Aspetti procedurali della rottamazione dei beni di impresa

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1 FABIO BETTONI LAURA LOCATELLI SIMONA COLOMBI Circolare n. 18 del 06 giugno 2011 Aspetti procedurali della rottamazione dei beni di impresa Nel corso dell'attività d'impresa può rendersi necessario procedere alla distruzione di beni strumentali o di merci, ovvero alla cessione di beni o merci ormai obsoleti o inutilizzabili. A seconda dei casi o della tipologia del bene, le suddette operazioni devono essere effettuate con l'osservanza di particolari modalità. Il rispetto delle particolari procedure, infatti, consente di superare la presunzione tributaria per cui si considerano ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui l imprenditore e/o il professionista svolgono la propria attività. In materia va rilevato che ad opera del Decreto sviluppo è stato disposto un adeguamento monetario in relazione alla procedura semplificata per la distruzione di beni, ai fini del superamento delle presunzioni Iva. È stato, infatti, elevato da a euro l'ammontare di costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, piuttosto che tramite il verbale redatto da pubblici funzionari, da finanzieri o dal notaio. La rottamazione è la modalità con cui l impresa procede alla distruzione volontaria dei beni. Si distinguono diverse modalità: del ) la rottamazione diretta in cui l impresa proprietaria provvede alla distruzione diretta del bene; 2) la rottamazione indiretta, in cui l impresa proprietaria cede a terzi i beni oppure affida a terzi abilitati allo smaltimento dei rifiuti i beni di cui intende disfarsi; 3) la rottamazione su ordine di un organo della Pubblica Amministrazione. Tralasciando l ipotesi in cui la rottamazione avvenga su ordine di un organo della pubblica amministrazione, con la presente vengono analizzati gli adempimenti da seguire in caso di rottamazione diretta ed indiretta da parte dell imprenditore. La rottamazione diretta Nel caso in cui i beni, strumentali o di magazzino, vengano distrutti direttamente dall impresa ovvero sia l impresa che direttamente provvede alla loro trasformazione in prodotti di modesto valore economico, occorre che tali eventi siano provati da alcuni documenti, da redigere secondo una procedura articolata in tre momenti: predisposizione della comunicazione preventiva, redazione del verbale di rottamazione, predisposizione documento di trasporto (eventuale). Innanzitutto bisogna effettuare una comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza. Non è necessario seguire un particolare format, dato che l Amministrazione finanziaria non ha mai provveduto a dare indicazioni in merito. I destinatari di tale adempimento sono:

2 a. Agenzia delle Entrate (Ufficio delle entrate); b. Guardia di Finanza. Tali Uffici sono competenti su base territoriale in base al luogo in cui avviene la rottamazione del bene. Pertanto, se il contribuente ha il domicilio fiscale in un comune diverso da quello in cui avviene la distruzione o trasformazione dei beni, è necessaria la trasmissione del verbale di constatazione all Ufficio delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente che pone in essere la suddetta operazione. Tale invio dovrà essere effettuato dall Ufficio che ha presenziato all operazione. Sul punto, cautelativamente si consiglia di inviare copia della comunicazione preventiva anche all Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale. 1 Dell avvenuta distruzione del bene e delle modalità seguite è necessario dare opportuna evidenza in un documento, in cui siano specificati: data, ora e luogo delle operazioni di rottamazione/distruzione; natura, quantità e qualità dei beni distrutti; ammontare del costo dei beni distrutti La forma documentale dipende dal valore dei beni in rottamazione. Se detti beni hanno un valore superiore ad euro ,00.= 2, si redige il verbale, a cura di uno dei seguenti soggetti che ha preso parte alle operazioni di distruzione (notaio; ufficiali della Guardia di finanza; funzionari dell'agenzia delle Entrate). Se i bene da distruggere hanno un valore inferiore ad euro = il verbale può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa direttamente dal rappresentante legale o da un procuratore dell impresa ad un notaio, ad un segretario comunale o ad un pubblico ufficiale. Si allega alla presente un fax-simile di comunicazione e di autocertificazione. L ultimo elemento (eventuale) richiesto dalla procedura per la distruzione o la trasformazione dei beni ai fini del superamento della presunzione di cessione è il documento di trasporto (DDT), di cui al D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, relativo al trasporto dei beni eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione. La compilazione del DDT è eventuale perché si deve effettuare solo quando dalla distruzione o trasformazione dei beni si ottengono dei residui da movimentare. Di conseguenza il contenuto del documento di trasporto è ben diverso da quello del verbale di rottamazione. Mentre, infatti, nel verbale o nell atto notorio bisogna dare i dettagli dell operazione di distruzione o trasformazione (quindi il bene originario e la modalità di distruzione), nel DDT va indicato solo il residuato dell operazione di trasformazione o distruzione. Il DDT può essere sostituito dal «formulario di identificazione» emesso dal soggetto autorizzato che provvede al trasporto dei rifiuti. Ai fini delle presunzioni di cessione o di acquisto, il documento deve contenere l espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni), con l obbligo di conservazione sia da parte dell emittente che del soggetto destinatario dei beni. La rottamazione indiretta I contribuenti possono procedere all operazione di distruzione di beni propri mediante consegna degli stessi a soggetti autorizzati all esercizio di tali operazioni per conto terzi. In tali casi, la distruzione è attestata dal formulario di identificazione previsto dall art. 15 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n Il formulario di identificazione è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ovvero dal soggetto che effettua il trasporto. Deve indicare almeno i seguenti dati: a) nome e indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell instradamento; e) nome e indirizzo del destinatario. 1 Sono esenti da tale obbligo di comunicazione le operazioni di distruzione dei beni che siano state disposte da un organo della Pubblica amministrazione (art. 2, comma 4, lett. a, del D.P.R. n. 441/1997). 2 Il valore è stato aumentato dal Decreto Sviluppo. Il limite precedente era di ,54.= 2

3 Con riferimento alle caratteristiche del rifiuto, vale a dire, la descrizione del bene e lo stato fisico, possono darsi due possibilità: 1) il bene consegnato al soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti non è stato sottoposto ad alcun trattamento da parte del precedente proprietario e quindi è consegnato nello stato originario. In tal caso, ai fini del superamento della presunzione di cessione basterà l'annotazione sul formulario di identificazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997; 2) il bene consegnato al soggetto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti è stato oggetto di trattamento/distruzione. In tal caso la procedura di trattamento/distruzione dovrà essere stata effettuata secondo le regole previste per la rottamazione diretta. Prima della messa in uso, il formulario di identificazione va sottoposto a numerazione e vidimazione. Ove la società opti alternativamente per la vendita in blocco, vale a dire effettui cessioni per quantitativi ingenti ad un prezzo complessivo senza distinguere il prezzo del singolo bene, sarà necessario: emettere una normale fattura di vendita; emettere un documento di trasporto, numerandolo progressivamente ed indicando la natura e la quantità dei beni, nonché riportando l'espressa sottoscrizione del cliente cessionario di aver ricevuto i beni medesimi; indicare nel documento di trasporto che rimane al cedente l'ammontare complessivo del costo sostenuto per l'acquisto dei beni ceduti, tramite le fatture di acquisto o l'utilizzo dei criteri di valutazione delle rimanenze quali «metodo al dettaglio» e «media aritmetica ponderata». Le esclusioni Come precisato dalla C.M. n. 193/E del 1998 tale la procedura vale solo per i casi in cui l imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di un bene, strumentale o di magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale. Sono, pertanto, esclusi dalla procedura tutti i casi di trasformazione che rientra nell attività di impresa (cessioni) o di distruzione accidentale. Si distinguono diversi casi: 1) le operazioni di trasformazione delle merci in beni residuali che rientrano nell attività propria dell impresa. In tal caso la prova può essere fornita con ogni mezzo come ad esempio con le fatture di vendite; 2) la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo. In tal caso l operazione deve risultare alternativamente da: libro giornale, altro libro o atto registrato presso l'ufficio Entrate, dai quali risultino natura, qualità e quantità dei beni nonché causale del trasferimento; documento di trasporto contenente la relativa causale; annotazione su registro Iva con indicazione anche del soggetto destinatario; 3) le eventuali distruzioni non dipendenti dalla volontà dell imprenditore. In questa fattispecie, ai sensi del D.P.R. n. 435/2001, la prova è data con idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica amministrazione ovvero tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge n. 15/1968 da compilare entro 30 giorni dal momento in cui si verifica l'evento o dalla data in cui se ne viene a conoscenza. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti Fabio Bettoni 3

4 FAX SIMILE DI COMUNICAZIONE DI DISTRUZIONE DI BENI Ufficio delle Entrate di. Al Comando della Guardia di finanza di Comunicazione di distruzione dei beni Inviata ai sensi e per gli effetti dell art. 2, comma 4, lett. a) del d.p.r. 10/11/1997, n Il sottoscritto, codice fiscale..., nato a.. il. e residente in..., via., carta di identità n..., rilasciata il.. dal Comune di in qualità di della società/ditta individuale... con sede legale in... Partita Iva.. Codice fiscale... Dichiara Che in data: giorno mese anno Alle Ore Nei locali Siti in Si procederà alla distruzione/trasformazione mediante. dei seguenti beni: Modalità dell operazione -Quantità_ Qualità_Descrizione dei beni -strumentali o di magazzino -Valore di scambio o di costo Note:. Ammontare complessivo del costo.. Valore ottenibile dalla distruzione.. In fede Luogo e data FIRMA 4

5 FAX SIMILE DI AUTOCERTIFICAZIONE Dichiarazione sostitutiva dell atto notorio (legge 4 gennaio 1968, n. 15) Dichiarazione di distruzione dei beni, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell art. 2, comma 4, lett. a) del D.P.R. 10/11/1997, n Il sottoscritto, codice fiscale..., nato a.. il. e residente in..., via., carta di identità n..., rilasciata il.. dal Comune di in qualità di della società/ditta individuale... con sede legale in... Partita Iva.. Codice fiscale... Dichiara Che in data: giorno mese anno Alle Ore Nei locali Siti in Ha proceduto alla distruzione/trasformazione mediante. dei seguenti beni: -Quantità_ Qualità_Descrizione dei beni -strumentali o di magazzino -Valore di scambio o di costo Note. Ammontare complessivo del costo.. Valore ottenibile dalla distruzione.. In fede Luogo e data FIRMA 5