GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO 2012: ANALISI ED APPROFONDIMENTI

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1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO 2012: ANALISI ED APPROFONDIMENTI a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Come noto l'art. 21 del D.L. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica per gli acquisti/servizi di beni ricevuti e per le relative cessioni/prestazioni effettuate dal contribuente. Con il D.L. 16/2012 si è chiarito che a decorrere dall'anno 2012 la comunicazione in oggetto deve riguardare le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali deve essere emessa obbligatoriamente la fattura (non rileva l'ammontare dell'operazione) e le operazioni di valore superiore ai euro al lordo dell'iva se non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Si ricorda che le operazioni senza obbligo di fattura riguardano le operazioni poste in essere dai dettaglianti per i quali la normativa prevede l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino; si tratta in sostanza delle operazioni poste in essere dai dettaglianti e dai soggetti assimilati di cui all'art.22 del DPR e dai soggetti che effettuano operazioni esenti IVA ex art.22 ovvero attività finanziarie,assicurative, di locazione e operazioni ex art. 2 DPR.696/96 come lotto,lotterie e giochi e cessione di carburanti. L'Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento n del 02/08/2013, ha chiarito che il limite di euro opera in tutti i casi in cui sia stata emessa fattura in via facoltativa (ad esempio in sostituzione della ricevuta fiscale) ovvero per obbligo su richiesta del

2 Cliente. Con il provvedimento n viene tuttavia consentito, in via facoltativa, la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo pari o superiore ai euro ai soggetti di cui all'art.22 e ex 74 del DPR ovvero dettaglianti e agenzie viaggi. In sostanza per il periodo 2012 e 2013 i soggetti dettaglianti e le agenzie viaggi non sono tenuti a comunicare i dati delle fatture (anche se emesse in via facoltativa) mentre a partire dal 2014 devono essere comunicate tutte le fatture indipendentemente dall'importo (resta possibile l'annotazione delle fatture inferiori ai 300 euro con la metodologia del documento riepilogativo). TABELLA OPERAZIONI DA COMUNICARE Dettaglianti/Agenzie viaggi Operazioni documentate da fatture sia sup. che inf. ai 3600 euro: NO OBBLIGO Altri soggetti Operazioni documentate da fatture (anche a richiesta del Cliente): OBBLIGO SIA PER LE FATTURE INF. CHE SUP. AI 3600 EURO Tutti i soggetti Non sono da comunicare le operazioni non documentate da fatture se di importo inferiore ai 3600 euro; sono da comunicare le operazioni non documentate da fatture se di importo superiore ai 3600 euro Modalità e termini per l'invio della Comunicazione In via generale sono tenuti alla Comunicazione dello Spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta; per l'anno 2012 i termini di presentazione sono i seguenti: -12/11/2013: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile; -21/11/2013: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale.

3 Per l'anno 2013 e successivi i termini di presentazione sono i seguenti: -10/04/204: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile; -20/04/2014: per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale. Lo spesometro può essere inviato in forma analitica o in forma aggregata (l'opzione è vincolante per tutto il contenuto della comunicazione); se in luogo delle fatture di importo inferiore ai 300 euro è stato registrato un documento riepilogativo deve essere comunicato il numero del documento e il relativo imponibile / Imposta. Non è consentito inviare i dati in via aggregata se riguardanti le seguenti operazioni: -acquisti da San Marino; -acquisti e cessioni dei produttori agricoli; -cessione di beni/servizi in contanti per importi inferiori ai euro effettuate a Turisti extra UE. Sono esonerati dalla comunicazione dello Spesometro i contribuenti minimi, i contribuenti che adottano il regime agevolato degli exminimi (regime super-semplificato non soggetto a registrazione ma solo alla conservazione dei documenti), unitamente allo Stato, Provincie, Comuni e altri Organismi Pubblici per le operazioni di carattere istituzionale. TABELLA SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ADEMPIMENTO -Enti non commerciali limitatamente alle operazioni nell'esercizio di attività commerciali

4 -soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati -curatori fallimentari e commissari liquidatori -soggetti dispensati dagli adempimenti per le operazioni esenti di cui all'art. 36 del D.p.r contribuenti che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui alla legge contribuenti che adottano il regime agevolato degli ex-minimi TABELLA SOGGETTI ESCLUSI DALL'ADEMPIMENTO -Contribuenti minimi ( SE SI SUPERANO I RICAVI PARI AD EURO DEVONO ESSERE COMUNICATE LE OPERAZIONI DAL MOMENTO IN CUI VENGONO MENO I REQUISITI E PERTANTO L'OBBLIGO NON E' RETROATTIVO PER TUTTO L'ANNO; SE INVECE IL SUPERO DEL LIMITE DEI RICAVI E' INFERIORE AI EURO L'OBBLIGO DECORRE DALL'ANNO SUCCESSIVO). -Enti pubblici per le operazioni istituzionali ( sono soggetti per le operazioni commerciali) -Associazioni che applicano la legge n : non è chiaro se sussiste l'esonero come per i contribuenti minimi anche se l'esclusione è la tesi che va per la maggiore ( si ricorda infatti che anche tali associazioni sono esonerate dall'obbligo di registrazione delle fatture). In buona sostanza i dati da inviare riguardano: -forma analitica: anno riferimento,partita IVA o codice fiscale,data del documento, imponibile e IVA, operazioni non imponibili o esenti/fuori campo, data registrazione della fattura, importi delle note di variazione; -forma aggregata: partiva IVA o codice fiscale,numero operazioni aggregate,totale imponibile e IVA, totale non imponibile /o esente /fuori campo, importo totale IVA e imponibile note variazione.

5 In presenza di operazioni straordinarie il subentrante ha l'obbligo di comunicazione se vi è estinzione del soggetto dante causa ovvero, in caso contrario, l'obbligo rimane a suo carico. TABELLA DELLE OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE IMPORTAZIONI: SONO ESCLUSE IN QUANTO GIA' SOGGETTE A CONTROLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (ART. 8 LETT. A E C) ESPORTAZIONI: LE ESPORTAZIONI EFFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 8 LETT.A-B-C. DEL DPR NON RIENTRANO NELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE; N.B. SONO SOGGETTE A COMUNICAZIONE LE OPERAZIONI EFFETTUATE A SEGUITO DI LETTERA D'INTENTO OPERAZIONI INTRA: SONO ESCLUSE IN QUANDO GIA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE OPERAZIONI GIA' IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE: SONO ESCLUSE DALLO SPESOMETRO LE COMUNICAZIONI DI UTENZE, TELEFONIA ECC. OPERAZIONI DI IMPORTO MAGGIORI AI EURO: SONO ESCLUSE SE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON PASSIVI IVA SE NON DOCUMENTATE DA FATTURA E PAGATE A MEZZO CARTA DI CREDITO. N.B. PER L'ANNO 2012 E 2013 SONO ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE LE FATTURE EMESSE DAI DETTAGLIANTI (COMMERCIANTI AL MINUTO/AGENZIE VIAGGI, RISTORANTI ECC.) SE DI IMPORTO INFERIORE AI EURO. OPERAZIONI FINANZIARIE ESENTI IVA ART. 10 GIA' COMUNICATE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. SI RITENGONO NON SOGGETTE A COMUNICAZIONE LE OPERAZIONI BLACK-LIST IN QUANTO GIA' COMUNICATE E QUINDI GIA' A CONOSCENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

6 FATTURE EMESSE IN RELAZIONE A CESSIONI DI IMMOBILI (IN QUANTO GIA' COMUNICATE DAL NOTAIO) FATTURE RELATIVE A CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ( IN QUANTO SOGGETTE A REGISTRAZIONE) ACQUISTI DI CARBURANTE EFFETTUATI IN VIA ESCLUSIVA A MEZZO CARTE DI CREDITO /BANCOMAT EMESSA DA OPERATORI SOGGETTI ALLA COMUNICAZIONE IN QUANTO NON TENUTI ALL'OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE (PER LE SCHEDE CARBURANTI REGISTRATE VI è la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo). CESSIONI SUPERIORI AI EURO EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI PRIVATI: SONO ESCLUSE SOLO QUELLE CON PAGAMENTO EFFETTUATO TRAMITE CARTA DI CREDITO. NOVITA' IN MATERIA DI SPESOMETRO A partire dal 2012 i soggetti che svolgono attività di leasing/ noleggi hanno la facoltà di utilizzare il predetto modello per comunicare le operazioni rilevanti in luogo dell'apposito modello predisposto all'uopo dall'agenzia delle Entrate. A far data invece dal 01/10/2013 sono entrate in vigore le seguenti novità legislative : -la comunicazione relativa alle operazioni con San marino è adempiuta tramite la compilazione del modello spesometro da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione del documento; -viene soppressa la comunicazione black-list che è sostituita dalla compilazione dello spesometro da effettuarsi con le stesse modalità previste dalla normativa precedente ovvero: entro la fine del mese o del trimestre successivo a seconda del caso di specie; resta ferma

7 l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni di importo inferiore ai 500 euro. Come indicato dall'agenzia delle Entrate in data 10 ottobre 2013 è possibile la compilazione dei vecchi modelli per le operazioni effettuate fino al CASI PARTICOLARI 1)Le fatture emesse dai soggetti che si trovano nel regime dei minimi sono comunque operazioni rilevanti e soggette a registrazione ai fini IVA e pertanto da comprendere nella comunicazione. 2)Attività in contabilità separata ai sensi dell art.36 DPR 633/72: la fattura del fornitore che contiene costi promiscui può essere comunicata, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni, compilando un dettaglio unico. 3)Autotrasportatori iscritti all Albo: possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello di loro emissione ai sensi dell art. 74 comma 4 del DPR 633/72, l obbligo di inserimento nella comunicazione scatta al momento in cui le fatture sono registrate (quindi se le fatture del 4 tr vengono registrate nel 2013 saranno oggetto della comunicazione del prossimo anno). 4)Farmacie: i corrispettivi emessi a fronte dell incasso delle distinte riepilogative ASL sono oggetto di comunicazione. 5)SNAI: sono oggetto di comunicazione i corrispettivi degli estratti conto al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art.110, comma 7, TULPS; le fatture del pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi, i corrispettivi da singole giocate al Lotto da soggetti privati (NEL RISPETTO DEL LIMITE DEI EURO). 6)Cessioni gratuite oggetto di autofattura rientrante nell attività propria dell impresa cedente: sono da comunicare con l indicazione della partita IVA del cedente. 7)Operazioni documentate da fatture cointestate: devono essere comunicate per ognuno dei cointestatari.

8 8)Leasing: per i contratti di leasing e noleggio, c è l esonero dalla comunicazione per i soli prestatori che effettuano la specifica e più dettagliata comunicazione. 9)Operazioni in applicazione del regime IVA del margine: è il regime IVA previsto dai commi da 36 a 40 del dl 41/1995. Le relative operazioni, non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale risulta di importo non inferiore ai 3mila 600 euro. 10)Schede carburante: sono esclusi dallo Spesometro gli acquisti di carburanti effettuati con carte di credito, debito o prepagate. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno peraltro acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall art. 21, comma 1 ter del decreto legge n. 78/2010. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo. 11)Vendite per corrispondenza: vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari. Quindi: per le operazioni con fattura occorre comunicare la vendita indipendentemente dall importo, per quelle senza fattura la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3mila 600 euro (sempre al lordo dell Iva). IL DOCUMENTO RIEPILOGATIVO: ANALISI Lo spesometro consente in alcuni casi l'invio del documento riepilogativo. Il contribuente può infatti registrare le fatture attive e passive di importo non superiore a 300 euro attraverso un documento unico nel quale devono essere indicati: -i numeri delle fatture a cui si riferisce; - l ammontare complessivo delle operazioni;- l ammontare dell imposta distinto per aliquota applicata (Il limite dei 300 euro deve intendersi al netto dell IVA). Ai fini della comunicazione dello spesometro per il documento riepilogativo non è necessario indicare il codice fiscale /partita iva della controparte rendendo di fatto possibile operare una semplificazione dell'adempimento.

9 LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IN PRATICA DATI DA COMUNICARE NELLA FORMA ANALITICA Il contribuente potrebbe essere interessato alla compilazione dei seguenti quadri: -FE- fatture emesse/documenti riepilogativi; -FR fatture ricevute/documenti riepilogativi; -NE- note variazione emesse; -NR- note variazione ricevute; - DF operazioni senza fattura; -FN operazioni con soggetti non residenti; -SE- acquisti da soggetti non residenti. Gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, sono: - anno di riferimento; - partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell acquirente/committente; -per ciascuna fattura emessa: - data del documento; - corrispettivo al netto dell IVA; - imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente; - data di registrazione; - per ciascuna fattura d acquisto: - data di registrazione; - corrispettivo al netto dell IVA; - imposta o specificazione che trattasi di operazione non imponibile o esente; - data del documento; - in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96: - numero del documento; - ammontare complessivo imponibile delle operazioni; -- ammontare complessivo dell imposta; - per ciascuna controparte e per ciascun operazione, l importo delle note di variazione e dell eventuale imposta afferente. Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui non è previsto l obbligo di emissione della fattura sono: - anno di riferimento; - codice fiscale dell acquirente/committente;

10 - per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, i dati di cui all art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n.605/73, ossia: - per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, lo stato estero del domicilio; -per soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione/ragione sociale, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva; - corrispettivi comprensivi dell IVA. DATI DA COMUNICARE NELLA FORMA AGGREGATA Il contribuente deve compilare i seguenti quadri : FA, SA e BL; -FA operazioni documentate da fattura; -SA- operazioni senza fattura; -BL- operazioni con soggetto non residente In caso di scelta per la comunicazione in modalità aggregata, per ciascuna controparte, distintamente per le fatture emesse e per gli acquisti, sono richiesti i seguenti elementi informativi: -partita IVA o, in mancanza, codice fiscale; -numero delle operazioni aggregate; -importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; -importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; -importo totale delle note di variazione; -imposta totale sulle operazioni imponibili; -imposta totale relativa alle note di variazione. GLI ULTIMI CHIARIMENTI IN VISTA DELLA SCADENZA

11 Assosoftware ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti sulle modalità di compilazione della comunicazione polivalente con particolare riguardo allo spesometro di prossima scadenza. Le modalità di compilazione dello spesometro non risultano sempre chiare (non basta la lettura delle istruzioni) e,in mancanza di specifici chiarimenti, l'associazione ha fornito le soluzioni maggiormente condivise dalla categoria. Tra i principali chiarimenti si citano le seguenti problematiche: -le prestazioni di servizi ex art. 7-ter si considerano effettuate nel territorio dello Stato nelle ipotesi elencate dalla stessa disposizione e, dunque, per il 2012, sono escluse dallo spesometro tutte le fatture attive emesse nei confronti di committenti non residenti relative a prestazioni di servizi articoli da 7-ter a 7-sexies ( ovvero tutte le prestazioni di servizi tassate nel paese del committente ); -per il 2012 saranno incluse nel quadro SE, ( nel silenzio delle istruzioni) anche le autofatture per acquisti di beni già in Italia 7-bis da fornitori UE e le autofatture per acquisti di servizi 7-quater/quinquies da prestatori UE; -le note di variazione per i non residenti non sono oggetto di comunicazione; -gli importi da indicare nella comunicazione possono essere arrotondati secondo il metodo fiscale ovvero tramite troncatura degli stessi escludendo i decimali. TABELLA UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO POLIVANTE : LE ALTRE COMUNICAZIONI INTERESSATE Soggetti che effettuano attività di leasing/ UTILIZZO MODELLO FACOLTATIVO (POSSONO UTILIZZARE OPERAZIONI INTERESSATE: ANNO 2012 TERMINE ADEMPIMENTO : ENTRO I TERMINI PREVISTI PER LO SPESOMETRO AMMESSA LA COMUNICAZIONE IN FORMA AGGREGATA

12 noleggio Acquisti da San marino ALTRO MODULO PREDISPOSTO ALL'UOPO) Obbligatoria la presentazione del nuovo modello polivalente. Le operazioni vanno indicate solo nel quadro SE e non nel quadro BL delle operazioni black list per evitare una duplicazione di dati. La casistica riguarda il caso in cui vi sia emissione della fattura senza addebito dell'iva con l'obbligo per l'operatore italiano di integrare a mezzo autofattura art. 17 l'imposta e con l'obbligo di comunicare entro 5 giorni all'agenzia delle Entrate gli estremi di registrazione del documento nei registri IVA vendite acquisti. e La A far data dal (tuttavia fino al è possibile usare ENTRO il vecchio sistema di comunicazione) TERMINE ADEMPIMENTO: ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione nei registri iva NON AMMESSA LA COMUNICAZIONE IN FORMA AGGREGATA

13 Operazioni black-list Dettaglianti/a genzie viaggi che effettuano cessioni superiore ad euro in contanti turisti Ue a extra comunicazione non riguarda il caso in cui la fattura di San Marino è emessa con addebito di iva con i timbri a secco dell'ufficio Tributario di San Marino. Obbligatoria la A far data dal TERMINE presentazione ADEMPIMENTO : del nuovo (tuttavia fino al modello è trimestrale ( fino a polivalente possibile usare euro per il vecchio trimestre) o sistema di mensile ( altri casi). comunicazione) Obbligatoria la presentazione del nuovo modello polivalente; la decorrenza scatta per le operazioni effettuate dal nel limite dei euro. Si ricorda che occorre acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto ed una autocertificazion e attestante la condizione di non essere cittadino italiano o di altro Paese UE. La comunicazione ha per oggetto il numero del conto corrente che si intende utilizzare Manca provvedimento attuativo Per le operazioni effettuate dal la prima comunicazione va inviata entro i termini previsti dallo spesometro. TERMINE ADEMPIMENTO : PRIMA DELLA OPERAZIONE AMMESSA LA COMUNICAZIONE IN FORMA AGGREGATA NON AMMESSA LA COMUNICAZIONE IN FORMA AGGREGATA

14 per depositare il denaro contante da effettuarsi entro il primo giorno feriale successivo all'operazione (all'operatore finanziario va consegnata la copia della ricevuta di invio della comunicazione) LE SANZIONI IN CASO DI OMESSA /INFEDELE O INCOMPETA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI L' art. 21 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 sancisce che per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n L Agenzia delle Entrate ha precisato (cfr. circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, par. 4), che l omissione o l incompleta trasmissione dei dati richiesti determina l applicazione della sanzione amministrativa di cui all articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (da un minimo di 258 euro ad un massimo di euro applicabile anche all'adempimento relativo alle operazioni legate al turismo e alle operazioni di San Marino. Resta, ovviamente, impregiudicata la possibilità di regolarizzare le eventuali violazioni avvalendosi delle norme sul ravvedimento (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) ovvero versando la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32 euro). La sanzione da 258 a euro trova quindi applicazione sia in caso di omessa trasmissione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA sia nel caso di incompletezza degli elenchi; in questo secondo caso, la sanzione sarà unica a prescindere al numero delle irregolarità o delle omissioni, sebbene l Ufficio terrà conto delle infrazioni per graduare la sanzione tra il minimo ed il massimo previste dalla norma, secondo i criteri fissati dall art. 7 del D.Lgs. n. 472/1997. In relazione, invece, alla comunicazione delle operazioni con Paesi black list, le suddette sanzioni sono raddoppiate (quindi da 516,00 a 4.130,00 euro). È possibile avvalersi del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo ed è altresì ammessa la definizione

15 agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo. CELESTE VIVENZI

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