Tribunale di Torino Ufficio del Giudice per le indagini preliminari N 3218/12 k Mod. 45 PM Dott. Stefano Demontis
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1 Tribunale di Torino Ufficio del Giudice per le indagini preliminari N 3218/12 k Mod. 45 PM Dott. Stefano Demontis Opposizione alla richiesta di archiviazione I sottoscritti ROASIO Dario, ( ) SOLLIER Paolo, ( ) PAVESE Martino, ( ) in qualità di parti offese nel procedimento in epigrafe dichiarano di proporre formale opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento formulata in data 11 giugno Le risultanze delle indagini fino ad ora poste in essere e condotte dal Pubblico Ministero con l ausilio della P.G. a nostro parere avrebbero già, di per sé, permesso e consentito di formulare imputazioni almeno per i reati previsti dall art. 328 del c.p. a carico di amministratori e funzionari della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, il Pubblico Ministero, pervenendo erroneamente ad opposte conclusioni, oltre ad ignorare gli elementi probatori già a sua disposizione, ha omesso di verificare ed accertare e, pertanto, di considerare, altri elementi probatori rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti oltre a non aver assolutamente preso in considerazione altri aspetti della vicenda legati alla Snam Progetti, azienda del gruppo ENI. Ma altri elementi rendono necessaria la prosecuzione delle indagini e, infatti, l opposizione è fondata sui seguenti motivi Nell anno 2012 gli opponenti presentarono un esposto alla Procura della Repubblica di Torino riguardante in sintesi: le omissioni ed i forti ritardi con i quali, sin dagli anni 90 del secolo scorso, non è stata affatto risolta dalla Regione Piemonte, dalle Amministrazioni locali e dagli Uffici Pubblici la bonifica dell area dell inceneritore di Vercelli, fortemente inquinata a causa dell illegale interramento delle ceneri da fondo del forno dell impianto; le eventuali responsabilità attribuibili alla Snam Progetti (oggi Saipem) del Gruppo ENI che, in qualità di consulente della Regione Piemonte, nel 1995 considerò la non Pag. 1
2 ammissibilità del sito vercellese al finanziamento regionale per la bonifica in quanto era ancora in corso l attività di smaltimento dei rifiuti. La stessa Snam Progetti che aveva gestito l impianto vercellese dal novembre del 1991 sino all agosto del ( ) Le indagini della Procura si sono limitate alla semplice acquisizione, effettuata dalla Sezione di Polizia Giudiziaria di Torino, del carteggio contenente prevalentemente atti di corrispondenza tra i vari enti pubblici databili all incirca tra l anno 2008 e l anno 2012 e gli stralci del Progetto Preliminare dell aprile 2004 elaborato dalla ditta Akron per conto di Atena Spa. Nell annotazione della Polizia Giudiziaria, con la quale si riferisce al P.M. in merito alle indagini, si fa riferimento anche all interrogazione presentata in Consiglio Regionale dal Consigliere Davide Bono ed alla risposta dell ing. Salvatore De Giorgio della Direzione Ambiente, confermando che la bonifica del sito sul quale insiste l impianto di termovalorizzazione in questione approvata ed autorizzata in Conferenza dei Servizi già nel lontano è tutt ora da realizzarsi. Dalla semplice lettura dei documenti e considerando il lasso di tempo trascorso dall inizio della procedura sino ad oggi quasi 11 anni - a parere degli opponenti appare chiaro che la Regione Piemonte è assolutamente ed indiscutibilmente inadempiente per quanto previsto dall art. 250 del D. Lgs. 152/2006. Di tutt altro parere il PM che sembra accogliere in toto le posizioni della Regione Piemonte, illustrate dall ing. De Giorgio nella sua risposta all interrogazione del Consigliere Bono, nel momento in cui scrive che non emergono responsabilità penali a capo di esponenti politici e personale amministrativo della Regione Piemonte poiché, sulla base della normativa statale e regionale vigente, il compito di intervenire in supplenza dei Comuni interessati competerebbe alla Provincia. Ebbene, la normativa alla quale il PM e, prima di lui l ing. De Giorgio, fanno riferimento è quella prevista dal D.Lgs. 22/1997, dal DLgs. 152/2006, dalla L.R. 09/2007 e dalla L.R. 42/2000. In particolare gli opponenti fanno notare che: l art. 17, comma 9 del D.Lgs. 22/1997 prevede che: Qualora i responsabili (dell inquinamento ambientale dell area da bonificare) non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al Pag. 2
3 fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. L art. 250 del D. Lgs. 152/2006 prevede che: Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. L art. 43 della L.R. 09/2007 prevede che: le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), dall articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71) in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, attribuite alla Regione ai sensi dell' articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. A parere degli opponenti, a causare un profondo equivoco in tutta la questione intervengono gli artt. 12 e 13 della L.R. 42/2000. Questa Legge Regionale, infatti, approvata ben sei anni prima del D.Lgs. 152/2006, effettivamente assegna alla provincia il dovere di sostituirsi al Comune ed al soggetto interessato nella bonifica delle aree inquinate in caso di inadempienza, come nella situazione dell inceneritore di Vercelli. Ma la norma è palesemente in contrasto da quanto previsto dalle norme dello Stato intervenute negli anni successivi e, a parere degli opponenti, persino del precedente D.Lgs. 22/1997, ragione per cui tale procedura non può essere considerata valida. In ogni caso, pur accettando che una norma regionale in contrasto con le leggi dello Stato possa essere considerata legittima, val la pena di sottolineare che le norme sono chiarissime: Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' Pag. 3
4 il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Alla Regione, quindi, in ogni caso spetta la titolarità ed il controllo sulle operazioni di bonifica anche nel caso che esse vengano effettuate, in sostituzione dei soggetti inadempienti, da altri enti pubblici in sostituzione del Comune interessato. Non avendo, quindi, la Provincia di Vercelli ottemperato agli obblighi previsti dalla stessa legge regionale, la Regione Piemonte avrebbe dovuto iniziare la bonifica dell area dell inceneritore in sostituzione del Comune e della stessa Provincia inadempienti o, perlomeno, avrebbe dovuto obbligare l ente del quale si avvaleva ad agire. Gli opponenti, peraltro, non condividono affatto le considerazioni di carattere più generale espresse dal P.M. nella richiesta di archiviazione, che interpretano la normativa in un modo assai diverso dall intenzione del legislatore, motivando l inapplicabilità della fattispecie dell art. 328 del c.p. Il PM, infatti, sostiene che nel caso dell inceneritore di Vercelli l intervento pubblico non può essere considerato come l effetto obbligato di una situazione di pericolo immediatamente percepibile, ma una semplice decisione politica, sostenuta dalla volontà politica degli amministratori e dalle risorse finanziarie disponibili. La Regione, quindi, secondo l interpretazione del PM, può decidere di provvedere alla bonifica, ma soltanto nel momento in cui abbia a disposizione le adeguate risorse economiche e non abbia previsto a bilancio spese diverse e, forse, di maggior urgenza (???) come, per esempio, l ulteriore contributo di ,00 a favore dello stadio della Pro Vercelli. Quindi, secondo l interpretazione del PM, se il Consiglio regionale negli ultimi dieci anni ha deciso, con scelte non facilmente comprensibili, di non destinare somme a bilancio per le bonifiche ambientali, allora non provvedere a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 non è più un reato penale, ma diventa soltanto una discutibile scelta politica della quale si dovrà rispondere di fronte all elettorato. Questa interpretazione non è condivisibile per due motivi: 1. a parere degli opponenti la fattispecie penale prevista dall art. 328 comma 1 c.p. è assolutamente applicabile in quanto la situazione di pericolo non è soltanto percepibile, ma è considerata gravissima da tutti i soggetti interessati, tra i quali il Comune di Vercelli, la Provincia di Vercelli e la stessa Regione Piemonte che, infatti, Pag. 4
5 ha inserito l area dell inceneritore al 7 posto della graduatoria del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate. Nel piano di caratterizzazione della ditta Akron, peraltro, sono evidenziati risultati delle analisi delle acque sotterranee e delle ceneri da fondo sepolte, risultati che testimoniano senza alcun dubbio che la presenza di metalli pesanti, di diossine e (solo per le ceneri da fondo) di prodotti cancerogeni derivanti dalla combustione di idrocarburi (plastiche) è notevolmente oltre i limiti stabiliti dalla normativa per i siti industriali. E terribile ricordare che per alcuni prodotti della comustione di idrocarburi presenti nelle ceneri sono stati rilevati quantitativi di oltre 350 volte i limiti. Nelle stesse acque di falda di prima fascia al di sotto dell area dell inceneritore è stata riscontrata la presenza di inquinanti (metalli pesanti) che testimoniano l interessamento delle acque e che potrebbe essere persino sottovalutata nella sua già conclamata gravità poiché, come già scritto nell esposto, la Provincia ha dichiarato che le analisi della falde al di sotto dell inceneritore potrebbero non essere veritiere a causa di carenze nel posizionamento dei piezometri (lettera prot /000 del ). Peraltro entro il 18/07/2013 il nuovo C.T. della Procura di Vercelli, il Direttore dell ARPA di Vercelli dottor Cuttica, depositerà la seconda perizia relativa all inceneritore di Vercelli (fascicolo N 2708/09 RG NR) nella quale saranno resi noti i risultati delle indagini sulla gravità dell inquinamento delle falde acquifere e dei terreni. Grazie al documento potrà essere stabilita l effettiva percezione del pericolo. 2. La normativa in materia di inquinamento ambientale, sia a livello europeo che nazionale, è basata sul principio per il quale chi inquina pone rimedio e paga. Questo principio vale anche e soprattutto in materia di bonifiche ambientali. La legge, quindi, obbliga la pubblica amministrazione a provvedere, nei tempi e nei modi stabiliti oggi dal D.Lgs. 152/2006, alla gestione della bonifica e a sostituirsi al soggetto eventualmente inadempiente nelle operazioni di bonifica, recuperando poi le spese sostenute rivalendosi sul soggetto responsabile dell inquinamento. La legge non consente affatto discrezionalità, ma prevede un preciso obbligo. E assai debole, quindi, l affermazione del PM secondo la quale: non è un caso se lo stesso art. 250 D.gls. 152/06, nel definire le coordinate dell intervento sostitutivo delle Regioni, individua quale limite all anticipazione delle somme necessarie quelle delle risorse di bilancio. In nessun paragrafo dell art. 250, infatti, viene fissato quale limite all anticipazione delle somme necessarie quelle delle risorse di bilancio. L art. 250 Pag. 5
6 stabilisce inequivocabilmente l obbligo per la Regione a sostituirsi al soggetto inadempiente, tenuto conto delle priorità stabilite dal Piano Regionale per le Bonifiche. Nell ultimo paragrafo, a ribadire questo obbligo di legge, il legislatore conferma la possibilità per le regioni di istituire appositi fondi nell'ambito delle disponibilità di bilancio, al fine di anticipare le somme per gli interventi da effettuare in sostituzione, senza affatto affermare che il limite all anticipazione delle somme necessarie è quello delle risorse di bilancio. A questo punto, mentre rimane un reato penale il mancato compimento di un atto che debba essere compiuto senza ritardo, diventa scelta politica (della quale rispondere politicamente ai propri elettori ed alle proprie coscienze) quella di istituire preventivamente fondi a bilancio per le bonifiche, sottraendo risorse a spese assai più discutibili e di difficile comprensione da parte dei cittadini. A riprova di quanto affermato interviene la recente polemica sull art. 41 del decreto del fare del Governo Letta in discussione in Parlamento. Se venisse approvato, infatti, questo articolo di legge introdurrebbe i principi (oggi non validi) richiamati dal PM in base ai quali l eventuali azioni di bonifica su siti inquinati potrebbero avvenire soltanto se economicamente sostenibili. In attesa dell approvazione della norma (che ci auguriamo venga respinta dal Parlamento) è chiaro che ancora oggi è valida l attuale formulazione dell art. 250 del D.Lgs. 152/06. Per quanto riguarda la questione Snam Progetti gli opponenti rilevano che il PM non ha assolutamente preso in considerazione la questione, non effettuando alcuna indagine. A parere degli opponenti, invece, la questione merita grande attenzione poiché la scelta di non indicare, nella seconda metà degli anni 90, il sito dell inceneritore tra quelli da finanziare in ambito di bonifica ambientale ha, di fatto, cristallizzato la situazione ed ha impedito la risoluzione del problema. Peraltro appare curiosa la posizione di Snam Progetti che, considerando i rapporti stretti con l Amministrazione comunale ed il fatto di aver gestito l impianto, ben conosceva la gravità della situazione. Proprio la Snam Progetti elaborò, come consulente della Regione Piemonte, il Piano Regionale delle Bonifiche escludendo l inceneritore di Vercelli. Poco importa che quel piano sia stato superato da quello del 2000, come ricorda l ing. De Giorgio nella risposta all interrogazione, poiché la questione sulla quale fare chiarezza riguarda la motivazione con la quale Snam decise per l esclusione. Snam Progetti realizzò l impianto di Vercelli ( ). Inoltre, per circa dieci mesi, sino all agosto del 1992, gestì l impianto ( ). Proprio questi elementi confermano l importanza della verifica e l erronea interpretazione Pag. 6
7 data dal P.M. dei dati a lui forniti sia dagli esponenti che, successivamente, dalla P. G. titolare delle indagini. In conclusione. Non è certo onere di chi espone all Autorità Giudiziaria fatti di possibile rilevanza penale individuare le fattispecie di reato cui siano riconducibili e i soggetti resisi responsabili di essi. Certo è che l esposto presentato dagli opponenti solleva numerose questioni, anche ben documentate e argomentate, che non necessariamente o non solo, coinvolgono i soggetti attualmente da noi indicati e per le fattispecie sinora individuate dal PM. A parere degli opponenti le indagini coordinate dal Pubblico Ministero, per le argomentazioni sopra svolte, hanno evidenziato e riassunto una serie alquanto impressionante di trascuratezze, inadempienze ed omissioni da parte di vari pubblici amministratori ed enti preposti ai controlli, nei confronti dei quali si rende necessaria la prosecuzione delle indagini anche con nuove iscrizioni a registro degli indagati. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio che non è abnorme il provvedimento con il quale il GIP rigetti la richiesta di archiviazione e ordini di procedere, mediante iscrizione nel registro degli indagati, anche per reati diversi da quelli ipotizzati dall accusa o con diversa qualificazione giuridica, ciò in quanto emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell azione penale e sui risultati delle indagini svolte dal PM, consentito in forma interlocutoria e non vincolante per il PM. (Cass. Sez.VI 10/7/01, Mangione e Cass. Sez. I, 6/6/96, Pizzinato) Tutto ciò premesso si chiede, quindi, che la S.V. non accolga la richiesta di archiviazione e si chiede la prosecuzione delle indagini indicando, come previsto dall art. 410 del c.p.p., i seguenti oggetti delle investigazioni suppletive e relativi temi di prova: 1. ( ). Con ossequio. Vercelli, li 16 luglio Dario ROASIO Paolo SOLLIER Martino PAVESE Si allegano: Pag. 7
8 1. Estratto del carteggio tra Comune di Vercelli e Provincia di Vercelli inmerito alla bonifica dell inceneritore; 2. articolo estratto dal quotidiano la Stampa del ; 3. articolo estratto dal quotidiano la Stampa del ; 4. articolo estratto dal quotidiano il FattoQuotidiano del ; Pag. 8
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