DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL AREA MARINA PROTETTA Isola dell Asinara ANNO 2014

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1 DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL AREA MARINA PROTETTA Isola dell Asinara ANNO 2014

2 INDICE INDICE... 2 Art. 1 Disciplinare integrativo al regolamento dell AMP Isola dell Asinara - anno Art. 2 Accesso al Parco... 3 Art. 3 Istanza per l ottenimento dell autorizzazione... 3 Art. 4 Visite guidate subacquee... 3 Art. 5 Navigazione da diporto... 4 Art. 6 Noleggio con conducente + visita a terra... 5 Art. 7 Noleggio con conducente TAXI BOAT... 5 Art. 8 Attività di Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile... 7 Art. 9 Pesca... 8 Art. 10 Nulla osta attività di pescaturismo Art. 11 Nulla osta a mezzi nautici di servizio Art. 12 Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria Art. 13 Obblighi dei titolari di autorizzazione Art. 14 Sospensione e revoca dell autorizzazione Art. 15 Coordinate Bancarie e indirizzi di riferimento Art. 16 Composizione del documento

3 Art. 1 Disciplinare integrativo al regolamento dell Area Marina Protetta Isola dell Asinara - anno Il presente Disciplinare stabilisce le modalità di svolgimento delle attività consentite per le quali il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell Area Marina Protetta Isola dell Asinara approvato con D.M. del 31 agosto del 2009 da ora in poi detto Regolamento, rimanda a decisioni dell Ente Gestore. 2. Il presente disciplinare ha validità per l anno solare Tutte le domande per svolgere le attività nell Amp Isola dell Asinara dovranno pervenire presso gli uffici dell Ente Parco Nazionale dell Asinara attraverso gli appositi moduli predisposti dall Ente Parco e pubblicati sul sito internet dell Ente Parco Art. 2 Accesso al Parco 1. L accesso al Parco è consentito solo negli approdi del molo di Fornelli, del molo di Cala Reale e del molo di Cala d Oliva, salvo specifiche autorizzazioni da parte dell Ente Parco. Art. 3 Istanza per l ottenimento dell autorizzazione 1. Gli operatori interessati ad esercitare attività di fruizione secondo il Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell approvato con D.M. del 31 agosto del 2009, devono presentare apposita istanza mediante l utilizzo della modulistica allegato al presente Disciplinare All istanza (vedi allegato di riferimento) in marca da bollo da 16,00 (DM 20/08/1992 e successive modificazioni) devono essere allegati i seguenti documenti: a. per Operatori che effettuano rinnovo (consegnare i documenti solo se differenti dagli anni precedenti): b. per nuovi Operatori: vedere articolo di riferimento del Regolamento. 3. L Ente Parco si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e copie dei documenti utili al rilascio della autorizzazione. 4. Le autorizzazioni saranno rilasciate alla singola imbarcazione. 5. Prima del rilascio dell autorizzazione l Ente Parco, provvederà all esame del mezzo, al fine di verificare le caratteristiche richieste dal Regolamento di esecuzione dell Area Marina Protetta Isola dell Asinara Disciplinare integrativo dell. 6. Al termine della verifica dell istanza, l Ente Parco comunicherà a mezzo di posta elettronica, i corrispettivi da versare. 7. Con l autorizzazione il parco si riserva la facoltà di installare a bordo di ogni imbarcazione un sistema di rilevamento per una miglior organizzazione del servizio. Art. 4 Visite guidate subacquee (allegato C) 1. I siti di immersione predisposti dall ente gestore sono i seguenti: LOCALITA' COORDINATE MAX IMMERSIONI GIORNO MAX UNITÀ NAVALI PER SITO 1 Punta Salippi '.69 N 8 12'.77 E Punta Tumbarino 41 02'.45 N 8 13'.19 E Punta Tumbarino '.64 N 8 13'.71 E

4 4 Punta Grabara 41 06'.29 N 8 16'.49 E Punta dei Corvi 41 05'.90 N 8 20'.81 E Punta Sabina 41 05'.25 N 8 21'.12 E Punta Trabuccato 41 02'.99 N 8 20'.02 E Punta Barbarossa 40 59'.19 N 8 15'.51 E Punta Lunga 41 0'.30 N 8 15'.91 E Punta Li Giorri 40 59'.47 N 8 15'.73 E Punta Li Giorri ',34 N 8 15'.62 E Punta Agnadda esterno 41 1'.35 N 8 12'.95 E Punta Pedra Bianca 41 0'.14 N 8 12'.61 E Punta Agnadda 41 1'.67 N 8 12'.97 E Cala Tappo 41 5'.38 N 8 16'.58 E Punta Cazzamala 41 6'.40 N 8 17'.85 E Punta dello Scorno 41 7'.28 N 8 19'.05 E Puppa di la navi 41 6'.88 N 8 18'.48 E Punta Trabuccato snork 41 2'.88 N 8 19'.97 E Cristo snork 41 3'.63 N 8 16'.97 E Reale snork 41 3.'65 N 8 17'.57 E Punta del Porco esterno 41 6'.25 N 8 20'.73 E 24 2 Art. 5 Navigazione da diporto 1. Secondo quanto previsto dall articolo 14, comma 6 del Regolamento, in zona B, ai fini dell accesso delle unità da diporto a motore agli approdi di Cala La Reale e Cala d Oliva, sono individuati i seguenti corridoi di lancio evidenziati con una fila di boe di colore giallo: a. Il corridoio di accesso ai campi boe di Cala Reale, individuato nell area a ovest della congiungente tra i seguenti due punti, per una ampiezza non superiore a 100 m, segnalato con boe di colore giallo: Punto Latitudine Longitudine CR1 (al limite della zona B) N E CR2 (faro di cala Reale) N E b. Il corridoio di accesso ai campi boe di Cala d Oliva e Ponte Bianco, individuato dall area a nord della congiungente tra i seguenti due punti, per una ampiezza non superiore a 100 m, segnalato con boe di colore giallo: Punto Latitudine Longitudine CO1 (al limite della zona B) N E CO2 (torre di cala d Oliva) N E 2. L uso di piccoli tender a motore per barche all ormeggio su boa è consentito esclusivamente per il breve tratto che collega il campo boe con il punto d approdo di seguito indicato e deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni di sicurezza ed ad una velocità non superiore ai 3 nodi: 4

5 a. Fornelli - molo galleggiante b. Cala Reale - lato ovest del molo sulla sottobanchina c. Cala d Oliva - darsena interna. d. Cala Barche Napoletane VIETATO L USO DEL TENDER A MOTORE A SCOPPIO. 3. Il campo boe per le barche da diporto di Cala Barche Napoletane è ad uso esclusivo delle imbarcazioni a vela; Art. 6 Noleggio con conducente + visita guidata (allegato B) 1. In zona C denominata Passaggio di Fornelli è consentita la navigazione e la sosta al molo galleggiante ai natanti a motore adibiti all attività di noleggio con conducente che siano collegati ad una tipologia di visita guidata a terra indicata all articolo 3 del disciplinare del Parco Nazionale dell Asinara anno 2014, previa autorizzazione dell Ente gestore. Il trasporto passeggeri è relativo alle sole attività di visita guidata a terra. 2. Saranno autorizzati massimo n 5 natanti. L autorizzazione verrà rilasciata solo ed esclusivamente alle ditte che utilizzeranno natanti che rispettino i requisiti di seguito riportati: a. unità dotate di motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b. casse di raccolta delle acque di sentina; c. dimensioni minime 5.50 metri; d. potenza motore 40 cv. Le istanze dovranno pervenire entro il 30 maggio 2014, oltre tale data le domande non verranno accettate. Le istanze non complete non saranno accettate. 3. Ogni società verrà autorizzata all utilizzo di un solo mezzo. Se in seguito non saranno pervenute almeno 5 domande, l Ente Parco procederà anche in data successiva al 30 maggio 2014 al rilascio di ulteriori autorizzazioni e comunque sino al raggiungimento di 5 autorizzazioni; si procederà seguendo l ordine di cui comma 2 del presente articolo. 4. Ai fini del rilascio dell autorizzazione si rimanda alla documentazione richiesta all art 17 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell Area Marina Protetta Isola dell Asinara che disciplina le attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate. Inoltre dovrà essere prodotta copia dei documenti autorizzativi rilasciati dalla Capitaneria di Porto competente. 5. L autorizzazione verrà rilasciata solo ed esclusivamente alle ditte che utilizzeranno natanti che rispettino i requisiti di seguito riportati: 6. Le autorizzazioni saranno rilasciate in base ai seguenti priorità: a. Maggior numero di anni di anzianità di servizio nell Area Marina Protetta Isola dell Asinara ; b. la data più recente di immatricolazione del motore; c. i mezzi nautici che saranno condotti da un comandante con titoli professionali; d. n di mesi nell anno di garanzia del servizio. Art. 7 Noleggio con conducente TAXI BOAT (allegato B) 1. In zona C denominata Passaggio di Fornelli e nel corridoio d accesso, al campo boe di Cala Reale e Cala d Oliva è consentita la navigazione e la sosta, ai moli ai natanti a motore (gommoni) adibiti all attività di noleggio con conducente, previa autorizzazione dell Ente gestore. 2. Saranno autorizzati massimo n 5 gommoni. L autorizzazione verrà rilasciata solo ed esclusivamente alle ditte che utilizzeranno natanti che rispettino i requisiti di seguito riportati: 5

6 a. unità dotate di motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b. casse di raccolta delle acque di sentina; c. dimensioni minime 5.50 metri; d. potenza motore 40 cv. Le istanze dovranno pervenire entro il 30 maggio 2014, oltre tale data le domande non verranno accettate. Le istanze non complete non saranno accettate. 3. Ogni società verrà autorizzata all utilizzo di un solo mezzo. Se in seguito non saranno pervenute almeno 5 domande, l Ente Parco procederà anche in data successiva al 30 maggio 2014 al rilascio di ulteriori autorizzazioni e comunque sino al raggiungimento di 5 autorizzazioni; si procederà seguendo l ordine di cui comma 2 del presente articolo. 4. Ai fini del rilascio dell autorizzazione si rimanda alla documentazione richiesta all art 17 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell Area Marina Protetta Isola dell Asinara che disciplina le attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate. Inoltre dovrà essere prodotta copia dei documenti autorizzativi rilasciati dalla Capitaneria di Porto competente. 5. Durante la fase di imbarco e sbarco dei passeggeri il comandante dell unità è obbligato a rimanere a bordo dell imbarcazione e ripartire quanto prima. 6. Le autorizzazioni saranno rilasciate in base ai seguenti priorità: a. Maggior numero di anni di anzianità di servizio nell Area Marina Protetta Isola dell Asinara ; b. la data più recente di immatricolazione del motore; c. i mezzi nautici che saranno condotti da un comandante con titoli professionali; d. n di mesi nell anno di garanzia del servizio. Art. 8 Noleggio con conducente Visita guidata a mare (allegato A) 1. In zona C e zona B è consentita la navigazione ad una distanza di almeno 150 metri dalla costa, la sosta ai moli e alle boe, ai natanti ad uso commerciale a motore adibiti all attività di visita guidata, previa autorizzazione dell Ente gestore. 2. Saranno autorizzati massimo n. 5 natanti. L autorizzazione verrà rilasciata solo ed esclusivamente alle ditte che utilizzeranno natanti (no gommoni) che rispettino i requisiti di seguito riportati: a. unità dotate di motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); b. casse di raccolta delle acque di sentina; c. wc con relative casse di raccolta dei liquami; d. una cabina coperta rigida in grado di ospitare tutti i turisti imbarcati; 3. Le istanze dovranno pervenire entro il 30 maggio 2014, oltre tale data le domande non verranno accettate. Le istanze non complete non saranno accettate. 4. Ogni società verrà autorizzata all utilizzo di un solo mezzo nautico e al trasporto massimo di 12 turisti giornalmente. Se in seguito non saranno pervenute almeno 5 domande, l Ente Parco procederà anche in data successiva al 30 maggio 2014 al rilascio di ulteriori autorizzazioni e comunque sino al raggiungimento di 5 autorizzazioni; si procederà seguendo l ordine di cui comma 2 del presente articolo. 5. Ogni imbarcazione nel momento in cui accede all area marina protetta dovrà avere a bordo una 6

7 guida esclusiva del o guida riconosciuta dalla Regione Autonoma della Sardegna. 6. Ai fini del rilascio dell autorizzazione si rimanda alla documentazione richiesta all art 17 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell Area Marina Protetta Isola dell Asinara che disciplina le attività di trasporto passeggeri, charter a vela e visite guidate. Inoltre dovrà essere prodotta copia dei documenti autorizzativi rilasciati dalla Capitaneria di Porto competente. 7. Le autorizzazioni saranno rilasciate in base ai seguenti priorità: a. Maggior numero di anni di anzianità di servizio nell Area Marina Protetta Isola dell Asinara ; b. la data più recente di immatricolazione dei motori; c. i mezzi nautici che saranno condotti da un comandante con titoli professionali; d. n. di mesi nell anno di garanzia del servizio. Art. 8 bis Trasporto passeggeri (allegato A) 1. Le imbarcazioni adibite all attività di trasporto passeggeri che navigano costeggiando il perimetro dell Area marina Protetta ed effettuano delle soste alle boe dovranno avere a bordo una guida esclusiva del o guida riconosciuta dalla Regione Autonoma della Sardegna. Art. 9 Charter a vela (allegato A) 1. Con il presente articolo viene stabilito che le imbarcazioni che svolgono l attività di charter a vela devono essere imbarcazioni o natanti adibiti a svolgere l attività di noleggio e iscritti negli appositi registri della Capitaneria di Porto di propria competenza. 2. le imbarcazioni di cui al comma precedente sono autorizzate alla navigazione a motore in zona C e B con le modalità indicate all articolo 17 comma 3 lettere a) e b) del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell Area marina Protetta Isola dell Asinara. Art. 10 Attività di Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile (Allegato B dal Disciplinare del 2014) 1. Nel l attività di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile è consentita previa autorizzazione dell Ente Parco. L attività potrà svolgersi anche con patrocinio dell Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico. 2. La richiesta di per lo svolgimento dell attività di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile deve indicare: a. relazione generale dell attività; b. tipologia e obiettivi dell attività; c. periodo e luogo dove si svolge l attività; d. curriculum vitae del personale coinvolto; e. costi che dovranno sostenere i fruitori. 3. Il documento deve essere inviato anche in formato elettronico editabile all indirizzo di posta: enteparcoasinara@pec.it, indicando in oggetto la dicitura attività di EA&SS editabile (..nome della ditta/impresa/associazione..). 4. Tutte le attività autorizzate saranno inserite in una apposita sezione del sito istituzionale dell Ente Parco. 7

8 Art. 11 Pesca (Allegato H) 1. Nell area marina cosi come stabilito dall articolo 18 comma 1 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell Area marina Protetta, non sono consentite la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con fonti luminose. 2. Per la segnalazione degli attrezzi in pesca, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, all interno dall Area Marina Protetta il segnale da pesca deve recare il numero identificativo dell imbarcazione e deve indicare il tipo di attrezzo utilizzato. 3. L indicazione dell attrezzo utilizzato deve essere effettuata apponendo sull asta apposita bandierina colorata di dimensioni 20X30 cm di colore verde per le reti da posta, rosso per le nasse e blu per i palangari. 4. Le boe e le bandierine di segnalazione possono essere richieste all Ente Parco Nazionale dell Asinara, gestore dell Area Marina Protetta, tramite modulo (allegato H), dove si specifica il numero di boe necessarie per ognuno dei seguenti attrezzi: a. Rete da posta; b. Palangaro c. Nasse. 5. E resa obbligatoria la marcatura degli attrezzi da pesca in uso in AMP. Gli attrezzi così come definiti dal regolamento (CE) n. 1799/2006 del 6 dicembre 2006 dovranno essere marcati tramite targhette identificative. La marcatura dovrà essere attuata come segue: a. per le nasse, su un'etichetta fissata alla lima da piombo e su una targhetta fissata ad ogni singola nassa; b. per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore di ogni singolo pezzo tono di rete; c. per i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio. Le targhette identificative possono essere richieste all Ente, gestore dell Area Marina Protetta, tramite modulo (allegato H), dove si specifica il numero di targhette necessarie per ognuno degli attrezzi. Le targhette identificative fornite saranno conformi alle direttive della normativa europea (Regolamento CE n. 1224/2009 e Regolamento di esecuzione UE n. 404/2011), mentre le targhette da apporre ad ogni singola nassa e ad ogni tono di rete saranno conformi al disciplinare dell Area Marina Protetta. 6. L ormeggio per le unità di piccola pesca professionale è consentito, previa autorizzazione nominale dell ente gestore, nelle ore notturne, presso le banchine di Fornelli, Cala Reale e Cala d Oliva, nelle aree adibite alla sosta del pescaturismo e ai gavitelli di colore azzurro; nel periodo invernale, da ottobre a marzo, l ormeggio delle unità adibite alla piccola pesca artigianale è consentita anche nelle ore diurne. 7. L attività di pesca professionale sarà soggetta a periodici monitoraggi di carattere scientifico da parte dell Ente Parco, svolti sia in maniera indiretta tramite la somministrazione di questionari, sia in maniera diretta da un addetto nominato dall Ente Parco che rileverà dati di pesca sia a bordo delle imbarcazioni sia ai punti di attracco. 8. Le attività di pesca non sono consentite in un raggio di 100 m dai siti di immersione per visite subacquee di cui all art. 2 del presente Disciplinare. I punti di apnea indicati art.2 sono a titolo temporaneo, i segnali per individuazione del sito saranno installati nel momento dell attività. 9. Ai fini della partecipazione al periodo di tirocinio presso le unità da pesca di cui al comma 5 dell art. 18 del Regolamento, coloro che intendono presentare istanza all Ente gestore devono presentare la seguente documentazione: 8

9 a. certificato di residenza storico; b. attestazione dell iscrizione alla Gente di Mare; c. attestazione di iscrizione al Registro Pescatori; d. ruolino di equipaggio dove risulti l imbarco del tirocinante; Art. 12 Disciplina ormeggio operatori. 1. Le boe biconiche o troncoconiche di colore giallo sono ad uso esclusivo delle imbarcazioni da diporto vela/motore. 2. Le boe tonde di colore blu sono adibite all ormeggio degli operatori che svolgono l attività di pescaturismo e sono ubicate nelle seguenti località: a. Portu Manno dei Fornelli in condivisione con il noleggio a vela; b. Portu Manno della Reale in condivisione con il noleggio a vela; c. Cala del Turco; d. Ponte del Bianco; e. Barche Napoletane; f. Cala Trabuccato; g. Cala Stagno Lungo/Punta Inglesi; h. Cala Marcutza; i. Punta Marcutza/Punta l Arroccu; j. Punta li Giorri; k. Punta Lunga; l. Punta Cannapilu. 3. Le boe tonde di colore rosso sono adibite all ormeggio degli operatori che svolgono l attività di noleggio a vela e sono ubicate nelle seguenti località: a. Portu Manno dei Fornelli in condivisione con il pescaturismo; b. Portu Manno della Reale in condivisione con il pescaturismo; c. Cala del Turco; d. Ponte del Bianco; e. Cala Barche Napoletane; f. Cala Trabuccato; g. Cala Stagno Lungo/Punta Inglesi; h. Cala Marcutza; i. Punta Marcutza/Punta l Arroccu; j. Caletta Schizziatogiu; k. Punta Lunga. 4. Le boe tonde di colore blu e rosso sono adibite all ormeggio degli operatori che svolgono l attività di trasporto passeggeri e visite guidate e sono ubicate nelle seguenti località: a. Punta Lunga; b. Cala Trabuccato; c. Cala Barche Napoletane; d. Ponte del Bianco. 5. In caso di sovraffollamento delle boe adibite agli operatori di pesca turismo, noleggio a vela, trasporto passeggeri e visite guidate, l utilizzo di boe diverse da quelle di competenza è lasciato al buon senso comune della civile convivenza. 6. Il piano degli accosti in banchina relativo alla stagione in corso, è allegato al presente Disciplinare (Allegato G), salvo eventuali ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di competenza. 9

10 Art. 13 Nulla osta attività di pescaturismo. (Allegato D) 1. Le autorizzazioni per le attività di pescaturismo avranno una durata pari all autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di competenza per lo svolgimento dell attività; 2. Durante le attività di pescaturismo le imbarcazioni potranno tenere a bordo massimo 80 nasse e metri 700 di reti. Art. 14 Nulla osta a mezzi nautici di servizio (Allegato E) 1. In zona C denominata passaggio di Fornelli e nei corridoi di accesso, ai moli di Fornelli, Cala Reale e Cala d Oliva è consentita, previa autorizzazione dell Ente gestore, con apposita modulistica (allegato E) la navigazione e l approdo ai mezzi nautici strettamente correlati con le attività di servizio. Art. 15 Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria 1. Ai sensi dell art. 26 del Regolamento, vengono definiti nel seguito i corrispettivi, comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria, per le attività nell Area Marina Protetta, che verranno comunicati alla ditta interessata tramite mezzo mail, al termine della verifica dell istanza: 2. a. corrispettivi per le attività di riprese fotografiche, televisive e cinematografiche: Attività Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive. Corrispettivo giornaliero 100,00 b. corrispettivi per le attività di ormeggio diporto presso i campi boe : Attività Ormeggio Corrispettivo giornaliero Vela 3,00/metro Motore 4,00/metro c. corrispettivi per le attività di fruizione turistica: autorizzazione per Attività nuovo operatore annuale 100,00 per Visite guidate subacqueo subacquee Trasporto Passeggeri Visite guidate con natante 100,00 per ciascun 200,00 per ciascun autorizzazione per rinnovo annuale 30,00 per subacqueo 40,00 per ciascun Nuova istituzione 10

11 Noleggio con conducente Taxi Boat Noleggio con conducente Visita guidata a terra Charter a vela 200,00 per ciascun 200,00 per ciascun 200,00 per ciascun 100,00 per ciascun 50,00 per ciascun 50,00 per ciascun d. Per attività di fruizione che si svolgono esclusivamente in zona C denominata Passaggio dei Fornelli e nei canali di accesso ai moli di Cala Reale e Cala d Oliva i corrispettivi sono ridotti del 50%. 3. I corrispettivi di importo superiore a 2.000,00 potranno essere versati in rate mensili. La prima rata dovrà essere versato, in ogni caso, prima del rilascio dell autorizzazione. L intero importo dovrà essere versato entro e non oltre il 30 settembre A garanzia dell importo dovuto la ditta è tenuta a stipulare a favore dell Ente idonea polizza fidejussoria. Art. 16 Obblighi dei titolari di autorizzazione 1. Ogni titolare di autorizzazione deve obbligatoriamente compilare un apposito registro presenze, rilasciato e vidimato dal Parco all atto della consegna dell autorizzazione richiesta. 2. Il titolare dell autorizzazione deve annotare nel registro: a. data; b. percorso effettuato; c. nominativi delle guide e/o dei conduttori; d. numero delle persone trasportate; e. provenienza; f. eventuali note. 3. Il registro dovrà essere consegnato alla fine di ogni periodo di autorizzazione agli uffici dell Ente Parco o da Enti autorizzati dall Ente Parco. 4. La non compilazione o la non consegna del registro delle presenze, pregiudica il rilascio di autorizzazioni per periodi successivi. 5. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati esclusivamente dall Ente Parco per le finalità istituzionali. 6. Il titolare di autorizzazione è obbligato a comunicare attraverso apposito modulo (allegato A) il programma giornaliero delle attività proposte e i relativi costi dei servizi offerti. Tutti i dati comunicati verranno pubblicati in una apposita area del sito istituzionale dell Ente Parco. 7. Il titolare della autorizzazione è tenuto alla identificazione del mezzo attraverso apposito adesivo fornito dall Ente Parco. 8. Tutto il materiale di promozione di ciascun servizio all'interno del Parco Nazionale andrà soggetto alla preventiva approvazione dell'ente. 9. È fatto espresso divieto di cedere, ovvero di subappaltare, anche in parte il servizio oggetto dell autorizzazione rilasciato dall Ente Parco. 10. Il titolare dell autorizzazione, è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell attività oggetto di autorizzazione. 11

12 11. Sono a carico del titolare tutte le altre autorizzazioni necessarie per l espletamento dei servizi proposti. 12. Tutti i titolari di autorizzazione per la fruizione del Parco, hanno l obbligo di controllare le aree in cui stazionano e bivaccano i propri clienti, ed informare del divieto di deposito di rifiuti presso i Centri Visita del Parco. Art. 17 Sospensione e revoca dell autorizzazione 1. L infrazione a qualsiasi norma in vigore all interno dell Area Marina Protetta sarà sanzionata ai sensi dell art. 30 comma 2 della legge 06/12/1991 n. 394, secondo la procedura di cui alla L. 24 novembre 1981 n In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal D.M. istitutivo dell Area Marina Protetta e del Regolamento e del presente Disciplinare sono immediatamente sospese le autorizzazioni rilasciate dall ente gestore, indipendentemente dall applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, secondo le seguenti modalità: a. Prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni. b. Seconda infrazione: sospensione autorizzazione per una settimana. c. Terza infrazione: revoca dell autorizzazione per l anno in corso 3. La contestazione potrà essere fatta anche dal personale dell Ente Parco. Art. 18 Coordinate Bancarie e indirizzi di riferimento 1. I versamenti devono essere effettuati a favore di: Ente, via Josto, Porto Torres (SS) Banco di Sardegna Agenzia di Porto Torres CAUSALE: Nome della ditta e Partita Iva o Codice Fiscale. Codice Paese CIN IBAN CIN ABI CAB CONTO CORRENTE I T 3 5 Z Le domande potranno essere consegnate presso l ufficio protocollo dell Ente Parco Nazionale dell Asinara, in via Josto 7 Porto Torres tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore Art. 19 Composizione del documento 1. Il presente documento è composto da 19 (diciannove) articoli e da 8 (otto) allegati : Allegato A autorizzazione Trasporto Passeggeri / Charter a Vela / Visita Guidata; Allegato B autorizzazione Noleggio con conducente + visita a terra / Noleggio con conducente TAXI BOAT ; Allegato C autorizzazione Visite Guidate Subacquee; Allegato D autorizzazione Pescaturismo; Allegato E autorizzazione di Servizio; Allegato F perimetrazione Zonizzazione del e Area Marina Protetta Isola dell Asinara secondo il Piano del Parco; Allegato G Piano degli accosti in banchina Allegato H Consegna Boe, Bandiere, Targhette Piccola Pesca. 12

13 FINE 13

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