LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del sig. Simone Di Sabato per violazioni dell art. 101, comma 2 e 4, del d.lgs. n. 58/98 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTO, in particolare, l art. 101, comma 2, del citato d. lgs. n. 58 del 1998 che prevede che prima della pubblicazione del prospetto, è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari ; RILEVATO che dagli accertamenti svolti sul web nei mesi di marzo, aprile e maggio 2014 alla Divisione Ispettorato, su richiesta formulata della Divisione Tutela del Consumatore in seguito al ricevimento di una segnalazione, è emerso lo svolgimento tramite il sito nei confronti di soggetti residenti in Italia di un attività pubblicitaria relativa all offerta al pubblico avente ad oggetto il programma di investimento denominato Dream One Investment, senza che fosse stato pubblicato il relativo prospetto; RILEVATO che, in particolare, dalle verifiche svolte sono emerse le seguenti circostanze: - la riconducibilità del sito Topbusinessweb al Sig. Simone Di Sabato, registrant del dominio ( da un idea di Simone Di Sabato la maggior parte dei leaders dei business online si sono uniti per creare Top Business Web ); - la presentazione all interno del sito Topbusinessweb, descritto come il portale per chi vuole investire e guadagnare on line con business con rendite passive, del programma di investimento Dream One Investment come una opportunità di guadagno e di rendita a medio e lungo termine ; - la presenza nel predetto sito di un illustrazione del menzionato programma di investimento e di quattro link che consentivano all utente di accedere ad altrettante sezioni del sito dedicate: - ad una presentazione dell iniziativa con cui il programma veniva illustrato agli utenti, attraverso l utilizzo di slides di presentazione, recanti il logo Topbusinessweb. In particolare, secondo quanto riportato nelle slides, il suddetto programma d investimento offriva all investitore la possibilità di sottoscrivere quattro pacchetti (Bronze, Silver, Gold e Diamond), del controvalore unitario compreso tra 200 e dollari USA con la prospettiva di un rendimento mensile compreso tra l 8 e il 13% rispetto al capitale impiegato; - ad una pagina illustrativa delle modalità di registrazione al sito ove è stata riscontrata una precisa e puntuale descrizione dei singoli passaggi da seguire per registrarsi al riferito sito, supportate da illustrazioni esemplificative aventi la funzione di guida per l utente in tale operazione; 1

2 - ad una pagina contenente l indicazione delle coordinate bancarie per eseguire, tramite bonifico, il versamento delle somme in favore di Dream One Investment; - al sito del soggetto offerente - all interno del sito offerente - i cui contenuti sono risultati redatti in lingua inglese e traducibili in lingua italiana - è stata rilevata la presenza di un link che rimandava l utente alla pagina ufficiale [ omissis ] della Dream One Investment in cui è stata rinvenuta la presenza delle medesime slides di presentazione del programma. Tali slides di presentazione contenevano la descrizione del programma Dream One Investment nei medesimi termini in cui lo stesso veniva descritto sul sito del soggetto offerente; - sulla base delle descrizioni fornite nelle slides pubblicate dalla Topbusinessweb sul proprio sito, nonché sulla base di quanto descritto nel sito del soggetto offerente - sono state rinvenute le tipiche caratteristiche di un investimento di natura finanziaria, la cui nozione implica la compresenza dei tre elementi: (i) impiego di capitale; (ii) aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) assunzione di un rischio connesso all impiego di capitale; - l adesione al menzionato programma di investimento veniva promossa, tramite il sito del soggetto offerente, in termini standardizzati e uniformi, dando in tal modo agli utenti la possibilità di decidere se aderire, integrando un ipotesi di offerta al pubblico di prodotti finanziari; RILEVATO che, sulla scorta di quanto emerso dalle suddette verifiche, in data 21 marzo 2014, la Divisione Tutela del consumatore, Ufficio Vigilanza su fenomeni abusivi ( DTC ), ha provveduto ad inoltrare al Sig. Di Sabato un richiamo di attenzione, con cui sono state richieste al medesimo precisazioni sui servizi offerti via web e sulle cautele adottate al fine di evitare il rischio di svolgere un attività pubblicitaria relativa all offerta al pubblico di prodotti finanziari, stante la riconducibilità del programma di investimento denominato Dream One Investment, dallo stesso pubblicizzato, nell alveo della categoria dei prodotti finanziari; VISTA la nota pervenuta in data 9 aprile 2014, con la quale il Sig. Di Sabato ha replicato che l attività svolta andrebbe collocata nell ambito delle cosiddette attività di web marketing su servizi integralmente gestiti da terzi, tenendo a precisare che l azienda non aveva alcuna intenzione o volontà di svolgere informativa pubblicitaria ma ( ) di mettere a disposizione uno spazio virtuale per la diffusione di mere notizie circa l esistenza di prodotti e servizi ; VISTA la propria delibera n del 9 aprile 2014, con la quale la Commissione ha sospeso in via cautelare per il periodo di novanta giorni, ai sensi dell art. 101, comma 4, lett. b), del TUF, l attività pubblicitaria nei confronti del pubblico residente in Italia relativa all offerta al pubblico del programma d investimento denominato Dream One Investment effettuata tramite il sito internet VISTA la nota pervenuta in data 16 aprile 2014, con la quale il Sig. Di Sabato, avuto riguardo al suddetto provvedimento di sospensione, ha affermato di avere eliminato le informazioni dal sito, rendendosi disponibile ad effettuare altre eventuali modifiche ; RILEVATO che, in riscontro alle ulteriori richieste di chiarimenti della Divisione Tutela del Consumatore in merito alla permanenza, sul sito dei riferimenti al rogramma di investimenti Dream One Investment, con note in data 14 maggio 2014 e 27 maggio 2014, il Sig. Di Sabato ha asserito di avere apportato le modifiche richieste; 2

3 RILEVATO che i successivi accertamenti svolti sul sito dalla Divisione Ispettorato, su richiesta della Divisione Tutela del Consumatore, hanno tuttavia evidenziato la permanenza, sino al 9 giugno 2014, dei riferimenti al programma di investimento Dream one Investment ; VISTA la propria delibera n BIS del 2 luglio 2014, con cui la Commissione ha disposto il divieto dell attività pubblicitaria nei confronti del pubblico residente in Italia relativa all offerta al pubblico del programma di investimento Dream One Investment, effettuata tramite il sito ai sensi dell art. 101, comma 4, lett. c), del TUF; detto provvedimento è stato notificato al Sig. Di Sabato in data 29 luglio 2014; VISTA la nota del 19 dicembre 2014, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, ha contestato al Sig. Simone Di Sabato la violazione dell art. 101, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 58/1998, per avere svolto attività pubblicitaria relativa all offerta al pubblico avente ad oggetto il programma di investimento denominato Dream One Investment tramite il sito e per il mancato adempimento del provvedimento di sospensione adottato con delibera n del 9 aprile 2014; RILEVATO che il Sig. Simone Di Sabato non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 24 luglio 2015, con la quale l Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni contestate e ha formulato conseguente proposta in merito alla quantificazione delle relative sanzioni; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, commi 3 e 4, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale consente ai destinatari di lettere di contestazione che, nell ambito del procedimento, non hanno presentato deduzioni scritte ovvero non hanno partecipato all'audizione personale, di richiedere la trasmissione della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative entro 15 giorni dall entrata in vigore della delibera stessa; RILEVATO che il sig. Simone Di Sabato nel corso del procedimento non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni difensive ovvero di richiedere l audizione personale e, successivamente all entrata in vigore della delibera Consob n del 29 maggio 2015, non ha richiesto di ricevere copia della relazione finale dell Ufficio Sanzioni Amministrative; RITENUTO che, sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione agli atti, emergono elementi idonei a ritenere accertate le contestazioni formulate nei confronti del Sig. Simone Di Sabato nei termini di seguito richiamati: - dall esame delle evidenze in atti risulta che il Sig. Simone Di Sabato, tramite il sito di cui è risultato ideatore e registrant, ha posto in essere un attività 3

4 finalizzata a promuovere nei confronti del pubblico residente in Italia l adesione all offerta pubblica effettuata attraverso il sito in assenza della preventiva pubblicazione del prospetto informativo, in violazione dell art. 101, comma 2, d. lgs. n. 58/1998; - nella pagina del sito dedicata alla descrizione dell iniziativa, venivano rese informazioni sull opportunità di aderire al programma di investimento denominato Dream One Investment, fornendo una dettagliata descrizione del relativo meccanismo di funzionamento attraverso link di collegamento che consentivano all utente di accedere a specifici contenuti che ne incoraggiavano l adesione; - l attività pubblicitaria svolta per il tramite del sito era rivolta agli investitori italiani essendo il medesimo sito disponibile anche nella versione italiana; - il citato programma Dream One Investment presenta le caratteristiche tipiche di un investimento di natura finanziaria, per la rilevata compresenza degli elementi qualificanti tale fattispecie, rinvenibili nell impiego di capitali, in un aspettativa di rendimento e nel rischio connesso all impiego del capitale conferito; - la sopra descritta attività pubblicitaria è stata effettuata senza che il prospetto informativo relativo all offerta del citato programma fosse stato pubblicato come previsto dall art. 94, comma 1, del d. lgs. n. 58/1998 e in violazione dell art. 101, comma 2, dello stesso decreto, ai sensi del quale prima della pubblicazione del prospetto, è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari ; - si ritiene altresì accertato l ulteriore illecito contestato al Sig. Di Sabato consistente nel non avere fornito una pronta attuazione alla delibera Consob n del 9 aprile 2014 di sospensione in via cautelare dell annuncio pubblicitario relativo all offerta di cui si tratta, anch essa deve ritenersi accertata sulla base delle seguenti considerazioni; - dalle verifiche ispettive sul web è infatti emerso che la condotta illecita si è protratta quantomeno sino al 9 giugno 2014, data in cui la Divisione Ispettorato ha evidenziato la eliminazione dal sito dei contenuti relativi all attività pubblicitaria in oggetto; - a fronte di tali elementi fattuali, prive di fondamento risultano le dichiarazioni rese dal Sig. Di Sabato con la corrispondenza intercorsa dal 16 aprile 2014 al 27 maggio 2014 con la Consob, nell ambito della quale il Sig. Di Sabato ha sostenuto di avere ottemperato, in contrasto con l evidenza dei fatti, al predetto provvedimento cautelare; CONSIDERATO, con riguardo all elemento soggettivo, che, tenuto conto delle evidenze in atti, le condotte illecite sono imputabili al Sig. Simone Di Sabato - in quanto ideatore e registrant del sito - rispettivamente, a titolo di colpa per la violazione dell art. 101, comma 2, del d. lgs. n. 58/1998 ed a titolo di dolo per la violazione dell art. 101, comma 4, del medesimo decreto; CONSIDERATO che, in ordine alla quantificazione delle sanzioni: - l art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 prevede l irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila per la violazione dell articolo 101, del medesimo decreto; 4

5 - nel caso di specie, la condotta posta in essere dal Sig. Di Sabato integra la violazione dell art. 101, commi 2 e 4, del d. lgs. n. 58/1998, ascrivibili, rispettivamente, a titolo di colpa e di dolo; - l art. 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che «nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; - non vi sono evidenze in atti che l attività pubblicitaria posta in essere, ancorché diretta ad un numero indefinito di potenziali investitori, abbia determinato l adesione all offerta da parte di alcuno; - la condotta illecita consistente nel mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla delibera Consob n del 9 aprile 2014 di sospensione cautelare dell annuncio si è protratta per un limitato periodo temporale, posto che la notifica all interessato del predetto provvedimento è avvenuta il 5 maggio 2014 e gli accertamenti ispettivi alla data del successivo 9 giugno hanno evidenziato la rimozione dal sito dei contenuti relativi all offerta; D E L I B E R A: Nei confronti del Sig. Simone Di Sabato, nato a Novara il 15 febbraio 1976, [ omissis ], sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: ,00, per la violazione dell art. 101, comma 2, del d.lgs. n. 58/98, in relazione all attività pubblicitaria dell offerta del programma di investimento Dream One Investment; ,00 per la violazione dell art. 101, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 58/98, in relazione al mancato adempimento della delibera Consob n del 9 aprile 2014; per complessivi ,000, somma della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento. Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato, secondo le modalità descritte nel modulo allegato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. 5

6 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 5 agosto 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 6

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