I REATI PENALI TRIBUTARI Un OSSIMORO che, se conosci a fondo, lo eviti.

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1 I REATI PENALI TRIBUTARI Un OSSIMORO che, se conosci a fondo, lo eviti.

2 I principali reati penali tributari Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art.2,commi1e2,dlgs74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici(art. 3, Dlgs 74/2000) Dichiarazione infedele(art. 4, Dlgs 74/2000) Dichiarazione omessa(art. 5, Dlgs 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti(art. 8, Dlgs 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili(art. 10, Dlgs 74/2000) Omesso versamento di ritenute certificate(art. 10-bis, Dlgs 74/2000) Omesso versamento di Iva(art. 10-ter, Dlgs 74/2000) Indebita compensazione(art. 10-quater, Dlgs 74/2000) Pagamenti parziali occultamento patrimonio(art. 11, Dlgs 74/2000, comma 1) Pagamenti parziali passivo inesistente, occultamento attivo LIEVE(art. 11, Dlgs 74/2000, comma 2) Pagamenti parziali passivo inesistente, occultamento attivo GRAVE (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 2)

3 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2, Dlgs 74/2000) Commette il reato chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o Iva, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Questi comportamenti non sono comunque punibili a titolo di tentativo(art. 6). La fattura deve essere «emessa»- rif. Corte di Cassazione, nella sentenza n SANZIONE: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

4 Falso oggettivo e falso soggettivo Sulle fatture per operazioni inesistenti occorre distinguere tra la falsità oggettiva (operazione mai posta in essere, che non esiste in rerum natura) e falsità soggettiva, relativa a operazioni effettuate da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno emesso il documento fiscale. Nel caso di contestazione da parte dall'amministrazione finanziaria sull'inesistenza di operazioni, la difesa del contribuente, in sede di eventuale contenzioso, si concentra sul l'onere della prova, nella ricerca cioè di ogni elemento idoneo a dimostrare l'effettività dell'operazione posta in essere tra le parti. Eccezioni di diritto, quindi, ma anche specifiche contestazioni di merito con attenta disamina dei fatti. Inoltre, il tema della deducibilità dei «costi da reato» è stato di recente affrontato dall'articolo 8 del decreto 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 che ha previsto la deducibilità delle fatture soggettivamente inesistenti. Se, pertanto, la fattispecie dovesse essere qualificata come «inesistenza soggettiva», appare possibile l'applicazione dello ius superveniens.

5 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Dlgs 74/2000) Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: - l'imposta evasa è superiore a euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte) - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1milione di euro. SANZIONE: reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3).

6 segue: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici(art. 3, Dlgs 74/2000) NOTA: II fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento(comma 1). Gli atti sopra indicati non sono comunque punibili a titolo di tentativo(art. 6); Non danno luogo a fatti punibili: - le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile(art. 7, comma 1) - le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio(art. 7, comma 1) - in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Di questi importi, compresi in tale percentuale, non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma2).

7 Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs 74/2000) Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), commette questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte dirette o l'iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. SANZIONE:Reclusioneda1a3anni.

8 segue: Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs 74/2000) NOTA: Il delitto non è punibile a titolo di tentativoart. 6). Non rilevano penalmente: le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7, comma 2) degli importi compresi in questa percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate).

9 Dichiarazione omessa (art. 5, Dlgs 74/2000) Commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l'imposta evasa è superiore a euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. SANZIONE: Reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2). NOTA: Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato.

10 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti(art. 8, Dlgs 74/2000) Commette il reato chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. SANZIONE:reclusioneda1annoe6mesia6anni. NOTA: L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). In deroga all'articolo 110 del Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti(art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2)chiliemetteochiconcorreconchiliemette(art.9,comma1,lett.a).

11 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, Dlgs 74/2000) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commette reato chiunque, alfinedievadereleimpostesuiredditiol'iva,ovverodiconsentirel'evasionea terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. SANZIONE: reclusione da 6 mesi a 5 anni.

12 Omesso versamento di ritenute certificate(art. 10-bis, Dlgs 74/2000) Il reato è commesso da chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta. SANZIONE: reclusione da 6 mesi a 2 anni. NOTA: Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i euro per periodo d'imposta (dubbi costituzionali ante 18/9/2011 per violazione diritto di eguaglianza ex artt. 4 e 5 (rispettivamente limite ,38 e ,53 per cui chi presenta e non versa ha sanzione superiore a chi non presenta neppure la dichiarazione).

13 Omesso versamento di Iva (art. 10-ter, Dlgs 74/2000) Il reato è commesso da chiunque non versi l imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell acconto relativo al periodo d imposta successivo. SANZIONE: Reclusione da 6 mesi a 2 anni. NOTA: Il reato si configura se il totale relativo all Iva dovuta e non versata supera i euro per periodo d'imposta.

14 Indebita compensazione (art quater, Dlgs 74/2000) Il reato è commesso da chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. SANZIONE:reclusioneda6mesia2anni. NOTA: Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i euro per periodo d'imposta.

15 Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 1) OCCULTAMENTO PATRIMONIO Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo almeno superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. SANZIONE: Reclusione da 6 mesi a 4 anni. Reclusione da 1 anno a 6 anni se imposte, sanzioni e interessi sono superiori a 200mila euro. NOTA: È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

16 Pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. 74/2000, comma 2) DISSIMULAZIONE- IPOTESI LIEVE Chiunque,al fine di ottenere per sé o peraltri un pagamento parziale dei tributie relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50mila euro. SANZIONE: reclusione da 6 mesi a 4 anni. NOTA: È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

17 Pagamenti parziali (art. 11, Dlgs 74/2000, comma 2) DISSIMULAZIONE- IPOTESI GRAVE Chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200mila euro. SANZIONE: reclusione da 1 anno a 6 anni. NOTA: È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

18 ATTENZIONE!!! AGGRAVANTI I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 sono elevati di un terzo (o raddoppiati). per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto legislativo n. 74/2000, l istituto della sospensione condizionale della pena non trova applicazione quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) l ammontare dell imposta evasa è superiore al 30% del volume d'affari b) l ammontare dell imposta evasa è superiore a tre milioni di euro. ESIMENTI Le pene previste sono diminuite fino a un terzo e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. Il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili in base all'articolo 19 (se, un comportamento che costituisce reato è punito anche con una sanzione amministrativa, si applica la norma speciale).

19 Pene accessorie ATTENZIONE La condanna per i reati descritti comporta queste pene accessorie: a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodononinferioreaseimesienonsuperioreatreanni b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferioreadunannoenonsuperioreatreanni c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria perunperiodononinferioreadunannoenonsuperioreacinqueanni d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. AGGRAVANTE: La condanna per i delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 comporta, inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

20 Omesso versamento di ritenute previdenziali A differenza delle precedenti situazioni l ipotesi di cui all art. 2 del DL 463/83 convertito nella Legge 638/83 non prevede soglie di impunibilità. Alla luce di questa situazione diviene irrilevante il fatto che la violazione sia riferibile a mancati versamenti di importi irrisori o minimali. La Corte Costituzionale(139/2014) anche di recente ha pilatescamente risolto il problema rimandando la palla al Giudice di merito, il quale dovrebbe verificare, di volta in volta, se la condotta tenuta rivesta o meno una concreta offensività per gli interessi degli Enti previdenziali. Il Parlamento(art. 2 Legge 67/2014) ha recentemente conferito al Governo la delega per trasformare in illecito amministrativo l omesso versamento non superiore ad Euro annui.

21 Ne bis in idem La locuzione latina ne bis in idem, tradotta letteralmente, significa "non due volte per la medesima cosa". Si tratta di un brocardo che esprime un principio del diritto, presente nella generalità degli ordinamenti, in forza del quale un giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione, se si è già formata la cosa giudicata. In campo penale comporta che un accusato non può essere giudicato due volte per lo stesso reato("double jeopardy" nel Common law anglosassone). Anche nel diritto tributario italiano opera tale importante principio, in particolar modo nell'ambito della potestà amministrativa affidata all'amministrazione Finanziaria per l'attuazione del prelievo fiscale; l'art. 163 del T.U.I.R. e anche l'art 67 del DPR 600/73 pongono il divieto per l'amministrazione finanziaria di accertare due volte la stessa imposta, sullo stesso presupposto, a carico dello stesso soggetto, ma anche di soggetti diversi (quest'ultimo è il caso in cui lo stesso reddito viene prima tassato comeredditodixepoicomeredditodiy).

22 Specialità ed autonomia Prevale la specialità L art.19vietailcumulodellesanzioniseilfattorientrainunodeireatiprevistidald.lgs.74/2000eda una disposizione amministrativa, richiamando il principio di specialità: nel momento in cui si deve applicare una sanzione, bisogna optare per quella che, tra penale e amministrativa, presenti elementi più specifici. Violazioni tributarie con rilevanza penale sono autonome L art. 20 prevede il principio di autonomia del procedimento amministrativo rispetto a quello penale, e dunque l impossibilità di sospenderlo. Il comma 3 dello stesso articolo sostiene che in caso di un unica sanzione amministrativa per più violazioni tributarie in concorso o continuazione tra loro, delle quali solo alcune hanno rilievo dal punto di vista penale, è necessario procedere eseguendo la sanzione che si riferisce alle violazioni non rilevanti penalmente e attendere la conclusione del procedimento per quelle penalmente rilevanti. Si configura così una sospensione della pena che non implica però la decorrenza per l impugnazione, in commissione tributaria, dell atto. In altre parole, se entro 60 giorni l atto impositivo non viene impugnato, diventa definitivo, anche se in sede penale il procedimento viene archiviato, l imputato viene assolto o prosciolto con sentenza che neghi la rilevanza penale del fatto, ciò perché l assoluzione dal punto di vista penale non produce effetti ai fini dell applicazione delle sanzioni amministrative, anche alla luce del principio di autonomia tra il procedimento penale e quello tributario. Quindi il giudice tributario non può riferirsi all esistenza di una sentenza penale, sebbene irrevocabile, di condanna o di proscioglimento, ma deve portare a compimento un procedimento autonomo basato sul rito tributario, e valutare i fatti in maniera indipendente.

23 Norma della Finanziaria 2012 Disposto dell art. 11 della Legge 214/11 (Emersione di base imponibile) Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445(Testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000,n.74. SANZIONE: Articolo 76 - Norme penali 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unicoèpunitoaisensidelcodicepenaleedelleleggispecialiinmateria. 2.L'esibizionediunattocontenentedatinonpiùrispondentiaveritàequivaleadusodiattofalso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

24 Abuso del diritto, fra elusione e reato tributario L essenza dell istituto in questione attiene alla predisposizione di c.d. negozi indiretti, collegati tra di loro, non aventi altro scopo che quello di ottenere un risparmio di imposta. Non si dimentichi, però, che il concetto di abuso del diritto, oltre che essere di mera creazione giurisprudenziale, è vago ed indeterminato e dunque penalmente difficile da assumere. Da sempre si dice e si insegna che, in omaggio al canone fondamentale dell art. 25 cpv. Cost., il diritto penale è tipico, fondato su elementi fattuali circoscritti e specificamente individuati. L istituto dell abuso del diritto, invece, si caratterizza per la sua indeterminatezza concettuale e la sua vischiosità applicativa, ed è quindi del tutto all opposto del diritto penale voluto dalla nostra Costituzione. In aderenza a quanto precede, si può concludere nel senso che la tematica giurisprudenziale dell abuso del diritto non produce, in campo penale, conseguenze diverse da quelle che si sono fin qui sostenute, nella più avvertita giurisprudenza, a fronte delle disposizioni antielusive di cui all art. 37-bis D.P.R. 600/1973, ossia che al giudice penale non interessa la verificazione di uno di questi fenomeni (rispettivamente, elusione e abuso del diritto), bensì unicamente la dimostrazione di estremi del reato tributario specifico.

25 Novità: emendamenti al Dlgs 74/2000 L ultima versione dello schema di D.Lgs. delegato sull abuso del diritto, in attesa di approvazione da parte del Governo, prevede, tra le altre, le seguenti novità penali tributarie: conferma della rilevanza penale della fattispecie di omesso versamento IVA (art. 10-ter del DLgs. 74/2000), ma con innalzamento della soglia di rilevanza penale a più di euro; reintroduzione della rilevanza penale dell omessa ed infedele dichiarazione di sostituto d imposta (punite con la reclusione da uno a tre anni a fronte dell omesso versamento di ritenute per importi superiori a euro); precisazione, nell ambito della fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis del DLgs. 74/2000), che le ritenute sono non solo quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma anche quelle dovute sulla base della stessa dichiarazione (fedelmente presentata); precisazione che per elementi attivi o passivi rilevanti ai fini delle fattispecie dichiarative si intendono non solo le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell applicazione delle imposte sui redditi o dell IVA, ma anche le componenti che incidono sulla determinazione dell imposta dovuta ; completa riscrittura della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000). L importanza di tale novità sta anche nel fatto che, nel prossimo sistema penale tributario, le condotte che sfuggono alla nozione di elusione fiscale/abuso del diritto, per le quali è espressamente esclusa la punibilità, potrebbero rilevare ai fini di questa nuova fattispecie

26 Autoriciclaggio Il Ddl sulla voluntary disclosure, approvato in via definitiva dal Senato, introduce la NUOVA fattispecie di autoriciclaggio(nuovo art. 648-ter.1 c.p.). La norma distingue due ipotesi: - laprima,piùgrave,punisceconlareclusionedadueaottoannieconla multada5.000a25.000eurochiunque avendocommessooconcorsoa commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l identificazione della loro provenienza delittuosa(art. 648-ter.1 co. 1 c.p.); - la seconda,attenuata,punisce con la reclusione da uno aquattro anni e con la multa da a euro, le medesime attività ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni(art. 648-ter.1 co. 2 c.p.).

27 segue: Autoriciclaggio Ai sensi del quarto comma dell art. 648-ter.1 c.p., fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena per l autoriciclaggio è: - aumentata quando i fatti sono commessi nell esercizio di un attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale; - diminuita, fino alla metà, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti daldelitto(art.648-ter.1co.5e6c.p.). La commissione del reato di autoriciclaggio nell interesse o a vantaggio di un ente rileva ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 di cui parleremo avanti (nuovo art. 25-octies). Si applicano all ente, per una durata non superiore a due anni, anche le gravose sanzioni interdittive previste dall art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001, ai cui fini è comunque necessaria la sussistenza di una delle condizioni richieste dall art. 13 del DLgs. 231/2001.

28 Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 Societas delinquere non potest è un brocardo (letteralmente "la società non può commettere reati") con la quale il diritto penale risponde a un classico principio sulla responsabilità penale delle persone giuridiche. Secondo questo principio una persona giuridica non potrebbe commettere reati, per la mancanza di volontà(elemento soggettivo) che copre la frode ai suoi lavori. In tal modo, alle persone giuridiche non possono essere imposte sanzioni intese come le conseguenze giuridiche penali-classiche. Il D.Lgs. 231/2001 estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati: commessi in Italia ed all estero da persone fisiche che operano per la società; ha introdotto inoltre la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

29 Segue: D.Lgs. 231/2001 Tra i reati identificati dal legislatore possiamo elencare: Indebita percezione di erogazioni pubbliche (contributi); Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico; Illegale ripartizione degli utili; Falsità nelle comunicazioni sociali; Operazioni in pregiudizio dei creditori; Formazione fittizia del capitale; Indebita influenza nell'assemblea; Ostacolo all'esercizio della funzione di pubblica vigilanza; Aggiotaggio; Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico; Corruzione; Concussione; Reati in tema di erogazioni pubbliche; Reati contro la personalità individuale

30 Segue: D.Lgs. 231/2001 DIFESA: adempiere agli obblighi che richiede la norma, e quindi di: adottare, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati; costituire un organismo dell'ente (OdV) con compito di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza di modelli e curare il loro aggiornamento; definire i modelli di organizzazione e gestione; dimostrare di essere in grado di evitare la commissione del reato se non mediante l'elusione fraudolenta dei modelli stessi; individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.

31 Confisca La confisca, nel diritto penale, indica l'acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte della pubblica amministrazione di determinati beni o dell'intero patrimonio di chi ha commesso un reato, quale conseguenza di questo. Nei vari ordinamenti può essere configurata come pena, misura di sicurezza o conseguenza del reato. REGOLA: in via prioritaria occorre percorrere la strada della confisca diretta del profitto del reato tributario. Con ciò non si esclude però che in via sussidiaria sia possibile la confisca per equivalente qualora non sia possibile aggredire direttamente i beni costituenti profitto del reato. La confiscabilità di beni per equivalente in caso di reati tributari trae origine dal rinvio operato dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: «143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale».

32 Confisca per equivalente La confisca per equivalente riveste carattere essenzialmente sanzionatorio, essendo volta all apprensione non tanto dei beni oggetto di profitto da parte del reo, quanto di unvalore a questo equivalente. La ratio che ha determinato il legislatore a fare uso di una tale misura sarebbe, in particolare, quella di ristabilire l equilibrio economico interno al patrimonio del reo. Conlalegge24dicembre2007,n.244,comma143illegislatorehaintrodottounavera e propria misura sanzionatoria per rafforzare gli strumenti di contrasto all evasione fiscale, che si affianca alla pena detentiva per le violazioni più gravi delle norme tributarie a causa della sostanziale inoperatività della confisca diretta ordinaria. Infatti, le ipotesi di confisca obbligatoria e facoltativa, che presuppongono l accertamento di un necessario rapporto di pertinenzialità tra prodotto, profitto, prezzo e reato, avevano trovato un ridotto margine di applicazione in relazione ai reati tributari specialmente nelle ipotesi in cui i vantaggi illeciti erano costituiti da un risparmio di spesa per il mancato versamento di imposte o da un arricchimento derivante da indebiti rimborsi; e ciò in quanto il profitto da reato, per evidenti difficoltà probatorie, poteva difficilmente enuclearsi dalle risorse e dai beni già presenti nel patrimonio dell ente giuridico.

33 Segue: Confisca per equivalente Perché la confisca di valore consegua l effetto afflittivo che le è proprio, deve necessariamente riguardare beni compresi nel patrimonio del reo. La confisca per equivalente infatti è legata al valore e non all illecito: a differenza delle altre ipotesi di ablazione tradizionalmente conosciute nell ambito del diritto penale, infatti, il bene materialmente oggetto di apprensione non è affatto considerato pericoloso, ma è considerato unicamente per il proprio valore economico, equivalente, appunto, al vantaggio conseguito dal reo. Da tale considerazione, discende l irrilevanza della legittima provenienza del bene e, ancor di più, la completa indifferenza per qualsivoglia nesso di pertinenzialità che leghi il bene oggetto di apprensione con la commissione del reato. Il presupposto e la stessa ragion d essere della confisca per equivalente risiede nel fatto che il prezzo o il profitto del reato non sia rinvenuto e tale circostanza autorizza lo spostamento della misura dal bene costituente prezzo o profitto del reato ad altro di valore equivalente ricadente sempre nella libera disponibilità dell indagato o della persona giuridica. In ragione del suo carattere di vera e propria pena può riguardare solamente i beni appartenenti all inquisito, e non anche quanto sia di spettanza di terzi.

34 Principi della confisca a. confisca diretta: è possibile la confisca diretta di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica. Tale confisca presuppone quindi: 1) la dimostrazione che il profitto provenga dal reato tributario; 2) che tale profitto sia nella disponibilità della persona giuridica. Secondo tale principio sarebbe, ad esempio, legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato di omesso versamento di ritenute certificate commesso dall amministratore, consistente nell imposta non versata la cui somma corrispondente sia rimasta nelle casse della società. Prendiamo atto che si tralascia, quindi, l aspetto psicologico del reato tributario.

35 Segue: principi della confisca b. confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica: è dubbio se sia possibile qualora non sia stato reperito il profitto specifico del reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio. c. confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica: Non è ammessa per equivalente quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato. d. tempo del sequestro/confisca: il sequestro e la confisca del profitto del reato presuppongono la ricerca dei beni costituenti tale profitto. Come già detto, nel caso di reati tributari il profitto può consistere in un risparmio di imposte o in un arricchimento derivante da indebiti rimborsi. Con tale principio si chiarisce che l impossibilità del sequestro può essere anche solo transitoria, ossia si prende coscienza che difficilmente si riesce a far coincidere il momento in cui effettuare il sequestro ed il momento in cui si realizza il profitto.

36 UN SENTITO RINGRAZIAMENTO A TUTTI VOI PER L ATTENZIONE

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