Servizio INFORMATIVA 730
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1 SEAC S.p.A TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: info@seac.it Tel. 0461/ Fax 0461/ Servizio INFORMATIVA GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute d acconto non certificate SOMMARIO La Risoluzione 19 marzo, n. 68 ha recentemente fornito importanti chiarimenti circa la possibilità di scomputare le ritenute subite sui redditi da lavoro autonomo e d'impresa, qualora il contribuente non sia in grado di esibire la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta. Con la presente Informativa si offre una disamina di quanto precisato dalla citata Risoluzione, proseguendo così l analisi dei pareri e dei criteri interpretativi forniti dall Amministrazione finanziaria in merito alla tassazione dei redditi delle persone fisiche. EDITORIA FISCALE SEAC
2 Servizio INFORMATIVA 730 INFORMATIVA N. 41 Prot DATA Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Scomputo delle ritenute d acconto non certificate Riferimenti: Risoluzione AE 19 marzo 2009, n. 68 Lo scomputo dall IRPEF delle ritenute sui redditi d impresa o di lavoro autonomo subite dai contribuenti è da tempo oggetto di discussione in materia fiscale, soprattutto per il fatto che professionisti ed imprenditori talvolta non sono in grado di esibire la certificazione rilasciata dal sostituto d imposta. Al riguardo, con Risoluzione 19 marzo, n. 68 l'agenzia delle Entrate ha recentemente fornito una serie di chiarimenti circa la possibilità di scomputare le suddette ritenute proprio nei casi in cui il contribuente risulti privo della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta. Con la presente Informativa si offre una disamina di quanto precisato dal citato documento di prassi; si prosegue così, per mezzo del servizio Informative CAF 730, l analisi dei pareri e dei criteri interpretativi forniti in materia fiscale dall Amministrazione finanziaria, che interessano in modo particolare la tassazione dei redditi delle persone fisiche. SCOMPUTO DELLE RITENUTE IN ASSENZA DELLA CERTIFICAZIONE Per quanto riguarda lo scomputo delle ritenute effettuate sui redditi d impresa/lavoro autonomo, è necessario fare riferimento a quanto previsto dall articolo 22, comma 1, lettera c), TUIR in base al quale dall imposta lorda si scomputano c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.. Tuttavia, ai sensi dell articolo 36-ter, comma 2, lettera a), D.P.R n. 600/1973 gli Uffici dell Amministrazione finanziaria possono escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l altro, dalle certificazioni richieste ai contribuenti. ORIENTAMENTI PREGRESSI DIFFORMI L interpretazione dell articolo 36-ter, comma 2, lettera a), D.P.R n. 600/1973 ha lasciato aperto, nel corso degli anni, una serie di dubbi e orientamenti difformi in merito alla possibilità di scomputare dall IRPEF le ritenute in commento, qualora i contribuenti non siano in grado di esibire la certificazione rilasciata dal sostituto d imposta. Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
3 Informativa n pagina 2 di 5 Il Fisco ha più volte ribadito l impossibilità di dimostrare con prove alternative le ritenute subite in quanto la documentazione risulterebbe proveniente dal medesimo soggetto sostituito. Sia la Cassazione, sia la giurisprudenza di merito, d altra parte, con numerose sentenze discordanti, non sono state in grado di delineare un orientamento prevalente ed unitario. Da un lato, la recente pronuncia proprio della Suprema Corte (Sentenza 14 maggio 2008, n ) ha sostenuto l impossibilità di sostituire la certificazione con documenti equipollenti; d altra parte in altre sentenze condivise anche dalle corti di merito (Cassazione 3 luglio 1979, n. 3725) si è affermato che non si può negare al contribuente lo scomputo delle ritenute (con l obbligo implicito di pagare nuovamente l imposta) solo per effetto del mancato rilascio della certificazione. La dottrina più autorevole, infine, in particolare il Consiglio Nazionale del Notariato - Studio /T - sosteneva che le argomentazioni del Fisco potevano essere superate a favore del contribuente con il combinato disposto dell articolo 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e dell articolo 6, comma 4 dello Statuto del contribuente. NUOVO PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Molti dubbi interpretativi sono stati recentemente fugati dall Agenzia delle Entrate, attraverso i chiarimenti contenuti nella Risoluzione 19 marzo, n. 68, di seguito analizzata. Con tale Risoluzione l Agenzia delle Entrate, infatti, ammette ora lo scomputo delle ritenute subite da professionisti ed imprenditori anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto, fornendo tuttavia alcune importanti precisazioni. In base a quanto riportato dal citato documento di prassi, infatti, l espressione certificazioni richieste ai contribuenti, richiamata dall articolo 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, non si riferisce esclusivamente alle certificazioni rilasciate dai sostituti d imposta ma assume una portata più ampia, idonea quindi a consentire anche l utilizzo di certificazioni diverse. In sostanza, qualora il contribuente non abbia ricevuto per tempo dal sostituto d imposta la suddetta certificazione, è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite a condizione che sia in grado di documentare l effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta: della fattura; della relativa documentazione rilasciata da banche o altri intermediari finanziari dalla quale risulti l importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta. ASSENZA DI CERTIFICAZIONE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA SCOMPUTO CONSENTITO Se in possesso di FATTURA DOCUMENTAZIONE BANCA
4 Informativa n pagina 3 di 5 Tuttavia, la Risoluzione in esame precisa che in sede di controllo formale (ai sensi dell articolo 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) andrà allegata ai suddetti documenti anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell articolo 47, D.P.R. n. 445/2000, con la quale il contribuente dovrà dichiarare che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente contabilizzata. Secondo l Agenzia, infatti, in sede di controllo formale tale dichiarazione sostitutiva (accompagnata dalla fattura e dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari) assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d imposta. CONTROLLO FORMALE (art. 36-ter, D.P.R: n. 600/1973) FATTURA DOCUMENTAZIONE BANCA + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà Ai sensi dell articolo 47, D.P.R. n. 445/ L atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all articolo La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza [ ].. In base al citato disposto normativo, pertanto, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare stati, qualità personali nonché fatti di cui l interessato è a diretta conoscenza; al riguardo, la Risoluzione 19 marzo, n. 68 precisa che tra i fatti di cui il sostituito è a diretta conoscenza, vi rientrano sicuramente: la relazione esistente tra la fattura contabilizzata e la documentazione bancaria attestante le somme percepite; il fatto che il sostituto abbia correttamente operato le ritenute. In conclusione, ai fini dello scomputo delle ritenute la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal contribuente deve necessariamente attestare che: 1. la documentazione prodotta (rilasciata dalla banca o altro intermediario finanziario) è riferita esclusivamente alla fattura; 2. a fronte della medesima fattura non sono stati effettuati altri pagamenti da parte del sostituto.
5 Informativa n pagina 4 di 5 SCOMPUTO RITENUTE IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO Attestazione che Documentazione banca riferita alla fattura No altri pagamenti riferiti alla medesima fattura Nonostante l importante presa di posizione dell Amministrazione finanziaria, restano ancora da chiarire alcune criticità in materia. La Risoluzione, infatti, non ha fornito precisazioni in merito alle seguenti casistiche: 1. redditi diversi. Il documento di prassi fornisce precisazioni in merito alla possibilità di scomputare le ritenute da parte di professionisti e/o lavoratori autonomi; non è chiaro se la portata più ampia cui fa riferimento la Risoluzione porti ad estendere tali conclusioni, per analogia, anche ai redditi diversi (ad esempio, derivanti da collaborazioni). 2. incasso in contanti, ove non è possibile esibire alcuna documentazione bancaria. In tal caso, anche se è possibile dimostrare mediante le annotazioni contabili il pagamento della fattura, manca la documentazione di un soggetto terzo (banca) che è fattore di garanzia per l amministrazione finanziaria; 3. esibizione di una attestazione bancaria (estratto conto) con un incasso che non corrisponde esattamente alla fattura (ad esempio, perché con il bonifico sono state pagate più fatture, alcune con ritenuta ed altre senza). In tal caso, tuttavia, si ritiene possibile evidenziare nella dichiarazione sostitutiva la composizione del bonifico. Sulla base delle precisazioni fornite dalla Risoluzione in commento, in calce alla presente Informativa si riporta un fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai fini dello scomputo delle ritenute subite:
6 Informativa n pagina 5 di 5 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ (art.47, D.P.R. n.445/2000) Il/la sottoscritto/a nato a ( ) il (luogo) (prov.) (data) residente a ( ) in Via n. (luogo) (prov.) (indirizzo) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall art.76, D.P.R. n.445/00 DICHIARA di avere emesso e regolarmente contabilizzato la fattura n.. del.. nei confronti di.., come da copia allegata alla presente e di avere incassato il corrispettivo di al netto della ritenuta d acconto di.. in data.., come risulta dalla documentazione bancaria allegata e che il sostituto ha trattenuto una parte del corrispettivo a titolo di ritenuta fiscale; di non avere ricevuto la certificazione dell avvenuta effettuazione della ritenuta da parte del sostituto e che la documentazione prodotta è riferita esclusivamente alla fattura di cui al punto precedente e che a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto. (luogo, data) Il Dichiarante.. Ai sensi dell art.38, D.P.R. n.445/00, la dichiarazione è sottoscritta e consegnata unitamente a copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore.
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