FASCICOLO INFORMATIVO. Creditor Protection. Mutui Chirografari / Aperture di Credito Chirografarie Imprese (Rif. Polizza collettiva n.

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1 Pagina 1 di 19 FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AD ADESIONE FACOLTATIVA Creditor Protection abbinata ai Mutui Chirografari / Aperture di Credito Chirografarie Imprese (Rif. Polizza collettiva n ) Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all Impresa/all Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Edizione

2 Pagina 2 di 19 NOTA INFORMATIVA Copertura Assicurativa Creditor Protection abbinata ai Mutui Chirografari Aperture di Credito Chirografarie Imprese La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Impresa e l Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza e del Modulo di Adesione. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Tutte le garanzie assicurative sono sottoscritte e prestate dalla Compagnia di assicurazioni Incontra Assicurazioni S.p.A., avente sede legale in Italia in Via Senigallia n. 18/ Milano, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Recapiti: info@incontraassicurazioni.it, PEC incontra.assicurazioni@pec.unipol.it, telefono , sito internet Incontra Assicurazioni è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 22/03/1984 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/4/84. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l IVASS al n Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati ad Aprile 2015) L ammontare del patrimonio netto di Incontra Assicurazioni è pari a euro (di cui euro di capitale sociale e euro di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità di Incontra Assicurazioni è pari al 314,7%. Si precisa che tale indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO (Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione).

3 Pagina 3 di 19 I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo e nelle Condizioni di Assicurazione hanno il seguente significato: Apertura di Credito il contratto stipulato tra il Contraente e l Impresa, non garantito da ipoteca su immobili, avente per oggetto la messa a disposizione dell'impresa, da parte del Contraente, di una somma predeterminata utilizzabile in una o più volte nei limiti disponibili; l Impresa potrà, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità del credito. La somma mutuata dovrà essere restituita dall Impresa al Contraente secondo un piano di rientro predeterminato; Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e cioè la persona fisica, di rilevante importanza per l Impresa (collaboratore, socio, dipendente), indicata dall Impresa stessa; Assicurazione il contratto di assicurazione; Contraente UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi Roma e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Milano, che stipula l'assicurazione con la Società per conto degli Assicurati Debito residuo il debito residuo in linea capitale a carico dell Impresa, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario originario al netto di eventuali rate insolute; Impresa la società, cliente del Contraente, che ha stipulato un Mutuo chirografario o un Apertura di Credito chirografaria con il Contraente medesimo; Inabilità Temporanea Totale la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa, a seguito di Infortunio o Malattia; Indennizzo o Indennità la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intermediario UniCredit S.p.A., Contraente della presente Polizza; Istituto di Cura qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; Malattia l alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Modulo di adesione il documento sottoscritto dall Impresa/dall Assicurato mediante il quale gli stessi aderiscono all Assicurazione Modulo di Sostituzione il documento sottoscritto dall Impresa, dall Assicurato uscente e dal nuovo Assicurato, mediante il quale l Impresa indica il nuovo Assicurato in sostituzione dell Assicurato uscente;

4 Pagina 4 di 19 Mutuo il contratto stipulato tra il Contraente e l Impresa avente per oggetto la concessione all'impresa, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine non garantito da ipoteca su immobili; Normale Attività Lavorativa l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza; Nota informativa documento informativo che la Società deve consegnare al Contraente, all Assicurato e all Impresa prima dell adesione alla Polizza, che contiene informazioni relative alla Società e alle caratteristiche dell Assicurazione; Periodo di Carenza il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante; Periodo di Franchigia il periodo di tempo durante il quale l Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo; Polizza il documento che prova l'assicurazione; Premio la somma dovuta alla Società in relazione all'assicurazione; Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro; Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione; Società INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Senigallia 18/ Milano. DURATA Il contratto è offerto agli Assicurati senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella di un finanziamento, fatte salve specifiche deroghe contrattuali. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Con la stipulazione della Polizza tra la Società e il Contraente, al verificarsi di un Sinistro (quale definito nella Polizza) nel periodo di efficacia dell Assicurazione, in relazione ad un Assicurato per il quale l Impresa abbia attivato la copertura, la Società riconoscerà a beneficio del relativo Assicurato una somma pari alla rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitali ed interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo stesso e nei limiti e alle condizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. L Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l Assicurato: Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia AVVERTENZA: la copertura assicurativa sopra indicata ha limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione della stessa che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: alla copertura assicurativa sopra indicata sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato

5 Pagina 5 di 19 pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione alla Polizza, che verrà sottoscritto dall Impresa/dall Assicurato. Esempio di limiti massimi di indennizzo: ipotizzando che il mutuo preveda una rata mensile da 1.000, il limite di indennizzo per sinistro sarà di , pari alla rata mensile per il numero massimo di mensilità (12) per sinistro. Esempio di Franchigia: se l Inabilità Temporanea Totale dura 30 giorni, non verrà corrisposto indennizzo essendo tale periodo inferiore ai 60 giorni di Franchigia indicati in Polizza. Se l Inabilità Temporanea Totale dura 70 giorni, quindi oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata del Mutuo se la rata mensile sarà scaduta tra il 60 e il 70 giorno; se l Inabilità Temporanea Totale dura 100 giorni, la Società corrisponderà un indennizzo pari ad una rata del Mutuo più una seconda rata purché scaduta tra il 90 ed il 100 giorno. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate sono riservate esclusivamente a persone che abbiano compiuto 18 anni di età alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e risultino di età inferiore a 75 anni alla data di scadenza del Mutuo o dell Apertura di Credito; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nell Art.3 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di Carenza contrattuali AVVERTENZA: le coperture assicurative prevedono un periodo di carenza, ovvero il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante, per i cui aspetti di dettaglio si fa rinvio all articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario- Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione In Polizza non sono previste specifiche circostanze tali da aggravare o diminuire il rischio e per le quali sia richiesta comunicazione scritta dell Assicurato alla Società. Nel caso in cui un Assicurato cessi qualsiasi rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione con l Impresa, quest ultima deve darne tempestivamente avviso alla Società indicando il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che dovrà ritenersi Assicurato in sostituzione del precedente. In mancanza di tale comunicazione la copertura assicurativa continua ad essere operante per l Assicurato originariamente indicato. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione 7. Premi Per ciascun Assicurato, il Premio complessivo, comprese le imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell Assicurazione. Per le modalità di calcolo del Premio si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

6 Pagina 6 di 19 L Impresa, per conto dell Assicurato, è tenuta a versare il Premio presso il Contraente mediante addebito su conto corrente Il Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell ambito degli specifici accordi. Costi a carico dell Impresa La seguente tabella evidenzia i costi che, compresi nel Premio Imponibile, gravano direttamente o indirettamente sull Impresa: COSTI COMPRESI NEL PREMIO GRAVANTI SULL IMPRESA VOCE DI COSTO Costi amministrativi e di gestione della Compagnia Quota parte percepita in media dall Intermediario PERCENTUALE O IMPORTO 4% - 40 (*) 44,026% - 440, 26(*) (*) Il valore assoluto è stato indicato ipotizzando, a titolo esemplificativo, un Premio di All Impresa viene data indicazione dell ammontare dei costi effettivamente sostenuti, con l evidenza dell importo percepito dall Intermediario (corrispondenti alle percentuali indicate in tabella) nel Modulo di Adesione. La presente convenzione non prevede costi a carico del Contraente che sono invece sostenuti dall Impresa, come sopra evidenziato. AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata del Mutuo, durante i primi dieci anni di durata del Mutuo stesso, la Compagnia restituisce la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In alternativa al rimborso del Premio non goduto, su richiesta dell Impresa alla Compagnia, l Assicurazione proseguirà fino alla scadenza contrattuale originaria. Si rinvia all Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione per ulteriori dettagli. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA: L Impresa può recedere dall Assicurazione entro i termini e con le modalità riportate dall Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata ultraquinquennale l Impresa ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, I comma, del codice civile). Qualora sia stato finanziato, il Premio verrà utilizzato per ridurre il Debito residuo dell Impresa. Non è prevista facoltà di recesso a seguito di Sinistro. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dalla presente Polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. L Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto del Sinistro nel più breve tempo possibile secondo le modalità previste dall art. 20 delle Condizioni di Assicurazione, pena la perdita del diritto all indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile.

7 Pagina 7 di Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile alla Polizza è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Nel contratto si applica sul Premio Imponibile l aliquota fiscale del 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: In caso di Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Società utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato; tale modulo è disponibile presso il Contraente oppure può essere ottenuto contattando la Società al numero telefonico operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle e dalle alle ore Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire. L avviso di Sinistro deve essere inviato a INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. presso CNP Ufficio Liquidazione Sinistri Via Albricci, 7 Piano Milano nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro stesso, mediante lettera raccomandata A.R. AVVERTENZA: il momento di insorgenza del Sinistro da Infortunio o Malattia corrisponde al verificarsi dell evento indennizzabile a termini di Assicurazione, e quindi la data di decorrenza dell Inabilità Temporanea. AVVERTENZA: non sono previste spese per la stima del danno, salvo ricorso all arbitrato come meglio disciplinato dall Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: l Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire alla Società di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dall Assicurazione Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione, nonché alle Condizioni di Assicurazione valide per la specifica garanzia. AVVERTENZA: Il pagamento dell Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell Impresa. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all Art. 21 delle Condizioni di Assicurazione. 14. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, San Donato Milanese (MI) Fax: reclami@unipolsai.it Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome,

8 Pagina 8 di 19 cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell Assicurato, specificando per iscritto le ragioni dei fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società ed all IVASS (e relative procedure) sul sito internet sezione Per il consumatore Come presentare un reclamo, ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l invio dei reclami all IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 15. Arbitrato AVVERTENZA: Il ricorso all arbitrato di cui all Art 16 delle Condizioni di Assicurazione non pregiudica la possibilità di ricorrere all Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza o, se diverso, di domicilio dell Assicurato.

9 Pagina 9 di Informativa Home Insurance La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet ( un apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale (più precisamente: le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze), riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali personali identificative necessarie per l accesso seguendo le istruzioni riportate nell Area Riservata stessa. Incontra Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale N.B.: si precisa che dal 1 gennaio 2013 l ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.

10 Pagina 10 di 19 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI I termini impiegati nel Fascicolo Informativo e nelle Condizioni di Assicurazione hanno il seguente significato: Apertura di Credito il contratto stipulato tra il Contraente e l Impresa, non garantito da ipoteca su immobili, avente per oggetto la messa a disposizione dell'impresa, da parte del Contraente, di una somma predeterminata utilizzabile in una o più volte nei limiti disponibili; l Impresa potrà, con successivi versamenti, ripristinare la disponibilità del credito. La somma mutuata dovrà essere restituita dall Impresa al Contraente secondo un piano di rientro predeterminato; Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e cioè la persona fisica, di rilevante importanza per l Impresa (collaboratore, socio, dipendente), indicata dall Impresa stessa; Assicurazione il contratto di assicurazione; Contraente UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi Roma e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Milano, che stipula l'assicurazione con la Società per conto degli Assicurati Debito residuo il debito residuo in linea capitale a carico dell Impresa, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario originario al netto di eventuali rate insolute; Impresa la società, cliente del Contraente, che ha stipulato un Mutuo chirografario o un Apertura di Credito chirografaria con il Contraente medesimo; Inabilità Temporanea Totale la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa, a seguito di Infortunio o Malattia; Indennizzo o Indennità la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intermediario UniCredit S.p.A., Contraente della presente Polizza; Istituto di Cura qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;

11 Pagina 11 di 19 IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; Malattia l alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Modulo di adesione il documento sottoscritto dall Impresa/dall Assicurato mediante il quale gli stessi aderiscono all Assicurazione; Modulo di Sostituzione il documento sottoscritto dall Impresa, dall Assicurato uscente e dal nuovo Assicurato, mediante il quale l Impresa indica il nuovo Assicurato in sostituzione dell Assicurato uscente; Mutuo il contratto stipulato tra il Contraente e l Impresa avente per oggetto la concessione all'impresa, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine non garantito da ipoteca su immobili; Normale Attività Lavorativa l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza; Nota informativa documento informativo che la Società deve consegnare al Contraente, all Assicurato e all Impresa prima dell adesione alla Polizza, che contiene informazioni relative alla Società e alle caratteristiche dell Assicurazione; Periodo di Carenza il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante; Periodo di Franchigia il periodo di tempo durante il quale l Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo; Polizza il documento che prova l'assicurazione; Premio la somma dovuta alla Società in relazione all'assicurazione; Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro; Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione;

12 Pagina 12 di 19 Società INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Senigallia 18/ Milano. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art.1 Oggetto dell Assicurazione L Assicurazione è operante per il seguente evento che colpisca l Assicurato: Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia. Art.2 Modalità di Assicurazione L Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell Impresa e dell Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l Assicurato/Impresa e per il Contraente/Società). Ogni Modulo di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: a) numero di domanda del Mutuo o dell Apertura di Credito b) ragione sociale dell Impresa; c) dati anagrafici dell Assicurato; d) durata del Mutuo o dell Apertura di Credito e) importo richiesto del Mutuo o dell Apertura di Credito; f) Premio unico anticipato, comprensivo di imposte; g) costi complessivi (spese di acquisizione e di gestione); h) importo percepito dall Intermediario. All Assicurato dovranno essere consegnati, a cura del Contraente, il Modulo di Adesione (comprensiva dell Informativa privacy) e il Fascicolo Informativo relativo alla Polizza; una copia della Modulo di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente. Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo del Modulo di Adesione o del Fascicolo Informativo, renderà nulla e quindi inoperante la garanzia di cui al Modulo di adesione medesimo. Art.3 Persone assicurabili È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti: a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 70 anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo o dell Apertura di Credito; b) sia assicurata in relazione a: 1. un Mutuo di durata originaria non superiore a 10 anni, compreso un periodo di preammortamento di massimo 24 mesi, 2. un Apertura di Credito di durata originaria non superiore a 10 anni; la cui scadenza sia prevista non oltre il compimento del 75esimo anno di età dell Assicurato; c) sia residente in Italia. Sono comunque escluse dalla presente Polizza le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti. Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato dalla Società per il tramite del Contraente. Art.4 Pluralità di Assicurati per uno stesso Mutuo o Apertura di Credito Ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all art.3 e deve risultare indicato nel Modulo di Adesione. Per ciascun Assicurato il Premio e l eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati per intero. Art.5 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione

13 Pagina 13 di 19 L Impresa è tenuta a versare il Premio presso il Contraente che provvede a trasmetterlo alla Società. Per ciascun Assicurato, l Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo o dell Apertura di Credito a condizione che l Impresa e l Assicurato abbiano sottoscritto la Richiesta di Adesione e che sia stato pagato il relativo Premio. Art.6 Durata dell'assicurazione La durata della garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia è coincidente con la durata originaria del Mutuo/Apertura di Credito e può essere al massimo pari a 120 mesi. L Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) anticipata estinzione anche eventualmente seguita da surroga, del Mutuo o dell Apertura di Credito, fatto salvo la diversa richiesta da parte dell Impresa, come prevista nel successivo articolo 18; b) anticipata estinzione del Mutuo o dell Apertura di Credito dovuta alla liquidazione nei confronti dell Assicurato di un Indennizzo derivante da altra copertura assicurativa; ; c) entrata in quiescenza dell Assicurato; d) accollo del Mutuo o dell Apertura di Credito da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.; e) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall art.8. In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre il termine di durata della garanzia. Infine, qualora al termine di durata dell Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nulla sarà più dovuto dalla Società all Assicurato in base alla presente Polizza per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso. Art.7 - Determinazione del Premio Per ciascun Assicurato, il Premio complessivo, comprese le imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell Assicurazione. L Impresa è tenuta a versare il Premio presso il Contraente mediante addebito su conto corrente. Il Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell ambito degli specifici accordi. Tale Premio è determinato moltiplicando il tasso di premio lordo mensile dello 0,00884% per l importo richiesto del Mutuo o dell Apertura di Credito e per la durata del Mutuo o dell Apertura di Credito in mesi (per un massimo di 120). Nel caso in cui vi siano più Assicurati relativamente al medesimo Mutuo o all Apertura di Credito, il Premio per ciascun Assicurato è pari all importo determinato come sopra. Nel caso in cui l importo richiesto dovesse risultare superiore a ,00, il Premio dovrà essere calcolato su tale importo massimo. Art.8 Diritto di recesso dell'impresa L Impresa può recedere dall Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di stipula del Mutuo o dell Apertura di Credito.

14 Pagina 14 di 19 Il recesso deve essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo o l Apertura di Credito oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima. Qualora l Impresa abbia già corrisposto il Premio, la Società provvederà al suo rimborso, al lordo delle imposte qualora non ancora versate all Erario dalla Società stessa, per il tramite del Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il Premio sia stato finanziato il Contraente utilizzerà l importo rimborsato per ridurre in pari misura il Debito residuo dell Impresa in relazione al Mutuo o all Apertura di Credito. Se il contratto è stato stipulato con durata ultraquinquennale l Impresa ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, I comma, del Codice Civile). Art.9 Cessazione del rapporto tra Assicurato e Impresa Nel caso in cui un Assicurato cessi qualsiasi rapporto di collaborazione, dipendenza o associazione con l Impresa, quest ultima deve darne tempestivamente avviso alla Società indicando il nominativo di un altro collaboratore, dipendente o socio che dovrà ritenersi Assicurato in sostituzione del precedente. In mancanza di tale comunicazione la copertura assicurativa continua ad essere operante per l Assicurato originariamente indicato. L Impresa deve quindi compilare l'apposito Modulo di Sostituzione presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo o l Apertura di Credito. Il Modulo di Sostituzione deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati: a) ragione sociale dell Impresa; b) dati anagrafici dell Assicurato uscente e di quello entrante; c) numero di repertorio del Mutuo o dell Apertura di Credito; d) Debito Residuo del Mutuo o dell Apertura di Credito alla data di sottoscrizione del Modulo. Il nuovo Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all art.3 e deve ottemperare a quanto richiesto dall art.2. Nel caso in cui l assicurando sia ritenuto non ammissibile in copertura, la Società rimborserà, per il tramite del Contraente, il rateo di premio versato e non goduto, calcolato a decorrere dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione, secondo la formulazione indicata all art.18, che verrà computato dal Contraente stesso a credito dell Impresa al fine di ridurre il Debito residuo del Mutuo o dell Apertura di Credito. Per il nuovo Assicurato sarà operante un Periodo di Carenza, così come determinato all art.14, decorrente dalla data di sottoscrizione del Modulo di Sostituzione. Art.10 - Esclusioni I. Infortunio Sono esclusi dall Assicurazione gli Infortuni causati: a) da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza dell Assicurazione e loro seguiti e conseguenze; b) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; c) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; d) dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i viaggi aerei che venissero effettuati dall Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs;

15 Pagina 15 di 19 e) dalla pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3 comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, canoa fluviale, hockey sul ghiaccio; f) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; g) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; h) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; i) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni; j) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Non sono considerati Infortunio: k) le ernie; l) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all art.11 Rischi compresi e precisazioni e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio; m) gli infarti da qualsiasi causa determinati; n) quelli subiti durante il periodo d arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. II. Malattia Sono escluse dall Assicurazione le Malattie: a) preesistenti e diagnosticate prima della data di decorrenza dell Assicurazione; b) da intossicazioni causate da: 1) abuso di alcolici; 2) uso di allucinogeni; 3) uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; c) derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate; d) mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi; e) da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; f) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni; g) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Non sono considerati Malattia: h) l infertilità e la sterilità; i) la gravidanza e le patologie connesse, il parto e l aborto volontario non terapeutico. Art.11 Rischi compresi e precisazioni I. Infortunio L Assicurazione è estesa anche ai seguenti casi: a) Infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli e di natanti da diporto sempreché l'assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;

16 Pagina 16 di 19 c) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; d) Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) Infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; f) Infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Detta Assicurazione é estesa, in conformità alle condizioni contrattuali, ai rischi di volo; g) asfissia non di origine morbosa; h) avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; i) avvelenamento del sangue e infezione escluso il virus H.I.V. semprechè il germe infettivo si sia introdotto nell organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; j) lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; k) annegamento; l) lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia; m) folgorazione; n) colpi di sole o di calore; o) assideramento o congelamento; p) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini. Art.12 Somma assicurata per singolo Assicurato La somma assicurata è pari alla rata mensile del Mutuo o dell Apertura di Credito, comprensiva di capitale ed interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo o dal piano di rientro predeterminato dell Apertura di Credito;in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. Per rata dell Apertura di Credito si intende la differenza tra il Debito Residuo relativo a due mesi contigui, così come rilevabile dal piano di rientro predeterminato dell Apertura di Credito stessa. Art.13 Limiti di Indennizzo Per ciascun Sinistro l Indennizzo, non potrà superare l importo di 2.000,00 mensili. In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere, per ciascun Assicurato, più di dodici Indennizzi mensili per Sinistro e più di trentasei Indennizzi mensili complessivamente per l intera durata dell Assicurazione. Art.14 Periodo di Franchigia - Periodo di Carenza Periodo di Franchigia sessanta giorni. Tale Periodo di Franchigia non sarà operante qualora la causa del Sinistro sia la stessa di un precedente Sinistro di Inabilità Temporanea Totale già indennizzato. Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di sessanta giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione; qualora l Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo. Art.15 Criteri di indennizzabilità Malattia La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.

17 Pagina 17 di 19 Art.16 Valutazione del danno Ricorso all arbitrato La valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo sulla natura dell Infortunio o della Malattia che abbiano determinato l'inabilità Temporanea Totale, ciascuna delle parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. In caso di ricorso alla perizia collegiale, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Resta sin d ora inteso che la città, sede di svolgimento dell arbitrato, sarà quella ove ha sede l Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Art.17 Indennizzo Qualora l Inabilità Temporanea Totale perduri oltre il Periodo di Franchigia, la Società corrisponderà un Indennizzo, pari alla somma assicurata al momento del Sinistro, per ciascuna rata mensile del Mutuo o dell Apertura di Credito (in caso di rata con diversa periodicità si terrà conto della data di scadenza e dell importo della rata mensile equivalente) scadente durante il periodo di Inabilità Temporanea Totale successivo al Periodo di Franchigia. Art.18 Estinzione anticipata del Mutuo o dell Apertura di Credito Rimborso del Premio In caso di estinzione anticipata del Mutuo o dell Apertura di Credito, la Società restituirà all Impresa, per il tramite del Contraente, la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. Il calcolo dell importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula: R = P /1,025 / N x (N-K) dove: R importo da rimborsare al netto dell imposta (pari al 2,50%) P Premio finito anticipato comprensivo di imposta N durata originaria della garanzia fino a un massimo pari a 120 mesi K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi; ai fini del calcolo di tale periodo, si intende che non si terrà conto del mese in cui avviene l estinzione qualora la stessa si verifichi tra il primo e il quindicesimo giorno del mese stesso. In alternativa al rimborso del Premio non goduto, su richiesta dell Impresa alla Compagnia, l Assicurazione proseguirà fino alla scadenza contrattuale originaria. Art.19 Estensione territoriale La garanzia Inabilità Temporanea Totale vale per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano. Art.20 Obblighi in caso di Sinistro In caso di Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa: a) devono darne avviso scritto alla Società utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato; tale modulo è disponibile presso il Contraente oppure può essere ottenuto contattando la Società al numero telefonico , operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle e dalle alle ore Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire. L avviso di Sinistro deve essere inviato a: INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. presso CNP Ufficio Liquidazione Sinistri, Via Albricci, 7, Piano Milano, nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro stesso, mediante lettera raccomandata A.R. L inadempimento all obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall art.1913 C.C., determina le conseguenze previste dall art.1915 C.C. e cioè la perdita del diritto all Indennizzo

18 Pagina 18 di 19 in caso di omissione dolosa dell obbligo di avviso, o la riduzione dell Indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tale obbligo; b) si impegnano a collaborare per consentire alla Società di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dall Assicurazione. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'italia, il modulo di denuncia di Sinistro dovrà comunque essere redatto da un medico italiano che certificherà la documentazione sanitaria allegata. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'istituto di Cura presso cui l'assicurato ha ricevuto le cure all'estero. Resta in ogni caso convenuto che l Assicurato deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell Assicurazione. Art.21 Pagamento dell Indennizzo Il pagamento dell Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell Impresa,ed avrà piena efficacia liberatoria a favore della Società in relazione agli obblighi assunti da quest ultima in base alla Polizza. Art.22 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C. Art.23 Comunicazioni Tutte le comunicazioni da parte del Contraente, dell Impresa o dell Assicurato, con riferimento alla presente Polizza, dovranno essere fatte per iscritto. Eventuali comunicazioni da parte della Società all Impresa o all Assicurato saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto degli stessi. Art.24 Prova È a carico di chi domanda l Indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza. Art.25 Altre assicurazioni Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza possono cumularsi con quelle di altre coperture assicurative contratte dall Impresa o dall Assicurato. Art.26 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art.27 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato e/o dell Impresa. Art.28 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art.29 Cessione dei diritti L Assicurato/l Impresa non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza.

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