Il concetto di donazione
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- Casimiro Dolce
- 8 anni fa
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1 Liberalità
2 Il concetto di donazione Il termine donazione deriva dal verbo donare. Nell accezione comune donare è dare senza ricompensa, regalare. Donazione, donare esprimono pertanto concetto assai semplice. Nel campo del diritto le cose stanno diversamente. La donazione è considerata uno degli istituti più complessi ed astrusi del diritto privato (B. Biondi, Le donazioni, Torino, 1961 p. 9). Tutti praticamente comprendono cosa significhi fare o ricevere una donazione, mentre giuristi e legislatori restano perplessi (B. Biondi, Le donazioni, p. 68).
3 Il concetto di donazione (segue) Le ragioni di questa difficoltà sono da ricercare in due aspetti tra loro intimamente connessi: 1) pluralità e varietà nelle manifestazioni delle liberalità tali da presentare oggettive difficoltà di inquadramento; 2) stratificazione nel tempo di impostazioni e di discipline talora in contrasto tra loro.
4 La donazione nel codice civile Art. 769 cc.: La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligazione. Art. art. 782 cc.: co. 1. La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Art. 783 cc.: La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.
5 La donazione nel codice civile (segue) 1) la donazione è un contratto; 2) mediante il quale il donante dispone in favore del donatario di un diritto o assume un obbligazione; 3) per spirito di liberalità.
6 Donazione e testamento La disciplina della donazione nell attuale codice civile è collocata nel libro delle successioni (in fine). Donazione e testamento sono atti ben distinti, anche se talora disciplinati da norme vicine.
7 Donazione e testamento (segue) La donazione è un atto inter vivos, il testamento è un atto mortis causa. La successione avviene per un fatto estraneo alla volontà del testatore. Il testamento è un atto revocabile, la donazione validamente effettuata è irrevocabile.
8 Donatio mortis causa L atto di liberalità fra vivi non si può sovrapporre o confondere con la disposizione dei propri beni fatta mortis causa. Non si riconosce validità nel diritto moderno dell antica donatio mortis causa. (A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 866)
9 La classificazioni della donazione Donazioni reali, obbligatorie, liberatorie. Donazioni dirette ed indirette.
10 La donazione reale Di regola la donazione è un contratto con il quale il donante attribuisce al donatario un proprio diritto (trasferisce la proprietà di un bene, attribuisce un diritto reale diverso dalla proprietà, ad es. concede una servitù, o cede un diritto di credito).
11 La donazione obbligatoria È donazione anche il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l altra assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769 cc.).
12 La donazione liberatoria Si compie donazione anche rinunziando ad un diritto patrimoniale (diritto di credito o diritto reale parziario).
13 La donazione indiretta A volte la causa della donazione ricorre anche in atti differenti dal contratto di donazione. Si tratta dell utilizzazione indiretta di forme giuridiche preordinate a funzioni diverse (es. remissione di un debito, pagamento di un debito altrui).
14 La donazione modale Art. 793 cc. La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all adempimento dell onere entro i limiti della cosa donata. Per l adempimento dell onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato
15 La donazione nel diritto romano La storia della donazione in diritto romano è scandita essenzialmente da taluni provvedimenti normativi: una lex Cincia de donis et muneribus del 204 a.c.; una non meglio conosciuta norma, che si presume consuetudinaria (vd. A. Guarino, DPR., 23.4, ), che avrebbe vietato le liberalità tra coniugi; un oratio Severi de donationibus inter coniunges (206 d.c.); una costituzione di Costantino del 323 d.c; le riforme giustinianee.
16 !! La lex Cincia de donis et muneribus (204 a.c.) Legge che vietava di ricevere dona (vere e proprie liberalità) e munera (liberalità motivate da doveri sociali: regali di nozze, premi per gli avvocati, regali di compleanno) che superassero un certo ammontare (modus). Secondo l opinione che generalmente si accetta (cfr. M. Talamanca, IDR. p. 774), il limite era quello dei assi (misura fissata in materia di legati dalla lex Furia testamentaria tra il 200 ed il 169 a.c.).
17 La lex Cincia de donis et muneribus (segue) La lex Cincia era una lex imperfecta: le donazioni eccedenti il limite fissato dalla legge non venivano fulminate di nullità, ricevevano piuttosto una sanzione sul piano del diritto pretorio.
18 Exceptio e replicatio legis Cinciae Da una certa epoca in poi un apposita exceptio oppure una replicatio legis Cinciae avrebbero consentito, infatti, al donante di respingere la pretesa del donatario, rendendo inoperante un atto iure civili valido. In epoca tardo-classica si stabilì che questi rimedi pretori non erano fruibili dagli eredi (Cincia morte removetur).
19 La donazione come causa Al tempo della lex Cincia non esisteva un negozio tipico di donazione. La donazione costituiva piuttosto una causa, la più diffusa tra le cause autonome (A. Guarino, DPR. 404 s.), che poteva attuarsi attraverso negozi differenti.
20 I negozi La causa donationis poteva realizzarsi attraverso: A) negozi astratti: - traslativi (mancipatio, in iure cessio); - obbligatori (stipulatio, expensilatio); - - abdicativi (acceptilatio); B) negozi a causa variabile (traditio).
21 Gli atti non negoziali Si poteva trattare finanche di atti non negoziali: edificando in un fondo che si sa altrui, lasciando usucapire una nostra cosa... lasciando estinguere una servitù per non uso o anche per usucapio libertatis, perdendo appositamente una lite ecc. (S. Perozzi, IDR. II 719 nt. 1).
22 Donatio imperfecta Nei casi in cui è possibile sollevare l exceptio legis Cinciae le fonti parlano di una donazione imperfecta. É imperfecta la donazione non ancora attuata, esaurita.
23 Donatio imperfecta (segue) In caso di donazione reale attuata attraverso una mancipatio la donazione è impefecta quando alla mancipatio non sia ancora seguita la traditio della cosa. Nel caso di donazione promissoria la donazione è impefecta quando la promessa di attribuzione di un bene non sia seguita dall effettivo adempimento.
24 Animus donandi In caso di acquisti patrimoniali senza un corrispettivo, l elemento decisivo al fine di stabilire se si fosse o non in presenza di una donazione era costituito dall animus novandi, cioè dalla volontà del donante di compiere una liberalità.
25 Animus donandi e causa donationis Come non basta la volontà di donare (animus donandi) senza la obbiettiva attribuzione gratuita (causa donationis), così non basta l attribuzione gratuita senza la corrispondente volontà di attuarla. Si tratta di due elementi inseparabili che devono concorrere a configurare la donazione (B. Biondi, La donazione, p. 34).
26 Le liberalità tra coniugi Le fonti, a partire dall età del principato, attestano un divieto di donazione tra coniugi. Si ipotizza un origine consuetudinaria e non legislativa di tale divieto che si pone in collegamento con le norme a contenuto patrimoniale della Lex Iulia de maritandis ordinibus e della lex Papia Poppea (v. G. G. Archi, La donazione. Corso di diritto romano, Miano, 1960, 195 ss.).
27 Le liberalità tra coniugi (segue) Tutte le liberalità, con qualsiasi negozio si attuino (astratti oppure causali), sono colpite dal divieto purché abbiano determinato un volontario arricchimento di un coniuge a danno dell altro. La sanzione è particolamente dura: le donazioni tra coniugi sono colpite dalla nullità (iniustae).
28 Oratio Severi de donationibus Un orazione degli imperatori Settimio Severo e Caracalla (206 d.c.) stabilì che con la morte del coniuge donante la donazione si sarebbe convalidata e pertanto gli eredi di quest ultimo non avrebbero potuto strappare (eripere) i beni al donatario.
29 La condanna nei limiti del possibile del donator Una costituzione dell imperatore Antonino Pio ( d.c.) introdusse l ipotesi di condanna limitata in favore del donante. Si trattò probabilmente di un parere (rescriptum) formulato in relazione ad una futura condanna in sede di actio iudicati.
30 La condanna nei limiti del possibile del donator (segue) I giuristi posteriori svilupparono la decisione imperiale: - circoscrivendo il campo alle donazioni obbligatorie; - ammettendo la condanna limitata anche in azioni diverse dall actio iudicati; - estendendo il novero delle donazioni obbligatorie ad ogni liberalità.
31 La condanna nei limiti del possibile del donator (segue) Nel digesto giustinianeo il rescritto imperiale è riportato come regula iuris: Ulp. 36 ad Sab : Divus Pius rescripsit eos, qui liberalitate conveniuntur, in id quod facere possunt condemnandos [Il divo Pio rescrisse che coloro i quali sono convenuti in giudizio per una liberalità devono essere condannati nei limiti del possibile].
32 La riforma di Costantino Con Costantino la donazione diventa un negozio tipico. Nelle fonti si parla di pactum donationis, ma anche di contractus. La riforma di Costantino segna una svolta, una fase decisiva nella storia della donazione: importa abbandono dell antica concezione ed il sorgere dell impostazione moderna dell istituto (Biondi, Le donazioni 48).
33 La riforma di Costantino (segue) - Viene espressamente abolita la lex Cincia - - Vengono imposti: 1) la forma scritta scientibus plurimis; 2) la consegna del bene (traditio corporalis) in presenza di testimoni (advocata vicinitate); 3) il deposito dell atto in appositi uffici (allegatio nei gesta).
34 La riforma di Costantino (segue) La donazione deve essere compita secondo le formalità previste a pena di nullità; Tutte le donazioni classiche sono unificate sotto il genus del pactum donationis; La donatio perfecta ed irrevocabile non è più quella esaurita, ma quella compiuta con le forme prescritte.
35 Il regime giustinianeo Giustiniano per un verso accoglie le innovazioni introdotte da Costantino, per un altro le mitiga ritornando al regime classico.
36 Il regime giustinianeo (segue) La donazione viene concepita come negozio causale tipico cui però viene imposta la forma scritta e la registrazione (insinuatio) soltanto per le donazioni che superino un certo ammontare (500 solidi).
37 Il regime giustinianeo (segue) La traditio (ridotta al semplice consenso) diviene presupposto necessario per il trasferimento della proprietà. Accanto al pactum donationis convivono altri negozi compiuti donationis causa che tuttavia non sono più considerate donazioni.
38 Donazione e liberalità Una volta che si è concepita la donazione come atto tipico si crea il dualismo tra liberalità e donazione. A partire dalle innovazioni del tardoantico si creano per gli interpreti nuove possibilità, ma anche problematiche sconosciute all esperienza precedente. Si creano i presupposti per distinguere tra donazione e atti di liberalità diversi dalla donazione, donazione diretta e indiretta.
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