ABBIGLIAMENTO - LAVORAZIONI CONTO TERZI FACON - CNAI

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1 ABBIGLIAMENTO - LAVORAZIONI CONTO TERZI FACON - CNAI INDICE ABBIGLIAMENTO - Lavorazioni conto terzi façon - CNAI Contratto collettivo nazionale di lavoro 20 luglio 2005 Premessa Titolo I VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Art. 1 - Campo di applicazione del c.c.n.l. Titolo II LIVELLI DI CONTRATTAZIONE - NAZIONANLE E TERRITORIALE Art. 2 - Livelli di contrattazione Art. 3 - Livelli di contrattazione - Contrattazione nazionale Art. 4 - Livelli di contrattazione - Contrattazione di 2 livello Titolo III DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE Art. 5 - Diritti sindacali Art. 6 - Diritti sindacali - Contributi sindacali Art. 7 - Diritti sindacali - Contributo di assistenza contrattuale TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 1 di 63

2 Titolo IV DECORRENZA - DURATA Art. 8 - Decorrenza e durata del c.c.n.l. Titolo V ESCLUSIVITA' DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI Art. 9 - Diritti sindacali - Esclusiva di stampa Art Diritti sindacali - Deposito del c.c.n.l. Art Diritti sindacali - Distribuzione del contratto Titolo VI EFFICACIA DEL CONTRATTO Art. 12 Titolo VII MOBILITA' E MERCATO DEL LAVORO Art Mercato del lavoro Titolo VIII GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO Art Premessa Art Richiami normativi e contrattuali Art Somministrazione di lavoro a tempo determinato Art Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 2 di 63

3 Art Obblighi di informazione Art Diritti dei lavoratori somministrati Art Soglie numeriche Art Lavoro intermittente Art Diritti e doveri del lavoratore intermittente Art Lavoro ripartito Art Gestione delle controversie Titolo IX CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art Inquadramento dei lavoratori Art Inquadramento - Qualifiche e livelli Titolo X AUTOMATISMI DI CARRIERA Art Inquadramento - Passaggio di livello Titoli XI QUADRI Art Orario part-time speciale per quadri Art Formazione e aggiornamento Art Assegnazione della qualifica Art Polizza assicurativa Art Indennità di funzione Titolo XII QUADRI DI DIREZIONE TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 3 di 63

4 Art Declaratoria Art Accesso alla qualifica Art Minimi retributivi Art Norme di salvaguardia Titolo XIII TRATTAMENTO ECONOMICO Art Retribuzione - Tabelle Titolo XIV MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY Art Mansioni - Mansioni promiscue Art Mansioni - Attribuzione a mansioni superiori Art Mansioni - Lavoratori jolly Titolo XV ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA Art Assunzione Art Assunzione - Documenti Art Assunzione - Visita medica Art Assunzione - Quota di riserva Titolo XVI PERIODO DI PROVA TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 4 di 63

5 Art Periodo di prova Titolo XVII ORARIO DI LAVORO Art Orario di lavoro Art Banca ore Art Flessibilità tempestiva Art Prestatori di lavoro discontinuo Art Reperibilità Art Richiamo in servizio Titolo XVIII TELELAVORO Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 5 di 63

6 Titolo XIX PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO Art Orario di lavoro - Indennità speciale - Personale direttivo Titolo XX ORARIO DI LAVORO PER I LAVORATORI DI MINORE ETA' Art Orario di lavoro - Lavoratori minorenni Titolo XXI LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO Art Lavoro domenicale e festivo Art Lavoro notturno Art Lavoro notturno festivo Art. 70 Titolo XXII LAVORO STRAORDINARIO Art Lavoro straordinario Titolo XXIII LAVORATORI A TURNI Art Lavoro a turni Titolo XXIV LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PART-TIME TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 6 di 63

7 Art Lavoro a tempo determinato Art Rapporto a tempo parziale Art Disciplina del rapporto a tempo parziale Art Riproporzionamento Art Lavoro supplementare Art Registro lavoro supplementare Art Tredicesima mensilità Art Preavviso Titolo XXV LAVORO PARZIALE O PART-TIME - GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP E DI TOSSICO DIPENDENTI Art Lavoro a tempo parziale - Lavoratori svantaggiati Titolo XXIV bis APPRENDISTATO Art Apprendistato Art Limiti anagrafici Art Il periodo di prova Art Inquadramento Art Proporzione numerica Art Assunzione Art Apprendistato - Condizioni di applicabilità Art Apprendistato - Periodo di prova - Durata massima Art Malattia e infortunio TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 7 di 63

8 Art Inquadramento Art Durata Art Obbligo formativo Art Formazione: contenuti Art Tutor Art Retribuzione Art Norma speciale Art Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Art Trattamento normativo Art Altri diritti previdenziali Art Obblighi del datore di lavoro Art Doveri dell'apprendista Art Diritti dell'apprendista Titolo XXV bis FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRATTO INSERIMENTO O REINSERIMENTO Art Formazione professionale Art. 105 Titolo XXVIII bis CONTRATTO DI INSERIMENTO O DI REINSERIMENTO Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 8 di 63

9 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Titolo XXVI LAVORATORI STUDENTI Art Lavoratori studenti Titolo XXVII CONTRATTO DI LAVORO DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI CONTRATTO DI LAVORO DI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP Art. 117 Art. 118 Titolo XXVIII OCCUPAZIONE FEMMINILE Art Pari opportunità Titolo XXIX "MOBBING" Art Mobbing Art Mobbing - Tipologie Titolo XXX TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 9 di 63

10 RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA' - PERMESSI RETRIBUITI PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI - PERMESSI NON RETRIBUITI Art Riposo settimanale Art Festività Art Permessi retribuiti Art Permessi straordinari retribuiti Art Permessi non retribuiti Titolo XXXI SOSPENSIONE - SOSTE - RIDUZIONE D'ORARIO RECUPERI Art Sospensione o riduzione del lavoro - Recuperi Titolo XXXII INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI Art Orario di lavoro - Intervallo per i pasti Titolo XXXIII CONGEDO PER MATRIMONIO Art Congedo matrimoniale Titolo XXXIV SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO Art Servizio militare Art Servizio civile - Volontariato TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 10 di 63

11 Titolo XXXV MATERNITA' Art Maternità Titolo XXXVI FERIE Art Ferie Titolo XXXVII ASPETTATIVA Art Aspettativa Titolo XXXVIII MALATTIA - INFORTUNI Art Malattia e infortuni Titolo XXXIX AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Art Scatti di anzianità Titolo XL GRATIFICA NATALIZIA - INDENNITA' VARIE Art Tredicesima mensilità TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 11 di 63

12 Art Indennità varie Titolo XLI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTA PAGA Art Retribuzione - Corresponsione Titolo XLII RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO Art Risoluzione del rapporto Art Preavviso Titolo XLIII TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Art Trattamento di fine rapporto Titolo XLIV CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA O DELLA COOPERATIVA Art Cessione e trapasso dell'azienda Titolo XLV INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO Art Abiti da lavoro e attrezzi TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 12 di 63

13 Titolo XLVI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA DEL LAVORATORE - AMBIENTE DI LAVORO Art Ambiente di lavoro e sicurezza Titolo XLVII DIVIETI Art Obblighi e divieti per il lavoratore Titolo XLVIII RISARCIMENTO DANNI Art Trattenute per risarcimento danni Titolo XLIX COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE Art Commissione nazionale di garanzia e conciliazione Titolo L COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Art Controversie di lavoro - Concialiazione Titolo LI CODICE DISCIPLINARE Art Doveri del lavoratore dipendente o del socio lavoratore TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 13 di 63

14 Titolo LII PATRONATI Art Diritti sindacali - Patronati Titolo LIII ENTI BILATERALI Art Ente bilaterale Titolo LVII FORMAZIONE CONTINUA Art Formazione continua Titolo LVIII PENSIONE COMPLEMENTARE Art Campo di applicazione Titolo LIV CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO Art Contratti di riallineamento CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti lavorazioni conto terzi a "Façon" 20 LUGLIO 2005 TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 14 di 63

15 (Decorrenza: 1º agosto Scadenza: 31 luglio 2009) La parte economica scadrà il 31 luglio 2007 Parti stipulanti Coordinamento nazionale Associazioni imprenditori (CNAI) Associazione nazionale imprese lavoratori a "Façon" (ANILF) Unione nazionale cooperative italiane (UNCI) e Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) Federazione autonoma italiana lavoratori tessili (FAITS e Federcalzaturieri CISAL) Testo del c.c.n.l. Premessa Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese. Le parti ritengono che per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento all'azienda di tipo tradizionale la cooperativa caratterizzata dalla figura del socio lavoratore coimprenditore, cioè dal lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità riservata al socio lavoratore co-imprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull'occupazione. Nel rinnovo del presente contratto si reputa opportuno tenere presente quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 ed, in particolare, l'art. 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore e l'art. 6 che prevede per le cooperative la definizione di un regolamento in cui siano contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicati e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori e dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.Lgs. n. 251 del 6 ottobre In detto regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci lavoratori con contratto diverso da quello subordinato (art. 6, legge n. 142/ art. 9, L. n. 30/2003) il compenso sarà parametrato al solo trattamento minimo (solo retribuzione nazionale) previsto nel presente c.c.n.l. Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al Trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonchè una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale. Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative. Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente c.c.n.l. affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonchè la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea. Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le parti firmatarie del presente c.c.n.l. si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinchè le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell'impresa cooperativa e dell'impresa aziendale in Italia. Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 15 di 63

16 anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione: - il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto; - il secondo, di livello territoriale, provinciale o regionale o aziendale, equiparato a quello nazionale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende e le cooperative si trovano ad operare. Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione. Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali. Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l., essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita. Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e cooperativistiche nonchè degli obiettivi da conseguire. In tutti gli ambiti territoriali, una parte non trascurabile degli utili delle aziende e delle cooperative potrà essere così destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè a retribuite i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente di lavoro dipendente. Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile. Titolo I VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Art. 1 Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende e le cooperative dei settori tessili - abbigliamento - calzaturiero con lavorazioni conto terzi a "Facon" sotto qualsiasi forma. Per quanto riguarda le cooperative si richiamano gli artt. 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica il presente c.c.n.l. sono: 1) alta moda; 2) lavorazione e confezione di indumenti di qualsiasi tipo, ivi compreso la corsetteria, biancheria da cucina, da tavola, da letto; 3) tutto il tessile tradizionale: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessile vari, ecc.; 4) lavorazione di abbigliamento sportivo, anche in plastica e gomma; 5) lavorazione di calzature ed abbigliamento sportivo; 6) lavorazione e confezione di calzature e pantofole di qualsiasi tipo e forma; 7) lavorazione e confezione di pellicceria; 8) lavorazione di capi ed oggetti in pelle, cuoio, plastica, gomma e surrogati, di qualsiasi tipo; 9) lavorazione e confezione di ombrelli ed ombrelloni; 10) lavorazione e confezione di guanti; cappelli; bottoni; oggettistica relativa al settore - anche in plastica e gomma; 11) lavorazione e confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento, del tessile, del calzaturiero e del pellettiero, ecc.; 12) modisterie; ricamo; merletti; bomboniere; borse con lavorazione all'uncinetto; fiori TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 16 di 63

17 artificiali; 13) lavorazione e confezione di arredi sacri; 14) lavanderie e stirerie; 15) tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nelle sfere delle attività su menzionate. Titolo II LIVELLI DI CONTRATTAZIONE - NAZIONANLE E TERRITORIALE Art. 2 Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso: a) contrattazione nazionale di primo livello: contratto nazionale di settore; b) contrattazione territoriale di secondo livello: contratto integrativo territoriale, regionale, provinciale o aziendale, di settore equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale. Art. 3 La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle aziende e alle cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente c.c.n.l. Il presente c.c.n.l. è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale. Per il rinnovo del presente c.c.n.l. è necessario che una delle parti stipulanti il presente c.c.n.l. dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo c.c.n.l., per consentire l'apertura delle trattative. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente c.c.n.l., e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti stipulanti il presente c.c.n.l. non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta per cento) del tasso di inflazione programmato, applicato alla retribuzione nazionale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta per cento) dell'inflazione programmata sempre calcolata sulla retribuzione nazionale. Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente c.c.n.l., l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente c.c.n.l. verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale. Alla contrattazione collettiva nazionale di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate: a) costituzione e funzionamento della Commissione di garanzia e conciliazione; b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali. Art. 4 La contrattazione collettiva territoriale, regionale o provinciale o aziendale di secondo livello, sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente c.c.n.l, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello, cioè alla contrattazione nazionale. Alla contrattazione collettiva territoriale di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate: a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolta in modo differenziato nel corso dell'anno; b) determinazione dell'elemento economico "Premio produzione presenza". Detto elemento sarà concordato in sede regionale o provinciale o aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nella azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali; c) costituzione e funzionamento dell'organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonchè tutto quanto previsto dalla legge n. 626/1994 e succ. modd. in materia di sicurezza TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 17 di 63

18 sul posto di lavoro; d) attuazione della disciplina della formazione professionale; e) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, mediante specifiche clausole di rinvio. L'accordo di secondo livello regionale o provinciale o aziendale ha durata quadriennale. Nell'arco di vigenza del presente c.c.n.l., potrà aversi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale o aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura. La richiesta di stipula della contrattazione territoriale deve essere presentata dopo almeno un mese dal deposito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del presente c.c.n.l. Le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative. Titolo III DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE Art. 5 Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle aziende e delle cooperative, non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 16 (sedici) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l. Esse convengono, altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle convenzioni n. 87 e 98 dell'oil, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sia dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori che dei datori di lavoro e ad aderirvi senza impedimenti. Sia i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente ed in piena autonomia. Art. 6 Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulanti il presente c.c.n.l. il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali. Art. 7 Le parti, non potendo ignorare che attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, nè si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del Paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente c.c.n.l., anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie ed ad attivare e stipulare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori dipendenti e soci lavoratori e dei datori di lavoro. Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente c.c.n.l. Per quanto non espressamente indicato nel presente c.c.n.l., in materia di diritti sindacali e di associazione, le parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al Protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo, il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole e medie imprese. Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente c.c.n.l. In particolare si conferma l'obbligo per le imprese cooperative che applicano il presente contratto al versamento di un contributo per l'assistenza contrattuale. Nota a verbale Il predetto contributo, pari allo 0,50% (zero cinquanta per cento) del monte salari denunciato all'inps, per quanto riguarda l'unci va versato sul DM/10 come da convenzione con TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 18 di 63

19 l'inps, esplicitata nella circolare n. 105/2003. Titolo IV DECORRENZA - DURATA Art. 8 Il presente c.c.n.l. decorre dal 1º agosto 2005 e scadrà il 31 luglio Per la materia di natura economica scadrà il 31 luglio Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo. Titolo V ESCLUSIVITA' DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI Art. 9 Il presente c.c.n.l., conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie. Art. 10 In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonchè ai sensi delle vigenti norme di legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente c.c.n.l. al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati. Art. 11 Le aziende e le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente e/o socio lavoratore in servizio o neo assunto copia del presente c.c.n.l. Titolo VI EFFICACIA DEL CONTRATTO Art. 12 Le norme del presente c.c.n.l. e gli allegati del medesimo (il Protocollo d'intesa per lo sviluppo del proselitismo e la tutela sindacale delle piccole medie aziende, dell'associazionismo cooperativo, l'accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento e l'accordo per i rinnovi contrattuali, accordo su "apprendistato") sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro, ovvero delle aziende e delle cooperative, e dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, e sono impegnativi per le Organizzazioni stipulanti. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente c.c.n.l., o qualsiasi estensione pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti. Titolo VII MOBILITA' E MERCATO DEL LAVORO Art. 13 Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle cooperative o aziende, degli strumenti idonei di legge e i contratti di solidarietà (legge 23 luglio 1991, n. 223 e legge 19 luglio 1993, n. 236 e successivi interventi), in via sperimentale e per tutta la durata di vigenza del presente c.c.n.l., le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 19 di 63

20 presente c.c.n.l., i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro. Le parti altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di: - definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga; - promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro; - realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore. Titolo VIII GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO Art. 14 (Premessa) Nel presente titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'aziende od alle cooperative e migliore occupabilità dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori inoccupati e disoccupati. Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente c.c.n.l. Art. 15 (Richiami normativi e contrattuali) Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare: - per la somministrazione di lavoro: artt. 16, 17, 18, 19; - per il lavoro intermittente: artt. 19 e 20; - per il lavoro ripartito: art. 22. Art. 16 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'azienda o della cooperativa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore". Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'albo nazionale informatico delle agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogni qualvolta l'azienda o la cooperativa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'azienda o della cooperativa stessa. In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: 16) punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; 17) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali; 18) per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza; 19) per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale. Art. 17 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'albo nazionale TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 20 di 63

21 informatico delle agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività: 1) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti Intranet e Extranet, siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; 2) per servizi di pulizia, custodia, portineria; 3) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; 4) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonchè servizi di economato; 5) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; 6) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; 7) per la gestione di call-center, nonchè per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali. Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'ente bilaterale nazionale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente c.c.n.l. Art. 18 (Obblighi di informazione) L'azienda o la cooperativa utilizzatrice comunica alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale: - il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente c.c.n.l. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi; - ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo all'ente bilaterale nazionale. Art. 19 (Diritti dei lavoratori somministrati) Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti art. 16 e 17 presso l'azienda o la cooperativa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente c.c.n.l., salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'azienda o della cooperativa la contrattazione di secondo livello dovrà prevedere la quantificazione e le modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in azienda od in cooperativa. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda od in cooperativa. I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'azienda o la cooperativa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente o dei soci lavoratori dell'azienda o della cooperativa utilizzatrice. Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l'azienda o la cooperativa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'azienda o della cooperativa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente c.c.n.l., fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Art. 20 (Soglie numeriche) I lavoratori dipendenti delle agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 21 di 63

22 un'azienda od una cooperativa utilizzatrice che adotta il presente c.c.n.l., impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 16 e 17, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti: Lavoratori Da 11 a Da 16 a Da 31 a Da 51 a Da 0 a 5 Da 6 a 10 Per ogni 100 dipendenti Contratti flessibili Ulteriore 10 La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'azienda o nella cooperativa è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero. La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni. Art. 21 (Lavoro intermittente) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi: a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 70; b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro sei mesi dalla firma del presente c.c.n.l. Successivamente l'aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarà competenza dell'ente bilaterale nazionale. Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c), s'intende: 1) per "fine settimana" il periodo che va dall'apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica; 2) per "ferie estive" il periodo che va dall'ultimo lunedì di maggio al primo sabato di ottobre; 3) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal sabato precedente all'8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio; 4) per "vacanze pasquali" il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle palme al martedì successivo alla Pasqua. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo alla Sede provinciale dell'ucict o dell'unci competente, che provvederà ad inoltrarla all'ente bilaterale nazionale. Art. 22 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente) Ai lavoratori dipendenti od ai soci lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente c.c.n.l., salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore di rispondere alla chiamata dell'azienda o della cooperativa, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore dipendente od il socio lavoratore stesso garantisce la disponibilità all'azienda od alla cooperativa in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 15% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell'art. 130 del c.c.n.l. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto ad informare l'azienda o la cooperativa entro 24 ore dall'evento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 22 di 63

23 Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. Il rifiuti ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata. Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore intermittente non è computato nell'organico dell'azienda o della cooperativa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. Art. 23 (Lavoro ripartito) Tenuto presente che già con i cc.cc.nn.l. precedentemente stipulati tra le parti è stato previsto questo tipo di lavoro, la contrattazione territoriale di secondo livello regionale o provinciale o aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due lavoratori dipendenti e/o a due soci lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro ("Job-sharing"), tenendo presente che i due lavoratori, lavoratori dipendenti o soci lavoratori: a) assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. Pertanto ogni lavoratore dipendente e/o socio lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa; b) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonchè di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della presunzione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta all'altro obbligato; c) eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori dipendenti od i soci lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro; d) le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori dipendente o di uno dei soci lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale salvo diversa intesa tra le parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta dell'azienda o della cooperativa, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato di cui all'art cod. civ.; e) il lavoratore dipendente o il socio lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente c.c.n.l. In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall'evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo di ogni anno all'ente bilaterale nazionale. Art. 24 (Gestione delle controversie) In caso di controversie tra azienda o tra cooperativa e il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente c.c.n.l., di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue: a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'ente bilaterale nazionale o all'ente bilaterale regionale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle Associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dal locale DPL; b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'ente bilaterale nazionale e/o all'ente bilaterale regionale (se costituita), ai fini di consentirne un'attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale. TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 23 di 63

24 Nota a verbale A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente titolo demandate temporaneamente all'ente bilaterale nazionale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale. Titolo IX CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 25 I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 (sette) livelli, ai quali corrispondono 7 (sette) livelli minimi retributivi mensili. I valori dei livelli minimi retributivi mensili sono quelli appresso riportati. L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati. I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo. Resta fermo che l'assegnazione dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti. Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro la dizione "lavoratore e/o dipendente e/o socio lavoratore" s'intende indicativa della categoria, impiegati ed operai. Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori vengono le dizioni separate, di impiegati od operai. 1º livello - Quadro Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per Io sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'azienda o della cooperativa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: - abbiano potere di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa; - siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'azienda, verificandone la fattibilità economica-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. Esemplificazione: 1) responsabile di servizio amministrativo; 2) responsabile di servizio commerciale; 3) responsabile di servizio di produzione; 4) responsabile di servizio EDP; 5) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. 2º livello Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica. Esemplificazione: 1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro-sindacale e legale; 2) capo EDP, analista sistemista; 3) capo e/o responsabile di elaborazione e realizzazione progetti; capo e/o esperto di sviluppo organizzativo; Capo e/o coordinatore di prodotto nelle aziende o ricerca di mercato; 4) capo e/o responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di uffici studi; tecnico programmatore di macchine elettroniche; 5) altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta TuttoLavoroOro 11/2010 INDICITALIA Pagina 24 di 63

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