articolo 21 stabilisce che la partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati. Gli interventi di cooperazione all'estero sono realizzati e monitorati in loco dall Agenzia mediante: a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero; b) i dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche inviati in missione; c) il personale non appartenente alla pubblica amministrazione inviato in missione o utilizzato in forza di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale. Il personale indicato alle lettere b) e c) è utilizzato nei limiti dell'ambito temporale e delle risorse assegnati per ciascun intervento (articolo 11). Le disposizioni confermano che i mezzi finanziari dell Agenzia sono quelli indicati dall articolo 18, comma 2, della legge n. 125/2014 (articolo 13). Si tratta dei seguenti mezzi: a) risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni all Agenzia in conseguenza della sua istituzione 9 ; b) introiti delle convenzioni stipulate per la prestazione di collaborazioni e consulenze; c) finanziamento annuale iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati; e) il 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n L'Agenzia può attuare progetti con finanziamento dell'unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Tali finanziamenti e le spese correlate sono oggetto di rendicontazione separata. L'Agenzia assicura ad altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero, il sostegno e il coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione dei progetti con finanziamento dell'unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri (articolo 14). La collaborazione dell'agenzia con altre amministrazioni pubbliche è regolata da convenzioni, che determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. I contributi dell'agenzia per attività promosse da amministrazioni pubbliche 11 ed enti sono concessi sulla base di inviti a presentare proposte che indicano, fra l altro, le risorse disponibili. Anche i rapporti dell Agenzia con la società Cassa depositi e prestiti Spa sono definiti mediante convenzione 12 (articolo 15). 9 Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Si tratta di somme destinate dallo Stato ad interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. 11 Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, università, enti pubblici, regioni ed enti locali. 12 Ai sensi dell articolo 22, comma 2, della legge n. 125/2014. Tale norma prevede che gli oneri derivanti dalla convenzione con la CDP SpA siano a carico dell Agenzia

11 L'Agenzia può affidare a soggetti privati con finalità di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo (articolo 16). E previsto che il Comitato congiunto stabilisca, nell'ambito della programmazione annuale, le risorse da destinare, mediante procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse da ONLUS, organizzazioni non governative (ONG) ed altri soggetti della società civile operanti nel campo della cooperazione ed iscritti in apposito elenco tenuto dall Agenzia 13 (articolo 18). Le norme stabiliscono, altresì, le caratteristiche che tali iniziative devono avere per essere finanziabili e gli impegni che tali soggetti devono assumere nell ambito delle iniziative. E definita inoltre la procedura che porta all approvazione dei progetti che sono, fra l altro, valutati da una commissione, ai cui componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato. L'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative e verifica i risultati conseguiti. Il Ministero degli affari esteri e l'agenzia stipulano annualmente una convenzione che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse per l'esecuzione del programma di valutazione delle iniziative di cooperazione finanziate. I risultati delle valutazioni sono pubblicati nei siti istituzionali dell'agenzia e del Ministero (articolo 21). Per quanto concerne i controlli interni, l'agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero degli affari esteri (articolo 22). La DGCS può mettere a disposizione del direttore il personale già in servizio presso il Ministero degli affari esteri 14 che abbia espresso l'opzione per l'inquadramento nei ruoli dell'agenzia 15 (articolo 23, comma 1). Lo stesso Ministero può accogliere le domande di passaggio alle dipendenze dell'agenzia degli esperti di cui all'articolo 16, comma l, lettere c) ed e), della legge 49/1987, a decorrere da una data anteriore a quella di piena operatività (articolo 23, comma 2). Alla data di piena operatività 16 dell Agenzia, gli organi dell'istituto agronomico per l'oltremare cessano di operare. Il regolamento di organizzazione prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze nei locali demaniali già nella disponibilità dell'istituto stesso (articolo 24, comma 2). Viene definito il passaggio all Agenzia delle attività attualmente svolte dalla DGCS, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari e relative alle iniziative di cooperazione. Viene inoltre disposto il trasferimento dei corrispondenti stanziamenti (articolo 25, commi da 1 a 7). 13 Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 125/ Anche in posizione di comando e fuori ruolo. 15 Ai sensi dell articolo 19, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 125/ Ai sensi del testo in esame [articolo 1, comma 2, lettera o)] è il primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore dello schema di di decreto ministeriale in esame

12 Dalla data di piena operatività, le unità tecniche 17 di cui all'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 e le relative sedi distaccate sono costituite come sedi all'estero ed è disposto, parallelamente, il trasferimento delle risorse strumentali in dotazione. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva dell Agenzia 18 ivi in servizio, che non opti per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri, conserva l'incarico rivestito alla data di piena operatività. Entro i successivi sei mesi, gli interessati sono confermati o trasferiti ad altro incarico 19. Il personale assunto in loco 20 in servizio alla data di piena operatività è attribuito alle sedi all'estero per la durata e alle condizioni previste dal contratto individuale di lavoro, nei limiti di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva. Con il regolamento di contabilità sono stabilite le modalità di trasferimento dei beni mobili e attrezzature dal patrimonio delle unità tecniche al patrimonio dell'agenzia (articolo 26). La relazione tecnica fornisce i seguenti dati ed elementi. Capo I - articoli da 1 a 3 La relazione tecnica afferma che gli articoli in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che definiscono l'ambito di applicazione dello Statuto, che disciplina le competenze e le regole di funzionamento dell'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, nonché le finalità della sua azione, gli indirizzi e i principi cui essa conforma la propria attività e la configurazione del rapporto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Capo II - articoli da 4 a 9 La relazione tecnica ribadisce che le norme del II Capo dettano la disciplina generale applicabile all'agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo e ne descrivono gli organi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300/1999. Tali norme non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica rammenta che la remunerazione del direttore dell Agenzia è stata commisurata nella relazione tecnica della legge n. 125/2014 alla misura del trattamento economico spettante a un Ministro plenipotenziario in servizio presso il Ministero degli affari esteri e 17 Di cui all'articolo 13 della legge n. 49/1987. Si tratta della normativa vigente di disciplina della cooperazione dell'italia con i Paesi in via di sviluppo che la legge n. 125/2014 intende superare. 18 Si tratta di esperti già in servizio presso la DGCS. 19 Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 125/ Ai sensi dell'articolo 13, comma l, della legge n. 49/

13 della cooperazione internazionale con funzioni di direttore generale, nel rispetto del limite retributivo massimo di euro per i pubblici dipendenti 21. La relazione tecnica sottolinea inoltre il carattere meramente ordinamentale delle norme recate dagli articoli 4 e 5, che non sono suscettibili di generare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Il potere del direttore dell'agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto, di istituire o sopprimere le sedi all'estero (come già previsto dall articolo 17, comma 7, della legge 125/2014) può essere esercitato nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. La relazione tecnica chiarisce che non deriveranno nuovi oneri dalla costituzione del Comitato direttivo, dal momento che questo è presieduto dal direttore ed è composto da dirigenti dell'agenzia. Inoltre le norme escludono esplicitamente la corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati. Per l erogazione dell indennità del presidente e dei membri effettivi del collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 7, l'onere presumibile è pari a euro annui, mutuato dal costo per il 2014 dell'analogo collegio presso l'agenzia ICE. Tale onere è stato già stato scontato nella relazione tecnica allegata alla legge n. 125/2014. La relazione tecnica afferma che gli articoli 8 e 9 descrivono la struttura degli uffici dell Agenzia, in Italia e all'estero e danno attuazione a disposizioni già previste nella legge n. 125/2014. Pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Richiamando il contenuto della RT allegata alla legge n. 125/2014, la relazione tecnica rammenta che la scelta di collocare la sede centrale dell Agenzia in Roma sostanzia l'ipotesi più economica, con evidenti vantaggi di natura funzionale. Si prevede infatti la continuazione dell'utilizzo dei locali ove attualmente è situata l'unità tecnica centrale della DGCS in via Contarini (immobile demaniale), usufruendo anche di parte delle palazzine ex Civis concesse in uso al MAECI anni fa e rimaste sinora inutilizzate. La copertura dei costi per i necessari interventi di ristrutturazione, che interverrebbero una tantum, consentendo al contempo la valorizzazione di un bene immobile demaniale al momento inutilizzato, è stata prevista mediante riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 33, comma 1, della legge 125/2014). Tale importo è stato determinato in euro, sulla base delle quotazioni di mercato ricavate dal prezzario dell'edilizia DEI pubblicato dalla camera di commercio di Roma riferite ad analoghe tipologie di ristrutturazione, a fronte di una superficie da ristrutturare di mq. Per quanto riguarda gli oneri determinati dall'istituzione di sedi all'estero di cui all'articolo 9 del presente regolamento, la ripartizione degli stanziamenti già assegnati per il triennio alla DGCS e all'istituto agronomico per l'oltremare di Firenze (assorbito all interno dell Agenzia) tra la nuova e più agile struttura della Direzione generale e la costituenda Agenzia, permetterà di coprire sia le spese di funzionamento relative all'acquisto di beni e servizi sia le spese di investimento, con invarianza complessiva dei 21 Introdotto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66/

14 costi. D altra parte l articolo 17, comma 7, della legge n. 125/2014 prevede espressamente che il Direttore dell'agenzia possa istituire o sopprimere sedi all'estero nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Ciò considerato, il presente regolamento prevede un numero massimo di trenta sedi all'estero, ritenuto un numero congruo per assicurare la necessaria flessibilità nella gestione della rete estera dell'agenzia. La relazione tecnica rammenta che l'attuale rete delle unità tecniche di cooperazione allo sviluppo, che ha subito nel tempo modifiche e che in futuro dovrà essere costantemente adeguata all'evoluzione delle priorità di azione dell'agenzia e del contesto internazionale, comprende 16 sedi e 2 sezioni distaccate in un totale di 18 Paesi 22. Le spese di funzionamento degli uffici all'estero per beni e servizi saranno finanziate con risorse trasferite dal bilancio della DGCS al bilancio dell'agenzia. Il relativo ammontare è stato quantificato nella relazione tecnica della legge n. 125/2014, basandosi sui dati storici nella disponibilità del MAECI, in euro per il 2015 e euro per il Per massimizzare le economie di scala, l'articolo 16, comma 7, della legge n. 125/2014 ha previsto la necessità di valutare prioritariamente la sistemazione delle sedi all'estero dell'agenzia in locali già nella disponibilità di uffici all'estero di altre amministrazioni pubbliche. Non essendo possibile prevedere con ragionevole certezza quali siano i Paesi nei quali emergerà la necessità di aprire nuove sedi all'estero dell'agenzia, si può assumere comunque che esse potranno condividere gli spazi con quelli delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti di cultura o degli uffici dell' Agenzia ICE presenti in loco. La relazione tecnica rammenta che, ai sensi del presente regolamento, nelle sedi all'estero potranno essere inviate fino a venti unità di personale, comprensive dei dipendenti di ruolo dell'agenzia e degli esperti. La facoltà di aumentare tale contingente a cinquanta unità è espressamente condizionata al rispetto del limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate. Tale limite, peraltro, è analogo a quello espressamente previsto dall articolo 17, comma 8, della legge n. 125/2014. Pertanto la norma non comporta oneri, tenuto anche conto che l'invio all'estero del predetto personale avviene nell'ambito delle risorse assegnate. Lo Statuto disciplina le modalità per il reclutamento del personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014, confermando l'espressa previsione di legge per cui tali procedure avverranno nei limiti del contingente di 100 unità e nei limiti delle risorse della legge n. 125/2014, il cui onere è stato quantificato sulla base dei costi effettivi del personale ora in servizio presso le Unità tecniche locali. L'articolo 19, comma 6, della legge n. 125/2014 esclude espressamente l'applicazione dell'art. 160 del DPR 18/1967: 22 Di cui la relazione tecnica riporta l elenco

15 resta quindi esclusa la possibilità che, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero dell'agenzia, il relativo personale assunto localmente sia riassunto presso un'altra sede dell'agenzia o altro ufficio dell'amministrazione pubblica in Italia o all'estero. A tal fine i contratti a tempo indeterminato stipulati dall'agenzia con il personale a contratto locale dovranno contenere una clausola risolutiva espressa in caso di chiusura o di soppressione della sede. Capo III - articoli 10 e 11 La relazione tecnica evidenzia la natura procedurale delle disposizioni in materia di reclutamento del personale da parte dell'agenzia, che non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rammenta che la relazione tecnica allegata alla legge n. 125/2014 ha stimato le risorse da utilizzare per la remunerazione del personale dell'agenzia in base ai parametri di calcolo validi per l'analogo personale in servizio presso il Ministero degli affari esteri. Per le procedure di accertamento delle conoscenze linguistiche del personale dell'agenzia ci si avvarrà di personale in servizio presso l'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, così da non generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La realizzazione di iniziative di cooperazione descritta dall'articolo 11 sarà effettuata nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità nel bilancio dell' Agenzia. Capo IV - articoli da 12 a 16 La relazione tecnica chiarisce che gli articoli 12 e 13 sono meramente descrittivi, rispettivamente, delle procedure di bilancio dell'agenzia e dei mezzi finanziari da essa utilizzati. Anche gli articoli da 14 a 16, ad avviso della relazione tecnica, non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni che si limitano a disciplinare le procedure con cui si svolgerà la collaborazione dell'agenzia con partner internazionali, con altre amministrazioni pubbliche e con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nonché la realizzazione di iniziative tramite soggetti aventi finalità di lucro, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 125/2014. Tali collaborazioni, infatti, permetteranno la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'agenzia stessa. Capo V - articoli da 17 a 19 La RT afferma che il capo V reca disposizioni di natura ordinamentale che regolano i rapporti tra Agenzia e soggetti della cooperazione internazionale senza finalità di lucro,

16 prevedendo la possibilità che a questi siano concessi contributi o sia affidata la realizzazione di iniziative, nei limiti delle disponibilità di bilancio dell' Agenzia. Capo VI - articoli da 20 a 22 L'articolo 20 non determina, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri, limitandosi a prevedere l'adozione di un codice di comportamento per tutti i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici nella realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo. I costi della convenzione fra il Ministero degli affari esteri e l Agenzia (articolo 21 del regolamento) sono a valere sul bilancio dell'agenzia ai sensi dell articolo 20, comma 2, della legge n. 125/2014 e, come tali, sono vincolati alla disponibilità finanziaria dello stesso. La disposizione che prevede che l'agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo si avvalga dell'organismo indipendente di valutazione del Ministero degli affari esteri, estendendo l'attività di un organismo già esistente, permetterà di realizzare economie, che prudenzialmente non sono state quantificate. Capo VII - articoli da 23 a 26 Il Capo VII contiene norme transitorie, che regolano sotto il profilo procedurale il graduale passaggio dal sistema attuale della cooperazione allo sviluppo, regolato dalla legge n. 49/1987, al nuovo sistema introdotto dalla legge n. 125/2014. Ciò implica, secondo la relazione tecnica, che dalla loro applicazione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT chiarisce che le previsioni di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, del presente regolamento (avvalimento del personale di ruolo o in posizione di comando presso la DGCS fin dalla data di efficacia del contratto individuale e passaggio alle dipendenze dell'agenzia degli esperti di cooperazione) non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto gli oneri per la remunerazione dei soggetti in questione saranno alternativamente sostenuti dal Ministero degli affari esteri e dall'agenzia, nell'ambito delle risorse specificamente previste a tale scopo. Per la sede di Firenze di cui all'articolo 24, comma 2, dello Statuto, non si prevedono costi aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti dal bilancio dell'istituto agronomico per l'oltremare di Firenze che la legge n. 125/2014 sopprime e le cui risorse confluiranno nel bilancio del Ministero degli affari esteri per essere quindi attribuite all'agenzia. Il comma 2 dell'articolo 24 prevede peraltro che gli organi dell'istituto agronomico per l'oltremare cessino di operare dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. E' possibile pertanto prevedere un risparmio, in termini di

17 riduzione delle retribuzioni a valere sul bilancio dell'istituto, che non è stato prudenzialmente quantificato. Analogamente privo di effetti sulla finanza pubblica è il disposto dell'articolo 25, che disciplina le modalità di gestione degli interventi di diversa natura attualmente gestiti dalla DGCS 23 che, se ancora in corso alla data di piena operatività dell'agenzia, saranno a questa trasferiti. Infine, la relazione tecnica evidenzia che l'articolo 26 definisce le modalità per la trasformazione delle unità tecniche di cooperazione attualmente presenti nei Paesi più significativi per l'attività di cooperazione allo sviluppo in sedi all'estero dell'agenzia. Il comma 3 specifica che con il regolamento di contabilità sono stabilite le modalità per il trasferimento dei relativi beni strumentali al patrimonio dell'agenzia 24. Con particolare riferimento alla dotazione di personale delle sedi all'estero dell'agenzia, la legge n. 125/2014 prevede che presso tali strutture possa essere impiegato anche personale assunto in loco, nel limite di un contingente massimo di 100 unità. Attualmente presso le unità tecniche di cooperazione sono in servizio 81 dipendenti assunti in loco. L'onere complessivo ammonta a ,80 euro, comunque inferiore alla quantificazione delle spese di personale locale per il funzionamento degli uffici all'estero contenuta nella relazione tecnico-finanziaria allegata alla legge n. 125/2014 (ovvero euro). Al riguardo si rileva preliminarmente che il regolamento appare operare nell ambito della cornice finanziaria definita dalla legge n. 125/2014 ed in coerenza con i limiti da essa fissati. Ciò premesso, si osserva nello specifico che il testo e la relazione tecnica non contengono riferimenti alle modalità di finanziamento delle spese per la commissione prevista dall articolo 5 per la selezione delle candidature alla carica di direttore dell Agenzia. Si fa riferimento alle spese per emolumenti, per rimborsi e, in generale, per il funzionamento dell organismo. Poiché della commissione fanno parte anche personalità estranee alla pubblica amministrazione, andrebbe chiarito con quali mezzi si prevede di fare fronte alle relative occorrenze finanziarie. Andrebbe inoltre confermato che l Agenzia, per l esecuzione del programma delle valutazioni relative alle iniziative di cooperazione (articolo 21, comma 1), possa avvalersi dell organismo 23 Di cui la relazione tecnica fornisce un elenco. 24 Analoga disposizione non è stata necessaria per l'istituto agronomico per l'oltremare, dal momento che la legge n. 125/2014 prevede la successione universale nei rapporti attivi e passivi a favore dell'agenzia

18 indipendente di valutazione del Ministero degli affari esteri senza che ciò comporti la necessità di integrare le dotazioni di personale, strumentali o finanziarie dell organismo stesso

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