LIBRO I TITOLO VI - DEL MATRIMONIO
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- Teodoro Martinelli
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1 TITOLO VI - DEL MATRIMONIO marzo 2009, n. 7210; Cass. 5 aprile 2007, n. 8610; Cass. 19 novembre 1999, n (nella specie la Suprema Corte, in applicazione di tali principi, ha escluso che la costituzione del fondo potesse essere divenuta opponibile ad un terzo per effetto di una comunicazione a lui indirizzata da parte dei costituenti tramite una lettera); Cass. 1 ottobre 1999, n (nella fattispecie la Suprema Corte ha affermato che la costituzione del fondo effettuata da imprenditore poi fallito, trascritta prima del fallimento ma annotata successivamente, è inopponibile alla massa); Cass. 27 novembre 1987, n La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo in quanto sia stata annotata a margine dell atto di matrimonio, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti del vincolo di indisponibilità. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2009, n ; conforme Cass. 25 marzo 2009, n Non è responsabile il Comune per la tardiva annotazione a margine dell atto di matrimonio dell atto costitutivo del fondo patrimoniale, in quanto il sindaco, assumendo la veste di ufficiale di governo, agisce quale organo dello Stato. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2009, n Possibilità di esperire l azione revocatoria da parte dei creditori del fondo. Si deve ritenere ammissibile l azione revocatoria per fare dichiarare l inefficacia di un atto di disposizione con il quale si costituisce un fondo patrimoniale rivolto a soddisfare esigenze familiari. Al fine di escludere ogni contrasto con la tutela delle esigenze della famiglia, aventi fondamento costituzionale, è sufficiente considerare il carattere facoltativo del fondo e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi, o di un terzo. Libera scelta in nome dell autonomia privata che, in un contesto ordinamentale in cui le aree sottratte all azione esecutiva sono eccezionali, create dalla legge e ben delimitate (es. 514 c.p.c.), è sottoposta alla possibilità di verificare, proprio mediante l azione revocatoria, che non si traduca in lesione della garanzia spettante alla generalità dei creditori, quale componente dell esplicarsi della libertà dell iniziativa economica, pure presidiata da valori costituzionali (art. 41 Cost.). Cass. 22 marzo 2013, n Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria. Ne consegue che, avendo l actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (o di più beni immobili come nella specie) di proprietà dei coniugi (o di uno dei coniugi come nella specie), in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell azione esecutiva l eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all assunzione del debito (nel caso, l obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass n. 966; v. anche Cass n ). Cass. 29 aprile 2009, n Possibilità di iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale. I terzi non possono iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, qualunque clausola abbiano inserito i costitutori del fondo circa le modalità di disposizione degli stessi, giacché i beni non possono essere distolti dal loro asservimento ai bisogni familiari. Ciononostante, quando i coniugi (anche solo uno di essi) abbiano assunto obbligazioni nell interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere ad esecuzione sui beni e iscrivere ipoteca in base a titolo esecutivo, dal momento che la funzione di garanzia per il creditore che i beni del fondo vengono ad assumere a seguito della iscrizione dell ipoteca (preordinata all esecuzione) risulta sempre correlata al soddisfacimento (già avvenuto) delle esigenze familiari. Cass. 4 giugno 2010, n Fondo patrimoniale e fallimento. La disposizione contenuta nella l. fall., art. 46 n. 3, dettata nella vigenza del patrimonio familiare deve trovare applicazione anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale, ad esso succeduto. In tal senso depongono anche le seguenti considerazioni. Innanzitutto la giurisprudenza di legittimità, pur non avendo affrontato la questione dall angolazione sopra indicata, ha escluso che i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, siano compresi nel fallimento. Inoltre la modifica apportata alla l. fall., art. 46 n. 3, dal d.lgs. n. 5 del 2006, con la quale fra l altro il richiamo al patrimonio familiare è stato sostituito con quello relativo al fondo patrimoniale, indirettamente comprova che la mancata formalizzazione di un divieto di acquisizione da parte del fallimento di beni facenti parte del fondo patrimoniale fosse imputabile ad un difettoso coordinamento normativo determinato dalla successione di leggi nel tempo, anziché alla volontà del legislatore. Infine la previsione contenuta nella l. fall., art. 155, come modificato dal d.lg. n. 5 del 2006, che esclude l ac- LIBRO I 137
2 2647 LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI re di uno dei comunisti che abbia iscritto detta ipoteca posteriormente, a nulla rilevando, atteso l effetto di prenotazione che si riconnette alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione, che l approvazione dell attribuzione delle quote nel giudizio di divisione sia avvenuta successivamente a tale iscrizione. Cass. 10 settembre 2009, n Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali [162] che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi [215], gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione [191 ss.], gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e), ed f) dell articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale [167] e del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare [rectius: fondo patrimoniale] o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell acquisto a causa di morte [2645 ss.] 1. 1 Articolo così sostituito dall art. 206, L. 19 maggio 1975, n Il testo previgente disponeva: Devono essere trascritte, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione tra coniugi e quella del patrimonio familiare, a carico rispettivamente della dotata o dei coniugi o del coniuge titolare del patrimonio familiare. Se è stata stipulata la clausola dell impiego del danaro dotale in acquisto di beni immobili, ai sensi dell art. 183, o se con gli utili della comunione si compiono acquisti, le trascrizioni del vincolo dotale o della comunione devono eseguirsi a misura che i nuovi beni sono acquistati. La stessa norma si applica nei casi di reimpiego in beni immobili previsto dall art. 170 e di permuta dei beni dotali. La trascrizione del vincolo derivante dal patrimonio familiare costituito per testamento deve essere eseguita d ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell acquisto a causa di morte. Il vincolo dotale e quello derivante dalla comunione, nonché la costituzione del patrimonio familiare non possono essere opposti ai terzi finché non siano trascritti, fermo, per quanto riguarda il patrimonio familiare, il disposto del terzo comma dell art Profili generali. 1. Profili generali. La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall art. 167 c.c., così come stabilito dall art. 162 c.c. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell annotazione a margine dell atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art c.c. ed avente l esclusiva funzione di pubblicità-notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell art. 555 c.p.c., prima dell annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell esecuzione, sussistendo l inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall art c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all annotazione, ma l ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi. Cass. 24 gennaio 2012, n In tema di opponibilità ai terzi creditori ipotecari del fondo patrimoniale, la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell art c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la circostanza che i terzi abbiano acquisito altrimenti conoscenza della costituzione del fondo. Trib. Roma, 3 maggio La costituzione del fondo patrimoniale di cui all art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l opponibilità ai terzi all annotazione del relativo contratto a margine dell atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell art c.c., resta degradata a 2108
3 TITOLO I - DELLA TRASCRIZIONE 2648 mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le Sez. Un. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell atto di matrimonio successivamente all iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo - aveva ritenuto che l esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario). Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2009, n ; conforme Cass. 8 ottobre 2008, n La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo in quanto sia stata annotata a margine dell atto di matrimonio, in quanto la trascrizione imposta per gli immobili dall art c.c. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti del vincolo di indisponibilità. Cass. 25 marzo 2009, n La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall art. 167 c.c., così come stabilito dall art. 162 c.c. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell annotazione a margine dell atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art c.c. ed avente l esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell art. 555 c.p.c., prima dell annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell esecuzione, sussistendo l inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall art c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all annotazione, ma l ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi. Cass. 30 settembre 2008, n Accettazione di eredità e acquisto di legato. Si devono trascrivere l accettazione dell eredità [470, 475, 484, 2660] che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l acquisto del legato [649] che abbia lo stesso oggetto [507, 509]. La trascrizione dell accettazione dell eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all eredità, contenuta in un atto pubblico [475, 2699] ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [c.p.c. 220]. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell eredità [476], si può richiedere la trascrizione sulla base di quell atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [2650, 2652 n. 6, 2657, 2685; disp. att. 225, 228]. La trascrizione dell acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento [649, 2658 comma 1]. 1. Trascrizione degli acquisti mortis causa. Effetti; 2. Accettazione tacita del chiamato all eredità. 1. Trascrizione degli acquisti mortis causa. Effetti. L erede, continuando la personalità del de cuius, diviene parte del contratto concluso dallo stesso, per cui egli resta vincolato al contenuto del contratto medesimo, ancorché questo non sia stato trascritto. Pertanto, l opponibilità dell acquisto di un immobile nei confronti dell erede del venditore si sottrae, oltre che alle regole dell art c.c. in tema di certezza della data della scrittura privata, anche alle disposizioni dell art c.c., circa gli effetti della trascrizione nel rapporto con l altro acquirente del bene, per cui la trascrizione dell acquisto mortis causa operato dall erede, ai sensi dell art c.c., prima della trascrizione dell atto di disposizione compiuto in vita dal de cuius, vale soltanto agli effetti della continuità delle trascrizioni. Conseguentemente, l erede non può eccepire l anteriorità della trascrizione del suo acquisto, al fine di rendere a lui inopponibile l atto di disposizione a favore dei terzi compiuto, in vita, dal de cuius. Cass. 6 giugno 2011, n L erede è vincolato dal contratto concluso dal de cuius e dalle obbligazioni da esso nascenti, anche se il titolo non sia stato trascritto atteso LIBRO VI 2109
4 TITOLO III - RESP. PATRIMONIALE, CAUSE DI PRELAZIONE E CONSERVAZIONE GARANZIA PATRIMONIALE Norme applicabili al pegno di crediti. Per tutto ciò che non è regolato nella presente Sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della Sezione precedente [ ]. CAPO IV DELLE IPOTECHE Sezione I Disposizioni generali Costituzione ed effetti dell ipoteca. L ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare [c.p.c. 602], anche in confronto del terzo acquirente [518, 2858, 2910 comma 2], i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall espropriazione [518, 2748, 2770, 2777, 2812, 2825, 2847, 2911, 2916; L. fall. 51]. L ipoteca può avere per oggetto beni del debitore [2828, 2829] o di un terzo [2868] e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari [1376, 2827]. L ipoteca è legale [2817], giudiziale [2818] o volontaria [2821]. 1. Opponibilità ai terzi; 2. Fallimento. 1. Opponibilità ai terzi. Il diritto dell istituto di credito fondiario di agire esecutivamente per il recupero del proprio credito sussiste non solo contro gli aventi causa ed i successori del mutuatario, ma anche - in applicazione dell art. 20 r.d. 16 luglio 1905 n nei confronti dei successori e degli aventi causa dell eventuale terzo datore dell ipoteca concessa a garanzia del mutuo. Cass. 12 marzo 2013, n L art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n Ne consegue che l esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l esattore procede alla riscossione, non conosceva l estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l esattore non può iscrivere l ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità. Cass. 5 marzo 2013, n In materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli art. 169 e 170 c.c. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all iscrizione d ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari. Cass. 4 giugno 2010, n La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall art. 167 c.c., così come stabilito dall art. 162 c.c. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell annotazione a margine dell atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art c.c. ed avente l esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell art. 555 c.p.c., prima dell annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell esecuzione, sussistendo l inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall art c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all annotazione, ma l ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi. Cass. 30 settembre 2008, n LIBRO VI 2225
5 TITOLO III - RESP. PATRIMONIALE, CAUSE DI PRELAZIONE E CONSERVAZIONE GARANZIA PATRIMONIALE 2901 dice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. Cass. 9 maggio 2008, n ; conforme Cass. 21 settembre 2001, n ; Cass. 21 settembre 2001, n ; Cass. 5 giugno 2000, n Rapporti con il processo di esecuzione. A norma dell art. 404, comma 2, c.p.c., i creditori e gli aventi causa di una delle parti del processo, i quali subiscano pregiudizio per effetto di una sentenza emessa a carico del loro debitore, possono proporre opposizione di terzo revocatoria a condizione che la sentenza sia frutto di dolo o collusione a loro danno; pertanto, poiché essi sono soggetti all efficacia di detta pronuncia finché non venga rimossa, è solo dopo l accoglimento di tale opposizione che il giudice può esaminare l eventuale revocabilità, ai sensi dell art c.c., dell atto di disposizione compiuto dal debitore oggetto della sentenza pregiudizievole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in presenza di una sentenza, passata in giudicato, che aveva stabilito la validità della vendita di un immobile poi assoggettato a pignoramento - aveva dichiarato inefficace tale vendita, ritenendo assorbita l opposizione di terzo proposta contro la sentenza). Cass. 28 agosto 2009, n Azione revocatoria e regime patrimoniale della famiglia. Le attribuzioni di beni mobili o immobili disposte, nell ambito degli accordi di separazione personale, da un coniuge in favore dell altro rispondono, di norma, ad un intento di sistemazione dei rapporti economici della coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una vera e propria donazione e, dall altro, a quelle di un atto di vendita e svela, dunque, una sua tipicità, che può colorarsi dei tratti propri dell onerosità o della gratuità a seconda che l attribuzione trovi o meno giustificazione nel dovere di compensare e/o ripagare l altro coniuge del compimento di una serie di atti. Spetta dunque al giudice del merito, investito della domanda di inefficacia dell atto dispositivo svolta da un terzo creditore ai sensi dell art c.c. (o, come nella specie, dal fallimento del coniuge disponente, ai sensi dell art. 64 l. fall. ), di accertare, in concreto, se l attribuzione del cespite debba ritenersi compiuta a titolo oneroso od a titolo gratuito. E tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità. Cass. 10 aprile 2013, n Si deve ritenere ammissibile l azione revocatoria per fare dichiarare l inefficacia di un atto di disposizione con il quale si costituisce un fondo patrimoniale rivolto a soddisfare esigenze familiari: il presunto contrasto con le esigenze della famiglia tutelate a livello costituzionale, infatti, va escluso considerando il carattere facoltativo del fondo e la rimessione della sua eventuale costituzione alla libera scelta dei coniugi. Cass. 22 marzo 2013, n Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto dominicale, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all azione revocatoria, esperita ai sensi dell art c.c., non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l inefficacia relativa dell atto rispetto al creditore, senza caducare, ad ogni altro effetto, l atto di alienazione. Cass. 29 gennaio 2013, n L atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all art n. 1, c.c.. In particolare, la prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse a un apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell art n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. scientia damni ) e al fattore oggettivo dell avvenuto accreditamento. Ciò in quanto l insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (fattispecie relativa all azione di una serie di banche creditrici che chiedevano venisse dichiarata l inefficacia nei loro confronti del fondo patrimoniale costituito dai due coniugi convenuti). Cass. 12 dicembre 2012, n In tema di azione revocatoria ordinaria, una volta che in sede di separazione personale sia stato attribuito ad uno dei coniugi, tenendo conto dell interesse dei figli, il diritto personale di godimento sulla casa familiare, la successiva costituzione per donazione, in favore dello stesso coniuge affidatario, del diritto di usufrutto vita natural durante sul medesimo immobile, compiuta dall altro coniuge, costituisce atto avente funzione dispositiva e contenuto patrimoniale, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell art c.c.. Cass. 17 maggio 2010, n Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato LIBRO VI 2261
6 2901 LIBRO SESTO - DELLA TUTELA DEI DIRITTI inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria. Ne consegue che, avendo l actio pauliana la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l eventus damni è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi (o di uno dei coniugi come nella specie), in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell azione esecutiva l eccepisca, fornire la prova.sotto il profilo dell elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all assunzione del debito (nel caso, l obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano, viceversa, rilevanza l intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo testo massima. Cass. 29 aprile 2009, n La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori mediante l azione revocatoria ordinaria ex art c.c. senza alcuna indagine in merito allo scopo ulteriore del debitore nel compimento dell atto dispositivo. Essendo la costituzione di fondo patrimoniale, atto a titolo gratuito, per l esercizio dell azione revocatoria è sufficiente la condizione prevista dal, n. 1 dell art c.c. Riguardo all elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, bastando cioè che il debitore abbia previsto il pregiudizio del creditore. Non serve la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Questa circostanza deve essere provata da colui che la allega, anche a mezzo presunzioni. Cass. 7 ottobre 2008, n ; conforme Cass. 17 gennaio 2007, n È suscettibile di revoca ai sensi dell art c.c. il contratto con cui un coniuge trasferisce all altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell art c.c. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare. Cass. 13 maggio 2008, n L azione revocatoria spettante al P.M. contabile, introdotta dall art. 1 comma 174, l. 23 dicembre 2005, n. 266, e regolata dalle norme del codice civile (artt e ss. c.c.) consente di impugnare la convenzione matrimoniale con la quale i coniugi sciolgono la comunione legale dei beni con passaggio al regime di separazione e contestuale divisione dei beni. (Nel caso di specie, è stata rigettata la domanda per insussistenza del c.d. eventus damni, in quanto la divisione dei beni ha determinato un accrescimento in senso qualitativo del patrimonio del presunto responsabile-debitore dell erario pubblico). C. conti reg. Puglia, 3 dicembre 2008, n Rapporti con l azione di simulazione. L accoglimento dell azione revocatoria, ai fini della tutela degli interessi dei creditori, non vale di per sé a provare la simulazione dell atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore. Se da un lato, infatti, la simulazione assoluta di un contratto può essere provata anche per presunzioni da chi è estraneo al negozio, dall altro, va precisato che le presunzioni che possono fondare l accoglimento dell azione revocatoria non necessariamente risultano concludenti per l accoglimento dell azione di simulazione. In punto di diritto, l intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia del credito «può essere elemento concorrente ma non unico della prova della simulazione». Nella fattispecie la Cassazione ha respinto il ricorso di alcuni creditori contro il verdetto d appello che aveva confermato la revocatoria degli atti di disposizione patrimoniale fatti dai debitori (due coniugi) ma, allo stesso tempo, aveva negato che i medesimi elementi indiziari giustificassero la conclusione che il conferimento di quei beni in una società appositamente costituita fosse solo fittizio e non reale. Nella stessa pronuncia, richiamando un orientamento tralaticio (Cass. 7 luglio 1978, n. 3410), si sono esposte le differenze esistenti tra l azione di simulazione e quella revocatoria: «la prima mira ad accertare l esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria d inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell esistenza del consilium fraudis». Elementi, quest ultimi, da cui si prescinde nella simulazione. Cass. 5 maggio 2010, n Dato che l azione surrogatoria costituisce una eccezione al principio secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ad evitare che la controparte non sia posta in grado di individuare immediatamente l esercizio di tale specifica azione e confidi quindi nella possibilità di limitarsi a contrapporre il predetto principio, è necessario che chi agisce ex art c.c. manifesti chiaramente: - A) che ha intenzione di esercitare in nome proprio diritti od azioni spettanti verso terzi al proprio debitore; - B) che quest ultimo è rimasto iner- 2262
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