Art. 3 Presentazione candidature a Segretario provinciale e relative tesi congressuali

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1 Il presente regolamento si applica a tutte le fasi precongressuali e congressuale del 23 gennaio 2016 ed è stato approvato dal Parlamentino dei Territori in data 29 ottobre 2015 Art. 1 Assemblee La procedura per la celebrazione del IV Congresso provinciale dell Unione per il Trentino (UPT o Unione) prevede lo svolgimento delle seguenti assemblee: Assemblee delle Comunità di valle e della città di Trento per l elezione di: - 70 rappresentanti al Parlamentino dei Territori - Coordinatori di Valle o di città; Assemblea provinciale degli aderenti per l elezione di: - 20 rappresentanti al Parlamentino dei Territori; - Segretario provinciale. Art. 2 Elettorato attivo e passivo Alle assemblee delle Comunità di Valle e della città di Trento, convocate per l elezione dei propri rappresentanti al Parlamentino dei Territori nonché per l elezione del Coordinatore di valle e di città, partecipano: con diritto di voto attivo e passivo, gli aderenti 2014 all Unione per il Trentino che hanno rinnovato la tessera entro il nonché a tutti i nuovi tesserati che si sono iscritti entro la medesima data. con diritto di voto attivo, esclusivamente per l elezione del coordinatore di valle o città e per l individuazione dei candidati alla carica di segretario provinciale di cui all art. 9 dello Statuto, gli aspiranti simpatizzanti che prima dell apertura dei seggi durante le assemblee delle comunità di valle e della città di Trento (criterio residenziale), sottoscrivono un apposita dichiarazione di sostegno e interesse per l attività dell Unione di cui richiedono di essere informati, versando contestualmente 1 (vedi art. 5 Statuto). E altresì data la possibilità ai suddetti di iscriversi in qualità di aderente acquisendo il diritto di voto attivo anche per l elezione del Segretario provinciale, entro il sottoscrivendo l apposito modulo di adesione e versando la relativa quota di iscrizione presso la sede provinciale di Trento. Lo Statuto, per quanto concerne l elettorato passivo, stabilisce che gli eletti non devono trovarsi nelle fattispecie di incompatibilità contemplate dall art. 17 dello Statuto dell Unione per il Trentino. Art. 3 Presentazione candidature a Segretario provinciale e relative tesi congressuali Le candidature alla carica di Segretario provinciale con le relative tesi congressuali devono essere presentate, in formato cartaceo e su supporto informatico, entro le ore del giorno 30 ottobre 2015 presso la Segreteria provinciale dell Unione per il Trentino, in via Lunelli, 64 a Trento. Art. 4 Mozioni congressuali Le mozioni congressuali possono essere presentate entro le ore del giorno 30 ottobre 2015 presso la Segreteria provinciale dell Unione per il Trentino, in via Lunelli, 64 a Trento al fine di essere illustrate durante le assemblee delle

2 Comunità di Valle e città di Trento. Le mozioni che saranno depositate succesivamente e, comunque, entro il 20 gennaio 2016 saranno illustrate solo all'assemblea provinciale. Tutte le mozioni verranno, se richiesto dai proponenti, votate durante l'assembla provinciale degli aderenti. Art. 5 Convocazione delle assemblee Le assemblee delle Comunità di valle e della città di Trento si svolgeranno dal 9 novembre al 20 dicembre La data dell Assemblea provinciale degli aderenti stabilita dal Parlamentino dei territori è il 23 genanio Il Presidente del Parlamentino ed il Segretario provinciale dell Unione per il Trentino convocano le assemblee delle Comunità di Valle e città di Trento di cui sopra (art. 1) con idonea comunicazione ( e/o sms) ad ogni aderente almeno 4 giorni prima della data delle riunioni, con l indicazione di data, ora, luogo delle riunioni e relativo ordine del giorno. Art. 6 Svolgimento delle assemblee di valle e di città Durante le assemblee delle Comunità di valle e della città di Trento sono previsti: l'intervento del Segretario Provinciale; la presentazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale e delle relative tesi congressuali; l elezione dei rappresentanti delle Comunità di Valle e della città di Trento nel Parlamentino dei Territori (vedi allegato n.1); l elezione del Coordinatore di valle o di città; nel caso i candidati alla carica di Segretario provinciale siano più di due si procederà all individuazione dei due candidati alla carica di Segretario provinciale (vedi 6.3). Il Presidente del Parlamentino dei territori, con la convocazione delle assemblee di Valle e della città di Trento, presiede o designa un Presidente che coordini e sovrintenda ai lavori dell assemblea medesima per dar luogo alle elezioni di cui all art. 1 del presente regolamento. Le votazioni potranno essere aperte solo dopo la conclusione del dibattito relativo all elezione del Segretario provinciale, la presentazione dei candidati di Valle o di città per il Parlamentino dei Territori e la presentazione delle candidature a Coordinatore di valle o di città. Art Presentazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale Ogni candidato che avrà regolarmente depositato la propria candidatura a Segretario provinciale, dovrà assicurare la propria presenza, o quella di un suo delegato, alle singole assemblee delle Comunità di valle e della città di Trento. I lavori dell assemblea si aprono con l'intervento politico del Presidente del Parlamentino o di un suo delegato (massimo 15 minuti) e la relazione del Segretario provinciale in carica (massimo 15 minuti) e la presentazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale, che provvederanno ad illustrare le proprie tesi congressuali. Qualora si renda necessario contingentare il tempo a disposizione per illustrare le stesse, ad ognuno di essi dovranno comunque essere garantiti parimenti almeno 15 minuti. A seguire si aprirà il dibattito e sarà data la possibilità ad ognuno dei candidati di replicare alle eventuali istanze per un tempo non superiore a 5 minuti. Potranno altresì essere illustrate da parte dei firmatari, per un tempo non superiore ai 5 minuti, le mozioni regolarmente depositate in base all art. 4 del presente regolamento.

3 Ai partecipanti alle Assemblee delle Comunità di Valle e di città verrà data l'opportunità d'intervenire per un tempo non superiore ai 5 minuti. Art Elezione dei rappresentanti delle Comunità di Valle nel Parlamentino dei Territori e del Coordinatore di valle e di città Secondo quanto stabilito dagli art. 4 e 5 dello Statuto provinciale e dell art. 2 del presente Regolamento: gli aderenti in regola col tesseramento hanno diritto di elettorato attivo e passivo; i simpatizzanti hanno solo diritto di voto attivo, esclusivamente per l elezione del coordinatore di valle o città. Prima dell inizio del dibattito sulle candidature locali (rappresentanti al Parlamentino dei Territori, Coordinatore di valle e di città), l assemblea eleggerà tre componenti del seggio elettorale i quali, a loro volta, designeranno al proprio interno il Presidente del seggio e il Segretario incaricato di redigere formale verbale delle operazioni di voto. Tale documento dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Le candidature di cui al capoverso precedente potranno essere presentate direttamente in assemblea senza particolari formalità purché prima dell apertura delle operazioni di voto e con l unico limite che chi si candida dovrà farlo in un unico ambito territoriale, quello dove il candidato svolge prevalentemente la propria attività politica così come dichiarato all atto dell iscrizione. Successivamente il Presidente proporrà all approvazione dell assemblea l orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale. Prima della votazione le schede dovranno essere autenticate con firma del Presidente del seggio. Gli aderenti voteranno nell ordine in cui si presentano al seggio. Per semplificare le operazioni di voto sarà allestito un seggio specifico per i simpatizzanti. Non sarà ammessa la votazione per delega. Si potrà esprimere una sola preferenza per la carica di Coordinatore di valle e di città, mentre una seconda preferenza potrà essere espressa, purché di genere diverso, per i rappresentanti nel Parlamentino dei Territori (con i limiti previsti dall art. 7 dello Statuto provinciale dell Unione per il Trentino). L aderente, se non riconosciuto da nessun componente del seggio, esibirà al Presidente un documento di riconoscimento, riceverà la scheda per la votazione ed eserciterà il diritto di voto. Al ricevimento della scheda l aderente firmerà in corrispondenza del proprio nome l elenco degli aventi diritto al voto. Qualora la natura dell elezione lo consenta ed il numero delle candidature presentate sia pari a quello delle cariche da ricoprire, potrà farsi luogo alla nomina per acclamazione, ma solo se l assemblea è unanimemente d accordo sul metodo alternativo all elezione mediante votazione segreta. Per l elezione del Coordinatore di valle o città ed i membri del Parlamentino, le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente al termine delle votazioni. Viene eletto chi ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti conseguiti viene eletto il candidato più giovane. Il verbale dell assemblea, firmato dal Presidente, e il verbale inerente alle operazioni elettorali dovranno essere trasmessi al comitato organizzativo del Congresso presso la Sede provinciale dell Unione per il Trentino entro il giorno successivo a

4 cura del Presidente dell assemblea. Art. 6.3 Individuazione dei Candidati alla carica di Segretario provinciale Alle assemblee di Valle potranno partecipare all' individuazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale, i tesserati iscritti e gli aspiranti simpatizzanti, di cui all art. 5 dello Statuto, che sottoscrivano prima dell apertura dei seggi l apposita dichiarazione di sostegno e interesse per l attività dell Unione come previsto dell'art. 2 del presente Regolamento. Le urne della votazione per l individuazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale vengono sigillate e custodite dal Presidente del Parlamentino o suo delegato con l obbligo di consegna insieme all elenco dei simpatizzanti presso la Segreteria provinciale di Trento entro la mattina successiva all Assemblea. Lo spoglio delle schede per l individuazione dei candidati alla carica di Segretario provinciale avrà luogo presso la sede di Trento il giorno successivo all ultima assemblea sul territorio a cura della Presidenza, del Comitato organizzatore il Congresso e di un rappresentante per ogni candidato alla carica di Segretario provinciale. I due candidati che avranno totalizzato il maggior numero di voti potranno accedere in qualità di candidati designati alla votazione dell'assemblea provinciale. Art. 7 Assemblea provinciale degli aderenti L Assemblea provinciale è convocata e presieduta dal Presidente dell Unione per il Trentino, il quale introduce e coordina i lavori, e prosegue con la relazione del Segretario provinciale in carica. Le modalità per la costituzione dei seggi elettorali e per le operazioni di voto sono identiche a quelle sopraccitate riguardanti le assemblee di valle e di città. Per l elezione del Segretario provinciale sarà possibile esprimere un unica preferenza. Le modalità per la costituzione dei seggi elettorali saranno indicate nell atto di convocazione. Le tesi congressuali e le mozioni saranno inviate (via ) agli aderenti interessati. Art. 8 Materiale per le assemblee All apertura dei lavori il Comitato organizzatore il Congresso fa pervenire al Presidente o suo delegato per le assemblee delle Comunità di valle e della città di Trento: tesi congressuali (via ); mozioni congressuali depositate entro il 30 ottobre 2015 (via ); elenco degli aderenti di ogni singola Comunità di valle o di città in duplice copia; schede per la votazione; moduli per la sottoscrizione d'impegno ed interesse dei simpatizzanti e ricevute per il versamento del contributo minimo di 1 ; moduli prestampati per il verbale del seggio e dell assemblea. Art. 9 Proclamazione degli eletti Il Presidente del Parlamentino dell Unione per il Trentino prende atto dei risultati elettorali comunicati con verbale dell assemblea di cui all art. 4 del presente regolamento e comunica formalmente per iscritto (via ) l avvenuta elezione a membro del Parlamentino dei Territori e a Coordinatore di valle o di città agli aderenti eletti con pubblicazione sul sito

5 internet dell'unione. Art. 10 Convocazione del Coordinamento Entro 15 giorni dalla data dell Assemblea provinciale il nuovo Coordinamento provinciale viene convocato dal Segretario provinciale con all ordine del giorno tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Entro 30 giorni dall Assemblea provinciale il Coordinamento provinciale, ai sensi dell art. 10 dello Statuto, indica i 10 rappresentanti all interno del Parlamentino dei Territori espressione dell associazionismo sociale, economico, sportivo, culturale e del volontariato ed il Segretario provinciale nomina all interno del Coordinamento provinciale 5 componenti scelti tra gli aderenti, come stabilito dall art.10 dello Statuto. Art. 11 Convocazione del Parlamentino dei Territori Entro 30 giorni dalla data dell Assemblea provinciale il nuovo Parlamentino dei Territori, così come integrato con le nomine di cui al Coordinamento provinciale, viene convocato dal Presidente in carica con all ordine del giorno tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto, tra cui l elezione del Presidente e del Vicepresidente del Parlamentino dei territori, dei tre Revisori dei Conti oltre al Comitato dei Garanti. Art. 12 Costituzione dei Coordinamenti di valle e di città Entro 60 giorni dallo svolgimento della prima riunione del Parlamentino dei territori, i Coordinatori di valle e il Coordinatore di Trento convocano l assemblea degli aderenti rispettivamente di valle e di città al fine di dar luogo all elezione del Coordinamento di Valle e di Trento. Per la composizione dei Coordinamenti si fa rinvio all art.14.1 dello Statuto. I Coordinatori di Valle e di Trento hanno la facoltà di nominare 2 componenti del Coordinamento da loro scelti tra gli aderenti della propria Valle o della città. Art. 13 Costituzione dei Coordinamenti comunali Entro 30 giorni dalla data di costituzione dei Coordinamenti di Valle, ai sensi dell art dello Statuto, le assemblee comunali vengono convocate dal Segretario provinciale e dal Coordinatore di valle, al fine di dar luogo all elezione dei Coordinamenti comunali. Art. 14 Ricorsi Gli eventuali ricorsi avverso le procedure del Congresso devono essere formalizzati per iscritto e indirizzati al Comitato dei Garanti entro tre giorni dallo svolgimento dei fatti contestati. Le decisioni assunte dal Comitato stesso vengono ufficializzate entro 5 giorni dal ricevimento dei ricorsi. La decisione è definitiva. SCHEMA DEI RAPPRESENTANTI DI ZONA AL PARLAMENTINO DEI TERRITORI (ALLEGATO 1)

6 COMUNITÀ DI VALLE NUMERO RAPPRESENTANTI CV 1 VALLE DI FIEMME 3 CV 2 PRIMIERO 2 CV 3 BASSA VALSUGANA E TESINO 4 CV 4 ALTA VALSUGANA E PINETANO 7 CV 5 CEMBRA 2 CV 6 VAL DI NON 5 CV 7 VAL DI SOLE 2 CV 8 GIUDICARIE 5 CV 9 ALTO GARDA E LEDRO 6 CV 10 VALLAGARINA (4 di Rovereto) 11 CV 11 FASSA (UAL) 1 CV 12 ALTOPIANO FOLGARIA, LAVARONE, LUSERNA CV 13 ROTALIANA 3 CV 14 PAGANELLA 1 CV 15 TRENTO GARNIGA ALDENO- CIMONE- CV 16 VALLE DEI LAGHI 2 REGOLAMENTO DEL IV CONGRESSO PROVINCIALE DELL UNIONE PER IL TRENTINOApprovato dal Parlamentino dei Territori TOTALE PAGE 6

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