SENATO DELLA REPUBBLICA

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1 SENATO DELLA REPUBBLICA IX LEGISLATURA (Nn. 1980,584,701 e 1212-A) RELAZIONE DELLA 6 COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) (RELATORE LAI) Comunict ll Presidenz il 14 novembre 1986 SUI DISEGNI DI LEGGE Revisione delle liquote dell'impost sulle successioni e donzioni (n. 1980) presentto dl Ministro delle Finnze di concerto col Ministro del Tesoro e col Ministro del Bilncio e dell Progrmmzione economic (V. Stmpto Cmer n. 484) pprovto dll VI Commissione permnente (Finnze e tesoro) dell Cmer dei deputti nell sedut del 2 ottobre 1986 Trsmesso dl Presidente dell Cmer dei deputti ll Presidenz l'8 ottobre 1986 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750) (Imposte indirette)

2 Aiti Prlmentri _ , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Disposizioni modifictive in mteri di imposte successioni e donzioni (n. 584) sulle d'inizitiv dei sentori DIANA, DE CINQUE, BERLANDA, TRIGLIA, FADULA, RUBBI, BALDI, SANTALCO, BERNASSOLA, VETTORI e MEZZAPESA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1984 Modifiche in mteri di imposte sulle successioni e donzioni (n. 701) d'inizitiv dei sentori FONTANARI, BRUGGER, MITTERDORFER e FOSSON COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1984 Modifiche lle norme rigurdnti le imposte sulle successioni e donzioni (n. 1212) d'inizitiv dei sentori RUFFINO, MANCINO, ALIVERTI, COCO, COSTA, DI LEMBO, LIPARI, CURELLA, D'AMELIO, MELANDRI, CASTELLI, MEZZAPESA, BALDI, NERI, LAPENTA, PATRIARCA, BGGGIO, PINTO Michele, SAPORITO, DEGOLA, CENGARLE, IANNI, CONDORELLI, RUBBI, D'AGOSTINI, COLOMBO Vittorino (V.), MASCARO, VENTURI, BERLANDA, CAMPUS, FERRARA Nicol, CODAZZI e CECCATELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1985

3 Atti Prlmentri 1980, 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Attulmente l'impost sulle successioni e donzioni è grvos ed iniqu. L complessità dell liquidzione e l suddivisione e duplicità delle liquote si per l'impost sul vlore globle dell'sse ereditrio (per successioni devolute l coniuge e tr scendenti e discendenti), si per l'impost sulle quote devolute frtelli e sorelle ed ffini in line rett, ltri prenti, estrnei suggeriscono l necessità e l'urgenz di un modificzione in meglio delle norme che regolno l mteri. L 6 Commissione vev inizito l'esme dì tre disegni di legge d'inizitiv prlmentre tendenti riordinre l normtiv vigente: il disegno di legge n. 584, presentto di sentori Din, De Cinque, Berlnd, Trigli ed ltri, che si occup essenzilmente dei ptrimoni immobiliri gricoli, colpiti pesntemente dlle conseguenze fiscli reltive ll svlutzione monetri cus dell prolungt inflzione; il disegno di legge n. 701, presentto di sentori Fontnri, Brugger, Mitterdorfer e Fosson, che, oltre considerre l'imposizione fiscle sulle successioni interessnti i ptrimoni costituiti d terreni gricoli e boschi montni e collinri, introduce gevolzioni per le imprese rtigine e commercili; il disegno di legge n. 1212, presentto di sentori Ruffino, Mncino, Aliverti ed ltri, che trtt in modo più generle il problem fiscle delle successioni, rivedendo orgnicmente il testo del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, proponendo, ltresì, l'esenzione per l cs di bitzione trsmess l coniuge, gli scendenti ed i discendenti in line rett conviventi. L discussione dei disegni di legge citti fu sospes in ttes di un disegno di legge nnunzito dl Governo. Detto disegno di legge è stto presentto ll Cmer dei deputti, che lo h pprovto con modifiche, ed or viene sottoposto ll'assemble dopo pprofondito esme presso l 6 Commissione. Il provvedimento in questione, così come è stto pprovto dll Cmer dei deputti, ncorché emendto rispetto l testo del Governo, non propone un innovzione globle dell impost sulle successioni e donzioni, m si limit modificre lcune norme deli vigente legge, predisponendo un nuov triff delle liquote ed umentndo lcuni mssimli di esenzione. "L'rticolo 1 rzionlizz le liquote rendendo l tsszione completmente derente i vlori economici ttuli. Elev, ltresì, il limite di esenzione generlizzt d lire 0 milioni lire 120 milioni i fini dell ppliczione dell'impost sul vlore globle dell'sse ereditrio. L'rticolo 2 elev d lire 0 milioni lire 120 milioni l'esenzione previst dll letter e) dell'rticolo 25 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 64, gli effetti dell'invim (impost sull'incremento di vlore degli immobili). L'rticolo degu il mssimle di imponibile stbilito dll'rticolo dell legge 2 dicembre 1975, n. 576, elevndolo d lire 50 milioni lire 200 milioni, i fini dell riduzione del 40 per cento dell'impost dovut per i fondi rustici devoluti gli eredi in line rett, l coniuge ed i frtelli del de cuius che si dedicno ll coltivzione dell terr e ll'llevmento del bestime. Dett disposizione si pplic nche lle successioni devolute fvore del coniuge e dei prenti in line rett entro il terzo grdo di imprese rtigine fmiliri, per l'impost reltiv gli immobili, o prte di immobili, dibiti ll'esercizio delle ttività dell'impres rtigin. L'rticolo 4 elev d lire 10 milioni lire 40 milioni il limite di esenzione di cumulo i figli nturli non riconosciuti. Elev, ltresì, d lire lire 2 milioni, il limite per spese funerrie. Elev, inoltre, d lire 50

4 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI milioni lire 100 milioni, l'ttivo globle netto esente per imposte pgte ll'estero reltive successioni. Elev, infine, d lire milioni lire 50 milioni di mssimo vlore globle dell'sse ereditrio lordo, il limite per l'esonero dll dichirzione per le successioni devolute l coniuge o prenti in line rett, in ssenz di beni immobili o diritti reli immobiliri. L'rticolo 5 prevede l copertur finnziri per l'onere del disegno di legge, medinte riduzione di stnzimenti di bilncio. L'rticolo 6 stbilisce l'ppliczione delle norme del disegno di legge lle successioni pertesi ed lle donzioni poste in essere prtire dl 1 luglio Per le successioni perte e le donzioni poste in essere nteriormente tle dt si prevede un riduzione del 0 per cento del vlore ccertto, sempre che non si intervenuto il definitivo ccertmento del vlore imponibile. * ** L Commissione, pur riconoscendo l'urgenz di vrre il provvedimento, per le spetttive che esso suscit nel Pese, si è ftt crico, mggiornz e su propost del Governo, del reltore e di lcuni sentori, di pprovre lcuni emendmenti, che hnno certmente migliorto l normtiv in disione. Bst ricordre che restv perto il problem dell vlutzione degli immobili i fini dell'impost sulle successioni e donzioni, che srebbe rimst difforme d quell dottt per l'impost di registro secondo il nuovo testo unico in vigore dl 1 luglio 1986, con tutte le conseguenze di effetti perversi reltivi li'invim. Detto problem è stto risolto, su suggerimento del reltore, con due emendmenti del Governo che l Commissione h pprovto ll'unnimità e che consentono nche per l'impost sulle successioni e donzioni un vlutzione degli immobili ugule quell previst dl testo unico sull'impost di registro. Il provvedimento in discussione, benché non soddisfi tutte le necessità di riform dell impost sulle successioni e donzioni, contiene comunque risposte positive lle richieste, d più prti vnzte, di ridimensionmento delle liquote e di elevzione del limite di esenzione (portto lire 120 milioni, nche gli effetti dell'invim), oltre ll riduzione d'impost per i ptrimoni gricoli ed rtigini. Propongo gli onorevoli sentori l'pprovzione del disegno di legge n nel testo ccolto dll Commissione, con ssorbimento dei disegni di legge nn. 584, 701 e LAI, reltore

5 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI PARERE DELLA l COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) sul disegno di legge n (Estensore DE CINQUE) ottobre 1986 L Commissione, esminto il disegno di legge, esprime prere fvorevole per qunto di competenz. Rilev inoltre l'opportunità di estendere ll'impost sulle successioni e donzioni il sistem di vlutzione degli immobili già dottto per l'impost di registro, ssicurndone l'efficci nche per gli tti rogti nteriormente ll dt del 1 luglio 1986, con le stesse procedure previste per l'impost di registro e coordinndol con l disposizione gevoltiv già introdott per le controversie pendenti; e ciò l fine di evitre un diverso trttmento dello stesso immobile in relzione l tipo di trsferimento posto in essere. PARERI DELLA 5 COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) (Estensore Noci) ) sul disegno di legge n ottobre 1986 L Commissione, per qunto di propri competenz, esprime un prere fvorevole sul disegno di legge e contrrio sugli emendmenti trsmessi dll Commissione di merito, in qunto essi comportno oneri eccessivi, di cui non viene reperit l copertur finnziri.

6 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI b) sul testo proposto dll Commissione di merito per il disegno di legge n (Estensore Noci) 11 novembre 1986 L Commissione, esminto il testo proposto dll Commissione di merito, per qunto di propri competenz, esprime prere fvorevole condiziontmente ll riformulzione del comm di copertur nel modo seguente: «All'onore derivnte dll'ppliczione dell presente legge, vlutto in lire 10 milirdi per l'nno 1986 e in nnue lire 225 milirdi per ciscuno degli nni 1987, 1988 e 1989, si provvede per l'nno 1986 medinte riduzione dello stnzimento iscritto sul cpitolo 6856 dello stto di previsione del Ministero del tesoro per l'nno medesimo ll'uopo utilizzndo lo specifico ccntonmento "Attenuzione delle liquote dell'impost sulle successioni e donzioni" e per il triennio medinte riduzione dello stnzimento iscritto, i fini del bilncio triennle , sul cpitolo 6856 dello stto di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, ll'uopo utilizzndo qunto lire 210 milirdi per il 1987 e lire 225 milirdi per ciscuno degli nni 1988 e 1989, lo specifico ccntonmento "Attenuzione delle liquote dell'impost sulle successioni e donzioni" e qunto lire milirdi per il 1987 quot prte dell'ccntonmento "Ristrutturzione dell'amministrzione finnziri"». L Commissione f ltresì osservre che il riferimento di copertur ll proiezione triennle del fondo globle di prte corrente può vere corso m, come è vvenuto in csi nloghi, è legto ovvimente ll conferm in vi definitiv dell legge finnziri per il 1987, in relzione gli importi di cui gli ccntonmenti imputti copertur.

7 Atti Prlmentri 1980, 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE. E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE N APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE N TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Art L triff delle liquote dell'impost sulle successioni e donzioni, llegt l decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, come modifict dll'rticolo 2 dell legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituit dll seguente: Identico. Art. 1. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Aliquote e percentuli per scglioni VALORE IMPONIBILE (scglioni in milioni di lire) ) ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO NETTO 1 1 b) ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI Frtelli e sorelle e ffini in line rett Altri prenti, fino l qurto grdo e ffini fino l terzo grdo 1 1 Altri soggetti 5 fino 60 fino 120 fino 200 fino 400 fino 800 fino fino Art. 2. Art. 1. Nel primo comm dell'rticolo 25 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 64, qule modificto dll'rticolo dell legge 22 dicembre 1975, n. 694, l letter e) è sostituit dll seguente: Identico. «e) degli immobili trsferiti per cus di morte il cui vlore complessivo gli effetti dell'impost sul vlore globle dell'sse ereditrio netto non si superiore lire 120 milioni».

8 Atti Prlmentri 1980, 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo pprovto dll Cmer dei deputti) Art.. 1. L'rticolo dell legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dl seguente: «Art. - Nelle successioni in line rett e fvore del coniuge, dei frtelli e delle sorelle, l'mmontre dell'impost reltiv fondi rustici, comprese le costruzioni rurli, nche se non insistenti sul fondo, devoluti fvore di gricoltori coltivtori diretti è ridotto del qurnt per cento; l riduzione si pplic fino lire duecento milioni del vlore di tli beni e lle condizioni previste dll'rticolo 25, primo comm, letter d), del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 64, modificto dll'rticolo 1 del decreto del Presidente dell Repubblic 2 dicembre 1974, n. 688, e dll'rticolo dell legge 22 dicembre 1975, n Le disposizioni di cui l primo comm si pplicno nche nelle successioni fvore del coniuge e dei prenti in line rett entro il terzo grdo, di imprese rtigine fmiliri come definite dll legge 8 gosto 1985, n. 44, e dll'rticolo 20-bis del codice civile, per l'impost reltiv gli immobili, o prte di immobili, dibiti ll'esercizio dell'ttività». (Segue: Testo proposto dll Commissione) 1. Identico: Art.. «Art. - Nelle successioni e nelle donzioni fvore dei prenti in line rett, del coniuge, dei frtelli e delle sorelle, l'mmontre dell'impost reltiv fondi rustici, comprese le costruzioni rurli, nche se non insistenti sul fondo, devoluti o donti fvore di gricoltori coltivtori diretti è ridotto del qurnt per cento; l riduzione si pplic fino lire duecento milioni del vlore di tli beni e lle condizioni previste dll'rticolo 25, primo comm, letter d), del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 64, modificto dll'rticolo 1 del decreto del Presidente dell Repubblic 2 dicembre 1974, n, 688, e dll'rticolo dell legge 22 dicembre 1975, n Identico». Art Il limite di 10 milioni di lire, di cui l terzo comm dell'rticolo 6 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è elevto 40 milioni di lire. 2. Il limite di 500 mil lire, di cui l secondo comm dell'rticolo 17 del suddetto decreto, è elevto 2 milioni di lire.. Il limite di 50 milioni di lire, di cui ll'rticolo 19, letter b), del suddetto decreto, è elevto 100 milioni di lire. 4. Il limite di milioni di lire, di cui ll'rticolo 6, terzo comm, del suddetto decreto, è elevto 50 milioni di lire. Identico. Art. 4.

9 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI dll Cmer dei de (Segue: Testo pprovto putti) (Segue: Testo proposto dll Commissione) Art L'rticolo 8 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è sostituito dl seguente: «Art (Attivo ereditrio). L'ttivo ereditrio è costituito d tutti i beni e i diritti trsferiti per cus di morte, d esclusione di quelli non soggetti ll'impost i sensi degli rticoli 2 e. Nell'ttivo si considerno compresi denro, gioielli e mobili per un importo pri l dieci per cento del vlore complessivo netto dell'sse ereditrio detrtto un mmontre pri quello degli scglioni non ssoggettbili impost, nche se dichirti per un importo minore, slvo che sino dichirti e nliticmente indicti in inventrio per il minore importo idonemente dimostrto. Si consider mobili l'insieme dei mobili destinti ll'uso o ll'ornmento delle bitzioni, compresi i beni di vlore rtistico non fcenti prte delle collezioni di cui ll'rticolo 5 dell legge 1 giugno 199, n. 1089». Art Nel terzo comm dell'rticolo 9 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, ll letter d) le prole «duecentomil» e «centomil» sono rispettivmente sostituite con le prole «un milione» e «cinquecentomil». Art Nel primo comm dell'rticolo 14 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, dopo l prol «imprese» è ggiunt l'espressione «o di ttività professionle». Art Dopo il qurto comm dell'rticolo 26 del decreto del Presidente dell Repubblic

10 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo pprovto dll Cmer dei deputti) (Segue: Testo proposto dll Commissione) 26 ottobre 1972, n. 67, sono ggiunti i seguenti: «Non sono sottoposti rettific il vlore degli immobili, iscrìtti in ctsto con ttribuzione di rendit, dichirto in misur non inferiore, per i terreni, sessnt volte il reddito dominicle risultnte in ctsto, e, per i fbbricti, ottnt volte il reddito risultnte in ctsto, ggiornti con i coefficienti stbiliti per le imposte sul reddito, né i vlori dell nud proprietà e dei diritti reli di godimento sugli immobili dichirti in misur non inferiore quell determint su tle bse norm dell'rticolo 20. Ai fini dell disposizione del presente comm le modifiche dei coefficienti stbiliti per le imposte sui redditi hnno effetto per le successioni perte e per le donzioni poste in essere dl decimo quinto giorno successivo quello di pubbliczione dei decreti previsti dgli rticoli 87 e 88 del decreto del Presidente dell Repubblic 29 settembre 197, n L disposizione non si pplic per i terreni per i quli gli strumenti urbnistici prevedono l destinzione edifictori. I moltiplictori di sessnt e ottnt volte possono essere modificti, in cso di sensibili divergenze di vlori di mercto, con decreto del Ministro delle finnze pubblicto nell Gzzett Ufficile. Le modifiche hnno effetto per le successioni perte e per le donzioni poste in essere dl decimo quinto giorno successivo quello di pubbliczione del decreto.». Art Per i beni e i diritti di cui l quinto comm dell'rticolo 26 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, come modificto dll'rticolo 8 dell presente legge, l snzione stbilit nel primo comm dell'rticolo 51 dello stesso decreto si pplic nche se l differenz tr il vlore dichirto e quello definitivmente determinto non è superiore l qurto di questo.

11 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI (Segue: Testo pprovto dll Cmer dei deputti) Art All'onere derivnte dll'ppliczione dell presente legge, vlutto in lire 10 milirdi per l'nno 1986 ed in lire 2 milirdi nnui per ciscuno degli nni 1987 e 1988, si provvede medinte riduzione dello stnzimento iscritto, i fini del bilncio triennle , l cpitolo 6856 dello stto di previsione del Ministero del tesoro per l'nno 1986, ll'uopo utilizzndo qunto lire 10 milirdi per il 1986, 200 milirdi per il 1987 e 200 milirdi per il 1988 lo specifico ccntonmento «Attenuzione delle liquote dell'impost sulle successioni e donzioni» e qunto lire milirdi per il 1987 e milirdi per il 1988 quot prte dell'ccntonmento «Ristrutturzione dell'amministrzione finnziri». 2. Il Ministro del tesoro è utorizzto d pportre, con propri decreti, le occorrenti vrizioni di bilncio. (Segue: Testo proposto dll Commissione) Art All'onere derivnte dll'ppliczione dell presente legge, vlutto in lire 10 milirdi per l'nno 1986 ed in lire 225 milirdi nnui per ciscuno degli nni 1987 e 1988, si provvede medinte riduzione dello stnzimento iscritto, i fini del bilncio triennle , l cpitolo 6856 dello stto di previsione del Ministero del tesoro per l'nno 1986, ll'uopo utilizzndo qunto lire 10 milirdi per il 1986, 200 milirdi per il 1987 e 200 milirdi per il 1988 lo specifico ccntonmento «Attenuzione delle liquote dell'impost sulle successioni e donzioni» e qunto lire 25 milirdi per il 1987 e 25 milirdi per il 1988 quot prte dell'ccntonmento «Ristrutturzione dell'amministrzione finnziri». 2. Identico. Art Le disposizioni dell presente legge si pplicno lle successioni pertesi e lle donzioni poste in essere prtire dl 1 luglio Per le successioni perte e le donzioni poste in essere nteriormente ll dt di entrt in vigore dell presente legge, per le quli non si già intervenuto il definitivo ccertmento del vlore imponibile, il vlore stesso potrà essere determinto per desione con un riduzione pri l 0 per cento del vlore ccertto dll'ufficio, purché l'impost clcolt sul vlore così determinto non risulti inferiore quell che srebbe dovut i sensi dell presente legge sul complessivo vlore ccertto. 2. L presente legge ' entr in vigore il giorno successivo quello dell su pubbliczione nell Gzzett Ufficile dell Repubblic itlin. Identico. Art. 11.

12 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE n. 584 D'INIZIATIVA DEI SENATORE DlANA ED ALTRI Art. 1. Per le successioni pertesi e le donzioni ftte dopo l'entrt in vigore dell presente legge, l triff llegt l decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, modifict dll'rticolo 2 dell legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituit dll seguente: IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Aliquote e percentuli per scglioni VALORE IMPONIBILE (scglioni, in milioni di lire) ) Aliquote sul vlore globle dell'sse ereditrio netto Frtelli e sorelle e ffini in line rett b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donzioni Altri prenti fino l 4 grdo e ffini fino l grdo Altri soggetti oltre 4 fino oltre 8 fino oltre 14 fino oltre 20 fino io oltre 60 fino oltre 120 fino oltre 200 fino oltre 400 fino oltre 700 fino oltre fino oltre fino oltre fino oltre fino oltre

13 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 2. Nelle successioni in line rett e fvore del coniuge, dei frtelli e delle sorelle, l'mmontre dell'impost reltiv i fondi rustici, comprese le costruzioni rurli, è ridott del 50 per cento per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurli, devoluti fvore di gricoltori titolo principle e coltivtori diretti, lle condizioni previste., rispettivmente, dgli rticoli 12 e 1 dell legge 9 mggio 1975, n., e dll'rticolo 25, primo comm, letter d), del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 64, e successive modifiche. Il beneficio predetto è esteso gli eredi che dichirino, nell denunci di successione, di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio producno pposit certificzione. L riduzione d'impost di cui l comm precedente si pplic, in ogni cso, gli eredi che mntengno indiviso il. terreno gricolo e non ne mutino l destinzione gricol prim che sino decorsi dieci nni dll dt di pertur dell successione. L'inosservnz delle condizioni di cui i precedenti commi determin l corresponsione dell'impost nell misur ordinri e di un soprttss pri l doppio di tle impost. Art.. L'rticolo dell legge 2 dicembre 1975, n. 576, è soppresso. Art. 4. I fondi rustici, comprese le costruzioni rurli, devoluti per successioni pertesi e donzioni ftte dopo l'entrt in vigore dell presente legge, non sono soggetti d ccertmento se il vlore dichirto risult determinto moltiplicndo le triffe di reddito dominicle ctstle per ppositi coefficienti stbiliti, ogni biennio, con decreto del Ministro delle finnze di concerto con il Ministro dell'gricoltur e delle foreste. Gli interessti possono richiedere, nell denunci di successione o nell'tto di donzione, che l tsszione si effettut sul vlore venle secondo le norme stbilite dl decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, e successive modificzioni. Le disposizioni di cui l primo comm non si pplicno per l vlutzione delle ree fbbricbili < Art. 5. L'ultimo comm dell'rticolo 9 del decreto del Presidente dell Repubblic 29 settembre 197, n. 601, è sostituito dl seguente: «Le successioni e le donzioni tr scendenti, discendenti e coniugi venti per oggetto boschi costituiti, ovvero ricostituiti o migliorti in territori montni o collinri sotto l sorveglinz dell'utorità forestle secondo l vigente legislzione, sono esenti dll'impost sulle successioni e donzioni».

14 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE n. 701 D'INIZIATIVA DEI SENATORI FONTANARI ED ALTRI Art. 1. Per le successioni pertesi e le donzioni ftte dopo l'entrt in vigore dell presente legge, l triff llegt l decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, come sostituit dll'rticolo 2 dell legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituit dll seguente: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Aliquote e percentuli per scglioni VALORE IMPONIBILE (scglioni in milioni di lire) b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donzioni ) Aliquote "~ " sul vlore globle dell'sse ered. netto Frtelli e sorelle e ffini in line rett Altri prenti fino l qurto grdo ed ffini fino l terzo grdo Altri soggetti 1 fino 10 fino 10 4 fino fino fino fino fino fino fino fino fino fino fino

15 Atti Prlmentri 1980, 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Entro il mese di febbrio di ciscun nno, prtire dll'nno successivo ll'entrt in vigore dell presente legge, il Ministro delle finnze provvede, con proprio decreto, ll vrizione degli importi dei vlori imponibili dell suespost tbell, in misur pri ll vrizione dell'indice medio ISTAT di bse per il clcolo dell vrizione dell'equo cnone registrtsi nel corso dell'nno precedente. Art. 2. L'rticolo dell legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dl seguente: «Nelle successioni in line rett e fvore del coniuge, dei frtelli e delle sorelle, l'mmontre dell'impost reltiv fondi rustici, comprese le costruzioni rurli e le strutture di lvorzione, immgzzinmento e commercilizzzione dei prodotti gricoli di propri produzione, è ridotto del 75 per cento per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurli e le strutture di lvorzione, immgzzinmento e commercilizzzione dei prodotti gricoli di propri produzione, devoluti fvore di coltivtori diretti, lle condizioni previste dll'rticolo 25, primo comm, letter d), del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 64, come modificto dl decreto del Presidente dell Repubblic 2 dicembre 1974, n Il beneficio predetto è esteso gli eredi che dichirino, nell denunci di" successione, di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio dll successione producno pposit certificzione; per gli eredi minorenni l'impegno soprdescritto interviene l compimento dell mggiore età. L'inosservnz delle condizioni di cui l comm precedente determin l corresponsione dell'impost nell misur ordinri e di un soprttss pri l doppio di tle impost». Art.. Nelle successioni in line rett e fvore del coniuge, dei frtelli e delle sorelle, l'mmontre dell'impost reltiv i fondi rustici, comprese le costruzioni rurli e le strutture di lvorzione, immgzzinmento e commercilizzzione dei prodotti di propri produzione, è ridotto del 50 per cento per i fondi rustici, comprese le costruzioni rurli e le strutture di lvorzione, immgzzinmento e commercilizzzione dei prodotti gricoli di propri produzione, devoluti fvore di gricoltori titolo principle, lle condizioni previste dgli rticoli 12 e 1 dell legge 9 mggio 1975, n.. Il beneficio predetto è esteso gli eredi che dichirino, nell denunci di successione, di voler conseguire i suddetti requisiti e che entro il triennio dll successione producno pposit certificzione; per gli eredi minorenni l'impegno soprdescritto interviene l compimento dell mggiore età. L riduzione di impost di cui l primo comm si pplic, in ogni cso, gli eredi che mntengno indiviso il terreno gricolo é non ne mutino l destinzione gricol prim che sino decorsi dieci nni dll dt di pertur dell successione; tle impegno deve essere espresso nell denunci di successione e trscritto nei pubblici registri. Ai soggetti indicti i commi precedenti si pplicno ltresì i benefici previsti dll'rticolo 25 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 64, come modificto dl decreto del Presidente dell Repubblic 2 dicembre 1974, n L'inosservnz delle condizioni di cui i commi secondo e terzo determin l corresponsione dell'impost nell misur ordinri e di un soprttss pri l doppio dì tle impost. Art. 4. L'ultimo comm dell'rticolo 9 del decreto del Presidente dell Repubblic 29 settembre 197, n. 601, è sostituito di seguenti: «Le successioni e le donzioni tr scendenti, discendenti e coniugi venti per oggetto boschi costituiti, ovvero ricostituiti

16 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI migliorti in territori montni o collinri sotto le direttive dell'utorità forestle se^. condo l vigente legislzione, sono esenti dll impost sulle successioni e donzioni. il beneficio predetto è esteso gli eredi che dichirino, nell denunci di successione, di voler tture opere di ricostituzione o migliormento dei boschi sotto l direzione dell'utorità forestle secondo l vigente legislzione e ne producno entro il triennio dll successione pposit certificzione. L'inosservnz delle condizioni di cui l comm precedente determin l corresponsione dell'impost nell misur ordinri e di un soprttss pri l doppio di tle impost». Art. 5. Il penultimo comm dell'rticolo 5 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è sostituito dl seguente: «Sé l'ultim residenz del defunto non è not o er ll'estero l competenz è comunque ttribuit ll'ufficio del registro nell cui circoscrizione si trov l mggior prte dei beni soggetti d impost», Art. 6. I benefici di cui ll'rticolo si pplicno ltresì nelle successioni in line rett e fvore del coniuge, dei frtelli e delle sorelle, reltivmente i mezzi di produzione, compreso il vlore dell'vvimento, delle piccole imprese rtigine e commercili, qulor gli eredi subentrino o si impegnino subentrre nell titolrità dell'esercizio rtiginle o commercile devoluto in successione e che entro il triennio dll successione producno pposit certificzione. Per gli eredi minorenni l'impegno soprdescritto interviene l compimento dell mggiore età. L'inosservnz delle condizioni di cui l precedente comm determin l corresponsione dell'impost nell misur ordinri e di un soprttss pri l doppio di tle impost. Sono considerte piccole imprese rtiginli o commercili quelle che bbino prodotto e dichirto nell'nno ntecedente ll'pertur dell successione un reddito netto d'impres non superiore l vlore di lire rgguglito ll'nno 1984, ggiornto nnulmente con decreto del Ministro delle finnze in misur pri ll vrizione dell'indice 1ST AT registrtsi nel corso dell'nno precedente.

17 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE n D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUFFINO ED ALTRI l'erede si residente e domicilito in ess e che il vlore dell'immobile non si superiore lire 200 milioni. Sono, infine, esenti dll'impost i trsferimenti di ziend fvore dei discendenti fcenti prte dell'impres fmilire». Art. 1. L'rticolo del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è sostituito dl seguente: «Art.. - (Esenzioni). Sono esenti dll'impost i trsferimenti fvore dello Stto, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni e quelli fvore di enti pubblici, di fondzioni e ssocizioni leglmente riconosciute, nonché di ltri enti con personlità giuridic, senz fini di lucro, che bbino come scopo esclusivo o prevlente l'ssistenz, l beneficienz, lo studio, l ricerc scientific, l'educzione, l'istruzione, il culto religioso o ltre finlità di pubblic utilità. I trsferimenti fvore di enti pubblici e privti, diversi d quelli indicti nel comm precedente, senz fini di lucro, sono esenti dll impost qulor sino stti espressmente disposti per le finlità di cui l comm medesimo. Nell'ipotesi di cui l secondo comm l'ente beneficirio deve dimostrre, richiest del competente ufficio del registro, entro cinque nni dll dt di pertur dell successione o dll dt dell donzione, di vere impiegti i beni o diritti ricevuti o l somm ricvt dll loro vendit o cessione per il conseguimento delle finlità indicte dl testtore o dl donnte. In mncnz di tle dimostrzione esso decde dll'esenzione ed è tenuto l pgmento dell'impost, con gli interessi legli dll dt in cui vrebbe dovuto essere pgt. Per gli enti pubblici esteri e per le fondzioni e ssocizioni costituite ll'estero le disposizioni del presente rticolo si pplicno condizione di reciprocità. Sono ltresì esenti dll'impost i trsferimenti fvore del coniuge e degli scendenti o discendenti conviventi limittmente ll cs di bitzione condizione che Art. 2. Al terzo comm dell'rticolo 6 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, le prole: «dieci milioni» sono sostituite dlle seguenti: «cinqunt milioni». Art.. L'rticolo 8 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è sostituito dl seguente: «Art (Attivo ereditrio). L'ttivo ereditrio è costituito d tutti i beni e i diritti trsferiti per cus di morte, d esclusione di quelli non soggetti ll'impost i sensi degli rticoli 2 e. Nell'ttivo si considerno compresi denro, gioielli e mobili per un importo pri l dieci per cento del vlore complessivo netto dell'sse ereditrio detrtte le fsce esenti di cui ll triff llegt, nche se dichirti per un importo minore, slvo che sino dichirti e nliticmente indicti in inventrio per il minore importo idonemente dimostrto. Si consider mobili l'insieme dei mobili destinti ll'uso o ll'ornmento delle bitzioni, compresi i beni di vlore rtistico non fcenti prte delle collezioni di cui ll'rticolo 5 dell legge 1 giugno 199, n. 1089». Art. 4. Il primo e il Secondo comm dell'rticolo 9 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, sono sostituiti di seguenti: «Si considerno compresi nell'ttivo ereditrio i beni e i diritti soggetti d impost che sino stti trsferiti terzi titolo one-

18 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI roso negli ultimi tre mesi di vit del defunto, slvo che il decesso si vvenuto per sinistro o seguito di clmità. L disposizione del precedente comm non si pplic per i beni e i diritti l cui produzione o commercio rientr nell'ttività propri dell'impres o dell professione esercitt dl defunto». Art. 5. Nel terzo comm dell'rticolo 9 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, sono pportte le seguenti modifiche: 1) ll letter e) l prol «sei» è sostituit con l prol «tre»; 2) ll letter d) le prole «duecentomil» e «centomil» sono rispettivmente sostituite con le prole «un milione» e «cinquecentomil». Art. 6. All'rticolo 11 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è ggiunto, in fine, il seguente numero: «9) i crediti verso lo Stto e gli enti locli». Art. 7. Al primo comm dell'rticolo 14 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, dopo l prol «imprese» è ggiunt l'espressione «o di ttività professionle». Art. 8. All'rticolo 14 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è ggiunto, in fine, il seguente comm: «Sono mmessi in deduzione i debiti di qulsisi ntur derivnti d responsbilità civile del defunto». Art. 9. Nel secondo comm dell'rticolo 17 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, l prol «cinquecentomil» è sostituit con le prole «tre milioni». Art. 10. L letter ) dell'rticolo 19 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è soppress. Nell letter b) dello stesso rticolo 19 le prole «cinqunt milioni» sono sostituite con le prole «duecentocinqunt milioni» e le prole «un terzo» con le prole «l metà». Art. 11. Dopo l'rticolo 19 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è ggiunto il seguente: «Art. 19-bis. - (Non pplicbilità dell'impost comunle sull'incremento di vlore). L'impost comunle sull'incremento di vlore degli immobili di cui l decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 64, e successive modificzioni, non si pplic in presenz di trsferimento di beni immobili per successione». Art. 12. Nel secondo comm dell'rticolo 22 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, dopo le prole «rigurdo ll» sono inserite le prole «più recente». Art. 1. Dopo il primo comm dell'rticolo 27 del decretò del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è ggiunto il seguente: «L'desione può essere espress di singoli eredi o legtri nche in tempi differenti e con forme di consenso diverse dll sottoscrizione, secondo modlità stbilite dll'amministrzione finnziri».

19 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 14. Al terzo comm dell'rticolo 6 del decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, l prol «quindici» è sostituit con l prol «settntcinque». Art.. L triff sull'impost sulle successioni e donzioni llegt l decreto del Presidente dell Repubblic 26 ottobre 1972, n. 67, è sostituit con l seguente: TARIFFA IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Aliquote e percentuli per scglioni, _, ^, Aliquote R-,+»IH Altri prenti fino H l VALORE IMPONIBILE sul vlore sore llee ffini 1 u^ S rdo (scglioni in milioni li lire) globle> dell'sse in line dirett J^ 1, ereditrio l terzo grdo Altri soggetti fino 10.. d 10 17,5 4 d 17, d d d d d d d d d oltre

20 Atti Prlmentri , 584, 701 e 1212-A IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 16. Entro il mese di febbrio di ciscun nno prtire dll'nno successivo ll'entrt in vigore dell presente legge, il Ministro delle finnze provvede con proprio decreto ll vrizione degli importi indicti nei singoli rticoli e nell triff di cui ll presente legge in misur pri ll vrizione dell'in- Art. 17 dice ISTAT ssunto per il clcolo dell vregistrto nel cor- rizione dell 'equo cnone so dell'nno precedente. L presente leg le si pplic lle successioncor definite dopo il 1 ni pertesi o non luglio 1985.

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