LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI. a cura di Walter Formenton

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1 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI a cura di Walter Formenton

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3 LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI A cura di Walter Formenton

4 La nuova classificazione dei rifiuti pericolosi Ecochem SRL 2015 ECOCHEM SRL via Zamenhof, Vicenza tel http:

5 Presentazione Per un Chimico, la classificazione di pericolo dei rifiuti può essere considerata un arte, innanzitutto per le difficoltà intrinseche, ma, anche, per l incertezza delle regole. A differenza delle merci, i rifiuti non hanno quasi mai un origine completamente nota oppure la loro composizione può variare in modo incontrollato durante i processi che li generano. Pertanto, il percorso che intraprende il classificatore assomiglia a quello dell investigatore: la ricerca è guidata da intuizione, conoscenza e cultura chimica, coerenza nella ricostruzione degli eventi che hanno originato il rifiuto. In molti casi, arrivano a supporto le informazioni fornite dai produttori o dai detentori, ma ci sono situazioni in cui la totale mancanza di notizie o, peggio, la presenza di notizie fuorvianti, può rendere assai problematica una ricostruzione della natura del materiale e, quindi, una corretta classificazione. L analisi chimica è sempre un supporto valido e necessario, tuttavia, isolata dal contesto, questa può non esprimere appieno tutte le sue potenzialità. Ecco, quindi, dove interviene la capacità del classificatore, la sua immaginazione e cultura, che rendono appunto l operazione simile alla creazione di un opera d arte ove l ispirazione e l intuizione, unite alla conoscenza e alla capacità del fare (in questo caso l analisi chimica), danno forma a un significato. La classificazione è subordinata a regole specifiche, definite per fornire un ordine logico a un coacervo d informazioni. La certezza delle regole e la loro invarianza costituiscono i più importanti aspetti per fornire un fondamento di affidabilità all ordine che è stabilito. Se le regole sono incerte, interpretabili o variabili, diventa arduo istituire un ordine logico universale: tale ordine dovrebbe essere applicabile in tutta Italia, per non parlare di Europa, ma, spesso, si registrano interpretazioni diverse già all interno di una stessa regione. E impossibile gestire l economia di un Paese se le regole possono cambiare a ogni campanile. Nel campo della normativa ambientale, nel corso degli ultimi trenta anni, si è assistito a un succedersi di norme incerte e contraddittorie, ispirate spesso da urgenze di piazza e raramente basate su conoscenze scientifiche. Basti pensare alla nozione di rifiuto (per la quale sono stati consumati fiumi d inchiostro), al concetto di recupero, a quello di sottoprodotto, per non parlare del grande, ma costosissimo, fallimento del Sistri. Anche le regole per la gestione dei rifiuti hanno sofferto di queste ambiguità, a livello sia di Unione Europea sia di comunità nazionale, ove il legislatore locale ha aggiunto sempre qualche cosa di suo, quasi sempre peggiorando la situazione. Le regole per la classificazione dei rifiuti non potevano certo sfuggire a queste ambiguità. Si è assistito a un primo tentativo di equiparare i rifiuti ai prodotti commerciali pericolosi, regolando la loro classificazione sulla base

6 dell etichettatura di sostanze e miscele. I rifiuti sono un tipo particolare di merce che, appunto si rifiuta, pertanto, per svariati motivi, la pericolosità dei rifiuti non può essere la stessa delle merci. Partendo da tali presupposti, il legislatore europeo ha dapprima tentato di codificare regole specifiche per i rifiuti, ma limitandosi a considerare solo una parte dei pericoli e lasciando nel vago gli altri casi. Finalmente oggi, il regolamento n. 1357/2014 (Rifiuti Caratteristiche di pericolo) sembra fornire maggiori certezze; anche se permane ancora qualche sospeso importante, come la definizione di pericoloso per l ambiente o eco tossico. Il regolamento, che diventerà efficace il prossimo 1 giugno 2015, varia significativamente la classificazione dei rifiuti rispetto alla condizione attuale, con modifiche a volte più restrittive, ma anche, a volte, con un innalzamento dei limiti di riferimento. Il risultato è che non è semplice la correlazione fra il vecchio e il nuovo sistema di classificazione e, pur considerando che alcune caratteristiche di pericolo sono rimaste sostanzialmente invariate, in alcuni casi, in particolare per le voci HP5 e HP6 (entrambe relative alla tossicità ), le variazioni sono notevoli. L effetto pratico sarà che, da giugno, cambierà la classificazione di pericolo di alcuni rifiuti, da non pericolosi a pericolosi e viceversa, con le evidenti implicazioni gestionali, ambientali ed economiche che questo comporta. Fra le note positive, si deve citare l atteso chiarimento del concetto di sensibilizzazione nei rifiuti e l adozione di concentrazioni limite più elevate rispetto a quelle del CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio di sostanze e prodotti chimici). Non si deve dimenticare che i rifiuti non sono merci e i rischi legati alla loro gestione sono più controllati e limitati nei confronti dei pochi soggetti che possono venirne a contatto. Di contro, i rifiuti hanno un elevata valenza ambientale, proprio la caratteristica di pericolo che nessuno è ancora riuscito a definire con certezza. A fronte di tale impostazione, che, pur con qualche incertezza, sembra andare nella giusta direzione, finalmente supportata anche da un migliorato approccio scientifico, assistiamo di converso a una restrizione da parte del legislatore italiano che, con la recentissima nuova premessa all allegato D alla Parte Quarta del T.U.A. (inserita con la legge di conversione n. 116/2014), sembra ampliare la classificazione di pericolosità dei rifiuti, usando un approccio che ignora completamente la chimica dei rifiuti e richiamando in modo sconsiderato, ed errato il principio di precauzione. Già molti autorevoli autori e importanti associazioni si sono espressi in tal senso. Questa interpretazione, da non prendere nemmeno in considerazione, è viziata da un errore logico di scuola, che la dice lunga, purtroppo, sulla cultura scientifica del nostro legislatore e tradisce, invece, il sottofondo ideologico degli ispiratori. Certo che è quantomeno sorprendente che il Ministero abbia sentito l esigenza di aggiungere una premessa all allegato D, inutile se interpretata correttamente, perché non aggiunge nulla di diverso alla prassi di classificazione nel tempo

7 consolidata, quando lo stesso allegato dovrà, prima di giugno 2015, essere interamente riformulato. Speravamo, ma ancora una volta siamo rimasti delusi, che il nostro legislatore sentisse la necessità di fornire gli indispensabili chiarimenti sulla novella europea di cui al regolamento 1357; ci auguriamo che non lo faccia con lo stesso spirito fazioso e con l uso improprio del principio di precauzione. Proprio con l intento di fornire un percorso orientativo nelle varie, complesse e, a volte, contraddittorie problematiche connesse alla classificazione dei rifiuti, il dott. Walter Formenton, Chimico di lunga esperienza ambientale, ha rielaborato la precedente Guida Tecnica alla classificazione dei rifiuti pericolosi (già pubblicata sul nostro sito adattandola alle nuove disposizioni. Inoltre, abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti l opera in internet, attraverso il nostro sito WEB ( sia per offrire un aiuto ai colleghi, se del caso, ma soprattutto, anche per stimolare un dibattito scientifico e chimico sul controverso argomento e, da ultimo, per ricevere utili suggerimenti, al fine di migliorare la Guida o correggerne inevitabili errori od omissioni. Ringrazio di cuore Walter per il suo impegno e per le lunghe chiacchierate propedeutiche alla stesura finale, ma vogliamo entrambi ringraziare fin d ora tutti quelli che, operando con responsabilità professionale nel campo ambientale, vorranno partecipare al nostro sforzo: il contributo di tanti potrebbe, alla fine, anche far assumere all opera una valenza estesa e importante. Mariano Farina Presidente Ecochem Group SpA

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9 INDICE INTRODUZIONE... 1 QUADRO NORMATIVO La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) Riferimenti alla legislazione sulle sostanze chimiche Principali normative europee relative alla classificazione di sostanze e preparati d interesse nella classificazione di rifiuti pericolosi La legislazione italiana Classificazione dei rifiuti pericolosi Metodi di prova CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI Metodologia per la classificazione dei rifiuti Fase1: il rifiuto è escluso dalla disciplina dei rifiuti? Fase2 : il rifiuto è elencato nel Catalogo Europeo dei Rifiuti? Fase 3: La composizione del rifiuto è nota o può essere determinata? Fase 4: Le sostanze presenti nel rifiuto sono pericolose o POP? Fase 5:Il rifiuto manifesta almeno uno dei pericoli da HP1 a HP15? Fase 6: I rifiuti contengono Inquinanti Organici persistenti (POP)? Note sull'uso della tabella Comparazione fra la classificazione H e HP Tabella 3.1 Comparazione fra la nuova e la vecchia classificazione REPERIMENTO DEI DATI Come identificare una sostanza pericolosa L inventario di classificazione e etichettatura (C&L) La sostanza è elencata nella lista armonizzata del CLP con una voce specifica? La sostanza è elencata con una voce generica armonizzata? C è una voce non armonizzata per la specifica sostanza? Usare la classificazione armonizzata per le classi di pericolo elencate Identificare le classi di pericolo/categorie non elencate o marcate (*) nelle voci armonizzate... 41

10 4.2.6 Esaminare le notifiche per la sostanza specifica. Identificare le indicazioni di pericolo per la classi non armonizzate o contrassegnate(*) nella classificazione armonizzata Per le classi/categorie non armonizzate controllare la classificazione IARC e applicare HP La sostanza possiede altre classi o caratteristiche di pericolo? ECHA GUIDANCE per l applicazione del CLP per determinare la classificazione Ulteriori note sull'uso dell inventario di classificazione Come usare la Tabella 3.1 del CLP Uso delle Schede di Sicurezza per i passaggi da a Come usare le Schede di Sicurezza REACH Scheda di Sicurezza per una sostanza Classificazione in base alla etichette dei prodotti o delle sostanze Altre fonti di dati Tabella 4.1 Classificazione, indice di pericolo, caratteristiche di pericolo e limiti per i rifiuti pericolosi Tabella 4.2 Indici di pericolo e classificazione dei rifiuti Tab. 4.3 Limiti di classificazione di pericolosità per rifiuti contenenti POP Tab. 4.4 Fattori di equivalenza tossica (TEF)... 60

11 Acronimi ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure -Accordo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interne ADR Accord Dangereuses Route -Accordo per il trasporto su strada di merci pericolose ATP Adaptation to Technical Progress -Adeguamento al Progresso Tecnico C&L Inventario Classificazione ed etichettatura dell ECHA CAS Chemical Abstract Service CE Comunità Europea CEE Comunità Economica Europea CER Catalogo Europeo Rifiuti CLP Classification, Labeling and Packaging - Regolamento (CE) N. 1272/2008 DPP Direttiva Preparati Pericolosi DSP Direttiva Sostanze Pericolose - Direttiva 67/548/CEE s.m.i. EC European Comunity ECHA European Chemical agency Agenzia Europea sostanze chimiche EN Norma Europea GHS Globally Harmonised System of classification e labeling Chemicals- Sistema armonizzato Globale di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche GUCE Gazzetta Ufficiale Comunità Europea GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea IARC International Agency for Research on Cancer IEC International Electrotechnical Commission- Commissione Elettrotecnica Internazionale ISO International Standard Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni ONU Organizzazione Nazione Unite PBT Persistent Bioaccumulative Toxic -Sostanze Tossiche Bioaccumulabili Persistenti POP Persistent Organic Pollutants -Inquinanti organici Persistenti QSAR Quantitative structure-activity relationship -Relazione Quantitativa (Qualitativa) struttura attività RE Repeated exposure -Esposizione Ripetuta REACH Registration, Evaluetion, Autorisation of Chemicals -Registrazione, Valutazione, Autorizzazione delle Sostanze Chimiche RID Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses-regolamento per il trasporto internazionale ferroviario dei merci pericolose SDS Safety Data Sheet -Scheda di Sicurezza SE Single exposure- esposizione singola STOT Specific Target Organ Toxicity -Tossicità Specifica per organi bersaglio T.U.A Testo Unico Ambientale - D. Lgs. 152/2006 s.m.i. UE Unione Europea

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13 1 Introduzione La classificazione costituisce la base della procedura di corretta gestione dei rifiuti, dal momento della loro formazione fino al recupero o allo smaltimento definitivo. La gestione è costituita da diverse operazioni compiute sui rifiuti quali manipolazione, movimentazione, stoccaggio temporaneo, trasporto e trattamento o deposizione in discarica, che devono essere condotte in modo appropriato per evitare rischi alle persone, alle cose o all ambiente. La completa conoscenza dei pericoli potenziali che possono derivare dalle operazioni di gestione dei rifiuti permette di assumere le decisioni corrette per eseguire in sicurezza tutte le operazioni di gestione. La classificazione individua, attraverso la conoscenza del rifiuto in base alla sua provenienza, natura e composizione, i pericoli e le corrette procedure da applicare per il recupero o lo smaltimento finale. Essa deve essere eseguita sotto la responsabilità del produttore o detentore del rifiuto che, anche mediante l applicazione del principio di precauzione, rende pubbliche le caratteristiche del rifiuto prodotto o detenuto e avvisa chiunque venga a contatto con esso dei pericoli che possono accadere. Si tratta quindi di un operazione molto delicata, squisitamente tecnica e interdisciplinare che deve essere compiuta da personale con elevato grado di preparazione scientifica, conoscenza delle norme sui rifiuti e sulla sicurezza delle sostanze. Si pensi, ad esempio, alla responsabilità che si assume un produttore che non dichiari un pericolo d infiammabilità del rifiuto e, questo, in seguito, non adeguatamente manipolato o stoccato da persone ignare, provochi l incendio dell edificio nel quale è custodito. Oppure ancora alla possibilità di rilascio di sostanze tossiche che possono avvelenare i soggetti che vengono a contatto con il rifiuto, non adeguatamente protetti perché non avvisati del pericolo. Come per le sostanze e le miscele pericolose vi è l obbligo di etichettare correttamente i contenitori e divulgare le schede tecniche a tutela degli utilizzatori, così deve esserci a maggior ragione una etichettatura per i rifiuti, che presentano spesso effetti di pericolo sinergici per la presenza di diverse sostanze anche incompatibili fra loro. Non bisogna confondere, tuttavia, l etichettatura dei prodotti e delle miscele con quella dei rifiuti, poiché l esposizione ai pericoli è diversa nei due casi: ai prodotti sono esposte in genere tutte le persone, mentre ai rifiuti sono esposti, normalmente, solo gli addetti alla gestione. Vi è l obbligo di individuare i pericoli e indicarli correttamente su tutti i documenti che accompagnano il rifiuto nel suo ciclo di vita mediante l espressione delle caratteristiche codificate di pericolo, da HP1 a HP15. La presente Guida Tecnica è stata sviluppata per fornire i criteri di valutazione per la classificazione dei rifiuti pericolosi alla luce delle definizioni riportate nella revisione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE 1, modificata dal regolamento 2014/1357/UE, 2 il quale ha adeguato le definizioni delle caratteristiche di pericolo allineandole al regolamento 2008/1272/CE 3. La guida è la revisione della nostra precedente Guida tecnica alla classificazione dei rifiuti pericolosi 4 adeguandola alla nuova disciplina del regolamento 2014/1357/UE, utilizzando anche, in particolare, la versione Draft della Waste Classification Guidance on the classification and assessment of waste (1st Edition 2015) -Technical Guidance WM GUUE L 312 del 22/11/ GUUE L 365 del 19/12/ Testo consolidato del CLP modificato da 1 e 2 ATP e rettificato, Documento 2008R1272-IT scaricabile in formato pdf dal sito: 4 Guida tecnica alla classificazione dei rifiuti pericolosi a cura di W. Formenton, scaricabile dal sito

14 Oltre ai testi normativi, si è fatto uso anche di molti documenti resi disponibili su internet da parte di enti pubblici e privati per ampliare al massimo le informazioni disponibili nel settore. Questi contributi sono espressamente citati nelle note, tuttavia ci scusiamo in anticipo se, per distrazione o per dimenticanza, manchi il riconoscimento di qualche contributo. La guida, predisposta come strumento tecnico interno 6 per l attività di consulenza nel campo dei rifiuti, è indirizzata a tutti i soggetti coinvolti nella produzione, gestione e controllo dei rifiuti pericolosi e rappresenta un documento di base per il governo di questi rifiuti. Ringraziamo quanti vorranno concorrere a migliorare questa guida con osservazioni, correzioni, commenti che non mancheremo di accogliere e, se condivisi, pubblicare citando la fonte. Dopo il capitolo 1 (introduzione), che evidenzia gli scopi della guida e la sua struttura, il capitolo 2 sviluppa il quadro normativo di contesto sia a livello europeo sia nazionale. Il capitolo 3 descrive in modo particolareggiato la valutazione dei rifiuti pericolosi con l illustrazione dei metodi applicabili per la classificazione e per l identificazione dei pericoli, con particolare riferimento ai rifiuti elencati nel Catalogo Europeo dei rifiuti, identificati attraverso i codici CER. La tabella 3.1 compara la vecchia classificazione con la nuova. Il capitolo 4 illustra le principali fonti di dati e le istruzioni per utilizzarli. Le tabelle 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 alla fine del capitolo 4 rappresentano gli strumenti principali per la classificazione essendo basate sulle classi e categorie e sui codici d indicazione di pericolo assegnati alle sostanze contenute nel rifiuto, e sui limiti e metodi applicabili per l assegnazione delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15. Le appendici sono degli strumenti utili per l approfondimento dei metodi di valutazione e classificazione: L appendice A riporta il catalogo consolidato dei rifiuti (CER), aggiornato dalla decisione 2014/955/UE 7 e le istruzioni sulle modalità di consultazione. L appendice B riporta le caratteristiche di pericolo dei rifiuti riportate nell allegato III della direttiva quadro sui rifiuti, come modificate dal regolamento 2014/1357/UE. L appendice C riporta in dettaglio le caratteristiche di pericolo con l approfondimento dei metodi di valutazione, basati sui codici specifici d indicazione di pericolo, i limiti applicabili e i metodi di prova utilizzabili nel caso in cui la composizione dei rifiuti non fosse nota o incompleta. L appendice D illustra la classificazione dei rifiuti per il trasporto sulla base dell ADR con la suddivisione nelle classi specifiche di questa norma e il collegamento, quando possibile, con la classificazione secondo le caratteristiche riportate nell appendice C. L appendice E riporta in una tabella sinottica i vari tipi di classificazione delle sostanze chimiche pericolose secondo CE, ADR e classificazione dei rifiuti (HP), che permette la correlazione fra i diversi tipi di classificazione, se e quando possibile. L appendice F riporta il sistema di ordinazione delle sostanze adottato nelle tabelle 3.1 e 3.2 del CLP. Ringraziamenti Rivolgo un particolare ringraziamento al dott. Mariano Farina per le discussioni e lo scambio d idee, specialmente nei casi dubbi; al dott. Francesco Albrizio per i preziosi contributi e alla dott. Roberta Binotto, per i suggerimenti e la correzione del manoscritto. 6 ECOCHEM SRL, via L.L. Zamenhof, Vicenza, 7 GUUE L 370 del 30/12/

15 2 Quadro Normativo Questo capitolo tratta del contesto normativo per la definizione di rifiuto pericoloso come stabilito dalla direttiva quadro sui rifiuti che si rapporta alla legislazione sulle sostanze chimiche. 2.1 La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE La direttiva 2008/98/CE (Direttiva Quadro Rifiuti), sostituisce ed abroga le seguenti direttive: la direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CE 8, modificata dalla Direttiva 91/156/CEE 9 ; la direttiva 75/439/CEE, 10 concernente l eliminazione degli oli usati; la direttiva 91/689/CEE 11 sui rifiuti pericolosi la direttiva 2006/12/CE 12, relativa ai rifiuti, che aveva abrogato la direttiva 75/442/CE. Essa fornisce un ampia definizione europea dei rifiuti pericolosi e stabilisce le norme per la loro regolamentazione ai fini della corretta gestione. L allegato III alla direttiva 2008/98/CE è stato sostituito dal regolamento 2014/1357/UE che è operativo in tutti gli stati membri dell Unione dal 1 giugno Il punto di partenza della direttiva quadro è l identificazione di quali rifiuti si devono considerare pericolosi: pericoloso è definito un rifiuto che possiede una o più delle quindici proprietà pericolose stabilite dall allegato III della direttiva, come modificato dal regolamento 2014/1357/UE (caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15). 2.2 Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) Il catalogo è stato predisposto dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE, 13 in seguito modificata dalle Decisioni della Commissione 2001/118/CE, /119/CE 15 e 2001/573/CE 16 e 8 GUCE L 194 del 25/7/ GUCE L78 del 26/3/91. Testo consolidato, documento 1975L0442 IT , reperibile nel sito: 10 GUCE L 194 del 25/7/ GUCE L 377 del 31/12/ GUUE L 114 del 27/4/ GUCE L 226 del 6/9/ GUCE L 47 del 16/2/ GUCE L 47 del 16/2/ GUCE L 203 del 28/7/2001 3

16 rettificata da GUCE L 262 del 2./10/2001 e GUCE L 112 del 27/4/ L elenco è soggetto a revisioni periodiche ed è riportato nell allegato D al D. Lgs. 205/2010. La decisione n. 955 della Commissione del 18 dicembre ha modificato la decisione 2000/532/CE abrogando gli articoli 1 e 2 e sostituendo l allegato che comprende l elenco dei rifiuti con i codici CER, con un nuovo elenco aggiornato, adeguato al progresso al progresso tecnico e scientifico e alla nuova legislazione sulle sostanze chimiche (CLP, Classification, Labeling and Packaging). Il catalogo elenca i rifiuti, raggruppati in accordo ai processi industriali generali o ai tipi di rifiuti. I rifiuti si distinguono in non pericolosi e in pericolosi, questi ultimi identificati con un asterisco (*) e, in questa guida, sono evidenziati in rosso. I dettagli su come usare il catalogo, la procedura da seguire per identificare un rifiuto, sono stati stabiliti nell allegato alla Decisione della Commissione 2014/955/UE. Le modalità di utilizzazione del catalogo sono anche riportate nell allegato D al Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, 2 modificato successivamente dalla legge 24 marzo 2012 n Il metodo per la classificazione dei rifiuti pericolosi è fornito nel successivo capitolo 3 della presente guida e la loro identificazione nel CER è illustrata nell appendice A. Sia la direttiva quadro sui rifiuti sia il catalogo CER si ispirano, per la classificazione dei rifiuti, alla normativa di classificazione delle sostanze chimiche e delle miscele, anche se i rifiuti sono espressamente esclusi dalla legislazione sulle sostanze chimiche Riferimenti alla legislazione sulle sostanze chimiche I riferimenti normativi per la classificazione ed etichettatura, direttiva 67/548/CEE e 1999/45/CE, sono stati radicalmente modificati dal regolamento 2008/1272/CE 20 (CLP) del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, etichettatura, imballaggio delle sostanze e delle miscele, che ha adottato il GHS (Globally Harmonized system of classification e labelling of chemicals), entrato in vigore il 20/1/2009. IL CLP è stato modificato e integrato dai regolamenti: 2009/790/CE 21 (primo ATP 22 ), 2011/ (secondo ATP), / 24 (terzo ATP), 2013/ (quarto ATP), 2013/ (quinto ATP), 2014/ (VI ATP) e 2014/ (VII ATP) e dal 1 giugno 2015, sostituisce le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Tuttavia dal 2010 il regolamento è già efficace per le sostanze e per i nuovi preparati Testo coordinato, documento 2000D0532 IT in : 18 GUUE L370 del 18/12/ art.1, comma 3 del CLP: I rifiuti quali definiti nella direttiva, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento. 20 GUUE L 353 del 31/12/ GUUE L 235 del 9/5/ Adeguamento al Progresso Tecnico 23 GUUE L 83 del 30/3/ GUUE L 179 del 11/7/ GUUE L 149 del 1/6/ GUUE L 261 del 3/10/ GUUE L 167 del 6/6/ GUUE L 350 del 6/12/ Per l etichettatura delle sostanze consultare il sito dell Istituto Superiore della sanità Tutte le norme attinenti la classificazione e l etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, fondamentali per la classificazione dei rifiuti, nonché i metodi di prova sono reperibili nel sito che contiene, tra l altro, anche la banca dati relativa alle sostanze chimiche. 4

17 2.3.1 Principali normative europee relative alla classificazione di sostanze e preparati d interesse nella classificazione di rifiuti pericolosi Allo stato attuale (febbraio 2015), per quanto riguarda la classificazione di sostanze e miscele pericolose, che sono d interesse per la classificazione dei rifiuti pericolosi, le principali normative europee in vigore sono le seguenti: La direttiva 67/548/CEE (DSP) 30 La direttiva 67/548/CEE, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. ha subito trentuno adeguamenti al progresso tecnico e undici modifiche. Il 28 adeguamento e costituito dalla direttiva 2001/59/CE 31 che ha sostituito l allegato VI, l unico che rimane ancora valido per la classificazione dei rifiuti ai sensi del regolamento 2014/1357, reperibile anche sul sito dell Istituto Superiore di Sanità 32. La direttiva è stata abrogata dal regolamento 2008/1272/CE con effetto dal 1 giugno 2015; le sostanze sono state classificate in base a tale direttiva fino al 1 dicembre 2010; dal 1 dicembre 2010 fino al 1 giugno 2015 si applica il regime di doppia classificazione. Il Regolamento CLP ha sostituito l Allegato I Classificazione ed etichettatura delle singole sostanze pericolose della Direttiva 67/548/CEE con le tabelle 3.1 (classificazione armonizzata GHS) e 3.2 (classificazione secondo DSP) dell Allegato VI di tale regolamento. L'allegato V della direttiva 67/548/CEE, contenente i metodi di prova, è stato soppresso dalla direttiva 2006/121/CE 33 a decorrere dal 1 agosto I metodi di prova sono stati integrati nel regolamento 2008/440/CEE. Gli allegati VII (A,B,C,D) e l allegato VIII sono stati soppressi dall art. 1 della direttiva 2006/121/CE. La direttiva deve ritenersi ormai superata e pertanto non la approfondiamo ulteriormente. Rimane valido, sino all emanazione di nuovi criteri attualmente allo studio, l allegato VI della direttiva esclusivamente per la classificazione dei rifiuti in base agli effetti sull ambiente (HP14) Il regolamento 2008/440/CE Il Regolamento 2008/440/CE 34 sui metodi di prova sostituisce, ai fini del REACH 35, l allegato V della direttiva 67/548/CEE. Poiché tale allegato, precedentemente abrogato dalla direttiva 121/CE, è stato interamente reintegrato nel nuovo regolamento 2008/440/CE, quest ultimo costituisce la normativa di riferimento per la scelta dei metodi di prova da adottare per la classificazione delle sostanze chimiche; è stato rettificato il 16/1/ e adeguato al progresso tecnico dai regolamenti 2009/761/CE 37, 2010/1152/UE 38, 2012/640/UE 39, 2014/260/UE. 40 Il regolamento 2008/440/CE costituisce anche la base per la classificazione dei rifiuti pericolosi mediante metodi di prova come espressamente citato dal regolamento 2014/1357 nei casi in cui 30 Direttiva Sostanze Pericolose 31 G.U.C.E L225 del 21/8/ GUUE L 136/281 del 29/5/2007 (rettifica) adattamento della direttiva 67/548 CEE al regolamento 2006/1907 CE (REACH). 34 Regolamento. 440/2008/CE (GUUE L 142 del ) della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 35 REACH dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals" 36 GUUE L11 del 16/1/ GUUE L220 del 24/8/ 2009 Regolamento 761/2009/CE della Commissione del 23 luglio 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento 440/2008/CE che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 38 GUUE L 324 del 9/12/ GUUE L 193 del 20/7/ GUUE L 81 del 19/3/2014 5

18 manchino le concentrazioni di riferimento per la classificazione. Tuttavia, l allegato alla decisione 2014/955 stabilisce al punto 2 che : Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova (punto 1) Il regolamento 2008/1272/CE (CLP) 41 Il Regolamento CLP, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze 42 e delle miscele 43, modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (DPP) e reca modifiche al regolamento 2006/1907/CE 44. Al fine di facilitare gli scambi mondiali e nel contempo proteggere la salute dell'uomo e dell'ambiente, nell ambito delle Nazioni Unite, nel corso di un processo durato dodici anni, sono stati accuratamente definiti criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura; su di essi si basa il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, «GHS»). Il CLP contiene i criteri di classificazione ed etichettatura, i simboli (pittogrammi) e le avvertenze concordate a livello globale (GHS), pur mantenendo una continuità con la normativa europea. Assicura che le informazioni su tossicità e pericoli associati ai prodotti chimici siano le stesse in tutto il mondo, mantenendo un elevato livello di protezione per la salute umana e per l ambiente. Il regolamento è attualmente basato sulla seconda revisione del GHS dell ONU e tiene conto delle modalità operative e delle procedure fondamentali previste dalla DSP e dalla DPP. Il regolamento CLP è pertanto simile, ma non identico, per quanto riguarda il modo in cui il GHS viene introdotto nel quadro giuridico dei paesi esterni all Unione europea 45. Al pari della DSP, una delle principali finalità del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettano di classificarla come pericolosa. Pericolosa è una sostanza o miscela che risponde ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l ambiente definiti nell allegato I del regolamento CLP (articolo 3 del regolamento CLP). La classificazione è basata sulle proprietà intrinseche delle sostanze, pertanto sul pericolo e non più sul rischio 46. I pericoli sono suddivisi per classi di pericolo e non più per categorie come nella DSP; la classe definisce la natura del pericolo (fisico, per la salute o per l ambiente). 41 CLP acronimo di Classification, Labelling e Packaging 42 Un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione (articolo 2, paragrafo 7, del regolamento CLP). 43 Questo termine ha lo stesso significato di preparato a norma della Direttiva Preparati Pericolosi; definizione: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze (articolo 2, paragrafo 8, del regolamento CLP). La definizione di miscela del regolamento CLP è leggermente diversa da quella del GHS dell ONU che può essere applicata anche al di fuori dell UE. 44 GUUE L 396 del 30/12/2006 (Regolamento REACH). 45 ECHA, Guida introduttiva al CLP La valutazione del rischio pone in relazione un determinato pericolo con l esposizione effettiva degli esseri umani o dell ambiente alla sostanza o miscela che presenta tale pericolo. Il comune denominatore della classificazione e della valutazione dei rischi è l identificazione e la valutazione dei pericoli. Per la valutazione dei rischi va valutata inoltre la probabilità dell esposizione. 6

19 La classe è suddivisa in categorie che specificano la gravità del pericolo. Ad esempio la classe di pericolo per la salute di tossicità acuta (Acute Tox.) è suddivisa nelle categorie 1, 2, 3 e 4 in ordine di tossicità decrescente. Sono elencate 28 classi di pericolo, 27 sono state riprese dal GHS ed 1 dalla DSP. Per le classi di pericolo di tipo fisico si passa dalle 5 categorie della DSP alle 16 classi di pericolo che sono simili a quelle utilizzate per il trasporto di merci pericolose (ADR) 47. Non sono inserite le sostanze che reagiscono con acqua liberando gas tossici o corrosivi; le classi di pericolo per la salute sono quasi identiche alle categorie della DSP ma alcune differenze nei criteri non le rendono sovrapponibili e, in particolare, la classe pericoloso per aspirazione è dedicata a sostanze associate a Xn e frase di rischio R 65; le classi di pericolo per l ambiente comprendono due categorie : tossicità acquatica acuta e cronica, quest ultima divisa in quattro categorie. Alcuni criteri di classificazione sono parzialmente differenti rispetto alla DSP, per esempio: i valori limite per la tossicità acuta orale, cutanea e inalatoria cambiano; le due categorie per la corrosione cutanea (R34 e R 35) diventano tre in base al tempo di esposizione necessario per l insorgere degli effetti; le temperature di infiammabilità che definiscono le classi di pericolo per i liquidi infiammabili sono diverse dalla DSP. Si introduce un approccio diverso per la classificazione delle miscele: il metodo è simile ma una parte delle regole sono differenti. Le indicazioni di pericolo 48 descrivono la natura del pericolo (Hazard) di una sostanza o miscela e includono, se del caso, il grado di pericolo (articolo 2, paragrafo 5, del regolamento CLP). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico unico, costituito dalla lettera H 49 seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo 50 e i due numeri successivi indicano l ordine sequenziale del pericolo nella lista, dal maggiore al minore. Le classi, i codici di classe e categoria di pericolo e i codici di indicazioni di pericolo (H ) con l indicazione di pericolo, necessari per la classificazione dei rifiuti, sono riportati nella tabella 4.2 di questa pubblicazione. Come nella DSP vengono anche forniti i consigli codificati di prudenza e conservazione, frasi S nella DSP e frasi P nel CLP, che non sono utilizzati nella classificazione dei rifiuti. L allegato VI al Regolamento CLP, che ha sostituito l allegato I della direttiva DSP, contiene entrambi i sistemi di classificazione ed etichettatura e rappresenta lo strumento principale per la classificazione dei rifiuti 51 : tab. 3.1, sistema armonizzato CLP; tab. 3.2, sistema europeo DSP. L allegato VII del CLP contiene la tabella di conversione da classificazione CE (frasi di rischio R) alla classe, categoria di pericolo e indicazione di pericolo (indicazioni di pericolo H), utile per gestire il periodo transitorio fino al 1 giugno 2015 e successivamente limitato solo ai pericoli per l ambiente (ecotossico HP14). Il CLP non si applica al trasporto dei prodotti chimici che è disciplinato dalla direttiva quadro 2008/68/CE 52 che attua l accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose 47 European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 48 frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo 49 Hazard statements 50 H2. pericoli chimico-fisici, H3.. pericoli per la salute, H4.. pericoli per l ambiente 51 Con le dovute cautele, vedere il capitolo GUUE L260 del 30/)/

20 su strada (ADR), al trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID) 53 e al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) La legislazione italiana Il recepimento della Direttiva 2008/98/CE, avvenuto con D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ha modificato e integrato la parte IV, relativa ai rifiuti, del D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.) ed ha portato all introduzione di alcune novità in grado di incidere sui criteri di classificazione dei rifiuti. Il D. Lgs. 205/2010 rispetto al D. Lgs. 152/2006 ha in particolare: introdotto la definizione di rifiuti pericolosi; modificato l articolo 184 inerente la classificazione dei rifiuti; sostituito l Allegato D alla parte IV Elenco dei rifiuti istituito conformemente alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 Maggio 2000 alla parte IV in cui sono state modificate alcune parti dell introduzione, in particolare per quanto concerne le voci a specchio ; sostituito l Allegato I Caratteristiche di pericolo dei rifiuti alla parte IV; abrogato gli allegati G e H alla parte IV. Tale decreto deve intendersi modificato, per effetto del regolamento (UE) 1357/2014 dal 1 giugno 2015 nel seguente modo : Allegato D al punto 3.4, i limiti per la classificazione dei rifiuti pericolosi, collegati alle frasi di rischio R della precedente legislazione sulle sostanze pericolose, debbono essere sostituiti da quelli del regolamento 2014/1357 collegati alle indicazioni di pericolo H del CLP. Allegato I : caratteristiche di pericolo per i rifiuti, deve essere corretto con le indicazioni di pericolo HP al posto di H per evitare la confusione con le frasi di indicazione di pericolo di cui al regolamento CLP. Sono state modificate anche le definizioni dei pericoli. In appendice B si riporta la tabella con le nuove denominazioni e definizioni. Per quanto riguarda la classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi sono stati emanati: il D. Lgs. 3 febbraio 1997, n , recepimento della direttiva 67/548/CEE, concernente le sostanze pericolose. Con quest atto, l Italia ha recepito, in una sola volta, tutta la normativa comunitaria in sospeso, fino al nono ATP. E stata abrogata la precedente normativa italiana, venendo a costituire una sorta di testo unico per la classificazione e l etichettatura delle sostanze pericolose. Tale norma deve intendersi sostituita dal CLP. Il D. Lgs. 24 marzo 2003, n.65 56, "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi". Anche tale norma deve intendersi sostituita dal CLP. La legislazione sulle sostanze chimiche è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 145/ Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006, (come modificato dal regolamento 2010/ ), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche. 53 Règlement concernant le trasport International ferroviaire des merchandises Dangereuses 54 Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voie de Navigation intérieure 55 G. U. n. 58 dell'11 marzo Supplemento Ordinario n G. U. n. 87 del 14 aprile Supplemento Ordinario n G.U. Serie Generale, n. 219 del 18 settembre GUUE L133 del 31/5/2010 8

21 2.5 Classificazione dei rifiuti pericolosi La Decisione 2000/532/CE, recepita nell allegato D alla parte IV del T.U.A, ha rivisto l elenco dei rifiuti nonché i criteri di attribuzione della pericolosità. Il punto 3.4 dell introduzione dell Allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, stabilisce che i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" siano rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e che ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva. Nel definire la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose, la decisione 2000/532/CE fa riferimento sia ai limiti di concentrazione previsti dalla Direttiva 1988/379/CEE (sostituita dalla Direttiva 1999/45/CE), sia alla Direttiva 67/548/CEE. Poiché tali norme non sono più in vigore il riferimento è ora al regolamento CLP e l allineamento è effettuato dal Regolamento 2014/1357/UE. La Direttiva Rifiuti stabilisce che la classificazione di un rifiuto pericoloso deve basarsi sulla legislazione europea riguardante le sostanze chimiche. Il regolamento 2014/1357 ha adeguato le definizioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti allineandole al regolamento CLP ad esclusione della caratteristica HP 14 ecotossico, per la quale è necessario uno studio supplementare per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento. Nel frattempo l attribuzione della caratteristica HP14 è effettuata ancora secondo i criteri stabiliti nell allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio 59. In Italia, tuttavia, sino a che non verrà abrogato, rimane valido il metodo ADR, come stabilito dal T.U.A. allegato I modificato dalla legge 28/2012. La Direttiva 2008/98/CE mette in relazione la classificazione dei rifiuti pericolosi con la concentrazione di sostanze pericolose, contenute nel rifiuto, che superano i limiti di concentrazione derivati dalla legislazione sulle sostanze pericolose. Oppure, la classificazione si basa sul risultato di prove eseguite secondo i criteri del regolamento 2008/440 o di altri metodi di prova e linee direttrici riconosciute a livello internazionale, tenendo conto dell art. 7 del regolamento CLP, per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana. Laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose, prevalgono i risultati della prova. La classificazione di pericolosità nel caso dei rifiuti, diversamente dal caso delle miscele, richiede l indicazione delle sole caratteristiche di pericolo (HP) e non anche delle indicazioni di pericolo H e ciò semplifica in alcuni casi la procedura. Quindi la classificazione dei rifiuti si effettua secondo due modalità: sulla base della concentrazione delle sostanze presenti, determinate mediante analisi chimica o altro metodo di calcolo valido, come i bilanci di massa; mediante metodi di prova. Il regolamento 2015/1357 stabilisce che la classificazione di pericolosità del rifiuto venga effettuata sulla base delle concentrazioni delle sostanze presenti, rapportate ai limiti stabiliti in funzione delle indicazioni di pericolo H, per le seguenti classi di pericolosità dei rifiuti: HP4 irritante; HP5 Tossicità per organi letali/aspirazione (ha sostituito la precedente classificazione nocivo); HP6 Tossicità acuta; HP7 cancerogeno; HP8 corrosivo; HP10 Tossico per la riproduzione; HP 11 Mutageno; HP13 Sensibilizzate, HP14 Ecotossico. Per i pericoli HP1 Esplosivo; HP2 Comburente; HP3 Infiammabile, HP12 liberazione di gas a tossicità acuta si fa espresso riferimento ai metodi di prova del regolamento 2008/440 o di altri metodi riconosciuti validi a livello internazionale. Per la caratteristica di pericolo HP9 Infettivo si fa riferimento alla legislazione nazionale. La caratteristica di pericolo HP15 viene assegnata sulla base delle sostanze presenti con riferimento solo alle sostanze esplodenti, indipendentemente dalla loro concentrazione. Salvo che il rifiuto si presenti sotto forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o 59 GUCE L225 del 21/8/

22 potenzialmente esplosive. Tuttavia gli stati membri possono valutare anche altri criteri di applicazione, come la lisciviazione. I rifiuti contenenti POP 60 in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento 2004/850/CE 61 del Parlamento Europeo e del Consiglio devono essere classificati come pericolosi 62. Con la legge n. 28/2012, che ha modificato il punto 5 dell allegato I del D. Lgs. 205/2010, nelle more dell adozione, da parte del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell ISPRA, tale caratteristica è attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell accordo ADR per la classe 9-M6 e M7. Poiché il regolamento 2014/1357 risulta operativo in tutti gli stati membri dal 1 giugno 2015 si intende che tale classificazione non risulta più valida e deve essere sostituita con quella basata sull allegato VI della DSP. Tuttavia poiché sino ad abrogazione, le norme statali in contrasto con i regolamenti europei mantengono la loro validità, salvo essere sanzionate dalla Unione Europea, in Italia si può continuare la classificazione con tale metodo. Riteniamo comunque che, a breve, il legislatore eliminerà il contrasto con la normativa europea. Infine va ricordato che in tutti i casi per i quali sono previsti dei limiti specifici nella colonna Limiti di concentrazione della tabella 3.1 del Regolamento CLP, si applicano i valori limite ivi indicati solo se mancano i limiti di concentrazione generali nel regolamento 2014/1357 e non si voglia effettuare la valutazione con metodi di prova in quanto troppo costosi, o poco affidabili o non disponibili. 2.6 Metodi di prova I metodi di prova da utilizzare sono quelli descritti regolamento 2008/440/CE e in altre pertinenti note del CEN 63 oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciute a livello internazionale. Il ruolo della sperimentazione 64 Il regolamento 2014/1357 e la decisione 2014/955 stabiliscono che i produttori di rifiuti raccolgano informazioni pertinenti e disponibili su tutte le proprietà pericolose di un rifiuto. Tali informazioni devono essere rigorosamente valutate per decidere il rifiuto deve essere classificato pericoloso. Per i pericoli fisici, si ha l obbligo di generare nuove informazioni ai fini della classificazione e salvo che siano già disponibili informazioni adeguate e attendibili. L obbligo di realizzare prove non vale tuttavia per i pericoli per la salute e l ambiente. In generale, se si generano nuovi dati, devono essere soddisfatte alcune condizioni di qualità per garantire la fondatezza della classificazione basata su tali dati. Le prove devono essere effettuate sul rifiuto nella forma o nello stato fisico in cui è immesso nel circuito di gestione e in cui si può ragionevolmente prevedere che sarà utilizzato. Si fa presente che l applicazione dei metodi di prova va evitata, per quanto possibile, in quanto oltre che onerosa anche spesso di dubbia affidabilità e interpretazione. Sperimentazione relativa ai pericoli fisici I pericoli fisici dei rifiuti devono essere determinati mediante prove basate sui metodi o sulle norme cui si fa riferimento nel regolamento 2014/1357, che sono reperibili, ad esempio, nel manuale delle 60 Persistent Organic Pollutants 61 Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del , pag. 7); modificato dal regolamento 2010/756/E in GUUE L 223 del 24 agosto 2010 e dal regolamento 2014/1342/UE in GUUE L 363 del 18/12/ Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/523/CE. 63 CEN: Comité Européen de Normalisation ECHA, Guida introduttiva al CLP

23 prove e dei criteri dell ONU 65 che è normalmente utilizzato per classificare sostanze e miscele per il trasporto. In caso siano disponibili i risultati di prove basate su altri metodi o norme, tali dati possono comunque essere utilizzati, a condizione che siano adeguati ai fini della determinazione del pericolo. Per stabilire l adeguatezza, si deve verificare, eventualmente facendo ricorso a un esperto, che la documentazione sia sufficiente per valutare l idoneità delle prove utilizzate, e se le prove sono state effettuate con la garanzia di un livello di qualità accettabile. Se si devono effettuare nuove prove, si tenga presente che dal 1 gennaio 2014 le nuove prove devono essere realizzate conformemente a un sistema di qualità riconosciuto o tramite laboratori conformi a una norma riconosciuta 66. Prove relative ai pericoli per la salute e l ambiente Il regolamento CLP non impone l obbligo di eseguire nuove prove, che tuttavia possono essere realizzate a condizione che si siano esauriti tutti gli altri mezzi per ottenere informazioni, compresa l applicazione delle regole previste dall allegato XI, sezione 1, del regolamento REACH (articolo 8 del regolamento CLP). Tali regole fanno riferimento all uso di dati esistenti, di dati ottenuti da prove non effettuate in conformità ai principi delle buone pratiche di laboratorio, di dati storici sull uomo, all applicazione della forza probante e all uso dei metodi (Q)SAR5 67, in vitro e del read-across. Si deve fare ricorso al giudizio di esperti per applicare i criteri, ad esempio per valutare i dati sperimentali disponibili ai quali i criteri non possono essere applicati direttamente o utilizzare i dati disponibili sulle miscele che sono simili a quelle da classificare (articolo 9 del regolamento CLP). La sperimentazione su animali deve essere effettuata unicamente quando non sono disponibili altre alternative che offrano dati con un livello adeguato di attendibilità e di qualità. Possono essere effettuate nuove prove senza il coinvolgimento di animali qualora consentano di garantire una classificazione più appropriata, ad esempio in caso di prove di trasformazione/dissoluzione per la classificazione relativa ai pericoli per l ambiente acquatico dei metalli e dei composti metallici poco solubili. La sperimentazione sull uomo non è consentita ai fini del regolamento CLP. Sono tuttavia utilizzabili i dati ottenuti da studi clinici o epidemiologici o da studi di casi validi dal punto di vista scientifico. Sono vietate le prove sui primati non umani (articolo 7 del regolamento CLP). In generale, qualsiasi nuova prova deve essere effettuata conformemente ai metodi di prova previsti dal regolamento /ce; in alternativa, possono essere basate su fondati principi scientifici riconosciuti sul piano internazionale o metodi convalidati secondo procedure internazionali. Le nuove prove che coinvolgono animali devono inoltre essere effettuate in conformità ai principi delle buone pratiche di laboratorio e nel rispetto delle disposizioni della direttiva 86/609/CEE. Di norma, sarà necessario affidare a terzi l esecuzione di tali prove EN ISO/IEC Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di calibrazione 67 (Q)SAR significa relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività 11

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25 3 Classificazione dei rifiuti La classificazione dei rifiuti si prefigge due scopi: determinare a quale tipo di codice appartiene il rifiuto, se a quelli pericolosi assoluti, non pericolosi assoluti o se il rifiuto appartiene ad una voce con un codice a specchio (può essere pericoloso oppure non pericoloso a seconda dei casi); assegnare le caratteristiche di pericolo codificate HP1 HP15. Fig. 3.1 Metodologia di valutazione e classificazione dei rifiuti pericolosi Fase 1 Il rifiuto è escluso dalla disciplina dei rifiuti? SI Nessuna Classificazione NO N O N P E R I C O L O S O non pericoloso assoluto Fase 2 Il Rifiuto è elencato nel catalogo dei rifiuti CER? NO Codice a specchio Fase 3 E nota la composizione dei rifiuti? SI Fase 4 Le sostanze contenute nel rifiuto sono classificate PERICOLOSE o POP? SI pericoloso assoluto (*) NO P E R I C O L O S O NO Fase 5 Il Rifiuto manifesta almeno uno dei pericoli da HP1 a HP15? SI SI NO Fase 6 Il rifiuto contiene POP sopra i limiti di concentrazione stabiliti? SI 13

26 3.1 Metodologia per la classificazione dei rifiuti La classificazione dei rifiuti è un processo complesso che coinvolge la valutazione della pericolosità, l assegnazione del codice del rifiuto e l identificazione se il rifiuto sia pericoloso o no. Con riferimento alla figura 3.1 la valutazione e la classificazione si effettuano attraverso le seguenti fasi: Fase1: il rifiuto è escluso dalla disciplina dei rifiuti? Praticamente tutti i rifiuti, siano essi domestici, commerciali o industriali, sono rifiuti contemplati dalla disciplina dei rifiuti e debbono essere valutati per determinare se siano rifiuti pericolosi. Un rifiuto è definito come: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l obbligo di disfarsi ( art. 183 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Se un rifiuto è escluso dalla disciplina dei rifiuti, non può essere considerato rifiuto e tantomeno, quindi, rifiuto pericoloso Esclusioni dall'ambito di applicazione: art. 185 T.U.A I rifiuti esclusi sono: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D. Lgs. 152/06, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento 2002/1774/CE 68, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento 2002/1774/CE; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell ambito delle pertinenze idrauliche 69 ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione d inondazioni o della riduzione degli effetti d inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 68 Sostituito dal Regolamento 1069/2009/CE (GUUE L 300 del 14/11/2009), recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale). 69 Modificato dall art. 7, comma 8-bis, legge n. 164 del

27 Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. Non si debbono considerare rifiuti inoltre i sottoprodotti o i rifiuti che sono stati recuperati e che perdono la qualifica di rifiuto. Si applicano gli art. 184-bis e ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Sottoprodotto (Articolo 184-bis T.U.A.) 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto Cessazione della qualifica di rifiuto (Articolo 184-ter T.U.A.) 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 70 comma aggiunto dall art. 41, comma 2, legge n. 98 del

28 3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti. 5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto Fase2 : il rifiuto è elencato nel Catalogo Europeo dei Rifiuti? Il catalogo C.E.R elenca 842 rifiuti suddivisi in 20 capitoli che sono collegati sia ai processi che generano i rifiuti sia a specifici tipi di rifiuti. I capitoli sono numerati con due cifre. Questi capitoli debbono essere usati in un certo preciso ordine di precedenza che è descritto in dettaglio in appendice A. Ciascun capitolo contiene sotto capitoli che sono identificati da quattro cifre. All interno di ciascun sottocapitolo si trova la lista di codici a 6 cifre per ciascun rifiuto, ad esempio: 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) carta e cartone Il codice a 6 cifre è da attribuire a carta e cartone, mantenuti separati dagli altri rifiuti, raccolti dalle abitazioni o dalle attività commerciali o industriali assimilabili alla attività domestiche ma che non sono imballaggi per i quali si applica il codice Qualcuno dei codici a 6 cifre è contrassegnato da un asterisco, che identifica un rifiuto pericoloso. I rifiuti senza asterisco non sono pericolosi. Pertanto i rifiuti contrassegnati con asterisco sono rifiuti pericolosi per definizione o pericolosi in assoluto. I rifiuti elencati nel CER possono essere di quattro tipi: Pericolosi assoluti, quindi sempre e in ogni condizione, contrassegnati dall asterisco (*); non pericolosi assoluti, se non contrassegnati da asterisco; pericolosi o non pericolosi a seconda della loro composizione. Infatti, alcune voci sono doppie, i cosiddetti codici a specchio : una voce è contrassegnata con asterisco e l altra no. In tal caso i rifiuti sono chiamati a specchio pericolosi (*), oppure a specchio non pericolosi Voci di rifiuti pericolosi assoluti Queste voci sono marcate con asterisco, ma la descrizione che il codice a sei cifre non ha alcun riferimento specifico o generale a sostanze pericolose. Tali rifiuti sono considerati automaticamente rifiuti pericolosi o pericolosi assoluti. Non c è alcun bisogno di interrogarsi sulla composizione 16

29 chimica del rifiuto per decidere se sia pericoloso. Si devono comunque identificare quali caratteristiche rendano pericoloso il rifiuto, a scopo di cautela per tutte le fasi della sua gestione 71. Queste voci si chiamano Voci assolute pericolose, sono colorate in rosso (nella presente pubblicazione). Per esempio * olio combustibile e carburante diesel Voci a Specchio pericolosi e a specchio non pericolosi Qualche rifiuto può essere pericoloso oppure non pericoloso a seconda che contenga sostanze pericolose in concentrazioni al di sopra di determinati limiti o presenti proprietà pericolose in base a determinate prove. Questi rifiuti sono elencati (di solito appaiati, ma non sempre) con i codici a 6 cifre, e vengono denominati, voci a specchio. Queste voci a specchio, evidenziate in blu nell Appendice A per i rifiuti pericolosi, sono identificate in tal modo perché si riferiscono a sostanze pericolose, in due maniere: 1. un riferimento generale alla presenza di sostanze pericolose, per esempio: * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose Questa voce viene scelta se il rifiuto contiene varie sostanze pericolose, da identificare, sopra un determinato livello. 2. uno specifico riferimento a sostanze pericolose, per esempio: * miscele bituminose contenenti catrame di carbone Questi rifiuti sono classificati pericolosi per la presenza specifica, al loro interno, della sostanza pericolosa catrame di carbone oltre i limiti fissati. Se i rifiuti degli esempi sopra riportati non contengono sostanze pericolose generali o specifiche, allora sono non pericolosi e deve essere scelto l appropriato codice a sei cifre non pericoloso., colorato in marrone nell appendice A. Quindi, le corrispondenti voci a specchio non pericolose degli esempi sopra riportati sono: fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce Voci non pericolose assolute Queste voci sono senza asterisco nel CER e quindi non pericolose sempre, per esempio: scarti di corteccia e legno. Le fasi da 3 a 6, riportate di seguito, si applicano esclusivamente per determinare se un rifiuto, elencato con una voce a specchio, sia pericoloso o no. E molto importante stabilire se una voce non pericolosa fa parte di una voce a specchio, solo in tal caso sono necessarie ulteriori valutazioni prima di assegnare il codice non pericoloso. 71 Si nota una palese insufficienza da parte del legislatore europeo. Succede, a volte, che un rifiuto pericoloso assoluto non manifesti alcuna evidente caratteristica di pericolosità, mettendo in serio imbarazzo il classificatore. Poiché la pericolosità è stata definita dal legislatore, sulla base delle informazioni in suo possesso, allora spetta al legislatore definire anche la caratteristiche di pericolosità. In altre parole oltre che mettere d imperio un asterico sul rifiuto pericoloso assoluto, il legislatore avrebbe dovuto anche indicare per quali caratteristiche HP considera il rifiuto pericoloso. 17

30 3.1.3 Fase 3: La composizione del rifiuto è nota o può essere determinata? Una delle maniere più semplici per identificare se un rifiuto individuato con una voce a specchio sia pericoloso è quella di identificarne la composizione chimica. La composizione del rifiuto può essere determinata usando: le informazioni contenute nelle schede di sicurezza dei prodotti che compongono il rifiuto. Questo è applicabile per prodotti che diventano rifiuti, e per i quali la composizione non viene alterata durante lo stoccaggio o l uso. Altrimenti, se la composizione viene alterata durante lo stoccaggio o la manipolazione del rifiuto, tali informazioni non sono più appropriate ed utilizzabili; la conoscenza dell intero processo produttivo dal quale si possa desumere la composizione del rifiuto; il campionamento e l analisi chimica del rifiuto, che deve essere supportata dalla conoscenza del processo o attività che ha prodotto il rifiuto 72. E importante che il campionamento sia fatto in modo da assicurare che il campione prelevato sia rappresentativo e affidabile. L analisi chimica, specialmente per le sostanze inorganiche, non sempre identifica le sostanze componenti in quanto tali, ma le specie individuali come cationi o anioni ( per esempio, cadmio, solfati, cloruri). In tal caso il detentore del rifiuto ha necessità di determinare quali sostanze siano presumibilmente presenti, sia con ulteriori analisi sia attraverso la conoscenza del processo/attività che produce il rifiuto. Se il detentore non può identificare quali sostanze siano presenti, deve assumere lo scenario peggiore per ciascun componente e valutare conseguentemente il rifiuto. Lo scenario peggiore è l ipotesi di una sostanza, o combinazioni di sostanze, che si possono ragionevolmente supporre presenti nel rifiuto e che rendono il rifiuto pericoloso alle più basse concentrazioni, scartando quelle sostanze che, sulla base della stechiometria, delle proprietà fisiche e chimiche del rifiuto e della provenienza si possano ragionevolmente escludere. Ad esempio se dall analisi chimica risulta che un rifiuto contiene zinco ma non cloruri, certamente non può contenere Cloruro di Zinco (sostanza pericolosa corrosiva), e se proviene da processi di incenerimento è chimicamente ragionevole supporre che lo zinco sia presente come ossido di zinco o carbonato di zinco. Se in un rifiuto l analisi chimica individua una concentrazione di un catione metallico e non si riesce a stabilire quale sia il composto che lo contiene, allora bisogna valutare le altre informazioni disponibili, come il ciclo produttivo, le schede di sicurezza, ecc., in modo da restringere il campo a un ristretto numero di composti possibili. Fra questi si sceglie il composto pericoloso peggiore per una corretta applicazione del principio di precauzione. E evidente pertanto che, anche se le specie chimiche sono state determinate in modo aspecifico, un ragionamento di tipo chimico, per esempio sulla base della stechiometria, o della conoscenza delle sostanze che hanno dato origine al rifiuto o di altre determinazioni più specifiche (ad esempio un ph neutro che esclude sostanze acide o basiche), può identificare ragionevolmente, da un punto di vista scientifico, il composto specifico presente o quantomeno una serie limitata di composti fra i quali scegliere quello più pericoloso. Sembra in contrasto con quanto detto sopra una infelice formulazione del comma 5 dell art. 13 della legge 116/ : 72 Il dr. Albrizio mi segnala questo esempio: un magazzino di cereali esegue una derattizzazione. Il rifiuto, dopo la derattizzazione, sarà costituito da polvere di cereali e da residui di topicida. Se il produttore del rifiuto non informa il chimico del processo che ha originato il rifiuto, è impossibile per il chimico stesso individuare la presenza del topicida. E l informazione deve comprendere anche la scheda di sicurezza del topicida se lo si vuole individuare. La responsabilità della classificazione è in capo al produttore, come precisato dalla norma, in quanto è la persona maggiormente informata sull origine del rifiuto. 73 G.U. n. 192 del 20 agosto

31 5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò 74 noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione. La classificazione come sempre pericolosi dei rifiuti contenenti sostanze non note appare come un applicazione estrema ed unilaterale del principio precauzionale, che invece secondo le precise indicazioni del diritto europeo e nazionale deve sempre essere contemperato dai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Questo aspetto è stato sottolineato recentemente con particolare forza, in Italia, dalla sentenza n. 85/2013 della Corte costituzionale. 75 Tale formulazione presenta una fallacia logica poiché i composti specifici che lo costituiscono possono essere noti non solamente sulla base dell analisi chimica specifica, ma anche con un analisi chimica aspecifica, conoscendo il ciclo di produzione, la scheda informativa del produttore, le proprietà chimiche e fisiche dei composti chimici, ecc. L analisi chimica è solo un tassello della conoscenza e fornisce alcune informazioni che unite ad altre, secondo la corretta interpretazione scientifica, possono permettere, ragionevolmente, di dedurre il composto specifico presente o un gruppo ristretto di composti specifici. Solo fra questi verrà scelto il peggiore, vale a dire quello presente con limiti di concentrazione minori per le proprietà pericolose. Va rilevato che l analisi chimica da sola, anche mediante prove specifiche, non potrà mai essere in grado di dimostrare inconfutabilmente la non pericolosità di un rifiuto a causa dell incertezza delle metodiche analitiche. Secondo una certa scuola di pensiero 76 : La caratterizzazione del rifiuto perché possa essere esclusa la presenza di sostanze pericolose dovrà essere spinta almeno al 99,9% perché possa essere classificato come rifiuto non pericoloso (cioè 999 g su 1000g così da escludere che sia presente 1 g di sostanza pericolosa). Tale drastica posizione dimentica che è impossibile una accuratezza dell analisi fino a questo punto poiché l incertezza delle misure risulta, per ogni componente, di almeno qualche punto percentuale, o anche maggiore se un componente è presente in bassa quantità. Quindi l incertezza della misura nella composizione totale, nel migliore dei casi, può risultare del 2-5% e quindi non si potrà mai escludere che una sostanza pericolosa incognita possa non essere presente allo 0,1%, ma nemmeno all 1%. Se la classificazione si dovesse effettuare solo mediante l analisi chimica completa di tutti i suoi componenti con l accuratezza richiesta, allora l analisi non serve, data l incertezza delle misure, a meno di verificare una ad una, al limite di rivelabilità, tutte le decine di migliaia di sostanze pericolose esistenti. Quindi tutti i rifiuti con codici a specchio sarebbero pericolosi in quanto non si può escludere che una qualsiasi sostanza pericolosa possa essere presente. In altre parole il legislatore europeo non avrebbe dovuto codificare tale classe di rifiuti e considerare pericolosi tutti i rifiuti che non sono pericolosi. L analisi chimica serve solo se si ha una conoscenza del rifiuto in modo da limitare il campo di analisi a quelle sostanze pericolose che si reputano ragionevolmente presenti ed è la determinazione analitica singola che va spinta al limite di rivelabilità inferiore a 0,1%, nel peggiore dei casi. Quindi la classificazione del rifiuto non può prescindere da una sua ragionevole conoscenza che limita il campo delle indagini in modo che le stesse siano fattibili e con il limite di rivelabilità richiesto. E questa la ragione per la quale un rifiuto del quale non si abbia alcuna conoscenza della provenienza deve essere classificato pericoloso. Al contrario se si conosce la provenienza e il ciclo di produzione del rifiuto, le analisi potranno essere ristrette solo alle poche sostanze pericolose che eventualmente si dubita possano essere presenti, anche se queste sono solo una piccola frazione della composizione del rifiuto Fallacia logica nota come negazione dell antecedente. Quella formulata è un caso di scuola come non piove non esco con l ombrello. 75 L. Butti, Tuttoambiente M. Sanna, I codici a specchio in Industrie Ambiente, Un episodio riferitomi dal dr. F. Albrizio in un caso di processo penale: in un rifiuto costituito da stracci unti di olio si era determinata la presenza di oli minerali al 5% e l assenza dei marker cancerogeni, il che rendeva il 19

32 Nella maggior parte dei casi il produttore o il detentore di un rifiuto con voce a specchio ha sufficienti informazioni sulle sostanze chimiche presenti per conoscere se il rifiuto sia pericoloso, per esempio dalle schede di sicurezza dei prodotti impiegati e conoscendo come il rifiuto si è originato. Se ciò non è possibile in quanto il rifiuto non è noto o non è ben conosciuto il processo produttivo e non si conoscono quali sostanze possano essere presenti nel rifiuto o non si possa risalire ragionevolmente ad esse mediante l analisi chimica, un rifiuto con codice a specchio deve essere classificato pericoloso. Metodi diretti di prova per saggiare un rifiuto, come ad esempio l infiammabilità, non sono validi per tutte le proprietà di pericolo e perciò non possono essere usati per classificare un rifiuto, la cui composizione sia sconosciuta, come non pericoloso, ma solo per confermare la pericolosità. I detentori di rifiuti hanno il dovere di determinare quali "voci a specchio" pericolose o non pericolose, si adattino ai rifiuti posseduti. I rifiuti debbono essere classificati come pericolosi quando ci siano insufficienti informazioni a sostegno della dimostrazione che i rifiuti non possiedono caratteristiche pericolose, in particolare quando: la composizione di un rifiuto non è nota, non è possibile determinarla o quella che si conosce è insufficiente per consentire la classificazione secondo la tabella 3.1 del CLP o altre fonti (considerando nel caso peggiore il composto con i limiti di concentrazioni inferiori fra quelli ragionevolmente presenti), oppure per qualsiasi ragione non vi sono informazioni sufficienti per valutare una o più proprietà pericolose, e ci si trovi pertanto nel campo dell incertezza scientifica, il rifiuto deve essere classificato pericoloso, in applicazione del principio di precauzione ai sensi dell art. 13, comma 5, legge n. 116 del Fase 4: Le sostanze presenti nel rifiuto sono pericolose o POP? Se la composizione di un rifiuto con una voce a specchio è nota, si determina se le sostanze presenti sono pericolose. Una sostanza è pericolosa se ad essa si può attribuire una indicazione di pericolo H. Si possono reperire le indicazioni di pericolo rilevanti di una sostanza nell inventario di classificazione ed etichettatura dell ECHA al seguente indirizzo: Consigli su come usare l inventario e cosa fare se la sostanza non è elencata sono forniti nel capitolo 4. Gli Inquinanti Organici Persistenti sono riportati in tabella 4.3 di questa pubblicazione con i limiti per la classificazione dei rifiuti. rifiuto non pericoloso. Il P.M. chiese, in modo in modo alquanto provocatorio, al perito cosa era il restante 95% del rifiuto. Risposta lapalissiana del perito: stracci. 78 E paradossale che in Italia, come invece accade negli altri paesi (vedi Gran Bretagna, ad esempio), non si scriva nella legge che certi rifiuti NON richiedono analisi (perché l analisi è impraticabile e comunque di risultato incerto) e quindi devono divenire pericolosi assoluti o non pericolosi assoluti. Per eseguire un analisi è necessario avere un campione rappresentativo del rifiuto. Tutti conoscono o dovrebbero conoscere le norme sul campionamento. Ma come si possono campionare apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso CER specchio di e ? Come si possono campionare imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o imballaggi contenenti matrici solide porose pericolose per sapere se essi siano effettivamente pericolosi o no CER e , specchio degli altri XX? O ancora, campionare il CER : apparecchiature fuori uso diverse da e ? Ecco il caso che consente di applicare il principio di precauzione con ragionevolezza e non una precauzione senza principi. In questi casi basta togliere la parola diverse o diversi. Si otterranno codici pericolosi assoluti e codici non pericolosi assoluti, senza necessità di analisi e senza contrasti con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2013 sopracitata. Se risultassero pericolosi assoluti non sarà un problema attribuire le H, dato che si conosce, senza bisogno di analisi, il contaminante e, comunque, in caso di dubbio o ignoranza, l analisi avrebbe uno scopo solo qualitativo e non quantitativo (F. Albrizio). 20

33 Per quanto concerne le sostanze pericolose classificate, si fa riferimento all allegato VI Tabella 3.1 del regolamento CLP, come modificato dai successivi ATP, che contiene la lista delle sostanze con classificazione armonizzata. Ci sono tre modi per attribuire una indicazione di pericolo ad una sostanza.: 1. Usare l inventario dell ECHA o l allegato VI, tabella 3.1 del regolamento per la Classificazione, Etichettatura, Imballaggio delle Sostanze (CLP), che riporta le indicazioni di pericolo per molte sostanze chimiche. L allegato VI è la più importante fonte legale per le indicazioni di pericolo. Le sostanze con classificazione armonizzata sono riportate anche nell inventario dell ECHA; 2. reperire le indicazioni di pericolo da fonti affidabili come testi di riferimento o banche dati su internet. Queste fonti debbono essere peer reviewed, il che significa che altri professionisti hanno visionato ed approvato i dati; 3. ricavare le indicazioni di pericolo dalle schede di sicurezza o dall etichettatura dei prodotti. Come meglio precisato al capitolo 4, il metodo migliore è di consultare l inventario dell ECHA che riporta non solo le classificazioni armonizzate, come l allegato VI del CLP, ma anche le classificazioni non armonizzate per le sostanze notificate ai sensi del REACH. La tabella 3.1 di questa pubblicazione illustra i simboli posti sulle etichette dei contenitori di sostanze chimiche. I pittogrammi, a forma di diamante, posti sulle etichette, sono assegnati alle sostanze o alle miscele all'interno di alcune classi di pericolo. Queste classi di pericolo spesso si riferiscono a specifiche proprietà pericolose, quindi una etichetta indica la presenza di sostanze pericolose. Tuttavia l'assenza di un pittogramma non indica che tali sostanze siano assenti. Nell etichetta sono anche riportate le indicazioni di pericolo necessarie per classificare i rifiuti. Quando il produttore del rifiuto ha una approssimata conoscenza dei componenti, ma non può decidere quali sostanze specifiche siano presenti, deve individuare il composto peggiore per ognuno dei componenti e valutare i rifiuti di conseguenza. Il composto peggiore, come già osservato precedentemente, deve essere determinato per ogni proprietà pericolosa ed è la sostanza, o associazione di sostanze, che può ragionevolmente esistere all'interno i rifiuti, alla quale si applica tale proprietà pericolosa. Il composto peggiore può essere diverso per ogni proprietà pericolosa. Per esempio, se la specie chimica A ha una indicazione di pericolo cancerogeno e la specie chimica B di mutageno, entrambe le specie devono essere prese in considerazione (una per ciascuna delle due proprietà pericolose). Se nessuna delle sostanze presenti nel rifiuto ha indicazioni di pericolo e non sono presenti Inquinanti organici Persistenti (POP), il rifiuto non è pericoloso e gli si attribuisce il codice a specchio non pericoloso. Se a qualche sostanza presente si possono attribuire indicazioni di pericolo oppure è POP, passare alla fase Fase 5:Il rifiuto manifesta almeno uno dei pericoli da HP1 a HP15? Se un rifiuto è identificato da una voce a specchio e manifesta almeno una delle caratteristiche di pericolosità da da HP1 a HP15 è un Rifiuto Pericoloso. Ci sono tre metodi per determinare se un rifiuto con una "voce specchio" manifesti una proprietà pericolosa:: comparazione con il limite: comparare la concentrazione di una certa sostanza avente una indicazione di pericolo con il limite riportato in tab. 4.2 di questa pubblicazione; Metodo di prova: eseguire una sperimentazione con un metodo di prova riconosciuto per dimostrare se una particolare caratteristica di pericolosità è presente; Calcolo teorico, limitato al caso in cui in base ad un bilancio di massa sui materiali processati si possa risalire alle concentrazione nei prodotti ottenuti oppure in alcuni casi particolari, come lo sviluppo di gas infiammabili o tossici per reazione con acqua o acidi (HP3 o HP12) o nel caso dei perossidi per il pericolo HP1 (vedi C1). 21

34 Comparazione con il limite Per molti rifiuti il metodo più appropriato è quello di identificare le sostanze pericolose che li compongono (sostanze chimiche contenute nei rifiuti) e quindi utilizzare le loro concentrazioni per identificare se conferiscono caratteristiche di pericolosità ai rifiuti. Se un rifiuto contiene una sostanza pericolosa a una concentrazione pari o superiore al determinato limite di concentrazione del regolamento (UE) 1357/2014 per una delle caratteristiche da HP4 a HP8, da HP10 a HP14, il rifiuto sarà classificato con la "voce a specchio" pericoloso. La valutazione della caratteristica H9 è stata sviluppata sulla base della presenza di agenti infettivi ed è regolamentata dalla normativa nazionale come riportato nell'appendice C9. Per gli inquinanti organici persistenti (POP) i limiti sono stabiliti dall allegato I del regolamento (UE) 1342/2014. La metodologia di valutazione di una caratteristica di pericolosità HP è riportata in appendice C per tutte le 15 HP e comprende: definizione della proprietà pericolosa; gli indici di rischio pertinenti; limiti di concentrazione; un diagramma di flusso che definisce il processo di valutazione per la proprietà pericolosa; informazioni sui metodi di prova applicabili. La tabella 4.1 di questa pubblicazione riassume i limiti per ogni caratteristica di pericolo e il loro rapporto con le proprietà pericolose e quando le proprietà fisiche dovrebbero essere utilizzate per determinare il pericolo. Se voci a specchio pericolose sono collegate ad altre voci a specchio pericolose, o voci pericolose assolute, queste voci collegate devono essere considerate - si veda l'appendice B per ulteriori informazioni Metodi di prova Per le caratteristiche di pericolo da HP1 ad HP3 e per HP15 si applicano necessariamente i metodi di prova. Per un rischio determinato da proprietà fisiche, il test è certamente il metodo più appropriato. Per esempio, per identificare se un rifiuto liquido è infiammabile la temperatura di infiammabilità deve essere inferiore a 60 C ; la determinazione del punto di infiammabilità è probabilmente il metodo più semplice per determinare la pericolosità, anche se dipende dalla concentrazione delle sostanze infiammabili presenti nei rifiuti e potrebbe essere dedotto da queste. Altri esempi di pericoli in cui un test potrebbe essere l'opzione più semplice sono HP1 "Esplosivo", HP2 "Comburente" e HP15 in quanto collegato a proprietà esplosive. I metodi di prova, da utilizzare per accertare le caratteristiche pericolose da assegnare, sono contenuti nel Regolamento della Commissione Europea 2008/440/CE. Il regolamento fornisce metodi diversi per le sostanze pure e per le miscele. La maggior parte dei rifiuti sono miscele, e dovrebbero essere testati quindi come tali 79. Qualora un metodo di prova di cui al regolamento 2008/440/CE sia un test su mammiferi, esso non può essere eseguito sui rifiuti. Se il test è basato su mammiferi, il punto di vista delle Agenzie internazionali è che tali prove non devono essere eseguite. Le Agenzie ritengono che ci siano due opzioni: 79 Per alcune proprietà pericolose i test non sono appropriati (vedi l'appendice C). 22

35 eseguire un test non su mammiferi, surrogato degli effetti biologici sui mammiferi, o se un test non su mammiferi non è disponibile, non si effettua la prova ma si raccolgono dal produttore o da precedenti detentori dei rifiuti altre informazioni prima di assumere la classificazione del rifiuto come pericoloso. Ci sono alcuni test in grado di valutare se un rifiuto è pericoloso senza ricorrere al test su animali. Tra questi semplici test poco costosi, vi è il punto di infiammabilità o il ph, determinazioni che possono essere usate per indicare se un rifiuto è infiammabile o irritante/corrosivo. Alcuni test non definiscono rischi specifici, ma indicano che un rifiuto è pericoloso. Se si utilizza un test non standard, i risultati devono essere concordati con gli Enti di controllo. Non si prevede che il titolare di un rifiuto sconosciuto determini lo stesso come non pericoloso senza prove almeno rudimentali sul rifiuto o senza risalire alla natura del rifiuto da fonti informate. Con i metodi di prova nella maggior parte dei casi si arriva alla valutazione se un rifiuto è pericoloso o meno. Se il rifiuto presenta una proprietà pericolosa gli deve essere assegnato il CER corrispondente pericoloso. Se il rifiuto non presenta caratteristiche pericolose, si deve passare al punto 6 e considerare i POP Fase 6: I rifiuti contengono Inquinanti Organici persistenti (POP)? Se un rifiuto identificato da una "voce di specchio" contiene inquinanti organici persistenti (POP) sopra i limiti di concentrazione previsti dal regolamento (UE) n. 1347/2014, è un rifiuto pericoloso. L'elenco dei POP che devono essere considerati, e il limite di concentrazione che si applica a ciascuno, è riportato in tabella Note sull'uso della tabella 4.2 I detentori di rifiuti pericolosi devono essere consapevoli dei seguenti problemi quando si utilizza la tabella 4.2 del presente testo Effetti di Concentrazione La classificazione assegnata ad una sostanza riguarda la sostanza nella sua forma pura (100%). Se una sostanza non è pura, o è presente come componente di una miscela, lo stesso codice di pericolo potrebbe non applicarsi. Come esempio, l'etanolo è classificato nel CLP come Flam. liq. 2; H225, che indica che al 100% di concentrazione avrà un punto di infiammabilità inferiore a 23 C. Tuttavia, una soluzione acquosa di scarto ("voce a specchio ) che contenga il 4% di etanolo, ha un punto di infiammabilità superiore a 60 C e quindi è un rifiuto non pericoloso per l infiammabilità. A concentrazioni più elevate di etanolo, il punto di infiammabilità diventa inferiore a 60 C così che il rifiuto diventa pericoloso per HP3 "Infiammabile". Come discusso in precedenza, con certe tipologie di rifiuti, la determinazione del punto di infiammabilità è necessaria e opportuna per identificare se i rifiuti sono infiammabili. A differenza del metodo di classificazione precedente non vi è più distinzione fra rifiuti infiammabili (ex H3-B) e rifiuti facilmente infiammabili (ex H3-A) Indici di pericolo supplementari I codici di indicazione di pericolo che iniziano con EUH sono conosciuti come " rischi supplementari". Essi vengono assegnati solo a una sostanza che ha già un altro codice di indicazione di pericolo. Un rifiuto che contiene una sostanza con un codice di indicazione di pericolo supplementare ha rischi di gestione aggiuntivi. I rifiuti contenenti sostanze con i codici di indicazione di pericolo: EUH001, EUH019 o EUH044 devono essere valutati per HP15, vedere l'appendice C15 per ulteriori dettagli; EUH029, EUH031 o EUH032 devono essere valutati per HP12, vedere l'appendice C12 per ulteriori dettagli. 23

36 I rifiuti contenenti sostanze con uno qualsiasi degli altri codici di indicazione di pericolo supplementari, pericolosi o meno, devono essere considerati come aventi rischi di gestione aggiuntivi. Si fa notare che EUH059, pericoloso per lo strato di ozono, è stato sostituito da H420, nuoce alla salute pubblica e all ambiente distruggendo l ozono dello strato superiore dell atmosfera, dal 2 ATP del CLP Proprietà pericolose collegate Alcune caratteristiche di pericolosità sono collegate perché si riferiscono allo stesso effetto: HP4 "Irritante" e HP8 "Corrosivo" sono collegati, perché entrambi fanno riferimento a potenziali danni ai tessuti. I preparati contenenti sostanze corrosive possono mostrare proprietà corrosive o irritanti a seconda della concentrazione della sostanza corrosiva classificata con il codice Skin. Corr. 1A, H314. Ad esempio l acido nitrico viene classificato dal CLP come Skin Corr. 1A, H314. Rifiuti contenenti acido nitrico a concentrazioni maggiori del 5% sono corrosivi HP8, a concentrazioni comprese fra 1 e 5% sono irritanti HP4 e per concentrazioni inferiori a 1% non sono rifiuti pericolosi. Al contrario, le sostanze classificate irritanti non possono mai diventare corrosive a nessuna concentrazione. Le concentrazioni di sostanze chimiche irritanti di diverse categorie di pericolo non sono additive in sede di valutazione dei rifiuti pericolosi ma si sommano le concentrazioni delle sostanze con lo stesso codice di identificazione del pericolo. Le concentrazioni delle sostanze corrosive cutanee, avendo la stesso codice H314 si sommano fra loro anche se appartenenti a codici di classe e categoria di pericolo diverse Skin Corr. 1A, 1B o 1C. Per la caratteristica di pericolo HP5 tossicità per organi bersaglio (STOT), le concentrazioni di prodotti chimici a tossicità specifica STOT non sono additive e la concentrazione di ogni singola sostanza deve essere superiore al limite stabilito per il proprio codice di identificazione del pericolo. Al contrario per la caratteristica HP6 tossicità acuta si sommano le concentrazioni di tutte le sostanze contenute nel rifiuto classificate con la stessa classe o categoria di pericolo di tossicità acuta per la comparazione con il rispettivo limite Test, calcolo e comparazione con il limite Per alcune classi o categorie di pericolo l'opzione indicata è fra test oppure comparazione. Le caratteristiche di pericolo che si possono individuare con le prove sono: HP1 "Esplosivo": la natura esplosiva di un rifiuto non può essere determinato mediante calcolo, così è richiesto il test. Solo per i perossidi organici è disponibile un metodo di calcolo. Vedi l appendice C1 per i dettagli dei metodi di prova. HP2 "Comburente": i test sono necessari per le sostanze che possono potenzialmente presentano rischi HP2. Vedi l appendice C2 per i dettagli dei metodi di prova. HP12: il calcolo o un test è sempre necessario. Se la composizione dei rifiuti è disponibile, lo sviluppo dei gas può essere calcolato. In alternativa, i rifiuti possono essere sottoposti a un test appropriato per determinare se 1 kg di rifiuti svilupperà più di un litro di un gas altamente infiammabile (test per HP3 oppure un gas tossico (test per verificare HP12) in un'ora, per aggiunta di acqua o acido. Vedere le appendici C3 e C12 per dettagli sia del calcolo sia dei metodi di prova. La decisione della Commissione del 18 dicembre che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riporta nell allegato, con riguardo alla valutazione e classificazione: - Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE 81 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida 80 GUUE L 370 del 30/12/ Regolamento 1357/

37 riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana Si riafferma il concetto che la valutazione della pericolosità del rifiuto può essere effettuata oltre che con il metodo di confronto delle concentrazioni con i limiti, anche con metodi di prova, purché questi siano riconosciuti, cercando di evitare, possibilmente, la sperimentazione su animali. laddove una caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova che utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova. Si ribadisce la «prevalenza dei test» rispetto alle concentrazioni e ciò assume particolare importanza, nello specifico, rispetto all ecotossicità La caratteristica HP15 la caratteristica HP15, rifiuto che presenta una delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP 14 che può manifestarsi successivamente, viene attribuita a seguito di indicazioni di pericolo di esplosione, indicato dai codici di pericolo supplementari EUH001, EUH019, EUH044 e H205 (pericolo di esplosione di massa in caso di incendio). Tuttavia gli stati membri possono attribuire tale caratteristica anche sulla base di altri criteri, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione Altre note importanti sull'uso delle norme sull etichettatura I produttori di rifiuti che hanno familiarità con l etichettatura delle sostanze pericolose devono essere consapevoli delle differenze quando si utilizzano questi metodi per valutare i rifiuti pericolosi. Eccone alcune: Gli articoli come le apparecchiature elettroniche non sono classificati come pericolosi dalle norme sull etichettatura. Tuttavia, determinare se tali rifiuti siano pericolosi significa determinare se essi, o i loro componenti, possiedono proprietà pericolose. Si considera la classificazione delle sostanze contenute all'interno dell'articolo, o componente, e le loro soglie di concentrazioni, con riferimento al peso dell'articolo o del componente. La non accessibilità o disponibilità delle sostanze non costituisce un criterio per considerare un rifiuto come non pericoloso. La tabella 3.1 del CLP classifica alcune preparati, ad esempio le miscele di oli minerali, come sostanze. Questi preparati sono trattati come sostanze anche ai fini della classificazione di pericolo per i rifiuti. Le concentrazioni limite di cui alla tabella 3.1 del regolamento CLP non si applicano alla classificazione dei rifiuti pericolosi laddove il regolamento (UE) 1357/2014 fornisce i propri limiti per molte proprietà. Eventuali eccezioni a questa regola sono indicate in appendice C. Le classi e categorie di pericolo e le indicazioni di pericolo (H) non devono essere confuse. La classificazione dei rifiuti viene effettuata sulla base della categorie di pericolo invece che sulla base delle indicazioni di pericolo H. Ad esempio per la classe delle sostanze a tossicità acuta le categorie Acute tox. 1 e Acute Tox. 2 hanno lo stesso indice di pericolo (H330 Oral, H310 dermal, H330 Inhal.) ma limiti diversi ( 0,1% e 0,25% per Oral, 0,25% e 2,5% per dermal, 0,1% e 0,5% per Inhal). 25

38 In sintesi, i passaggi dalla fase 3 alla fase 6 sono I Identificare la composizione del rifiuto II Identificare le classi e categorie di pericolo che si applicano a ogni componente del rifiuto e i corrispondenti codici di indicazione di pericolo H. A tale scopo si utilizza l inventario dell ECHA oppure la Tabella 3.1 del CLP, o fonti alternative come schede di sicurezza per le sostanze non elencate. III utilizzare la Tabella 4.2 del presente documento per identificare i limiti di concentrazione che si applicano ad ogni componente. Se un rifiuto contiene inquinanti organici persistenti (POP) le concentrazioni limiti sono riportate in Tabella 3.3 IV Effettuare le prove se richiesto V Registrare i pericoli, i limiti di concentrazione per ogni componente ed eventualmente i risultati delle prove VI Se uno qualsiasi dei limiti di concentrazione è superato o se una prova è risultata positiva o se non si conosce la composizione, il rifiuto è pericoloso Esempio teorico della metodologia di valutazione di rifiuti pericolosi Un rifiuto A, prodotto da un processo di fabbricazione, contiene il 10% di sostanza chimica X e il 18% di sostanza chimica Y e il rimanente è acqua. Fase 1: Il rifiuto A appartiene alla direttiva rifiuti. La normativa nazionale non contiene disposizioni specifiche che si riferiscono a questo tipo di rifiuto. 26

39 Fase 2: Il rifiuto A è indicato come parte di una "voce specchio" nel CER. Fase 3: La composizione del rifiuto è nota. Contiene il 10% di X, 18% di Y e 72% di acqua. Non sono presenti POP. Fase 4: Il rifiuto contiene sostanze pericolose in quanto: La sostanza X è elencato nella tabella 3.1 del CLP come: Flam. Liq. 2 H225; Acute Tox. 3 (Inhal.) H331; Acute Tox. 3 (Dermal) H311; Acute Tox. 3 H301 (Oral); STOT SE 1 H370 La sostanza Y, che non è elencata nella tabella 3.1 del CLP, ma è riportata nell inventario ECHA come voce non armonizzata notificata, è stata classificata come: Eye Irr. 2 H319; Acute Tox.4 H312; acquatic Acute 1 H400; Acquatic Chronic 1 H410 L'acqua non è elencata nella tabella 3.1 del regolamento CLP e non è considerata pericolosa. Fase 5: Sulla base delle classificazioni delle sostanze chimiche, il rifiuto A potrebbe manifestare le caratteristiche pericolose: HP3 (infiammabile), HP4 (irritante), HP5 (Tossicità specifica per organi bersaglio/ Tossicità in caso di aspirazione), HP6 (Tossicità acuta) HP4 (irritante) e HP14 (ecotossico). Il test di infiammabilità è 75 C. HP3 può essere scartato. Il limite additivo per H331 in tabella 4.2 e nell appendice C4 è 20%. La concentrazione 18% non supera il limite. HP4 può essere scartato. Per una sostanza individuale il limite per H370 in tabella 4.2 e C5 è 1%. La concentrazione della sostanza X (10%) supera il limite. Il rifiuto è classificato HP5. Per HP6 le concentrazioni sono additive e i limiti in tab. 4.2 e C6 sono H331 (3,5%), H311 (15%), H301 (5%), H312 (55%). La concentrazione della sostanza X (10%) supera il limite per H331 (3,5%) e per H301 (5%). Il rifiuto è classificato HP6. Il limite additivo per H400 è 25% e per H410 è 0,25% dalla tabella 4.2 e C14 (2,5% in ADR). La concentrazione della sostanza Y (18%) supera il limite (anche ADR). Il rifiuto è classificato HP14. Il rifiuto A è pericoloso per HP5 (Tossicità specifica per organi bersaglio), HP6 ( Tossicità acuta), HP14 (ecotossico). Conclusione: per l assegnazione del codice CER al rifiuto si deve usare la voce a specchio del codice CER pericoloso (con asterisco). 3.2 Comparazione fra la classificazione H e HP La nuova classificazione dei rifiuti pericolosi comporta una revisione delle precedenti classificazioni poiché i criteri, per alcune caratteristiche di pericolo, sono mutati. Non è possibile stabilire semplici regole di trasformazione delle vecchie caratteristiche H nelle nuove caratteristiche HP. In alcuni casi esse sono rimaste invariate ma, in altri casi, hanno subito dei cambiamenti significativi, a volte con espansione dell ambito di applicazione, altre volte con una contrazione dello stesso. Alcuni pericoli che in precedenza afferivano ad una caratteristica di pericolo sono stati trasfusi in un altra caratteristica. Alcuni limiti sono stati variati o meglio specificati, a volte innalzandoli, altre volte abbassandoli. Il risultato finale è che le vecchie classificazioni debbono essere parzialmente riviste alla luce dei nuovi criteri e ciò potrà comportare anche una variazione della pericolosità dei rifiuti per alcune caratteristiche. Inoltre alcuni rifiuti in precedenza non pericolosi potrebbero diventare pericolosi e viceversa. 27

40 Si consiglia di iniziare a classificare i rifiuti con entrambi i sistemi sin da ora e per tutto il periodo transitorio sino al 1 giugno 2015, rivedendo anche le classificazioni già effettuate in modo da accertare l incidenza della nuova disciplina sulla gestione dei propri rifiuti. Nella tabella 3.1 si riportano le comparazioni, in modo da orientare il lettore verso la revisione di quelle caratteristiche che possono essere variate. Riportiamo qui di seguito un commento sulle relazioni fra i pericolo HP ed H. HP1: anche se non è possibile la trasformazione completa delle frasi R in quelle H per gli esplosivi, secondo la tabella 1.1 dell allegato VII del CLP, tuttavia la categoria E corrisponde alla classe Expl e i perossidi AB e le sostanze autoreattive AB, anche in precedenza, erano classificati E:R2 o E: R3; la classificazione non è variata anche perché è basata sullo stesso metodo di prova A14. H1 = HP1. HP2: Il campo di applicazione si è ristretto non comprendendo più i perossidi organici CDEF. E necessario quindi rivedere quelle classificazioni che attribuivano la caratteristica H2 sulla base della presenza dei perossidi organici. Poiché i perossidi sono ora classificati infiammabili c è uno scambio di pericolosità fra H2 con HP3 82. Pertanto se il rifiuto non contiene perossidi organici: H2 = HP2. Se il rifiuto contiene solo perossidi organici non è pericoloso per HP2, tuttavia lo può essere per HP3. Se la classificazione è stata effettuata sulla base dei risultati dei metodi di prova, che sono rimasti gli stessi, la classificazione rimane invariata. HP3: è sparita la distinzione fra facilmente infiammabile H3-A, con le cinque sottoclassi indicate da un trattino, e infiammabile H3-B. La classificazione è basata sui metodi di prova che sono rimasti gli stessi. Tuttavia il limite per la prova di infiammabilità è stato aumentato da 55 a 60 C e, per i gasoli, carburanti diesel, oli da riscaldamento leggeri, sino a 75 C. Pertanto per i gas e i solidi la classificazione rimane invariata ma non per i liquidi a causa dell aumento del punto di infiammabilità che amplia l ambito di applicazione del pericolo. Alcuni rifiuti liquidi, in precedenza non classificati H3, potrebbero avere la caratteristica HP3. Per questa caratteristica i rifiuti potrebbero peggiorare la classificazione da non pericolosi a pericolosi 83. HP4: Si è ristretto il campo di applicazione poiché il pericolo Xi: R37 irritante per le vie respiratorie è diventato tossico per organi bersaglio che appartiene al pericolo HP5. In genere R37 è quasi sempre accompagnato da R38 o R41 e pertanto la classificazione non varia. Alcuni rifiuti, ad esempio contenenti esametilendiammina, classificata Xi:R37, potrebbero non avere più la caratteristica HP4, tuttavia la pericolosità viene mantenuta come HP5 poiché il limite è del 20% in entrambi i casi. Tuttavia alcuni rifiuti contenenti sostanze Xi:R37 a concentrazione inferiore al 20% ma anche Xi:R36/38 con somma maggiore del 20% ma inferiore al 40%, potrebbero essere stati classificati pericolosi, in precedenza come H4, mentre ora non sono pericolosi né per HP4 e nemmeno per HP5 84. Per questa caratteristica i rifiuti potrebbero essere declassificati da pericolosi a non pericolosi. Anche se, nella pratica, i rifiuti possono mantenere la pericolosità per altre caratteristiche. HP5 e HP6: Le denominazioni delle caratteristiche di pericolo H5 nocivo ed H6 Tossico sono state radicalmente modificate per allinearle al CLP. La dizione nocivo è sparita e la caratteristica si riferisce ora alla tossicità per organi bersaglio, mente per tossico si intende ora la tossicità acuta. A causa di ciò c è stato un rimescolamento delle voci di pericolo fra le due caratteristiche: alcuni pericoli che afferivano ad H6 sono passati ad HP5 e viceversa. Alcuni limiti si sono alzati da 0,1 a 1%, 82 Ad esempio il prodotto di reazione del borace con acqua ossigenata, acido acetico e anidride acetica è classificato H242, cioè infiammabile (HP3), mentre in precedenza era classificato O; R7 (H2). 83 Un rifiuto contenente acqua e gasolio, che ha un punto d infiammabilità di 65 C, in precedenza non era pericoloso H3, ma ora può essere pericoloso per HP3. 84 Un rifiuto contenente Nabam, un pesticida, etichettato Xi: R37 al 11% e Proxan-sodio, un erbicida, etichettato Xi:R38 al 15% era pericoloso per H4; ora è classificato Skin Irr. 2; H315 e STOT SE 3; H335, con il limite del 20% in entambi i casi e pertanto non è pericoloso né per HP4 né per HP5. Tuttavia è pericoloso per altre caratteristiche come HP13, giacché Nabam è anche Skin. Sens. 1 H317 con il limite del 10%, oltre che HP14. 28

41 mentre altri abbassati da 3% ad 1%; un limite complessivo di 25% è stato suddiviso specificatamente nelle varie voci. Inoltre a questa caratteristica è stato ricondotto un pericolo che prima afferiva ad H4. Tutte queste variazioni, quindi possibilità di combinazione, rendono praticamente impossibile stabilire delle regole semplici per la trasformazione, quindi è necessaria una verifica caso per caso. Tuttavia si può osservare che, in precedenza, rifiuti classificati T:R39 o T:R48 erano pericolosi sopra il 3% per H6 ora lo sono per HP5 sopra 1%. Quindi alcuni rifiuti che in precedenza potevano non essere pericolosi possono ora esserlo diventati. Di converso, rifiuti con T+; R39 in precedenza pericolosi sopra 0,1% lo sono ora solo sopra 1%. pertanto rifiuti in precedenza pericolosi possono ora essere declassati a rifiuti non pericolosi. Rifiuti contenenti sostanze classificate con Xn avevano un limite come sommatoria del 25%, mentre ora ci sono limiti per ogni singolo pericolo ex-xn e la somma di questi limiti e pari al 30%. Inoltre questi limiti sono confluiti in HP6 ma con somma solo per le singole categorie e non per tutti gli ex- Xn. Di fatto è come se i limiti si fossero complessivamente alzati. Inoltre per HP6 i limiti si sono alzati in generale e pertanto alcuni rifiuti in precedenza pericolosi potrebbero ora essere non pericolosi. HP7: Le classificazioni sono rimaste invariate (è cambiata solo la denominazione); i limiti sono gli stessi e pertanto la classificazione non cambia: H7 = HP7. HP8: In precedenza venivano classificate corrosive H8 i rifiuti che contenevano le sostanze C: R35 (Skin Corr. 1A) superiori al 1%, mentre ora sono HP8 solo se superano il 5%. Per concentrazioni fra 1 e 5% tali rifiuti sono ora classificati HP4. Secondo una certa scuola di pensiero, anche in precedenza, seguendo le indicazioni della direttiva DSP i rifiuti si sarebbero dovuti classificare H4 e non H8 fra 1 e 5%. La nuova disciplina mette chiarezza in proposito. Inoltre ai fini della classificazione HP8, si prende in considerazione la somma di tutte le categorie Skin Corr. 1A, 1B e 1C, mentre in precedenza si considerava solo C:R34 (Skin Corr. 1A1B) superiore al 5%. Ciò di fatto amplia il campo del pericolo anche per l inclusione di Skin Corr. 1C che prima non veniva considerato. Nella realtà, al momento, non è dato reperire sostanze con Skin Corr. 1C nella tabella 3.1 del CLP e pertanto, di fatto, l ampliamento è solo teorico. Poiché è stata posta la soglia di 1% per skin Corr. 1A, sopra 1% il rifiuto è comunque pericoloso per HP4 anche se la somma Skin 1A + Skin 1B non supera il 5%. Pertanto la classificazione di pericolosità dei rifiuti non varia ma si ripartisce meglio fra HP4 e HP8, ripartizione che prima poteva essere giudicata dubbia. HP9: nessuna variazione. HP10: Pur non essendo variate le categorie, che vengono semplicemente ridenominate, tuttavia i limiti sono diminuiti passando dal 3% allo 0,5% e dal 5% al 3%, di conseguenza alcuni rifiuti in precedenza non pericolosi potrebbero ora esserlo. HP11: Nessuna variazione nelle categorie e nei limiti, quindi la classificazione rimane invariata. HP11 = H11. HP12: la classificazione si effettuava mediante prova o con un calcolo teorico, che sono rimasti invariati sino a che non verranno precisate le linee guida. Di conseguenza, per ora, HP12 = H12. HP13: Se, in precedenza la classificazione era effettuata con criterio di precauzione, stabilendo come limiti quelli della tabella 3.2 del CLP, in generale molto bassi, allora il limite 10% risulta molto elevato e pertanto molti rifiuti che in precedenza erano classificati come pericolosi diventano ora non pericolosi. Se, al contrario, tale caratteristica veniva ignorata, in quanto non esistevano metodi di prova, molti rifiuti prima non pericolosi possono ora essere pericolosi. HP14: Nessuna variazione essendo rimasto invariato il metodo di classificazione basato sulla direttiva DSP. In Italia tuttavia la classificazione si effettua secondo il metodo ADR che risulta meno cautelativo rispetto al precedente. Se, e quando, l Italia abrogherà la norma introdotta con la legge 28/2012, allora molti rifiuti in precedenza non pericolosi diventeranno pericolosi. 29

42 HP15: in precedenza non esistevano criteri certi per la classificazione. Ora si è finalmente chiarito il campo di applicazione, limitato alle proprietà esplosive, anche se non sono stati fissati limiti e quindi si applicano i metodi di prova. Nella tabella sottostante 3.1 si riporta un quadro sinottico per la comparazione: in giallo è segnato il campo di applicazione della nuova classificazione e in azzurro quello della precedente classificazione. La correlazione fra le frasi si rischio R e i codici di indicazione di pericolo è stata effettuata in base alla tabella 1.1, allegato VII del CLP. 30

43 Tabella 3.1 Comparazione fra la nuova e la vecchia classificazione Classificazione nuova Classificazione precedente Codici di classe e Categoria di pericolo Codici di pericolo Unst. Expl. H200 E Expl. 1.1 H201 E Expl. 1.2 H202 E Expl. 1.3 H203 E Expl. 1.4 Metodi di HP1 H204 E Self-react A prova E;R3 H240 Org. Perox. A E;R3 Self-react B E;R2 Org. Perox. B H241 E;R2 Limiti Frasi R Limiti Note Metodi di prova H1 La classificazione, essendo basata sullo stesso metodo di prova, rimane invariata. Ox. gas 1 Ox. Liq. 1 Ox.Sol. 1 Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 Ox.Sol. 2, Ox.Sol. 3 HP2 H270 H271 H272 Metodi di prova O;R8 O;R9 O; R8 Org. Perox. CDEF H242 O;R7 Metodi di prova H2 La nuova classificazione esclude i perossidi CDEF. Se si basa sui metodi di prova, rimane invariata Flam.Gas 1 H220 F+; R12 Flam. Gas 2 H221 F+; R12 Aerosol 1 H222 - Aerosol 2 H223 - Flam. Liq. 1 H224 F+; R12 Flam. Liq. 2 H225 F; R11 Flam. Liq. 3 H226 F; R10 Flam. Sol. 1 F H228 Flam. Sol. 2 Metodi di F Self -react CD prova HP3 Self-react EF Org. Perox. CD H242 P.I. < 60 C F+: R12 Org. Perox. EF Pyr. Liq. 1 Pyr, Sol. 1 H250 F :R17 Self-heat 1 H251 Self-heat 2 H252 F; R15 Water-react 1 H260 Water-react 2 F; R15 H261 Water-react 3 Metodi di prova P.I. < 55 C H3-A H3-B La classificazione viene ampliata anche a sostanze liquide con P.I. fra 55 e 60 C ed a gasolio, carburanti diesel, oli da riscaldamento leggeri da 55 C fino a 75 C. Rivedere la classificazione Skin corr. 1A Eye dam. 1 Skin irr. 2 +Eye irr. 2 HP4 H314 H318 H315 + H319 1% Σ Cn < 5% Σ Cn 10% Σ Cn 20% C;R35 1% R35 5% Xi;R41 R41 10% Xi;R36 Xi;R38 Xi; R37 R36+R37+R38 20% H4 Non è compreso R37 (STOT SE 3; H335)) Rivedere la classificazione. STOT SE 1 H370 1% T+;R39/26/27/28 0,1% (H6) T:R39R23/R24/R25 3% STOT SE 2 H371 10% Xn; R68/20/21/22 STOT SE 3 H335 20% Xi; R37 20% (H4) STOT RE 1 HP5 H372 1% T; R48/23/24/25 3% (H6) STOT RE 2 H373 10% Xn; R48/21/22 Asp. Tox., 1 H304 Σ Cn 10% Xn; R65 Acute Tox. 4 (inhal) H332 Xn 25% Xn;R48/20 H5 Alcuni pericoli che prima erano H6 o H 4 diventano HP5. I limiti sono suddivisi e diminuiti. Rivedere la classificazione. 31

44 Acute Tox.1 (Oral) Acute Tox. 2 (Oral) H300 H300 Σ Cn 0,1% Σ Cn 0,25% T+; R28 0,1% T+; R28 0,1% Acute Tox. 3 (Oral) H301 Σ Cn 5% T;R25 3% Acute Tox 4 (Oral) H302 Σ Cn 25% Xn; R22 25% (H5) Acute Tox.1 (Dermal) H310 Σ Cn 0,25% T+; R27 0,1% Acute Tox.2 (Dermal) H310 Σ Cn 2,5% T+;R27 0,1% Acute Tox.3 (Dermal) HP6 H311 Σ Cn 15% T; R24 3% Acute Tox.4 (Dermal) H312 Σ Cn 55% Xn; R21 25% (H5) Acute Tox 1 (Inhal.) H330 Σ Cn 0,1% T+; R26 0,1% Acute Tox.2 (Inhal. H330 Σ Cn 0,5% T+; R26 0,1% Acute Tox. 3 (Inhal.) H331 Σ Cn 3,5% T; R23 3% Acute Tox. 4 (Inhal.) H332 Σ Cn 22,5% Xn; R20 25% (H5) H6 Le concentrazioni limite sono state meglio specificate ed aumentate nel caso di tossicità dermica. Alcuni rifiuti prima pericolosi possono ora non esserlo. Alcuni rifiuti H5 sono ora HP6. Rivedere la classificazione Carc. 1A Carc. Cat 1 0,1% H350 0,1% Carc. 1B HP7 Carc. cat. 2 0,1% Carc. 2 1,0% Carc. cat. 3 1% Skin Corr. 1A C R35 1% Skin Corr. 1B HP8 H314 Σ Cn 5% C R34 5% Skin Corr. 1C H7 H8 La classificazione rimane invariata La classificazione varia perché comprende anche Skin corr.1c. Da 1 a 5% Skin. Corr. 1A, il rifiuto è irritante. HP9 H9 La classificazione rimane invariata Repr. 1A H360 ind. 0,3% R60 o R 61 0,5% Repr. 1B HP10 Repr. 2 H361 ind. 3,0% R62 o R 63 5,0% H10 I limiti sono stati ridotti. Alcuni rifiuti non pericolosi possono diventare pericolosi Muta. 1A H340 ind. 0,1% R46 0,1 Muta. 1B HP11 Muta. 2 H341 ind. 1,0% R40 1,0 H11 La classificazione rimane invariata A contatto con l acqua libera gas tossici A contatto con acidi libera gas tossici A contatto con acidi libera gas molto tossici HP12 H340 EUH031 EUH032 linee guida metodi di prova o calcolo H12 La classificazione rimane invariata Skin Sens. 1,1A,1B HP13 H317 10% R43 tab. 3.2 CLP H13 Nuovo criterio classificazione. Prima si applicava solo se esistevano metodi di prova. 32

45 Resp. Sens. 1,1A1B H334 R42 tab. 3.2 CLP I limiti sono molto aumentati Rivedere la classificazione Acquatic Acute 1 Acquate Chronic 1 Acquate Chronic 2 Acquate Chronic 3 Acquate Chronic 4 HP14 H400 (R50) H410 (R50-53) H411(R51-53) H412(R52-53 H413 valore più basso tab. 3.2 CLP oppure Equazione 1 Equazione 2 Equazione 3 Equazione 4 ADR valore più basso tab. 3.2 CLP oppure Equazione 1 85 Equazione 2 Equazione 3 Equazione 4 ADR H14 La classificazione rimane invariata Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio Esplosivo allo stato secco Può formare perossidi esplosivi HP15 H205 EUH001 EUH019 se contiene le sostanze contrassegnate con i codici indicati - R1 R19 H15 Mancano i criteri. Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato UH044 R44 R4 85 vedi nota 97 33

46 34

47 4 Reperimento dei dati Come identificare una sostanza pericolosa Una sostanza pericolosa è una sostanza alla quale viene assegnato un codice di indicazione di pericolo, valutato con le modalità del regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) relativo alla Classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle Sostanze e delle Miscele. Le sostanze sono suddivise in tre gruppi: sostanze elencate nella tabella 3.1 del CLP, con classificazione armonizzata; sostanze non elencate nella classificazione armonizzata, notificate all'agenzia Chimica Europea in conformità con il CLP, ai sensi del REACH; altre sostanze non elencate. La figura 4.1 e la sezione 4.2 descrivono le fasi da seguire per determinare la classificazione di una sostanza. Nota: Le classificazioni di prodotti chimici utilizzati come esempi in questo capitolo sono aggiornati al momento della pubblicazione. Esse potrebbero, da allora, essere state cambiate. Utilizzare solo le fonti dei dati qui indicati, non le classificazioni presentate in questi esempi, per determinare la classificazione attuale di queste sostanze. 4.2 L inventario di classificazione e etichettatura (C&L) L inventario di classificazione ed etichettatura (C&L Inventory) è il database del CLP fornito dalla Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA). Il database contiene: la classificazione delle sostanze armonizzate della tabella 3.1 del CLP (come modificato dagli Adeguamenti al Progresso Tecnico, ATP), e la classificazione di altre sostanze notificate all'agenzia chimica europea (per qualsiasi scopo). L'inventario deve essere usato come indicato nei paragrafi seguenti. Useremo il cromato di piombo, il solfato di piombo e il rame idrossido per illustrare i passaggi La sostanza è elencata nella lista armonizzata del CLP con una voce specifica? Il primo passo è identificare se la sostanza specifica è presente con un voce armonizzata nell inventario C&L dell ECHA. Le voci armonizzate sono elencate anche nella Tabella 3.1 del CLP (come modificata dagli ATP). Le classi e categorie di pericolo qui riportate hanno la precedenza legale su tutte le altre fonti di informazione per la classificazione della sostanza. 86 Questo capitolo riprende l appendice B della DRAFT Waste Classification : Guidance on the classification and assessment of waste (1st edition 2015). 35

48 Fase 4.1: Inventario della classificazione ed etichettatura La sostanza è elencata nella lista armonizzata del CLP con una voce specifica? SI SI NO La sostanza è elencata con una voce generale armonizzata? Usare la classificazione armonizzata per le classi/categorie di pericolo elencate SI NO C è una voce non armonizzata per la specifica sostanza? Tutte Identificare la classi non elencate o marcate (*) NO Tutte Esaminare le notifiche per la sostanza specifica. Identificare le indicazioni di pericolo per la classi non armonizzate o (*) nella classificazione armonizzata SI Fase 2: altre fonti Tutte Per le classi/categorie non armonizzate controllare la classificazione IARC e applicare HP7 Tutte Vedere ECHA GUIDANCE per l applicazione del CLP per determinare la classificazione La sostanza possiede altre classi o caratteristiche di pericolo? SI o non noto NO FINE 36

49 L'inventario ha una pagina di ricerca, che consente di trovare queste voci, nel sito: Immettere il nome chimico CE (in inglese) parziale o intero nel campo Substance name, o un altro identificatore: numero CE, numero CAS, numero dell annesso VI del CLP, nel campo Other Identifier ; Spuntare la casella Search only harmonised substances, e Leggere e accettare legal disclaimer. Quando si inserisce il nome della sostanza si può utilizzare un nome parziale (ad esempio lead per la ricerca di cromato di piombo), ed essere consapevoli delle differenze di ortografia internazionali. Questa ricerca trova un elenco di sostanze armonizzate sia specifiche che generali. 37

50 Si identifica la voce lead Chromate e si clicca su simbolo della lente d ingrandimento sulla destra. Per aiutare l identificazione l inventario include alcuni nomi alternativi dell International Chemical Identification e i numeri di identificazione: Index Number, EC Number e CAS Number. Il programma fornisce velocemente la classificazione CLP con le indicazioni di pericolo aggiornate da ATP (in questo caso il 1 ATP). 38

51 4.2.2 La sostanza è elencata con una voce generica armonizzata? Se nell inventario non c'è una specifica voce armonizzata per la sostanza di interesse, è necessario ripetere il passaggio precedente per verificare se esiste una voce armonizzata generica, per un gruppo di sostanze correlate che include tale sostanza (ad esempio composti di piombo che include solfato di piombo non elencato nelle voci armonizzate). queste voci generiche sono numerose, come, ad esempio, per arsenico, piombo, cadmio, cromo, mercurio, stagno, antimonio, berillio, bario e composti di cianuro. Si consiglia di cercare queste voci generiche nello stesso modo descritto sopra (barrando la casella Search only harmonised substances ) nel passaggio precedente, ma utilizzando un nome di sostanza parziale (ad esempio lead) o il nome del gruppo, se del caso, e se questo non identifica alcuna voce rilevante, è possibile produrre l elenco contenente la maggior parte delle voci armonizzate generiche inserendo solamente exception nel campo Substance name. Quindi, una ricerca di lead sulphate non individua nessuna sostanza con tale voce armonizzata specifica, ma una ricerca di lead identifica fra le altre voci anche la seguente voce armonizzata per lead compounds with the exception of those specified elsewhere in this annex che si applica a tutti i composti di piombo che non hanno una voce specifica. 39

52 Si arriva a questo risultato ponendo nel campo substance name, "lead oppure exception. Nel primo caso si ottiene la lista sia dei composti del piombo specifici sia la voce generica, nel secondo caso la lista dei composti generici, fra i quali quelli di piombo. Non si deve usare una voce armonizzata generica (ad esempio, composti di piombo o composti di cromo VI) quando esiste una voce specifica per la sostanza (per esempio, cromato di piombo) C è una voce non armonizzata per la specifica sostanza? Se non c'è una voce armonizzata, specifica o generica, per la sostanza nell'inventario, si deve ripetere il primo passo per verificare la presenza di una voce non armonizzata: Immettere il nome della sostanza nel campo substance name (o uno degli identificatori nel campo other identifiers ), e togliere il segno di spunta sulla casella Search only armonised substance. Una voce non armonizzata riporta le informazioni che i produttori e fornitori di tale sostanza hanno presentato all'agenzia Europea delle Sostanze Chimiche al fine dell inclusione nell'inventario. In conseguenza di ciò, ci sono normalmente più informazioni che possono anche differire fra loro. La ricerca dell idrossido di rame con un identificatore, ad esempio il numero CAS, non conduce a voci armonizzate; togliendo la spunta si ottengono le informazioni sotto riportate per copper dihydrosside : 40

53 4.2.4 Usare la classificazione armonizzata per le classi di pericolo elencate La classificazione armonizzata contiene le seguenti informazioni utilizzate per la valutazione dei rifiuti: Classificazione Classi di pericolo e codici di categoria; Codici degli indici di pericolo (H ); Etichettatura Codici indici di pericolo supplementari (EUH ) Nota: limiti di concentrazione specifici e i fattori M vanno impiegati solo se espressamente nell'allegato C per una specifica proprietà pericolosa. indicato Le Classi di Pericolo, Categorie, Codici indicazioni di pericolo e Codici indicazioni di pericolo supplementari elencati nella voce armonizzata per la sostanza hanno la precedenza legale rispetto ad altre fonti di informazione ai fini della classificazione chimica. Quindi, dalla tabella sopra riportata a pag. 51, la classificazione e i codici di indicazione di pericolo per il solfato di piombo sono: Acute Tox. 4* H302 Acute Tox. 4* H332 Repr. 1A H360Df STOT RE 2* H373** Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H Identificare le classi di pericolo/categorie non elencate o marcate (*) nelle voci armonizzate Le voci armonizzate generiche sono spesso incomplete e, pertanto, tutte le classi e categorie di pericolo che non sono elencate nella voce armonizzata generale devono essere cercate ulteriormente. Prima di procedere alla fase successiva, è necessario identificare quali classi e categorie di pericolo non sono presenti nella classificazione della voce armonizzata generica, oppure sono identificate con una '*' che indica che si tratta di una classificazione minima 87. Quest'ultima è particolarmente rilevante per le voci armonizzate generiche. 87 Da CLP: Classificazione minima Per alcune classi di pericolo, compresa la tossicità acuta e STOT esposizione ripetuta, la classificazione secondo i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo il presente regolamento. In questi casi la classificazione figurante nel presente allegato è da considerarsi una classificazione minima e si applica se non si dà nessuna delle seguenti condizioni: il fabbricante o l'importatore ha accesso a dati o altre informazioni di cui alla parte 1 dell allegato I che giustificano una classificazione in una categoria di maggiore gravità rispetto alla classificazione minima. Deve allora essere applicata la classificazione nella categoria di maggiore gravità; 41

54 Ad esempio, per il solfato di piombo, oltre ai pericoli riportati nella voce generica composti del piombo, devono essere considerati ulterioriormente: pericoli fisici (ad esempio classi e categorie di pericolo esplosivo, infiammabile e comburente); pericoli per la salute - per esempio, cancerogeno, mutageno per le cellule germinali, irritante, corrosivo, sensibilizzante); pericoli per l'ambiente (ad esempio per l'ozono); Tossicità acuta e STOT RE 2 (indicati come '*') Esaminare le notifiche per la sostanza specifica. Identificare le indicazioni di pericolo per la classi non armonizzate o contrassegnate(*) nella classificazione armonizzata Se non c'è la voce armonizzata deve essere seguito il seguente approccio : esaminare tutte le notifiche; individuare i codici di identificazione di pericolo elencati per ciascuna classe e categoria di pericolo; utilizzare il peggiore codice di pericolo per ciascuna classe e categoria ai fini della classificazione dei rifiuti pericolosi; oppure procedere ad una valutazione della classificazione della sostanza nella forma presente nei rifiuti (secondo CLP e la guida ECHA sulla applicazione del CLP) per determinare quali codici di indicazione di pericolo siano applicabili (vedi testo sotto). Se vi è una voce armonizzata, quanto sopra si applica solo alle classi e categorie di pericolo individuate in Per una voce armonizzata generica è necessario ricercare la voce non armonizzata per la sostanza specifica. Ad esempio vi è una a voce non armonizzata specifica per solfato di piombo. Per una sostanza specifica armonizzata, le notifiche si trovano sulla stessa pagina, sotto la classificazione armonizzata. Una notifica contiene le indicazioni di pericolo di cui un produttore o fornitore ha informazioni sufficienti per determinare la classificazione della sostanza in tali classi e categorie di pericolo. Ci possono essere diverse classificazioni per la stessa sostanza motivate, per esempio: dalla diversa composizione, forma o stato fisico della sostanza immessa sul mercato, o dal fatto che un utilizzatore o un produttore può non avere informazioni sufficienti per valutare alcune classi o categorie di pericolo (che essi riporteranno come dati mancanti, inconcludenti, o conclusivi ma non sufficienti per la classificazione ) per questo motivo si dovrebbe usare il caso peggiore salvo che: la classificazione minima può essere precisata in base alla tabella di conversione dell allegato VII quando il fabbricante o l'importatore conosce lo stato fisico della sostanza utilizzata nelle prove di tossicità acuta per inalazione. La classificazione stabilita in base all allegato VII sostituisce allora, se ne differisce, la classificazione minima indicata al presente allegato. La classificazione minima per una categoria è segnalata nella tabella 3.1 da un asterisco (*) nella colonna «classificazione». Il riferimento * può figurare anche nella colonna «Limiti di concentrazione specifica e fattori M» in cui indica che la voce ha limiti specifici di concentrazione per la tossicità acuta a norma della direttiva 67/548/CEE (tabella 3.2). Tali limiti di concentrazione non possono essere «convertiti» in limiti di concentrazione di cui al presente regolamento (CLP), segnatamente quando esiste una classificazione minima. Tuttavia, quando è indicato il riferimento *, alla classificazione per tossicità acuta va riservata un'attenzione particolare. 42

55 il rifiuto sia un prodotto per il quale il produttore ha fornito una scheda di dati di sicurezza, che indica chiaramente i dati necessari e sufficienti per escludere definitivamente quella classe di pericolo (al contrario di dati mancanti o non conclusivi etc.), o sia stato fatto uno studio aggiuntivo che dimostra chiaramente che gli elementi, su cui il caso peggiore si basa, non sono applicabili al rifiuto in questione Per le classi/categorie non armonizzate controllare la classificazione IARC e applicare HP7 Se non è stata trovata una voce non armonizzata, o la voce armonizzata generica non affronta la cancerogenicità, la fonte dei dati definitivi per le informazioni di HP7 Cancerogeno è l'agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC). IARC pubblica e mantiene aggiornatosul loro sito web un elenco che comprende le sostanze classificate come cancerogene. Questo elenco dovrebbe essere utilizzato per valutare HP7. Si consiglia di utilizzare soltanto la lista IARC e non altre informazioni per determinare se una sostanza è cancerogena. L'elenco IARC comprende le classificazioni anche in ordine CAS, per gruppo, per posizione del cancro nel corpo). Poiché questa Organizzazione utilizza una diversa categorizzazione delle sostanze cancerogene bisogna utilizzare la tabella seguente per la conversione. Ad esempio, per il solfato di piombo, IARC ha classificato tutti i composti inorganici di piombo come Gruppo 2A (equivalente a Carc.1B; H350). IARC Gruppo IARC Descrizione CLP Categoria CLP Descrizione (Sommaria) indicazione di pericolo 1 Cancerogeno per l uomo 1A Noto per avere potenziali effetti cancerogeni per l uomo sulla base dell evidenza nell uomo Carc. 1A H350 2A Probabile cancerogeno per l uomo 1B Presunto potenziale cancerogeno per l uomo, basato sull evidenza animale Carc. 1B H350 2B Possibile cancerogeno per l uomo 2 Sospetto cancerogeno per l uomo Carc. 2 H351 3 Non classificabile come cancerogeno per l uomo Probabile non cancerogeno per l uomo La sostanza possiede altre classi o caratteristiche di pericolo? Se la sostanza è compresa nell'inventario ed è stata controllata con IARC, normalmente non si considerano altre fonti di dati se non il produttore o il detentore dei rifiuti abbia ragione di ritenere che possa rientrare in un'altra classe o categoria di pericolo. Un esempio potrebbe essere quando il produttore o fornitore di un prodotto ha individuato una proprietà di pericolo aggiuntiva sulla Scheda di Sicurezza del prodotto contenuto in un rifiuto. 43

56 Se la sostanza non è elencata nell'inventario (C&L inventary), il produttore o detentore dei rifiuti deve stabilire per proprio conto se una sostanza sia pericolosa, e in quali classi o categorie rientri valutando. Se il rifiuto era un prodotto per il quale il produttore ha fornito una Scheda di Sicurezza; in questo caso è opportuno utilizzare la classificazione della sostanza ivi fornita; in caso contrario, verificare altre fonti di dati. Ci si aspetta che il produttore del rifiuto o il detentore (come minimo) abbiano effettuato una valutazione iniziale delle altre fonti di dati per determinare se vi sia motivo di ritenere che la sostanza possa essere una sostanza pericolosa. Una più dettagliata valutazione, alla fine, è necessaria solo se non è stata fatta in precedenza ECHA GUIDANCE per l applicazione del CLP per determinare la classificazione L'Agenzia Chimica Europea (ECHA) fornisce una guida sull'applicazione del regolamento CLP che spiega come applicare il CLP per classificare una sostanza. Se il produttore o il fornitore di una sostanza ha già applicato tale procedura ed elaborato una Scheda di Sicurezza per tale sostanza, la scheda può normalmente essere utilizzata per identificare le classi e categorie di pericolo non affrontate dall Inventario Ulteriori note sull'uso dell inventario di classificazione Qualificazione delle classi di pericolo, codici di categoria e codici di indicazione di pericolo Le seguenti qualificazioni possono essere assegnate alle voci nella colonna di classificazione della tabella 3.1 del CLP che compaiono nell'inventario Qualificazione Significato Valutazione dei rifiuti * Classificazione minima per la classe e categoria. L attuale classificazione potrebbe essere più elevata. SI ** Riferimento alla via di esposizione NO *** Assegnata alla tossicità riproduttiva se un attributo non è applicabile NO **** D,d,F,f,DF,Df,Fd,fd indica che la corretta classificazione per un pericolo fisico non è applicabile. La voce può essere assegnata ad una differente categoria (anche più grave) o persino ad un altra classe di pericolo rispetto a quella indicata. La corretta classificazione deve essere confermata dal test. Assegnati alla tossicità riproduttiva, indica effetti sulla fertilità e sul feto. Non è rilevante per la valutazione dei rifiuti SI NO Il detentore del rifiuto deve valutare se: le concentrazioni di "sostanze pericolose" presenti nei rifiuti, dopo l'immagazzinamento o l'uso del prodotto, siano ancora tali da essere pericolose; le reazioni che avvengono durante la conservazione o l'uso del prodotto possano rimuovere il pericolo o creare nuovi rischi diversi da quelli del prodotto iniziale. 44

57 Come usare la Tabella 3.1 del CLP La tabella 3.1 del CLP fornisce le classificazioni armonizzate (indicazioni di pericolo) per molti prodotti chimici comuni. Nella tabella le sostanze sono elencate in funzione del numero atomico dell'elemento più caratteristico delle loro proprietà (la tabella A dell allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene l elenco degli elementi chimici disposti secondo il loro numero atomico) e, data la loro varietà, le sostanze organiche sono state inserite nelle categorie convenzionali indicate in appendice 88. Per facilitare l'identificazione, ogni voce elencata nel CLP fornisce denominazioni chimiche alternative, il numero CE e il numero Chemical Abstract Service (CAS), che è l'identificazione più accurata di una sostanza che può avere molti nomi non standard. Il CLP contiene due serie di note giustificative, indicate nella tabella 3.1, che possono anche essere state modificate da ATP: la serie alfabetica (sostanze) (Nota A, B, ) è rilevante solo per i rifiuti pericolosi nei quali modifica la classificazione della sostanza alla quale si riferisce. La valutazione dei rifiuti pericolosi, se del caso, prende in considerazione le note B,D,F,J,L,M,P,Q e R 89. la serie numerica (Nota 1, 2, ) fa riferimento a come i limiti di concentrazione per una sostanza vengono applicati ad una miscela. Ad esempio la nota 1 indica che la concentrazione deve essere riferita all elemento metallico calcolato in rapporto al peso totale della miscela. Le note che possono essere utilizzate, se del caso, sono 1,2,3 e 5 90 ma si applicano i limiti generali di concentrazione indicati in questo documento per la valutazione dei rifiuti, piuttosto che quelli elencati nel CLP che si riferiscono all assegnazione degli indici di pericolo H. Tabella 3.0: Esempio di uso della Tabella 3.1 del CLP Numero della sostanza Numero CE Numero CAS Identificazione chimica internazionale Cadmium Sulphide Classificazione Etichettatura Limiti di concentrazione specifici, fattori M Note Codici di classe e di categoria di pericolo Carc. IB Muta. 2 Repr. 2 STOT RE 1 Acute Tox. 4 (*) Acquatic Chronic 4 Codici di indicazioni di pericolo H350 H341 H361fd H372(**) H302 H413 Pittogrammi, codici di avvertenza GHS08 GHS07 Dgr Codici di indicazioni di pericolo H350 H341 H361fd H372(**) H302 H413 Codici di indicazioni di pericolo supplementari (*) STOT RE 1: H372: C 10% STOT RE 2: H373: 0,1% C<10% 1 Codice di Classificazione e codice d indicazione di pericolo, richiesti per la valutazione di rifiuto pericoloso Queste concentrazioni NON si USANO per la classificazione dei rifiuti pericolosi che hanno un proprio limite stabilito dal regolamento (UE) 1357/2014. Note supplementari che possono influenzare la classificazione dei rifiuti pericolosi 88 Vedi appendice F 89 Decisione della Commissione 2014/955/UE. 90 Nota 1: Le concentrazioni indicate o, in mancanza di tali concentrazioni, le generiche concentrazioni di questo regolamento (tabella 3.1) o le concentrazioni generiche di cui alla direttiva 1999/45/CE (tabella 3.2), sono espresse in percentuale in peso dell'elemento metallico, calcolato in riferimento al peso totale della miscela. 45

58 La classificazione del Solfuro di Cadmio è perciò : - Carc. IB (Cancerogeno di categoria IB); - Muta. 2 (Mutageno di categoria 2); - Repr. 2 (tossico per la riproduzione di categoria 2 ); - STOT RE 91 1 (Tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione ripetuta categoria 1) per concentrazioni maggiori del 10% (H372) e STOT RE 2 (H373) per concentrazioni comprese da 0,1% fino al 10% 92 ; - Pericoloso per l ambiente acquatico di categorie cronica 4. Se sono definiti i limiti di concentrazione nel regolamento (UE) 1357/2014, le concentrazioni indicate nel CLP servono per assegnare le indicazioni di pericolo H alle sostanze o miscele nell etichettatura ma non sono impiegate per attribuire le caratteristiche di pericolo HP per i rifiuti. Nel caso sopra riportato se un rifiuto contiene Solfuro di Cadmio è pericoloso per: HP7 (Cancerogeno) se la concentrazione di cadmio nel rifiuto è superiore a 0,1%, si noti che la concentrazione è quella dell elemento metallico e non del composto, dato che nel CLP ciò è specificato alla nota 1 (vedi nota 90); HP 11 (Mutageno) se la concentrazione supera 1%; HP10 (Tossico per la riproduzione) se la concentrazione supera il 3%; HP5 (Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione) per concentrazioni maggiori di 1%; non è pericoloso HP14 sia con riferimento a DSP che a ADR. Presso il sito dell Istituto Superiore dei Sanità, è disponibile la banca dati su sostanze chimiche delle quali 8000 sono classificate ed etichettate secondo CLP aggiornato al 2 ATP. La ricerca si effettua sia per numero CAS, sia numero CE, sia numero Indice CLP, sia per denominazione. Una ricerca avanzata si può effettuare anche per categoria delle sostanze organiche e per categorie di pericolo e per etichettatura CLP o DSP. NOTA: E opportuno precisare che la classificazione basata solo sulla tabella 3.1 del CLP può non essere sufficiente in quanto molte sostanze possono non esservi elencate e per quelle elencate può rappresentare una classificazione minima(*). Per quelle elencate in modo generico le indicazioni di pericolo possono non essere esaustive oltre che rappresentare una classificazione minima. In tali casi una classificazione più completa e ragionata deve tenere conto di quali ulteriori indicazioni di pericolo, per una certa sostanza, siano state notificate e utilizzare il caso peggiore. La ricerca delle sostanze notificate si effettua presso il sito dell ECHA, C&L Inventory e richiede quindi l utilizzo di questa banca dati. Pertanto si sconsiglia di utilizzare il CLP cartaceo per la classificazione, sia perché potrebbe non essere aggiornato all ultimo ATP, sia perché contiene solo la classificazione armonizzata, che può essere insufficiente. Si consiglia di utilizzare sempre il database informatico dell ECHA. 91 STOT = Specific target organ toxicity; RE= Repeated exposure; SE = Single exposure 92 Il limite fissato dal regolamento 1557/2014 per classificare il rifiuto come pericoloso per HP5 è 1% di CdS. 46

59 Uso delle Schede di Sicurezza per i passaggi da a Le schede di sicurezza 93 Le schede dei dati di sicurezza S D S (Safety Data Sheet) rappresentano il documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e miscele. Consentono: 1. al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso; 2. agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute, dell ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro. Le disposizioni per la redazione della scheda di sicurezza sono contenute nel regolamento CE n 1907/2006 (regolamento REACH). Si segnala che l'allegato II del Regolamento è stato modificato dal Regolamento 453/2010. La redazione della scheda di sicurezza è obbligatoria per sostanze e miscele classificate pericolose rispettivamente in base ai criteri di cui alla Direttiva 67/548/CEE (recepimento nazionale D. Lgs 52/97 e successive modificazioni ed integrazioni ) e alla Direttiva 1999/45/CE (recepimento nazionale D. Lgs 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) o in base a nuovi criteri di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP), anche nei seguenti casi: sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulabili (vpvb) in base ai criteri di cui all allegato XIII; sostanze incluse nella lista di quelle eventualmente candidate all autorizzazione, disposta dall art. 59 del regolamento REACH; su richiesta dell utilizzatore professionale, per preparati non classificati ma contenenti (in concentrazione individuale pari o superiore all 1% in peso per preparati solidi e liquidi o allo 0,2% in volume per preparati gassosi) sostanze pericolose, oppure dotate di valore limite d esposizione professionale o ancora rientranti nei casi di cui sopra. In Italia le imprese possono avvalersi delle agevolazioni indicate nelle Note del Ministero della Salute del 13 marzo 2007, e del 30 marzo 2007, aventi per oggetto "Primi adempimenti sulle schede di sicurezza con l entrata in vigore del Regolamento REACH", laddove le indicazioni non sono in contrasto con quanto aggiornata dal Reg. 453/2010. Banca Dati di Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche Il Ministero della Salute mette a disposizione una banca dati di modelli di schede di dati di sicurezza (scheda di sicurezza) per un congruo numero di sostanze chimiche, p e r l a m a g g i o r p a r t e scelte fra quelle classificate ufficialmente dall Unione Europea e contenute nell Allegato VI al regolamento 1272/2008, come utile supporto a tutti gli attori che hanno l obbligo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, denominato regolamento Reach, di trasmettere al destinatario della sostanza una scheda di sicurezza a norma dell'allegato II del citato regolamento. 93 Ministero della Salute ica&menu=reach 47

60 La scheda di sicurezza rappresenta un utile ed indispensabile strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento delle sostanze, ma, nel tempo, ha mostrato scadenti livelli di qualità. Pertanto il Ministero della Salute ha predisposto questa banca dati che, con i suoi aggiornamenti mensili, consentirà di uniformare ed elevare la qualità delle informazioni contenute, e fornire nel contempo un utile punto di riferimento per gli Organi predisposti alle attività di vigilanza. Tali modelli di scheda di sicurezza potranno essere utilizzati, modificati ed integrati da tutti coloro a cui spetta l obbligo di redigere le scheda di sicurezza di sostanze, nonché da coloro a cui spetta l obbligo di redigere le scheda di sicurezza di miscele ai sensi dell articolo 31 del regolamento REACH. Va infine precisato che i modelli di scheda di sicurezza contenuti nella banca dati non hanno valore legale, e non possono comunque sostituire l esperienza professionale legata alla conoscenza diretta delle proprietà e degli effetti delle sostanze. Le schede di sicurezza si possono facilmente reperire presso le aziende che utilizzano prodotti chimici. Lo svantaggio principale delle fonti cartacee è che possono essere non aggiornate per quanto riguarda le informazioni tossicologiche. Le schede sicurezza dei prodotti che hanno originato il rifiuto possono essere utilizzate per la valutazione. La qualità e la completezza delle schede di sicurezza può variare, quindi è importante assicurarsi che la scheda di sicurezza sia una scheda europea, compilata secondo REACH e CLP, e non esistano lacune significative od omissioni delle quali non sono state affrontate le proprietà pericolose Come usare le Schede di Sicurezza REACH Il primo passo è di identificare se la scheda di sicurezza si riferisce ad una sostanza o ad una miscela: una sostanza ha tipicamente una concentrazione del 100% di una singola specie chimica; una miscela è formata usualmente di due o più prodotti chimici (uno dei quali può essere acqua). Questo è importante perché influisce sulle informazioni presentate nella Scheda di Sicurezza, e quindi come questa può essere utilizzata per la valutazione dei rifiuti. Una scheda di sicurezza conforme al REACH consiste in 16 sezioni specifiche presentate in un ordine stabilito. Queste sezioni sono divise in tre gruppi: sezioni che possono essere utilizzate direttamente come fonte di informazioni sulla classificazione delle singole sostanze presenti (sezioni 2 e 3); sezioni che contengono informazioni tecniche che possono essere utilizzate, per derivare la classificazione di sostanza, ma devono essere utilizzate con cautela per le miscele (ad esempio le sezioni 9, 10, 11 e 12), e sezioni che non dovrebbero essere utilizzate per determinare la classificazione (sezioni 4,5,6,7,8, 15 e 16) Sezioni che possono essere utilizzate direttamente Normalmente, per valuatare i rifiuti sono utilizzati i codici di pericolo di ogni singola sostanza. Le eccezioni sono limitate ad alcune proprietà fisiche come l infiammabilità per la quale è appropriato un test sul rifiuto (miscela) nel suo complesso. Pertanto, qualora una Scheda di Sicurezza sia corretta e completa si devono usare solo due sezioni: La sezione 2 identificazione dei pericoli, riporta la classificazione della sostanza o della miscela nel suo complesso. E rilevante per la determinazione dei pericoli con riferimento a 4.2.8; la sezione 3 "Composizione / informazioni sugli ingredienti" fornisce un elenco delle sostanze presenti in una miscela e mostra sia le concentrazioni sia la classificazioni di pericolo. Questa sezione dovrebbe essere utilizzato per la valutazione delle proprietà pericolose in rapporto ai limiti espressi in concentrazione. 48

61 Un esempio delle informazioni che si trovano nella sezione 3 di una Scheda di Sicurezza per una miscela è descritto nella tabella sotto riportata. Nome N. CE N. CAS Composizione % Classificazione Nafta Asp. Tox. 1; H304 Muta.1B; H340 Carc. 1B; H350 Acquatic Chronic 2; H411 Cobalto carbossilato <1 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Chronic 2; H411 Sodio Nitrito <1 Ox. Sol. 3; H272 Acute Tox. 3 *; H301 Aquatic Acute 1; H400 Xilene <1 Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4 *; H312 Skin Irrit. 2; H315 Acute Tox. 4 *; H332 Isobutanolo <1 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 STOT SE 3; H336 Etilmetil chetossima <1 Acute Tox. 4 *; H312 Skin Sens. 1; H317 Eye Dam. 1; H318 Carc. 2; H351 Delle sei sostanze chimicheconsiderate, cinque sono elencate nella tabella 3.1 del CLP una (cobalto carbossilato) nella classificazione non armonizzata. In questo caso la Scheda di Sicurezza ha due scopi, fornire: la classificazione non armonizzata del cobalto carbossilato e le concentrazioni di ciascuna delle sei sostanze chimiche nel prodotto. Se la Scheda di Sicurezza fornisce una gamma di concentrazioni per una sostanza pericolosa, per la valutazione dei rifiuti deve essere normalmente utilizzata la più alta percentuale del campo. Nella tabella: cinque sostanze sono elencate con concentrazioni <1%, e una sostanza è elencata con concentrazione 10-30%. La valutazione deve utilizzare le concentrazioni 0,99% e 30% rispettivamente, come "caso peggiore". Le sostanze che non sono sostanze pericolose possono non essere elencate nella sezione 3 e possono essere ignorate ai fini della valutazione di rifiuti pericolosi. 49

62 Sezioni che contengono informazioni tecniche che possono essere utilizzate. Ulteriori sezioni della Scheda di Sicurezza possono essere esaminate, se necessario, pervalutare se la scheda è corretta e completa. Ogni sezione che comprende frasi come "dati mancanti", "non determinato", "da valutare" indica che la Scheda di Sicurezza è incompleta per quanto riguarda le proprietà alle quali tali frasi sono applicate. Il contenuto della Sezione 9 "Proprietà fisiche e chimiche" fornisce le informazioni tecniche a sostegno delle proprietà pericolose HP1, HP2 e HP3, HP15. I contenuti delle sezioni 10, 11 e 12 forniscono le informazioni tecniche per supportare i codici di pericolo relativi alle proprietà pericolose. Queste informazioni possono essere fornite sia per una miscela nel suo complesso sia per le singole sostanze all'interno di essa. È importante che solo le informazioni specificate per le singole sostanze siano utilizzate ai fini della classificazione del rifiuto Scheda di Sicurezza per una sostanza Se il rifiuto contiene un prodotto che è una singola sostanza, la Scheda di Sicurezza del fabbricante del prodotto si può utilizzare come segue: Sezione 2 Identificazione dei pericoli, fornisce informazioni sulla classificazione della sostanza. Queste possono essere diverse da quelle indicate nell inventario e si applicano nel modo seguente: Inventario di Classificazione Classificazione Scheda di Sicurezza Classi e categorie di pericolo armonizzate Usare la classificazione della scheda di sicurezza solo se: fornisce una classificazione più grave del minimo (*) della classe/categoria armonizzata. la classe/categoria è etichettata **** Classi e categorie di pericolo non armonizzate Utilizzare la classificazione fornita dalla scheda di sicurezza per: sostenere la scelta del caso peggiore, se sufficienti informazioni sono fornite nelle sezioni da 9 a 12. identificare tutte le classi di pericolo supplementare e categorie che si possono applicare. Sostanze non elencate nell inventario Usare la classificazione della scheda di sicurezza. Consultare il produttore se ci sono lacune significative o omissioni nella scheda. Se il rifiuto non è un prodotto per il quale una specifica Scheda di Sicurezza sia disponibile dal produttore o fornitore, la scheda deve essere utilizzata solo per una sostanza che non sia elencata nell'inventario. Quando si utilizzano le schede di sicurezza si deve porre molta attenzione, in quanto possono: essere anteriori all attuale legislazione europea sulle sostanze chimiche e agli attuali criteri; essere elaborate in un paese in cui i criteri europei non sono in uso o pienamente applicati; essere incomplete, ad esempio la dicitura "nessuna informazione disponibile" significa sconosciuto o non considerato, non che non si applica nessuna frase di rischio chimico ; essere imprecise o in contraddizione con altre schede di sicurezza. 50

63 Si consiglia di controllare sempre più schede di sicurezza provenienti da fonti diverse e, in caso di dubbi, utilizzare i dati più penalizzanti Classificazione in base alla etichette dei prodotti o delle sostanze Le etichette presenti sui contenitori delle sostanze o dei prodotti sono una fonte per reperire i dati per la classificazione. Se le etichette di un prodotto riportano un indice di pericolo chimico, un rifiuto contenente tale prodotto è potenzialmente pericoloso. A tale scopo si consiglia di fare riferimento alla tabella 3.1 di questa pubblicazione che riporta i pittogrammi presenti nell etichetta con le indicazioni di pericolo e la caratteristica di pericolo dei rifiuti collegata Altre fonti di dati Altre fonti di dati sono disponibili in diversi formati. Quando si utilizzano altre fonti si dovrebbe valutare se i dati presentati sono: di elevata qualità, ad esempio, sono completi, accurati, affidabili, e provengono da una fonte autorevole peer reviewed; in linea con i criteri europei attuali, tra cui il CLP e tutti ATP successivi; adeguati alla sostanza in questione. Quando una fonte (in particolare una fonte internet) rimanda a un database primario per le sue informazioni, il database primario (cioè la fonte di riferimento) è la fonte preferita di informazioni dal punto di vista della qualità dei dati, e, se possibile, deve essere consultata. 51

64 52

65 Tabella 4.1 Classificazione, indice di pericolo, caratteristiche di pericolo e limiti per i rifiuti pericolosi Pittogramma Codici di classe e Categoria di pericolo Unst. Expl. Expl. 1.1 Expl. 1.2 Expl. 1.3 Expl. 1.4 Self-react A Org. Perox. A Self-react B Org. Perox. B Codici di pericolo H200 H201 H202 H203 H204 H240 H241 Classificazione Caratteristica di pericolo del rifiuto HP1 Esplosivo Limiti per rifiuti pericolosi Metodi di prova Note Self. React A self React B Org. Perox. A Org. Perox B si classificano HP3 se la prova di esplosione è negativa Ox. gas 1 Ox. Liq. 1 Ox.Sol. 1 Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 Ox.Sol. 2, Ox.Sol. 13 H270 H271 H272 HP2 Comburente Metodi di prova Flam.Gas 1 Flam. Gas 2 Aerosol 1 Aerosol 2 Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3 Flam. Sol. 1 Flam. Sol. 2 Self -react CD Self-react EF Org. Perox. CD Org. Perox. EF Pyr. Liq. 1 Pyr, Sol. 1 Self-heat 1 Self-heat 2 Water-react 1 Water-react 2 Water-react 3 H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H242 H250 H251 H252 H260 H261 HP3 infiammabile Metodi di prova gas: si infiamma a 20 C liquidi: Punto infiammabilità inferiore a 60 C. Per gasolio, carburante diesel e oli da riscaldamento superiore a 55 C e inferiore a 75 C Pyr: si infiamma all aria entro 5 minuti. favorisce un incendio per sfregamento. Sviluppa gas infiammabili con l acqua Skin corr. 1A H314 1% Σ Cn < 5% Il valore soglia 94 Eye dam. 1 H318 Σ Cn 10% per ogni codice è 1%. HP4 Irritante Skin irr. 2 +Eye irr. 2 H315+H319 HP4 Σ C 95 n 20% Irritante La caratteristica HP4 non si applica se il rifiuto è classificato HP8 94 Quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non è presa in considerazione per il confronto con il limite (Decisione UE del 18 dicembre 2014). 95 Sommatoria di tutte le concentrazioni della sostanza 1, n 53

66 STOT SE 1 H370 ind. 1% La STOT SE 2 H371 ind. 10% concentrazione STOT SE 3 H335 HP5 ind. 20% di ogni singola STOT RE 1 sostanza deve H372 ind. 1% essere superiore STOT RE 2 H373 ind. 10% o pari al limite Asp. Tox., 1 H304 Tossicità Σ Cn 10% se la viscosità specifica per cinematica organi bersaglio totale a 40 C non è superiore a 20,5 mm2/s solo per i fluidi Acute Tox.1 (Oral) H300 Σ Cn 0,1% 96 soglie 0,1% Acute Tox. 2 (Oral) H300 Σ Cn 0,25% 0,1% Acute Tox. 3 (Oral) H301 Σ Cn 5% 0,1% Acute Tox 4 (Oral) H302 Σ Cn 25% 1% Acute Tox.1 (Dermal) H310 Σ Cn 0,25% 0,1% Acute Tox.2 (Dermal H310 HP6 Σ Cn 2,5% 0,1% Acute Tox.3 (Dermal H311 Σ Cn 15% 0,1% Acute Tox 4 (Dermal) H312 Σ Cn 55% 1% Acute Tox 1 (Inhal.) H330 Tossicità Σ Cn 0,1% 0,1% Acute Tox.2 (Inhal. H330 acuta Σ Cn 0,5% 0,1% Acute Tox. 3 (Inhal.) H331 Σ Cn 3,5% 0,1% Acute Tox. 4 (Inhal.) H332 Σ Cn 22,5% 1% Carc. 1A ind. 0,1% Carc. 1B H350 HP7 Carc. 2 H351 ind. 1,0% Cancerogeno se presenti più di una sostanza cancerogena, la concentrazione di ogni singola sostanza deve essere pari o superiore al limite. Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C H314 HP8 Corrosivo Σ Cn 5% Soglia 1,0% Skin Corr. 1A è classificato HP4 da 1% fino a 5% HP9 secondo le norme nazionali Repr. 1A Repr. 1A Repr. 2 H360 H361 HP10 Tossico per la riproduzione ind. 0,3% ind. 3,0% se presenti più di una sostanza tossica per la riproduzione, la concentrazione di ogni singola sostanza deve essere pari o superiore al limite 96 Si sommano le concentrazioni di tutte le sostanze all interno della stessa categoria di pericolo. 54

67 Muta. 1A Muta. 1B H340 ind. 0,1% Muta. 2 H341 HP11 Mutageno ind. 1,0% se presenti più di una sostanza mutagena, la concentrazione di ogni singola sostanza deve essere pari o superiore al limite A contatto con l acqua libera gas tossici A contatto con acidi libera gas tossici A contatto con acidi libera gas molto tossici EUH029 EUH031 EUH032 HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta Metodi di prova o calcolo vedi appendice C12 linee guida Può provocare una reazione allergica cutanea Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. H317 H334 HP13 Sensibilizzante ind. 10% per ogni singola sostanza Acquatic Acute 1 Acquate Chronic 1 Acquate Chronic 2 Acquate Chronic 3 Acquate Chronic 4 H400 (R50) H410 (R50-53) H411(R51-53) H412(R52-53 H413 HP14 Ecotossico valore più basso tab. 3.2 CLP oppure Equazione 1 97 Equazione 2 Equazione 3 Equazione 4 In Italia classificazione secondo ADR Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio Esplosivo allo stato secco Può formare perossidi esplosivi Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato H205 EUH001 EUH019 UH044 HP15 se contiene le sostanze contrassegnate con i codici indicati se non sia presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive 97 Equazione 1: R50*M+ R50-53*M 25% Equazione 2: ( R50-53*M/0,25+ R51-53/2,5+ R52-53/25) 1 Equazione 3: R52 25% Equazione 4: R53+ R R R52-53) ) 25% Secondo ADR: H400*M+ H410*M 25%; H410*M 2,5% ; 10* H410*M+ H411 25% M = fattore ponderato che tiene conto della maggiore tossicità (v. ADR) o tab 3.1 CLP. 55

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