IL CAMPIONAMENTO DEGLI ALIMENTI. Modena 10 febbraio 2011

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1 IL CAMPIONAMENTO DEGLI ALIMENTI Modalità di campionamento per indagini chimiche e principali non conformità rilevate Modena 10 febbraio 2011 Giorgio Fedrizzi Reparto di Chimica degli Alimenti Bologna Istituto Zooprofilattico S. della Lombardia e Emilia Romagna

2 CHI LO DISPONE? Reg. 882/2004 DPR. 327 C P P Reg. UE 1881; 1882; 1883;..

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4 Decreto del Presidente della Repubblica n 327 del 26/03/1980 Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Art. 2 - Oggetto della vigilanza. Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego: 1) delle sostanze destinate all'alimentazione; 2) degli utensili da cucina e da tavola; 3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse; 4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio; 5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al decreto del D.P.R. 3 agosto 1968, n

5 Art. 6 - Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica. Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonché dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalità stabilite dall'allegato A del presente regolamento. Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalità di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato. Art. 9 - Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea. Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti speciali, il Ministro della sanità in applicazione di direttive comunitarie, può, con proprio decreto, apportare modifiche agli allegati al presente regolamento per quanto attiene al prelievo dei campioni.

6 ALLEGATO A - QUANTITÀ DI CAMPIONE, DA SUDDIVIDERE IN CINQUE ALIQUOTE NECESSARIA PER L'ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE. 1. Natura del campione Cereali g 1000 Farine " 1000 Paste alimentari " 1000 Paste alimentari speciali " 1500 Pane " 1000 Pane speciale " 2000 Prodotti da forno diversi dal pane " 1000 Prodotti dolciari " 1000 Olio (di oliva o di semi) " 1000 Burro " 1000 Margarina " 1000 Grassi idrogenati " 1000 Strutto " 1000 Grassi emulsionati per panificazione " 1000 IN GENERALE Cacao " 500 Cioccolato " 500 Cioccolati farciti e/o ripieni " 1500 Latte " 1 Latte condensato " 750 Latte in polvere " 500 Crema di latte o panna " 500 Crema per pasticceria e budini " 500 Formaggi " 1000 Gelati " 1000 Vini " 5 Birra " 2 Acquaviti " 1,5 Liquori " 1,5 Aperitivi a base di vino " 2 Alcool etilico " 1 Aceti " 2,5 Acque gassate e bevande analcoliche " 2,5 Polveri per acqua da tavola " 20 Zucchero " 500 Miele " 500 Caramelle, confetti e chewing-gum " 500 Caffè ed estratti di caffè e surrogati " 500 Frutta, ortaggi freschi e surgelati " 500 Frutta e vegetali secchi " 1000 Marmellata, confettura, mostarda, gelatina, di frutta.." 1000 Succhi e nettare di frutta " 1000 Sciroppi " 1000 Conserve di origine vegetale " 1000 Carne fresca " 1000 Carni conservate - insaccati " 1000 Conserve e semiconserve di origine animale " 1000 Estratti alimentari e prodotti affini " 500 (*) Quantità superiori possono essere prelevate su disposizione dell'autorità che ordina il prelevamento. 1. Deroghe alle quantità indicate in allegato sono previste e possono essere introdotte da norme speciali. 200/250 g PER ALIQUOTA

7 Art. 7 - Contrassegni di identificazione dei singoli campioni. Ciascuno dei campioni di cui al precedente art. 6 deve essere costituito di cinque parti equivalenti, ciascuna delle quali deve essere chiusa e sigillata, preferibilmente con piombini e con suggello recante impressa la dicitura dell'ufficio che ha disposto il prelievo. Il responsabile dell'esercizio od un suo rappresentante, o il detentore della merce, ha facoltà di apporvi un proprio timbro o sigillo e di ciò si deve far menzione nel verbale di prelevamento di cui al successivo art. 15. Su ognuna delle parti costituenti il campione deve figurare, oltre all'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelievo, la data del prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale di prelevamento, nonché la firma di chi esegue il prelievo e del responsabile dell'esercizio o di un suo rappresentante o del detentore della merce. Ove questi ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi menzione nel verbale di prelevamento. Le indicazioni previste dal terzo comma del presente articolo possono essere riportate anche su di un cartellino assicurato al campione, o alle parti equivalenti che lo compongono in modo da impedirne il distacco.

8 Art. 8 - Prelevamenti di campioni dalle grandi partite. Per eseguire il controllo di grandi partite di prodotti giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accettare i requisiti dell'intera partita. Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento dei campioni. Art Prelevamento e conservazione di campioni di sostanze di particolare natura. Nel caso di sostanze alimentari, delle quali si debba controllare il contenuto di umidità, e di prodotti che per la loro natura, se posti in recipienti a chiusura ermetica siano soggetti ad alterazione, si applicano le speciali norme di prelevamento di cui all'allegato A, paragrafo 4, del presente regolamento. Il Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all'art. 21 detta legge, determina, con proprio decreto, le modalità di trasporto e conservazione dei campioni di sostanze alimentari da sottoporre a controlli chimici che, per la loro natura, sono soggette a subire alterazioni o variazioni dello stato in cui si trovano all'atto del prelievo. Art. 12- Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari sotto vincolo doganale o "allo stato estero".

9 Art Verbale di prelevamento. Il verbale di prelevamento da compilarsi in esecuzione dei precedenti articoli deve contenere: a) il numero d'ordine per ciascun prelievo; b) la data, l'ora e il luogo del prelievo; c) le generalità e la qualifica della o delle persone che eseguono il prelievo; d) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito od esercizio in cui è stato eseguito il prelievo, nonché le generalità della persona che ha assistito al prelievo della merce in qualità di titolare dell'impresa, di rappresentante o di detentore della merce; e) l'indicazione della natura della merce, la descrizione delle condizioni ambientali di conservazione e le indicazioni con cui è posta in vendita, o le diciture apposte sulle etichette e la dichiarazione se la merce è posta in vendita sfusa o in contenitori originali, con particolare cenno all'eventuale originalità ed integrità delle confezioni; f) le modalità seguite nel prelievo; g) la dichiarazione del prelevatore o dei prelevatori dalla quale risulti se si è proceduto o meno all'eventuale sequestro della merce da cui è prelevato il campione; h) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il detentore ha trattenuto una copia del verbale e un campione; i) la dichiarazione che il verbale è stato letto alla presenza dell'interessato - titolare dell'impresa, rappresentante o detentore e che è stato sottoscritto anche dal medesimo, o che lo stesso si è rifiutato di sottoscriverlo; l) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o di un suo rappresentate, o del detentore della merce; m) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa o del rappresentante o del detentore sul nome e residenza del fornitore della merce e sulla data della consegna della merce medesima; n) le eventuali dichiarazioni del titolare dell'impresa, del rappresentante o del detentore sulle aggiunte o manipolazioni subite dalla merce dopo il ricevimento della stessa; o) la specifica indicazione della merce eventualmente sequestrata, oggetto del prelievo; p) le eventuali altre osservazioni o dichiarazioni, anche se fatte dal titolare dell'impresa, dal rappresentante o dal detentore; q) l'eventuale peso lordo riportato sul campione; r) l'indicazione di eventuali aggiunte o trattamenti subiti dalla merce all'atto del prelievo. Il verbale viene redatto in quattro esemplari, tre dei quali vengono inviati al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, mentre un quarto esemplare viene rilasciato all'interessato o a chi lo rappresenta. In caso di prelievo di campioni di prodotti confezionati, dovrà essere redatto un quinto esemplare del verbale di prelievo che verrà spedito senza ritardo all'impresa produttrice, con lettera raccomandata a carico di quest'ultima. Il laboratorio di analisi trattiene un esemplare del verbale e rimette gli altri all'autorità sanitaria che ha disposto il prelievo.

10 Art Destinazione del campione. Una delle parti del campione prelevato a norma dei precedenti articoli viene consegnata, al momento del prelievo, al responsabile dell'esercizio o ad un suo rappresentante o al detentore della merce, escluso l'eventuale vettore, sempre che non trattasi di spedizioniere doganale rappresentante del proprietario della merce ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Le altre, insieme al verbale di prelevamento, vengono inviate per le analisi nel più breve tempo possibile al laboratorio pubblico competente per territorio o ad altro laboratorio autorizzato allo scopo ai sensi dell'art. 1 della legge. Una di tali parti è utilizzata per l'analisi di prima istanza, un'altra è destinata all'eventuale analisi di revisione e deve essere conservata per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito dell'analisi all'interessato; ed un'altra parte infine rimane di riserva per eventuali perizie ordinate dall'autorità giudiziaria. In caso di prodotti confezionati, una parte del campione sarà messo a disposizione dell'impresa produttrice, per la durata di sessanta giorni, presso il laboratorio di cui al precedente comma. Nel caso previsto dal precedente art. 11, una parte del campione viene tenuta presso il laboratorio di analisi competente, a disposizione del mittente per la durata di sessanta giorni.

11 A che spetta l analisi di revisione? Art Comunicazione dei reperti analitici. Non appena accertata, con l'esito delle analisi, la non conformità delle sostanze alle disposizioni di legge, il capo del laboratorio trasmette il certificato all'autorità sanitaria competente, unendovi il verbale di prelevamento. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmette all'esercente e ad altri eventuali interessati e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore, copia del certificato di analisi comunicando anche la metodica seguita, ai fini delle garanzie di difesa di cui agli articoli 304, 304 -bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale. Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge, l'autorità sanitaria di cui all'art. 3 del presente regolamento procede alla denuncia all'autorità giudiziaria, senza attendere il termine previsto per la presentazione della istanza di revisione di analisi dandone contestuale comunicazione al Ministero della sanità. Nel caso in cui il risultato delle analisi non abbia messo in evidenza irregolarità, ciò deve essere comunicato all'autorità sanitaria che ha disposto il prelievo, affinché faccia le conseguenti comunicazioni all'esercente e, ove l'analisi si riferisca a prodotti confezionati, al produttore. In caso di mera irregolarità formale rilevabile dall'esame dell'etichetta o della confezione dei prodotti prelevati, l'autorità sanitaria ha facoltà di non richiedere l'analisi dei campioni.

12 Art Istanza di revisione di analisi. L'istanza di revisione di analisi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge, è diretta all'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 2), del presente regolamento. Qualora l'istanza di revisione riguardi analisi disposte dai medici o veterinari preposti rispettivamente agli uffici di sanità marittima e aerea e agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, la stessa deve essere rivolta al titolare del servizio. Le istanze di cui ai precedenti commi debbono indicare il numero e la data del verbale di prelevamento e contenere l'eventuale nomina di un difensore di fiducia. All'istanza deve essere allegata la quietanza del deposito provvisorio effettuato presso la tesoreria provinciale per spese di analisi, nella misura di lire cinquantamila per ogni voce elencata nell'allegato A, paragrafo 1, del presente regolamento e a disposizione dell'istituto superiore di sanità. L'esito della revisione sarà comunicato agli interessati, senza ritardo, a cura dell'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Nel caso in cui la revisione non confermi le conclusioni dell'analisi di prima istanza, la quietanza della somma versata deve essere restituita ai fini del rimborso del deposito provvisorio; nel caso di conferma, la somma viene versata sull'apposito capitolo di bilancio dell'istituto superiore di sanità, dopo la condanna definitiva o la oblazione. Nella procedura di revisione di analisi si applicano, in quanto compatibili, le garanzie stabilite per gli atti peritali dagli articoli 304, 304 bis, ter, quater e 390 del codice di procedura penale.

13 3. Norme generali da seguire per il prelievo dei campioni da analizzare a) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in un unico recipiente, se ne preleva una quantità rappresentativa della massa, dalla quale si ricava il campione per l'analisi. b) Nel caso di sostanze o prodotti omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. c) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in un unico recipiente e conservati alla rinfusa, se ne prelevano quantità parziali nella parte superiore, centrale e inferiore della massa; l'insieme delle quantità parziali rappresentative della partita, vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. d) Nel caso di sostanze o prodotti non omogenei contenuti in più recipienti, se ne prelevano quantità parziali da diversi recipienti scelti a caso e rappresentativi della partita; le quantità parziali prelevate vengono riunite e mescolate per ricavare il campione per l'analisi. e) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse e quando la natura di tale sostanza o prodotto, e il tipo di controllo analitico da effettuare ne consentano l'apertura si prelevano a caso, da un numero di confezioni rappresentative della partita, aliquote di sostanza o prodotto dalle quali, riunite e mescolate, si ricava il campione per l'analisi. f) Nel caso di sostanze o prodotti contenuti in confezioni originali chiuse, quando la natura delle sostanze o prodotti, e il tipo di controllo analitico da effettuare non ne consentono l'apertura, si preleva a caso, dalla partita, un numero rappresentativo di confezioni per formare il campione per l'analisi. In ogni caso il peso complessivo de campione non deve essere inferiore a quello previsto nell'apposita tabella. g) Nel caso di latte in confezioni originali chiuse destinate alla vendita al dettaglio se ne prelevano cinque, indipendentemente dal loro volume.

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18 Per il campionamento si deve fare riferimento a: Regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Codice di procedura penale

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20 ( Art. 24. della Costituzione Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.. ) *++, ) - )./ 0)1* )!/ 20) )* 0/

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22 Sentenza n del 09/09/2009 Cassazione Penale - sez. III (Parti: Piccinini) Doc. 709B09SE.000 di Origine Nazionale emanato/a da: Corte di Cassazione Penale riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi Massima Le modalità di svolgimento dei controlli e delle analisi per l'accertamento di penali responsabilità in materia di commercio di prodotti alimentari deteriorabili, dirette ad assicurare le garanzie difensive, non possono essere derogate da atti amministrativi regionali che prevedano il prelievo di un numero di aliquote del campione da analizzare inferiore alle tre o quattro previste dalla legge statale. (SM)

23 Sentenza n 2360 del 19/01/2010 Cassazione Penale - sez. III (Parti: Prevedini) Doc. 710B di Origine Nazionale emanato/a da: Corte di Cassazione Penale riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi Massima In materia alimentare l'obbligo di avviso all'interessato delle operazioni di analisi sui campioni prelevati é richiesto allorché si tratti di sostanze deteriorabili, mentre, per quelle non deteriorabili, tale avviso non è previsto, essendo consentita la richiesta di revisione delle stesse. (Fattispecie relativa ad esame effettuato su campione di mozzarella deteriorabile). (SM)

24 Sentenza n del 09/09/2009 Cassazione Penale - sez. III (Parti: Piccinini) Doc. 709B09SE.000 di Origine Nazionale emanato/a da: Corte di Cassazione Penale riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi Massima Le modalità di svolgimento dei controlli e delle analisi per l'accertamento di penali responsabilità in materia di commercio di prodotti alimentari deteriorabili, dirette ad assicurare le garanzie difensive, non possono essere derogate da atti amministrativi regionali che prevedano il prelievo di un numero di aliquote del campione da analizzare inferiore alle tre o quattro previste dalla legge statale. (SM)

25 Sentenza n del 18/07/2007 Cassazione Penale - sez. III (Parti: Ilario ed altri) Doc. 707B18LU.000 di Origine Nazionale emanato/a da: Corte di Cassazione Penale riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi Massima In materia di controlli microbiologici su prodotti alimentari deteriorabili, la disciplina dettata dall'art. 4 del D.Lgs. 123/93 nel richiamare l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. prevede il rispetto di una procedura garantita sia per il prelievo dei campioni da analizzare che per il quantitativo minimo del campionamento, rinviando alle disposizioni dei decreti ministeriali per la loro individuazione. A tal fine, l'impossibilità di revisione che comporta l'applicazione della procedura di cui al citato art. 223, c. 1, si riferisce soltanto alle analisi microbiologiche e non anche a quelle aventi ad oggetto la ricerca di additivi chimici, in quanto tali residui sono rinvenibili nei prodotti deperibili anche a distanza di tempo sicché, essendo possibile la revisione, trova applicazione in quest'ultimo caso la disciplina dettata dall'art. 223, comma secondo, disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie dettata in materia di produzione e commercio di prodotti ortofrutticoli deteriorabili, nella specie cetrioli, che presentavano residui del prodotto antiparassitario "dieldrin" in quantità superiore rispetto a quella prevista dal D.M. 19 maggio 2000, all'epoca vigente). (SM)

26 Sentenza n del 06/09/2006 Cassazione Penale - sez. III (Parti: Sciolette) Doc. 706B06SE.001 di Origine Nazionale emanato/a da: Corte di Cassazione Penale riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi Massima In tema di tutela degli alimenti, le disposizioni di cui al D.M. 20 aprile 1978, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni, non sono stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità della analisi; pur tuttavia, atteso che queste tendono a garantire la rappresentatività del campione in rapporto al complesso, devono essere considerate dal giudice per valutare l'attendibilità delle analisi. (SM)

27 Sentenza n del 23/03/2006 Cassazione Penale - sez. III (Parti: Sacchi) Doc. 706B23MA.001 di Origine Nazionale emanato/a da: Corte di Cassazione Penale riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi Massima Integra il reato di cui all art. 5, comma primo, lett. d, legge 30 aprile 1962 n. 283, la detenzione al fine di commercio di granella di nocciole alterata per la presenza di aflatossina b1 e aflatossine totali in quantità superiori a quelle indicate dal Ministero della Sanità, nonostante il metodo di campionamento utilizzato per l accertamento dell alterazione sia stato diverso da quello previsto da disposizioni ministeriali, le quali hanno natura ordinatoria e non prescrittiva. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le disposizioni che stabiliscono le modalità di prelievo dei campioni e le analisi hanno carattere ordinatorio e la loro inosservanza non dà luogo a nullità delle analisi né esclude il loro valore probatorio. (SM)

28 Sentenza n del 21/11/2005 Cassazione Penale - sez. III (Parti: P.G. presso il Tribunale di Tempio Pausania in proc. Bigi ed altro) Doc. 705B21NO.000 di Origine Nazionale emanato/a da: Corte di Cassazione Penale riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi Massima Le modalità di campionamento di prodotti alimentari deteriorabili, una volta assicurata la suddivisione tra soggetto interessato e organo di controllo, devono assumere la rappresentatività come principio generale, mentre è lasciata alla discrezionalità tecnica della P.A. stabilire il numero di confezioni da suddividere nelle due aliquote di base (una all interessato, una all organo pubblico).

29 Sentenza n 2186 del 20/11/2002 Cass. Pen. Sez. III Doc. 702B di Origine Nazionale emanato/a da: Corte di Cassazione Penale riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi. Non c'è dubbio, pertanto, che la patente di deteriorabilità sia attribuita, dal detto decreto ministeriale del '93, solo in relazione all'effettuazione di analisi microbiologiche, per cui appare arbitrario volerla considerare valida a tutti gli effetti. Peraltro, anche sotto il profilo logico, non è condivisibile l'assunto della difesa, essendo noto - come già evidenziato dal Tribunale -, che, a differenza dei batteri, i residui chimici permangono inalterati nel prodotto per periodi molto più lunghi, anche senza l'adozione di speciali cautele nel campionamento e nella conservazione. In conclusione, nella fattispecie in esame, sarebbe stata utilmente esperibile l'analisi di revisione, per cui l'interessato, per contestare i risultati delle prime analisi "non garantite" del prodotto, avrebbe dovuto avvalersi della possibilità di richiederla. Non avendolo fatto, non può eccepire l'inutilizzabilità processuale delle prime analisi, i cui risultati provano, sotto il profilo oggettivo, la sussistenza della contravvenzione ascrittagli. Nessun'altra doglianza è stata proposta dal ricorrente, per cui va rigettato il gravame.

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36 1 ALIQUOTA 1 AL LABORATORIO 1: PRIMA ANALISI CONFORME NON CONFORME Comunicazione esito Autorità prelevante Comunicazione esito NO RACCOMANDATA A.R. Autorità prelevante

37 1 AL PRODUTTORE 1: PRIMA ANALISI 5 ALIQUOTE 3 AL LABORATORIO 2: REVISIONE ISS 1 AL DETENTORE 3: AUTORITA GIUDIZIARIA CONFORME Comunicazione esito all Autorità prelevante NON CONFORME Il Laboratorio avvisa CON RACCOMANDATA A.R. : Autorità Sanitaria Autorità prelevante Produttore Detentore CONFERMA NON CONFORMITA

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113 MODALITA DI CAMPIONAMENTO PREVISTE DA NORME SPECIFICHE

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115 Reg CEE n 1883 CAMPIONAMENTO E ANALISI Regolamento 1883/06 (alimenti). campionamento deve essere rappresentativo dell intera partita La partita è conforme se il risultato di una singola analisi non supera il limite superiore tenendo conto dell incertezza La partita non è conforme se il risultato è confermato da una doppia analisi e supera il limite superiore al di là di ogni ragionevole dubbio tenuto conto dell incertezza

116 Reg CEE n 1883 )("'""!*"!" #("'"'' +#!,"#$))-

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128 Reg CEE n 1881 LIMITI DI LEGGE Regolamento (CE) N. 1881/2006 della commissione del 19 dicembre 2006 Che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

129 NOTE (32-33) Reg CEE n 1883 F I ; B? >? ; >? F I ;;@? 9J

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131 Reg CEE n 1883

132 Reg CEE n 1883 RAPPORTI DI PROVA Sono presenti tutte le voci (concentrazioni di ciascun congenere espresse in quantità ed in TEQ) Sono presenti le somme (Tal quale, limite intermedio, limite superiore tutti in TEQ) E indicato il metodo di analisi (EPA 1613 per le diossine ed EPA 1668 per i PCB) E indicata la tecnica analitica (GC-HRMS)

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135 LETTURA RAPIDA E SEMPLIFICATA RAPPORTI DI PROVA IZSLER PER EMERGENZA GERMANIA N.B. SENZA RIFERIMENTI ALLA RACCOMANDAZIONE 6 FEBBRAIO ",('$+ 5 G% %$.12 ; HB I? + 1))-; +- +",('$+ 5 G% %$.123' ; HB I? + 1))-; 3 ($"'0'#+$$''9'"("$+$%+!3$"("$9"2$+"#+$''"!"%$$' "'!"#$$9+$*#'+$ Reg CEE n 1883

136 LETTURA RAPIDA E SEMPLIFICATA RAPPORTI DI PROVA IZSLER PER EMERGENZA GERMANIA N.B. SENZA RIFERIMENTI ALLA RACCOMANDAZIONE 6 FEBBRAIO 2006 ($"'0'#+$$''9'"("D$(#'#$+/#$"$9(/$+"#+$' '"!"%$$'0$+"2"+$'9"$+%$,,+ +",('$+ 5 ($#'9"$+%$,,+"$%+(#%%#"'"!"%"$'+$*#'!$%#$9 +$*#'+$ ($#'9"$+%$,,(/$+#+"'"!"%"$'+$*#'!$%#$9 "++$*#'+$ Reg CEE n 1883

137 Reg CEE n 333

138 Reg CEE n 333

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144 Reg CEE n 1882

145 Reg CEE n 1882

146 Reg CEE n 1882

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148 Reg CEE n 401 Regolamento CEE/UE n 401 del 23/02/2006 Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari Allegato, parte D: così sostituita dall'art.1 del regolamento (UE) n. 178/2010. Allegato, parte E: così modificata dall'art.1 del regolamento (UE) n. 178/2010. Allegato, parte G: così sostituita dall'art.1 del regolamento (UE) n. 178/2010. Allegato, parte K: così aggiunta dall'art.1 del regolamento (UE) n. 178/2010. ALLEGATO I ( 1) - METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEI TENORI DI MICOTOSSINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI (1) Una guida destinata alle autorità competenti per il controllo del rispetto della legislazione comunitaria in materia di aflatossine è disponibile al seguente indirizzo: La guida fornisce ulteriori informazioni pratiche, che tuttavia sono subordinate alle disposizioni del presente regolamento.

149 Reg CEE n 401 A.2. Definizioni Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: A.2.1. «partita»: quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il quale è accertata dall addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l origine, la varietà, il tipo d imballaggio, l imballatore, lo speditore o la marcatura; A.2.2. «sottopartita»: porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile; A.2.3. «campione elementare»: quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita o della sottopartita; A.2.4. «campione globale»: campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita; A.2.5. «campione di laboratorio»: campione destinato al laboratorio. A.3. Disposizioni generali A.3.1. Personale Il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato, secondo le norme vigenti nello Stato membro. A.3.2. Prodotto da campionare Ciascuna partita da analizzare è oggetto di campionamento separato. Conformemente alle disposizioni specifiche di campionamento per le diverse micotossine, le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite, che sono oggetto di campionamento separato. A.3.3. Precauzioni necessarie Nel corso del prelievo e della preparazione dei campioni occorre adottare alcune precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa: - modificare il tenore di micotossine e compromettere le analisi o la rappresentatività del campione globale, - compromettere la sicurezza alimentare delle partite da campionare. Occorre inoltre prendere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza del personale che procede al prelievo dei campioni. A.3.4. Campioni elementari I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma va segnalata nel verbale di cui al punto A.3.8 del presente allegato. A.3.5. Preparazione del campione globale Il campione globale viene ottenuto mescolando i campioni elementari. A.3.6. Campioni replicati I campioni replicati in esecuzione di provvedimenti amministrativi o giudiziari, a fini commerciali o per procedure arbitrali sono prelevati dal campione globale omogeneizzato, a condizione che tale procedura sia conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in materia di diritti degli operatori del settore alimentare. A.3.7. Confezionamento ed invio dei campioni Ogni campione è collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione. A.3.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni Ogni campione ufficiale viene sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le prescrizioni vigenti nello Stato membro. Per ciascun prelievo di campione è redatto un verbale di campionamento che consenta di identificare con certezza la partita campionata e che indichi la data e il luogo del campionamento, nonché qualsiasi informazione supplementare utile all analista.

150 Reg CEE n 401 B.4. Metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati (partite < 50 tonnellate) Per le partite di cereali e prodotti derivati inferiori a 50 tonnellate si applica un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 campioni elementari, riuniti in un campione globale di 1-10 kg. In caso di partite molto piccole (< 0,5 t) si può prelevare un numero inferiore di campioni elementari, ma il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve comunque pesare almeno 1 kg. Per determinare il numero di campioni elementari da prelevare è possibile basarsi sulle cifre della tabella 2. Tabella 2 - Numero di campioni elementari da prelevare in funzione del peso della partita di cereali e di prodotti derivati C.5. Campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio Il prelievo di campioni nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere conforme, nella misura del possibile, alle disposizioni di cui alla presente parte dell allegato I. Qualora ciò non sia possibile, si può ricorrere a un metodo alternativo di campionamento nella fase della distribuzione al dettaglio purché il campione globale sia sufficientemente rappresentativo della partita campionata e il metodo sia chiaramente descritto e debitamente documentato. Il campione globale deve comunque pesare almeno 1 kg (1). (1) Qualora la porzione da campionare sia troppo piccola per ottenere un campione globale di 1 kg, il peso di quest ultimo può essere inferiore a 1 kg.

151 Reg CEE n 401

152 B. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I CEREALI E I PRODOTTI DERIVATI Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per l aflatossina B1, le aflatossine totali, l ocratossina A e le tossine di Fusarium nei cereali e nei prodotti derivati. Reg CEE n 401 C. METODO DI CAMPIONAMENTO PER LA FRUTTA SECCA, COMPRESE LE UVE SECCHE E I PRODOTTI DERIVATI ED ESCLUSI I FICHI SECCHI Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per: - l aflatossina B1 e le aflatossine totali nella frutta secca, esclusi i fichi secchi, e - l ocratossina A nelle uve secche (uva di Corinto, uva passa e uva sultanina). D. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I FICHI SECCHI, LE ARACHIDI E LA FRUTTA A GUSCIO Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per l aflatossina B1 e le aflatossine totali nei fichi secchi, nelle arachidi e nella frutta a guscio. E. METODO DI CAMPIONAMENTO PER LE SPEZIE Questo metodo di campionamento deve essere utilizzato per il controllo ufficiale dei tenori massimi di ocratossina A, di aflatossina B1 e di aflatossine totali per le spezie. F. METODO DI CAMPIONAMENTO PER IL LATTE E I PRODOTTI LATTIERO- CASEARI, GLI ALIMENTI PER LATTANTI E GLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO, COMPRESI IL LATTE PER LATTANTI E IL LATTE DI PROSEGUIMENTO Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per l aflatossina M1 nel latte, nei prodotti lattiero-caseari, negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento, compresi il latte per lattanti, il latte di proseguimento e gli alimenti dietetici (latte e prodotti lattiero-caseari) a fini medici speciali destinati specificatamente ai lattanti.

153 G. METODO DI PRELIEVO DI CAMPIONI PER IL CAFFÈ, I PRODOTTI A BASE DI CAFFÈ, LA RADICE DI LIQUIRIZIA E L ESTRATTO DI LIQUIRIZIA Questo metodo di prelievo deve essere utilizzato per il controllo ufficiale dei tenori massimi di ocratossina A per il caffè torrefatto, il caffè torrefatto macinato, il caffè macinato solubile, la radice di liquirizia e l estratto di liquirizia. Reg CEE n 401 H. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I SUCCHI DI FRUTTA, COMPRESI I SUCCHI D UVA, I MOSTI D UVA, IL SIDRO E IL VINO Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per: - l ocratossina A nel vino, nei succhi d uva e nei mosti d uva, e per - la patulina nei succhi di frutta, nel nettare di frutta, nelle bevande alcoliche, nel sidro e in altre bevande fermentate derivati dalle mele o contenenti succo di mele. I. METODO DI CAMPIONAMENTO PER I PRODOTTI SOLIDI A BASE DI MELA, IL SUCCO DI MELA E I PRODOTTI SOLIDI A BASE DI MELA DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per la patulina nei prodotti solidi a base di mela, nel succo di mela e nei prodotti solidi a base di mela destinati ai lattanti e alla prima infanzia.

154 Reg CEE n 401 J. METODO DI CAMPIONAMENTO PER GLI ALIMENTI PER BAMBINI E PER GLI ALIMENTI TRASFORMATI A BASE DI CEREALI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA Si applica questo metodo di campionamento per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per: - le aflatossine, l ocratossina A e le tossine di Fusarium negli alimenti per bambini e negli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e alla prima infanzia, - le aflatossine e l ocratossina A negli alimenti dietetici a fini medici speciali (diversi dal latte e dai prodotti lattierocaseari) destinati specificatamente ai lattanti, - la patulina negli alimenti per bambini diversi dagli alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e alla prima infanzia. Per il controllo dei tenori massimi stabiliti per la patulina nel succo di mela e nei prodotti solidi a base di mela destinati ai lattanti e alla prima infanzia si applica il metodo di campionamento di cui alla parte I del presente allegato. K. METODO DI CAMPIONAMENTO PER GLI OLI VEGETALI Questo metodo di campionamento deve essere utilizzato per il controllo ufficiale dei tenori massimi stabiliti per le micotossine, in particolare l aflatossina B1, le aflatossine totali e lo zearalenone, negli oli vegetali.

155 Reg CEE n Precauzioni Poiché in genere la distribuzione delle micotossine non è omogenea, i campioni devono essere preparati (e soprattutto omogeneizzati) con la massima cura. Qualora l omogeneizzazione sia effettuata dal laboratorio, quest ultimo utilizza il campione completo ricevuto dopo averlo omogeneizzato. Per l analisi delle aflatossine è opportuno evitare il più possibile la luce del giorno durante l operazione, dato che l aflatossina si decompone gradualmente sotto l influenza della luce ultravioletta Calcolo della proporzione di guscio/parte commestibile nei frutti a guscio interi I limiti fissati per le aflatossine dal regolamento (CE) n. 466/2001 si applicano alla parte commestibile. Il tenore di aflatossine nella parte commestibile può essere determinato come segue: - i campioni di frutti a guscio interi possono essere sgusciati e il tenore di aflatossine viene determinato nella parte commestibile, - il metodo di preparazione del campione può applicarsi alla totalità del frutto a guscio. Il metodo di campionamento e di analisi calcola il peso della parte commestibile nel campione globale. Quest ultimo viene valutato mediante un fattore che tiene conto della proporzione tra guscio e parte commestibile nel frutto intero. Questa proporzione viene utilizzata per determinare la quantità di parte commestibile nel campione globale utilizzato per la preparazione e il metodo di analisi del campione. A tale scopo circa 100 frutti a guscio interi vengono prelevati a caso dalla partita o da ciascun campione globale. Per ogni campione di laboratorio la proporzione può essere ottenuta pesando i frutti interi, togliendo il guscio e pesando le porzioni di guscio e di parte commestibile. Il laboratorio può tuttavia determinare la proporzione di guscio rispetto alla parte commestibile a partire da un determinato numero di campioni e utilizzarla nelle successive analisi. Ma se un campione di laboratorio risulta non conforme ai limiti stabiliti, tale proporzione deve essere determinata, per il campione in questione, utilizzando il centinaio di frutti a guscio tenuti da parte.

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