GUERRE CIVILI E DIRITTO INTERNAZIONALE

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1 GUERRE CIVILI E DIRITTO INTERNAZIONALE di Andrea Pascali 62 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 3/ 2013

2 Trattare il tema del rapporto tra guerre civili e diritto internazionale significa innanzitutto chiarire l importanza e la complessità della materia. È una materia di grande importanza in quanto la Comunità Internazionale si è sempre, e oggi ancor di più, dovuta confrontare con il fenomeno delle guerre civili; nondimeno il legame che intercorre tra guerra civile e diritto internazionale costituisce uno dei nodi di maggior interesse, data la sua grande attualità, tanto politicamente quanto giuridicamente. È altresì una materia complessa. Tale complessità ha anch essa ragioni politiche: ci si riferisce al rapporto genetico tra stato e guerra civile, e ragioni giuridiche. In particolare, con riferimento a quest ultimo aspetto, si tratta di bilanciare due concetti fondamentali: il primo concerne la sovranità statale e il divieto di ingerenza negli affari interni; il secondo concerne, la sovranità statale e il diritto internazionale inteso come limite alla sovranità stessa. Tale complessità presenta un carattere dinamico tant è che il diritto internazionale si è evoluto nel corso dei secoli soprattutto con riferimento al concetto di sovranità statale, si può dire, anzi, che è proprio in tale rapporto, che coinvolge anche il fenomeno delle guerre civili, che si possono rintracciare i principali sviluppi dal 1648 ai nostri giorni. Tale argomento merita, dunque, di essere trattato in una logica prospettiva storica per poterne meglio apprezzare i caratteri evolutivi che indubbiamente presenta. In sostanza si tratta di dover indagare il rapporto esistente tra il fenomeno della guerra civile e il diritto internazionale partendo dalla Comunità Internazionale classica nella quale il diritto internazionale non si occupa della guerra civile. In quel contesto, infatti, a prevalere sono il dominio riservato e il divieto di ingerenza negli affari interni, non stupisce che la guerra civile venisse considerata un mero fenomeno di natura interna e dunque al di fuori della nozione ontologica di diritto internazionale: diritto tra PANORAMA INTERNAZIONALE 63

3 Sarajevo (Bosnia Guerra civile (ansa) stati per stati, senza alcuna considerazione per fenomeni o attori a rilevanza esclusivamente interna. A partire dal 1945, inizia ad affermarsi, seppur lentamente quella che viene definita la Comunità Internazionale moderna in cui l individuo viene ad assumere un rilievo del tutto nuovo e centrale. Espressione centrale di questa fase è l inquadramento dei conflitti armati non internazionali (tutte le tipologie di guerre civili) in una disposizione comune alle quattro convezioni di Ginevra sul diritto umanitario. Tuttavia, nonostante l importanza e il carattere autoritativo di tale disposizione, viene previsto un regime giuridico ancora alquanto scarno. Ciò che più interessa, ai fini della trattazione, è che anche le guerre civili, che assumono almeno inizialmente la configurazione di guerre civili per l autodeterminazione dei popoli, subiscono un trattamento assai diverso nel diritto internazionale. Sebbene si progredisca da subito verso un inquadramento categorico delle guerre per autodeterminazione dei popoli, il più ampio fenomeno della guerra civile, con fini diversi, non viene gestito dal diritto internazionale almeno fino al 1977, dove, il secondo protocollo alle Convenzioni di Ginevra sul diritto umanitario prevede un interessamento del diritto internazionale al fenomeno della guerra civile solo nel caso in cui il conflitto assuma un intensità particolare. La presa di coscienza definitiva si ha nell ultima fase storica che va indagata: ovvero quella fase magmatica che s inaugura nel 1989 con la fine della guerra fredda. Proprio una causa esogena al diritto, ovvero la fine dell equilibrio bipolare, crea un surriscaldamento del sistema internazionale che vede affermarsi, tra l altro, l esplosione del fenomeno delle guerre civili a livello globale. È l emersione del problema che crea le basi per 64 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 3/ 2013

4 Guerra civile in Siria un rinnovato e costruttivo interessamento al problema, spesso anche in virtù della natura, particolarmente drammatica, delle guerre civili moderne. In questo contesto il diritto internazionale interviene a limitazione della sovranità statale a prescindere dalla soglia raggiunta dalla guerra civile e si basa su talune condizioni fattuali: la presenza di gross violations che corrispondono a violazioni dello jus cogens che pongono obblighi erga omnes. Il diritto internazionale, insomma, reagisce al fenomeno della guerra civile prevedendo conseguenze aggravate per lo stato e penali per l individuo. L ultima punta dell evoluzione del diritto internazionale, in questa materia, è il mutamento del concetto di sovranità statale: da dominio riservato a responsabilità di proteggere. Tuttavia, è questa un evoluzione che merita di essere valutata, come si diceva, in una prospettiva storica; pertanto occorre muovere dalle origini della Comunità Internazionale di Stati. Nella comunità internazionale classica la guerra civile non era assolutamente presa in considerazione dal diritto internazionale. Esso nacque per mano degli stati per regolare le loro relazioni internazionali (ovvero con altri stati). La necessità di questo periodo era la tutela del dominio riservato e il non riconoscimento del fenomeno della guerra civile tutelando gli interessi degli Stati. D altra parte la guerra civile e lo stato vivevano (e vivono) un rapporto assai peculiare, che può definirsi di tipo genetico. Infatti, lo stato moderno nasce dalla pacificazione di un dato territorio e l esigenza di tale ente di nuova creazione era quella di impedire interferenze esterne che potessero sfruttare le contese interne a fini politici. Lo ius publicum europaeum emerse dunque proprio dalla stagione delle guerre civili ed è ad esse legato. In questo periodo a prevalere sono gli inte- PANORAMA INTERNAZIONALE 65

5 ressi di coesistenza, ordine e equilibrio data la fine del travaglio delle guerre civili. Essendo il diritto espressione viva della comunità di riferimento non stupisce il non ruolo internazionale delle guerre civili. Il principio di diritto della sovranità statale sovrastava e copriva insorti e movimenti insurrezionali, pertanto il conflitto era catalogato come di natura interna, la guerra Gruppi lingustici in nigeria - anno 1979 era il terreno di scontro esclusivo tra soggetti di diritto internazionale cioè solo gli Stati. Tuttavia, ove gli insorti riuscivano a consolidare un loro potere autonomo potevano ambire a essere considerati a livello internazionale. Era, dunque, il principio di effettività a dare rilevanza internazionale alla guerra civile. Ciò significa che il diritto internazionale non considerava la guerra civile in sé, piuttosto, la comprendeva dentro il concetto di sovranità: occorreva l effettività del potere degli insorti per essere considerati soggetti di diritto internazionale. Dal XIX secolo, si voglia per una logica di politica di potenza, si voglia per tutelare interessi materiali coinvolti in una guerra civile, gli stati provvidero a stabilire il diritto d intervento di uno stato straniero negli affari interni di un altro stato. Tuttavia, la domestic jurisdiction era ancora il principio cardine dell ordinamento internazionale, semmai il diritto d intervento serviva a giustificare l ingerenza delle grandi potenze in un ottica di balance of power e di politica di potenza. Parallelamente e come logica conseguenza, l individuo non aveva alcun ruolo sul piano del diritto internazionale. La protezione di individui era strettamente riservata solo ad alcune ben specifiche categorie e del tutto in funzione strumentale (stranieri, diplomatici ). In tema di conflitti, gli unici che vedevano un riconoscimento erano quelli internazionali disciplinati sul volgere del XIX secolo dal diritto umanitario contenuto nelle Convenzioni dell Aja (1899 e 1907). In sostanza il diritto bellico si occupava solo di conflitti armati internazionali e non si consideravano le guerre civili rubricate come conflitti armati interni. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, invece, il rapporto tra guerra civile e diritto internazionale si approfondisce e, seppur lentamente, muta notevolmente. La causa è l emergere di una Comunità Internazionale radicalmente mutata e con nuovi interessi e bisogni. Dall esigenza della coesistenza si passa a quella della cooperazione; dal mondo degli imperi coloniali si transita verso l autodeterminazione dei popoli attraverso il pro- 66 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 3/ 2013

6 cesso di decolonizzazione che spesso si concreta nella guerra civile. Per ultimo, ma non meno importante, dal non ruolo dell individuo, nella comunità internazionale moderna si afferma la centralità dell individuo e della sua dignità personale, dati gli sconvolgimenti prodotti dal conflitto mondiale. In questo periodo che va dal 1945 ai giorni nostri è bene però scindere tra: mutamenti nel rapporto tra guerra civile e diritto internazionale con riferimento all autodeterminazione dei popoli e al diritto umanitario; mutamenti del suddetto rapporto con riferimento al concetto di sovranità e gross violations che soprattutto in contesti di guerra civile si manifestano. Con riguardo all autodeterminazione dei popoli, il diritto internazionale subisce un profondo mutamento di prospettiva. Infatti, il diritto internazionale riconosce l esistenza di una peculiare forma di insorti che merita una tutela diversa e dunque un regime giuridico più forte. Si tratta dei Movimenti di Liberazione Nazionale (MLN), ovvero quegli enti rappresentativi dei popoli che lottano, anche con la guerra civile, per la loro autodeterminazione. È proprio nella finalità qualificata del loro obiettivo che si ritrova il loro status particolare. I MLN godono infatti di un particolare regime giuridico che li rende beneficiari di un peculiare locus standi nel diritto internazionale. Tali movimenti sono i concreti beneficiari del diritto di autodeterminazione. Tale diritto è inserito nella Carta ONU agli artt.1 e 55; contenuto in numerose convenzioni internazionali e risoluzioni della GA dell ONU; e riconosciuto dalla Corte Internazionale di Giustizia quale norma di diritto internazionale generale avente natura cogente (parere Namibia 1971; parere Sahara Occidentale 1975; parere sulle conseguenze giuridiche della costruzione di un muro 2004, tra gli altri). Ad essi è, inoltre, generalmente riconosciuto il diritto ad essere ascoltati nei vari fori o consessi internazionali. Infine, nell ambito del diritto internazionale umanitario, le lotte per l autodeterminazione sono di- Guerra civile in Egitto PANORAMA INTERNAZIONALE 67

7 sciplinate dal Primo protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977, dedicato ai conflitti armati internazionali. In sostanza l applicazione del diritto umanitario per i conflitti armati internazionali si applica, integralmente, anche alle guerre di autodeterminazione. Questa considerazione ci spinge a fare una breve, ma importante, osservazione. Le guerre civi- Bandiera delle Nazioni Unite li, nella comunità internazionale moderna, sono dunque scisse in due. Le prime sono collegate all autodeterminazione dei popoli e vedono dunque l applicazione del regime giuridico previsto nel diritto internazionale umanitario nel primo protocollo. Le seconde invece, non collegate con il fine di autodeterminazione, vengono disciplinate dal secondo protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra. Tale protocollo è dedicato, infatti, ai conflitti armati interni nel cui genus ricadono le guerre civili del secondo tipo. Ciò significa che a questo tipo di guerra civile si applica un regime giuridico sostanzialmente più scarno e meno garantista. Essendo questo, il terreno in cui si verificano maggiormente fenomeni di guerra civile, è opportuno descriverlo brevemente. Il secondo protocollo offre una nozione di conflitto armato interno in maniera negativa ovvero escludendo dal suo ambito di applicazione disordini, sommosse, violenze generalizzate. Occorre il superamento di una soglia dello scontro particolarmente elevata. In particolare si richiede scontro tra eserciti: ribelli/rivoltosi/insorti e governo legittimo: scontro tra eserciti pari, si richiede che i ribelli raggiungano una elevata soglia di effettività. Devono essere posti sotto comando organizzato; controllo parte territorio; in grado di condurre operazioni militari concertate e protratte nel tempo. La soglia è elevata, tale da far sembrare che il II protocollo non faccia riferimento a movimenti insurrezionali ma a governi insurrezionali. Il secondo protocollo di Ginevra del 1977 costituisce, dunque, un avanzamento rispetto al regime vigente dal Il regime delineato dalle quattro convenzioni del 1949, infatti, non considerava conflitti armati internazionali se non in una singola disposizione: l art.3 comune. tale significativa disposizione prevede norme di minimum standard di trattamento, inderogabili, da riservare alla popolazione civile e ai non più combattenti vietando: violenza contro la vita e le persone; cattura di ostaggi; oltraggio alla dignità personale; emissione di sentenze e condanne senza regolare processo. Esso precisa altresì al parag. 3 che le 68 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 3/ 2013

8 Azione militare in Siria parti possono addivenire ad accordi speciali per rendere applicabili le altre disposizioni di Ginevra. A condizionare negativamente la normativa interviene la circostanza che lo status di guerra civile è rimesso alla constatazione dello stato nel cui interno si verifica il fenomeno, e che i sistemi di garanzia internazionale sono completamente assenti. Secondo il profilo qui analizzato, dunque, appare opportuno affermare che un primissimo effetto evolutivo nel rapporto tra guerra civile e diritto internazionale è apportato dall art.3 comune; successivamente dai conflitti interni che perseguono l autodeterminazione, infine anche per i conflitti armati definiti dal secondo protocollo ai quali esso si applica, che seppur con una cornice normativa assai scarna, prende quantomeno in considerazione il verificarsi di tali fenomeni di guerra civile a differenza di quanto avveniva nella comunità internazionale classica. Tuttavia, i più grandi progressi evolutivi nel rapporto tra guerra civile e diritto internazionale si sono verificati a partire dal 1989, allorquando, con la fine della guerra fredda, si è aperta una nuova fase della modernità. Il 1989 ha portato una ventata rivoluzionaria nel diritto internazionale in suoi molteplici aspetti e cornici giuridiche. Probabilmente la più significativa riguarda i diritti umani e le guerre civili, e il riconoscimento del particolare collegamento sussistente tra gross violations e guerre civili. Guardando al diritto internazionale, non si può non parlare della Responsabilità di proteggere. Il concetto, elaborato nel rapporto ICISS del 2000, e ripreso dall High Level Panel e dal Segretario generale delle Nazioni Unite, mira a riformulare un concetto angolare del diritto internazionale che ha notevoli ripercussioni sul tema qui trattato: quello di sovranità statale. Tale concetto parte dal presupposto dell esistenza di due nuove dati della realtà internazionale che trasformano profondamente il sistema internazionale. Essi sono: l emersione di nuovi attori e l emersione di nuovi problemi di cui l esplosione di conflitti interni ad enorme vulnerabilità della popolazione civile so- PANORAMA INTERNAZIONALE 69

9 no una delle principali manifestazioni. C è dunque una necessità di tutelare la sicurezza umana e la pace internazionale evitando le problematiche connesse all intervento umanitario. La strada individuata è stata quella di rimodulare il concetto di sovranità statale. Essa consta infatti di una dimensione esterna (protezione dei confini e indipendenza) e di una dimensione interna (garantire dignità e diritti degli individui all interno dello stato). Pertanto allo stato spetta una responsabilità, in virtù della sua sovranità, sulla comunità umana presente sul suo territorio. Tale concetto postula poi che in mancanza dell esercizio di tale responsabilità, spetti alla comunità internazionale sussidiare lo Stato sovrano nella prevenzione, nella ricostruzione e nella reazione. Con riferimento alla responsabilità di prevenzione, ci si riferisce ai tentativi della Comunità Internazionale volti a sradicare le cause che portano alle guerre civili. Strumenti tipici sono la protezione dei diritti umani e misure di cooperazione allo sviluppo. Con riferimento alla ricostruzione si può citare la Peace Building Commission istituita all interno delle Nazioni Unite, ma anche altri interventi attuati nel quadro di Organizzazioni Regionali. La più significativa è, però, la responsabilità di reagire. Tale responsabilità della Comunità internazionale deve sottostare a talune condizioni (misura eccezionale; principio di proporzionalità; principio di precauzione e della ragionevole prospettiva di successo; autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) tuttavia si distingue per sposare una scelta di multilateralismo. Si possono, dunque, apprezzare due profili: il primo che riguarda la reazione sullo stato; il secondo che riguarda la reazione sull individuo. Con riferimento al primo profilo, la reazione nei confronti dello stato, si evidenziano, innanzitutto, tutte le disposizioni del diritto internazionale relative alla responsabilità internazionale dello Stato, ma anche la previsione e il funzionamento del Sistema di Sicurezza Collettiva. Guardando alle disposizioni in materia di responsabilità internazionale dello Stato ci si riferisce ad una serie di misure previste dal diritto internazionale e codificate nel progetto CDI agli artt. 30, 31, 41, 48 e 54. Tali disposizioni si applicano nella misura in cui il diritto internazionale, nella sua evoluzione delineata, giunge a comprendere violazioni stanti nella guerra civile che però, proprio in virtù della loro disciplina a livello normativo, comportano conseguenze giuridiche per lo stato. In breve, e a titolo esemplificativo e non esaustivo, essendo il diritto umanitario parte del diritto internazionale, una violazione in tale materia comporta conseguenze previste ai suddetti articoli. Gli artt.30 e 31 prevedono l obbligo di cessazione e non ripetizione dell illecito (il primo) e l obbligo di riparazione integrale (il secondo). Tuttavia, è guardando alle disposizioni che concernono la violazione di norme di jus cogens (che dunque impongono obblighi erga omnes) che si entra nel vivo della materia. Infatti, gli scenari di guerra civile sono geneticamente collegate alla presenza di gross violations. L art. 41 afferma che gli Stati devono cooperare per porre fine con mezzi leciti ad ogni grave violazione di norme imperative. Nessuno stato può riconoscere la legittimità di una situazione testé prodottasi e parimenti è fat- 70 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 3/ 2013

10 to divieto di prestare assistenza nel mantenere tale situazione. Tale disposizione non esclude che dalla violazione grave di una norma di diritto cogente discendano conseguenze supplementari, nella convinzione che tale regime giuridico sia in corso di evoluzione. A tali conseguenze, inoltre, occorre aggiungere quelle delineate agli artt. 48 e 54 relative agli obblighi erga omnes, posto che norme cogenti pongono sempre obblighi erga omnes. L art. 48 afferma che in caso di violazione di norme cogenti tutti gli stati della Comunità Internazionale hanno il diritto di reagire; mentre l art.54 parla della possibilità, da parte degli stati diversi dallo stato leso, di adottare misure lecite per assicurare la cessazione e la riparazione. Il punto che, qui, viene lasciato aperto, è del definire la tipologia di misure adottabili. Nel commento Corte Internazionale di Giustizia, essa ricava che in presenza di una prassi limitata e frammentata, debba escludersi l utilizzo di contromisure nell interesse collettivo. Sebbene tale posizione sia stata ripresa anche dalla CIG (parere sul muro 2004), va rilevato come la prassi più recente sembra deporre a favore della legittimità di adottare contromisure in caso di tali violazioni (si pensi alla Libia, ma anche alle sanzioni UE in Siria). Ciononostante, anche la prassi più recente si mostra fortemente contradditoria e discontinua. Le ragioni sono da ricercarsi nel fatto che il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite (naturale foro universale della Comunità Internazionale e dunque Icona rappresentativa del Diritto Internazionale PANORAMA INTERNAZIONALE 71

11 principale referente in caso di violazione di norme imperative), se da un lato pone chiari vincoli all azione internazionale degli stati singolarmente intesi, dall altro risente degli equilibri politici per l adozione di misure da parte del Consiglio di Sicurezza. Quest organo, infatti, ha secondo l art.39 della Carta ONU il potere discrezionale di individuare situazioni suscettibili di minacciare, in fatto o in potenza, la pace. A partire dalla fine della guerra fredda, non a caso, il CdS ha esteso la nozione di minaccia alla pace ricomprendendo anche, ma non solo, la presenza di massicce e sistematiche violazioni dei diritti umani (che come testimonia la prassi si verificano specialmente in contesti di guerre civili). Secondo tale operazione, l esistenza di tali situazioni è in grado di internazionalizzare i conflitti interni. Avendo ricavato tale collegamento, a tali fattispecie si applica (e si è applicato) il Cap.VII della Carta. Segnatamente rilevano l art.41 (misure coercitive non implicanti l uso della forza) e l art.42 (misure coercitive implicanti l uso della forza armata). Ciò che rileva in questa sede è sottolineare, ancora una volta, l azione del CdS in applicazione del Cap VII della Carta proprio in occasione di contesti di guerra civile, in virtù degli effetti perversi si quest ultima. La prassi è abbondante e a titolo esemplificativo si possono citare vari casi: Somalia, Yugoslavia, Ruanda e da ultimo la Libia. Nondimeno va sottolineata, almeno nella prima metà degli anni 90, una certa effettività dell azione sia attraverso OMP sia mediante delega. Tuttavia, l ONU, non possedendo un proprio esercito e potendosi bloccare per l esercizio del diritto di veto in seno al CdS, è, come naturale che sia, fortemente condizionato dagli equilibri politici tra i suoi membri permanenti. Infine, guardando alla reazione postulata dalla responsabilità di proteggere occorre guardare a quella che si esercita sull individuo che viola il diritto internazionale, indagando una delle punte evolutive più avanzate della materia. Ad esso, infatti, si applica una responsabilità penale individuale, in quanto i crimina juris gentium sono normalmente posti in essere da individui, che sono gli autori materiali della violazione. Se si eccettua il crimine di aggressione, si nota come tra responsabilità statale e responsabilità individuale non debba necessariamente esistere un rapporto di necessità. Questi due tipi di responsabilità vanno, generalmente tenuti distinti sia per il contenuto, sia per le conseguenze. Nel caso della Responsabilità Internazionale dell individuo la qualificazione del comportamento lesivo avviene per opera del diritto internazionale generale (come per gli Stati, a cui si aggiunge la Carta ONU) ma la fase attuativa di coazione rimane monopolio dei sistemi penali nazionali o è rimessa dagli stati, secondo loro volontà, a sistemi giurisdizionali internazionali. In quest ottica vanno segnalate due grandi evoluzioni: l istituzione da parte del CdS e da alcune Organizzazioni regionali di smart sanctions; l istituzione della Corte Penale Internazionale. Nel primo caso il CdS, a partire dalla fine della guerra fredda, è arrivato a colpire gli individui direttamente responsabili di violazioni ritenute suscettibili di minacciare la pace per gross violations o per terrorismo (due fattispecie fortemente presenti nelle guerre civili), mostrando una maggiore 72 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 3/ 2013

12 decisione ed effettività privando dalla sanzione gli effetti umanitari negativi che si avrebbero in caso di sanzioni che colpiscono lo stato e non il singolo individuo. Nel secondo caso, l istituzione della Corte Penale Internazionale (CPI), che annovera nelle sue competenze le gravi violazioni del diritto umanitario contenuto nelle convenzioni di Ginevra, ha permesso di rimettere al giudizio di una giurisdizione penale universale quegli individui colpevoli di crimini internazionali come nei casi di Gheddafi e di Al Bashir. In definitiva, la possibilità di perseguire soggetti resisi responsabili di crimini internazionali da un lato assicura una maggiore effettività del sistema di repressione ed evita, altresì, ricadute sulla popolazione civile derivanti da misure globali di repressione (come per es. l embargo). Tuttavia, la limitata prassi della CPI suggerisce come la cooperazione interstatale nella repressione di tali crimini rivesta una importanza fondamentale costituendo il nodo cruciale per l effettività del sistema. In conclusione, nel corso della trattazione si è posto l accento sull evoluzione del rapporto tra guerra civile e diritto internazionale. si è potuto apprezzare come proprio in tale rapporto si siano avuti alcuni tra i maggiori avanzamenti nel diritto internazionale specialmente se si guarda alla Comunità Internazionale dopo la fine della guerra fredda. Tuttavia, il breve lasso di tempo che divide i nostri giorni dal 1989 non consente di apportare conclusioni definitive data la magmaticità della materia e dato che si tratta, come si è visto, di movimenti che hanno bisogno di molto tempo prima di potersi stabilizzare ed affermare. Ciononostante è possibile tratteggiare lo stato attuale. Tale evoluzione è, infatti, ancora tributaria dei caratteri della Comunità Internazionale e delle ambiguità politiche che ad essa soggiacciono come immanenti. Tali circostanze sono ben evidenti nel tentativo di formulare il concetto di responsabilità di proteggere, che se da un lato si sforza di ridefinire in maniera innovativa il concetto di sovranità, dall altro poco di nuovo prevede in termini di funzionamento del sistema di sicurezza collettiva in caso di paralisi del CdS. Ancora più evidenti sono nella CPI. Essa, per assumere effettività, necessita di un alto grado di cooperazione interstatuale che, per esempio nel caso di Al Bashir, non sembra essersi affermata. Tutte queste riflessioni hanno un grande riflesso nella prassi internazionale, anche quella più recente. Essa si presenta discontinua e incerta riflettendo gli equilibri politici della comunità internazionale che dalla fine degli anni 90 sta transitando in una fase di multilateralismo imperfetto. Ciò che si verifica oggi è una sorta di rapporto tra guerra civile e diritto internazionale à la carte. In alcune circostanze e in riconoscimento di determinati interessi, la Comunità Internazionale reagisce con strumenti di diritto internazionale come avvenuto in Libia in cui è ravvisabile non solo un intervento contro lo stato ma anche un intervento contro l individuo Gheddafi, tramite il suo deferimento alla CPI; in altri casi come la Siria, in virtù di determinate considerazioni politiche di ciascun membro del CdS, l intervento manca. Tutto ciò crea un importante discontinuità della prassi in una materia fondamentale. PANORAMA INTERNAZIONALE 73

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