FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO POLIZZA COLLETTIVA RAMO DANNI n AD ADESIONE FACOLTATIVA Creditor Protection abbinabile ai prestiti erogati da UNICREDIT S.P.A. Per i Lavoratori Dipendenti Privati Il presente Fascicolo Informativo, composto di: - Nota Informativa e Glossario - Condizioni di Assicurazione - Modulo di Adesione (Facsimile) deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva. AVVERTENZA - Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere attentamente la Nota Informativa prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva. Data ultimo aggiornamento del presente Fascicolo Informativo: 19/02/2016

2 NOTA INFORMATIVA (data ultimo agg. 19/02/2016) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Ciascun Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. SEZIONE A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali Tutte le garanzie assicurative sono sottoscritte e prestate dalla Compagnia di assicurazioni Incontra Assicurazioni S.p.A., avente sede legale in Italia in Via Senigallia n. 18/ Milano, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Recapiti: info@incontraassicurazioni.it, PEC incontra.assicurazioni@pec.unipol.it, telefono , sito internet Incontra Assicurazioni è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 22/03/1984 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/4/84. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l IVASS al n Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniali dell impresa di assicurazione (dati aggiornati ad aprile 2014) L ammontare del patrimonio netto di Incontra Assicurazioni è pari a euro (di cui euro di capitale sociale e euro di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità di Incontra Assicurazioni è pari al 314,7%. Si precisa che tale indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società SEZIONE B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Per ciascun Assicurato, l Assicurazione ha durata pari alla durata (originaria o nei casi di adesione alla Polizza Collettiva non contestualmente alla sottoscrizione del Prestito Personale residua) del Prestito Personale (compreso l eventuale periodo di preammortamento). Non è previsto alcun tacito rinnovo. Nota Informativa - Pagina 1 di 7

3 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede le seguenti coperture ed Indennizzi (offerte congiuntamente a ciascun Assicurato): COPERTURA Invalidità Permanente Totale (da Infortunio o Malattia) Perdita d Impiego Involontaria (che generi lo stato di Disoccupazione) INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO Capitale Residuo del Prestito Personale Una rata del Prestito Personale per ciascun periodo di Disoccupazione di 30 giorni Si rinvia all Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sull oggetto delle coperture; e agli Artt. 25 (per la garanzia Invalidità Permanente Totale) e 32 (per la garanzia Perdita d Impiego Involontaria) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sugli Indennizzi. Avvertenza Sono assicurabili solamente le persone fisiche che sono Lavoratori Dipendenti Privati alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. Sono previsti altri requisiti di assicurabilità per potere aderire alla Polizza Collettiva. Si rinvia all Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione per l elenco esaustivo dei requisiti di assicurabilità. Avvertenza L Indennizzo per Perdita d Impiego Involontaria è soggetto ad un Periodo di Franchigia pari a 60 giorni. Pertanto, in caso di Sinistro, il primo Indennizzo (pari ad una rata del Prestito Personale) è corrisposto soltanto nel caso in cui, a seguito della Perdita d Impiego Involontaria, la Disoccupazione perduri per almeno 60 giorni. Gli ulteriori Indennizzi sono corrisposti per ciascun ulteriore periodo di Disoccupazione che perduri per almeno 30 giorni consecutivi. Esempio di funzionamento del Periodo di Franchigia: se l Assicurato perde il posto di lavoro e resta disoccupato per 55 giorni, non avrà diritto ad alcun Indennizzo. Se resta disoccupato per 60 giorni, al 61 giorno matura il diritto al pagamento del primo Indennizzo. Avvertenza Sono previsti dei massimali e delle limitazioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo, quali: Invalidità Permanente Totale (da Infortunio o Malattia): massimo ,00. Perdita d Impiego Involontaria: massimo 5.000,00 per rata indennizzata, massimo 12 rate indennizzate per sinistro, massimo 36 rate indennizzate in caso di più Sinistri Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: Art. 27 (per la garanzia Invalidità Permanente Totale), Art. 33 (per la garanzia Perdita d Impiego Involontaria). Avvertenza Sono previsti dei casi di esclusione di operatività delle coperture assicurative che possono dar luogo al mancato pagamento dell Indennizzo. Si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: Art. 28 (per la garanzia Invalidità Permanente Totale), Art. 34 (per la garanzia Perdita d Impiego Involontaria). Avvertenza E possibile denunciare più Sinistri per Perdita d Impiego Involontaria nel corso della durata dell Assicurazione. I Sinistri successivi sono però indennizzabili a condizione che sia trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 180 giorni consecutivi. Si rinvia all Art. 35 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Periodo di Carenza contrattuale Avvertenza E previsto un Periodo di Carenza di 60 giorni per la garanzia Perdita d Impiego Involontaria. Si rinvia all Art. 31 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Nota Informativa - Pagina 2 di 7

4 5. Dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio Questionario Medico Nullità Ai fini dell assunzione del rischio relativo alla garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia l Assicurato deve compilare un Questionario Medico. Avvertenza E necessario rispondere in maniera precisa e veritiera a tutte le domande del Questionario Medico. Le inesattezze e le reticenze dell Assicurato relative alla compilazione del Questionario Medico comportano sempre la perdita totale del diritto al percepimento dell Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione. Si rinvia all Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze in caso di dichiarazioni false e reticenti rese nel Questionario Medico. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio Variazioni di professione o attività lavorativa dell Assicurato L Assicurato che, durante il periodo di validità dell Assicurazione, cambia la propria attività lavorativa perdendo lo status di Lavoratore Dipendente Privato ha la facoltà di: a) comunicare tale circostanza al Contraente (fornendo prova del mutamento di status occupazionale) richiedendo la cessazione dell Assicurazione (in tal caso, cesseranno entrambe le coperture) b) non comunicare tale circostanza al Contraente: in tal caso, la garanzia Perdita d Impiego Involontaria non sarà comunque più operante, salvo che l Assicurato riacquisti lo status di Lavoratore Dipendente Privato. In riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale, il cambiamento di attività lavorativa dell Assicurato nel corso del periodo di validità dell Assicurazione non pregiudica, in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell Indennizzo. Si rinvia all Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 7. Premi Il Premio è finanziato dal Contraente all Assicurato, cioè aggiunto all importo preso a prestito col Prestito Personale. Il Premio viene prelevato dall importo erogato con il Prestito Personale e versato dal Contraente in nome e per conto dell Assicurato alla Società, in forma unica ed anticipata. Gli Assicurati che aderiscono alla Polizza Collettiva non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale, pagano il Premio mediante addebito su conto corrente. Il Premio unico anticipato dipende dal Tasso mensile di Premio finito, comprensivo di imposta, dall Importo richiesto del Prestito Personale e dai mesi di durata del Prestito Personale. Si rinvia all Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Qualora l Assicurato, nel corso della vita del Prestito Personale, decida di utilizzare l Opzione di Ricarica e di adeguare i termini dell Assicurazione alle nuove condizioni del Prestito Personale (rata, durata, Capitale Residuo), dovrà corrispondere un Premio integrativo come descritto all Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. La seguente tabella evidenzia i costi che, compresi nel Premio imponibile, gravano direttamente sull Assicurato: COSTI GRAVANTI SUL PREMIO A CARICO DELL ASSICURATO VOCE DI COSTO IMPORTO Quota parte percepita in media dall intermediario Costi amministrativi e di gestione della Società 49% del Premio Imponibile 4% del Premio Imponibile Nota Informativa - Pagina 3 di 7

5 Quindi, a titolo esemplificativo, su un Premio imponibile di 500,00 gravano 245,00 a titolo di costi relativi alle provvigioni di intermediazione percepite dall intermediario / Contraente e 20,00 di costi a titolo di costi amministrativi e di gestione del contratto assicurativo. All Assicurato viene data evidenza dei valori assoluti (corrispondenti alle percentuali indicate in tabella) dei costi gravanti sul Premio nel Modulo di Adesione. Avvertenza - Nel caso di estinzione anticipata totale del Prestito Personale rispetto la data di scadenza originaria, oppure di trasferimento del Prestito Personale ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest ultimo, l Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione o di surroga e l Assicurato avrà diritto ad ottenere dall Impresa il rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. L Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell Assicurazione, richiedere espressamente alla Società di mantenere inalterata ed operativa l Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Prestito Personale. Si rinvia all Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 8. Diritto di recesso Avvertenza E previsto il diritto di recesso per l Assicurato entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione. Qualora la durata delle coperture assicurative sia superiore ai 5 anni, l Assicurato, decorsi i 5 anni di durata, può altresì recedere annualmente dall Assicurazione, senza oneri, con un preavviso di 60 giorni e con diritto alla restituzione del premio non goduto. Si rinvia all Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art c.c.). 10. Legge applicabile al contratto Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicabile al contratto di assicurazione è il seguente. a) Imposta sul Premio: Il Premio è soggetta all imposta del 2,5% (su entrambe le garanzie). b) Detrazione fiscale del Premio ai fini IRPEF: Se l assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l Assicurato ha diritto ad una detrazione dall imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, in base alla normativa fiscale vigente. Trattandosi di polizza a premio unico, la detrazione potrà essere effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all anno di adesione e corresponsione del Premio. La detrazione fiscale compete al soggetto che sopporta l onere economico del pagamento del Premio, cioè all Assicurato. SEZIONE C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza Sono previste specifiche modalità di denuncia dei Sinistri Si rinvia all Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di denuncia dei Sinistri, nonché per l identificazione della relativa documentazione da presentare con riferimento a ciascuna copertura assicurativa. Nota Informativa - Pagina 4 di 7

6 Avvertenza - Ai fini dell Assicurazione, il momento di insorgenza del Sinistro è così individuato: Invalidità Permanente Totale da Infortunio: la data di accadimento dell Infortunio Invalidità Permanente Totale da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all azienda sanitaria locale o altra autorità; Perdita d Impiego Involontaria: la data di effetto del licenziamento o della messa in mobilità. Avvertenza In riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale, si precisa che, ai fini del diritto al pagamento dell Indennizzo: se da Infortunio: deve essere riconosciuta all Assicurato entro 24 mesi dalla data in cui si è verificato l Infortunio che l ha provocata; se da Malattia: deve essere riconosciuta all Assicurato entro 12 mesi dalla data in cui è stata diagnosticata la Malattia che l ha provocata. Si rinvia all Art. 29 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sui criteri di indennizzabilità. 13. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, San Donato Milanese (MI) Fax: reclami@unipolsai.it Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell Assicurato, specificando per iscritto le ragioni dei fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà presentare reclamo scritto all IVASS con una delle seguenti modalità: via posta, scrivendo a: IVASS Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma; via , scrivendo alla casella di posta elettronica certificata tutela.consumatore@pec.ivass.it; via fax, inviato al numero I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. Nota Informativa - Pagina 5 di 7

7 È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società ed all IVASS (e relative procedure) sul sito internet sezione Per il consumatore Come presentare un reclamo, ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per l invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l invio dei reclami all IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 14. Arbitrato In riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale, la valutazione del danno è concordata direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con l Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo sulla natura dell Infortunio o della Malattia che abbiano determinato l Invalidità Permanente Totale ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più Arbitri da nominare con apposito atto. Si precisa che la città sede di svolgimento dell arbitrato sarà quella ove ha sede l Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Avvertenza Resta fermo il diritto di rivolgersi all autorità giudiziaria. Si rinvia all Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 15. Informativa Home Insurance La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet ( un apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale (più precisamente: le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze), riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali personali identificative necessarie per l accesso seguendo le istruzioni riportate nell Area Riservata stessa. Nota Informativa - Pagina 6 di 7

8 Incontra Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale Nota Informativa - Pagina 7 di 7

9 GLOSSARIO (data ultimo agg. 19/02/2016) I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo hanno, anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato, il seguente significato: Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Nel presente contratto èla persona fisica, intestataria o contestataria di un Prestito Personale erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva, e che sia Lavoratore Dipendente Privato; Assicurazione le coperture assicurative prestate dalla Società; Capitale Iniziale Assicurato Tale importo: (i) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestualmente alla erogazione del Prestito Personale, coincide con l importo finanziato iniziale del Prestito Personale; (ii) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale, coincide con importo del Capitale Residuo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione; Capitale Residuo Il debito residuo in linea capitale a carico dell Assicurato relativamente al Prestito Personale, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l importo finanziato, la durata ed il TAN del Prestito Personale stesso, il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Nel caso di Prestito Personale con periodo di preammortamento: i. durante tale periodo il Capitale Residuo rimane costante e pari all importo finanziato; non sono quindi compresi gli interessi maturati su tale importo finanziato; ii. dalla data di scadenza di tale periodo il Capitale Residuo è pari al debito residuo in linea capitale a carico dell Assicurato relativamente al Prestito Personale, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l importo finanziato, la durata (al netto del periodo di preammortamento) ed il TAN del Prestito Personale stesso (eventualmente rideterminati nel corso della durata del Prestito Personale a seguito dell utilizzo da parte dell Assicurato di una o più Opzioni del Prestito); il tutto sempre al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse; Contraente UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi Roma e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Milano, che stipula la Polizza Collettiva con la Società per conto degli Assicurati; Disoccupazione lo stato dell Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato, qualora egli: a) abbia cessato la sua normale attività lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro; Glossario - Pagina 1 di 3

10 Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l Invalidità Permanente Totale. Sono considerati Infortunio anche : a) l'asfissia non di origine morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c) l'annegamento; d) l'assideramento o il congelamento; e) i colpi di sole o di calore; f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; Intermediario: UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva; Invalidità Permanente Totale la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile, di grado pari o superiore al 60%, della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta dall Assicurato; IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un altro soggetto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente regolato dalla legge italiana, a tempo indeterminato, che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali; Malattia l alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Modulo di Adesione il documento sottoscritto dall Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce alla Polizza Collettiva Opzioni del Prestito le seguenti opzioni, attivabili esclusivamente con riferimento al Prestito Personale attualmente denominato CreditExpress Dynamic, aventi una durata non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore ad ,00, che l Assicurato può esercitare per tale tipologia di prestito: - Opzione di Salto Rata: consente all Assicurato di posticipare la scadenza di una rata mensile per ciascuna annualità del piano di ammortamento del prestito in essere al momento dell attivazione dell opzione (quindi, con un massimo di sette richieste per ciascun Prestito Personale di durata originaria pari a 85 mesi). L utilizzo di tale opzione genera una modifica del piano di ammortamento e della durata del Prestito Personale, che in nessun caso, potrà superare i 92 mesi; - Opzione di Cambio Rata: consente all Assicurato di modificare, in qualsiasi momento, il piano di rimborso del Prestito Personale cambiando l importo delle rate residue. Il nuovo piano di ammortamento del Prestito Personale potrà avere una durata massima di 85 mesi, inclusivi di un preammortamento massimo pari a 1 mese; - Opzione di Ricarica: consente all Assicurato di ottenere nuova liquidità sul proprio conto corrente, aumentando il Capitale Residuo fino al massimo dell importo originariamente richiesto. Il nuovo Glossario - Pagina 2 di 3

11 piano di ammortamento del Prestito Personale potrà avere una durata massima di 85 mesi, inclusivi di un preammortamento massimo pari a 1 mese; Perdita d Impiego Involontaria la perdita da parte dell Assicurato del suo stato di Lavoratore Dipendente a seguito di giustificato motivo oggettivo, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione; Periodo di Carenza il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia Perdita d Impiego Involontaria non è operante; Periodo di Franchigia il periodo di tempo per il quale deve protrarsi lo stato di Disoccupazione dell Assicurato affinché lo stesso abbia diritto al primo Indennizzo per il caso di Perdita d Impiego Involontaria; Periodo di Riqualificazione il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l Assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato prima di poter presentare un ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Perdita d Impiego Involontaria; Polizza Collettiva il documento che prova l'assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati; Premio con riferimento a ciascun assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, la somma dovuta alla Società in relazione all'assicurazione; Prestito Personale il contratto stipulato tra il Contraente e l Assicurato avente per oggetto la concessione all'assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento con durata non superiore a 120 mesi, incluso l eventuale periodo di preammortamento; Questionario Medico il modulo contenente domande sullo stato di salute dell Assicurando atto alla valutazione di assumibilità del rischio; Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; Società l Impresa di assicurazione INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Senigallia 18/ Milano. Glossario - Pagina 3 di 3

12 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (data ultimo agg. 19/02/2016) Art. 1 Oggetto dell Assicurazione 1.1 L Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l Assicurato: Invalidità Permanente Totale (da Infortunio o Malattia) Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia si intende la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile, di grado pari o superiore al 60%, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta dall Assicurato; Perdita d Impiego Involontaria Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Perdita d Impiego Involontaria si intende la perdita dello stato di Lavoratore Dipendente Privato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato, che generi la cessazione del contratto di lavoro e lo stato di Disoccupazione. Non sono quindi coperti gli stati di messa in cassa integrazione (di qualunque tipologia: ordinaria, straordinaria, edilizia, in deroga, etc.). E invece coperta la messa in mobilità. Per Disoccupazione si intende lo stato dell Assicurato che: a) abbia cessato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali 1.2 Le garanzie sono prestate in modo congiunto, come parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo. 1.3 In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere all Assicurato un Indennizzo pari al Capitale Residuo del Prestito Personale (per la garanzia Invalidità Permanente Totale) o ad una o più rate del Prestito Personale (per la garanzia Perdita d Impiego Involontaria), come previsto dalle condizioni contrattuali delle singole specifiche garanzie. Art. 2 Modalità di adesione alla Polizza Collettiva 2.1 L Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l Assicurato e per il Contraente/Società). 2.2 L adesione alla Polizza Collettiva avviene contestualmente alla sottoscrizione del Prestito Personale. La possibilità di aderire alla Polizza Collettiva anche non contestualmente alla sottoscrizione del Prestito Personale è possibile solo ed esclusivamente da parte di clienti del Contraente che: a) abbiano già aderito al prodotto assicurativo della Società denominato Creditor Protection riservato ai lavoratori dipendenti pubblici e non-lavoratori, che abbiano mutato il loro status lavorativo diventando Lavoratori Dipendenti Privati; b) abbiano già aderito al prodotto assicurativo della Società denominato Creditor Protection riservato ai lavoratori autonomi, che abbiano mutato il loro status lavorativo diventando Lavoratori Dipendenti Privati. 2.3 L adesione alla Polizza Collettiva da parte dei clienti del Contraente di cui al precedente Art. 2.2 lett. a) e b) deve avvenire entro massimo 30 giorni dalla risoluzione del prodotto assicurativo precedentemente attivo. Oltre tale termine, il cliente non è più assicurabile. 2.4 Ogni Modulo di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: a) dati anagrafici dell Assicurato; b) numero di rapporto del Prestito Personale; c) durata in mesi interi del Prestito Personale (compreso l eventuale periodo di preammortamento); d) Capitale Iniziale Assicurato; Condizioni di Assicurazione - Pagina 1 di 14

13 e) Premio unico anticipato finito, comprensivo di imposte; f) costi sul Premio a carico dell Assicurato, con indicazione della quota parte percepita dall Intermediario. Art. 3 Documentazione da consegnare all Assicurato 3.1 Prima dell adesione alla Polizza Collettiva, a ciascun Assicurato dovrà essere consegnato il Fascicolo Informativo, unitamente all Informativa per il trattamento dei dati personali ed ad ogni altro documento previsto dalla normativa in vigore. 3.2 Una copia del Modulo di Adesione, sottoscritto dall Assicurato in ogni sua parte, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta. Art. 4 Persone assicurabili 4.1 È assicurabile ciascuna persona fisica che abbia tutti i seguenti requisiti di assicurabilità alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione: a) sia Lavoratore Dipendente Privato; b) abbia compiuto 18 anni di età alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione; c) risulti di età inferiore a 75 anni alla data di scadenza del Prestito Personale; d) abbia stipulato un Prestito Personale di durata originaria non superiore a 120 mesi (compreso un eventuale periodo di preammortamento della durata massima pari a 6 mesi); e) abbia compilato il Questionario Medico rispondendo NO a tutte le domande, dichiarando altresì di non essere stato affetto, negli ultimi 5 anni, da nessuna delle patologie indicate nel Questionario Medico; f) sia residente in Italia. 4.2 Non possono aderire alla Polizza Collettiva le persone prive dei sopraindicati requisiti. 4.3 Non sono assicurabili i Lavoratori Dipendenti Privati a) assunti con contratto di lavoro a tempo determinato b) assunti con contratto di lavoro (ancorché a tempo indeterminato) di collaborazione, di lavoro accessorio, di apprendistato, di somministrazione, di lavoro intermittente, di lavoro domestico, stipulato all estero (se non regolato dalla legge italiana); assunti da imprese familiari. Art. 5 Informazioni sullo stato di salute dell Assicurato Questionario Medico Dichiarazioni inesatte e reticenti dell Assicurato 5.1 Ai fini dell assunzione del rischio relativo alla garanzia Invalidità Permanente Totale l Assicurato deve altresì compilare un Questionario Medico. 5.2 Sono assicurabili solamente i soggetti che rispondono NO a tutte le domande oggetto del Questionario Medico, dichiarando quindi altresì di non essere stati affetti, negli ultimi 5 anni, da nessuna delle patologie indicate nel Questionario Medico. Il soggetto che risponde SI ad una o a più domande del Questionario Medico non è assicurabile (nemmeno ai fini della garanzia Perdita d Impiego Involontaria ) e non può quindi aderire alla Polizza Collettiva. 5.3 Ai fini degli artt (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave del Codice Civile), la Società dichiara sin d ora di non volere prestare l Assicurazione, nemmeno applicando un maggiore importo di Premio, qualora l Assicurato sia affetto da anche una sola delle patologie indicate nel Questionario Medico, o comunque risponda SI anche ad una sola delle domande ivi contenute. Pertanto, le inesattezze e le reticenze dell Assicurato, relative alla compilazione del Questionario Medico, comportano la perdita totale del diritto al percepimento dell Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione dalla data in cui la Società ne è venuta a conoscenza. In tal caso, la Società provvederà al rimborso del Premio non goduto al Contraente (dalla data di cessazione dell Assicurazione sino alla data di originaria scadenza dell Assicurazione), il quale, a sua volta, Condizioni di Assicurazione - Pagina 2 di 14

14 rimborserà il Premio all Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Prestito Personale. Il calcolo dell importo da rimborsare all Assicurato sarà effettuato utilizzando la formula di cui al successivo Art L Assicurato, può in ogni caso chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con costi a proprio carico. 5.5 Non è richiesta la compilazione di un nuovo Questionario Medico agli Assicurati che ai sensi del precedente Art possono aderire alla Polizza Collettiva non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale. Per essi, la Società terrà valide le risposte rese nel Questionario Medico relativo al prodotto Creditor Protection precedentemente attivato. Art. 6 Prestiti Personali cointestati 6.1 Per ciascun Prestito Personale cointestato possono essere assicurati fino a due cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all Art. 4 Persone assicurabili e deve sottoscrivere un Modulo di Adesione. 6.2 In caso di due cointestatari Assicurati, per ciascun Assicurato il Premio e l eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati sull intero importo finanziato del Prestito Personale. Art. 7 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione 7.1 Il Premio è finanziato dal Contraente all Assicurato, cioè aggiunto all importo preso a prestito col Prestito Personale. Il Premio viene prelevato dall importo erogato con il Prestito Personale e versato dal Contraente in nome e per conto dell Assicurato alla Società, in forma unica ed anticipata. 7.2 In deroga a quanto previsto dal precedente Art. 7.1, gli Assicurati che ai sensi del precedente Art aderiscono alla Polizza Collettiva non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale, pagano il Premio al Contraente mediante addebito su conto corrente. 7.3 Per ciascun Assicurato l Assicurazione decorre, a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto il Modulo Adesione, sia in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, e sia stato pagato il relativo Premio alla Società, dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Prestito Personale o, se successiva, dalle ore 24:00 della data di sottoscrizione del Modulo di Adesione. 7.4 Durante l eventuale periodo di preammortamento del Prestito Personale sarà operante soltanto la garanzia Invalidità Permanente Totale; la garanzia Perdita d Impiego Involontaria non sarà operante ma per tale garanzia decorrerà comunque il Periodo di Carenza. Art. 8 Durata e cessazione dell'assicurazione 8.1 Per ciascun Assicurato l Assicurazione ha durata pari alla durata (originaria o nei casi di adesione alla Polizza Collettiva non contestualmente alla sottoscrizione del Prestito Personale residua) del Prestito Personale (compreso l eventuale periodo di preammortamento). 8.2 L Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) decesso dell Assicurato; b) liquidazione dell Indennizzo per Invalidità Permanente Totale. Art. 9 Determinazione del Premio 9.1 Per ciascun Assicurato, il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto alla Società in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell Assicurazione, come previsto dal precedente Art. 7. Tale Premio è determinato applicando la seguente formula: P = T * N * IR dove: P Premio unico anticipato finito comprensivo di imposta (pari al 2,50%); T tasso mensile finito, comprensivo di imposta, pari a 0,10061% Condizioni di Assicurazione - Pagina 3 di 14

15 N durata originaria del Prestito Personale espressa in mesi interi (compreso eventuale periodo di preammortamento); IR Importo richiesto del Prestito personale 9.2 In caso di cointestazione del prestito personale l adesione alla Polizza Collettiva da parte di più Assicurati comporterà la corresponsione di un Premio per intero per ciascun Assicurato. Art. 10 Diritto di recesso dell'assicurato 10.1 L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione Il recesso deve essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Prestito Personale, oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima. Il Contraente ne darà quindi comunicazione alla Società Qualora il Premio sia stato già corrisposto, la Società provvederà al suo rimborso (al lordo delle imposte se non ancora versate all erario dalla Società stessa) per il tramite del Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il rimborso avverrà con le seguenti modalità: a) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestuale all erogazione del Prestito Personale: la Società provvederà al rimborso del Premio al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Prestito Personale; b) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestuale all erogazione del Prestito Personale (ai sensi del precedente Art. 2.2): la Società provvederà al rimborso del Premio al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all Assicurato mediante accredito sul conto corrente Qualora la durata delle coperture assicurative sia superiore ai 5 anni, l Assicurato, decorsi i 5 anni di durata, può inoltre recedere annualmente dall Assicurazione, senza oneri, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, con diritto alla restituzione delle annualità di Premio pagato e non goduto. Il recesso deve essere effettuato con le modalità di cui al precedente Art Il rimborso del Premio avverrà in proporzione degli anni mancanti alla scadenza delle coperture assicurative, applicando la formula di cui al successivo Art. 13, con le seguenti modalità: a) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestuale all erogazione del Prestito Personale: la Società provvederà al rimborso del Premio al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Prestito Personale; b) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestuale all erogazione del Prestito Personale (ai sensi del precedente Art. 2.2): la Società provvederà al rimborso del Premio al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all Assicurato mediante accredito sul conto corrente. Art. 11 Opzioni del Prestito Salto Rata / Cambio Rata / Ricarica 11.1 Qualora l Assicurato, nel corso della vita del Prestito Personale, decida di utilizzare una o più delle Opzioni del Prestito: a. in caso di Opzione di Salto Rata, continuerà ad operare l Assicurazione già in essere per il Prestito Personale, adeguandosi automaticamente alle nuove condizioni del Prestito Personale stesso (rata, durata, Capitale Residuo). La durata massima dell Assicurazione così estesa non potrà in ogni caso superare i 92 mesi. L esercizio di tale opzione da parte dell Assicurato non comporta il pagamento di un Premio integrativo; b. in caso di Opzione di Ricarica, l Assicurato potrà decidere di: b.1. adeguare i termini dell Assicurazione alle nuove condizioni del Prestito Personale (rata, durata, Capitale Residuo), qualora la presente Polizza Collettiva sia ancora distribuita alla data di richiesta dell Opzione del Prestito. La durata dell Assicurazione sarà pari alla durata del nuovo piano di ammortamento del Prestito Personale, che in ogni caso non Condizioni di Assicurazione - Pagina 4 di 14

16 potrà superare gli 84 mesi. L esercizio di tale opzione da parte dell Assicurato comporta il pagamento di un Premio integrativo, calcolato come descritto al seguente Art ; o di; b.2. non modificare l Assicurazione esistente. In tal caso l Assicurazione rimarrà in vigore, alle stesse condizioni già esistenti, fino alla scadenza prevista dal piano di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente al momento dell attivazione dell opzione. c. in caso di Opzione di Cambio Rata, l Assicurazione rimarrà in vigore, alle stesse condizioni già esistenti, fino alla scadenza prevista dal piano di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente al momento dell attivazione dell opzione Ai sensi del precedente Art. 11.1, lettera b., l Assicurato potrà decidere di adeguare i termini dell Assicurazione o mantenere l Assicurazione esistente manifestando la propria volontà al Contraente su apposito supporto informatico o cartaceo, in sede di richiesta al Contraente per l attivazione dell Opzione di Ricarica. L Assicurato potrà effettuare tale richiesta: a) recandosi direttamente presso l agenzia della Banca presso la quale ha acceso il conto corrente sul vengono addebitate le rate del prestito, o b) utilizzando uno dei canali previsti e disciplinati nel contratto di Banca multicanale sottoscritto tra l Assicurato e la Banca, ovvero mediante altra modalità tecnica equivalente. In tale sede, all Assicurato verrà comunicato il Premio integrativo di cui al successivo Art Si intende che, qualora la presente Polizza Collettiva abbia subito modifiche e/o aggiornamenti delle condizioni alla data di richiesta di utilizzo dell Opzione di Ricarica, l Assicurato ne sarà informato dal Contraente. In tal caso, l Assicurato avrà la possibilità di adeguare i termini dell Assicurazione alle nuove condizioni del Prestito Personale aderendo alle nuove condizioni della Polizza Collettiva, tramite sottoscrizione di specifico Modulo di Adesione Il Premio integrativo di cui al precedente articolo 11.1 lett. b.1) sarà determinato come differenza tra il Premio calcolato sulla base dei nuovi termini del Prestito Personale (durata residua e Capitale Residuo) e il rateo di Premio imponibile non goduto per l Assicurazione esistente, come di seguito indicato: Pi = (T x Dr x Cr) - R dove: Pi Premio unico anticipato integrativo finito, inclusivo di imposte T tasso mensile finito in vigore alla data di attivazione dell Opzione Ricarica Dr durata residua del Prestito Personale, espressa in mesi interi, a seguito dell attivazione dell Opzione Ricarica Cr Capitale Residuo del Prestito Personale a seguito dell attivazione dell Opzione Ricarica R rateo di Premio non goduto per l Assicurazione esistente calcolato come previsto all Art.13 Estinzione anticipata del Prestito Personale - Diritti dell Assicurato Si specifica che: in caso di due Assicurati cointestatari del Prestito Personale, sarà corrisposto un Premio integrativo intero per ciascun Assicurato; nel caso in cui l'assicurato abbia precedentemente utilizzato una o più volte l'opzione di Salto Rata e l Opzione di Ricarica entri in vigore successivamente al termine del piano di ammortamento in essere prima dell attivazione dell Opzione di Salto Rata, la Società non procederà a corrispondere il rateo di Premio imponibile non goduto per l Assicurazione esistente. Art. 12 Cambiamento di attività lavorativa dell Assicurato 12.1 L Assicurato che, durante il periodo di validità dell Assicurazione, cambia la propria attività lavorativa perdendo lo status di Lavoratore Dipendente Privato ha la facoltà di: a) comunicare tale circostanza al Contraente (fornendo prova della perdita dello status di Lavoratore Dipendente Privato) richiedendo la cessazione dell Assicurazione: in tal caso, entrambe le garanzie della Polizza Collettiva cessano alle ore 24:00 della data di comunicazione del cambio di attività Condizioni di Assicurazione - Pagina 5 di 14

17 lavorativa, e la Società rimborserà la parte di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte di legge) dalla data della comunicazione alla data di originaria scadenza dell Assicurazione, utilizzando la formula di cui al successivo Art La Società provvederà al rimborso al Contraente, il quale, a sua volta, rimborserà il Premio all Assicurato mediante la corrispondente riduzione della rata del Prestito Personale; agli Assicurati che ai sensi del precedente Art. 2.2 hanno aderito alla Polizza Collettiva non contestualmente alla erogazione del Prestito Personale, il Premio sarà rimborsato mediante accredito sul conto corrente. Si informa l Assicurato che, in tale circostanza, il Contraente potrà offrire all Assicurato la possibilità di aderire (in funzione del nuovo status occupazionale) al prodotto assicurativo della Società denominato Creditor Protection riservato ai lavoratori dipendenti pubblici e non-lavoratori, oppure al prodotto assicurativo della Società denominato Creditor Protection riservato ai lavoratori autonomi. b) non comunicare tale circostanza al Contraente: in tal caso, la garanzia Perdita d Impiego Involontaria non sarà comunque più operante, salvo che l Assicurato riacquisti lo status di Lavoratore Dipendente Privato La comunicazione di cambiamento di attività lavorativa deve essere effettuata compilando l'apposito modulo (allegando idonea documentazione comprovante la perdita dello status di Lavoratore Dipendente Privato) presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Prestito Personale, oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima. Il Contraente ne darà quindi comunicazione alla Società Si precisa che, in riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale, il cambiamento di attività lavorativa dell Assicurato nel corso del periodo di validità dell Assicurazione, non pregiudica in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell Indennizzo (salvo che l Assicurato abbia richiesto la cessazione dell Assicurazione ai sensi del precedente Art lett. a). Art. 13 Estinzione anticipata totale del Prestito Personale Diritti dell Assicurato 13.1 Nel caso di estinzione anticipata totale del Prestito Personale rispetto la data di scadenza originaria, oppure di trasferimento del Prestito Personale ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest ultimo, l Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione o di surroga e l Assicurato avrà diritto ad ottenere dall Impresa il rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In questo caso, tutte le coperture assicurative cessano alle ore 24:00 della data di estinzione o di trasferimento del Prestito Personale, e la Società rimborserà all Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Il calcolo dell importo da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula: R = Ppu *(%Cop_Pr_CapRes)* + Ppu*( %Cop_Pr_Rata)* + (Pin + Sam ) * dove: R importo da rimborsare P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte Pim Premio unico anticipato imponibile = P / 1,025 Ppu Premio unico anticipato puro = Pim Pin Sam %Cop_Pr_CapRes Somma del peso delle coperture con Prestazione finale pari al Capitale Residuo del Prestito Personale stesso. Si precisa che il peso complessivo di tali coperture è pari al 5,69% %Cop_Pr_Rata Somma del peso delle coperture con Prestazione finale pari alla Rata del Prestito Personale Pin provvigioni di intermediazione. Si precisa che il peso complessivo di tali coperture è pari al 94,31% Sam spese di amministrazione N Durata del Prestito Personale espressa in mesi interi k durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso) Condizioni di Assicurazione - Pagina 6 di 14

18 Il Premio sarà rimborsato all Assicurato per il tramite del Contraente. Esempio di calcolo del premio da rimborsare Durata Assicurazione 48 mesi Imposto richiesto del Prestito Personale ,00 Premio unico anticipato pagato (netto imposte) 471,15 Premio unico anticipato pagato (lordo imposte) 482,93 Costi totali gravanti sul premio (spese 249,71 amministrative + provvigioni) Data di estinzione 22/02/2018 Conteggio Componente costi da rimborsare 119,65 + Componente premio puro da rimborsare 103,03 = Totale Premio da rimborsare 222, L Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell Assicurazione, richiedere espressamente alla Società di mantenere inalterata ed operativa l Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Prestito Personale L Assicurato dovrà esercitare l opzione di cui sopra compilando un apposito modulo che sarà a lui messo a disposizione da parte del Contraente in sede di anticipata estinzione o di trasferimento del Prestito Personale Nel caso in cui vi siano più Assicurati cointestatari del medesimo Prestito Personale, il rimborso del Premio avverrà nei confronti di tutti gli Assicurati Si precisa che la Società non procederà ad alcun rimborso di premio nel caso in cui l'assicurato utilizzi una o più volte l'opzione di Salto Rata e l estinzione del Prestito Personale si verifichi oltre il termine del periodo di ammortamento del Prestito Personale in essere precedentemente all attivazione dell opzione. Art. 14 Estensione territoriale La garanzie Invalidità Permanente Totale vale per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico che esercita la professione in Italia. Art. 15 Denuncia dei Sinistri Servizio clienti 15.1 In caso di Sinistro, è necessario darne comunicazione scritta alla Società nel più breve tempo possibile. La Società ha incaricato la società Financial Insurance Company Limited della ricezione e gestione delle denunce di Sinistro. Le denunce di Sinistro vanno inviate con una delle seguenti modalità: Modalità di denuncia Via Posta (anche raccomandata a.r.) Recapito INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. presso Financial Insurance Company Limited Ufficio Sinistri Via San Gregorio, Milano Via Fax Via Italy.produzione@genworth.com 15.2 La denuncia di Sinistro può essere effettuata utilizzando l apposito modulo di denuncia di Sinistro debitamente compilato; tale modulo è disponibile presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Prestito Personale oppure può essere ottenuto contattando la Società al seguente recapito: Condizioni di Assicurazione - Pagina 7 di 14

19 Servizio Clienti - numero verde , operativo dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore e dalle ore alle ore Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire, nonchè ogni altra informazione sull Assicurazione La denuncia di Sinistro dovrà essere inviata alla società allegando copia del piano di ammortamento finanziario del Prestito Personale in vigore alla data di accadimento del Sinistro, nonchè i seguenti documenti: Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia: copia di un documento di identità dell Assicurato; certificazione dell Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale; Perdita d Impiego Involontaria: copia di un documento di identità dell Assicurato; copia della scheda professionale; copia della lettera di licenziamento; copia di un documento comprovante l iscrizione all elenco anagrafico con lo status di disoccupato, o alle liste di mobilità regionali La Società si riserva il diritto di richiedere ulteriori prove documentali in ordine al Sinistro e al diritto al percepimento dell Indennizzo. La Società (in caso di denuncia di Sinistro per Invalidità Permanente Totale) si riserva altresì il diritto di accertare l Infortunio o la Malattia, anche mediante visita, con propri medici di fiducia; i costi di tale accertamento saranno a totale carico della Società medesima In caso di Sinistro di Invalidità Permanente Totale, occorso fuori dai confini dell'italia, la documentazione sanitaria allegata alla denuncia di Sinistro dovrà essere tradotta in lingua italiana e comunque certificata da un medico che esercita la professione in Italia. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'istituto di cura presso cui l'assicurato ha ricevuto le cure all'estero. Art. 16 Pagamento dell Indennizzo - Beneficiario 16.1 La Società provvede al pagamento dell Indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell Indennizzo Il pagamento dell Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell Assicurato. Art. 17 Altre assicurazioni e non cumulabilità degli Indennizzi 17.1 Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dalla Società con la presente Polizza Collettiva possono cumularsi con altre coperture assicurative contratte dall Assicurato per i medesimi rischi L Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente Totale di cui alla presente Polizza Collettiva non può tuttavia mai cumularsi con l Indennizzo liquidato per il rischio di morte dell Assicurato in base ad altra polizza di Creditor Protection (abbinata allo stesso Prestito Personale) emessa da altra compagnia. Art. 18 Comunicazioni 18.1 Tutte le comunicazioni da parte del Contraente o dell Assicurato, con riferimento alla presente Polizza Collettiva, dovranno essere fatte per iscritto Eventuali comunicazioni all Assicurato da parte della Società saranno indirizzate all ultimo domicilio conosciuto dell Assicurato stesso. Art. 19 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Condizioni di Assicurazione - Pagina 8 di 14

20 Art 20 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 21 Cessione dei diritti L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Polizza Collettiva. Art. 22 Legislazione applicabile e foro competente 22.1 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, la Società e/o il Contraente e, dall altra parte, l Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell Assicurato. Art. 23 Prescrizione dei diritti Ai sensi dell'art del Codice Civile, i diritti dell'assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Art. 24 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CONDIZIONI CONTRATTUALI VALIDE SOLTANTO PER LA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA Art. 25 Indennizzo 25.1 L Indennizzo è pari all importo del Capitale Residuo del Prestito Personale quale risulta alla Data del Sinistro Ai fini del calcolo dell Indennizzo: a) per Capitale Residuo si intende il debito residuo in linea capitale a carico dell Assicurato relativamente al Prestito Personale, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l importo finanziato, la durata ed il TAN del Prestito Personale stesso, il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Nel caso di Prestito Personale con periodo di preammortamento: i. durante tale periodo il Capitale Residuo rimane costante e pari all importo finanziato; non sono quindi compresi gli interessi maturati su tale importo finanziato; ii. dalla data di scadenza di tale periodo il Capitale Residuo è pari al debito residuo in linea capitale a carico dell Assicurato relativamente al Prestito Personale, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l importo finanziato, la durata (al netto del periodo di preammortamento) ed il TAN del Prestito Personale stesso (eventualmente rideterminati nel corso della durata del Prestito Personale a seguito dell utilizzo da parte dell Assicurato di una o più Opzioni del Prestito); il tutto sempre al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. b) per Data del Sinistro si intende: i. Invalidità Permanente Totale da Infortunio: la data di accadimento dell Infortunio; ii. Invalidità Permanente Totale da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all azienda sanitaria locale o altra autorità competente Qualora, ai sensi del precedente Art lett. b.2), l Assicurato decida di non modificare l Assicurazione esistente, l Indennizzo sarà pari all importo del Capitale Residuo del Prestito Condizioni di Assicurazione - Pagina 9 di 14

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