SCHEMA DI CONTRATTO CODICE IDENTIFICATIVO CIG: B4
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- Alfredo Raimondi
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1 Prot. Rif. Determina n del SCHEMA DI CONTRATTO FORNITURA DI 21 KIT DI MATERIALI ED ATTREZZATURE NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI 21 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA DI CIRCA 19,95 KWp DA INSTALLARE SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI CODICE IDENTIFICATIVO CIG: B4 Committente: ARMENA SVILUPPO Spa P.zza Matteotti Napoli Ditta Appaltatrice: P. IVA: Allegati: Disciplinare di gara Capitolato tecnico Napoli, / /2014 1
2 L anno 2014, il giorno del mese di presso ARMENA SVILUPPO SPA, La Armena Sviluppo Spa-di seguito nominata Stazione Appaltante - con sede in Napoli, Piazza Matteotti 1, C.A.P Cod. Fisc. e Partita IVA rappresentata dal dr. Nicola Di Raffaele in qualità di Amministratore Unico per il Committente, e -di seguito nominata Appaltatore - con sede in (NA), Via, Cod. Fisc. e Partita IVA rappresentata da, nella qualità di, Tra PREMESSO a) che in data / /2014 Armena Sviluppo ha esperito una gara con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi del D.L.gs 163/06 ( Art. 57) e s.m. per l attività di FORNITURA DI 21 KIT DI MATERIALI ED ATTREZZATURE NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI 21 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA DI CIRCA 19,95 KWp DA INSTALLARE SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI CIG B4 b) che il bando di gara ha previsto un importo a base d asta pari ,25 (seicentotrentaquattromilaseicentosettantaquattro/25) al netto degli oneri di sicurezza per ,45 (undicimilaquattrocentosettantacinque/45) e non soggetti al ribasso c) che, a seguito dell esperimento della procedura ai sensi dell Art. 57 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi la Ditta con sede in (NA) Via che ha offerto un ribasso del sull importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari a. ( ) oltre oneri di sicurezza. d) che con determina n. del / /2014 sono stati approvati i verbali di gara; e) che sono state acquisite la contribuzione a favore dell Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici e le informazioni e documentazione di cui al Disciplinare di gara; f) che la Stazione appaltante, nel rispetto dell Art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha definitivamente aggiudicato le attività a con determina n. del / /
3 g) che la Stazione appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all Art. 79 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate confermano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Oggetto del contratto L appaltatore si obbliga a fornire con consegna al piano di installazione, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e incolumità dei lavoratori, la fornitura appaltata e si obbliga ad osservare nell esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel capitolato tecnico che, firmato dalle parti viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale. Art. 2 Documenti che fanno parte del contratto Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il Disciplinare di gara b) il Capitolato Tecnico, di cui alla documentazione di gara. Art3 Ammontare del contratto L importo dell appalto di fornitura a seguito del ribasso d appalto del è pari ad. al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo pari a ,45 (undicimilaquattrocentosettantacinque/45) Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell articolo 53, comma 4, terzo periodo del Codice dei contratti,. L importo del contratto, come determinato ad esito di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Art.4 Consegna, tempo utile per l ultimazione delle forniture Il Responsabile Unico del Procedimento comunica all appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve effettuare le consegne delle forniture con un calendario definito e consegnato al momento della comunicazione dell aggiudicazione definitiva. Se nel giorno fissato e comunicato l appaltatore non si presenta ad effettuare le consegne, il Responsabile Unico 3
4 del Procedimento fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l affidamento dell appalto, l appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l adempimento è considerata grave negligenza accertata. L appaltatore ha trasmesso alla Stazione appaltante, prima dell inizio dei lavori, la documentazione relativa alla Garanzia fideiussoria. L Appaltatore si impegna a fornire i materiali secondo quanto previsto dai punti riportati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) di cui al Capitolato Tecnico. Il tempo utile per consegnare tutte le forniture è fissato entro e non oltre il 30/06/2015 comunque nel rispetto del calendario definito da Armena Sviluppo S.p.A. e consegnato al momento della comunicazione dell aggiudicazione definitiva. I materiali costituenti ogni kit saranno consegnati in due momenti diversi per ogni impianto come previsto nel Capitolato Tecnico Speciale. Di seguito si riporta un elenco con l indicazione delle date di consegna entro le quali bisogna fornire i materiali in sito sulla copertura degli edifici scolastici. Ordine numero minimo FASE1 FASE2 di consegna kit da fornire da consegnare entro il da consegnare entro il n dicembre dicembre 2014 n gennaio febbraio 2015 n aprile giugno 2015 All avvio delle attività, ARMENA Sviluppo S.p.A. consegnerà un calendario dettagliato con gli ordini e le indicazioni delle date e sedi delle singole consegne. Art. 5 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 4
5 Ai sensi dell Art. 113 comma 1 del Codice dei Contratti, l appaltatore ha presentato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva mediante polizza La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell avanzamento dell esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all istituto garante, da parte dell appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Art. 6 Modalità di pagamento Le fatture saranno liquidate, purché in regola con gli obblighi contrattuali come previsto dal Disciplinare di gara secondo le seguenti modalità: Le fatture (ciascuna del valore singolo unitario pari ad 1/21 dell importo aggiudicato comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza) saranno liquidate, a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato dell aggiudicatario, purché in regola con gli obblighi contrattuali e nel rispetto del predisposto calendario di consegna. La liquidazione della fattura avverrà a 60 giorni da ogni consegna completa (fase 1 e 2) effettuata presso l edificio scolastico, data la natura della fornitura e la tempistica di consegna diversificata. Sull importo di liquidazione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine quanto alla fattura contestata. In tal caso, all Impresa appaltatrice non spetteranno interessi per ritardato pagamento. Art. 7 Modalità e termini della verifica di conformità 5
6 Per ciascuna consegna completa di kit, il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni. A conclusione delle consegne si darà luogo alla redazione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. L'attestazione di regolare esecuzione sarà emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità per ciascun kit consegnato, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite. Al rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione si provvederà allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Art. 8 Risoluzione del contratto La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) l appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell articolo 135 del Codice dei contratti; b) inadempimento alle disposizioni del Direttore per l esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell esecuzione dell appalto; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali; e) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i., e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore per l esecuzione del contratto, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; f) ritardo nella fornitura oltre i 20gg previsti dal disciplinare di gara o mancata ripresa degli stessi da parte dell appaltatore senza giustificato motivo; 6
7 g) rallentamento nella fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l esecuzione dell appalto nei termini previsti dal contratto; h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto non contemplate nell art.14 del disciplinare di gara; i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell opera; Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore per l esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza della fornitura, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d ufficio, all accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Art. 9 Obblighi dell impresa appaltatrice La Ditta appaltatrice sarà unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso il Committente Armena Sviluppo Spa le Amministrazioni Pubbliche e verso terzi che derivassero dalla irregolare condotta degli interventi o dalla incompleta osservanza degli obblighi assunti in base al presente disciplinare, sia ad ogni altro obbligo di legge, senza alcuna esclusione. In particolare la Ditta appaltatrice della fornitura è tenuta all osservanza delle leggi, dei Decreti o Regolamenti in vigore e di quelle altre disposizioni e norme che potrebbero essere emanate nel corso dell affidamento. La Ditta esecutrice della fornitura ha l obbligo di rendersi edotta di tutte le attuali condizioni in qualche modo legate all oggetto della fornitura stessa, e di obbligarsi a prendere conoscenza, a sua cura, di qualsiasi successiva variazione, non appena se ne verifichi l esistenza. Pertanto, ella diviene responsabile sia di fronte all Armena Sviluppo S.p.A. sia 7
8 verso i terzi dei danni diretti che indipendenza dell esecuzione della fornitura e delle attività ad essa connesse, possano derivare alle persone, agli stabili ed alle cose in genere escludendosi, però, da danni derivanti da problemi di forza maggiore e calamità naturali. In particolare, la Ditta fornitrice avrà l obbligo di rispondere direttamente verso terzi di tutti i danni che a costoro potessero derivare da cattiva ed irregolare esecuzione della fornitura e delle attività ad essa collegate ed in genere da qualunque altro fatto costituente omissione, negligenza o colpa della Ditta, dei suoi operai e dipendenti. L ARMENA SVILUPPO S.p.A. potrà rivalersi nei confronti della Ditta appaltatrice per le liti che per le ragioni su esposte potessero essere promosse contro la stessa dai terzi danneggiati. Art. 10 Inadempienze e sanzioni In caso di ritardo rispetto al calendario delle consegne definito da ARMENA SVILUPPO S.p.A., l impresa appaltatrice sarà assoggettata per ogni giorno di ritardo al pagamento di una penalità in base alla seguente percentuale: - 1% sull importo dell appalto aggiudicato e contrattualizzato per ogni singola consegna per i primi 10 giorni; - 2,5% sull importo dell appalto aggiudicato e contrattualizzato per ogni singola consegna per ogni giorno di ritardo oltre il decimo e fino al ventesimo; - 5% sull importo dell appalto aggiudicato e contrattualizzato per ogni singola consegna per ogni giorno successivo al ventesimo. In tal caso ARMENA SVILUPPO S.p.A. ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, riservandosi di porre in essere tutte le azioni a tutela dei propri diritti, e di procedere a nuova aggiudicazione. In caso di contestazioni relative alla qualità della fornitura eseguita, l Impresa appaltatrice si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla rilevazione della problematica, senza addebitare ad ARMENA SVILUPPO S.p.A. costi aggiuntivi. In caso di ritardo nell effettuazione delle nuove attività, oltre i tre giorni di tolleranza indicati, si darà luogo all applicazione delle stesse penali previste per il caso di ritardata o irregolare consegna, fatta salva comunque la facoltà di ARMENA SVILUPPO S.p.A. di chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In particolare, in caso di inadempimento alle prescrizioni contrattuali, ARMENA SVILUPPO S.p.A. procederà all immediata contestazione delle stesse. L impresa aggiudicataria è tenuta 8
9 ad eliminare le inadempienze entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della ARMENA SVILUPPO S.p.A.. Qualora la appaltatrice non adempia, sarà sottoposta ad una penale pari a 2.000,00 (duemila/00) alla prima mancanza; la penale raddoppierà alla seconda mancanza. Art. 11 Divieto di sospensione dell appalto L appaltatore non può sospendere l esecuzione dell appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la ARMENA SVILUPPO S.p.A.. La sospensione dell esecuzione dell appalto per decisione unilaterale dell appaltatore costituisce inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a carico dello stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione. Art. 12 Risoluzione anticipata del contratto In caso di gravi e ripetute inadempienze alle prescrizioni contrattuali, ARMENA SVILUPPO S.p.A. si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto e di procedere, con semplice provvedimento amministrativo e previa contestazione degli addebiti all Impresa appaltatrice, alla trattenuta degli eventuali crediti dell aggiudicatario e all esecuzione del servizio in danno e a spese dell impresa inadempiente, a carico della quale resterà l onere del maggior prezzo pagato e fatta salva ogni altra azione che la stessa ARMENA SVILUPPO S.p.A. ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. Costituiscono, in particolare, causa di inadempimento ai sensi dell Art cod. civ.: a. il ritardo nella ultimazione delle attività in oggetto oltre i tempi previsti; b. la sospensione unilaterale della fornitura; c. il ripetersi o il protrarsi di altre inadempienze, che di per sé sole non determinerebbero risoluzione del contratto ma che, ove reiterate o protratte nel tempo, ne determineranno la risoluzione. d. la cessione del contratto. Art. 13 Cessione del contratto e subappalto E fatto divieto assoluto di ogni forma di cessione del contratto, totale o parziale, a pena di risoluzione immediata del contratto con diritto della Stazione Appaltante ARMENA SVILUPPO S.p.A. di bloccare cautelativamente l eventuale credito dell Impresa, fino a 9
10 definizione del risarcimento del danno arrecato per l interruzione dell appalto. Il subappalto è consentito nella misura consentita dalla normativa vigente Art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Art. 14 Protocollo di legalita Il presente procedimento è assoggettato al protocollo di legalità dell Amministrazione Provinciale di Napoli. Pertanto, l impresa aggiudicataria: 1. Si impegna a denunciare alle Forze di Polizia o all Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per l assunzione di personale o l affidamento di lavorazioni, etc); 2. Si impegna a segnalare alla Prefettura l avvenuta formalizzazione della denunzia di cui al precedente punto 1 e ciò al fine di consentire, nell immediato, da parte dell Autorità di pubblica sicurezza, l attivazione di ogni conseguente iniziativa; 3. Dichiara di conoscere ed accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell autorizzazione al subappalto o subcontratto, quando dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all art 10 del DPR 252/98 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell acquisizione delle informazioni dal prefetto, sarà applicata a carico dell impresa, oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia stato determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; 4. Dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche in riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; 10
11 5. Dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore di imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo l ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; 6. Si impegna a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l intervento e/o la fornitura, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni. Art. 15 Controversie La transazione e l accordo bonario sono regolati dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Nelle more della risoluzione delle controversie l appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Tutte le controversie derivanti dall esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell accordo bonario nonché quelle inerenti la dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell aggiudicazione e le sanzioni alternative, sono devolute all autorità giudiziaria competente presso il Foro di Napoli Art. 16 Obblighi dell appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 17 Clausola risolutiva espressa Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto, in qualsiasi momento, qualora la Ditta esecutrice non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi della L. 136 del 13/08/2010. Art. 18 Benefici fiscali e tributari Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di. al netto dell IVA 11
12 Il presente contratto è soggetto alla disciplina I.V.A. e pertanto si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, nonché quelli sanciti dall Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. Art. 19 Spese del contratto, di registro e accessorie Ai sensi e per gli effetti dell Art. 112 del Regolamento generale e dell Art. 8 del D.M. 145/2000, sono a carico dell Appaltatore le spese di contratto, tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari Alla registrazione del contratto provvederà la Stazione appaltante alla quale l Appaltatore ha anticipato le spese occorrenti. Art. 20 Elezione del domicilio Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono il proprio domicilio ARMENA SVILUPPO S.p.A. presso la sede in Piazza Matteotti 1, Napoli; presso la sede in Napoli li / / ARMENA SVILUPPO S.p.A. L Amministratore Unico Dr.Nicola Di Raffaele L Appaltatore L Amministratore Unico 12
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