IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:
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1 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni ButtarelIi, segretario generale; ESAMINATO il ricorso presentato dallõavv nei confronti di , direttore editoriale e di , direttore responsabile della testata edita da ; VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 20 settembre scorso e richiamate integralmente le relative motivazioni VISTA la documentazione in atti; VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18,19 e 20 del d.p.r. 31 marzo 1998, n. 501; VISTE le osservazioni dellõufficio formulate dal segretario generale ai sensi dellõart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; RELATORE il prof. Ugo De Siervo; PREMESSO: 1. Con provvedimento del 20 settembre scorso il Garante ha disposto in via provvisoria, ai sensi dellõart. 29, comma 5, della legge n. 675/1996, il blocco da parte de e della testata, rispettivamente in 1
2 persona del direttore editoriale e del direttore responsabile , dei dati personali del ricorrente contenuti nella videoregistrazione di un colloquio avvenuto il nello studio legale dellõavv , e che sarebbe stata effettuata a sua insaputa mediante una telecamera nascosta. ll blocco stato disposto dal Garante in relazione allõannuncio della testata di rendere disponibile uria videocassetta in allegato ad un numero del giornale (v. comunicato stampa del 14 settembre scorso in atti). Ci al fine di non pregiudicare, nelle more dellõesame nel merito del ricorso, gli esiti degli accertamenti sulla liceitˆ e correttezza del trattarnento dei dati personali, anche in riferimento a quanto previsto dallõart. 9 della legge n. 675/1996 e dalle norme deontologiche in materia di trattamento di dati a fini giornalistici, nonchž di attivitˆ forense, rispetto alle quali risulta in atto anche un procedimento disciplinare. Successivamente al provvedimento interlocutorio dellõautoritˆ stata disposta la proroga dei termini di cui allõart. 29, commi 4 e 5 della legge n. 675/1996, con lõassenso delle parti. Il ricorrente ha prodotto poi copia di un esposto e della relativa documentazione che avrebbe depositato il 29 gennaio 2000 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di per le attivitˆ calunniose che sarebbero state poste in essere nei suoi confronti con riferimento alla suddetta registrazione (documentazione nella quale figura anche un atto che contiene, secondo il ricorrente, la trascrizione illegale del colloquio registrato). 2. Il direttore editoriale della testata ha presentato una memoria nella quale ha evidenziato alcune vicende , per dimostrare lõinteresse giornalistico a sottoporre i fatti oggetto di registrazione allõattenzione dellõopinione pubblica. In particolare, ha osservato che la registrazione sarebbe stata effettuata da un cliente dellõavv , anchõesso partecipante al colloquio con il ricorrente, al fine di costituire elementi di prova da utilizzare in relazione ad un procedimento penale avviato a seguito di una querela per diffamazione presentata dal ricorrente, per lõeventuale remissione della querela). Ha rilevato infine che la videocassetta sarebbe stata posta giˆ in vendita e ripresa ampiamente da altri giornali a diffussione nazionale. La videocassetta sarebbe stata anche oggetto di alcuni provvedimenti adottati dalla Procura di ed utilizzata in alcuni procedimenti civili e penali. 2
3 3. Il ricorrente ha inoltre inviato a questa Autoritˆ copia del provvedimento adottato, a seguito di un suo esposto, dal Consiglio dellõordine degli Avvocati di , con il quale si dato corso ad un procedimento disciplinare nei confronti dellõavv riguardo alle modalitˆ con cui stata effettuata la registrazione. A seguito di richiesta di questa Autoritˆ ai sensi dellõart. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il predetto Consiglio ha inviato infine copia di due ordinanze, con una delle quali il 10 ottobre 2000 stato sospeso il procedimento disciplinare attivato nei confronti dellõavv Il ricorso fondato. CIOÕ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso si incentra sulla prevista diffusione di dati personali attraverso la vendita di una videocassetta ed proposto solo nei confronti dei responsabili della testata che intende diffonderla e non anche nei riguardi dei soggetti che hanno registrato il colloquio nello studio dellõaw Tuttavia, come evidenziato nel provvedõmento di blocco del 20 settembre 2000, per valutare la liceitˆ e correttezza della prevista diffusione dei dati, sono necessarie alcune valutazioni in ordine allõoriginario trattamento dei dati effettuato con la registrazione del colloquio medesimo. In altri procedimenti, il Garante ha giˆ avuto modo di rilevare che, in generale, la registrazione a fini di difesa giudiziaria da parte di una persona impegnata in una conversazione non richiede il necessario consenso del proprio interlocutore (decisione del 12 luglio 2000, riportata sul sito web del Garante Tuttavia, tale registrazione pu divenire illecita in determmati contesti come nel caso di riunioni tra avvocati, che possono essere registrate solo con il consenso di tutti i presenti (art. 22, par. 3) codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazio- 3
4 ni), a meno che, deve ritenersi, la registrazione non consensuale da parte di uno dei presenti sia avvenuta per una reale esigenza di tutela di un diritto in sede giudiziaria (art. 12, comma 1, lett. h), legge n. 675/1996; v. anche Cass. Sez. Un. 25 giugno 1993, n. 7072, De Meo c. Consiglio ord. Avv. e proc. Vicenza che, prima della legge n. 675/1996, ha affermato un principio analogo ritenendo lecita la registrazione non consensuale Òa tutela di un legittimo interesse leso o messo in pericolo dalla condotta altruaó, in relazione ad una registrazione telefonica ma che presentava problematiche analoghe a quelle della registrazione di colloqui tra presenti). Quando, poi, la registrazione effettuata lecitamente per ragioni di tutela di un diritto in sede giudiziaria, possibile utilizzarla senza consenso per la medesima finalitˆ, in particolare dandone comunicazione allõautoritˆ competente. Peraltro, non parimenti lecito utilizare i dati in altro modo, avviando una loro diffusione indiscriminata (art. 90, comma 1, lett. g), legge n. 675/1996). Applicando questõultimo principio al caso di specie, la registrazione poteva essere quindi utilizzata dandone comunicazione allõautoritˆ giudiziaria; considerate le modalitˆ con cui la registraziorie era stata effettuata, essa non poteva essere invece immessa lecitamente a conoscenza del pubblico per scopi del tutto diversi di ordine politico o giornalistico, come quelli emersi nel caso di specie. Tutto ci premesso, va constatato che nel presente procedimento le parti non hanno fornito elementi di prova esaurienti sulle finalitˆ effettivarnente perseguite allõatto della registrazione. Pertanto, non pu ritenersi compiutamente provato nel medesimo procedimento se, con la registrazione in questione, si sia voluto perseguire illecitamente e con lõinganno un intento denigratorio del ricorrente, costruendo cio artificiosi elementi di prova, o se, al contrario, si sia perseguita correttamente una finalitˆ di difesa in sede giudiziaria. Tale aspetto ancora controverso e potrˆ essere chiarito nelle competenti sedi giudiziarie tra le parti interessate, come pure, per quanto di competenza, nel giudizio disciplinare attualmente sospeso. 4
5 Questa incertezza non preclude, per, lõaccoglimento dellõodierno ricorso. Infatti, la diffusione della registrazione da parte di altri soggetti, quali lõeditore e il direttore responsabile della testata , non pu ritenersi lecita. QuandÕanche fosse dimostrata la liceitˆ e la correttezza dellõoriginaria registrazione, il trattamento mediante diffusione della registrazione del tutto distinto e soggetto a parametri diversi dal trattamento originano effettuato dal cliente dellõaw... e/o da questõultimo. PoichŽ il citato art. 20, comma 1, lett. g) non prevede la diffusione senza consenso dei dati acquisiti per finalitˆ di difesa, deve ritenersi che la registrazione sia stata utilizzata per ulteriori finalitˆ politico - giornalistiche in modo non lecito. Deve essere quindi anzitutto confermato il provvedimento di blocco adottato dal Garante, dando opportuna comunicazione della presente decisione anche al competente Consiglio dellõordine dei giornalisti, per quanto di eventuale competenza in riferimento alla possibile diffusione da parte di altri organi di informazione, nonchž al citato Consiglio dellõordine degli avvocati. Allo stato deve essere poi disposto nei confronti dei resistenti, ai sensi dellõarticolo 29, commi 4 e 5, della legge, il divieto di trattamento dei dati personali contenuti nella videoregistrazione (divieto che va rispettato a pena di sanzione penale: art. 37 legge n. 675/1996). Il provvedimento comporta lõobbligo per e la testata , rispettivamente in persona del direttore editoriale e del direttore responsabile , di astenersi da ogni operazione di trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti nella videoregistrazione in esame, eccettuata la sola conservazione. PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE ai sensi degli art. 29, commi 4 e 5, della legge n. 675/1996, dichiara fondato il ricorso e, per lõeffetto, con- 5
6 ferma il provvedimento di blocco adottato il 20 settembre 2000 e vieta ai resistenti il trattamento dei dati personali contenuti nella videoregistrazione concernente il ricorrente, nei termini di cui in motivazione. Roma, l 30 ottobre 2000 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE 6
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