Indice. 1 L imparzialità e la terzietà del giudice; la contrapposizione dialettica delle parti

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1 INSEGNAMENTO DI PROCEDURA PENALE I LEZIONE V IL CONTRADDITTORIO COME REGOLA DI GIUDIZIO PROF. GIANLUCA D AIUTO

2 Indice 1 L imparzialità e la terzietà del giudice; la contrapposizione dialettica delle parti Le parti del processo La struttura del contraddittorio Il magistrato del pubblico ministero L Avocazione delle indagini La polizia giudiziaria L imputato Le altre parti private: parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria Il difensore di 23

3 1 L imparzialità e la terzietà del giudice; la contrapposizione dialettica delle parti L enunciazione delle garanzie di stato di cui deve godere il giudice soddisfa soltanto in parte l esigenza di credibilità della funzione giurisdizionale. E idea diffusa nella coscienza comune che il giudice per essere credibile deve essere imparziale, deve, cioè, valutare, con assoluta obiettività, le ragioni di quanti, con interessi diversi, sono chiamati a partecipare al processo. Se mostra di propendere per l uno o per l altro, perché riserva un trattamento privilegiato a chi sostiene l accusa o a chi difende da essa, non offre garanzie ed è visto, da chi ne osserva i comportamenti, come portatore, anch egli, di un interesse. L imparzialità, così astrattamente intesa, si riempie di concretezza nel momento della decisione sulla quale necessariamente incide non solo l atteggiamento che il giudice ha rispetto alle parti del processo, ma anche il modo in cui le parti si pongono di fronte al giudice. La dimensione concreta dell imparzialità è, infatti, sia nell atteggiarsi del giudice a organo al di sopra delle parti, sia nel suo essere terzo rispetto alle parti medesime. L imparzialità si manifesta, cioè, nella completezza di tutela che, per essa garanzia l ordinamento ritiene di dover apprestare in sede di processo quante volte il giudice decida anche come terzo rispetto alle ragioni delle parti. La terzietà impone la presenza di altri soggetti che affermino e sostengano le proprie tesi con argomentazioni volte a convincerlo. Le tesi prospettate al giudice si contrastano e divergono rispetto al fine che l una e l altra parte intendono conseguire. La tesi dell accusa è supportata con mezzi atti a provare l illiceità del fatto e la sua riferibilità all imputato; quella della difesa tende a contrastarla, minandone la fondatezza e la sostenibilità con mezzi atti a provare la liceità del comportamento o l estraneità ad esso dell imputato o, ancora la carenza di condizioni per l assoggettamento a pene. La garanzia della presenza del terzo trova il proprio significato più profondo nella dialettica processuale e si materializza nel rispetto del principio uguaglianza. 3 di 23

4 L uguaglianza di fronte alla legge può essere assicurata solo da un giudice, che sia estraneo agli interessi in gioco (imparziale) e l ordinamento predispone accorgimenti atti a far si che il giudice, nel processo in condizioni di assoluta equidistanza dai soggetti interessati al processo e dell oggetto dello stesso, decida dopo aver sentito l una o l altra parte. E a questa terzietà che si riferisce il principio espresso nella massima audiatur et altera pars, se è vero come è vero, che il giudizio del terzo è solo quello che si fonda sull audizione tanto della parte che sostiene l accusa quanto della parte che l accusa contesta. Nella massima audiatur et altera pars si compendia l imperativo rivolto al giudice di non decidere senza aver prima ascoltato le ragioni anche dell altra parte e l essenza stessa della funzione giurisdizionale che, nella prospettiva accusatoria, è sintesi di questa dialettica. Sul valore che, ai fini della decisione del giudice, assume il principio del contraddittorio, tuttavia, ci si deve intendere. Ben può darsi che le parti concordino sulla ricostruzione del fatto, che si tratti di fatto pacificamente ammesso, che non vi sia contestazione sui dati probatori. Anche situazioni del genere consentono alla giurisdizione di manifestarsi con contenuti di garanzia e non come mero adempimento formale. Il giudizio è reso audita altera parte anche quando la partecipazione difensiva non è connotata da alcuna contrapposizione alla tesi accusatoria, ben potendo la difesa consistere nella semplice accettazione della prospettazione dell accusa: non è detto che il giudizio si debba sempre innestare su un rapporto di effettiva contraddizione. Inviolabilità del diritto di difesa e possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti significa che il contraddittorio deve essere rispettato nel suo nucleo sostanziale ed irriducibile in ogni specie di giudizio, quale che sia la struttura del relativo procedimento e, in questo suo nucleo essenziale, non esige la parità formale delle parti, nè postula la cosiddetta neutralità del giudice, ma richiede semplicemente che gli interessati siano posti in grado di influire attivamente sull esito del giudizio. E, questa, la ragione per la quale la costituzione, dopo aver proclamato che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, annuncia che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti al giudice terzo ed 4 di 23

5 imparziale, e precisa che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. 5 di 23

6 2 Le parti del processo Il costituente ha avvertito il bisogno di precisare che il magistrato del pubblico ministero ha l obbligo di esercitare l azione penale (art. 112 cost.), perché è esigenza primaria di ogni società civile che nessun reato rimanga impunito: l impunità diseduca ed incentiva alla violazione delle leggi. Con tale previsione si è anche inteso delineare il processo penale come processo di parti: l attribuzione ad un appartenente all ordine giudizio, il magistrato del pubblico ministero, dell obbligo di esercitare l azione penale significa che il giudice non può assolutamente confondersi con chi persegue i reati. Dal testo costituzionale, emerge, con chiarezza, la radicale distinzione tra accusatore e giudice: chi accusa non può anche giudicare ed il giudice non può essere allo stesso tempo colui che sostiene l accusa. L individuazione dei due differenti ruoli di accusatore e di giudice non può ovviamente esaurire l indagine ricognitiva sui principi costituzionali del processo: fino a questo punto non si è ancora parlato di chi, nel processo, acquista il ruolo di protagonista, perché destinatario dell accusa mossa dal magistrato del pubblico ministero ed è sottoposto al giudizio del giudice. Quella dell imputato è la figura centrale dell accertamento penale, perché gli effetti del processo si riverberano sulla sua sfera personale, intaccandone le libertà fondamentali. In ragione della centralità del ruolo, la costituzione dedica all imputato la maggiore attenzione, elencando il contesto di garanzie la cui attuazione è essenziale nello svolgimento della giurisdizione penale. Poiché chi accusa è portatore di un interesse, quello alla repressione di un reato, il giudice estraneo all accusa, non condivide il medesimo interesse, ma è chiamato ad esprimere il giudizio sulla pretesa fatta valere dall accusatore. L estraneità alle ragioni dell accusa non sta a significare, certamente, che il giudice propende per chi dall accusa è raggiunto: se è estraneo rispetto alle ragioni di chi accusa lo è anche rispetto alle ragioni di chi è accusato. L estraneità alle ragioni dell uno e dell altro delinea la figura del giudice imparziale ed implica la presenza delle parti nei confronti delle quali il giudice 6 di 23

7 imparziale esprime l a sua decisione come decisione che promana da un soggetto che è terzo. Per quanto concerne le parti, nonostante richiami continuamente le parti il codice non dà la definizione di parte processuale, dedicando, per converso, una dettagliata disciplina ai soggetti, tra i quali annovera il giudice, il magistrato del pubblico ministero, la polizia giudiziaria, la persona sottoposta alle indagini, l imputato, la parte civile, il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, la persona offesa dal reato ed il difensore. Se non menziona le parti ed elenca i soggetti, ciò sta evidentemente a significare che la nozione di soggetto è distinta da quella di parte, anche se è, comunque, proprio tra i soggetti che il codice individua le parti del processo. Ci si deve chiedere, allora, quali tra i soggetti non possono diventare parti e che cosa è che, invece, consente ad un soggetto di acquisire il ruolo di parte. Il giudice è soggetto processuale imparziale e non è certamente parte. La polizia giudiziaria è un ausiliario dell ufficio del pubblico ministero e del giudice. Come tale esaurisce i suoi compiti in una attività di mera collaborazione alle determinazioni di cui è titolare il primo o di mera esecuzione degli ordini ricevuti dal secondo. Non può, quindi, assurgere a ruolo di parte. Passando al secondo quesito, la risposta esige un ulteriore chiarimento preliminare: poiché di parti si può parlare in presenza del giudice, quello di parte è concetto che inerisce alla fase processuale dell accertamento penale. Solo quando ci si presenta davanti al giudice in vista del giudizio sul fatto o direttamente per il giudizio sul fatto, i soggetti diventano parti. Ad esempio, la persona offesa-danneggiata dal reato è soggetto nel corso delle indagini preliminari, ed è parte civile nel processo qualora chieda al giudice la condanna dell imputato al risarcimento del danno a alle restituzioni. Quindi, la distinzione si delinea con riferimento non già al contenuto della pretesa di cui ciascuno può essere titolare, ma al destinatario della pretesa: quando si ci rivolge al giudice si è parte. Si prenda, ad esempio, la posizione del magistrato del pubblico ministero. Così come avviene per la persona offesa danneggiata, anche il magistrato del pubblico ministero è soggetto ed è parte. E soggetto durante le indagini, perché ha interesse 7 di 23

8 all accertamento del fatto, mediante la ricerca di tutti gli elementi utili a ricostruirlo, tanto a carico, quanto a vantaggio dell indagato. Una volta esercitata l azione penale, è parte, perché richiede al giudice l affermazione di responsabilità e la condanna dell imputato. La risposta al secondo quesito è che soltanto con la formulazione dell imputazione, atto terminativo delle indagini preliminari, assumono la veste di parti quelli che prima rivestivano solo il ruolo di soggetti. L esercizio dell azione penale e, per esso, la formulazione dell imputazione, costituisce, poi, l atto per effetto del quale la persona sottoposta alle indagini, soggetto del procedimento preliminare, diventa imputato e, come tale, parte del processo. In definitiva, il rapporto soggetti parti può così delinearsi: 1) alcuni soggetti sono insuscettibili di divenire parti processuali (giudice, polizia giudiziaria, persona offesa dal reato non danneggiata); 2) altri soggetti agiscono unicamente come parti processuali (parte civile responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria); 3) il magistrato del pubblico ministero è soggetto nel corso delle indagini preliminari ed è parte nel processo; 4) il presunto autore del reato è soggetto nel corso delle indagini preliminari (persona sottoposta alle indagini) ed è parte nel processo (imputato). Delineata la nozione di parte, si possono operare classificazioni che tengano conto della natura dell interesse fatto valere dalla parte innanzi al giudice e del carattere necessario oppure no della sua presenza nel processo: 1) il magistrato del pubblico ministero è parte pubblica, mentre l imputato, la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono parti private; 2) il magistrato del pubblico ministero e l imputato sono parti necessarie, mentre la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria sono parti solo eventuali. 8 di 23

9 3 La struttura del contraddittorio Il contraddittorio, inteso come rappresentazione al giudice delle ragioni delle parti, si esprime nella fase del dibattimento, in quella fase, cioè, in cui il giudice ricostruisce il fatto sulla base dei risultati conseguiti all esito dell esperimento dei mezzi di prova. La rappresentazione integra la dialettica dibattimentale che vede le parti contrapposte nell intento di influire, con le loro argomentazioni, sulla formazione del giudizio. Prende l avvio dalla illustrazione delle richieste probatorie, si specifica nell assunzione dei mezzi di prova e si conclude con le prospettazioni che ciascuna parte formula in relazione ai risultati conseguiti. Nella sua massima espansione il contraddittorio postula l attuazione di altri principi tipici del dibattimento, vale a dire, la pubblicità, l oralità, concentrazione e immediatezza, la cui idoneità a porsi come forme di manifestazione di ogni accertamento che voglia dirsi giurisdizionale e così pregnante da indurre a designarli come principi naturali del giudizio. Il contraddittorio ha una struttura ben più complessa di quella che può identificarsi nella rappresentazione al giudice delle ragioni delle parti, nel dibattimento, sia dal punto di vista dell accusa, sia dal punto di vista della difesa. E chiaro che chi partecipa al contraddittorio, per poter rappresentare, deve disporre di mezzi di rappresentazione e per reperire tali mezzi deve essere adeguatamente informato. Ecco che nell ambito del contraddittorio si individuano tre distinti momenti conoscitivo, acquisitivo e rappresentativo in relazione ai quali si delinea il diritto dell imputato alla conoscenza del fatto che gli viene contestato, al fine di reperire gli elementi di prova a sua difesa, che possa, poi, presentare al giudice, per orientarlo nella decisone. Sarebbe riduttivo identificare il diritto al contraddittorio con il diritto alla difesa. La difesa è diritto solo eventualmente garantito alla persona sottoposta alle indagini, per la peculiare struttura del procedimento per le indagini preliminari. Il magistrato del pubblico ministero viene informato della notizia di reato, che riceve dalla polizia giudiziaria o acquisisce direttamente e, a seguito di tale informazione, attiva i suoi poteri d indagine per verificarne la fondatezza. 9 di 23

10 La persona sottoposta alle indagini può essere avvisata che nei suoi confronti si sta investigando e, per effetto di tale informazione, è posta in grado di esercitare il diritto alla difesa. L informazione che, nel corso del procedimento per le indagini preliminari, le deve essere data è strumentale all esercizio del diritto di difesa riconosciuto solo in vista dell instaurarsi del contraddittorio innanzi ad un giudice. Non può parlarsi nelle indagini di diritto al contraddittorio, in quanto non si è ancora di fronte al giudice, che non è stato investito del giudizio sulla pretesa punitiva. E l imputato che deve essere informato dell ipotesi di reato formulata a suo carico, affinché possa, da essa, difendersi, innanzi a chi lo accusa. L atto introduttivo del contraddittorio, sotto forma di informazione, è solo quello contenente la vocativo in iudicium, vale a dire l atto con cui viene formalizzata l imputazione. Allo stesso modo per le altre parti private. Ricevono informazione volta a porle in condizione di ricorrere alla difesa giudiziaria e l informazione è pregiudiziale all esercizio dei diritti che a ciascuna di esse sono riconosciute dalla legge in vista dell eventuale, futuro contraddittorio innanzi al giudice. E questo, il momento conoscitivo in funzione del contraddittorio. All informazione segue la ricerca, intesa ad acquisire le fonti di conoscenza necessarie per rappresentare eventualmente al giudice le proprie ragioni. L imputato e il suo difensore avvalendosi di un investigatore privato cercano le fonti di prova per contrastare l accusa. L esibizione al giudice delle fonti di prova che sono state reperite, affinché siano verificate mediante l assunzione dei mezzi di prova, integra, in uno con la discussione sui risultati probatori conseguiti, la dialettica processuale. E il momento rappresentativo o contraddittorio. 10 di 23

11 4 Il magistrato del pubblico ministero La legge di ordinamento giudiziario stabilisce che presso la corte suprema di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l ufficio del pubblico ministero (art. 2 ord. giud.). L ufficio del pubblico ministero prende il nome di procura della Repubblica se dislocato presso i giudici competenti per il primo grado: ne deriva che è istituita una procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e una presso il tribunale per i minorenni. Si denominano, viceversa procure generali della Repubblica gli uffici del pubblico ministero istituiti presso i giudici competenti per le impugnazioni: ne deriva che esiste una procura generale della Repubblica presso la corte di appello e una presso la corte suprema di cassazione. Per la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, si impone poi, una distinzione motivata dalla natura dei reati che formano oggetto del procedimento penale. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo le funzioni di pubblico ministero sono svolte durante le indagini e nel processo di primo grado dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte di appello nel cui ambito ha sede il giudice competente c.d. procura distrettuale -. Pure nei procedimenti per reati di criminalità organizzata le funzioni di pubblico ministero sono riservate alla procura distrettuale. Per la trattazione dei procedimenti in questione, tuttavia, il legislatore ha previsto la costituzione nell ambito di ciascuna procura della Repubblica presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte di appello, di una direzione distrettuale antimafia, con a capo lo stesso procuratore della Repubblica il quale designa i magistrati che devono farne parte. Per i medesimi reati è costituito, nell ambito della procura generale della Repubblica presso la corte suprema di cassazione l ufficio della direzione nazionale antimafia, con il compito di coordinamento delle indagini svolte, in ordine ai reati di criminalità organizzata dalle direzioni distrettuali antimafia. 11 di 23

12 Quanto alla struttura, va detto che ogni ufficio di procura della Repubblica è composto dal titolare il procuratore della Repubblica da procuratori della Repubblica aggiunti e un numero variabile di magistrati addetti che agiscono come sostituti. I procuratori aggiunti della Repubblica sono presenti negli uffici di procura di maggiori dimensioni. Gli uffici della procura generale della Repubblica sono insediati presso le singole corti di appello e presso la suprema corte di cassazione. Se le corti di appello, poi, si articolano in sezioni distaccate, alle rispettive procure generali sono preposti avvocati generali alle dipendenze del procuratore generale presso la corte di appello dalla quale sono distaccate le sezioni. Tutti i magistrati del pubblico ministero appartengono alla componente togata dell ordine giudiziario. In via eccezionale, alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti vice procuratori onorari per l espletamento di specifiche funzioni di pubblico ministero. Le funzioni di pubblico ministero vanno tenute distinte in relazione alla natura dell attività svolta dai magistrati dell ufficio e in considerazione dell articolarsi del procedimento penale per gradi e per fasi. Dal primo punto di vista, la funzione se si esplicita come investigazione sulla notizia di reato è denominata inquirente o, se consiste nella richiesta di provvedimenti al giudice, è denominata requirente. In linea di massima, la distinzione può essere rapportata alle diverse fasi che connotano l accertamento della rilevanza penale di un fatto. Nel corso del procedimento per le indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero è inquirente, perché indaga sulla notizia di reato, mentre con il passaggio alla fase processuale il suo ruolo muta in requirente, dal momento che rivolge richieste al giudice. Dal secondo punto di vista, va detto che all organizzazione in senso orizzontale degli uffici corrisponde la distribuzione in senso verticale delle funzioni. In relazione ai vari gradi del procedimento. I magistrati della procura della Repubblica svolgono le funzioni (inquirente-requirente) per l intero primo grado di giurisdizione. I magistrati della procura generale della Repubblica svolgono le funzioni (requirente) 12 di 23

13 nei gradi di impugnazione: quelli della procura generale della Repubblica presso la corte di appello, per il grado di appello, e quelli della procura generale della repubblica presso la suprema corte cassazione, per il grado di legittimità. Per quanto concerne le prerogative di status, va detto che il magistrato del pubblico ministero deve promuovere l azione penale ogni volta ne ricorrano i presupposti, adoperando un unico parametro di valutazione: per tutelarne la libertà di determinazione, è necessario, quindi, sottrarre alle pressioni tipiche di una gestione meramente amministrativa anche la carriera del magistrato del pubblico ministero analogamente a quanto avviene per il giudice. Difatti la prerogativa dell indipendenza si realizza se è la legge a predisporre, secondo canoni di generalizzazione ed astrattezza, tipici della norma giuridica, i criteri in base ai quali vanno disciplinate le vicende relative al suo status. Quanto all autonomia la legge di ordinamento giudiziario è esplicita al riguardo: nel corso delle udienze penali il magistrato designato, svolge le funzioni di pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice. La tassatività dei casi di sostituzione risponde poi, alla logica del rispetto della prerogativa di indipendenza. Il magistrato del pubblico ministero può essere sostituito: 1) per grave impedimento; 2) per rilevanti esigenze di servizio; 3) se ha un interesse nel procedimento o alcuna delle parti private o un difensore è creditore o debitore di lui, del coniuge o dei figli; 4) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private, oppure se il difensore, procuratore o curatore di una delle parti private è prossimo congiunto suo o del coniuge; 5) se vi è inimicizia grave tra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; 6) se alcuno dei prossimi congiunti suoi o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata. Negli altri casi la sostituzione può avere luogo solo con il consenso dell interessato. 13 di 23

14 Espressione dell autonomia e dell indipendenza è poi, la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza. 14 di 23

15 5 L Avocazione delle indagini Il meccanismo dell avocazione consiste nella adozione di un provvedimento sotto forma di decreto motivato - per effetto del quale la titolarità delle indagini preliminari viene sottratta all ufficio che dovrebbe o avrebbe dovuto svolgerla e viene assunta da altro ufficio del pubblico ministero. L intervento in funzione di avocazione scaturisce dalla verifica negativa sulla capacità, da parte del titolare dell ufficio che viene sostituito, di esercitare quei poteri di direzione, di vigilanza e di organizzazione, che correttamente usati dovrebbero scongiurare qualsiasi ipotesi di inerzia. L istituto dell avocazione presenta profili di indubbia delicatezza, perché deve conciliare il rispetto delle prerogative di indipendenza e autonomia, di rilevanza costituzionale, di cui deve godere ciascun magistrato addetto ad un ufficio del pubblico ministero, con l esigenza di funzionamento dell ufficio stesso. Premesso che l avocazione presuppone un omissione da parte del titolare dell ufficio sul quale si interviene, per rimuovere l inerzia, la differenza che si delinea è tra mera constatazione dell omissione e valutazione della sua effettiva esistenza. Per quanto concerne il procuratore generale della repubblica presso la corte di appello, questi dispone in ogni caso (ipotesi di avocazione obbligatoria) l avocazione se: 1) in conseguenza dell astensione per gravi motivi di convenienza o di incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione; 2) il capo dell ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini, nell ipotesi in cui questi abbia interessi nel procedimento; 3) sono decorsi i termini per le indagini preliminari senza che siano state assunte determinazioni definitive in ordine all esercizio dell azione penale o alla richiesta di archiviazione; 4) non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d intesa con altri procuratori generali interessati, quando si tratta di indagini collegate relative ad alcuni reati di particolare allarme sociale. 15 di 23

16 L avocazione può essere disposta dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello (ipotesi facoltativa) quando: 1) informato dal giudice per le indagini preliminari dell udienza in camera di consiglio, fissata per l esame della richiesta di archiviazione non accolta, sia dell avviso che il magistrato della procura della Repubblica avrebbe dovuto concludere le indagini mediante l esercizio dell azione penale; 2) informato dal giudice dell udienza preliminare che ha prescritto ulteriori indagini, per non essere risultate complete quelle poste a fondamento dell azione penale promossa con la richiesta di rinvio a giudizi, ritenga di dover eseguire direttamente tali indagini, sostituendosi all ufficio della procura della Repubblica. Dal canto loro, la persona sottoposta alle indagini e l offeso dal reato possono chiedere al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di disporre l avocazione, qualora il magistrato titolare delle indagini non abbia assunto le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione o all esercizio dell azione penale nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice. 16 di 23

17 6 La polizia giudiziaria La polizia giudiziaria è un soggetto del procedimento penale, incaricato di collaborare con l autorità giudiziaria nell attività di repressione dei reati, mediante l acquisizione delle notitiae criminis, la ricerca, individuazione ed assicurazione delle fonti di prova e degli autori dei reati, l assolvimento di compiti meramente esecutivi intesi a dare attuazione ai provvedimenti del giudice e del magistrato del pubblico ministero. Nel descrivere la struttura del procedimento penale si è avuto modo di evidenziare il ruolo svolto dal magistrato del pubblico ministero, titolare di ogni iniziativa inerente all esercizio dell azione penale. Sia che emergano le condizioni per richiedere l archiviazione degli atti, sia che sussistano i presupposti per la formulazione di un imputazione a carico di un soggetto, è pur sempre il magistrato che, nel rispetto della prescrizione costituzionale dell obbligatorietà dell azione penale, investe, nell una e nell altra ipotesi, il giudice. Tuttavia prima di rivolgersi al giudice, prima, cioè, di assumere la veste di contraddittore dell imputato, nell ipotesi in cui abbia esercitato l azione penale, o prima di sollecitare il giudice alla verifica dell esistenza dei presupposti per l archiviazione degli atti, il magistrato svolge tutte le indagini che ritiene necessarie per saggiare il fondamento della notizia di reato portata a sua conoscenza. In questa attività preliminare è ampiamente coadiuvato dalla polizia giudiziaria, alla quale la legge assegna i compiti essenziali per il proficuo svolgimento delle indagini. L incidenza che il contributo della polizia giudiziaria è destinato ad avere sulle determinazioni inerenti all esercizio dell azione penale è così significativa da indurre il legislatore ad includere i titolari della funzione di polizia giudiziaria tra i soggetti del procedimento penale. 17 di 23

18 7 L imputato La qualità di imputato è assunta dalla persona alla quale è attribuito un fatto, storicamente individuato nel luogo e nel tempo di commissione, corrispondente ad un modello legale di incriminazione (imputazione), nell atto introduttivo del processo. I modi acquisto dello status di imputato riflettono le diverse tipologie processuali e comportano, perciò stesso differenziazioni delle quali si deve tener conto. Le forme sono descritte in maniere dettagliata per ciascuna ipotesi di esercizio dell azione penale. Il magistrato del pubblico ministero, a seconda dei casi, formula: 1) richiesta di rinvio a giudizio al giudice dell udienza preliminare, all esito delle indagini; 2) richiesta di rinvio a giudizio al giudice per le indagini preliminari, quando sussistono le condizioni per il giudizio immediato; 3) richiesta di decreto penale di condanna al giudice per le indagini preliminari, nei casi in cui è previsto tale rito; 4) richiesta di giudizio direttissimo al giudice del dibattimento quando presenta l arrestato per la convalida dell arresto e il conseguente giudizio; 5) richiesta di giudizio direttissimo al giudice del dibattimento quando ordina alla polizia giudiziaria di condurre l arrestato in udienza; 6) decreto di citazione dell imputato libero a comparire all udienza, per il giudizio direttissimo; 7) decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale ordinario in composizione monocratica. La qualifica d imputato si mantiene poi nel corso dell intero processo di primo grado. Nel secondo grado, invece, è imputato appellante, e nel grado di legittimità è imputato ricorrente. Una volta finito il procedimento penale si perde la qualifica di imputato. La riassunzione della qualità di imputato presuppone che, in via del tutto straordinaria si 18 di 23

19 riapra il procedimento penale ormai definito: è il,caso della revoca della revoca della sentenza di non luogo a procedere o del giudizio di revisione della sentenza di condanna. 19 di 23

20 8 Le altre parti private: parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria La parte civile è il danneggiato dal reato che, costituendosi nel processo penale, avanza una specifica pretesa restitutoria o risarcitoria, eventualmente anche nei confronti di chi, secondo le leggi civili deve rispondere per il fatto contestato ed è chiamato a partecipare al processo in veste di responsabile civile. Attraverso l atto di costituzione l interessato esercita l azione civile direttamente nel processo penale. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. L azione civile può essere fatta valere, a mezzo di dichiarazione di costituzione di parte civile, solo dopo che il magistrato del pubblico ministero abbia esercitato l azione penale, formulando l imputazione. La costituzione può avvenire per l udienza preliminare e, successivamente, a pena di decadenza, prima che si concludano gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti e può aver luogo anche trasferendo nel processo penale l azione già proposta davanti al giudice civile. La facoltà è esperibile fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non passata in giudicato. Il trasferimento comporta rinuncia agli atti del giudizio e il giudice penale provvede sulle spese del procedimento civile. Se non viene trasferita o è stata iniziata oltre i tempi di costituzione consentiti dal processo penale, l azione continua in sede civile. L azione proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado sospende il processo civile fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione. Alla costituzione di parte civile possono opporsi il magistrato del pubblico ministero, l imputato e il responsabile civile con richiesta motivata di esclusione, da presentare, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell udienza preliminare o nell udienza dibattimentale, se la 20 di 23

21 costituzione avviene nella fase del pre-dibattimento o nel corso degli atti introduttivi del dibattimento. Sulla richiesta di esclusione il giudice decide, senza ritardo, con ordinanza. L esclusione della parte civile ordinata nell udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino al termine ultimo consentito, coincidente con il compimento degli adempimenti relativi alla costituzione delle parti in dibattimento. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del processo penale con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza, oppure con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti (revoca espressa). S intende revocata, poi, se la parte civile non presenta conclusioni scritte o promuove l azione davanti al giudice civile (revoca tacita). Il responsabile civile è il soggetto che risponde solidalmente delle conseguenze civilistiche derivanti dal fatto ascritto all imputato. Egli interviene in posizione di parte privata nel processo, essendo esclusa la sua presenza dalla fase del procedimento per le indagini preliminari. Il responsabile civile per il fatto dell imputato interviene volontariamente o è citato, a richiesta della parte civile, del magistrato del pubblico ministero e dell imputato, se la responsabilità civile deriva da fatti per i quali è prevista l assicurazione obbligatoria. Allo stesso modo è previsto che l intervento volontario può aver luogo fino a quando in dibattimento non siano compiti gli adempimenti relativi alla costituzione delle parti. La presenza nel processo del responsabile civile può essere contrastata da quanti abbiano interesse ad escluderla. La richiesta di esclusione può essere proposta dall imputato nonché dalla parte civile e dal magistrato del pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione. Lo stesso responsabile civile, non intervenuto volontariamente, può chiedere di essere estromesso dal processo. L iniziativa tendente all estromissione del responsabile civile può essere assunta anche dal giudice: fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti l insussistenza dei requisiti per la citazione o per 21 di 23

22 l intervento del responsabile civile, ne dispone l esclusione d ufficio, con ordinanza, e ciò pure se la richiesta di esclusione sia già stata rigettata nell udienza preliminare. L esclusione è disposta, in ogni caso, senza ritardo, anche d ufficio, quando si procede nelle forme del giudizio abbreviato. L esclusione del responsabile civile non pregiudica l esercizio, in sede civile, dell azione per la restituzione e il risarcimento del danno. Tuttavia, se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è il soggetto tenuto a versare, per il caso che il condannato non sia solvibile, una somma pari all ammontare della multa o dell ammenda inflitta. Anche il civilmente obbligato può partecipare al processo ma non al procedimento per le indagini preliminari. È citato per l udienza preliminare o per il dibattimento a richiesta del magistrato del pubblico ministero o dell imputato. La sua posizione è analoga a quella del responsabile civile e, pertanto, la disciplina è la stessa. 22 di 23

23 9 Il difensore L imputato ha diritto all assistenza tecnica, che può essere assicurata da non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all autorità procedente oppure consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. Il ruolo del difensore è quanto mai essenziale ed è per questa ragione che la legge processuale prevede meccanismi idonei a fare si che l interessato non ne rimanga mai privo: la funzione sostitutiva del difensore d ufficio, rispetto a quello designato di fiducia, e l intervento dello Stato per assicurare la difesa dei meno abbienti tendono proprio a questo fine. Il difensore deve espletare il suo mandato nel pieno rispetto delle norme assicurando lealtà processuale e probità professionale. Il rapporto che si instaura tra difensore e assistito ha natura fiduciaria, consentendosi ad entrambi di decidere liberamente sul se instaurarlo e sul se continuare a mantenerlo in vita. Il difensore può non accettare la designazione, così come può rinunciare, nel corso del rapporto, al mandato. In ogni caso è tenuto a comunicare la sua decisione all autorità procedente e a chi lo ha nominato. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è resa nota all autorità, mentre la rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine congruo, di norma non inferiore a tre giorni per prendere cognizione degli atti e informarsi sui fatti oggetto del procedimento penale. Le stesse regole valgono per l ipotesi che sia l interessato a revocare la nomina del difensore di fiducia. Il difensore per il caso di impedimento e per tutta la sua durata può designare con dichiarazione resa all autorità procedente oppure consegnata alla stessa o trasmessa con raccomandata, un proprio sostituto. Se l indagato/imputato non provvede a nominare un difensore di fiducia o questi rimane comunque privo del difensore di fiducia l assistenza è assicurata da un difensore di ufficio, nominato dall autorità procedente, che ha l obbligo di prestare il patrocinio, e cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. 23 di 23

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