STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "U.S. ANCONA 1905 S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA"
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1 STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "U.S. ANCONA 1905 S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA" Art. 1 = Denominazione e partecipazione al capitale sociale E costituita la società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata "U.S. ANCONA 1905 S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA". SOSTENIAMOLANCONA è l unica associazione che rappresenta la partecipazione di tutti i tifosi in seno alla Società, la qualifica come partecipata dagli stessi, per mezzo di opportuna rappresentanza democraticamente eletta e partecipa alla costituzione della Società per volontà e nello spirito del proprio statuto, a tutela dei tifosi e ad onore della città di Ancona, di seguito, per brevità SOSTENIAMOLANCONA ). Non può essere socio la persona fisica o la persona giuridica o l ente collettivo, anche privo di personalità giuridica: 1) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per un tempo non inferiore a 3 (tre) anni, per qualsiasi reato previsto dalle norme che disciplinano l attività sportiva e l ordinamento sportivo, o dalle norme in materia di fallimento o procedure concorsuali, con particolare riguardo alle società sportive, o dalle norme in materia societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa, tributaria, strumenti di pagamento, per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica (inclusi, i reati concernenti l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose), e, se persona giuridica, che abbia riportato condanna per gli illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendenti da reato per cui è stata inflitta alle persone fisiche indicate nel D. Lgs. 8
2 giugno 2001 n. 231, condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per un tempo non inferiore a 3 (tre) anni; salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Il medesimo criterio vale anche in caso la pena prevista per gli illeciti di cui al presente punto 1) sia applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato; 2) coloro nei confronti dei quali sia stata pronunciata decadenza o revoca dell affiliazione ai sensi delle disposizioni della federazione sportiva di competenza, salvi gli effetti della riabilitazione. Inoltre, partiti politici o associazioni politiche non possono, in alcun caso, essere soci. In caso di persona giuridica od ente collettivo, le condizioni previste dal presente articolo devono ricorrere anche nei confronti del socio che controlla, direttamente o indirettamente, la persona giuridica o l ente collettivo e anche nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza legale o i loro amministratori con delega. Art. 2 = Oggetto La Società è senza scopo di lucro e ha per oggetto l'esercizio di attività sportive dilettantistiche ed in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi (di seguito F.I.G.C.). Il presente Statuto non potrà derogare alle norme previste dagli Statuti e dai Regolamenti Federali, in quanto contenenti disposizioni specificamente inerenti alla organizzazione delle società affiliate o alla gestione delle stesse.
3 Nell'ambito delle attività connesse e strumentali, consentite dalle norme vigenti, la Società può: a) gestire impianti sportivi per usi propri o commerciali; b) svolgere attività editoriale e tipografica e/o informatica o comunque attinente alla diffusione e allo sfruttamento dell'immagine, così come anche attività di produzione e vendita di materiale anche a scopi promozionali e pubblicitari. Essa potrà inoltre svolgere direttamente e/o indirettamente attività di merchandising e pertanto produrre, commercializzare, distribuire e vendere, anche per corrispondenza, all'ingrosso e/o al minuto, generi di abbigliamento casual, sportivo e/o tecnico, gadget in genere e ogni altro prodotto commerciabile col marchio sociale. Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Società può: a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente; b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi. La Società può detenere partecipazioni anche in società produttive di servizi e commerciali comunque connesse con il proprio oggetto sociale. Il possesso di partecipazioni in altre società o enti aventi attività analoga o affine è regolato dalle norme e dalle direttive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni applicabili in materia. Art. 3 = Sede Sociale e Domicilio dei Soci La Società ha sede in Comune di Ancona all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.
4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci. La decisione di trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato deve essere approvata con il voto favorevole di SOSTENIAMOLANCONA, configurandosi il voto contrario di SOSTENIAMOLANCONA alla decisione come diritto di veto espressamente riconosciuto secondo la disciplina di cui all art del Codice Civile e, quindi, quale diritto particolare riconosciuto in via esclusiva al detto socio. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare, a mezzo lettera raccomandata a.r. o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, il cambiamento del proprio domicilio. Nella stessa comunicazione il socio potrà comunicare il proprio indirizzo e.mail e il proprio numero di fax. In mancanza dell'indicazione del domicilio si fa riferimento alla residenza anagrafica. Art. 4 = Durata La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell assemblea dei soci. Art. 5 = Capitale Sociale
5 Il capitale sociale è di Euro ,00 (trecentomila e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi dell art del Codice Civile. Ogni quota deve essere di valore nominale pari a un Euro o a multipli di un Euro. Qualora la quota divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di Euro, si fa luogo all arrotondamento all unità superiore o inferiore di Euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia, rispettivamente, uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro ovvero inferiore a cinquanta centesimi di Euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all altro. Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, ovvero in forza di decisione del Consiglio di Amministrazione. Per le decisioni di aumento del capitale sociale si applicano gli artt. 2480, 2481, 2481-bis, 2481-ter del Codice Civile. La decisione di aumento del capitale sociale può anche stabilire che le quote emesse siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d opera o di servizi a favore della Società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.
6 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la Società. Per le decisioni di riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter del Codice Civile. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l art del Codice Civile. Art. 6 = Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi I trasferimenti delle partecipazioni che dovranno rivestire, ai fini della validità, ai sensi dell'art del Codice Civile, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata sono soggetti alla seguente disciplina. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni. Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.
7 Per 'trasferimento' s intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l usufrutto della partecipazione (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento di società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione 'in blocco', 'forzata' o 'coattiva', il trasferimento che intervenga nell ambito di cessione o conferimento d azienda, fusione e scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità della quota e/o dei diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti. L intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. In caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento e la documentazione atta a provare l assenza di clausole ostative al trasferimento nei termini indicati al precedente articolo 1 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della raccomandata, previa verifica dell assenza di clausole ostative al trasferimento di cui all articolo 1 dello Statuto, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
8 a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione; b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata da inviarsi entro 8 (otto) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. La comunicazione dell intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell art. 1326
9 del Codice Civile. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella 'denuntiatio'. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale 'premio di maggioranza' per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della Società.
10 Il costo dell'arbitratore sarà a carico per metà dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.
11 Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente Società. In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci, con le modalità previste dal presente articolo, l'acquisto della sua partecipazione alla presente Società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo. In caso di alienazione della quota da parte di SOSTENIAMOLANCONA, i diritti particolari attribuiti dal presente statuto a SOSTENIAMOLANCONA ai sensi dell art del Codice Civile saranno da ritenersi automaticamente decaduti, non potendo essere trasferiti a cessionari o aventi causa a qualsiasi titolo. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l osservanza di quanto prescritto nel presente articolo 6 e dei requisiti previsti dall articolo 1, l acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà comunque legittimato all esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società. Art. 7 = Morte del socio Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili a causa di morte. Pertanto, in caso di decesso di un socio, la sua partecipazione sociale si accrescerà automaticamente agli altri soci superstiti, in proporzione alle quote di capitale sottoscritte, con onere, in capo ai soci superstiti di liquidare la partecipazione agli eredi del socio defunto, secondo le norme previste in materia di recesso. Resta salva la facoltà, concessa ai soci superstiti, di acconsentire che gli eredi del socio deceduto subentrino nella quota relitta, previo accordo coi medesimi. Art. 8 = Recesso del socio
12 Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt comma 1 e 2481 bis del Codice Civile, e negli altri casi previsti dalla legge. L intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla Società entro 8 (otto) giorni dall iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro delle imprese esso è esercitato entro 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all esercizio del recesso entro dieci (10) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all art commi 3 e 4 del Codice Civile. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall art ultimo comma del Codice Civile. Art. 9 = Esclusione del socio Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa. Art. 10 = Amministratori
13 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art del Codice Civile. La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero dispari variabile di membri, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove), determinato dai soci in occasione della nomina, ed eletto dall assemblea con l osservanza delle seguenti disposizioni. Il socio SOSTENIAMOLANCONA ha il diritto particolare ex art del Codice Civile alla nomina di 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione, configurandosi tale diritto come un diritto particolare esercitabile esclusivamente dal detto socio; la nomina è espressa in sede dell assemblea di nomina del Consiglio di Amministrazione. SOSTENIAMOLANCONA vota nelle delibere per la nomina degli altri amministratori. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall assemblea dei soci che delibera a maggioranza assoluta. Gli amministratori possono anche non essere soci della Società. Essi durano in carica per il periodo fissato dall atto di nomina; in mancanza di fissazione del termine essi durano in carica fino a revoca o dimissioni. Essi sono rieleggibili. In caso di cessazione per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Se viene a mancare uno degli amministratori (diverso dagli amministratori nominati da SOSTENIAMOLANCONA ai sensi del comma 3 del presente articolo), gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione: l amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione; se viene mancare un amministratore nominato da SOSTENIAMOLANCONA ai sensi del comma 3 del presente articolo, la sostituzione
14 viene effettuata da SOSTENIAMOLANCONA; se, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori, decade l intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata senza indugio l assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori (clausola c.d. simul stabunt simul cadent). Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall ordinamento sportivo e nelle condizioni previste nell articolo 1 del presente Statuto. Art. 11 = Decisioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente eletto dall Assemblea o, in caso di assenza o impedimento o nel caso previsto dall articolo 12, lett. a), del presente Statuto qualora non si trovi nello stesso luogo del segretario, dal soggetto designato, quale presidente della riunione, dal medesimo Consiglio di Amministrazione. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società. Art. 12 = Adunanze del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda di 1 (uno) amministratore, mediante invio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso contenente il luogo, la data e l ora della riunione e l elenco degli argomenti da trattare. Chi convoca l adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all ordine del giorno.
15 L avviso deve essere trasmesso, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nella Provincia di Ancona. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Salvo quanto indicato nel successivo paragrafo, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in
16 carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli amministratori. Art. 13 = Competenze degli amministratori Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. Al Consiglio di Amministrazione spetta anche la decisione di fusione nei casi e alle condizioni di cui agli artt e 2505 bis del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art del Codice Civile e, con riferimento alla periodicità indicata nel comma quinto dell art del Codice Civile, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione con cadenza bimestrale. Il comitato esecutivo ovvero l amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell art comma 5 del Codice Civile. Inoltre, spettano alla competenza esclusiva e non delegabile del
17 Consiglio di Amministrazione, le decisioni sulle seguenti materie, da approvare mediante metodo collegiale e con maggioranza semplice dei presenti: a) determinare gli obiettivi e le strategie di indirizzo generale della gestione della Società; b) determinare il piano industriale / business plan pluriennale e del budget annuale; c) determinare l assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; d) nominare e revocare l amministratore delegato (o gli amministratori delegati), determinandone i poteri; e) nominare e revocare il comitato esecutivo, determinandone i poteri, nonché nominare e revocare eventuali comitati interni; f) nominare e revocare il direttore sportivo e il segretario che cura i rapporti con la lega di settore e la FIGC; g) predisporre i progetti di fusione e di scissione e formulare proposte di aumento di capitale all assemblea dei soci. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Art. 14 = Rappresentanza La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. Art. 15 = Compensi agli amministratori
18 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. A nessun amministratore designato mediante nomina diretta da parte di SOSTENIAMOLANCONA spetteranno compensi od emolumenti, salvo che siano a questi attribuiti deleghe, poteri o funzioni da parte della Società. Art. 16 = Decisioni dei soci I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a) l approvazione del bilancio, che dovrà effettuarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano entro 180 (centottanta) giorni da detta chiusura e la distribuzione degli utili; b) la nomina e i compensi degli amministratori; c) la nomina e i compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore; d) le modificazioni dello statuto;
19 e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell oggetto sociale o dei colori sociali o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e del marchio sociale; f) la decisione di messa in liquidazione volontaria della Società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; g) il trasferimento (inteso ai sensi dell art. 6 comma 4 del presente Statuto) o il conferimento dell azienda sportiva o di rami di azienda sportiva e dei marchi e degli altri diritti di proprietà intellettuale della Società. La decisione che comporti o sia relativa alla modifica dei diritti particolari attribuiti a SOSTENIAMOLANCONA dal presente statuto ai sensi dell art del Codice Civile, può essere approvata a maggioranza semplice del capitale votante, purché consti il voto favorevole di SOSTENIAMOLANCONA. Le decisioni relative ai colori sociali ed al marchio e quelle di cui alle lettere f) e g), nonchè le decisioni di fusione e di scissione di competenza dei soci e le decisioni di modifica dell articolo 1 dello Statuto, devono essere approvate con il voto favorevole di SOSTENIAMOLANCONA. In tutti i casi indicati in quest ultimo comma del presente articolo, il voto contrario di SOSTENIAMOLANCONA alla decisione si configura come diritto di veto espressamente riconosciuto secondo la disciplina di cui all art del Codice Civile e, quindi, quale diritto particolare riconosciuto in via esclusiva al detto socio. Il voto di SOSTENIAMOLANCONA è espresso dal presidente o da un componente del consiglio direttivo di SOSTENIAMOLANCONA, all uopo delegato. Art. 17 = Diritto di voto Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
20 Salvo quanto previsto con riferimento ai diritti particolari riconosciuti in via esclusiva a SOSTENIAMOLANCONA ai sensi dell art del Codice Civile, il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell art. 2466, comma quinto del Codice Civile) non può partecipare alle decisioni dei soci. Art. 18 = Assemblea Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché nella Provincia di Ancona. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell adunanza prevista in prima convocazione l assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli
21 amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Art. 19 = Svolgimento dell assemblea L assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario dell assemblea se nominato o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell assemblea e, anche in allegato, l identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all ordine del giorno. Il verbale dell assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. Art. 20 = Deleghe
22 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. Art. 21 = Quorum assembleari L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze e i diritti particolari di SOSTENIAMOLANCONA. Art. 22 = Organo di controllo Nel caso in cui il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o nel caso in cui per 2 (due) esercizi consecutivi siano stati superati 2 (due) dei limiti indicati dal primo comma dell art bis del Codice Civile sarà obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale. In relazione a quanto disposto dal comma 2 dell art del Codice Civile, come modificato dall art. 37 del D.Lgs. n. 39/2010, il Collegio Sindacale dovrà essere nominato anche al ricorrere delle seguenti circostanze: a) quando la Società ha l obbligo di redigere il bilancio consolidato; b) quando la Società controlla una società obbligata alla revisione legale. In tali casi, si applicano le disposizioni relative alle società per azioni, ma
23 laddove l atto costitutivo non disponga diversamente, la revisione è esercitata dal Collegio Sindacale. Il funzionamento del Collegio Sindacale è comunque regolato dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile. Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita la revisione legale dei conti; a tal fine esso dovrà essere integralmente costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. I Sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all atto della nomina, per l intero periodo della durata del loro ufficio. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art del Codice Civile. Per tutti i Sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell art del Codice Civile.
24 I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, nei successivi 30 (trenta) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt e 2403 bis del Codice Civile ed esercita la revisione legale di conti sulla Società. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma del Codice Civile. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, l'assemblea nomina, quale organo della revisione legale dei conti, un Revisore
25 iscritto nell'apposito registro, in carica per 3 (tre) esercizi; il Revisore dovrà altresì essere nominato in tutti i casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge. Art. 23 = Bilancio e utili Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni anno. La Società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche. Art. 24 = Scioglimento e liquidazione La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea, convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando: * il numero dei liquidatori; * in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; * a chi spetta la rappresentanza della Società; * i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; * gli eventuali limiti ai poteri dell organo liquidativo.
26 Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ai fini sportivi senza che i soci abbiano alcun diritto sul residuo attivo della liquidazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 25 = Clausola compromissoria Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, previo esperimento degli obbligatori tentativi di mediazione e conciliazione. Tale collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società, su ricorso anche di un solo socio. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro tre mesi dalla nomina; deciderà in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall obbligo del deposito del lodo. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti. Il collegio deciderà anche sul suo compenso e sulle spese dell'arbitrato e su come ripartirle tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale
27 sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso nei modi previsti dal presente statuto. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. Articolo 26 = Disposizioni varie e di rinvio Si precisa che: * le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale; * la Società deve indicare l eventuale propria soggezione all altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese; * per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e di società sportive dilettantistiche. Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, se compatibili le norme in tema di società per azioni. Firmato: MARINELLI Andrea Gilberto MANCINI Stefano STRONATI MARINELLI Silvia
28 Antonella CAIAZZA Augusto TONNARELLI nel nome Daniele MANCINI nel nome David MIANI Dott. Stefano SABATINI - Notaio
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