ART. l - OGGETTO ART. 2 -FINI

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1 CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE PARZIALE DEL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI A QUESTI ASSIMILABILI CIRIE (Art. 35 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e art 20 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24) ART. l - OGGETTO 1. La convenzione istitutiva del CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI RIFIUTI A QUESTI ASSIMILATI CIRIE risulta, per effetto della trasformazione parziale con costituzione di nuova società di capitali a responsabilità limitata e successivo conferimento del ramo aziendale del consorzio adibito alla gestione degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei R.S.U. ed R.S.A., così definita. 2. Tra i Comuni indicati nell Allegato 1-a è istituito il Consorzio di bacino denominato CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L AMBIENTE siglabile con o senza interpunzione CISA, con sede in Ciriè, Via Don Lorenzo Giordano n. 21/25. ART. 2 -FINI 1. A seguito della trasformazione parziale con costituzione di nuova società di capitali a responsabilità limitata e successivo conferimento del ramo aziendale del consorzio adibito alla gestione degli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei R.S.U. ed R.S.A. residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l esercizio in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti. 2. Ai sensi delle leggi vigenti, il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all esercizio dei servizi pubblici. 3. Il Consorzio nell esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l organizzazione ed il coordinamento: dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati; dei servizi di raccolta anche differenziata, dei R.S.U. e R.S.A. dalla fase dello stoccaggio provvisorio alla fase dello smaltimento finale; dei servizi di trattamento - inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l innocuizzazione - dei R.S.U. e dei R.S.A.; dei servizi di smaltimento finale dei R.S.U. e R.S.A.; della progettazione e costruzione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; del conferimento agli impianti tecnologici e alle discariche; della rimozione dei rifiuti di cui all art. 14 del D.Lg 5 febbraio 1997, n. 22 e all articolo 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n Il Consorzio inoltre, nell esercizio delle proprie funzioni di governo effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

2 5. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino. 6. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall Associazione d ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio. 7. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell articolo 17 del D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all accertamento delle violazioni, all esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica. 8. Il Consorzio potrà altresì svolgere attività di assistenza e supporto, tra le quali attività di programmazione, progettazione, realizzazione, implementazione, agli enti consorziati per lo svolgimento di attività rientranti nelle loro attribuzioni che gli stessi non intendano svolgere direttamente. ART. 3 DURATA 1. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio in anni venti a partire dalla data di sottoscrizione della presente fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge. 2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto. 3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed i Revisori dei conti provvederanno alla sua liquidazione secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto. ART. 4 RECESSO O ADESIONE Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio il recesso o l adesione al Consorzio sono previsti soltanto per quei Comuni che, a seguito di variazione e modifiche al piano regionale e al programma provinciale di gestione dei rifiuti vengono destinati ad appartenere ad altro bacino. Qualora tale vincolo venisse meno prima della scadenza convenzionale dell'accordo associativo è ammesso il recesso di ciascun ente a condizione che lo stesso ne faccia apposita istanza all'assemblea almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Se sarà accertato il mantenimento dei presupposti che legittimano l'esistenza del consorzio, la proposta di recesso dovrà essere accettata dall'assemblea. La data di decorrenza del recesso sarà fissata con il provvedimento di approvazione che sarà adottato con le forme e modalità prescritte dall'art.31 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 e dovrà contenere le opportune modifiche da apportare alla presente. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso -oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

3 ART. 5 -QUOTE DI PARTECIPAZIONE Le quote di partecipazione al consorzio, espresse in millesimi, sono determinate secondo i seguenti criteri: 400/mm da dividersi tra tutti i comuni aderenti al consorzio in parti uguali 600/mm da dividersi tra tutti i comuni che fruiscono del servizio di smaltimento rifiuti consortile in proporzione agli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente. L'effettiva potestà d'intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di Assemblea viene correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell'accollo finanziario sopportato. Eventuali utili di gestione, eccedenti le quote riservate, sono ripartiti nei tempi e con le modalità fissati nello statuto in misura percentuale pari alla quota di partecipazione di ciascun soggetto associato ART. 6 TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI A tutti gli enti facenti parte del consorzio dovranno essere trasmessi, a cura del segretario: a) un elenco delle deliberazioni adottate dall'assemblea; b) un elenco delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione concernenti acquisti, alienazioni, appalti e in genere tutti i contratti nonchè contribut.i, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratrori, a dipendenti o a terzi. Agli effetti dell'art. 31 c. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000 si considerano fondamentali gli atti dell'assemblea, indicati nell'art. 16 dello statuto. ART.7 - CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE Ogni qual volta da parte di almeno un terzo dei componenti dell'assemblea viene avanzata specifica motivata richiesta, su questioni di particolare importanza o gravità attinenti all'attività del consorzio, la stessa assemblea o il consiglio di amministrazione dovrà chiedere parere consultivo a tutti gli enti partecipanti al consorzio. Il parere deve essere esplicitato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, lo stesso ove non pervenga entro detto termine, si intende espresso e comunicato. I comuni aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possano avere attinenza con la sua attività. ART. 8 -GARANZIE 1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati. 2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con

4 particolare riferimento alla localizzazione e all allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino. 3. Si conviene che ciascun ente facente parte del consorzio, con le modalità fissate dalle sue norme statutarie, ha diritto di sottoporre direttamente al consiglio di amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività dello strumento associativo. 4. La risposta o le risoluzioni conseguenti, dovranno pervenire all'ente al più presto possibile e comunque entro il termine di giorni novanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta. 5. L'assemblea consortile deve necessariamente essere convocata, entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da almeno un quinto degli enti associati. ART. 9 ONERI FINANZIARI Il pagamento degli oneri finanziari di pertinenza dei singoli enti consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, nonchè il pagamento delle spese relative allo smaltimento dei rifiuti, deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero della motivata e regolarmente documentata richiesta decorsi i quali verrà addebitata una multa pari al 5% del dovuto oltre agli interessi al tasso di interesse legale previsto dall art c.c.. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi, per la riscossione di quanto sopra, della procedura prevista dall'art. 32 della D.L. 28 febbraio 1983, n.55 ovvero il presidente del consiglio di Amministrazione, trascorsi infruttuosamente 180 giorni dalla data di emissione della fattura, deve, previa diffida, chiedere al difensore civico regionale ovvero al competente organo secondo le leggi vigenti, la nomina del commissario "ad actus" presso l'ente inadempiente per l'emissione del mandato d'ufficio, per un importo maggiorato delle spese, della multa del 10% e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto. ART- 10 -PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO Al consorzio si applicano le norme in materia contenute negli artt. 8 e ss. Del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso. ART. 11 -CESSAZIONE DEL CONSORZIO Nel caso in cui venga meno il vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio il recesso dei 4/5 degli enti partecipanti al consorzio, nell'arco di tempo previsto dall'art. 3, della presente convenzione, determinerà la cessazione del consorzio per estinzione del fine. In tal caso i Revisori dei conti provvederanno alla liquidazione del Consorzio secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto. ART. 12 -ARBITRATO Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere fra gli enti associati, ovvero, tra gli stessi ed il consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del consorzio, ovvero in tema d'interpretazione della presente convenzione saranno di competenza del Tribunale di Torino.

5 ART. 13 SUCCESSIONE 1. Per effetto della trasformazione parziale tramite costituzione di una società di capitali e successivo conferimento alla stessa del ramo aziendale del consorzio adibito alla gestione degli impianti di raccolta e smaltimento dei R.S.U. e R.S.A., il consorzio esercita la gestione tecnicoamministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di bacino esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio, nominativamente indicato nell atto di costituzione della Newco tramite conferimento del ramo aziendale del consorzio adibito alla gestione degli impianti di raccolta e smaltimento dei R.S.U. e R.S.A.. 2. A seguito della trasformazione resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il Consorzio di bacino, il singolo Comune, o la società di capitali. 3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente. 4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo. ART GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO La trasformazione del consorzio si considererà perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Gli organi del consorzio in carica, salve eventuali dimissioni o decadenze previste dalla legge o allo statuto resteranno in carica sino alla loro naturale scadenza secondo lo Statuto in vigore prima della trasformazione parziale.

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