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1 ,3 Bruxelles, 19 dicembre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ommentando le decisioni della Commissione, Margot Wallström, Commissario per l ambiente, ha affermato che la legislazione dell UE in materia di rifiuti è finalizzata ad impedire danni all ambiente e alla salute dell uomo e che tale obiettivo essenziale potrà essere realizzato solo se gli Stati membri si adegueranno alla legislazione da essi stessi sottoscritta. 3URFHGLPHQWLDSHUWLQHLFRQIURQWLGHLVLQJROL6WDWLPHPEUL,WDOLD Il 24 gennaio 2002 la Corte di giustizia europea ha stabilito che l Italia non aveva assolto all obbligo di comunicare alla Commissione le necessarie informazioni in merito ai programmi di gestione dei rifiuti normali e pericolosi in Sicilia e Basilicata. L Italia ha inoltre omesso di comunicare i piani di gestione nazionali per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Causa C-466/99).

2 Da quella data l Italia ha trasmesso alla Commissione alcune informazioni relative alle misure prese ma non ha ancora comunicato il piano di gestione dei rifiuti relativo alla Sicilia. Numerose regioni italiane, inoltre, non hanno ancora adottato o comunicato i piani di gestione dei rifiuti previsti dalle norme in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. La Commissione ha pertanto deciso di avviare un secondo procedimento di infrazione ai sensi dell articolo 228 del trattato CE nei confronti dell Italia per mancata esecuzione della sentenza della Corte. I procedimenti di questo tipo possono dar luogo all imposizione di notevoli sanzioni pecuniarie nei confronti degli Stati membri che non danno esecuzione alle sentenze della Corte. In una causa distinta la Corte di giustizia verrà adita perché l Italia non ha pienamente osservato una disposizione della direttiva quadro sui rifiuti. Tale disposizione stabilisce che le imprese che procedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti o provvedono allo smaltimento o al recupero dei rifiuti per conto terzi (commercianti o intermediari) e non dispongono di un'autorizzazione devono essere iscritte presso le competenti autorità. La legge italiana dispone che gli operatori che raccolgono o trasportano i propri rifiuti non devono essere iscritti (per i rifiuti pericolosi sono previsti quantitativi massimi autorizzati). La Commissione ritiene che la norma italiana faccia sì che i controlli sulla raccolta e il trasporto di rifiuti siano meno rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva. La Commissione trasmetterà infine all'italia un parere motivato relativo alle norme nazionali che escludono dalla definizione di rifiuti i terreni e le pietre risultanti da escavazione destinati ad essere riutilizzati per fini di bonifica, rinterro, terrapieni e operazioni di triturazione. Tale disposizione non è conforme al diritto comunitario sui rifiuti e in particolare alla direttiva quadro sui rifiuti. )UDQFLD Il 6 giugno 2002 la Corte di giustizia europea ha stabilito che la Francia non aveva comunicato alla Commissione le misure necessarie per l applicazione della direttiva sullo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT). Le misure in questione consistono in una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti elevati volumi di PCB, un piano per la decontaminazione degli apparecchi inventariati nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario ma contemplati dalla direttiva (Causa C-177/01). Dall esame effettuato dalla Commissione dei provvedimenti comunicati dalle autorità francesi dopo la sentenza della Corte risulta che la Francia ha fornito la sintesi richiesta ma non ancora adottato, pur avendo già presentato progetti al riguardo, il piano di decontaminazione e la bozza di piano di raccolta e smaltimento. La Commissione ha pertanto deciso di avviare, nei confronti della Francia, un secondo procedimento di infrazione ai sensi dell articolo 228 del trattato per mancata esecuzione della sentenza della Corte. /XVVHPEXUJR Il 15 gennaio 2002 la Corte di giustizia europea ha stabilito che il Lussemburgo era venuto meno all obbligo di adottare l elenco dei rifiuti previsto dalla direttiva sui rifiuti pericolosi (Causa C-196/01). Poiché dalla data della sentenza della Corte le autorità lussemburghesi non hanno comunicato ulteriori informazioni la Commissione ha trasmesso al Lussemburgo una lettera di messa in mora, avviando in tal modo il procedimento di infrazione ai sensi dell articolo 228 del trattato per mancata esecuzione della sentenza della Corte. 2

3 *UHFLD Preoccupata dal gran numero di discariche abusive o non controllate esistenti in Grecia, la Commissione ha deciso di avviare un procedimento nei confronti di questo paese. Le autorità elleniche stanno applicando nuovi programmi regionali di riduzione del numero di discariche che operano abusivamente ed hanno affermato che, tra la fine del 2001 e il maggio 2002, il numero di tali discariche era passato da a Malgrado l impegno delle autorità, tuttavia, il problema persiste e grandi quantitativi di rifiuti continuano ad essere scaricati abusivamente mettendo a repentaglio la salute dell uomo e l ambiente. La Commissione trasmetterà pertanto un parere motivato alla Grecia. Nel quadro di una causa distinta, la Commissione adirà la Corte per la mancata realizzazione, da parte della Grecia, di un piano adeguato di gestione dei rifiuti pericolosi nella regione di Thriassio Pedio (vicino Atene). Il ricorso alla Corte di giustizia verte anche sul fatto che la Grecia è venuta meno all obbligo, stabilito dalla direttiva sui rifiuti pericolosi, di evitare l inquinamento delle acque freatiche da parte di rifiuti pericolosi. La Commissione adirà inoltre la Corte perché la Grecia non ha dato piena attuazione a diverse disposizioni della direttiva sugli oli usati. In particolare, le autorità elleniche non hanno preso provvedimenti sufficienti per la sicurezza delle operazioni di raccolta e smaltimento ed omesso di dare precedenza alla rigenerazione degli oli usati quando non vi sono ostacoli di tipo tecnico, economico od organizzativo che la impediscano. 6YH]LD La Commissione adirà la Corte di giustizia per inadempienza, da parte della Svezia, all obbligo di ricorrere prioritariamente alla rigenerazione previsto dalla direttiva sugli oli usati. Tra il 1995 e il 2000 il tasso di rigenerazione di oli usati in Svezia è stato dello 0% e non vi sono impianti di rigenerazione attualmente in servizio. Inoltre, non sono stati concessi aiuti o incentivi per la rigenerazione degli oli usati. Le autorità svedesi stanno esaminando la situazione ma non hanno preso al momento alcun provvedimento concreto. 6SDJQD La Commissione trasmetterà alla Spagna un parere motivato relativo ad una discarica di Olvera (Cadice) che, essendo sprovvista di impianto di trattamento dei rifiuti, causa il filtraggio dell acqua, attraverso le caverne, fino al corso del fiume Salado. Dati concreti dimostrano che ciò minaccia la qualità della falda freatica. Si osservano inoltre inadempienze per quanto riguarda gli obblighi in materia di autorizzazioni ed ispezioni stabiliti dalla direttiva quadro sui rifiuti. La Commissione ritiene che la discarica debba essere chiusa e che debba essere posto in essere un piano di decontaminazione del sito. Il procedimento di infrazione è stato avviato a seguito di un reclamo. La Commissione trasmetterà inoltre alla Spagna un parere motivato relativo ad un sito abusivo situato a La Gomera, nelle Isole Canarie, dove sono stati scaricati anche rifiuti pericolosi. Anche in questo caso il procedimento di infrazione è stato avviato a seguito di un reclamo. 3

4 $XVWULD L Austria sarà destinataria di un parere motivato della Commissione per il mancato adeguamento della legislazione nazionale alla disposizione della direttiva sui rifiuti di imballaggio relativa alla definizione di "riciclaggio organico". Poiché la legislazione austriaca non definisce tale concetto, il riciclaggio organico potrebbe comprendere anche l interramento in discarica, allorché la direttiva esclude esplicitamente tale possibilità. L interramento è una forma di smaltimento e in quanto tale rappresenta la forma meno opportuna di gestione del flusso di rifiuti. L interramento di rifiuti organici presenta inoltre effetti nocivi per l ambiente; è particolarmente difficile, in particolare, garantire un trattamento sicuro di gas quali il metano e il solfuro di idrogeno, prodotti dalla decomposizione di tali rifiuti. Il riciclaggio di rifiuti organici può presentare invece vantaggi sotto il profilo ambientale, in particolare se realizzato sotto forma di compostaggio. Occorre pertanto provvedere ad un completo e corretto recepimento di questa definizione nella legislazione nazionale per garantire un adeguata gestione dei rifiuti organici di imballaggio e ottemperare agli obblighi di informazione sulla realizzazione degli obiettivi di riciclaggio stabiliti dalla direttiva. %HOJLR La Commissione trasmetterà al Belgio un parere motivato per il rifiuto delle autorità belghe di autorizzare il trasporto di rifiuti oltre frontiera. Nella fattispecie si trattava di autorizzare l esportazione di rifiuti biologici dalle Fiandre ai Paesi Bassi. I motivi addotti dalle autorità fiamminghe a sostegno del loro rifiuto non sono conformi alle disposizioni del regolamento sulle spedizioni di rifiuti che disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti. La decisione delle autorità fiamminghe viola inoltre le disposizioni del trattato CE. Infatti, le spedizioni di rifiuti possono essere vietate solo se è dimostrata l esistenza di un rischio potenziale per la salute umana o per l ambiente.,uodqgd La Commissione trasmetterà un parere motivato all Irlanda per la mancata applicazione di talune disposizioni della direttiva sui rifiuti di imballaggio e per le lacune della legislazione irlandese che dà attuazione alla legislazione UE relativa a questo tipo di rifiuti. La direttiva stabilisce che entro il 2005 gli Stati membri debbano raggiungere determinati obiettivi minimi in materia di recupero dei rifiuti di imballaggio. Per realizzare i suddetti obiettivi l Irlanda dovrà raddoppiare i livelli di recupero attuali. Non sono stati tuttavia posti in essere i necessari provvedimenti legislativi a livello nazionale. 4

5 $QWHIDWWL /DOHJLVOD]LRQHGHOO 8(LQPDWHULDGLULILXWL La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce gli obblighi principali in materia di trattamento dei rifiuti. Gli Stati membri devono provvedere affinché le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti non presentino rischi per l acqua, l aria, il suolo, la flora e la fauna. Devono inoltre evitare che lo smaltimento causi inconvenienti dovuti al rumore eccessivo o a odori sgradevoli o provochi danni alla natura e al paesaggio. Gli Stati membri devono vietare lo scarico e lo smaltimento incontrollato di rifiuti, creare una rete integrata ed efficace di impianti di smaltimento, elaborare piani di gestione dei rifiuti, garantire che i detentori di rifiuti li gestiscano in modo adeguato e provvedere affinché le operazioni di trattamento dei rifiuti siano soggette ad autorizzazione. Gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti devono essere soggetti ad autorizzazione o registrazione. Le imprese incaricate della raccolta o dello smaltimento devono altresì essere sottoposte a regolari ispezioni e mantenere un registro dei rifiuti trattati. Il termine di attuazione della direttiva originaria era stato fissato al 1977 mentre le modifiche adottate per rafforzarne e chiarificarne la portata sono entrate in vigore nel La direttiva sui rifiuti pericolosi fissa un quadro di riferimento per le norme UE in materia di gestione dei rifiuti pericolosi. Essa integra la direttiva quadro sui rifiuti che stabilisce il quadro legislativo per tutti i tipi di rifiuti, pericolosi e non, e definisce concetti fondamentali quali quelli di rifiuti, smaltimento e recupero. Il concetto di rifiuti pericolosi è invece definito dall omonima direttiva ed è collegato ad un elenco vincolante detto elenco dei rifiuti pericolosi. La direttiva sulle discariche di rifiuti fissa una serie di precisi requisiti che devono soddisfare le discariche. La direttiva contribuisce ad evitare od attenuare gli effetti negativi di discariche abusive e inaccettabili sull ambiente, quali l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera; le ripercussioni sull'ambiente globale, ad esempio l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana. La direttiva vieta la discarica di determinati rifiuti, ad esempio le gomme usate, ed impone agli Stati membri l obbligo di ridurre i rifiuti biodegradabili messi a discarica al 35% dei rifiuti biodegradabili prodotti nel Questa misura contribuirà a ridurre gli effetti negativi delle discariche ed a promuovere le operazioni di recupero. La data per il recepimento della direttiva era stata fissata al 16 luglio La direttiva sugli oli usati istituisce un sistema armonizzato per la raccolta, il trattamento, la conservazione e lo smaltimento di oli usati quali i lubrificanti di veicoli e motori e mira a proteggere l ambiente dagli effetti nocivi di tali operazioni. Gli oli usati sono rifiuti pericolosi perché cancerogeni. Gli oli usati che finiscono in fiumi, laghi e torrenti minacciano la vita acquatica mentre quelli riversati sul terreno possono contaminare il suolo. La direttiva obbliga gli Stati membri a dare precedenza alla rigenerazione degli oli usati rispetto ad altre forme di smaltimento. Direttiva 75/442/CEE del Consiglio sui rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE. Direttiva 91/689/CEE del Consiglio sui rifiuti pericolosi. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio sulle discariche di rifiuti. Direttiva 75/439/CEE del Consiglio concernente gli oli usati, modificata dalla direttiva 87/101/CEE. 5

6 La direttiva su policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) verte su una serie di sostanze chimiche pericolose che rappresentano una grave minaccia per l ambiente a causa della loro tossicità, durata d'azione e tendenza al bioaccumulo (accumulo di organismi viventi). La direttiva intende semplificare la normativa degli Stati membri in materia di decontaminazione o smaltimento di apparecchiature contenenti PCB per garantire la totale eliminazione di tali sostanze. La direttiva sui rifiuti di imballaggi si propone di ridurre l incidenza degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull ambiente. Fissa obiettivi precisi in termini di recupero e riciclaggio di tali rifiuti ed impone agli Stati membri l obbligo di elaborare programmi di raccolta, riciclaggio e recupero di questo flusso di rifiuti. Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti impone l obbligo di applicare severi criteri ambientali nelle operazioni di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno dell Unione europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. Scopo del regolamento è garantire un alto livello di protezione dell ambiente e della salute umana tutelando nel contempo i diritti commerciali nel mercato interno. Il regolamento opera una distinzione tra rifiuti destinati allo smaltimento e rifiuti destinati al recupero.,whujlxulglfr L articolo 226 del trattato autorizza la Commissione ad avviare un procedimento giuridico nei confronti di uno Stato membro inadempiente. Se la Commissione ritiene che il comportamento dello Stato membro costituisce una violazione del diritto comunitario che giustifichi l apertura di un procedimento di infrazione invia allo Stato membro in questione una "lettera di costituzione in mora" chiedendogli di presentare le proprie osservazioni entro un termine generalmente fissato a due mesi. Alla luce della risposta o della mancata risposta, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato membro un "parere motivato" nel quale chiarisce in modo chiaro ed inequivocabile perché ritiene che il diritto comunitario sia stato violato ed invita lo Stato membro a conformarvisi entro un preciso termine, in genere di due mesi. Qualora lo Stato membro non si conformi al parere motivato, la Commissione può adire la Corte di giustizia europea. L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si conforma ad una precedente sentenza della Corte di giustizia europea. L'articolo consente anche alla Commissione di chiedere alla Corte di comminare una sanzione finanziaria allo Stato membro inadempiente. Per le attuali statistiche sulle infrazioni in generale, cfr: Direttiva 96/59/CE del Consiglio sull eliminazione di policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT). I PCB fanno parte delle sostanze chimiche create dall uomo dette inquinanti organici persistenti (IOP). I PCB sono stati prodotti commercialmente in vasta scala in tutto il mondo tra gli anni 30 e 80. Venivano massicciamente utilizzati come componenti degli impianti elettrici ed idraulici e nei lubrificanti. Dal 1985 l uso e la commercializzazione di PCB nell UE sono stati drasticamente ridotti. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Regolamento (CE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. 6

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