PATTI CHIARI - "CONTI CORRENTI A CONFRONTO CONTRATTO SPIEGATO agg. 30/11/2006

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1 PARTE A - Disposizioni generali del Servizio di Banca Telematica. Articolo A1 Ambito di applicazione 1. Le norme contenute nella presente Parte A si applicano in via generale a tutti i tipi di servizi prestati tempo per tempo dalla Banca, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi contrattuali che disciplinano l esecuzione dei singoli servizi da parte della Banca, nel qual caso le norme specifiche prevalgono su quelle di questa parte A. 2. Gli Allegati degli accordi contrattuali sono parte integrante e necessaria dei contratti tempo per tempo stipulati tra la Banca e il Cliente. Articolo A2 Definizioni Ai fini del presente Contratto, le parole indicate assumono il seguente significato: Banca: IWBank S.p.A., società appartenente al gruppo Banche Popolari Unite, iscritta all Albo delle Banche, codice ; Cliente: è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che sottoscriva il presente Contratto; Servizio: significa il servizio di banca telematica offerto dalla Banca al Cliente. In base allo specifico modulo di adesione sottoscritto, il Servizio può consentire al Cliente di: - ricevere dalla Banca i dati dei saldi contabili, dei movimenti e ogni altra informazione inerente ai rapporti allo stesso intestati tramite l utilizzo dei supporti informatici; - impartire alla Banca ordini, disposizioni e istruzioni per l esecuzione di una serie di operazioni attinenti ai servizi di conto corrente di corrispondenza, servizi elettromagnetici di pagamento e di prelevamento, addebito utenze; - impartire alla Banca ordini, disposizioni ed istruzioni in relazione alla negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e custodia ed amministrazione di strumenti finanziari. Testo Unico Bancario: è il D.lgs.1 settembre 1993 n.385; Testo Unico dell Intermediazione Finanziaria: è il D.lgs.24 febbraio 1998 n Le clausole contrattuali della Parte A del contratto trovano applicazione per tutti i rapporti che intercorrono tra il Cliente e la Banca, in ragione di ciò sono definite: "generali". Tutti i documenti allegati al contratto principale sono soggetti alla disciplina delle clausole generali Sono definite Parti del contratto, il Cliente e la Banca. La Banca appartiene ad un Gruppo Bancario (Gruppo Banche Popolari Unite) che ne detiene la quota azionaria di controllo. La Banca risulta iscritta ad apposito Albo delle banche con codice Il Cliente può essere persona fisica o una società (avente personalità giuridica). Il Servizio di banca telematica è l insieme delle prestazioni di cui il Cliente può fruire a seguito dell adesione al servizio tramite sottoscrizione di apposito modulo. Il Servizio consente al Cliente di verificare, secondo le modalità previste dal contratto, i saldi contabili (che comprendono tutte le operazioni registrate sul conto corrente, visualizzate all'interno della lista movimenti) e tutte le notizie utili riferite alla propria movimentazione. Il Cliente inoltre può impartire alla banca sia per via telematica che telefonica ordini e disposizioni ad esempio è possibile disporre un pagamento o acquistare un titolo sul mercato azionario ed effettuare interrogazioni riguardo al rapporto in essere. Alcune tra le principali norme che regolano i rapporti tra Banca e clientela sono le seguenti: il D.lgs.1 settembre 1993 n.385 (Testo Unico Bancario); D.lgs.24 febbraio 1998 n 58 (Testo Unico dell Intermediazione Finanziaria). Pagina 1 di 26

2 Articolo A3 Deposito della firma 1. Il Cliente è tenuto a depositare l originale della propria firma (specimen di firma) e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando, per iscritto, i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. 2. Il Cliente ed i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero previo accordo tra le parti nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica). 3. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, e non siano trascorsi 3 giorni lavorativi bancari per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. 4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Articolo A4 Identificazione del Cliente 1. Nell ambito di ciascun servizio ed in generale di ogni altro rapporto intrattenuto con la Banca, il Cliente nei suoi contatti telematici o telefonici verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante la verifica dei codici di sicurezza ed eventualmente di dati anagrafici. Il Cliente riconosce fin d ora validi gli addebiti e gli accrediti operati dalla Banca in dipendenza dei servizi ed autorizza la Banca ad effettuare registrazioni in via continuativa o non, senza ulteriore preavviso, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere intervenuti fra le parti. 2. La prova delle disposizioni impartite dal Cliente, come di ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento dei servizi, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca congiuntamente alle registrazioni delle conversazioni telefoniche e dei collegamenti informatici, effettuate dalla Banca stessa. 1. Il Cliente è tenuto a depositare un modello della propria firma ed ha la possibilità di autorizzare per iscritto altre persone ad operare per suo conto potendo stabilire dei limiti alla loro autonomia operativa. 2. Anche le persone autorizzate ad operare dal Cliente dovranno consegnare alla Banca un esemplare della propria firma e, se concordato, anche in formato digitale. 3. Le revoche e le eventuali modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati ad operare per conto del Cliente producono effetti solo se formalmente comunicate alla Banca per iscritto, ciò anche qualora tali revoche siano state rese di pubblica conoscenza anche per gli effetti di un atto prodotto da una Pubblica Autorità. 1. Per la costituzione di ogni singolo rapporto con la Banca, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente compresa quella in materia di antiriciclaggio. L identificazione per i contatti telematici e telefonici avviene mediante l uso di codici di accesso preventivamente trasmessi dalla Banca al Cliente in forma riservata. 2. Il Cliente autorizza la Banca ad effettuare registrazioni delle conversazioni telefoniche e dei contatti telematici che intercorrono con la Banca; le registrazioni delle conversazioni effettuate, unitamente ai collegamenti informatici ed alle scritture contabili, saranno forniti all occorrenza come mezzo di prova. Pagina 2 di 26

3 Articolo A5 Modalità di svolgimento dei servizi di banca virtuale 1. Il Cliente effettua le operazioni collegandosi alla Banca attraverso le reti telematiche o, alternativamente, tramite la rete telefonica. 2. Lo svolgimento delle operazioni a mezzo del supporto informatico di cui al comma 1 dovrà essere preceduto dall accesso al sistema previa digitazione dei codici di sicurezza (UserID, PIN 1 e PIN2) e della password, che verranno forniti al Cliente come descritto nell apposita sezione del sito I codici di sicurezza e la password abiliteranno il Cliente all accesso a tutti i servizi resi disponibili dalla Banca attraverso reti telematiche e tramite la rete telefonica. 3. La Banca può mettere a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta ulteriori funzionalità di sicurezza, eventualmente supportate da specifici dispositivi tecnici (a titolo esemplificativo i cd. one time password token), per l accesso ai servizi della Banca medesima. Le caratteristiche tecniche delle predette funzionalità di sicurezza nonché le modalità per farne richiesta saranno rese note ai clienti di volta in volta nel sito internet della Banca. Le condizioni economiche applicate dalla Banca in relazione alle funzionalità di sicurezza disciplinate in questo comma saranno specificate e rese note ai clienti nell apposito allegato economico. 4. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici di sicurezza e della password nonché degli eventuali ulteriori dispositivi tecnici resi disponibili al Cliente: non potendo la Banca verificare in alcun modo l identità di chi accede al Servizio, il Cliente risponde dell eventuale indebito uso, da chiunque operato, dei codici di sicurezza e della password nonché degli eventuali ulteriori dispositivi tecnici resi disponibili al Cliente. 5. Nel caso di smarrimento o di furto dei codici o della password nonché degli eventuali ulteriori dispositivi tecnici resi disponibili dalla Banca, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione al numero verde della Banca, confermandolo successivamente, tramite lettera raccomandata da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o del furto, ed allegando copia della denuncia presentata alle autorità competenti. 6. Per ragioni di tutela della sicurezza informatica, i codici di sicurezza e la password potranno essere periodicamente sostituiti a 1.2. Per ragioni di sicurezza ed in ottemperanza alla normativa vigente, il Cliente che acceda ai servizi per via telefonica o informatica, dovrà servirsi di codici indetificativi personalizzati atti ad un riconoscimento univoco. In particolare dovrà servirsi di UserID, PIN 1 e PIN2 e della password, che verranno forniti con una procedura tale da garantire la privacy e la segretezza dei dati. 3. Il Cliente deve diligentemente custodire i codici d accesso in un luogo sicuro, essendo direttamente responsabile di un eventuale uso improprio o fraudolento degli stessi 4. Nel caso di smarrimento o sottrazione dei suddetti codici sarà dovere del Cliente dare immediata notizia dell accaduto alla Banca con le formalità previste e nei termini indicati. 5. Ad ulteriore cautela, la Banca potrà disporre la sostituzione dei codici. Pagina 3 di 26

4 cura della Banca, previa comunicazione al Cliente. Qualora il Cliente abbia fondato timore che terzi estranei siano a conoscenza dei codici di sicurezza e/o della password, dovrà darne immediata comunicazione alla Banca, la quale avrà facoltà di sospendere temporaneamente l operatività del Servizio nei suoi confronti. Articolo A6 Comunicazioni e ordini 1 Salvo che non sia diversamente specificato, tutte le comunicazioni previste dalle norme che regolano i singoli servizi potranno essere effettuate tramite posta elettronica ai rispettivi indirizzi delle Parti. In particolare, la Banca trasmette le proprie comunicazioni all indirizzo di posta elettronica comunicato dal Cliente all apertura del rapporto, ovvero ai successivi indirizzi di posta elettronica comunicati dal Cliente alla Banca. 2. In ogni caso l invio di carte multifunzione, di codici segreti e password sarà effettuata a mezzo posta, con invio al Cliente all indirizzo indicato nel modulo di adesione, ovvero fatto conoscere successivamente per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci prima dell invio della relativa corrispondenza e alla Banca presso il proprio recapito indicato nel modulo di adesione. 3. Il Cliente e la Banca riconoscono la validità delle comunicazioni e degli ordini effettuati per via telematica (ivi inclusa la posta elettronica), per via telefonica, a mezzo di telegramma, telex o telefax o ogni altro mezzo che la Banca metterà a disposizione del Cliente, salvo per i casi in cui il Contratto o la legge prevedano l invio di una lettera raccomandata. Articolo A7 Rapporti cointestati 1. Quando il rapporto è intestato a più persone, in mancanza di speciali disposizioni impartite congiuntamente da tutti i cointestatari, questo si intende ad uso disgiunto. Tutte le disposizioni a valere sul rapporto, compresi gli ordini e le revoche degli stessi, potranno essere effettuate da ciascun cointestatario autonomamente e con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Comunque la Banca può effettuare le comunicazioni, le notifiche e l invio degli estratti conto, ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. 2. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di 1. La Banca, salvo diverso accordo, effettuerà tutte le comunicazioni inerenti i Servizi offerti, via posta elettronica all indirizzo indicato dal Cliente nel momento dell apertura del rapporto. 2. Per garantire un più elevato livello di sicurezza, le comunicazioni relative ai codici segreti alla carte multifunzione, ed alle password di accesso al servizio saranno effettuate a mezzo posta con busta discreta. 3. Il Cliente e la Banca si danno atto reciprocamente della validità delle comunicazioni effettuate a mezzo di telegramma, telex o telefax o con ogni altro mezzo che la Banca metterà a disposizione del Cliente, salvo che la legge non imponga una forma determinata. 1. Se il rapporto con la Banca è cointestato, i cointestatari possono decidere di compiere le operazioni separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto nei confronti di tutti. La Banca può effettuare validamente le comunicazioni ad uno solo dei cointestatari. 2. Anche i cointestatari hanno la possibilità di nominare delle persone che li rappresentino, tale nomina deve essere effettuata per iscritto da tutti i cointestatari. La revoca della rappresentanza è valida anche se disposta da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le eventuali revoche e rinunce dovranno essere effettuate per iscritto. 5. Nel caso di rapporto cointestato l'obbligazione è "in solido o Pagina 4 di 26

5 rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al terzo comma dell articolo A3. 3. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell articolo A3. 4. La Banca ha facoltà di comunicare, a proprio insindacabile giudizio, ogni informazione relativa alle operazioni bancarie e finanziarie agli eventuali fideiussori. 5. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo contestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. 6. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa. 7. Ciascun cointestatario è ritenuto responsabile nei confronti della Banca della custodia e del corretto utilizzo dei codici PIN e della password a lui assegnata, fermo restando che in ogni caso le operazioni effettuate tramite l utilizzo dei predetti codici saranno imputate a tutti i cointestatari del conto in via tra loro solidale. Articolo A8 Morte o sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari. 1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto ai sensi dell articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto ad eccezione del caso in cui questo sia ad uso congiunto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell interdetto o inabilitato. 2. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca si riserva il diritto di pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell incapace, all atto di disposizione, quando da uno di questi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. solidale" poiché ciascuno dei cointestatari sono è tenuto ad eseguire la medesima prestazione a favore della Banca. In forza del vincolo di solidarietà il creditore (cioè la banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza. 6. Nel caso di decesso del Cliente tutte le obbligazioni dello stesso verso la Banca ricadono sugli eredi. 1. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. Pagina 5 di 26

6 Articolo A9 Garanzie 1. Il Cliente riconosce espressamente che il conto corrente e il deposito titoli, e comunque altri conti intrattenuti dallo stesso con la Banca, fungono da rapporto di provvista per tutti i servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per tutta la durata del Contratto per la soddisfazione di ogni e qualsiasi ragione creditoria della Banca nonché di ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddetta operatività. Articolo A10 Diritto di ritenzione e di compensazione 1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantite con l intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all articolo 1186 del codice civile (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse) o comunque al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora il credito del Cliente derivi da rapporti di mandato, fermo restando che dell intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente, anche per via telefonica o telematica. 4. Per consentire l esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti e per effettuare la compensazione, la Banca è autorizzata dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto od 1. La banca si garantisce da eventuali inadempienze del cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del cliente che la banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La banca si garantisce da eventuali inadempienze del cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del cliente che la banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in banca all atto della costituzione del pegno o della ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo riceverà a favore del cliente. 2. Se il Cliente effettua a favore della banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del cliente verso la banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile. 3. Quando la Banca ha un credito verso il Cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il Cliente ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia l agenzia, la filiale o la dipendenza) c è disponibilità o in ogni caso la banca detiene delle somme del cliente le norme di legge consentono alla banca di soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte. In sostanza il diritto di ritenzione consiste nella diritto concesso alla Banca di trattenere la cosa finché il credito non sia stato soddisfatto. Sulla base del diritto di garanzia, la Banca potrà soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri creditori fino alla concorrenza dei crediti vantati. pegno: è una garanzia reale che viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Pagina 6 di 26

7 il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi, a titolo esemplificativo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca e presso società del gruppo creditizio di appartenenza di quest ultima. 5. La Banca può altresì accreditare o addebitare tutte le poste attive o passive derivanti dai rapporti bancari e finanziari intercorrenti con il Cliente sul conto corrente di quest ultimo, anche cointestato ed indipendentemente dall esistenza di un saldo attivo. 6. Parimenti la Banca potrà stornare di propria iniziativa le registrazioni effettuate per errore, salvo il diritto del Cliente di chiederne giustificazione. 7. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri sulle attività del Cliente, sono interamente a carico di quest ultimo, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 8. La facoltà di compensazione prevista nel comma 3 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell articolo 1469-bis, comma 2, codice civile, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge. Articolo A11 Durata e facoltà di recesso 1. I rapporti regolati dalle presenti norme si intendono a tempo indeterminato. Ex articolo 1469-bis, comma 3, n. 8, codice civile, ad ognuna delle parti è riservato il diritto di recedere da tutti o da singoli rapporti, in qualsiasi momento, con il preavviso di 15 giorni o qualora sussista giustificato motivo senza preavviso. L efficacia del recesso è connessa al momento in cui la parte non recedente ne riceva comunicazione. Resta impregiudicata l esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati con comunicazione tempestiva rispetto all esecuzione dell ordine. Articolo A12 Modifiche contrattuali 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme e le condizioni economiche che disciplinano i singoli servizi. Salvo quanto previsto nel successivo comma 2 di questo articolo, nel caso di variazioni sfavorevoli per il Cliente, la Banca effettua la comunicazione tramite invio di e mail all indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente, utilizzando il documento di sintesi, che aggiorna credito liquido: determinato nel suo ammontare (es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo); credito esigibile: del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto è scaduto il termine). compensazione legale: i debiti reciproci, che due soggetti vantano uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti. compensazione facoltativa: la banca ed il cliente attraverso questa clausola contrattuale si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale. Ciascuna parte può recedere unilateralmente e volontariamente dal contratto liberandosi dagli obblighi assunti mediante una dichiarazione comunicata all altra parte. Il recesso va esercitato secondo le modalità previste dalle norme generali riferibili ai singoli rapporti. Il recedente deve darne comunicazione preventiva e scritta all altra parte. Il termine del preavviso è pari a 15 giorni ovvero non vi è preavviso in talune circostanze. Decorso il termine di preavviso, il recesso è operante. La Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini successivi alla data in cui il recesso è divenuto effettivo. Nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni. Le variazioni sfavorevoli sono comunicate al Cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non sono state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, Pagina 7 di 26

8 quello unito al contratto, nel quale sono chiaramente evidenziate le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il Cliente ha diritto, entro quindici giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Il Cliente espressamente prende atto ed accetta che il predetto avviso avvenga mediante utilizzazione della posta elettronica ( ). 2. Per variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la Banca, salvo quanto previsto nel precedente comma 1 di questo articolo, può provvedere ad effettuare le comunicazioni mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e l esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico e nel sito Internet della Banca. La Banca comunica, quindi, le variazioni sfavorevoli di tipo generalizzato al Cliente mediante l aggiornamento del documento di sintesi unito al contratto, alla prima occasione utile, nell ambito dell estratto conto periodico. Per le variazioni sfavorevoli di tipo generalizzato, il Cliente ha diritto, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell avviso nella Gazzetta Ufficiale, di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. In ogni caso, le variazioni unilaterali sfavorevoli al Cliente non hanno effetto anteriore a quello della comunicazione al Cliente medesimo ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Articolo A13 Esecuzione degli incarichi 1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, anche per via telematica e/o telefonica, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi, salva la possibilità della Banca di rifiutarsi di assumere l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. 2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con la necessaria diligenza e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall articolo 1856 codice civile, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1717 codice ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1 dell Art. 118 del D.lgs 385/93, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 1. La Banca è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi che formano oggetto del contratto concluso con il Cliente, salvo che sia impossibilitata ad eseguire la disposizione impartita dal Cliente medesimo per causa a lei non imputabile o che per ragioni soggettive rifiuti di eseguire le disposizioni impartite. 3.La Banca può delegare ad altri soggetti l'esecuzione dell'incarico che il Cliente le ha affidato (altre banche oppure società che svolgono dei servizi), ma il Cliente non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il Cliente, in caso di disservizi, potrà rivalersi sia sul delegato, che sulla Banca che rimane responsabile per le istruzioni impartite al sostituto, e per la scelta non appropriata dello stesso. Art.1717 Codice Civile) Pagina 8 di 26

9 civile, a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, senza che per questo risulti diminuita la tutela dei diritti del Cliente. 4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell articolo 1373 codice civile, l incarico conferito alla Banca finché l incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell esecuzione medesima. La revoca dell incarico non inficia il vincolo contrattuale esistente tra la Banca e il Cliente. 5. In assenza di istruzioni particolari del Cliente, il sistema di esecuzione degli ordini di pagamento o di bonifico sarà determinato dalla Banca in relazione alle procedure utilizzate nell ambito della propria organizzazione. 6. Per le operazioni più ricorrenti e/o ripetitive, quali ad esempio prelevamenti e pagamenti effettuati con la Carta Bancomat e con carte di altro tipo, la Banca si riserva di non inviare al Cliente la relativa lettera contabile, salvo espressa richiesta del Cliente. 7. Le operazioni stesse verranno singolarmente riportate nell estratto conto con specifica causale. 8. La limitazione di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1717 codice civile, prevista nel comma 3, è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell articolo 1469-bis, comma 2, codice civile, salvo diverso accordo con il Cliente stesso e salvi i casi previsti dalla legge. Articolo A14 - Reclami 1. Gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere effettuati entro 90 giorni dalla ricezione da parte del Cliente dell avviso di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che la comunicazione gli sia stata data per lettera o telegramma. Trascorso il termine indicato al comma precedente, l operato della Banca si intenderà approvato. 2. Il Cliente può rivolgere i reclami di cui al comma precedente all Ufficio reclami della Banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all Ombudsman bancario, seguendo le modalità indicate nell apposito regolamento il cui testo è allegato al Contratto (Allegato n.2). La Banca esegue gli incarichi solamente in ragione di un rapporto contrattuale con il Cliente. La Banca risponde secondo le regole del mandato (Art.1856 Codice Civile) per l esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista. 4. Se ad una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto principio di esecuzione (Art.1373 Codice Civile). Per ogni contestazione inerente l operato della Banca, il Cliente ha la possibilità di rivolgersi all Ufficio Reclami della Banca che dà seguito alle richieste pervenute e provvedde a comunicare le proprie determinazioni al cliente. Il Cliente previa presentazione del reclamo alla Banca, potrà inoltre rivolgersi all Ombusdam Bancario. L Ombusdam Bancario è un organismo collegiale sorto a seguito di un accordo interbancario, in vigore dal 15/4/93 per mezzo del quale il ricorrente può accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie con la Banca in tempi brevi ed in alternativa al ricorso al giudice ordinario. Il ricorso all Ombusdam, è possibile solo per controversie il cui valore non ecceda Euro ,00 e non comporta costi per il ricorrente. Pagina 9 di 26

10 Articolo A15 Cessione del rapporto Il Cliente autorizza sin d ora la Banca a cedere il Contratto e i diritti e gli obblighi da esso scaturenti ad altro istituto di credito in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco così come previsto e regolamentato dall art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo Unico Bancario). Articolo A16 Diligenza - Cause di esclusione della responsabilità Cause di forza maggiore 1. Nei rapporti con il Cliente e, in generale, con tutta la clientela, la Banca osserverà criteri di diligenza in conformità con quanto previsto dall articolo 1176 codice civile. 2. È esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivino al Cliente da: sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, postale o di erogazione dell energia elettrica; serrate o scioperi, anche del personale della Banca, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l ordinaria diligenza. 3. L utilizzo del Servizio è consentito 24 ore al giorno per 365 giorni all anno. Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell erogazione dell energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, ad ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l ordinaria diligenza. Qualora si verificasse una cessione del contratto ai sensi dell Art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo Unico Bancario), i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente. La diligenza: la diligenza è un criterio di portata generale che informa il nostro ordinamento. La diligenza pertiene alle regole di perizia e correttezza che devono essere osservate da chi esegue una data prestazione per conto di un altro. La Banca nell esercizio delle attività svolte è tenuta ad osservare una diligenza adeguata alla tipologia dei servizi prestati (1176 codice civile). La Banca non è responsabile per disservizi o pregiudizi che derivino al Cliente per cause ad essa esterne e non imputabili. Pagina 10 di 26

11 Articolo A17 Sospensione o abolizione del servizio 1. La Banca ha facoltà di sospendere e o abolire il Servizio in qualsiasi momento dandone preavviso, ove possibile, per ragioni connesse all efficienza e sicurezza del Servizio medesimo, nonché di sospendere l operatività di singoli clienti, per motivi cautelari. La sospensione o abolizione del Servizio, non inficia il rapporto contrattuale tra la Banca e il Cliente. Articolo A18 Obblighi di riservatezza 1. La Banca adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell ambito del Servizio. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni, trasmesse attraverso il Servizio, ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso alla stessa Banca non imputabili o dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca, fermo restando l onere della prova a suo carico. Articolo A19 Foro competente 1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e/o di deposito titoli, e di ogni altro rapporto, di qualunque natura, regolamentato in questo Contratto, il foro competente per le azioni per cui la Banca è convenuta è esclusivamente quello di Milano, mentre quello competente per le azioni intraprese dalla Banca è anche quello in cui si trova la dipendenza della Banca presso cui è incardinato il rapporto oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all atto della sottoscrizione del presente contratto. 2. Qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi dell articolo bis comma 2 codice civile, il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente. Articolo A20 Condizione sospensiva 1. L efficacia del Contratto, in relazione all attivazione dei Servizi con la connessione alla rete, è subordinata all ottenimento da parte della Banca della seguente documentazione: a) copia del contratto ed allegati sottoscritti dal Cliente con espressa accettazione delle clausole ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice civile; nonché b) avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio tempo per tempo vigenti. A La Banca protegge la riservatezza dei dati personali e delle informazioni trattate anche ai sensi dell art. 31 del D.lgs 196/2003 (codice della privacy). I dati trattati sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite ed in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta Con l espressione foro competente si indica il Giudice competente a decidere di una determinata causa. L efficacia del contratto rimane sospesa finché non sia stata perfezionata da parte del Cliente la documentazione contrattuale prevista per l accensione del rapporto. In particolare dovranno essere accettate espressamente alcune clausole inserite nei formulari predisposti dalla Banca che prevedono limitazioni di responsabilità della Banca, facoltà per la Banca di recedere dal contratto ovvero di sospenderne l esecuzione ecc. Inoltre, è necessario che ciascun Cliente sia identificato in Pagina 11 di 26

12 tal fine la Banca confermerà al Cliente su supporto cartaceo o elettronico, l avvenuta ricezione dei documenti richiesti e la regolarità degli stessi. Articolo A21 Limiti operativi 1. Il Cliente, nell impartire disposizioni, è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e comunque a fronte del saldo disponibile dei rapporti intrattenuti. Articolo A22 - Risoluzione del Contratto 1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell articolo 1456 codice civile, qualora il Cliente: a) non si attenga alle limitazioni tecnico-operative imposte dalla Banca in relazione ai servizi prestati e, in particolare, alla disciplina relativa ai versamenti e alle garanzie richieste per l operatività in strumenti finanziari; b) non corrisponda alla Banca le commissioni e le spese dovute in relazione ai servizi svolti. 2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la Banca avrà comunicato al Cliente, mediante lettera raccomandata, telegramma o telex che essa intende avvalersi della presente clausola. 3. In ogni caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, la Banca potrà sospendere l esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni. Articolo A23 Piattaforme RealTick e IW POWERED BY GL 1. La Banca è l esclusiva titolare dei diritti di sfruttamento economico relativi alle piattaforme RealTick e IW POWERED BY GL. 2. Nell ipotesi in cui il Cliente che prescelga il profilo Trading (come da modulo di adesione) intenda utilizzare le piattaforme RealTick e IW POWERED BY GL otterrà la concessione di una licenza d uso non esclusiva e non trasferibile, seguendo le istruzioni contenute di volta in volta nel sito Internet della Banca e secondo le condizioni specificate nell Allegato economico di questo contratto. In forza di tale licenza e secondo le modalità indicate nel sito internet della Banca, il Cliente potrà effettuare il down-load delle Piattaforme RealTick e/o IW POWERED BY GL sul proprio sistema ottemperanza al disposto dell articolo n. 2 della Legge n. 197/91 in materia di antiriciclaggio. La clausola risolutiva espressa presente nel contratto ai sensi dell articolo 1456 codice civile comporta la risoluzione automatica a seguito di un inadempimento di una o più obbligazioni, considerato dalle parti di particolare gravità. Qualora una clausola risolutiva espressa facesse genericamente riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto, si tratterebbe di semplice clausola di stile, priva di efficacia. Pagina 12 di 26

13 informatico, accedendo, pertanto, alla stessa ed ai servizi tempo per tempo disponibili e selezionati. 3. Con riferimento sia al contenuto software che alle informazioni ed ai dati di volta in volta presenti nelle Piattaforme RealTick e IW POWERED BY GL, il Cliente si obbliga sin da ora a (i) utilizzare le Piattaforme solo ed esclusivamente per usufruire dei Servizi della Banca secondo le indicazioni fornite di volta in volta nel sito Internet della Banca; (ii) non copiare, in tutto o in parte, in qualunque modo o forma, le Piattaforme; (iii) non adattare, riprodurre, tradurre, trasformare, modificare, in tutto o in parte, in qualsiasi modo o forma, per un periodo permanente o transitorio, le Piattaforme; (iv) mantenere strettamente riservato il contenuto delle Piattaforme ed impedire la sua abusiva riproduzione o utilizzazione da parte di terzi. 4. La Banca non assume alcun obbligo relativo all'installazione delle Piattaforme RealTick e IW POWERED BY GL che verrà effettuata dal Cliente, a proprie cure e spese, sotto la propria diretta responsabilità. Qualora, nonostante le istruzioni fornite nel sito internet della Banca, il Cliente necessiti di assistenza per l installazione delle Piattaforme, potrà contattare il Call Center messo a disposizione dalla Banca digitando il Numero verde indicato nel sito. 5. Il Cliente riconosce che la Banca non assume alcuna responsabilità, e non sarà pertanto tenuta ad alcun risarcimento, in relazione ad eventuali danni diretti o indiretti, incidentali o conseguenti dallo stesso subiti a causa dell'utilizzazione delle Piattaforme RealTick e IW POWERED BY GL, inclusi eventuali mancati guadagni o perdite di profitto. La limitazione di responsabilità poc anzi indicata non opererà nell'ipotesi di dolo o colpa grave della Banca. PARTE B - Norme relative ai conti correnti di corrispondenza e servizi connessi CONTO CORRENTE: è il mezzo attraverso il quale sono registrate le operazioni di debito e credito tra una Banca ed uno o più soggetti giuridici (correntista/i). Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate dalla Banca in un contratto e sottoscritte dall intestatario/i, all atto dell apertura del conto corrente. Pagina 13 di 26

14 Articolo B1 Accredito di bonifici e rimesse di mezzi di pagamento. 1. Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Cliente, gli saranno accreditati in conto corrente. 2. Sui conti correnti cointestati verranno accreditati anche i bonifici e le rimesse indirizzati solo ad uno dei cointestatari, purché sia univoca l indicazione delle coordinate bancarie del conto di destinazione. 3. L importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia od altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon ine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l incasso. 4. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell importo. 5. Qualora tuttavia la Banca consentisse di disporre, in tutto o in parte, di tale importo prima di averne effettuato l incasso ed ancorché sull importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. 6. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell importo medesimo. 7. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all articolo 1829 codice civile, nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l addebito in conto. 8. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva e salvo buon fine. Articolo B2 Versamenti per corrispondenza tramite i servizi postali 1. Il Cliente può versare per corrispondenza contanti, assegni e vaglia allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto corrente nonché l esatta intestazione del medesimo. La spedizione del plico, a cura del Cliente, può avvenire esclusivamente tramite vettori specializzati ed il relativo rischio è esclusivamente a carico del Cliente, non rispondendo la Banca dello BONIFICO: ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie. 7. Crediti verso terzi: se non risulta una diversa volontà delle parti, l inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola salvo incasso. In tal caso se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la sua rimessa. Può eliminare la partita del conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore. (Art Codice Civile). Pagina 14 di 26

15 smarrimento, sottrazione o distruzione durante il trasporto. Non è consentito effettuare in un unico plico versamenti su più di un conto corrente e ciascuna spedizione deve riguardare un solo plico. La Banca provvede ad aprire il plico apponendo sulla stessa il timbro di ricezione con l indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento e dà notizia dell accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l estratto conto inviando direttamente per posta o per via telematica al Cliente la conferma dell operazione. 2. Il versamento e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo al momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca e, qualora venga accertata una irregolarità nei titoli o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l accertata consistenza dei valori, la Banca stessa procederà, dandone comunicazione al Cliente, alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare, e facendo fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca. Qualsiasi azione o reclamo del Cliente, da inoltrarsi per iscritto, inerente ai versamenti in tal modo effettuati per corrispondenza devono essere proposti nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di spedizione del plico. Articolo B3 Versamenti tramite altri intermediari abilitati 1. La Banca può consentire, previa stipula di apposite convenzioni con altri intermediari abilitati, che il Cliente possa effettuare versamenti, che vengono successivamente accreditati sul proprio conto corrente presso la Banca, rivolgendosi alle strutture operative di altri intermediari abilitati. 2. Nei casi di cui al precedente comma 1, il Cliente prende atto che la Banca può imporre particolari limiti operativi anche nell importo dei versamenti. 3. In relazione alle convenzioni con altri intermediari abilitati stipulate o che saranno successivamente stipulate dalla Banca, il Cliente prende atto che la Banca le rende note ai Clienti, unitamente alle istruzioni tecnico-operative e alle limitazioni di cui al precedente comma 2 di questo articolo, mediante apposite pagine del proprio sito Internet. 4. Le condizioni economiche applicate ai servizi prestati per il tramite di altri intermediari abilitati sono specificate nell Allegato Economico Pagina 15 di 26

16 e comunque mantenute costantemente aggiornate nel sito Internet della Banca. 5. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi disciplinati in questo articolo in qualsiasi momento, previa comunicazione ai clienti effettuata anche in forma generalizzata tramite avviso inserito nel proprio sito internet. Articolo B4 Disposizioni con assegni 1. Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. 2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile, salvo il caso di dolo o colpa grave della Banca, di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione, o dall uso abusivo o illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art bis, comma 2, cod. civ., resta salva la responsabilità della Banca ogni volta che la conseguenza dannosa derivante dalla perdita, dalla sottrazione, o dall uso abusivo od illecito dei moduli di assegni possa essere evitata dalla Banca utilizzando l ordinaria diligenza. 3. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. 4. In caso di prelievi effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici in conformità alle Norme che regolano ciascuno di detti servizi, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell addebito in conto. 5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente. ASSEGNO BANCARIO: (RD n. 1736) E un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un bigliettomodulo già stampato che la banca consegna al correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni). Il cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni. I DATI DELL ASSEGNO BANCARIO: per svolgere la sua funzione di pagamento l assegno contiene alcuni dati. I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate bancarie. Altri dati devono essere indicati da chi emette l assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l assegno è dato in pagamento); l importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso correntista. GIRATA: è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola non trasferibile, in questo caso infatti l assegno è pagabile solo al beneficiario. La girata può essere piena se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l assegno, oppure in bianco quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma. AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI: la convenzione di assegno è l'accordo con cui la banca autorizza il correntista Pagina 16 di 26

17 all emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ce ne sia disponibilità, le somme indicate al beneficiario o successivo giratario, che lo presenta per l'incasso. L autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall inizio se la banca non l ha mai concessa (ad esempio, assegno emesso su conto corrente di altro soggetto). L autorizzazione può venire meno su revoca della banca a causa del recesso dalla convenzione d assegno o più in generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non viene regolarizzato nei successivi 60 giorni. In quest ultimo caso il correntista è iscritto nella Centrale d Allarme Interbancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. Da questo momento il cliente è interdetto all emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall iscrizione. Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione. DENUNCIA: si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo. SEQUESTRO: per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre incaricare un avvocato). AMMORTAMENTO: per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo perda completamente efficacia, e che il beneficiario possa ottenere il pagamento dal traente. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento. EMISSIONE: attraverso l'emissione dell'assegno, il correntista (traente) incarica la sua banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l importo dell assegno supera i l assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: non Pagina 17 di 26

18 Articolo B5 Aperture di credito 1. Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Cliente sono soggette alle seguenti statuizioni: a) il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; b) se l apertura di credito è a tempo determinato, il Cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca; c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche trasferibile, che consente l incasso esclusivamente al beneficiario. Una volta che l assegno è stato integralmente compilato e firmato dal correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido. PRESENTAZIONE: è il momento in cui il prenditore presenta l assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato. La banca presso cui il correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità. ACCREDITO: è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un annotazione "a credito". ADDEBITO: è il momento in cui sul conto del correntista che ha emesso l assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti dal correntista successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità, la banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma prima dell effettivo addebito in conto, non pagherà l assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto. L apertura di credito bancaria è regolata dall Art Codice Civile. Tali disposizioni vanno lette in relazione a quelle relative alle Norme applicabili in via generale ai rapporti di finanziamento. Con l apertura di credito la Banca si obbliga a tenere a disposizine dell altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. L apertura di credito è altresì comunemente denominata, fido Bancario. L apertura di credito può essere assistita da garanzie reali (es. pegno su titoli) o da garanzie personali (es. lettera di fideiussione rilasciata da un terzo a favore del cliente). Ai sensi della legge sulla Pagina 18 di 26

19 con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art bis, comma 2, Cod. Civ. e l apertura di credito sia stata stipulata a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere: (i) ai sensi dell art bis, comma 4, n. 1) Cod. Civ., senza preavviso, qualora vi sia un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente; (ii) ai sensi dell art. 1845, comma 3, Cod. Civ., mediante preavviso di almeno quindici giorni, qualora non vi sia giustificato motivo. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell art bis, comma 2, Cod. Civ. e l apertura di credito sia stata stipulata a tempo determinato, la Banca ha facoltà di recedere o ridurre l affidamento esclusivamente al ricorrere di una giusta causa. In ogni caso, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Clienteconsumatore, con lettera raccomandata, un preavviso di almeno quindici giorni. 4. Le medesime facoltà di recesso previste a favore della Banca nei rapporti con il Cliente -consumatore, sono concesse anche al Cliente-consumatore; tuttavia, nel caso di esercizio delle facoltà di recesso da parte del Cliente-consumatore, quest ultimo ha l obbligo di pagare tutto quanto dovuto alla Banca contestualmente all esercizio della facoltà di recesso; d) in ogni caso il recesso ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo del credito concesso; e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell apertura di credito neppure per l importo delle disposizioni eseguite. L eventuale scoperto consentito oltre il limite dell apertura di credito non comporta l aumento di tale limite; f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente. Articolo B6 - Pagamento degli assegni 1. Il pagamento degli assegni emessi dal Cliente, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue: trasparenza bancaria la lettera di fideiussione deve indicare l importo massimo della garanzia. (Art Codice Civile). La concessione di fido è quindi un atto preliminare alla conclusione del contratto di apertura di credito. L apertura di credito può essere: - per cassa: se la banca assume l obbligo di tenere a disposizione o di erogare una somma di denaro; - per firma: se la banca si impegna a concedere un prestito non monetario. L apertura di credito permette al correntista di utilizzare in una o più volte l importo messogli a disposizione e di ripristinare con successivi versamenti la disponibilità a suo favore. L apertura di credito può essere a tempo indeterminato o a scadenza: in quest ultimo caso, alla scadenza il correntista deve pagare quanto dovuto. La Banca ha facoltà di recedere in qualunque momento, e senza formalità dal contratto di apertura di credito, salvo che il Cliente non rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell Art Bis Codice Civile. La Banca può recedere o ridurre/sospendere il finanziamento con effetto immediato soltanto al ricorrere di una giusta causa nel caso ricorra la condizione di cui all Art Bis Codice Civile (Cliente-consumatore). Il recesso sospende immediatamente l utilizzazione del credito, ma la Banca deve concedere almeno 15 giorni per consentire la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. (Art comma 2 Codice Civile) GIUSTIFICATO MOTIVO/GIUSTA CAUSA: evento estraneo alla volontà della Banca che pregiudica il rapporto fiduciario tra Banca e Cliente o che comporta per la Banca la necessità di modificare determinate clausole contrattuali. Il recesso ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo dell affidamento. 1. In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla relativa convenzione di assegno da parte della Banca o del Cliente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento relativi agli assegni emessi con data successiva rispetto a quella in cui il recesso è Pagina 19 di 26

20 a) in caso di recesso, da parte del Cliente o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non può onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del quinto comma del successivo art. B8; b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall apertura di credito, il Cliente è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso dei quali non sia decorso il termine di presentazione; c) la Banca, quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non può onorare gli assegni emessi dal Cliente con data posteriore alla ricezione, da parte di quest ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dall apertura di credito ai sensi dell art. 6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso in cui il Cliente deve provvedere al pagamento di quanto dovuto. Il Cliente è inoltre tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Cliente in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di Legge tra crediti liquidi ed esigibili. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. Articolo B8 Rapporti di dare e avere 1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto con valuta data di regolamento dell operazione gli interessi, e le spese postali, telegrafiche e simili nonché le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento. 2. Gli interessi - in misura fissa o indicizzata - sono riconosciuti al diventato efficace. Nel caso di recesso da parte della Banca dall apertura di credito eventualmente concessa, il Correntista è tenuto a costituire, senza ritardo, i fondi utili per il pagamento degli assegni, anche se emessi precedentemente alla data di efficacia del recesso, ma per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione. Se la Banca si avvale della facoltà di operare la compensazione di legge, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni emessi o presentati successivamente all avvenuta compensazione, qualora siano venuti meno i fondi, per effetto della compensazione stessa. Nei rapporti di conto l accredito e l addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Art. 2 Pagina 20 di 26

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