Il tachigrafo digitale

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1 Il tachigrafo digitale Il cronotachigrafo digitale, che occorre per registrare i tempi di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri, nasce dall esigenza di sostituire il precedente apparato analogico, nel tempo risultato di facile contraffazione da parte degli utilizzatori, così da consentire la manomissione delle rilevazioni degli orari e per questo in grado di creare gravi distorsioni della libera concorrenza del mercato dell autotrasporto (su 1 milione di veicoli controllati nel 2002, sono state riscontrate circa frodi o tentativi di frode). Inoltre, problemi d utilizzo ed affidabilità, specialmente nella lettura dei dati sui dischi utilizzati dal tachigrafo analogico hanno reso complessi anche i controlli da parte delle Autorità competenti. Il cronotachigrafo digitale è formato da due elementi fondamentali per il suo utilizzo: - un unità veicolo: è un apparecchio simile ad un autoradio o ad un lettore cd, che comprende due lettori smart-card, un selettore d entrata manuale, uno schermo per la visualizzazione dei dati e una piccola stampante; - una smart-card. Il controllo dei dati Collegato in maniera sicura ai sensori del veicolo, il cronotachigrafo digitale registra nella sua memoria i dati relativi all uso del veicolo per il periodo di un anno. In particolare, vengono rilevati: l identità del o dei conducenti, i tempi di guida e di riposo, le modalità di guida (singolarmente o in équipe). Le altre funzioni L apparecchio registra inoltre: i dati identificativi del veicolo (a vita); la distanza percorsa; le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno);

2 la velocità tenuta nelle ultime 24 ore di utilizzo del veicolo. Le quattro smart-cards Ogni tipo di carta tachigrafica ha una propria funzione ed un utilizzo specifico a seconda che appartenga al conducente, all impresa, alle autorità di controllo o all officina. Il contesto L utilizzo del tachigrafo, come strumento di misurazione della velocità e dei tempi di guida nasce dall applicazione di una normativa europea sull armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, avente come obiettivo primario la sicurezza stradale. Il precedente strumento analogico introdotto nel 1985 si è dimostrato nel tempo poco affidabile in termini di sicurezza e rilevazione dei dati e conseguentemente l Unione Europea ha deciso di procedere alla realizzazione ed alla diffusione di un nuovo apparecchio di controllo, grazie alla nuova tecnologia digitale, più efficace nelle prestazioni e nella capacità di utilizzo. Di conseguenza con il Reg. (CE) 2135/98 del Consiglio è stato emendato il Reg. (CEE) 3821/85, che aveva introdotto il tachigrafo analogico, prevedendo l obbligo - a partire dal 5 agosto 2004 di equipaggiare tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (veicoli di portata superiore alle 3,5 tonnellate) e di viaggiatori (veicoli con capienza superiore ai 9 posti) con il nuovo tachigrafo digitale. Una successiva moratoria di 12 mesi ha consentito a ciascun paese dell Unione di far slittare l obbligo di equipaggiamento con il nuovo tachigrafo al 5 agosto Questo nuovo strumento, più competitivo e affidabile del suo predecessore analogico, dovrà quindi essere adottato in tutti i Paesi dell Unione europea e gli utilizzatori dell apparecchio, siano essi autisti, organi di controllo, manutentori o aziende dovranno disporre di una smart-card, che ne consente l utilizzo. Un sistema informativo, cui sono collegate tutte le Autorità di rilascio delle carte dei diversi paesi europei, non consentirà che siano rilasciate più carte allo stesso soggetto. Il nuovo sistema di rilevazione digitale apporterà dei miglioramenti sensibili per tutti i soggetti operanti nel settore, in quanto: comporterà un controllo più efficace dei tempi di guida e di riposo, che

3 permetterà da un lato di migliorare la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro degli autisti, dall altra parte di garantire una concorrenza più equa; si tratterà di un apparecchio di semplice utilizzo per il conducente, che garantirà elevate prestazioni per le imprese nella gestione dei dati relativi al proprio parco veicolare ed ai propri autisti. I soggetti interessati La nuova normativa si rivolge a tutti i soggetti che svolgono attività di trasporto e che rientrino nei seguenti requisiti: guidino veicoli che superano le 3,5 tonnellate di PMA (Peso Massimo Autorizzato) per il trasporto di merci (rimorchio compreso) o i 9 posti (autista compreso) per il trasporto di viaggiatori, sia con carico che a vuoto; operino sul territorio di uno Stato membro dell Unione Europea; effettuino trasporti nazionali o internazionali; siano lavoratori dipendenti o artigiani; siano italiani o stranieri; compiano trasporti per conto proprio o per conto terzi. I tempi di guida e di riposo previsti dal Reg. (CEE) 3820/85 Tempi di guida La regola generale prevede un tempo massimo di nove ore di guida giornaliere. I tempi massimi sono così ripartiti: guida continua: massimo 4 ore e 30 senza interruzione, seguite da una pausa di almeno 45 minuti, per una sola volta. Questa interruzione può essere sostituita da diverse pause di almeno 15 minuti ciascuna, ripartite per il periodo di guida continuativa ed il cui totale sia uguale a 45 minuti. guida giornaliera: massimo 9 ore, con la possibilità di guidare per 10 ore consecutive due giorni a settimana.

4 guida per periodi di due settimane: massimo 90 ore, per non più di sei giorni consecutivi al termine dei quali è obbligatorio un riposo compensativo. Tempi di riposo settimanale La regola generale prevede 45 ore consecutive di riposo. In ogni caso, sono ammesse le seguenti eccezioni: riduzione a 36 ore consecutive, se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in tal caso essere recuperate nelle tre settimane successive, in un unico blocco insieme a un altro riposo di almeno 8 ore. riduzione a 24 ore consecutive, se preso in luogo diverso dal luogo di stazionamento abituale del veicolo o dalla sede del conducente. Le ore di riposo non godute devono in questo caso essere recuperate nelle tre settimane successive insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore. Un caso particolare riguarda il trasporto occasionale ed internazionale di viaggiatori. In tale situazione è possibile guidare per 12 giorni consecutivi, per un limite massimo di 90 ore; il riposo compensativo corrispondente a due settimane sarà goduto in blocco alla fine dei dodici giorni. Tempi di riposo giornaliero La regola generale prevede 11 ore consecutive di riposo. Sono ammesse le seguenti eccezioni: riduzione a 9 ore consecutive, al massimo per tre giorni alla settimana. Le ore di riposo non prese devono allora essere recuperate prima della fine della settimana successiva, insieme ad un altro riposo di almeno 8 ore goduto presso il proprio domicilio. frazionamento in diversi periodi (massimo tre) nel corso della giornata, con riserva di rispettare le tre condizioni seguenti: riposo giornaliero totale della durata di 12 ore, di cui almeno 8 consecutive e comunque per periodi mai inferiori ad un ora.

5 La normativa La normativa è europea e si fonda essenzialmente su due regolamenti del Consiglio del 20 dicembre 1985, e cioè il regolamento (CEE) n. 3820/85, relativo all armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e il regolamento (CEE) n. 3821/85, relativo all apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 ha poi modificato il regolamento n. 3821/85 sulle apparecchiature di controllo, introducendo il nuovo dispositivo digitale. Tale regolamento è completato da un allegato di natura tecnica (allegato 1B) che definisce le caratteristiche funzionali e tecniche dell apparecchio, oltre che gli obblighi in materia di sicurezza e di operatività. La regolamentazione nazionale ha integrato la legislazione europea per l'implementazione del Tachigrafo digitale con i seguenti decreti ministeriali: DM 31 ottobre 2003, n. 361, DM 11 marzo 2005, sulle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, DM 23 giugno 2005 sulle Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del Registro, DM 29 luglio 2005 sull'omologazione delle carte tachigrafiche, DM 29 luglio 2005 sull'istituzione del diritto di segreteria per le attività camerali sul TD e DM 3 agosto 2005 sull'approvazione dei moduli per la domanda delle carte tachigrafiche. Le Convenzioni per il rilascio delle carte alle Autorità di Controllo L'art. 7, comma 1 del DM 23 giugno 2005 stabilisce che le Camere di commercio possono stipulare, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, convenzioni con gli Uffici territoriali di governo e con le Amministrazioni interessate per il rilascio delle carte tachigrafiche di controllo. Il medesimo decreto dispone all'art. 15, comma 2 che le spese relative alle carte di controllo sono definite nelle medesime convenzioni. Due di tali convenzioni sono già state stipulate a livello nazionale e sono applicabili per il rilascio delle carte alle relative amministrazioni:

6 Convenzione con le Autorità di Polizia Stradale Convenzione con l'anci per conto delle Polizie Municipali Le circolari La normativa è integrata da circolari, emanate dai diversi soggetti che coordinano le attività sull'implementazione del Tachigrafo Digitale in Italia. Le circolari hanno lo scopo di divulgare, approfondire e chiarire i contenuti delle disposizioni normative, nonché di fornire indicazioni su modalità di applicazione e questioni operative legate all'implementazione del Tachigrafo Digitale. Circolari MAP Circolari Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Circolari Ministero dell'interno Circolari Ministero del Lavoro Circolari Unioncamere La rete TACHOnet Le amministrazioni dei vari Stati che aderiscono all iniziativa i 25 Stati membri dell UE più Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda saranno interconnesse attraverso una rete europea TESTA II e potranno quindi scambiarsi in tempo reale tutte le informazioni relative ai soggetti detentori di carta tachigrafica. Una infrastruttura informatica TACHOnet, appositamente realizzata da una società belga su commessa della Commissione Europea, consentirà ad una certa CIA (Card Issuing Authority), nello specifico dell Italia le Camere di Commercio, di: verificare che un certo conducente che richiede la carta tachigrafica non sia già possessore di un altra carta; informare l amministrazione di un altro Stato dell avvenuta emissione di una carta conducente nei confronti di un cittadino in possesso di una patente di guida rilasciata da quello Stato; informare l amministrazione di un altro Stato di un evento (smarrimento, furto, sospensione) riguardante una carta tachigrafica emessa da quello

7 Stato. Il cuore di questo complesso sistema di hub and spoke risiede in un laboratorio di Bruxelles ed è presidiato 24 ore su 24. Tali controlli, che avverranno attraverso un sistema automatizzato di scambio di informazioni tra i vari Paesi aderenti al sistema, consentiranno di non rilasciare più di una carta allo stesso soggetto abilitato alla guida di veicoli muniti di tachigrafo digitale e di limitare l'uso fraudolento del dispositivo digitale da parte di soggetti che dovessero impropriamente venire in possesso di carte tachigrafiche regolarmente rilasciate. Le Competenze delle Camere di Commercio In Italia le competenze relative all implementazione del cronotachigrafo digitale sono state definite dal DM 361 del 31/10/2003, emanato dal Ministero Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il citato decreto ha attribuito alle Camere di Commercio specifiche competenze in tale ambito, individuandole quali: Autorità per il rilascio delle carte tachigrafiche; e conferendo loro poteri di accertamento per: la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati; la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo. Da tali poteri di accertamento deriva, inoltre, la competenza attribuita con DM 11 marzo 2005 dell attività istruttoria preventiva per il rilascio dell autorizzazione ai centri tecnici da parte del MAP e del rinnovo annuale di tale autorizzazione, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto.

8 Il ruolo di Autorità di rilascio delle carte tachigrafiche darà luogo alle seguenti fasi di attività, gestite in parte dalle Camere ed in parte da un centro operativo di Infocamere: ACCETTAZIONE ISTANZA l istanza per l ottenimento della carta tachigrafica viene presentata dai richiedenti presso la Camera di Commercio competente per territorio; ISTRUTTORIA l istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli previsti dai regolamenti e dalla normativa. I dati dei richiedenti sono immessi nell applicazione informatica di rilascio delle carte, ove richiesto anche con l acquisizione a mezzo scanner della foto del titolare; PRODUZIONE CARTA I dati immessi sono automaticamente rilevati da un centro operativo di Infocamere, che provvede alla produzione fisica della carta, alla personalizzazione ed alla stampa; SPEDIZIONE la carta viene consegnata al soggetto che ha presentato l istanza in una delle seguenti modalità a scelta del richiedente: ritiro allo sportello camerale, inoltro - direttamente a cura del centro operativo di Infocamere - all indirizzo di residenza o ad altro indirizzo menzionato nell istanza. L attività istruttoria per le autorizzazioni dei centri tecnici necessiterà le seguenti attività: ACCETTAZIONE ISTANZA l istanza per l ottenimento di richiesta di autorizzazione viene presentata dai centri tecnici alla Camera di Commercio competente per territorio; ISTRUTTORIA PRATICA l istanza viene esaminata e sottoposta a tutti i controlli documentali previsti. Vengono effettuati i sopralluoghi necessari presso il centro tecnico per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal DM 11 marzo 2005; ISTRUTTORIA FINALE

9 Relazione dei sopralluoghi e della verifica dei requisiti ed inoltro della domanda al MAP; ISTRUTTORIA ISPEZIONI ANNUALI SUCCESSIVE Sopralluoghi per la verifica della permanenza dei requisiti del centro tecnico. Comunicazione della conferma dell autorizzazione al titolare richiedente, al MAP ed all Unioncamere, che forma e cura l aggiornamento dell elenco dei centri tecnici autorizzati. Le officine autorizzate Il sistema del nuovo tachigrafo digitale si fonda su specifiche norme di sicurezza, che mirano ad assicurare l impossibilità della manipolazione dell apparato digitale allo scopo di garantire la correttezza dei dati sulla velocità ed i tempi di guida, il cui rispetto è considerato determinante per la sicurezza stradale. In tale contesto assume estrema rilevanza la serietà e la capacità tecnica e professionale delle officine abilitate al montaggio ed alla manutenzione del tachigrafo digitale. Al riguardo la normativa europea e le conseguenti disposizioni nazionali hanno stabilito i requisiti necessari delle officine e dei montatori che possono operare con il nuovo apparato ed hanno individuato i criteri per l autorizzazione dei centri tecnici. In Italia l autorizzazione è rilasciata dal Ministero della Attività Produttive e le domande sono presentate alle Camere di Commercio, che predispongono l istruttoria per l inoltro al MAP. I requisiti dei soggetti che possono essere abilitati sono stati fissati dal DM 11 marzo 2005 sulle Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del DM 31 ottobre 2003, n Con successive Circolari del 5 luglio 2005 e 4 agosto 2005 il MAP ha, inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti le norme transitorie. L Unioncamere riceve dal Ministero delle Attività produttive comunicazione delle autorizzazioni rilasciate e forma l elenco dei centri tecnici autorizzati, contenente i seguenti elementi per ogni centro tecnico autorizzato: nome, denominazione o ragione sociale, indirizzo completo, codice identificativo assegnato, recapiti telefonici, fax e di posta elettronica. L elenco è pubblico e liberamente consultabile.

10 In base al DM 11 marzo 2005 è stata introdotta una diversificazione tra i centri tecnici che operano tutte le attività sul tachigrafo digitale (montaggio, attivazione, calibratura, riparazione e sostituzione) e quelli che operano soltanto attività di montaggio e attivazione del TD durante il processo di fabbricazione dei veicoli. Per questi ultimi soggetti, in base a quanto precisato dalla circolare MAP n del 2/02/2006, la domanda per il rilascio della relativa autorizzazione è inoltrata direttamente al Ministero delle Attività Produttive. L'Elenco dei montatori e delle Officine Autorizzate (Art. 3, comma 5 DM n. 361/2003) Nell'elenco formato dall'unioncamere figurano sia i Centri tecnici abilitati esclusivamente alle attività di montaggio, installazione e attivazione durante il processo di fabbricazione, sia i Centri tecnici abilitati a tutte le operazioni necessarie sul Tachigrafo Digitale (montaggio, installazione, attivazione, calibratura, riparazione e sostituzione). Nella consultazione dell'elenco è necessario, quindi, prendere visione della colonna "Annotazioni" per avere l'informazione esatta delle attività, cui ogni singolo Centro tecnico è abilitato con l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive. Le carte tachigrafiche La carta tachigrafica è il dispositivo che consente l utilizzo dell unità veicolare (tachigrafo) nelle sue diverse funzioni. Permette, innanzitutto, di identificare il soggetto che opera con il tachigrafo, sia esso un conducente, un autorità di controllo, un officina di manutenzione o un azienda proprietaria del veicolo. Essa stessa contiene un sistema di conservazione di dati, relativamente alle operazioni che vengono svolte con il tachigrafo digitale. Esistono quattro diversi tipi di carta, ognuna con una diversa funzione in relazione al soggetto che la deve utilizzare. Le carte sono rilasciate dalle Camere di commercio, individuate dalla normativa nazionale, quali Autorità di rilascio in Italia (DM 361 del 31 ottobre 2003).

11 Le carte italiane sono state oggetto di omologazione da parte del MAP, formalizzata con DM 29 luglio Fronte Conducente Retro Conducente La Carta conducente è personale e necessaria per la guida degli autoveicoli previsti dal Regolamento 3820/85. E di fondo bianco e deve essere inserita dall autista del veicolo prima di iniziare la guida. Permette di registrare i seguenti dati: tempi di viaggio/sosta, velocità, distanza, eventi particolari. È rilasciata, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, dalla Camera di commercio, in cui il richiedente ha la propria residenza. Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: titolarità di una patente di guida valida e di categoria appropriata al mezzo da condurre; non essere titolare di altra carta tachigrafica conducente; residenza nello stato italiano. La carta ha una capacità di memoria che consente di conservare i dati relativi alla guida del conducente per un periodo pari a 28 giorni. La sua validità amministrativa è di cinque anni. Per ottenerne il rinnovo il titolare deve inoltrare la domanda di rinnovo alla Camera competente, almeno 15 giorni lavorativi precedenti la scadenza della carta originaria. In caso di furto, smarrimento o ritiro della carta il conducente deve presentare la

12 richiesta di una carta sostitutiva al massimo entro 7 giorni di calendario ed il tempo massimo in cui il conducente può guidare sprovvisto è di 15 giorni di calendario, mentre in tali casi la Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva. Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di 37,00. Una maggiorazione di 3,00 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale. Fronte Officina Retro Officina La carta dell Officina viene utilizzata per la calibratura e la programmazione del tachigrafo, identifica un officina autorizzata dall autorità nazionale come competente per l attivazione, la calibratura e lo scarico dati. La carta dell Officina permette, infatti, di rilevare i dati immessi nel tachigrafo e di scaricarli ed è l unica che consente di modificare il funzionamento dell apparato. È rilasciata dalla Camera di Commercio, in cui l officina richiedente ha la propria sede entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; unitamente alla carta viene rilasciato al richiedente un codice di accesso (PIN) con modalità che consentono di mantenerne la riservatezza. L Officina può richiedere più carte, ognuna da attribuire ad un tecnico specializzato, che potrà operare soltanto se in possesso di uno specifico attestato di formazione, rilasciato dall azienda produttrice del tachigrafo.

13 La carta dell officina, in ragione della delicatezza della sua funzione, ha una validità amministrativa di un anno ed è automaticamente rinnovabile a scadenza, soltanto dietro richiesta dell officina alla Camera ed a condizione che siano rimasti i requisiti previsti per l autorizzazione e che l autorizzazione non sia stata revocata. In caso di furto, smarrimento o difetto di funzionamento della carta, l officina ne può chiedere la sostituzione alla Camera emittente e la carta sostitutiva avrà la medesima scadenza della carta originaria, salvo che la validità residua non sia inferiore a tre mesi, nel qual caso sarà attribuita la validità per un altro anno. La Camera di commercio ha un termine di 5 giorni lavorativi, dal momento in cui riceve la richiesta, per emettere una carta sostitutiva. Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di 37,00. Una maggiorazione di 3,00 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale. Fronte Azienda Retro Azienda La carta dell Azienda di fondo giallo, identifica la Società proprietaria dei mezzi, facilita la gestione della flotta veicolare e consente di ispezionare, scaricare e/o stampare i dati di viaggio di tutti i veicoli dell azienda muniti di tachigrafo digitale. Tali funzioni semplificano le modalità di archiviazione dei dati e agevolano la gestione ed il controllo dei tempi di attività degli autisti. La carta è

14 rilasciata dalla Camera di Commercio, ove l azienda ha la propria sede legale, dietro presentazione della domanda firmata dal legale rappresentante. La carta riporta stampati la denominazione e l indirizzo dell impresa. Il rilascio avviene entro 15 giorni lavorativi dal momento della ricezione della domanda e la sua validità amministrativa è di cinque anni. Alla scadenza il rinnovo avviene su nuova istanza dell azienda da presentare alla Camera di commercio competente. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento, la carta viene sostituita, su richiesta dell azienda, e rilasciata entro 5 giorni lavorativi dalla data della domanda. Il costo della carta (un diritto di segreteria fissato da decreto ministeriale) con ritiro allo sportello camerale è di 37,00. Una maggiorazione di 3,00 si applica nel caso di richiesta di spedizione della carta a mezzo del servizio postale. Fronte Controllo Retro Controllo La carta dell Autorità di controllo di fondo azzurro, consente di esercitare il controllo rispetto a tempi di guida e velocità sia attraverso l ispezione delle informazioni registrate sul cronotachigrafo, sia attraverso la loro stampa e lo scarico eventuale su altri supporti informatici. Permette, infatti, l ispezione dei dati della carta del conducente archiviati negli ultimi otto giorni e della memoria del tachigrafo, nonché l ispezione dei dati archiviati dall Impresa nell ultimo anno. Consente la conservazione di almeno 230 file di controllo, tenendo traccia dei dati delle attività di controllo (data, ora e tipo di controllo). La carta è rilasciata dalle Camere di commercio esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in

15 materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità. La carta riporta l indicazione e l indirizzo delle suddette Autorità di controllo, ma rimane anonima. Il costo della carta di controllo è stabilito a mezzo di apposita Convenzione tra il sistema camerale e le Amministrazioni di controllo. La modulistica Secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3 del DM 23 giugno 2005, il Ministero delle Attività Produttive, con decreto del 3 agosto 2005 del Direttore Generale della Direzione Generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, ha approvato i seguenti modelli per la domanda di rilascio delle carte tachigrafiche: Modello per il rilascio della Carta del Conducente Modello per il rilascio della Carta dell'officina Modello per il rilascio della Carta dell'azienda Modello per rilascio della Carta di Controllo I modelli saranno presto in distribuzione presso tutte le Camere di Commercio. Si precisa che, ai fini delle responsabilità connesse alla richiesta ed all'utilizzo della carta fanno fede le "Condizioni generali di rilascio e di utilizzo" riportate nei moduli - distribuiti dalle Camere di commercio - i cui testi sono stati depositati presso il Ministero delle Attività Produttive e dallo stesso approvati. Qualsiasi difformità riscontrata su moduli presentati in forma e contenuti diversi da quelli approvati e distribuiti dalle Camere non potrà limitare in alcun caso la responsabilità del dichiarante/richiedente, rispetto a quanto previsto dai formulari ufficiali. Tratto da:

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