ArtPLUS. Condizioni generali (CGA ArtPLUS 2009)

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1 ArtPLUS Condizioni generali (CGA ArtPLUS 2009)

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3 Indice ArtPLUS Parte generale ArtPLUS (CGA-PG 2009i) Condizioni generali 5 1 Componenti delle CGA 5 2 Estensione della copertura 5 3 Spese assicurate 5 4 Doveri di diligenza e obblighi 5 5 Violazione colposa delle disposizioni di legge o contrattuali o di obblighi 5 6 Esclusioni 6 7 Valore d assicurazione e valore di risarcimento 6 8 Sottoassicurazione 7 9 Doppia assicurazione 7 10 Inizio e fine 7 11 Immagazzinamento intermedio per motivi di trasporto 7 12 Obbligo di annuncio 7 13 Aggravamento e diminuzione del rischio 7 Caso di sinistro 8 14 Obblighi in caso di sinistro 8 15 Garanzia dei diritti di regresso e cessione 8 16 Determinazione del danno 8 17 Procedura peritale 8 18 Calcolo dell indennità 9 19 Franchigia 9 20 Limitazione della prestazione 9 21 Pagamento dell indennità 9 22 Restituzione di oggetti 9 23 Rapporto di assicurazione dopo il sinistro 9 24 Prescrizione e perenzione 9 3

4 Disposizioni legali Pagamento del premio Restituzione dei premi Modifica delle disposizioni del contratto Comunicazioni all assicuratore Utilizzo di dati personali Disposizioni particolari Diritto applicabile e foro competente Disposizioni legali 10 Parte speciale ArtPLUS (CGA-PS 2009i) A Disposizioni generali 11 B Assicurazione di oggetti d arte e oggetti da collezione 11 C Assicurazione di mobilia domestica 12 D Assicurazione di oggetti di valore 14 E Assicurazione di strumenti musicali 15 F Assicurazione di stabili e di proprietà per piani 16 4

5 Parte generale ArtPLUS (CGA-PG 2009i) Introduzione Sono parificati allo stipulante: l avente diritto, l assicurato come pure tutte le persone per le cui azioni devono rispondere lo stipulante, l avente diritto o l assicurato. 1 Componenti delle CGA Le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) sono costituite dalla parte generale nonché dalle disposizioni specifiche per i prodotti della parte speciale. Insieme esse costituiscono le CGA. 2 Estensione della copertura Salvo convenzione contraria, la protezione assicurativa si estende alla perdita e al danneggiamento. Rimangono riservate le disposizioni della polizza, eventuali clausole allegate come pure le esclusioni secondo l art. 6 della parte generale e ulteriori esclusioni secondo le disposizioni della parte speciale specifica per prodotti di queste CGA. 3 Spese assicurate Oltre al valore di risarcimento degli oggetti assicurati, l assicurazione copre le spese generate in seguito ad un evento assicurato per: a) l accertamento di un danno coperto da parte degli incaricati dell assicuratore; b) l impedimento di un danno coperto imminente o la sua riduzione; c) la decontaminazione del terreno e dell acqua di spegnimento come pure lo sgombero del luogo del sinistro dai resti degli oggetti assicurati e trasportati al deposito idoneo più vicino, nonché le spese di deposito e di eliminazione; d) la modifica o la sostituzione delle serrature nei luoghi indicati nella polizza e delle cassette di sicurezza bancarie affittate dall avente diritto con le relative chiavi, come pure le spese per porte, serrature e vetrate provvisorie; Il risarcimento massimo per tutte le spese assicurate è disciplinato dalle disposizioni specifiche per i prodotti, nella parte speciale di queste CGA. 4 Doveri di diligenza e obblighi Lo stipulante dell assicurazione è tenuto all accuratezza e deve prendere le misure necessarie secondo le circostanze per proteggere gli oggetti assicurati contro i pericoli assicurati. Lo stipulante dell assicurazione deve osservare tutte le disposizioni di legge o contrattuali o adempiere a tutti gli obblighi. Nel periodo in cui nessuno si trova nel luogo assicurato, le porte, le finestre e tutte le altre aperture dell edificio devono essere tenute chiuse a chiave e tutte le possibilità di sicurezza concordate in particolare gli impianti di allarme devono essere applicate risp. messe in funzione. Almeno una volta l anno, la ditta produttrice o installatrice deve provvedere alla manutenzione degli impianti di allarme. Gli eventuali difetti accertati devono essere eliminati immediatamente. Lo stipulante dell assicurazione deve in particolar modo provvedere, a sue spese, alla manutenzione delle tubature dell acqua e degli apparecchi ad esse collegati, a fare pulire gli impianti di tubature intasati e a impedire il congelamento dell acqua con misure adeguate. Fintanto che l edificio o l appartamento sono disabitati, anche se soltanto temporaneamente, le tubature dell acqua come anche gli impianti e gli apparecchi ad esse collegati, devono essere vuotati, a meno che l impianto di riscaldamento non sia tenuto in funzione sotto un adeguato controllo. Tutti gli oggetti trasportati devono essere imballati in modo adeguato al trasporto e alla sollecitazione per il viaggio previsto. I trasporti devono essere eseguiti o dallo stipulante stesso o da uno spedizioniere o un vettore specializzati in trasporti di oggetti d arte. 5 Violazione colposa delle disposizioni legali o contrattuali o di obblighi Nel caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali o di obblighi, l indennità può essere ridotta nella misura in cui ciò ha influenzato il verificarsi o l entità del danno, a meno che lo stipulante dell assicurazione non dimostri che il suo comportamento non ha influenzato il verificarsi e l entità del danno. e) il trasporto e l immagazzinamento degli oggetti assicurati, fintanto che un luogo d assicurazione è inutilizzabile o l immagazzinamento in una parte utilizzabile dello stesso non può essere ragionevolmente accettato dallo stipulante, al massimo tuttavia per la durata di 6 mesi; f) la corresponsione di contributi all avaria comune, che conformemente a un dispaccio valido legalmente, spettano agli oggetti assicurati, come anche il sacrificio degli oggetti pertinenti all avaria comune. 5

6 6 Esclusioni a) L assicurazione non comprende: il dolo dello stipulante dell assicurazione; in caso di colpa grave, l assicuratore è autorizzato a ridurre la sua prestazione in proporzione al grado di colpa; il furto o l appropriazione da parte di familiari o partner, che vivono nella stessa economia domestica con lo stipulante dell assicurazione; il defraudamento, l appropriazione indebita o il ricatto; la realizzazione forzata di diritto dell esecuzione, la consegna in base a un ordinanza giudiziaria nonché la confisca, la requisizione, il sequestro, l asportazione o la ritenzione da parte di organi statali, di un autorità o di un altro potere; gli eventi per motivi politici o sociali quali: la guerra, gli eventi bellici (ad es. l occupazione di territori stranieri, gli incidenti di frontiera, la violazione della neutralità), la guerra civile, la rivoluzione, la ribellione, i preparativi di guerra o le misure belliche, l esplosione o gli altri effetti di mine, siluri, bombe o di altri strumenti di guerra, a meno che gli oggetti assicurati non si trovino in custodia della posta o a bordo di una nave o di un aereo; la dichiarazione mendace. b) Inoltre non sono assicurati i danni quali: il consumo, l usura e l utilizzo normali; i processi che sono nella natura stessa degli oggetti, come l auto deterioramento, l invecchiamento naturale, il riscaldamento, l autocombustione, la contrazione, lo smercio; i parassiti di ogni genere, aventi origine dagli oggetti assicurati; l accentuazione di danni pregressi; l azione graduale di umidità dell aria, della qualità dell aria, della pressione atmosferica, della temperatura e della luce; le eruzioni vulcaniche; l elaborazione, la pulizia, la riparazione, il restauro o il rinnovo risp. il lavoro di ristrutturazione; la condizione inadatta degli oggetti per affrontare il viaggio assicurato; l imballaggio inadatto o insufficiente; la protezione insufficiente nel caso di trasporti eseguiti dallo stipulante dell assicurazione. c) Non sono assicurati: i danni all imballaggio, se questo non è assicurato particolarmente; i danni che non interessano direttamente gli oggetti; i danni causati dall energia nucleare e dalla radioattività. Questa esclusione non si riferisce ai danni causati da radioisotopi e da impianti per la produzione di raggi ionizzanti (ad es. per scopi medici) i danni causati dall impiego di armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; gli inconvenienti connessi a un danno. d) L assicuratore è esonerato da qualsiasi obbligo di prestazione, se lo stipulante dell assicurazione è a conoscenza che: il viaggio non corrisponde agli accordi o il mezzo di trasporto non è ammesso dalle autorità; gli oggetti sono trasportati con mezzi di trasporto o container inadeguati risp. in modo inadeguato; vengono utilizzate vie di comunicazione inadeguate o bloccate dalle autorità; vengono violate norme di trasporto. e) Una protezione assicurativa non sussiste neppure se non è possibile stabilire la causa del danno, ma è tuttavia probabile che il danno si sia verificato a causa di uno degli eventi menzionati. f) Sono fatte salve ulteriori esclusioni in conformità alle disposizioni specifiche per i prodotti della parte speciale di queste CGA 7 Valore d assicurazione e valore di risarcimento I concetti utilizzati nella polizza vanno intesi come segue: Il valore d assicurazione: valore pattuito o dichiarato, così come fissato nella polizza. Il valore pattuito: il valore stabilito e documentato di comune accordo tra lo stipulante dell assicurazione e l assicuratore. Se l assicurazione è stipulata sul valore pattuito, allora questo rappresenta il valore di risarcimento. Sono fatti salvi i casi in cui l assicuratore riesce a dimostrare che il valore effettivo al momento del danno era notevolmente inferiore al valore pattuito. In questo caso l assicuratore risponde soltanto per il valore effettivo. Il valore dichiarato: il valore indicato dallo stipulante dell assicurazione. Se l assicurazione è stipulata sul valore dichiarato, allora il valore di risarcimento corrisponde al valore dell oggetto danneggiato al momento del danno. Lo stipulante dell assicurazione è tenuto a dimostrare a proprie spese il valore di risarcimento. Il valore di assicurazione non rappresenta alcuna prova del valore degli oggetti assicurati. L assicurazione a Primo Rischio: senza tenere conto del valore totale, il danno è risarcito fino a concorrenza della somma assicurata stabilita. In caso di trasporti, il valore d assicurazione è maggiorato delle spese fino al luogo di destinazione, compresi i dazi doganali, i supplementi delle autorità e le imposte. 6

7 8 Sottoassicurazione Se il valore assicurato è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), allora il danno è rimborsato soltanto nella proporzione esistente tra il valore assicurato e il valore di risarcimento. Fino ad un ammontare del danno del 10% della somma assicurata, al massimo tuttavia CHF , nonché per le spese assicurate, l assicuratore rinuncia all eccezione della sottoassicurazione. Nel caso di valori pattuiti come anche nel caso dell assicurazione a primo rischio, le disposizioni sulla sottoassicurazione decadono. 9 Doppia assicurazione Non appena ne viene a conoscenza, lo stipulante dell assicurazione è tenuto a comunicare per iscritto all assicuratore l esistenza di doppie assicurazioni. In caso di doppia assicurazione, l assicuratore risponde soltanto sussidiariamente. 10 Inizio e fine a) L assicurazione inizia con la data stabilita nella polizza. b) Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Se uno dei partner contrattuali non ha ricevuto al più tardi tre mesi prima una disdetta, al termine di questa durata il contratto si prolunga sempre di un anno. Se il contratto è stipulato per meno di un anno, esso si estingue alla data indicata. 12 Obbligo di annuncio Lo stipulante dell assicurazione deve comunicare spontaneamente all assicuratore tutte le circostanze che possono influenzare la valutazione del rischio. Lo stesso obbligo sussiste anche se si deve presumere che queste circostanze sono già note all assicuratore o al suo rappresentante. Se un assicurazione è stipulata per conto terzi o da parte di un incaricato dello stipulante dell assicurazione, allora all assicuratore devono essere comunicate anche le circostanze, che sono o che devono essere note all assicurato o all incaricato. 13 Aggravamento e diminuzione del rischio Nel caso di un aggravamento del rischio, per la rimanente durata del contratto l assicuratore può o aumentare il relativo premio o disdire il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della comunicazione, osservando un preavviso di quattro settimane. In caso di mancato accordo riguardo all aumento del premio, allo stipulante dell assicurazione spetta lo stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi, l assicuratore ha diritto all aumento del premio dal momento dell aggravamento del rischio fino all estinzione del contratto. Nel caso di riduzione del rischio, il premio è ridotto dell importo che risulta dalla differenza tra il premio finora applicato e quello corrispondente al rischio modificato. c) Per i trasporti l assicurazione inizia non appena gli oggetti sono stati tolti dal luogo di originaria conservazione per iniziare il viaggio assicurato e termina non appena hanno raggiunto il loro luogo di definitiva conservazione (da «chiodo a chiodo» risp. da «piedistallo a piedistallo»). 11 Immagazzinamento intermedio per motivi di trasporto Se durante un trasporto assicurato gli oggetti sono trattenuti, allora la copertura per ogni singola fermata è limitata a 30 giorni. Se invece la sosta è causata da circostanze sulle quali lo stipulante dell assicurazione non influisce in alcun modo, la copertura sussiste per ulteriori 30 giorni. Nei luoghi intermedi è considerata sosta il periodo di tempo tra l arrivo del mezzo di trasporto che porta la merce e il mezzo di trasporto che la rispedisce; si computano il giorno dell arrivo e quello della partenza. L assicurazione del rischio sosta può essere prorogata mediante accordo particolare. 7

8 Caso di sinistro 14 Obblighi in caso di sinistro Al verificarsi di un caso assicurato, lo stipulante dell assicurazione deve: a) avvertire immediatamente l assicuratore; b) avvertire immediatamente la polizia in caso di furto, rapina o smarrimento, chiedere un inchiesta ufficiale e senza il consenso della polizia non eliminare o modificare le tracce del reato c) prendere tutte le misure atte secondo scienza e coscienza per la limitazione del danno e il recupero degli oggetti spariti, osservando le istruzioni dell assicuratore e della polizia; d) astenersi dall apportare agli oggetti danneggiati modifiche che potrebbero rendere più difficile o vanificare la determinazione della causa e dell entità del danno; e) fornire per iscritto all assicuratore qualsiasi informazione riguardo alla causa, all entità e ai particolari del danno e permettergli qualsiasi ricerca utile in proposito; f) fornire all assicuratore i giustificativi risp. le informazioni necessarie per la motivazione del diritto all indennità. En cas de violation des incombances, l indemnité peut être réduite à proportion de la faute du preneur d assurance. 15 Garanzia dei diritti di regresso e cessione Si devono garantire i diritti nei confronti di terzi che possono essere chiamati a rispondere per il danno. Lo stipulante dell assicurazione risponde per ogni azione od omissione che pregiudica i diritti di regresso. Lo stipulante dell assicurazione cede all assicuratore tutti i diritti di risarcimento dei danni nei confronti di terzi. Questa cessione diventa operativa non appena l assicuratore ha adempiuto al suo obbligo di prestazione e lo stipulante dell assicurazione ha firmato una dichiarazione di cessione. L assicuratore può esigere che lo stipulante dell assicurazione faccia valere i diritti di regresso a nome proprio. Le relative spese sono sostenute dall assicuratore. Questo è autorizzato a nominare un avvocato a rappresentare lo stipulante dell assicurazione e a istruirlo in merito. Senza l approvazione dell assicuratore, lo stipulante dell assicurazione non può accettare il risarcimento dei danni offerto da terzi. 16 Determinazione del danno Sia l avente diritto che l assicuratore possono esigere l immediata determinazione del danno. L avente diritto deve dimostrare l ammontare del danno. Le misure ordinate dall assicuratore o dal commissario dell avaria per stabilire, ridurre o prevenire un danno o per salvaguardare o fare valere i diritti di regresso non costituiscono alcun riconoscimento di un obbligo di prestazione. Il danno può essere stabilito o dalle parti stesse, da un perito comune o da una procedura peritale. Ognuna delle parti può esigere la realizzazione di una procedura peritale. Nel caso di assicurazione per conto di terzi, il danno è stabilito esclusivamente tra lo stipulante dell assicurazione e l assicuratore. L assicuratore non è obbligato a riprendere le cose salvate o danneggiate. L assicuratore può, a sua discrezione, o fare eseguire le riparazioni necessarie da specialisti da lui incaricati o procedere al rimborso in contanti. 17 Procedura peritale Per la procedura peritale vigono i seguenti principi: a) Ogni parte elegge con processo verbale o per iscritto un perito, e prima della determinazione del danno questi due nominano allo stesso modo un arbitro. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito può essere nominato su richiesta dell altra parte dal presidente del tribunale di prima istanza nel luogo nel quale la polizza è valida per il suo importo principale. Al medesimo giudice compete anche la nomina dell arbitro, se i due periti non si accordano sulla sua nomina. b) Le persone alle quali manca la competenza o che sono imparentate o comunque legate con una parte, possono essere rifiutate come periti. Se il motivo di rifiuto è contestato, allora decide il giudice indicato nel cpv. a), che nel caso di approvazione dell obiezione nomina il perito o l arbitro. c) I periti accertano il valore di risarcimento degli oggetti assicurati, salvati e danneggiati immediatamente prima e dopo l evento dannoso. Se gli accertamenti divergono, allora, entro i limiti di entrambi gli accertamenti, l arbitro decide circa i punti rimasti controversi. d) Gli accertamenti che i periti fanno nell ambito della loro competenza sono vincolanti, a meno che non venga provato, che essi evidentemente differiscono molto dalla situazione reale. La parte che sostiene questa divergenza ha l onere della prova. 8

9 e) Ogni parte sostiene le spese del proprio perito; le spese dell arbitro sono sostenute a metà da entrambe le parti. 18 Calcolo dell indennità In caso di perdita o di danneggiamento totale di uno o più oggetti, l assicuratore rimborsa il loro valore di risarcimento in conformità all art. 7. In caso di perdita o di danneggiamento parziale, l assicuratore rimborsa le spese della sostituzione parziale o della riparazione. Al momento dell accertamento dell indennità si tiene conto di un valore affettivo personale soltanto se ciò è stato espressamente pattuito. Nel caso di danni a coppie, pendenti, serie e cose composte da più parti appartenenti allo stesso gruppo, si indennizzano: a) le spese di restauro o b) le spese per il nuovo acquisto di una cosa paragonabile o c) la diminuzione del valore dell insieme della cosa, se un oggetto adeguato o idoneo ai sensi di b) non può essere acquistato, tuttavia l indennità non deve superare il valore assicurativo delle coppie, pendenti ecc. (se del caso l assicurazione preventiva aggiuntiva). Il risarcimento del danno, che lo stipulante dell assicurazione ha ricevuto da terzi, viene detratto dalla prestazione dell assicuratore. 19 Franchigia Per ogni sinistro, l avente diritto sopporta la franchigia stabilita nella polizza. Dapprima è calcolato il danno indennizzabile; da questo è detratta la franchigia a carico dell assicurato. Soltanto dopo è applicata la limitazione della prestazione. 20 Limitazione della prestazione In ogni caso la prestazione dell assicuratore è limitata alla somma assicurata più eventuali spese assicurate. 21 Pagamento dell indennità L indennità diventa esigibile quattro settimane dopo che l assicuratore ha ricevuto tutti i documenti necessari per l accertamento dell ammontare del danno e della responsabilità. Quattro settimane dopo il verificarsi del danno è possibile esigere come pagamento parziale l importo che, secondo lo stato dell accertamento del danno, deve essere pagato come minimo. L obbligo di pagamento dell assicuratore è prorogato fintanto che, per colpa dello stipulante dell assicurazione o dell avente diritto, l indennità non può essere accertata o pagata. In particolare l esigibilità non è data fintanto che: a) sussistono dubbi sulla legittimazione dell avente diritto cui dev essere effettuato il pagamento; b) è in corso un indagine di polizia o un istruttoria penale concernente il sinistro e la procedura contro lo stipulante dell assicurazione o l avente diritto non è ancora conclusa. Con il pagamento dell intero valore d assicurazione di un oggetto, la proprietà relativa all oggetto assicurato, per il quale è stato eseguito il pagamento, passa all assicuratore. Nel caso di avaria comune, l assicuratore indennizza il contributo provvisorio se gli viene ceduta la ricevuta originale girata in bianco. 22 Restituzione di oggetti Se lo stipulante dell assicurazione riceve notizie degli oggetti andati persi per i quali è stata pagata un indennità o se questi gli vengono riportati, egli deve informare immediatamente l assicuratore. L avente diritto può scegliere tra la restituzione dell indennità ricevuta e la ripresa degli oggetti ritrovati o il trasferimento della proprietà di questi all assicuratore. Se all assicuratore viene riportato un oggetto già indennizzato, egli è tenuto a offrire allo stipulante dell assicurazione la ripresa del medesimo dietro restituzione dell indennizzo ricevuto. Questo vale anche dopo il termine del rapporto contrattuale tra lo stipulante dell assicurazione e l assicuratore. 23 Rapporto di assicurazione dopo il sinistro Dopo ogni sinistro, per il quale l assicuratore ha erogato delle prestazioni: lo stipulante dell assicurazione può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dopo che è venuto a conoscenza del pagamento dell indennità, l assicuratore può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell indennità. Se il contratto è disdetto dallo stipulante, la responsabilità dell assicuratore si estingue 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta. Se il contratto è disdetto dall assicuratore, la responsabilità dell assicuratore si estingue 4 settimane dopo che lo stipulante ha ricevuto la disdetta. 24 Prescrizione e perenzione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi del fatto che costituisce l obbligo di prestazione. 9

10 Disposizioni legali 25 Pagamento del premio I premi sono esigibili alla fatturazione. Se lo stipulante dell assicurazione non adempie entro 30 giorni al suo obbligo di pagamento, esso viene sollecitato per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze di mora a sue spese, a provvedere al pagamento entro 14 giorni dall invio del sollecito. Se il sollecito non ha successo, l obbligo di prestazione dell assicuratore è sospeso a partire dalla scadenza del termine di sollecito fino al completo pagamento dei premi e delle spese. L assicuratore può computare i premi scaduti con l indennità. 26 Restituzione dei premi In caso di scioglimento o estinzione anticipati del rapporto contrattuale, per principio il premio è dovuto soltanto per il periodo fino allo scioglimento del contratto. Tuttavia, il premio per il periodo assicurativo in corso è interamente dovuto, se lo stipulante dell assicurazione disdice il contratto durante l anno successivo alla stipulazione del contratto come anche se l assicuratore ha erogato la prestazione assicurativa. 29 Utilizzo di dati personali I dati personali comunicati all assicuratore sono trattati con riservatezza. Sono conservati fisicamente e possono essere memorizzati sotto forma elettronica. Sono utilizzati per la gestione del contratto, la fatturazione, la gestione dei sinistri e il marketing proprio dell assicuratore. Per questi scopi, i dati personali possono essere inoltrati anche a terzi interessati, a condizione che il trattamento di questi dati rimanga confidenziale. 30 Disposizioni particolari Sono fatte salve le disposizioni della parte speciale per i prodotti specifici di queste CGA. 31 Diritto applicabile e foro competente Il contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Il foro competente è la sede principale dell assicuratore, a meno che la legge non prescriva in modo imperativo un altro foro competente. 27 Modifica delle disposizioni del contratto Se le condizioni del contratto sono modificate, l assicuratore può esigere l adeguamento del contratto a partire dall anno assicurativo successivo. A questo proposito egli è tenuto a comunicare allo stipulante dell assicurazione le nuove disposizioni del contratto e i premi al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell anno assicurativo. Se lo stipulante dell assicurazione non è d accordo con la nuova regolamentazione del contratto, può disdirlo riguardo alla parte interessata dalla modifica o nel suo complesso per la fine dell anno assicurativo. 32 Disposizioni legali Riguardo all assicurazione di trasporti non trovano applicazione i seguenti articoli della Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA): art. 2, 3, 8 cifra 3 e 4, 14 cpv. 2-4, 20, 21, 28-32, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 64 cpv.1-4, 72 cpv. 3. Le altre disposizioni di detta legge sono applicabili soltanto nella misura in cui le condizioni della polizza non derogano da queste disposizioni. Se entro la fine dell anno assicurativo l assicuratore non riceve alcuna disdetta, ciò è considerato come approvazione delle modifiche del contratto 28 Comunicazioni all assicuratore Tutte le comunicazioni all assicuratore devono essere inviate alla sua sede o alla rappresentanza locale. Le disdette devono essere inviate per lettera raccomandata e devono giungere presso l assicuratore prima della scadenza del termine. Quando in presenza di polizze alle quali partecipano più società (polizze collettive), AXA Art Assicurazioni SA è incaricata della gerenza, tutti i pagamenti dei premi, gli avvisi e le comunicazioni a lei pervenuti valgono per tutte le società. Le dichiarazioni delle società partecipanti nei confronti dello stipulante dell assicurazione sono consegnate tramite la società gerente. Nel caso di polizze collettive, ogni società risponde soltanto per la sua quota (nessun debito solidale). 10

11 Parte speciale ArtPLUS (CGA-PS 2009i) A Disposizioni generali 1 Componenti delle CGA Le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) sono costituite dalla parte generale nonché dalle disposizioni specifiche per i prodotti della parte speciale. Insieme esse costituiscono le CGA. B Assicurazione di oggetti d arte e oggetti da collezione 1 Oggetto Sono assicurati gli oggetti d arte e gli oggetti da collezione elencati nella polizza. 2 Costi assicurati L indennizzo massimo per tutti i costi assicurati ammonta complessivamente a CHF per ogni caso di sinistro. 2 Copertura preventiva Per i nuovi acquisti l assicuratore accorda una copertura preventiva dell ammontare del 25% della somma assicurata complessiva convenuta. I nuovi acquisti devono essere comunicati all assicuratore entro 90 giorni dall acquisto, indicando il valore d assicurazione. Alla scadenza di questo termine, la copertura preventiva si estingue. 3 Spese assicurate Le spese seguenti sono assicurate se sono causate da un evento assicurato: a) le spese per il restauro o la sostituzione di cornici o vetrate di protezione danneggiate, tuttavia con l esclusione del deprezzamento; b) il recupero di oggetti danneggiati o andati smarriti risp. per l acquisto di oggetti paragonabili (ad es. i costi di viaggio e di trasporto, dazi doganali, tasse e simili). Questi costi di riacquisto sono limitati al massimo a CHF per ogni caso di sinistro; c) le spese processuali e legali che sorgono allo stipulante dell assicurazione se, in virtù del suo diritto di proprietà, un legittimo proprietario fa valere delle pretese nei confronti dello stipulante dell assicurazione in un procedimento giudiziario, pretese che sono assicurate in conformità al successivo art. B6. Un obbligo di prestazione per le spese legali sussiste soltanto se le consulenze giuridiche sono state prima discusse con l assicuratore. 4 Luogo dell assicurazione L assicurazione vale: a) nei luoghi di rischio elencati nella polizza; b) fuori dai luoghi di rischio elencati nella polizza fino a un massimo di CHF e al massimo per 90 giorni; c) per trasporti in tutto il mondo fino a un massimo di CHF per ogni mezzo di trasporto, osservando le relative disposizioni di sicurezza; 11

12 d) nel caso di cambiamento di domicilio in Svizzera durante il trasloco e al nuovo domicilio; questo deve essere comunicato all assicuratore entro 30 giorni. Se lo stipulante dell assicurazione trasferisce il suo domicilio all estero o soggiorna permanentemente in albergo, allora questo deve essere pattuito con l assicuratore prima dell inizio del rischio. 5 Deprezzamento È assicurato un deprezzamento che eventualmente permane dopo il restauro. 6 Restituzione al legittimo proprietario In deroga all art. 6 della parte generale di queste CGA, sono assicurati quei danni che allo stipulante dell assicurazione sorgono dal fatto, che un oggetto assicurato che ha acquistato in buona fede durante la durata del contratto, deve, in seguito a sentenza giudiziaria, essere restituito al legittimo proprietario a causa di un titolo giuridico mancante o vizioso, senza potere ottenere per ciò un indennizzo dal venditore, dal legittimo proprietario o da un altro terzo. È equiparata alla sentenza giudiziaria una risoluzione extragiudiziale, stipulata con il previo consenso scritto dell assicuratore. Un obbligo di prestazione dell assicuratore sussiste soltanto se lo stipulante dell assicurazione comunica immediatamente all assicuratore l apertura del processo. In caso di danni ai sensi di questa disposizione, la prestazione dell assicuratore è limitata dal valore d assicurazione dell oggetto da restituire, al massimo tuttavia dal prezzo di acquisto provatamente corrisposto dallo stipulante dell assicurazione. L indennità massima ammonta a CHF Un obbligo di prestazione dell assicuratore sussiste soltanto se al momento dell acquisto lo stipulante dell assicurazione ha osservato la diligenza consueta nel commercio e dovuta secondo le circostanze e se il danno è stato denunciato all assicuratore durante il decorso del contratto. Se lo stipulante dell assicurazione ha acquisito l oggetto assicurato per eredità o donazione, allora non sussiste alcun obbligo di prestazione dell assicuratore. 7 ndennità massima per oggetti d arte all aperto Per gli oggetti d arte all aperto, l indennità per ogni sinistro assicurato è limitata a CHF C Assicurazione di mobilia domestica 1 Oggetto È assicurata la mobilia domestica dello stipulante dell assicurazione come quella delle persone che vivono con lui nella stessa economia domestica. La mobilia domestica comprende tutte le cose mobili di proprietà di queste persone, destinate all utilizzo privato. Fanno parte della mobilia domestica la merce surgelata, gli effetti degli ospiti e gli utensili professionali per i lavoratori dipendenti, affittati o presi in leasing. Se menzionate nella polizza, sono coassicurate anche le costruzioni mobili (vale a dire quelle costruzioni non edificate come costruzioni permanenti, quali baracche di cantiere, gazebo per feste, banchi del mercato e simili). 2 Animali domestici Sono coassicurati anche gli animali domestici di proprietà dello stipulante dell assicurazione o di persone che coabitano con lui. Non sono tuttavia assicurati i danni agli animali domestici in seguito a malattia. 3 Limitazione dell oggetto Non rientrano nella mobilia domestica: a) i veicoli a motore (ciclomotori esclusi), i rimorchi, le roulotte, le case mobili, compresi gli accessori; b) i natanti per i quali la legge prevede un assicurazione di responsabilità civile o che dopo l uso non sono regolarmente riportati a casa, compresi gli accessori; c) gli aeromobili che devono essere iscritti nel registro dell aviazione, compresi gli accessori. Questo contratto copre soltanto sussidiariamente le cose che devono essere assicurate presso un assicurazione cantonale, vale a dire che l assicurazione obbligatoria ha la precedenza su questa copertura. 4 Copertura preventiva Per i nuovi acquisti l assicuratore accorda una copertura preventiva dell ammontare del 25% della somma assicurata complessiva convenuta. I nuovi acquisti devono essere comunicati all assicuratore entro 90 giorni dall acquisto, indicando il valore d assicurazione. Alla scadenza di questo termine, la copertura preventiva si estingue. 12

13 5 Spese assicurate Sono assicurate le spese per un alloggio esterno, causate da un evento assicurato, se a causa del sinistro il domicilio principale dello stipulante dell assicurazione è diventato inagibile e non è ragionevolmente possibile pretendere che lo stipulante dell assicurazione trovi un altro domicilio adatto. L indennità ammonta al massimo a CHF 400 per ogni persona e giorno. Essa è corrisposta per la durata massima di 6 mesi (spese di alloggio, non cumulabili con le spese in conformità all art. F4 a). 6 Luogo dell assicurazione L assicurazione vale: a) nei luoghi di rischio elencati nella polizza; b) fuori dai luoghi di rischio elencati nella polizza fino a un massimo di CHF e per una durata massima di 90 giorni; c) per i trasporti e i magazzinaggi dovuti al trasporto in tutto il mondo fino a un massimo di CHF per ogni mezzo di trasporto, osservando le relative disposizioni di sicurezza; d) per i bagagli, gli attrezzi per lo sport e il tempo libero come anche per gli apparecchi elettronici fino a concorrenza delle somme assicurate in conformità all art. C10 e) ed f) in tutto il mondo; e) in caso di cambiamento di domicilio in Svizzera durante il trasloco e al nuovo domicilio; questo deve essere comunicato all assicuratore entro 30 giorni. Se lo stipulante dell assicurazione trasferisce il suo domicilio all estero o soggiorna permanentemente in albergo, allora questo deve essere convenuto con l assicuratore prima dell inizio del rischio. 7 Esclusioni A complemento delle esclusioni in conformità all art. 6 della parte generale di queste CGA, non sono assicurati i danni in seguito: a) alle riparazioni, alle revisioni, ai lavori di rabbocco agli impianti di riscaldamento e di cisterne nonché ai sistemi di pompe di calore in circuito chiuso; b) alla rottura di specchi portabili, vetri ottici, stoviglie, vetri concavi, corpi illuminanti di qualsiasi genere, lampadine, tubi luminescenti e al neon; c) al furto da veicoli a motore non chiusi a chiave. Non sono rimborsati un valore affettivo personale e le spese per il ripristino di fotografie, di film, di registrazioni video e audio, degli atti come anche degli altri dati memorizzati elettronicamente o in altro modo. 8 Valore d assicurazione e di risarcimento La mobilia domestica è assicurata al valore a nuovo. La somma assicurata complessiva deve corrispondere all importo necessario per il riacquisto di tutte le cose assicurate. 9 Deprezzamento Non è assicurato un deprezzamento che eventualmente permane dopo la riparazione. 10 Limitazione della prestazione Salvo pattuizione contraria, per ogni sinistro assicurato fanno stato le seguenti indennità massime al primo rischio: a) per i gioielli, gli orologi, le pellicce, la prestazione a casa è limitata a CHF ; importi maggiori o la copertura di questi oggetti quando sono portati o indossati e fuori da un luogo di rischio indicato nella polizza richiedono una convenzione particolare (assicurazione di oggetti di valore); b) i valori pecuniari, vale a dire il denaro contante, le cartevalori, i libretti di risparmio, i metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o merce), le monete e le medaglie, le pietre preziose e le perle non montate sono assicurati in un luogo di rischio menzionato nella polizza, fino a CHF contro danni da incendio, da furto con scasso e da rapina; c) gli animali domestici sono assicurati fino a CHF Con una convenzione particolare nella polizza, questa somma può essere aumentata; d) la rottura di vetri del mobilio e degli stabili è coperta, nell ambito dell assicurazione mobilia domestica, fino a CHF ; e) i bagagli, gli attrezzi per lo sport e il tempo libero come anche gli apparecchi elettronici sono assicurati fino a CHF , fuori del luogo di rischio menzionato nella polizza; f) in deroga parziale all art. 6, lett. B della parte generale di queste CGA, gli attrezzi sportivi, destinati normalmente all uso all aperto e che sono assicurati secondo la polizza e queste condizioni, sono assicurati fino a CHF contro le perdite e i danneggiamenti improvvisi e imprevisti anche dall esterno. Non sono assicurati i danni dovuti all usura normale e al logorio. Rimangono immutate tutte le altre esclusioni in conformità all art. 6, lett. B della parte generale di queste CGA; g) le cose all aperto sono assicurate fino a CHF

14 D Assicurazione di oggetti di valore 1 Oggetto Sono assicurati i gioielli, gli orologi e le pellicce elencati nella polizza. 2 Copertura preventiva Per i nuovi acquisti l assicuratore accorda una copertura preventiva dell ammontare del 25% della somma assicurata complessiva convenuta. I nuovi acquisti devono essere comunicati all assicuratore entro 90 giorni dall acquisto, indicando il valore d assicurazione. Alla scadenza di questo termine, la copertura preventiva di nuovi rischi si estingue. 3 Luogo dell assicurazione L assicurazione vale: a) nei luoghi di rischio indicati nella polizza; b) provvisoriamente in luoghi esterni, se gli oggetti sono affidati ai relativi negozi specializzati per la pulizia, la riparazione, la valutazione o le pellicce per la conservazione estiva; c) in caso di cambiamento di domicilio in Svizzera al nuovo domicilio; questo deve essere comunicato all assicuratore entro 30 giorni. Se lo stipulante dell assicurazione trasferisce il suo domicilio all estero o soggiorna permanentemente in albergo, allora questo deve essere convenuto con l assicuratore prima dell inizio del rischio. 4 Rischio di indosso Se l assicurazione del rischio di indosso è pattuita particolarmente nella polizza, gli oggetti di valore elencati nella polizza sono assicurati anche se in caso di soggiorni o viaggi temporanei non superiori a un anno, questi oggetti si trovano entro la validità territoriale locale descritta nella polizza. 5 Limite dell indennità serrature a combinazione numerica dei relativi contenitori devono essere conservati accuratamente in un altro locale o portati con sé dalle persone responsabili; c) e sono portati appresso nel bagaglio a mano personale e sono sorvegliati continuamente (soltanto rischio di indosso art. D4.) In caso di furto degli oggetti di valore elencati da veicoli a motore chiusi a chiave, da aerei, da roulotte, da case mobili come anche da barche a motore e a vela, la prestazione è limitata a CHF Deprezzamento È assicurato un deprezzamento che eventualmente permane dopo la riparazione. 7 Esclusioni A complemento delle esclusioni in conformità all art. 6 della parte generale di queste CGA, non sono assicurati i danni in seguito: a) a guasti di natura elettrica e meccanica e panne come anche a danni da usura e rottura dei meccanismi e dei vetri di orologi; b) ad alterazione di colore delle pietre, delle pellicce o dei mantelli e giacche di pelle; c) a furti da tende; come anche i danni che si verificano: d) durante il periodo in cui le cose assicurate sono state affidate a un terzo, ad eccezione delle persone che vivono in comunione domestica con lo stipulante dell assicurazione o a negozi specializzati elencati all art. D3 b). 8 Franchigia In caso di smarrimento, dimenticanza, oggetti lasciati appesi, sparizione inspiegabile o furto semplice, l avente diritto è tenuto a sopportare il 10 % dell indennità, tuttavia al minimo la franchigia stabilita nella polizza. Se il valore complessivo degli oggetti di valore elencati supera CHF , allora in conformità all art. C10 a), AXA Art Assicurazioni SA risponde oltre questo importo soltanto, a) se gli oggetti di valore sono indossati o sorvegliati personalmente; b) se sono rubati da un contenitore di sicurezza chiuso a chiave. Per contenitore di sicurezza s intendono: casseforti del peso superiore a 100 kg o casseforti da parete murate, di banche o di hotel. Le chiavi o i codici delle 14

15 E Assicurazione di strumenti musicali 1 Oggetto Sono assicurati gli strumenti musicali specificati nella polizza come anche gli accessori elencati (nel complesso denominati «oggetti»). 2 Copertura preventiva Per i nuovi acquisti l assicuratore accorda una copertura preventiva dell ammontare del 25 % della somma assicurata complessiva convenuta. I nuovi acquisti devono essere comunicati all assicuratore entro 90 giorni dall acquisto, indicando il valore d assicurazione. Alla scadenza di questo termine, la copertura preventiva si estingue. 3 Spese assicurate Sono assicurate le seguenti spese se sono causate da un evento assicurato: a) le spese per il recupero di oggetti danneggiati o andati smarriti risp. per l acquisto di oggetti paragonabili (ad es. le spese di viaggio e di trasporto, dazi doganali, tasse e simili). Queste spese di riacquisto sono limitate al massimo a CHF per ogni caso di sinistro; b) le spese per la presa in prestito di uno strumento sostitutivo equivalente per al massimo 3 mesi; c) le spese per la spedizione di uno strumento sostitutivo. L indennità massima per tutte le spese assicurate ammonta a CHF Luogo dell assicurazione e validità territoriale L assicurazione è valida nei luoghi elencati nella polizza come anche entro la validità territoriale definita nella polizza, se gli oggetti assicurati nel caso di soggiorni e viaggi temporanei e non più lunghi di un anno a) sono portati con sé o sono utilizzati sotto sorveglianza personale; b) sono sistemati in un locale di uno stabile; c) sono lasciati in una stanza di albergo chiusa a chiave. Se la sorveglianza personale è interrotta e gli oggetti elencati nella polizza sono affidati ad un impresa di trasporti, allora l obbligo di prestazione dell assicurazione è limitato a CHF Importi maggiori possono essere pattuiti separatamente nella polizza. Se gli oggetti elencati nella polizza sono lasciati in un veicolo a motore, nel suo rimorchio o in una roulotte / una casa mobile, allora, in modifica dell art. 2 della parte generale di queste CGA, la protezione assicurativa contro il furto con scasso è data soltanto se il veicolo è chiuso a chiave in ogni sua parte e quando si può provare che il danno si è verificato tra le ore e le ore 22.00, o se lo stipulante dell assicurazione può provare che il veicolo era costantemente sorvegliato. 5 Assicurazione su accordo particolare Prima dell inizio del rischio la protezione assicurativa può essere estesa: a) agli oggetti al di fuori dei luoghi di rischio elencati nella polizza, come esposizioni, aste nonché laboratori di restauro e di costruzione di strumenti musicali; b) agli oggetti che sono lasciati in locali disabitati (ad es. locali per esercitazioni, capannoni industriali, magazzini, rifugi, cantine, garage, tende e in capannoni gonfiabili). 6 Deprezzamento Se espressamente pattuito in questa polizza, è assicurato un eventuale deprezzamento che rimane dopo il restauro o la riparazione. 7 Esclusioni a) A complemento dell art. 6 della parte generale di queste CGA non sono assicurati i danni in seguito: a danni alla lacca, a graffi e sfregamento, alle screpolature della vernice come anche allo scollamento delle parti incollate, alle lacerazioni di tessuti, alla rottura delle ance o allo strappo delle corde; a corto circuito, a sovratensione, alla rottura delle ance e delle corde come anche al non funzionamento di strumenti elettrici ed elettronici, di microfoni e altoparlanti, compresi tutti i loro accessori, a meno che questi non siano causati provatamente da incendio, danni della natura, furto con scasso, rapina, acqua da condutture idriche o incidente. b) A parziale modifica dell art. 6 della parte generale di queste CGA non sono assicurati soltanto i danni causati dalla lavorazione, dalla pulizia, dalla riparazione e dal restauro eseguiti in modo non appropriato. Sono assicurati i danni che insorgono in seguito a lavorazione, pulizia, riparazione o restauro eseguiti in modo appropriato. 15

16 F Assicurazione di stabili e di proprietà per piani 1 Oggetto a) Sono assicurati gli stabili o le quote di proprietà per piani elencati in questa polizza. Per la delimitazione tra stabile e beni mobili sono determinanti le seguenti disposizioni; nei cantoni con un proprio istituto cantonale di assicurazione vigono le relative disposizioni cantonali. È considerato stabile, nel senso tecnico assicurativo, ogni prodotto dell attività edile, comprese le sue parti integranti, che è coperto da un tetto, che contiene locali utilizzabili e che è stato costruito quale installazione permanente. Anche la costruzione grezza per un edificio ai sensi di cui sopra rientra in questo concetto. Non sono considerati stabili le costruzioni mobili, vale a dire quelle costruzioni non edificate come costruzioni permanenti, quali baracche di cantiere, gazebo per feste, banchi del mercato e simili. Il concetto di stabile comprende anche le installazioni interne che, senza essere parte dello stabile, normalmente vi appartengono, sono di proprietà del proprietario dello stabile e sono fissate o adeguate in modo tale da non potere essere tolte senza rilevanti perdite di valore o senza danneggiamenti significativi dello stabile, come ad esempio locali per sauna o pareti divisorie erette successivamente. Si devono considerare come appartenenti allo stabile anche le suppellettili, che secondo le usanze del luogo, appartengono all arredamento di base e che appartengono al proprietario dello stabile, anche se possono essere tolte senza rilevanti perdite di valore o senza danneggiamenti significativi dello stabile, come ad esempio lavastoviglie e simili. Le installazioni edili connesse in modo fisso con lo stabile e realizzate dal locatario o dall affittuario devono essere assicurate dal locatario o dall affittuario. b) Sono assicurati gli stabili secondari elencati nella polizza quali: le dépendance, le casette da giardino, i garage al di fuori dello stabile assicurato, ubicati tuttavia sull area di appartenenza. c) Le piscine esterne comprese le coperture menzionate nella polizza sono assicurate fino a concorrenza della somma assicurata, se queste sono state edificate come costruzioni permanenti. d) Sono assicurati i relativi impianti privati dei giardini dello stabile assicurato come le recinzioni, le scale, i viali di lastre e di ghiaia, le terrazze, le strade di accesso private, i muri, le ringhiere, i cancelli d ingresso (anche quelli automatici), le aste per bandiere, le fontane e gli stagni, gli impianti d illuminazione e di allarme al di fuori dello stabile, le piante e gli alberi. 2 Limitazione dell oggetto Le cose che devono essere assicurate presso un assicurazione cantonale sono assicurate soltanto sussidiariamente da questo contratto, vale a dire, l assicurazione obbligatoria ha la precedenza su questa copertura. 3 Limitazione dell estensione di copertura Gli impianti da giardino privati sono assicurati a forfait fino a concorrenza di un ammontare di CHF contro l incendio, il fulmine, l esplosione, il vandalismo, il furto e i danni della natura, eccetto i danni da grandine e pressione della neve; oltre a tale cifra sono assicurati soltanto in base ad accordo particolare. 4 Spese assicurate Sono assicurate le seguenti spese, causate da un evento assicurato: a) le spese per un alloggio esterno, se il domicilio principale dello stipulante dell assicurazione è diventato inagibile a causa del sinistro e non è ragionevolmente possibile pretendere che lo stipulante dell assicurazione trovi un altro domicilio adatto. L indennità ammonta al massimo a CHF 400 per ogni giorno e persona. Essa è corrisposta al massimo per la durata di 6 mesi (spese di alloggio, non cumulabili con le spese in conformità all art. C5); b) le spese per la scopritura di condutture d acqua avariate e la rimuratura o la ricopritura di quelle riparate, anche all esterno dello stabile, se queste condutture servono soltanto allo stabile o alle installazioni assicurate sul terreno dell assicurato; l indennità ammonta al massimo a CHF c) le spese per la rimozione di alberi, se questi sono stati talmente danneggiati da tempesta, grandine, incendio, fulmine o esplosione, da rendere improbabile una rigenerazione naturale, come anche le spese per la successiva piantumazione con piante giovani, fino a concorrenza della somma assicurata per impianti da giardino. 5 Esclusioni A complemento delle esclusioni in conformità all art. 6 della parte generale di queste CGA non sono assicurati i danni causati da: 16

17 a) cedimento di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, insufficiente manutenzione dello stabile, omissione di misure protettive, movimento artificiale del terreno, neve che scivola dai tetti, acque da sottosuolo, piene o straripamenti di acque che secondo l esperienza si ripetono a intervalli più o meno lunghi; b) azioni che si manifestano gradualmente; c) roditori; d) infiltrazioni di acqua piovana o dal fondersi della neve e del ghiaccio da abbaini aperti, da aperture nel tetto, dalla facciata della casa, dai muri esterni, dall isolazione o dal tetto durante i lavori di ristrutturazione o di altri lavori all oggetto assicurato; e) riparazioni, revisioni, lavori di rabbocco agli impianti di riscaldamento e di cisterne nonché da sistemi di pompe di calore in circuito chiuso; f) congelamento di grondaie, di tubi di scarico esterni e di tubature esterne come anche i costi per la rimozione di neve e ghiaccio. 6 Valore d assicurazione Lo stabile o la proprietà per piani sono assicurati al valore a nuovo fino a concorrenza della somma assicurata menzionata nella polizza. Per gli impianti da giardino, sono assicurate le spese effettive per il ripristino e la nuova piantumazione fino a concorrenza della somma assicurata pattuita al primo rischio. Le nuove piantumazioni sono eseguite con piante giovani. 7 Calcolo dell indennità L indennità dello stabile assicurato è calcolata in base al valore di costruzione usuale del luogo (valore a nuovo) di un edificio equivalente al momento del sinistro, meno il valore dei resti; in questo contesto non influiscono le limitazioni di ricostruzione da parte delle autorità. Se lo stabile non viene ricostruito entro due anni nello stesso luogo, nella stessa proporzione e con lo stesso scopo, il valore di risarcimento non può superare il valore commerciale. Questo vale, anche se la ricostruzione non è eseguita dall assicurato, dal suo successore legale in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che al momento del sinistro era in possesso di un titolo giuridico per l acquisto dello stabile. Per gli oggetti da demolire, il valore di risarcimento corrisponde al valore di demolizione. Dall indennità viene detratto il valore aggiunto prodotto dalla ricostruzione, ad es. in seguito all incremento del valore attuale, al risparmio di costi di revisione, manutenzione, o di pezzi di ricambio o del prolungamento del ciclo tecnico di vita come anche del valore di eventuali resti. Non vengono rimborsati i costi per le modifiche, le migliorie, le revisioni, i lavori di manutenzione e di garanzia, eseguiti in connessione alla ricostruzione. In caso di perdita o danneggiamento parziali, l assicuratore rimborsa i costi della sostituzione parziale o della riparazione. Non è assicurato un deprezzamento che eventualmente permane. 8 Tutela dei monumenti, conservazione storica o artistica Con particolare accordo, l assicurazione può essere estesa alla tutela dei monumenti e alla conservazione storica e artistica, vale a dire a stabili, a parti di stabili o a costruzioni artistiche costruite dall uomo, tuttavia non a parchi e paesaggi. Nei registri cantonali e /o nazionali delle autorità competenti, la sostanza edilizia storica deve essere registrata esplicitamente come degna di protezione o di manutenzione. La sostanza edilizia storica deve essere preservata senza protezione disposta dalle autorità per motivi storico-culturali, artigianali o estetici. Sono considerate sostanza edilizia con forma artistica le opere di artisti affermati, direttamente collegate con l edificio. Se causate da un evento assicurato, l assicuratore rimborsa le spese nell ambito della somma assicurata stabilita nella polizza per: un ripristino, una ricostruzione e /o un restauro di sostanza edilizia sotto tutela dei monumenti secondo le disposizioni delle autorità competenti; un ripristino, una ricostruzione e /o un restauro di sostanza edilizia storica, tenendo conto dei materiali utilizzati in origine, delle tecniche e dei modi di costruire, per ottenere un ripristino il più fedele possibile all originale. Se possibile, durante il ripristino si tiene conto dell età dei materiali di costruzione originari secondo l importanza; la sostituzione e /o il restauro della sostanza edilizia con forma artistica. Non è assicurato un deprezzamento che eventualmente permane. Se un eliminazione del danno come descritto sopra non è possibile, l assicuratore rimborsa la somma assicurata spettante per la sostanza edilizia completamente danneggiata. L assicurazione esclude una riduzione in base al valore di una cosa assicurata in seguito a distruzione o a riduzione di parti di essa. Un altra protezione assicurativa esistente ha sempre la precedenza su questa copertura. 17

18 Photography/Jan Baldwin Art Direction/RhodesandProctor AXA ART Assicurazioni SA Affolternstrasse 42 Case postale Zurich-Oerlikon Telefono Fax

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