PIANO D AMBITO Comuni di Casarano, Matino, Miggiano, Montesano Salentino, Parabita, Ruffano, Specchia

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1 Ambiente&Servizi S.r.l. Società di Consulenza e Servizi per l ambiente per PIANO D AMBITO Comuni di Casarano, Matino, Miggiano, Montesano Salentino, Parabita, Ruffano, Specchia 1

2 INTRODUZIONE 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 2 - LINEE GUIDA DEL PIANO D AMBITO ED ACCORDO QUADRO ANCI/CONAI 3 - TIPOLOGIE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ED ANALISI DEI COSTI DI GESTIONE 4- FLUSSO DEI RIFIUTI ED OBIETTIVI DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA 5 - INDAGINE TERRITORIALE 6 - CRITERI DI ELABORAZIONE 7- SCELTA DEL MODELLO DI RACCOLTA E CALENDARIO DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 8 - CRITERI DI DIMENSIONAMENTO 9 - COSTI D AMBITO 10 - BILANCI AMBIENTALI 2

3 INTRODUZIONE Nel corso degli ultimi anni il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ha assunto un importanza sempre maggiore a causa del continuo incremento della produzione dei rifiuti. Una inefficiente gestione del servizio di igiene urbana ha determinato le gravi conseguenze ambientali attualmente sotto gli occhi di tutti. Di converso i rifiuti, nonostante le criticità legate al loro controllo ed alla loro gestione, rappresentano un opportunità di sviluppo economico e di miglioramento dello stato dell ambiente. A tal proposito i metodi di raccolta e di selezione dei rifiuti urbani sono stati perfezionati per recuperare materie prime seconde (imballaggi) da immettere in nuovi cicli produttivi ed alimentare la crescente industria del riciclo. La raccolta dei rifiuti realizza una filiera organizzativa tra i consumatori (famiglie, attività commerciali), i gestori dello stesso servizio, le aziende impegnate nella valorizzazione degli imballaggi recuperati ed infine l industria del riciclo; se tale collegamento è sempre più semplice, economico e funzionale l intero sistema risulta efficace ed efficiente, permettendo di armonizzare le diverse esigenze degli attori economici coinvolti. La gestione integrata dei rifiuti ha come sua parte centrale la raccolta differenziata in quanto, a seconda del modo in cui i singoli materiali sono raccolti e selezionati, influenza tutte le fasi di recupero a valle della raccolta. Di fondamentale importanza è il ruolo ricoperto dal singolo cittadino, ossia il produttore dei rifiuti; egli è il primo attore del sistema e la sua partecipazione attiva garantisce la realizzazione di una efficiente raccolta differenziata. Infine le amministrazioni locali hanno il compito di promuovere ed organizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, perseguendo gli obiettivi percentuali fissati dalla normativa vigente. Le principali modalità di raccolta differenziata sono quella di tipo domiciliare (porta a porta) e quella di tipo stradale: la principale differenza tra la prima modalità e la seconda è che in quella domiciliare i materiali sono ritirati dall Ente gestore direttamente presso le abitazioni tramite adeguati contenitori, mentre in quella stradale sono i cittadini che trasportano i materiali raccolti e selezionati dalle loro abitazioni ai diversi contenitori. 3

4 La scelta del metodo di raccolta varia a seconda della struttura urbanistica del territorio, della capacità organizzativa del Comune, della formazione degli operatori ecologici e del grado di sensibilità delle utenze produttrici di rifiuti (domestiche e commerciali ). La riduzione quantitativa, la selezione qualitativa, il più intenso riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti sono oggetto del Testo Unico Ambientale n. 152/06 che raggruppa gli stessi in frazioni merceologiche omogenee per la raccolta differenziata : 1. secco indifferenziato; 2. carta; 3. vetro; 4. plastica (quali polietilene, pet, ecc.); 5. metalli (quali alluminio, acciaio, ecc.); 6. organico; 7. ingombranti e beni durevoli ; 8. rifiuti urbani pericolosi RUP- (quali, pile, batterie, farmaci scaduti, prodotti etichettati T e/o F ). Una efficiente raccolta differenziata non può prescindere dal privilegiare l adozione di validi strumenti di comunicazione e di coinvolgimento delle utenze domestiche e commerciali e dall utilizzo di una valida tecnologia organizzativa che possa favorire l efficienza del servizio stesso. Inoltre occorre effettuare preventivamente un attenta formazione del personale operativo, mirando non solo alla massima efficienza nell attività di raccolta, ma anche nel trasporto ed in tutte le restanti fasi della gestione dei rifiuti, poiché solo con un team competente e ben coordinato si potranno affrontare e risolvere tutte le problematiche e le criticità che tale difficile settore economico presenta quotidianamente nelle aree meridionali del Paese. 4

5 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il presente piano adotta quale modello di gestione integrata dei rifiuti il modello domiciliare porta a porta. Esso è conforme alle direttive comunitarie in materia, nonché alla normativa nazionale e regionale. Viene di seguito riportata in maniera sintetica la copiosa normativa di riferimento, in modo da avere un quadro esaustivo dei principi normativi riguardanti la gestione dei rifiuti urbani. Occorre tuttavia anticipare come la normativa ambientale e con essa quella specifica sul trattamento dei rifiuti, sviluppatasi dapprima in sede internazionale e/o comunitaria, è stata recepita con ritardi in sede nazionale; la stessa, difatti, è variegata e frammentaria non essendosi creato un vero e proprio codice ambientale, per cui uno studio di tale normativa può apparire in prima facie arduo e difficoltoso per le amministrazioni pubbliche che devono ottemperare ai vari obblighi di legge. Nel settore dei rifiuti è quanto mai evidente tale difficoltà interpretativa, data la presenza di una legislazione mai chiara ed esaustiva, con continui rimandi ad altri provvedimenti. A tal fine, in una breve introduzione, verranno di seguito elencati i punti nodali della legislazione europea e nazionale al fine di chiarire su quali indirizzi normativi il presente piano si sviluppa. NORMATIVA COMUNITARIA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI Il livello di legge più elevato, quello a cui ogni stato membro dell UE deve adeguarsi è la legislazione europea. Di seguito saranno brevemente evidenziati i principi insiti nelle direttive più importanti per la legislazione ambientale sul tema dei rifiuti. DIRETTIVA 1999/31/CE La direttiva mira a prevenire o a ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare sulle acque superficiali, sulle acque freatiche, sul suolo, sull'atmosfera e sulla salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti. La direttiva specifica le diverse categorie di rifiuti (rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi e inerti) e si applica a tutte le discariche definite come un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra. Le discariche sono classificate in tre categorie: 5

6 discariche per rifiuti pericolosi; discariche per rifiuti non pericolosi; discariche per rifiuti inerti. Viene definita una procedura uniforme di ammissione dei rifiuti allo scopo di evitare ogni pericolo: i rifiuti devono essere trattati prima di essere collocati a discarica; i rifiuti pericolosi che corrispondono ai criteri della direttiva devono essere destinati ad una discarica per rifiuti pericolosi; le discariche per rifiuti non pericolosi devono essere utilizzate per i rifiuti urbani e per i rifiuti non pericolosi; le discariche per rifiuti inerti sono riservate esclusivamente ai rifiuti inerti. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le discariche esistenti possano rimanere in funzione solo se applicano quanto prima le disposizioni della direttiva. Ogni tre anni gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione in merito all'attuazione della direttiva. DIRETTIVA 2006/12/CE La Direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 "relativa ai rifiuti" sostituisce la Direttiva 75/442/CEE. All'articolo 3, paragrafo 1 stabilisce che Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento. Nello stesso art. 3, si delinea la definizione di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie; o l uso di rifiuti come fonte di energia. 6

7 Come si nota, viene dato particolare peso al "recupero dei rifiuti e all'utilizzazione dei materiali di recupero come materie prime". Ad ulteriore conferma, successivamente, nella seduta del 13 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha adottato la "Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia tematica per il riciclaggio dei rifiuti (2006/2175(INI))", che al punto 15 recita: si sottolinea l'importanza centrale della gerarchia dei rifiuti, che stabilisce le seguenti priorità d'azione in ordine decrescente: prevenzione; riutilizzo; riciclaggio materiale; altre operazioni di recupero, ad esempio il recupero di energia; smaltimento. DIRETTIVA 2008/34/CE Il decreto RAEE n. 151/2005 pubblicato sul Supplemento Ordinario della GURI del 29 luglio 2005 è il recepimento da parte dell Italia delle direttive europee 2002/95/CE (WEEE), 2002/96/CE (RoHS) e 2003/108/CE sulla restrizione dell uso di determinate sostanze pericolose nelle parti omogenee delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e sulla la gestione del fine vita della medesima tipologia di apparecchiature. DIRETTIVA 2008/98/CE (attuata con Decreto legislativo n 205) A novembre 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea la direttiva 2008/98/CE, in materia di rifiuti da cui emergono alcune novità normative. La sua attuazione nel territorio italiano è avvenuta nel 2010 con il D. Lgs. n. 205 il quale riprende la Direttiva europea e statuisce che, in tema di rifiuti e specificamente nell ambito della definizione della nozione di rifiuto, il comma 1 dell art. 2, rende incondizionata l esclusione dalla normativa sulla gestione dei rifiuti del terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno. 7

8 GESTIONE DEI RIFIUTI: PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI NORMATIVI NAZIONALI, REGIONALI E D AMBITO Per comprendere il quadro normativo italiano sulla gestione dei rifiuti occorre dapprima evidenziare i principi in materia ambientale recepiti a livello nazionale: essi definiscono il grado di precauzione, prevenzione, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. D.LGS. N. 36/2003 Lo smaltimento, in cui rientrano le attività di gestione dei rifiuti in discarica e l incenerimento, riveste carattere residuale nella vigente normativa (D.lgs. 36/2003). La normativa in materia di strutture preposte allo smaltimento dei rifiuti (le discariche) è contenuta nel D.lgs. 36/2003, con la quale è stata recepita dal nostro ordinamento la direttiva 99/31/CE, definendo come discarica ogni area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo e nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti, adibita allo smaltimento dei medesimi nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti al deposito temporaneo per più di un anno. D.LGS. N. 152/2006 Sulla gestione del rifiuto, normativa primaria a livello nazionale è il D.lgs. 152/2006, il quale si affianca al D.lgs. 95/1992, adottato in attuazione alle direttive 75/439/CEE ed 87/101/CEE. Nell esame della suddetta normativa si evidenzia chiaramente la volontà del Legislatore nazionale di porre il recupero quale soluzione prioritaria ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, da preferirsi allo smaltimento degli stessi. Le ragioni di tale preferenza possono ricondursi sia all interesse di non sprecare materiali che possono essere re-impiegati, sia all esigenza di ridurre i rischi ambientali connessi all attività di smaltimento. 8

9 Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso la promozione di iniziative finalizzate al riutilizzo, al riciclo o ad altre forme di recupero. Nel dettaglio, l art. 205 del presente decreto, stabilisce In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: - almeno il trentacinque per cento entro il 31dicembre 2006; - almeno il quarantacinque per cento entro il 31dicembre 2008; - almeno il sessantacinque per cento entro il 31dicembre 2012; Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata una addizionale del 20% al tributo del conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell Autorità d ambito che ne ripartisce l onere fra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. Il decreto in esame, infine, delinea le categorie di sostanze idonee al riciclaggio dividendole in: rifiuti pericolosi, oli usati, batterie esauste, rifiuti di imballaggio e policrobifenili (Pcb). L art. 178 detta le finalità e i principi cui deve tendere la gestione dei rifiuti, attività che deve essere di pubblico interesse. La disciplina in materia di rifiuti deve essere finalizzata a garantire un elevata protezione dell ambiente, controlli efficaci e la conservazione delle risorse naturali. Questa previsione rappresenta la chiave di lettura dell intera parte IV del D.lgs. 152/2006, sezione preposta, per l appunto, alla gestione dei rifiuti. Il principio chi inquina paga trova formale riconoscimento dapprima, a livello comunitario, nell art. 174 del Trattato CE e successivamente, a livello nazionale, nel suddetto D.lgs. 152/2006; lo stesso stabilisce che, coloro che arrecano pregiudizio all ambiente devono sostenere i costi per riparare a tale pregiudizio. Tale principio si pone da un lato, come criterio di internazionalizzazione dei costi ambientali derivanti da attività lecite, e dall altro, come meccanismo sanzionatorio nei confronti delle condotte illecite che abbiano prodotto un danno all ambiente. Si possono citare, sotto il primo profilo, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall art. 238 del D.lgs. n. 152/2006 e, in relazione al secondo aspetto, le disposizioni in tema di bonifica e di rimozione dei rifiuti abbandonati. Il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 Norme in materia ambientale ha portato alla completa rivisitazione del quadro normativo nazionale in materia ambientale, andando, tra l altro, a sostituirsi al D.Lgs. 22/97 ( Decreto Ronchi ). 9

10 Come noto, il Decreto Legislativo 152/06 ha avuto alterne vicende nel corso degli ultimi due anni, essendosi comunque compiuto il percorso di sua riscrittura con l emanazione del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio Inoltre, la recente riscrittura della Parte Quarta del D.Lgs.152/2006 (che riguarda appunto le norme in materia di gestione dei rifiuti) approvata con D.Lgs.205 del di recepimento della direttiva 2008/98/Ce ha introdotto significative novità che determinano ripercussioni sulla presente pianificazione. Si segnala, comunque, come la sua piena attuazione, su specifiche tematiche, sia legata all emanazione di provvedimenti attuativi per i quali non si ha oggi certezza rispetto ai relativi contenuti e all effettiva tempistica di loro predisposizione ed emanazione. La sezione del D.Lgs. 152/06 riguardante le norme in materia di gestione dei rifiuti si trova appunto nella Parte Quarta del testo, che è composta da sei titoli compreso il tema delle bonifiche dei siti contaminati. Il Titolo Primo, Capo Secondo del Dlgs 152/06 definisce le competenze: allo Stato competono (art. 195) le funzioni di indirizzo e coordinamento, la definizione dei criteri generali per la gestione integrata dei rifiuti e delle norme tecniche. tra le principali competenze delle Regioni (art. 196) si cita: o la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti; o la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti; o l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti; o l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; o la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; o la promozione della gestione integrata dei rifiuti; o l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; o la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; o l'adozione delle disposizioni occorrenti affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. 10

11 Alle Province spettano (art. 197), tra l altro, il controllo degli interventi di bonifica e delle attività di gestione dei rifiuti, l individuazione delle zone idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti. Ai Comuni spetta (art. 198) l effettuazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la disciplina di tale gestione tramite appositi regolamenti. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati, come detto, dal piano regionale (art. 200). All interno di ciascun ATO si deve costituire l Autorità d Ambito alla quale è demandata l organizzazione, l affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti occupandosi della realizzazione, gestione ed erogazione dell intero servizio (art. 201) raggiungendo entro cinque anni, dalla data di costituzione, l autosufficienza di smaltimento e garantendo la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa. L Autorità d Ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara (art. 202) ed il rapporto tra l Autorità d Ambito e il soggetto affidatario del servizio integrato è regolato da contratto di servizio (art.203). A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.205 del viene indicata, nell art. 179, con chiarezza la gerarchia delle azioni di gestione: prevenzione; preparazione per il riutilizzo (novità della direttiva 2008/98/Ce); riciclaggio; recupero di altro tipo (compreso di energia); smaltimento. Nel rispetto della gerarchia di cui sopra, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo. Inoltre, da tale ordine sarà possibile discostarsi con riferimento a singoli flussi di rifiuti e in via eccezionale, allorquando ciò sia giustificato da una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione. Per rafforzare le iniziative da parte della Pubblica Amministrazione nell ambito del riutilizzo dei prodotti e della preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, dovranno essere emanati da parte del Ministero Ambiente appositi decreti. In merito al criterio dell autosufficienza il nuovo art. 182 bis sancisce che l'autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi deve riguardare anche i rifiuti derivanti dal loro trattamento. Tale principio, congiuntamente a quello della vicinanza tra il 11

12 luogo di produzione/raccolta e quello dello smaltimento, deve essere rispettato non solo nel caso di smaltimento dei rifiuti, ma anche di recupero dei rifiuti urbani non differenziati. Per quanto riguarda gli obiettivi di recupero sono inoltre introdotte importanti novità al D.Lgs.152/2006: a) l art. 181, relativo al riciclaggio e recupero dei rifiuti, prevede che le autorità competenti realizzino entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: o entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso; o entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso; - l art. 183 c.1 lett. p), modifica la definizione di raccolta differenziata, che risulta ora corrispondere alla raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; viene quindi a mancare la precedente specificazione del destino a riutilizzo, riciclo e recupero di materia; la raccolta differenziata risulta poi non essere più limitata ai soli rifiuti urbani; - l art. 205, relativo alle misure per incrementare la raccolta differenziata, conferma il precedente obiettivo di conseguimento in ogni ambito territoriale ottimale di un livello di raccolta differenziata di rifiuti urbani pari almeno al 65% entro il 2012; viene però introdotta al comma 1-bis la specifica che nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi indicati, il comune potrà richiedere al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una deroga al rispetto degli obblighi; verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti, il Ministero potrà autorizzare la predetta deroga, previa stipula di un accordo di programma tra Ministero, Regione ed enti locali interessati, che stabilisca: o le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, c. 1; le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri Comuni; 12

13 o la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; o la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni. Le Regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. Legge N. 296/2006 La legge in esame è la cosiddetta Finanziaria 2007, la quale ha parzialmente modificato gli obiettivi nazionali di raccolta differenziata previsti dal D.lgs. 152/2006, prevedendo, testualmente, al C.C e 1109 La Regione deve garantire, a livello di ambito territoriale ottimale, previa diffida e successiva nomina di un commissario ad acta, il raggiungimento delle seguenti percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: - entro il 31 dicembre 2007 almeno il quaranta per cento; - entro il 31 dicembre 2009 almeno il cinquanta per cento; - entro il 31 dicembre 2011 almeno il sessanta per cento; Negli anni successivi le percentuali saranno stabilite con decreto del Ministero dell Ambiente, che perseguirà l obiettivo Rifiuti zero. D.LGS N. 4/2008 Tale decreto, infine, ha previsto alcune modifiche correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006. Il testo in esame ha modificato le fattispecie giuridiche in materia di sottoprodotto ed armonizzato i materiali esclusi dalla nozione di rifiuto. Il D.lgs. in esame ha inoltre modificato profondamente le fattispecie giuridiche di recupero e di materia prima secondaria. 13

14 La nuova nozione di sottoprodotto, in particolare, sottolinea come lo stesso, per essere considerato come non rifiuto, deve essere originato da un processo non direttamente destinato alla loro produzione, ed il loro impiego deve essere certo, adottato sin dalla fase di produzione ed integrale. Lo stesso deve altresì avvenire nel corso del procedimento di produzione del prodotto base e non deve essere sottoposto a trattamenti preventivi. Il sottoprodotto inoltre deve avere un ben definito valore di mercato. Decreto Legge N. 85/2008 ed Allegato 1 del Decreto N. 185/2007 Il decreto disciplina la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani (ecocentri o piazzole ecologiche), statuendo le modalità di raccolta, le tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta e le modalità di conferimento. Il deposito deve essere eseguito secondo modalità appropriate ed in condizioni di sicurezza. Il trasporto, inoltre, deve essere accurato e rapido, in modo da non modificare le caratteristiche del prodotto, compromettendone poi il successivo recupero. Per i Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) occorre adottare idonee procedure idonee ad evitare l accatastamento delle apparecchiature. I Raee devono essere depositati secondo i raggruppamenti definiti dall allegato 1 del Dm 185/2007, il quale divide i rifiuti da tecnologie in 5 raggruppamenti: Raggruppamento r1 freddo e clima [codice cer ] -categoria frigoriferi-; Raggruppamento r2 grandi bianchi [codice cer ] lavatrici, lavastoviglie, cucine-; Raggruppamento r3 [codice cer ] televisori, monitor-; Raggruppamento r4 It e consumer [codice cer ] -piccoli elettrodomestici-; Raggruppamento r5 Sorgenti luminose [codice cer ] -neon e tubi fluorescenti. 14

15 Legislazione regionale Legge Regionale 24/2012 La Regione Puglia in data 3 agosto 2012 ha approvato la Legge Regionale diretta a disciplinare lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti e di trasporto pubblico locale. Tale disposizione legislativa, entrata in vigore il 24 agosto 2012, attua la disposizione contenuta nell art.3-bis della L.n.148/2011e successive modifiche, che pone l obbligo in capo alle Regioni di organizzare lo svolgimento dei Servizi Pubblici Locali ridisegnando il sistema di governance vigente. Le misure contenute nell atto legislativo in esame introducono un sistema di regole finalizzato ad uniformare le gestioni secondo standard elevati di servizio, tariffe integrate e di importo contenuto. Ai sensi della L.R.n. 24/2012 i servizi relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento sono erogati all interno di bacini di diversa dimensione a seconda della tipologia dei servizi stessi. Più precisamente, si dispone che i servizi relativi alla prima fase della filiera, ovvero raccolta, spazzamento e trasporto, siano erogati in ambiti di raccolta ottimale- ARO- la cui perimetrazione è definita nella DGR n.2147/2012 mentre l organizzazione delle attività relative alla seconda fase della filiera, ovvero trattamento recupero, riciclaggio e smaltimento, viene demandata agli Organi di governo d ambito su scala provinciale. Per quanto concerne il nuovo sistema di governance introdotto dalla legge in esame, si istituisce l Organo di governo corrispondente a ciascun Ambito al quale si conferiscono poteri di organizzazione e programmazione dei servizi; diversamente le funzioni di regolamentazione controllo sono affidate ad un Autorità Regionale, quale soggetto terzo. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) costituisce lo strumento operativo attraverso il quale la Regione Puglia attua quanto previsto dalla normativa nazionale in materia ambientale (art. 196 D.lgs. 152/2006). Obiettivo strategico del Piano è l accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ed il miglioramento della qualità dei rifiuti intercettati per una più efficiente filiera del riciclaggio e del recupero. Il PRGU si pone i seguenti obiettivi generali : 1. Riduzione della produzione dei rifiuti ; 2. Definizione dei criteri generali di localizzazione di gestione dei rifiuti urbani ; 15

16 3. Accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero ; 4. Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato ; 5. Valutazione delle tecnologie per il recupero energetico da combustibili solidi secondari derivanti dai rifiuti urbani ; 6. Razionalizzazione dei costi del ciclo integrato di trattamento rifiuti. Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali. Con la legge n.24 del la Regione Puglia intende promuovere lo sviluppo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica con l obiettivo di garantire l accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l uso efficiente delle risorse e la protezione dell ambiente. La legge regolamenta e organizza, in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell Unione europea e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sono sottoposti alla legge i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico locale. I servizi di che trattasi sono organizzati ed erogati all interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l efficienza del servizio. I soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi dell UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti. Organi di governo d ambito La programmazione e l organizzazione dei servizi pubblici locali, secondo la legge n.24 del , è riservata all Organo di governo d ambito. Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le competenze amministrative in materia di concessioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione nazionale e regionale. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati gli ATO sono quelli individuati dall articolo 3 (Ambiti territoriali ottimali),comma 1, della legge regionale 6 luglio Ogni Organo di governo individua, per ciascun ATO, i contenuti specifici degli obblighi di 16

17 servizio pubblico e universale, ivi inclusi i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate ove non fissati a livello nazionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di criteri di efficienza e dei costi di fornitura dei servizi. Inoltre per ciascun settore sono predisposti con delibera dell Autorità gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei servizi. L Organo di governo, per ciascun ATO, affida il servizio nel rispetto del principi dell UE, mediante: a) l affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell UE; b) l indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell aggiudicazione del servizio; c) ovvero, l indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio. Nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica, l adozione di strumenti di tutela dell occupazione costituisce elemento di valutazione dell offerta. I bandi di gara sono adottati dall Organo di governo, acquisito il parere dell Autorità, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni. Qualora all interno di un ATO siano ancora in essere affidamenti a norma di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti dell ATO, salvo diverse disposizioni per specifici sevizi locali. L Organo di governo, sentita l Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto anche la gestione futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verranno avviate alla scadenza di questi ultimi. In ogni caso, l Organo di governo procede all affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio, in conformità allo schema tipo predisposto dall Autorità, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali. Per ciascun settore e per ciascun ATO è individuato un Organo di governo, rappresentativo degli interessi dei cittadini residenti in ciascun Ambito. Competenze Ferme restando le competenze che le norme statali riservano ad Autorità e organismi nazionali, ciascun Organo di governo, in quanto esponenziale dell ATO: a) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale; b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale; c) adotta apposito provvedimento sul regime di mercato, nell attuazione del servizio; 17

18 d) procede all affidamento del servizio e stipula il relativo contratto di servizio, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali; e) approva i piani d Ambito e gli altri atti di pianificazione. La legge prevede l istituzione dell Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. A questa spettano le seguenti funzioni: a) verifica la corretta attuazione della pianificazione d Ambito territoriale; b) svolge l analisi di mercato di cui all articolo 4; c) determina le tariffe per l erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe agevolate stabiliti dagli Organi di governo; d) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; e) predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio; f) definisce specifici criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e fissa regole uniformi per la determinazione dei compensi dei componenti delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici; g) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici; h) collabora con le Autorità o organismi statali di settore. Ciclo integrato di gestione dei rifiuti a livello di ambito Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l efficienza, all interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati. 18

19 Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e la gestione degli impianti di recupero e riciclaggio è organizzato ed erogato prioritariamente all interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l efficienza del servizio. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell ARO, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto. Ciascun Organo di governo, sentita l Autorità, individua per ciascun ARO, relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e per ciascun ATO, relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dall Autorità e adottato con delibera di Giunta regionale. La carta dei servizi Lo schema di Carta dei servizi deve essere redatto tenendo conto almeno dei seguenti contenuti minimi: a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che l Organo di governo riceva il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità; b) a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l organico, la carta/cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente; c) il trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di CO2, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e/o trasbordo,ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma; d) il servizio di raccolta dell organico deve essere organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità; e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche considerando il livello di impurità; 19

20 f) il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata dell organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa; g) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono garantire la continuità dell erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti devono essere caratterizzati da un adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei fermo impianto ; h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono garantire la produzione e l immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), garantendo l efficacia e l efficienza del trattamento; i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono implementare un sistema di gestione e assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto); j) gli impianti di trattamento dell indifferenziato residuo devono garantire: 1) la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili; 2) la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica; 3) che per le frazioni secche indifferenziate sia massimizzato il recupero di materia e la sua commercializzazione. 20

21 2 LINEE GUIDA DEL PIANO D AMBITO ED ACCORDO QUADRO ANCI/CONAI Gli obiettivi del Piano d Ambito che si intendono perseguire, in attuazione del Piano Regionale ed in conformità ai contenuti della normativa nazionale di riferimento, e riguardanti i comuni di Casarano, Matino, Miggiano, Montesano Salentino, Parabita, Ruffano, Specchia, riguarderanno soprattutto : l incremento della raccolta differenziata dei rifiuti finalizzata soprattutto al riciclo ed al recupero ; l attività di promozione, partecipazione idonee ad aumentare il grado di collaborazione da parte dei cittadini ; la valorizzazione della frazione organica recuperata attraverso il conferimento agli impianti di compostaggio; la riduzione del conferimento in discarica con una minimizzazione delle frazioni residue ed il loro smaltimento in condizioni di sicurezza per l ambiente e la salute; l incremento di nuove forme di gestione mirate anche alla riduzione della produzione dei rifiuti (es. : acquisti verdi nella pubblica amministrazione); il favorire il miglioramento della qualità dei rifiuti da imballaggio conferiti al servizio di raccolta al fine di valorizzarli a pieno, ricevendo i corrispettivi più alti previsti dall Accordo Quadro Anci/Conai; il favorire il conseguimento di economie di scala con riferimento ai singoli costi di gestione del servizio; raggiungere entro un anno dall adozione del seguente piano una percentuale di raccolta differenziata d ambito pari al 65% dei rifiuti urbani prodotti nell area interessata. 21

22 Riepilogo percentuali raccolta differenziata rifiuti nei comuni di Casarano, Matino, Miggiano, Montesano Salentino, Parabita. Ruffano, Specchia (dati da gennaio ad agosto 2014) Anno 2013 Casarano Matino Miggiano Montesano Parabita Ruffano Specchia Salentino % RD 20,9% 16,3% 26,08% 21,7% 17,3% 22,1% 33% Anno 2014 Casarano Matino Miggiano Montesano Parabita Ruffano Specchia Salentino % RD 20,9% 16,7% 20,4% 21,5% 21,2% 26,9% 32,4% Fonte: portale Rifiuti e Bonifica regione Puglia 22

23 Il sistema Conai Il CONAI è un consorzio privato costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea e recepiti in Italia attraverso il Decreto Ronchi (ora D.lgs. 152/06 e successive modifiche). Il consorzio nazionale sugli imballaggi è l organismo che il suddetto decreto ha delegato per garantire il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica a un sistema integrato di gestione basato sul riciclo dei rifiuti di imballaggio il quale comporta il recupero e la valorizzazione di questi materiali (carta, vetro, plastica, alluminio, acciaio, legno). Il consorzio si basa sul principio della responsabilità condivisa delle imprese consorziate nei confronti dell ambiente e su un livello di contributi ambientali che è tra i più bassi d Europa. Accordo Quadro Anci Conai Ai sensi dell art. 224, comma 5, del decreto legislativo 152/06, il CONAI può stipulare con l Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), un accordo di programma quadro su base nazionale al fine di garantire l attuazione del principio di corresponsabilità tra produttori, utilizzatori e Pubbliche Amministrazioni, definendo anche i corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza di gestione del servizio. L ANCI e il CONAI, in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, hanno stipulato in data 8 luglio 1999 un primo Accordo di Programma Quadro scaduto il 31 dicembre 2003, successivamente rinnovato fino al 31 dicembre L obiettivo è quello di favorire lo sviluppo del segmento industriale del recupero dei rifiuti di imballaggio e, più in generale lo sviluppo della raccolta differenziata da parte dei Comuni italiani. Nel dicembre del 2008 è stato siglato un nuovo Accordo Quadro ANCI-CONAI, con scadenza 31 dicembre 2013, prorogato fino al 31 marzo

24 Nel mese di aprile 2014, infine, il Conai e l Anci hanno sottoscritto l Accordo di Programma Quadro che regolerà il quinquennio compreso tra il primo aprile 2014 ed il 31 marzo L intesa riguarda le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio, con la redazione dei cosiddetti allegati tecnici e la fissazione dei nuovi corrispettivi da riconoscere ai Comuni convenzionati per i maggiori oneri della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Il Conai, soggetto creato per legge senza fini di lucro, riceve dalle imprese un contributo sulla base degli imballaggi immessi al consumo e, attraverso i Consorzi di filiera, ha riconosciuto ai Comuni convenzionati circa 350 milioni di euro di corrispettivi nell anno 2013 contro oltre 320 milioni di euro nel corso dell anno In sintesi l Accordo di Programma Quadro Anci/Conai stabilisce: 1. l entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo; 2. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti; 3. le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero. Nel corso degli anni l Accordo di Programma Quadro Anci/Conai ha contribuito : 1. a garantire una gestione efficace dei rifiuti di imballaggio, a favorire il passaggio dal concetto di rifiuto a quello di risorsa contribuendo allo sviluppo del segmento industriale del recupero dei rifiuti di imballaggio; 2. ha contribuito a conseguire e superare, a livello nazionale, gli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla normativa; 3. ha costituito un punto di riferimento certo per i Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, sussidiario alla valorizzazione dei materiali sui mercati di riferimento; 4. ha stimolato l impegno dei Comuni e dei soggetti gestori dei servizi nell adeguare i servizi ai più elevati standards qualitativi posti per i rifiuti di imballaggio da conferire al sistema Conai, consentendo il raggiungimento su scala nazionale di risultati significativi. 24

25 Tra le novità dell Accordo spiccano: ritiro di tutti i rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale anche al di là degli obiettivi di legge: vi è l impegno di CONAI e Consorzi a ritirare tutti i rifiuti di imballaggio raccolti e conferiti al sistema consortile, indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi globali di recupero stabiliti per legge, riconoscendo il relativo corrispettivo economico; incremento dei corrispettivi: l Accordo prevede l incremento annuale dei corrispettivi pari ai 2/3 del tasso di inflazione (indice NIC). Viene dunque rinnovato l impegno per lo sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi anche in un momento di mercato non favorevole per le materie prime seconde; spinta qualitativa alla raccolta: il nuovo Accordo nasce in una logica di spinta verso il miglioramento qualitativo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale, al fine di migliorare le rese ed evitare di mandare in discarica il materiale raccolto; promozione di modelli di raccolta: le parti si impegnano a promuovere e a incentivare la diffusione di modelli organizzativi della raccolta differenziata, al fine di garantire uno standard qualitativo più elevato, secondo modalità il più possibile funzionali al riciclo, in grado di contenere i costi e ottimizzare le rese della raccolta stessa; sostegno alle aree in ritardo: per rendere omogenei i livelli di raccolta differenziata sul territorio nazionale e sostenere le Regioni a più basso tasso di raccolta degli imballaggi, le parti si impegnano a sostenere la crescita della raccolta nelle aree in ritardo; rinnovato impegno per la formazione e la comunicazione: l Accordo prevede un impegno per la formazione degli amministratori locali nelle aree in ritardo e conferma il sostegno alle campagne di comunicazione locale per lo sviluppo della raccolta differenziata e dell avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio; incremento dei corrispettivi per tipologia di imballo: il nuovo accordo prevede incrementi dei corrispettivi unitari per singola tipologia di imballaggio mediamente tra il 16% ed il 17% rispetto al testo che ha regolato il periodo 2009/2013. In merito ai rifiuti di imballaggio in plastica, Anci e Conai hanno invece stabilito di prorogare l allegato tecnico del precedente accordo quadro fino al 30 settembre 2014 per dar modo alle parti di chiudere la trattativa anche per questo allegato per le sole modalità di calcolo dei corrispettivi (il 25

26 nuovo allegato tecnico Corepla per gli imballaggi in plastica è attualmente regolarmente adottato). In ogni caso a partire dal primo aprile 2014 per gli imballaggi in plastica è stato previsto un incremento dei corrispettivi pari al 10,6% rispetto a quelli riconosciuti fino al Tale incremento, peraltro, tenuto conto della mancata applicazione delle restrizioni delle fasce di qualità previste per il 2013 dall accordo precedente, sale al 16,6% circa, in linea quindi con quello medio previsto per gli altri materiali. Allegati tecnici del nuovo accordo Quadro Anci Conai Allegato Tecnico Imballaggi in Acciaio Il nuovo allegato tecnico per gli imballaggi in acciaio permette maggiore libertà di raccolta eliminando quote massime di conferimento di frazioni merceologiche similari raccolte con gli imballaggi: sarà possibile, oltre a collocarle sul mercato, cederle congiuntamente agli imballaggi all operatore Consorzio RICREA (ex CNA) sulla base di un libero accordo tra le parti. I convenzionati, trascorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione della convenzione, possono recedere annualmente dalla stessa, previo preavviso scritto di 90 giorni. Allo stesso modo possono sottoscrivere nuovamente la convenzione disdettata, con vigenza dal 1 gennaio di ciascun anno, previa comunicazione entro il 30 settembre dell anno precedente. Il nuovo allegato introduce infine l impiego, sia per i convenzionati che per il Consorzio, di comunicare dati e informazioni alla banca dati ANCI CONAi. Percentuali frazioni estranee e corrispettivi Frazioni estranee Corrispettivo 2014 ( /ton) Oneri smaltimento fe Fino al 2% 108 A carico di RICREA Oltre il 2% e fino al 5% 97 A carico di RICREA Oltre il 5% e fino al 10% 82 A carico del convenzionato Oltre il 10% e fino al 15% 63 A carico del convenzionato Oltre il 15% e fino al 20% 42 A carico del convenzionato 26

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