Contratto di assicurazione Multirischi Abitazione. Global Casa Mod Global

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1 Risparmio assicurazioni è un marchio di genertel s.p.a. Contratto di assicurazione Multirischi Abitazione Global Casa Mod Global Genertel S.p.A. Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del glossario Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Edizione 02/2011 Copertina

2 NOTA INFORMATIVA GLOBAL CASA Mod Global ed. 02/2011 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE Il presente contratto è, per le garanzie della Sezione Furto e della Sezione Incendio, in coassicurazione tra le due Imprese Genertel S.p.A. e Global Assistance S.p.A. 1. Informazioni generali Genertel S.p.A. (Impresa Delegataria) Genertel S.p.A. è una compagnia assicurativa controllata al 100% del capitale sociale da Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell albo dei gruppi assicurativi. Sede legale: Via Machiavelli, Trieste - ITALIA Recapito telefonico: fax Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: risparmio@genertel.it Genertel S.p.A. è iscritta al numero dell Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Global Assistance S.p.A. (Impresa Coassicuratrice) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all Albo dei gruppi Assicurativi presso l Isvap al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Diaz, Milano (Italia) Recapito telefonico: Sito internet: ww.globalassistance.it Indirizzo di posta elettronica: global.assistance@globalassistance.it Provvedimento di autorizzazione all esercizio dell attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993. Numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione presso l ISVAP: n Si rinvia al sito internet delle Imprese per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Genertel S.p.A. L ammontare del Patrimonio Netto dell Impresa evidenziato nell ultimo bilancio approvato è pari a , di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a e la parte relativa al totale delle riserve a L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,38 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. Global Assistance S.p.A. I dati di seguito indicati sono relativi all ultimo bilancio approvato in data 31 Marzo Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta al 31/12/2009 ad ; la parte di questo importo attribuibile al Capitale Sociale ammonta ad , mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad Risparmio assicurazioni è un marchio di genertel s.p.a. tel fax risparmio@genertel.it via macchiavelli, trieste (italia) capitale sociale ,00 interamente versato codice fiscale e registro delle imprese partita iva iscritta al n dell albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di assicurazioni generali spa, appartenente al gruppo generali, iscritto al numero 026 dell albo dei gruppi assicurativi. Ultimo aggiornamento: 02/2011 Nota Informativa - 1 di 5

3 L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari 1,787. Si rinvia al sito internet delle Imprese per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di Assicurazione prevede il tacito rinnovo. Avvertenza: in mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza all Impresa eventualmente per il tramite dell'intermediario, l'assicurazione è prorogata per un ulteriore anno. Si rinvia all art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni In base alle esigenze del Contraente e delle scelte effettuate, con questo contratto assicurativo è possibile tutelarsi per i danni occorsi all abitazione o cagionati a terzi, derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dell abitazione stessa, oppure riconducibili a eventi legati alla vita familiare. In particolare Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare, fra quelle propostegli in fase di sottoscrizione in funzione della proprietà/uso dell immobile messo in garanzia, contenute all interno delle tre distinte sezioni delle Condizioni di Assicurazione: Sezione Incendio: art. 2.1 Incendio ed altri danni ai beni; art. 2.2 Spese in conseguenza di Sinistro indennizzabile; art. 2.3 Garanzia in caso di trasloco; art. 2.4 Rischio locativo; art. 2.5 Ricorso terzi. Sezione Furto: art. 2.1 Danni alle cose all interno dell abitazione; art. 2.2 Rapina e scippo fuori dall abitazione; art. 2.3 Ulteriori danni. Sezione Responsabilità civile: art. 1.1 Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R. C. Famiglia); art. 1.2 R. C. Fabbricato; art. 1.3 Proprietà e/o uso di animali domestici uso di animali da sella; art. 1.4 Addetti ai servizi domestici; art. 1.5 Veicoli a motore. Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell Assicurazione, si rinvia agli articoli precedentemente citati delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo. Le principali esclusioni sono riportate all art.1 Esclusioni delle Norme comuni alle sezioni Incendio e Furto, e, per quanto riguarda la sezione Responsabilità civile, all art. 2 Delimitazioni dell Assicurazione. Avvertenza: Il contratto di Assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti e massimali. Si rinvia pertanto alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: sezione Incendio agli artt. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 sezione Furto agli artt. 1, 2.2, 2.3 Norme Comuni alle sezioni Incendio e Furto agli artt. 2.2, 3.6 sezione Responsabilità Civile agli artt.1.1,1.2,1.3, 1.5 ESEMPIO DI SCOPERTO: Somma Assicurata Ammontare del danno stimato: Scoperto 10%: Danno indennizzabile/risarcibile: Risparmio assicurazioni è un marchio di genertel s.p.a. tel fax risparmio@genertel.it via macchiavelli, trieste (italia) capitale sociale ,00 interamente versato codice fiscale e registro delle imprese partita iva iscritta al n dell albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di assicurazioni generali spa, appartenente al gruppo generali, iscritto al numero 026 dell albo dei gruppi assicurativi. Ultimo aggiornamento: 02/2011 Nota Informativa - 2 di 5

4 ESEMPIO DI FRANCHIGIA: Es.1) Massimale assicurato Franchigia 150 Ammontare del danno stimato: Danno indennizzabile/risarcibile: (dedotta la franchigia) Es.2) Massimale assicurato Franchigia 150 Ammontare del danno stimato: 100 Danno indennizzabile/risarcibile: 0 ESEMPIO DI SOMMA ASSICURATA DANNI AL FABBRICATO Massimale assicurato Danni al Fabbricato Franchigia 150 Ammontare del danno Danno risarcibile nei limiti del massimale di Polizza Danni al Fabbricato (dedotta la Franchigia) Parte di danno a carico dell Assicurato Franchigia a carico dell Assicurato 150 Si rinvia all art.3.8 Applicazione della regola proporzionale per gli effetti dell Assicurazione parziale. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Avvertenza: l Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt e 1898 del codice civile. Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il Fabbricato muti destinazione d uso (ad es. da abitazione civile ad esercizio commerciale). 6. Premi I premi devono essere pagati all Impresa, per il tramite dell'intermediario, mediante addebito sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente presso il Gruppo Bancario Credito Valtellinese. Il premio può essere pagato solo in rate annuali. Avvertenza: sono previsti sconti di premio per i dipendenti del Gruppo Credito Valtellinese. 7. Rivalse Per i danni di cui all'art. 2.1 della sezione Incendio l Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art del codice civile verso il responsabile del Sinistro, purché l'assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del Sinistro e che, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. 8. Diritto di recesso Avvertenza: il contratto prevede sia per il Contraente sia per l Assicuratore la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni Sinistro, denunciato a termini di Polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell Indennizzo/Risarcimento. La comunicazione deve essere data all altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all articolo 2.5 delle Norme Comuni a tutte le sezioni. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Risparmio assicurazioni è un marchio di genertel s.p.a. tel fax risparmio@genertel.it via macchiavelli, trieste (italia) capitale sociale ,00 interamente versato codice fiscale e registro delle imprese partita iva iscritta al n dell albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di assicurazioni generali spa, appartenente al gruppo generali, iscritto al numero 026 dell albo dei gruppi assicurativi. Ultimo aggiornamento: 02/2011 Nota Informativa - 3 di 5

5 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza: la denuncia di Sinistro deve essere inoltrata per iscritto all Impresa delegataria nei termini e secondo le modalità previste all art.3 Norme operanti in caso di Sinistro delle Norme Comuni alle sezioni Incendio e Furto e all art.3 Norme operanti in caso di Sinistro della sezione Responsabilità civile. La struttura liquidativa per la gestione dei sinistri è GBS Generali Business Solutions SpA, raggiungibile via fax al n o via telefono al n Reclami I reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all Impresa delegataria Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all indirizzo quality@genertel.it oppure al fax oppure all indirizzo Via Machiavelli, , Trieste. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell Impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato Per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti relative alle garanzie Incendio e Furto è previsto l arbitrato. Si rinvia all art. 3.3 delle norme comuni alle sezioni Incendio e Furto per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'autorità Giudiziaria. Per altre garanzie non è previsto l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. GLOSSARIO Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Contraente: il soggetto che stipula l Assicurazione. Fabbricato: l intera costruzione edile, costituente i locali adibiti ad uso civile abitazione compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Franchigia: importo prestabilito che l Assicurato tiene a suo carico. Impresa: Genertel S.p.A. (Gruppo Generali). Impresa Delegataria: è Genertel S.p.A. che pur partecipando al rischio, per alcune Sezioni/Garanzie, in quota è titolata all emissione del contratto, all incasso del premio di polizza, alla liquidazione del danno e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell interesse di altra Impresa partecipante al rischio. Impresa Coassicuratrice: è Global Assistance Spa che per alcune Sezioni/Garanzie partecipa in quota al rischio. Risparmio assicurazioni è un marchio di genertel s.p.a. tel fax risparmio@genertel.it via macchiavelli, trieste (italia) capitale sociale ,00 interamente versato codice fiscale e registro delle imprese partita iva iscritta al n dell albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di assicurazioni generali spa, appartenente al gruppo generali, iscritto al numero 026 dell albo dei gruppi assicurativi. Ultimo aggiornamento: 02/2011 Nota Informativa - 4 di 5

6 Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dall Impresa in caso di Sinistro. Polizza: il documento che prova l Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente all Impresa. Scoperto: importo che rimane a carico dell Assicurato espresso in misura percentuale. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. * * * Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il rappresentante legale Dott. Davide Angelo Passero Risparmio assicurazioni è un marchio di genertel s.p.a. tel fax risparmio@genertel.it via macchiavelli, trieste (italia) capitale sociale ,00 interamente versato codice fiscale e registro delle imprese partita iva iscritta al n dell albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di assicurazioni generali spa, appartenente al gruppo generali, iscritto al numero 026 dell albo dei gruppi assicurativi. Ultimo aggiornamento: 02/2011 Nota Informativa - 5 di 5

7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GLOBALCASA Mod Global ed. 02/2011 INDICE Norme Comuni a tutte le Sezioni...pag Definizioni 2. Condizioni Generali Sezione Incendio...pag Cose Assicurate 2. Rischi Assicurati Sezione Furto...pag Cose Assicurate 2. Rischi Assicurati Norme Comuni alle Sezioni Incendio e Furto...pag Esclusioni 2. Condizioni Particolari 3. Norme operanti in caso di sinistro Sezione Responsabilità Civile...pag Rischi Assicurati 2. Delimitazioni dell'assicurazione 3. Norme operanti in caso di sinistro Risparmio assicurazioni è un marchio di genertel s.p.a. tel fax risparmio@genertel.it via macchiavelli, trieste (italia) capitale sociale ,00 interamente versato codice fiscale e registro delle imprese partita iva iscritta al n dell albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di assicurazioni generali spa, appartenente al gruppo generali, iscritto al numero 026 dell albo dei gruppi assicurativi. Condizioni di Assicurazione - 1 di 14

8 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 1. DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Casseforti / Armadi forti: Mobili aventi le seguenti caratteristiche: - pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm (fatta eccezione per le pareti delle casseforti murate); - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente (o anche su un solo lato per le casseforti murate); - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg (fatta eccezione per le casseforti murate). Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Cose: (limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile) sia gli oggetti materiali sia gli animali. Dimora abituale:luogo ove, di fatto, dimora abitualmente l'assicurato e la sua famiglia. Disabitazione: assenza continuativa dall'abitazione dell'assicurato e delle persone con lui conviventi. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione. Documenti: documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici. Effetti domestici: il contenuto dell'abitazione costituito da: - mobilio, arredamento, quadri e oggetti d'arte, raccolte e collezioni, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva); - vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche, gioielli e preziosi (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc.); - tutto quanto serve per uso di casa e personale; - attrezzatura, arredamento, documenti e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l'abitazione; - mobilio, arredamento, attrezzatura, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori: il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato; nonché, se i locali sono in affitto: - tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti; - apparecchiature di riscaldamento e condizionamento; quando questi sono stati aggiunti dall'assicurato. Sono esclusi: i Documenti, i Valori, i veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Europa Occidentale: Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Malta. Fabbricato: l'intera costruzione edile, costituente i locali adibiti ad uso civile abitazione compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (come centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, ma esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. È escluso quanto indicato alla voce Effetti domestici. Fissi ed infissi: quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi). Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Franchigia: importo prestabilito che l'assicurato tiene a suo carico. Implosione: cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. Condizioni di Assicurazione - 2 di 14

9 Impresa Delegataria: è Genertel S.p.A. che pur partecipando al rischio, per alcune Sezioni/Garanzie, in quota è titolata all emissione del contratto, all incasso del premio di polizza, alla liquidazione del danno e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell interesse di altra Impresa partecipante al rischio. Impresa Coassicuratrice: è Global Assistance Spa che per alcune Sezioni/Garanzie partecipa in quota al rischio. Incendio:combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Partita: l'insieme dei beni e delle garanzie assicurati con un'unica somma. Polizza: il documento che prova l'assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Rapina: sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia. Scoperto: importo che rimane a carico dell'assicurato espresso in misura percentuale. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: Genertel S.p.A. (Gruppo Generali). Superficie abitabile: la complessiva superficie calpestabile del fabbricato assicurato (inteso come opera edile), espressa in metri quadrati, escludendo comunque le pertinenze adibite a garage e/o ricovero attrezzi, le tettoie, i portici e le terrazze. Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere. Villa monofamiliare isolata: fabbricato abitato da un unico nucleo familiare, le cui pareti (escluse le recinzioni) distino oltre 50 metri dalla più vicina parete di un altro fabbricato ad uso abitativo. 2. CONDIZIONI GENERALI Art Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società, per il tramite dell'intermediario, mediante addebito sul conto corrente bancario intrattenuto dal contraente presso il Gruppo Bancario Credito Valtellinese. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Art Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza alla Società eventualmente per il tramite dell'intermediario, l'assicurazione è prorogata per un ulteriore anno. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denuncia preventiva di eventuali altre assicurazioni che lui o gli altri Assicurati avessero in corso o dovessero stipulare con la Società o con altre compagnie per gli stessi rischi; in ogni caso deve darne comunicazione al momento della denuncia del sinistro. Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata alla Società. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente. Condizioni di Assicurazione - 3 di 14

10 Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa. In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. Art Oneri Rinvio alla legge Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 1. COSE ASSICURATE SEZIONE INCENDIO Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite: - Fabbricato, relativamente ai locali adibiti ad abitazione civile e sue dipendenze, anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, sito nell'ubicazione indicata in polizza. - Effetti domestici, contenuti nell'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza, e nelle sue dipendenze, anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti. Sono inoltre compresi in garanzia, se assicurati gli Effetti domestici ed anche in eccedenza alla relativa somma assicurata: - Valori, fino ad un limite di euro 1.500,00; - Documenti, fino ad un limite di euro 1.500, RISCHI ASSICURATI Art Incendio ed altri danni ai beni La Società risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate derivanti da: a) incendio, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedirlo od arrestarlo; esplosione, scoppio e implosione; fulmine (per i danni da fenomeni elettrici si veda però lett. g); fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito di incendio (o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione) che abbia colpito i beni assicurati o enti posti nell'ambito di 20 m da essi; b) eventi atmosferici, cioè da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati o non), compresi i danni di bagnatura ai beni assicurati verificatisi all'interno dei locali dell'abitazione, purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti, con una franchigia di euro 150,00 per sinistro; c) sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni che si verificassero all'interno dei locali dell'abitazione a seguito di crollo totale o parziale del tetto a causa del sovraccarico stesso, con una franchigia di euro 150,00 per sinistro; d) urto di veicoli stradali, non appartenenti all'assicurato né al suo servizio; caduta di aeromobili, manufatti astronautici e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate; onda sonica determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica; rottura accidentale di specchi e lampadari (compresi i danni agli stessi) appesi o fissati ai soffitti ed ai muri, a seguito di loro caduta; fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato; e) anormale funzionamento di frigoriferi e congelatori purché conseguente ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo ad un sinistro indennizzabile, per i danni alle provviste alimentari, fino a euro 500,00 per periodo di assicurazione e con una franchigia di euro 50,00 per sinistro; f) eventi sociopolitici, cioè da tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi, con una franchigia di euro 150,00 per sinistro; Condizioni di Assicurazione - 4 di 14

11 g) fenomeni elettrici, da qualunque causa determinati (compresa l'azione del fulmine), con esclusione dei danni derivanti da usura e manomissione, con una franchigia di euro 150,00 per sinistro. L'Assicurazione opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per periodo di assicurazione, con il limite di euro 1.500,00 per i danni ai computer; h)fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale od occlusione degli impianti idrici, igienicosanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei locali dell'abitazione o del fabbricato di cui fanno parte, nonché a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche dell'assicurato, compresi i relativi raccordi, con una franchigia di euro 150,00 per sinistro. Sono esclusi i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura od occlusione di tubazioni o condutture e quelli causati da traboccamento o rigurgito di fogna; i) se assicurato il fabbricato sono comprese le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione della rottura od occlusione degli impianti che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, fino ad un massimo di euro 1.500,00 per periodo di assicurazione, con una franchigia di euro 150,00 per sinistro, che non si cumula con quella prevista al punto h). Art Spese in conseguenza di sinistro indennizzabile La Società risponde inoltre fino alla concorrenza di euro ,00 per sinistro, per le spese sostenute per: - demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico o a quello imposto dall'autorità i residui del sinistro; - l'alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro. La garanzia è operante sino ad un massimo di euro 100,00 giornaliere. Nessun indennizzo spetterà all'assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati; - rimuovere, depositare e ricollocare gli effetti domestici, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dal Contraente, se assicurati gli Effetti domestici. Art Garanzia in caso di trasloco L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione indicata in polizza. Tuttavia in caso di trasloco non comunicato alla Società, anche per il tramite dell'intermediario, l'assicurazione vale nella nuova ubicazione, fermo il disposto dell'art Codice Civile fino alle ore 24 del sessantesimo giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti. Art Rischio locativo Se assicurati gli Effetti domestici la Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio ai locali tenuti in locazione dall'assicurato stesso. La garanzia è operante fino alla concorrenza del massimale di euro ,00. Art Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale di euro ,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: a) a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; b) di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art del Codice Civile. Per questa condizione particolare non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia; - quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; Condizioni di Assicurazione - 5 di 14

12 - le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato e gli altri soggetti nei confronti dei quali è prestata l'assicurazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. Art Colpa grave A deroga di quanto previsto dall'art del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l'assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'assicurato. SEZIONE FURTO 1. COSE ASSICURATE Effetti domestici - Valori Documenti Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita Effetti domestici-valori-documenti relativi all'abitazione civile, di dimora abituale, sita nell'ubicazione indicata in polizza, con i seguenti limiti d'indennizzo, nell'ambito della somma assicurata: a) per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, carte valori, titoli di credito, documenti: 40% della somma assicurata; tale limite non opera per le cose custodite in casseforti e armadi forti; b) per denaro: 10% della somma assicurata. Si intendono inoltre assicurati: - mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori, il tutto nelle dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato in cui è ubicata l'abitazione fino ad un massimo pari al 10 % della somma assicurata; - gli Effetti domestici quando si trovino in temporaneo deposito presso locali di terzi per lavorazione o riparazione, fino ad un massimo di euro 500, RISCHI ASSICURATI Art Danni alle cose all'interno dell'abitazione La Società risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate dai seguenti eventi: a) furto, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nell'abitazione vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte; - mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili; - con asportazione della refurtiva avvenuta, ad abitazione chiusa, da parte di estranei nascostisi nell'abitazione stessa; - con uso fraudolento di chiavi. b) rapina, nell'abitazione, anche se iniziata all'esterno; c) furto e rapina, avvenuti nei modi su descritti, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; d) danneggiamenti, compresi atti vandalici, avvenuti in occasione del furto e rapina come sopra descritti (od anche nel tentativo di commetterli). Art Rapina e scippo fuori dall'abitazione Avvenuti entro i confini dell'europa occidentale, commessi sull'assicurato e/o sui componenti il suo nucleo familiare, con l'esclusione dei minori di 14 anni di età nel caso in cui non siano accompagnati da persona di età superiore a 14 anni. Sono comunque esclusi i danni alle cose assicurate portate con sè che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o altrui. Per questa garanzia la Società indennizzerà, per annualità assicurativa e complessivamente per l'assicurato e il suo nucleo familiare, fino alla concorrenza del 10% della relativa somma assicurata senza tener conto dei limiti di indennizzo indicati in polizza, ma con un massimo di euro 500,00 per denaro e con l'applicazione dello scoperto del 10%. Art Ulteriori danni Condizioni di Assicurazione - 6 di 14

13 Qualsiasi sia la combinazione pattuita, la Società inoltre indennizza: a) le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per periodo di assicurazione; b) in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, sempre che ne sia stata fatta denuncia all'autorità Giudiziaria o di Polizia, la Società indennizza le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso all'abitazione anche se attuato con scasso, sino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata. NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E FURTO 1. ESCLUSIONI Art.1.1. Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione i danni: a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni; b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione; c) determinati da dolo del Contraente o dell'assicurato; d) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; e) per la sezione incendio per gli eventi scoppio ed esplosione previsti dalla garanzia di cui all'art. 2.1 lett. a) sono esclusi, altresì, i danni derivanti da usura, corrosione, o difetti di materiali; f) per la sezione incendio dalla garanzia di cui all'art. 2.1 lett. b) "eventi atmosferici" sono esclusi, altresì, i danni: - subiti da serramenti, vetrate, lucernari, tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, cancelli, recinti ed altre simili installazioni esterne, enti all'aperto, nonché dal contenuto di fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, da verande e coperture in genere di poggioli, di balconi, di terrazze; - causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve, valanghe, slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana; g) per la sezione incendio dalla garanzia di cui all'art. 2.1 lett. c) "sovraccarico di neve sui tetti" sono esclusi, altresì, i danni: - causati da gelo, valanghe o slavine; - verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve; - subiti da lucernari, vetrate e serramenti in genere; h) per la sezione incendio dalla garanzia di cui all'art. 2.1 lett. f) "eventi sociopolitici" sono esclusi i danni: - di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - da imbrattamento delle pareti esterne; - verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto - diversi da incendio, esplosione e scoppio avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi; i) per la sezione furto dalla garanzia di cui all'art. 2.1 sono esclusi, altresì, i danni: - verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni; - verificatisi in conseguenza di uragani, trombe d'aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura; - avvenuti a partire dalle ore 24 del 60 giorno consecutivo di disabitazione; relativamente a gioielli e preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito in genere, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21 giorno consecutivo di disabitazione; - commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone che abitano con lui od occupano i locali dell'abitazione o locali con questi comunicanti, o da suoi dipendenti, o da dipendenti delle persone di cui sopra, oppure da incaricati della sorveglianza degli effetti domestici o dei locali. 2. CONDIZIONI PARTICOLARI Art Caratteristiche del fabbricato e dei locali dell'abitazione Condizioni di Assicurazione - 7 di 14

14 L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato e i locali dell'abitazione si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione con strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili (armatura del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche combustibili). Nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici. Limitatamente ai fabbricati delle abitazioni ubicate in località montane, sono tuttavia tollerate l'esistenza del manto di copertura del tetto in scandole e/o di rivestimento delle pareti esterne in legno, purché aderente alle strutture continue in muratura costituenti il fabbricato stesso, nonché l'esistenza di balconi in legno. Art Caratteristiche dei mezzi di chiusura Per quanto riguarda la sezione furto di cui all'art. 2.1, i mezzi posti a protezione e chiusura (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, ecc.) delle aperture dei locali dell'abitazione devono essere almeno quelli usualmente installati nelle abitazioni private. Qualora tali aperture siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e i locali rimangano incustoditi, il furto, avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura del cristallo o vetro non stratificato di sicurezza, è risarcibile con detrazione di uno scoperto del 25%. Art Riparto di coassicurazione L'assicurazione della Sezione Incendio e della Sezione Furto è ripartita tra le Società e per le quote indicate in polizza. Ciascuna delle Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società, all'uopo designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio, la delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. 3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Art Cosa fare in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; b) per i danni di cui all'art. 2.1 della SEZIONE INCENDIO, farne denuncia alla Società o anche per il tramite dell'intermediario, entro 7 giorni da quando ne ha avuto conoscenza nonché, solo se richiesto dalla Società stessa, anche all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 15 giorni dalla richiesta; c) per i danni di cui all'art. 2.1 della SEZIONE FURTO deve farne denuncia all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, nonché alla Società (eventualmente per il tramite dell'intermediario), entro 7 giorni, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; d) ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo la rifusione delle spese, la procedura di ammortamento. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art Codice Civile. Il Contraente o l'assicurato deve altresì: e) conservare le tracce e i residui del sinistro senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale; f) presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del loro valore; g) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e valore dei beni esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto. Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae beni non distrutti o non rubati, adopera a Condizioni di Assicurazione - 8 di 14

15 giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo. Art Procedura per la liquidazione del danno La liquidazione del danno avviene mediante accordo diretto tra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. In caso di disaccordo, od anche prima su richiesta di uno di essi, i due periti ne eleggono un terzo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti il terzo perito deve essere scelto fuori della provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà e il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall'indennizzo dovuto. Art Compiti dei periti liquidatori I periti devono: a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate, nonché verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 3.1; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, siano o no distrutti, sottratti o danneggiati; d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un apposito verbale. I risultati delle valutazioni di cui alle lett. c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge. Art Determinazione dell'ammontare del danno Per i danni di cui all'art. 2.1 della sezione incendio l'ammontare del danno si determina, in base al "valore a nuovo", intendendosi per tale: - per gli effetti domestici, il costo di rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati con altri uguali od equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dai beni danneggiati. Per i beni riparabili l'ammontare del danno si determina in base al costo di riparazione se questo è inferiore al costo di rimpiazzo. Fanno eccezione: a) gli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi e i computer per i quali si considererà il loro costo di riparazione con il massimo del loro valore a nuovo per quelli acquistati da non più di 4 anni o del doppio del loro valore allo stato d'uso, intendendosi per tale il valore a nuovo ridotto di un deprezzamento stabilito in base al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante, per quelli acquistati da oltre 4 anni, senza comunque superare il limite del valore a nuovo; b) i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro per i quali si stimerà il loro valore detraendo dal valore a nuovo un deprezzamento stabilito in base al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante; - per il fabbricato, il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), ottenuto stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui. Per i danni di cui all'art. 2.1 della sezione furto l'ammontare del danno si determina stimando il valore degli effetti domestici sottratti o danneggiati, al momento del sinistro in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause. Da tale valore dovrà essere dedotto il valore ricavabile dai beni danneggiati. In ogni caso, la Società risarcisce: - per le raccolte e collezioni, solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti; Condizioni di Assicurazione - 9 di 14

16 - per i documenti, solo le spese di rifacimento; - per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, solo le spese sostenute dall'assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli. Art Riduzione delle somme assicurate Reintegro automatico In caso di sinistro relativo all'art. 2.1 della sezione furto le somme assicurate, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Si conviene, comunque che, limitatamente al primo sinistro di ogni periodo di assicurazione, sia le somme assicurate sia i limiti di indennizzo delle partite colpite da sinistro sono automaticamente reintegrati nei valori originari dalle ore 24 del giorno dell'evento. In caso di ulteriori sinistri, la Società si impegna a reintegrare le somme assicurate e i limiti di indennizzo verso pagamento da parte del Contraente di un corrispondente premio determinato in funzione dell'entità del reintegro e della residua durata del periodo di assicurazione. Art Coesistenza di più assicurazioni Nel caso coesistano più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2.3 delle Condizioni Generali della Parte Comune, senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente all'importo così calcolato. Art Applicazione della regola proporzionale Per la sezione incendio, relativamente a Fabbricato ed Effetti domestici, qualora la superficie abitabile dell'abitazione indicata in polizza non superi i 200 metri quadrati, la Società risponderà del danno ai beni assicurati fino a concorrenza delle relative somme assicurate qualunque sia il valore rilevato dalle stime fatte con le norme di cui al precedente articolo al momento del sinistro. Qualora la superficie abitabile dell'abitazione indicata in polizza risulti superiore al suindicato valore la Società risponderà del danno ai beni assicurati in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello rilevato dalle stime fatte con le norme di cui al precedente articolo al momento del sinistro. Tale riduzione non si applica qualora la superficie abitabile ecceda i 200 metri quadrati di una percentuale non superiore al 20% della stessa. Per la sezione furto l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. Art Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà eseguito solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto nel precedente articolo 1.1 lett. c) e i) ultimo comma del capitolo esclusioni. Art Rinuncia alla rivalsa Per i danni di cui all'art. 2.1 della sezione incendio la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purché l'assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. Art Recuperi in caso di furto e rapina Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se invece il danno è stato risarcito solo in parte il valore del recupero viene ripartito tra la Società e l'assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'assicurato può riprendere i beni recuperati restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto. Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. Condizioni di Assicurazione - 10 di 14

17 L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Art Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 1. RISCHI ASSICURATI Art Responsabilità Civile per fatti della vita privata (R. C. Famiglia) La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia (in seguito denominati Assicurati), fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi (compresi i danni cagionati da addetti ai servizi domestici, dei quali debba rispondere) in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge. L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione. Art R. C. Fabbricato a) Proprietà dei locali dell'abitazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino a concorrenza della somma di euro ,00, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali), involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione sita nell'ubicazione indicata in polizza. L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante da lavori di ordinaria manutenzione che interessino il fabbricato ed i locali dell'abitazione. L'assicurazione vale, sino alla concorrenza del 20% del massimale, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione. Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive centralizzate, dagli spazi di proprietà dell'assicurato (escluse le strade private) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento o potatura). Sono inoltre compresi in garanzia i danni da spargimento d'acqua solo se conseguenti a rottura accidentale o occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o dei locali dell'abitazione; sono esclusi, tuttavia, i danni derivanti da rigurgito di fogna, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali. La garanzia è prestata con una franchigia di euro 100,00; in caso di sinistro per cui operi anche la garanzia di cui all'art. 2.1 lettera h fuoriuscita di acqua condotta della Sezione Incendio, la franchigia verrà applicata una sola volta per i danni derivanti da una medesima causa. b) Conduzione dell'abitazione indicata in polizza nonché di quella secondaria Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione indicata in polizza, nonché di quella, di proprietà o in locazione, adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli Assicurati. Condizioni di Assicurazione - 11 di 14

18 Sono compresi i danni derivanti da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmittenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato. Art Proprietà e/o uso di animali domestici uso di animali da sella A parziale deroga dell'art. 2.2 lett. j), l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante da: - uso di cavalli e di altri animali da sella, con una franchigia di euro 100,00 per ogni danno a cose; - proprietà e/o uso di cani con una franchigia di euro 100,00 per ogni danno a cose; tale franchigia non si applica per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti; - proprietà e/o uso di altri animali domestici, con una franchigia di euro 100,00 per ogni danno a cose. Art Addetti ai servizi domestici A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. b), sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici incluso il giardinaggio, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato. Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'inail, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso dell'inail medesimo. Art Veicoli a motore A parziale deroga dell'art. 2.2 lett. f) e g), la garanzia copre i rischi derivanti da: a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa garanzia opera, sempreché l'assicurazione obbligatoria sia regolarmente operante, con riferimento esclusivo ai danni corporali cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1) trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto. E' operante la franchigia di euro 500,00; b) guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente operante, con riferimento ai danni cagionati a terzi (fermo quanto disposto dall'art. 2.1), in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto; c) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli con esclusione dei danni arrecati all'autoveicolo stesso. 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE Art Persone non considerate terzi Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati; b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; fa eccezione quanto indicato all'art.1.4. Art Esclusioni L'assicurazione non vale per i danni: a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo; d) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga; e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto; f) derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili (salvo quanto previsto dall'art.1.5); g) derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge; (salvo quanto previsto dall'art.1.5); h) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m; Condizioni di Assicurazione - 12 di 14

19 i) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali; j) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali (salvo quanto previsto dall'art.1.3); k) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; l) derivanti dall'esercizio della caccia; m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici. Art Corresponsabilità fra Assicurati I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro. Art Estensione territoriale L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'america e Canada. 3. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Art Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato deve inviarne denuncia scritta alla Società, eventualmente per il tramite dell'intermediario, entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto entro 6 giorni se avvenuto all'estero - ovvero dal giorno in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e della Filiale della Banca alla quale il contratto è assegnato, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Se il sinistro è provocato da un familiare del Contraente deve essere prodotto anche un certificato di Stato di Famiglia. In ogni caso l'assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro. Art Gestione della vertenza di danno e spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Condizioni di Assicurazione - 13 di 14

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