INTRODUZIONE... 2 PERSONALE DIPENDENTE...

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "INTRODUZIONE... 2 PERSONALE DIPENDENTE..."

Transcript

1 GUIDA LAVORO INTRODUZIONE... 2 PERSONALE DIPENDENTE... 3 Lavoro subordinato...3 Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato...3 Il contratto di lavoro subordinato a termine...3 Il contratto di lavoro subordinato part-time...4 Distacco...4 Somministrazione di mano d opera...5 Il contratto di apprendistato...5 COLLABORATORI... 6 Lavoro autonomo...6 Contratto di opera professionale...6 Le collaborazioni occasionali...7 Contratti a "progetto"...7 Prestazioni occasionali per convegni, seminari e incontri...7 VOLONTARI... 9 INCENTIVI AI DESTINATARI Tirocini formativi Contributi al reddito Presenza corsi

2 INTRODUZIONE La guida lavoro nasce con l intento di orientare le Caritas diocesane che decidono di porre in essere una progettualità attraverso i fondi CEI 8x1000. Nel passato si è riscontrata una certa disomogeneità in relazione al reclutamento di personale e di volontari e questo ha portato alla necessità di elaborare un sussidio che possa supportare il lavoro delle Caritas in questo senso. In particolare, ai fini della progettazione 8 per 1000 e dei rapporti giuridici conseguenti, è opportuno ricordare che l attività della Caritas Diocesana deve essere sempre ricondotta all'ente Diocesi che nell'ordinamento canonico e civilistico ha personalità giuridica. Pertanto, tutti i rapporti giuridici che derivano dalla normale attività dell'ente sono da ricondurre alla titolarità dell Ente diocesi, anche quando riguardano l'attività posta in essere dalla Caritas Diocesana (cfr IMA, 90). Le attività afferenti alla progettazione 8x1000 si svolgeranno attraverso il lavoro del personale dipendente, dei collaboratori e dei volontari. Per meglio orientarsi tra le numerose fattispecie che l ordinamento italiano prevede in riferimento ai rapporti di lavoro, di seguito presentiamo alcune schede che costituiscono un quadro sulla normativa vigente. Ricordiamo comunque che è auspicabile, laddove non si abbiano esperienze pregresse in questo settore, rivolgersi sempre a professionisti qualificati prima di attivare qualsiasi rapporto di lavoro, in primis all economo dell Ente Diocesi. PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI I contratti di lavoro sono generalmente riconducibili a due fattispecie: contratti di lavoro dipendente e contratti di lavoro autonomo. I primi sono i contratti di lavoro subordinato e tra i più comuni rientrano i contratti a tempo determinato o indeterminato e i contratti di apprendistato, mentre sono autonome tutte le altre categorie contrattuali generalmente a carattere flessibile. In particolare è opportuno richiamare in questa sede le collaborazioni occasionali, i contratti a progetto e le consulenze professionali. VOLONTARI Con riferimento alla progettazione 8 per 1000, l apporto dei volontari verrà considerato come valorizzazione e per questo la sua determinazione potrà avvenire sulla base degli standard retributivi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali applicati ai lavoratori che svolgono pari mansioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, in particolare i viaggi, da imputarsi alla voce del progetto ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA C) MISSIONI INCENTIVI AI DESTINATARI Con gli incentivi ai destinatari si fa riferimento principalmente alla partecipazione a corsi di formazione e tirocini formativi volti ad incentivare la presenza e la partecipazione dei destinatari e a al loro sostegno in un percorso di inclusione. Eccezionalmente gli incentivi ai destinatari sono da ricondurre a forme di erogazione diretta di denaro per fare fronte a situazioni gravi e contingenti. 2

3 PERSONALE DIPENDENTE Lavoro subordinato Nel contratto di lavoro subordinato i soggetti coinvolti sono due: - il datore di lavoro, ovvero chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze e lo retribuisce; - il prestatore di lavoro, ovvero chi si impegna, dietro retribuzione, a prestare il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto. Quindi l elemento distintivo di tale rapporto di lavoro è rappresentato dall assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro. Per comprendere se la fattispecie osservata è riconducibile a quella del lavoro subordinato è sempre decisiva la modalità concreta di esecuzione del rapporto di lavoro (come si è svolge di fatto la prestazione lavorativa), cercando di non perdere mai di vista il quadro complessivo in cui questa viene esercitata e di investigare quale sia effettivamente la volontà reale ed effettiva delle parti; in tal senso, la giurisprudenza ha cercato di individuare alcuni indicatori che semplificassero il riscontro della presenza di una condizione di subordinazione: a) osservanza di un certo orario di lavoro; b) pagamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita; c) coordinamento della prestazione lavorativa effettuato dal datore di lavoro (potere diretto); d) assenza in capo al lavoratore di una seppur minima struttura imprenditoriale (indice invece di lavoro autonomo ex art Codice Civile); e) la continuità temporale della prestazione; f) l obbligo di reperibilità; g) applicabilità delle sanzioni disciplinari. I rapporti di lavoro subordinato sono regolati (oltre che dalla legislazione sul lavoro) dai Contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl), stipulati a livello nazionale tra le parti sociali, e, quando presenti, dai Contratti provinciali e dai Contratti integrativi aziendali. Inoltre, le nuove normative prevedono i Contratti d'area e i Patti territoriali, per facilitare l'occupazione in aree particolarmente svantaggiate del Paese. I rapporti di lavoro subordinato possono essere a tempo indeterminato o determinato ed entrambi, a loro volta, a tempo pieno (full time) o a tempo parziale (part time). Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Il contratto di lavoro a tempo indeterminato regola il "tradizionale" rapporto di lavoro, non ha scadenze e garantisce maggiori tutele al lavoratore. Per l attivazione di questa tipologia contrattuale è sempre auspicabile rivolgersi all economo della Diocesi o ad un professionista. Il contratto di lavoro subordinato a termine Si tratta di un rapporto di lavoro che prevede, per contratto, un termine finale di durata. La legge consente di apporre un termine di durata al contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Infatti, in base al Dlgs 3

4 368/2001 può essere utilizzato per sostituire lavoratori o lavoratrici assenti con diritto di conservazione del posto (ad esempio per maternità, malattia, infortunio, tirocini e periodi di studio autorizzati), per eseguire lavori stagionali (ad esempio nel settore agricolo) oppure servizi o opere di carattere straordinario e occasionale. L'assunzione a termine deve risultare da un atto scritto, nel quale sono specificate le ragioni che l'hanno determinata. In mancanza di atto scritto, il termine non ha alcun valore e il contratto si considera a tempo indeterminato. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni. Il contratto a termine può essere prorogato solo una volta, con il consenso del lavoratore, purché il contratto iniziale sia stato stipulato per un periodo inferiore a tre anni. In questo caso e solo in questo caso, la durata del contratto, compresa la proroga, non potrà essere superiore a tre anni. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno, in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato, a partire dalla scadenza di questi termini. Il contratto di lavoro subordinato part-time E' un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si differenzia dal rapporto di lavoro a tempo pieno solo per la riduzione dell'orario di lavoro e proporzionalmente del compenso: il lavoratore part-time deve rispettare tutte le norme relative al contratto di lavoro e il datore di lavoro deve riconoscergli tutti i diritti che gli spettano per contratto. La trasformazione del rapporto, da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, deve essere consensuale. La nuova disciplina prevede la possibilità di apporre clausole flessibili ai contratti part-time a termine. Il rapporto di lavoro part-time nasce da un accordo tra azienda e lavoratore. Tale accordo può avvenire al momento dell'assunzione o durante il rapporto di lavoro, per ridurre l'orario di lavoro inizialmente a tempo pieno. Il part-time, inteso come prestazione caratterizzata da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto all'orario a tempo pieno, può assumere diverse articolazioni: - part-time orizzontale: il lavoratore presta la propria attività con una riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, prevista in relazione all'orario normale di lavoro per tutti i giorni della settimana - part-time verticale: il lavoratore presta la propria attività a orario pieno limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana o del mese, per cui in altri giorni non lavora (ad esempio: 8 ore al giorno di lavoro per tre giorni alla settimana, oppure 8 ore di lavoro solo il sabato e la domenica, oppure 8 ore al giorno solo per le prime due settimane di ciascun mese) - part-time misto: la prestazione lavorativa è caratterizzata da una riduzione del normale orario giornaliero, ma con punte verticali in alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno Distacco Un istituto spesso utilizzato nella prassi organizzativa dei nostri Enti è quello del distacco: tale fattispecie si presenta nel caso in cui un datore di lavoro, con l obiettivo di soddisfare un proprio interesse, decida di porre temporaneamente a disposizione uno o più lavoratori in favore di un altro soggetto, al fine di eseguire una determinata attività lavorativa. Vi sono alcuni elementi distintivi della fattispecie: 1) interesse del datore di lavoro distaccante (distacchi che comportino uno spostamento del lavoratore a più di 50Km, sono legittimi solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive); 4

5 2) temporaneità (da intendersi non come brevità ma come non definitività, cioè anche per tutta la durata della vita lavorativa del lavoratore distaccato, in costanza e in persistenza di un interesse del datore di lavoro); 3) prestazione di lavoro presso il distaccatario (anche part time, sia presso l originario datore di lavoro sia presso il distaccatario); 4) non applicabilità della disciplina del trasferimento; 5) consenso del lavoratore: è richiesto solo in caso in cui il distacco modifichi le mansioni in attribuzione al lavoratore e sempre nel caso in cui tale mutamento, anche se dovesse comportare una specializzazione o una riduzione della attività effettivamente prestata, sia inerente al patrimonio professionale espresso dal lavoratore e quindi, in ultima analisi, possa essere caratterizzato da una equivalenza delle mansioni originali. La mancanza dei requisiti previsti dall art 30 del d.lgs. 276/03, nel silenzio della legge, comporta la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del distaccatario; inoltre possono essere irrorate le sanzioni previste dall art 18 dello stesso decreto, in via penale e amministrativa, qualora si configurassero violazioni alla normativa in materia di intermediazione e somministrazione di lavoro. Somministrazione di mano d opera Quando un datore di lavoro, che abbia ottemperato alla c.d. valutazione dei rischi ai sensi della legge 626/94, intende avvalersi di una prestazione di lavoro, senza procedere all instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, può fare ricorso ad una società di somministrazione di lavoro abilitata, la quale per un periodo di tempo prefissato o per un tempo indeterminato offrirà dietro compenso la prestazione di propri lavoratori dipendenti. Il contratto di apprendistato Il contratto di apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista ovvero prevede l alternanza lavoro-formazione: la prestazione del lavoratore viene infatti scambiata non solo con la retribuzione ma anche con la formazione professionale finalizzata all acquisizione della qualifica per la quale è stato assunto Il decreto 276/2003, attuativo della Legge Biagi, ridisegna i contratti a contenuto formativo individuando varie tipologie di apprendistato: - Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Applicato a tutti i settori di attività, riguarda giovani tra i 15 e i 18 anni. È finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata non può essere superiore ai tre anni. - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione. Applicato a tutti i settori di attività, riguarda giovani tra i 18 e i 29 anni. È finalizzato al conseguimento di titoli di livello secondario (universitario, alta formazione, specializzazione tecnica superiore). La durata è rimessa alle regioni. - Apprendistato professionalizzante. Applicato a tutti i settori di attività, riguarda giovani tra i 18 e i 29 anni. È finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro. La durata va da 2 a 6 anni. Il contratto va obbligatoriamente redatto per iscritto, pena la nullità del rapporto di lavoro che deve essere considerato ordinario, a tempo indeterminato. Ciò significa che, se al termine del periodo di "addestramento" il datore di lavoro non interviene per interromperlo, il contratto si assesta automaticamente come contratto ordinario. 5

6 COLLABORATORI Lavoro autonomo Quando si parla di collaboratori si fa riferimento ai casi di lavoro autonomo, fattispecie che si verifica quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Sono pertanto elementi distintivi: - assenza di subordinazione nei confronti del committente; - impiego principale di proprio lavoro, pur potendo avvalersi di collaboratori (diversamente sarebbe un contratto d appalto); - la realizzazione di un opera o di un servizio, con organizzazione dei mezzi e rischio economico a proprio carico. Nel campo del lavoro autonomo rientrano diverse fattispecie contrattuali, dal contratto d opera a quello d appalto, dagli incarichi professionali (a titolari di partita IVA, occasionali in franchigia d IVA o a professionisti iscritti agli Albi), ai c.d. contratti di lavoro atipici o parasubordinati (collaborazioni a progetto, coordinate e continuative, occasionali ), che nella pratica possono spesso presentare analogie con il lavoro subordinato. Contratto di opera professionale Nel contratto di opera professionale non è necessario che l opera, quale oggetto del rapporto, sia compiutamente delimitata in tutti i suoi particolari e dettagli, essendo sufficiente la sua individuazione nelle caratteristiche essenziali. L impegno assunto dal professionista costituisce di regola un obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si obbliga a prestare la propria opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Il prestatore d opera deve eseguire personalmente l incarico assunto e può, tuttavia, avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l oggetto della prestazione. Nei Contratti d Opera, oltre che le caratteristiche sopra evidenziate, possiamo rilevare che è opportuna la predisposizione di un contratto di conferimento d incarico al professionista titolare di Partita IVA, da cui emergano con chiarezza l oggetto della prestazione (opera o servizio che sia), il corrispettivo pattuito, il termine, le clausole di recesso anticipato e le eventuali sanzioni per l inadempimento. Essendo l Ente Ecclesiasiastico sostituto d imposta, a fronte della ricezione della parcella emessa dal professionista, effettuati gli opportuni controlli su quanto richiesto, dovrà provvedere ad effettuare il pagamento del compenso, al netto della ritenuta d acconto IRPEF del 20% e disporne il versamento entro il giorno 15 del mese successivo (attraverso il modello F24). Si ricorda che per i professionisti per cui è previsto l iscrizione obbligatoria ad una cassa previdenziale (avvocati, medici, geometri, commercialisti) l importo lordo del compenso può essere maggiorato dell importo del contributo integrativo (ingegneri pari al 2%, geometri, il 4%, ecc ), mentre per i professionisti (anche iscritti ad un albo professionale) per cui non è previsto l obbligo di iscrizione ad una determinata cassa di previdenza e che sono quindi tenuti all iscrizione alla Gestione separata dell INPS, è prevista la possibilità di addebitare ai committenti in vai definitiva una quota dell onere contributivo pari al 4% dei compensi lordi. Alla fine di ogni anno, l Ente deve poi predisporre il mod. 770 (ordinario o semplificato) in cui indicherà l'ammontare delle somme assoggettate a ritenuta e le generalità ed i codici fiscali di tutti i percettori. Il modello 770 Semplificato deve essere presentato dai sostituti d imposta per comunicare esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato, come, ad esempio uno studio di commercialisti) all Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d imposta relativo all anno precedente e tutti gli altri dati contributivi e assistenziali richiesti. Entro il 15 marzo dell'anno successivo, il Sostituto d imposta deve rilasciare ai percettori di compensi (oltre che ai propri dipendenti) anche la certificazione unica (CUD o certificazione dei compensi erogati) attestante gli importi corrisposti, detrazioni operate, ritenute e contributi versati. 6

7 Le collaborazioni occasionali La collaborazione occasionale è un contratto d'opera tra un lavoratore autonomo e un committente che non presenta i requisiti della continuità e della coordinazione. Si tratta di rapporti di durata complessiva di non più di 30 giorni nel corso dell'anno solare per lo stesso committente e per un compenso non superiore ai euro, sempre nell'anno solare. Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente a orari rigidi e predeterminati, fatte salve specifiche esigenze dell'azienda. Per compensi superiori ai euro, infatti, le collaborazioni occasionali rientrano nella disciplina del lavoro a progetto. Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. L'obbligo contributivo per i lavoratori occasionali scatta solo sul reddito che eccede il limite di euro. Il limite di 5mila euro va verificato in relazione alla sommatoria dei redditi percepiti nel periodo di imposta (1 gennaio-31 dicembre) a titolo di lavoro autonomo occasionale, anche se da una pluralità di committenti. Ne consegue che, superato l'importo esente, il contributo è dovuto solo sull'eccedenza. In considerazione del fatto che la situazione reddituale complessiva riferibile all'attività di lavoro autonomo occasionale può essere conosciuta solo dal lavoratore, l'inps fa presente che sarà quest'ultimo che dovrà informare i committenti circa l'obbligo di applicare il contributo previdenziale per l'avvenuto superamento del tetto di esenzione. Contratti a "progetto" Si tratta di rapporti di lavoro a metà strada tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. La caratteristica fondamentale di questi contratti è il fatto di essere stati ricondotti ad uno o più specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. In caso contrario sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto. Il contratto, stipulato per iscritto, dovrà specificare, oltre al progetto, anche la durata, il compenso e i rimborsi spese. Nello stabilire le modalità di questa prestazione lavorativa, è necessario sincronizzare l'attività del lavoratore e il ciclo produttivo del committente. Il lavoratore gode di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento, ma l'attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all'organizzazione dell'impresa. Le prestazioni non sono occasionali ma durano nel tempo. Inoltre questo contratto non è legato da un vincolo di esclusività quindi è libero di attivare altri rapporti di collaborazione (l'esclusività però può essere prevista dal contratto). Il corrispettivo è concordato tra le parti, e viene commisurato alla professionalità del collaboratore e ai risultati da questo conseguiti. Il collaboratore deve essere iscritto, alla c.d. gestione separata INPS e all INAIL (in entrambi i casi per 1/3 a proprio carico e per 2/3 a carico del committente) e fruisce di alcune tutele tipiche dei lavoratori subordinati (assegni per il nucleo familiare, indennità di malattia e per degenza ospedaliera, indennità per la maternità e per congedo parentale, proroghe di durata del rapporto in alcune fattispecie legate alla gravidanza). Non vi sono particolari limiti nella reiterazione di un contratto a progetto con il medesimo collaboratore, aventi per oggetto un progetto o un programma di lavoro, con contenuto analogo al precedente o del tutto diverso. Prestazioni occasionali per convegni, seminari e incontri Accade frequentemente che nel corso di momenti formativi diocesani, anche di tipo seminariale, vengano chiamati ad intervenire dei relatori. Spesso si pone il problema di come regolare il compenso per la loro prestazione fornita e che regime applicare con riferimento al rimborso delle spese vive sostenute. In questo caso occorre distinguere innanzi tutto la qualifica professionale del soggetto chiamato a svolgere la prestazione. Nella genericità dei casi è da ricondursi ad una prestazione di lavoro autonomo occasionale. In tal caso il suo compenso lordo onnicomprensivo (anche per la parte da rimborsare per le spese sostenute in quanto non sono esclusi dalla formazione del reddito i rimborsi delle spese 7

8 di viaggio, vitto e alloggio percepiti dal lavoratore autonomo occasionale) sarà assoggettato alla ritenuta IRPEF del 20% e successivamente liquidato; ovviamente nel caso il reddito del lavoratore autonomo dovesse superare l importo di 5.000,00 per prestazioni rese anche verso più committenti, questi deve iscriversi alla gestione separata INPS e sarà tenuto ai versamenti della contribuzione. Essendo il soggetto committente sostituto d imposta, è obbligato quindi a richiedere al lavoratore autonomo una dichiarazione circa il superamento di detto limite e nel caso provvedere ai versamenti connessi. Nel caso si tratti di un libero professionista che sia chiamato ad intervenire in un convegno o in un ciclo di conferenze con riferimento a materie di sua competenza, essendo la fattispecie riconducibile all estrinsecazione della propria normale abituale attività economica esercitata, ci troviamo di fronte ad una prestazione di lavoro autonomo abituale. In tal caso, il professionista addebiterà al committente la sua prestazione attraverso l emissione di fattura, su cui il committente opererà la trattenuta del 20% ai fini IRPEF (ritenuta d acconto). 8

9 VOLONTARI E frequente rilevare nell attività quotidiana delle nostre Caritas Diocesane che le forze del personale impiegato non siano quasi mai sufficienti a garantire la copertura di tutti i servizi. Per far fronte a tale situazione spesso ci si avvale della disponibilità offerta da persone in pensione con esperienze lavorative pregresse interessanti (quando non di eccellenza), o da giovani che hanno magari terminato il percorso di Servizio Civile e si sono segnalate per affidabilità e buone capacità, o che rappresentano il frutto del buon lavoro dell associazionismo diocesano. L art.2 della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n.266 stabilisce che per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Vi è, quindi, uno stretto legame fra il volontario e l'organizzazione di cui fa parte: l'azione volontaria è consentita, ma solo se prestata attraverso l'organizzazione di volontariato, che è chiamata ad organizzarla e a valorizzarla; ciò anche al fine di evitare che il rapporto simulato sottostante non sia piuttosto quello di lavoro subordinato od autonomo non retribuito. Inoltre l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. E opportuno tenere presente che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Infine è opportuno sottolineare ancora una volta che bisogna evitare di porre in essere rapporti di volontariato che in realtà nascondono una prestazione di lavoro autonomo o subordinato, ma avviarli solamente all interno di un organizzazione giuridica (civile o ecclesiale) che ne tuteli effettivamente le ragioni e le motivazioni. 9

10 INCENTIVI AI DESTINATARI Tirocini formativi Spesso nelle attività svolte dall Ente Ecclesiastico vi sono azioni volte all inserimento sociolavorativo di soggetti a rischio di esclusione sociale. L inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati al momento è appannaggio delle sole cooperative sociali di tipo B o delle imprese sociali: pertanto è escluso che tali attività possano essere poste in essere direttamente dall Ente Ecclesiastico. L unica via in tal senso percorribile è quella riveniente dalla costituzione di un ramo d impresa sociale, che però è opportuno vagliare anche alla luce di altre conseguenze operative. Inoltre è bene ricordare che l intermediazione di mano d opera è riservata dal legislatore ai soli soggetti autorizzati (di fatto sono solo le società interinali) attraverso il contratto di somministrazione di mano d opera. Per ciò che attiene ai c.d. stages o tirocini formativi e di orientamento, si ricorda che possono essere promossi attraverso apposite Convenzioni da soggetti precisamente individuati dal legislatore (enti di formazione, istituzioni scolastiche, università, agenzie per l impiego, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali), fra cui non rientrano comunque gli Enti Ecclesiastici (a meno che non gestiscano anche un attività di istruzione e/o formazione). Pertanto, solo nel caso siano presenti a livello diocesano una cooperativa sociale di tipo B o un ente ausiliare (magari promosse da un Ente Ecclesiastico), a patto di rispettare puntualmente le disposizioni del DM 25 marzo 1998, n. 142, sarà possibile per tale tipologia di enti proporre l istituzione di stages presso i datori di lavoro convenzionati. I beneficiari sono persone che abbiano già assolto l'obbligo scolastico e possono essere estesi anche a cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno. Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e quindi non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. La durata massima del tirocinio è fissata in 4 mesi per studenti che frequentano la scuola secondaria 6 mesi per inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità 6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi 12mesi per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi 12 mesi per persone svantaggiate (Legge 381/91) 12 mesi per laureati da non più di 18 mesi 24 mesi per soggetti portatori di handicap Il tirocinio è dunque un rapporto triangolare tra: Tirocinante, Azienda ospitante: pubblica o privata, Ente promotore che può essere l ente Gestore o l Ente Diocesi per la Caritas L'Ente Promotore stipula con l'azienda una convenzione dove vengono esplicitate le modalità di svolgimento del tirocinio (luogo e mansioni da svolgere, durata, nomi dei responsabili); la convenzione deve essere corredata da un progetto formativo e di orientamento concordato dall'azienda e dal tirocinante. Copia di tale convenzione deve essere trasmessa alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente in materia di ispezione e alle rappresentanze sindacali. L'Ente Promotore ha funzioni di assistenza e garanzia. Il tirocinante deve essere assicurato presso l'inail e per la responsabilità civile verso terzi. Sia l'ente promotore che l'azienda devono indicare un proprio tutor. Il tirocinio non costituisce 10

11 rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito. E' consentito pagare un indennità o una borsa al tirocinante, quando abbia assunto spontaneamente questo obbligo, non essendovi tenuto per legge. In tal caso, comunque, la somma erogata non è a nessun effetto considerata retribuzione e, quindi, non è in alcun modo assoggettabile alla relativa disciplina. La copertura INAIL e assicurativa è a carico dell'ente Promotore. Qualora l'ente Promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento, il datore di lavoro può assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL. I datori di lavoro possono essere rimborsati degli oneri sostenuti per l'attivazione dei tirocini attraverso il finanziamento di progetti che prevedano l'inserimento di giovani del Mezzogiorno presso imprese operanti in Regioni del Centro-Nord. Si evidenzia che alcune Regioni e Province concedono contributi ai tirocinanti. Si consiglia di approfondire l'argomento con gli Assessorati regionali alle Politiche del Lavoro. Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono avere valore di credito formativo e, ove certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per quanto riguarda gli incentivi predisposti per soggetti particolarmente svantaggiati (disabili fisici e psichici, ex-detenuti, ex-tossicodipendenti, disoccupati in grave difficoltà economica) è opportuno richiamare le cosiddette BORSE LAVORO attivate in genere da enti pubblici, come ad esempio i comuni, le Aziende Sanitarie o altri soggetti come gli istituti penitenziari. Inoltre le borse lavoro possono essere previste come indennizzo al tirocinante (vedi sopra). Anche nell ambito della progettazione 8 per1000 è possibile avvalersi dello strumento delle borse di lavoro adottando, però, una cautela: non sarà l Ente Diocesi ad attivare questa forma di inserimento lavorativo in quanto non rientrante tra le sue finalità, bensì l ente gestore. Le modalità di attuazione prevedono un accordo fra due parti e più precisamente soggetto promotore e soggetto ospitante. Peraltro è opportuno che l accordo, oltre agli elementi essenziali che individuano il destinatario della borsa di lavoro e la modalità di espletamento della stessa, indichi l importo della borsa di lavoro che verrà corrisposto dal soggetto promotore. Anche in questo caso è bene sempre rivolgersi a soggetti qualificati per definire correttamente tutti gli elementi della borsa di lavoro ed in particolare all Ufficio Provinciale del lavoro. Infine è opportuno segnalare che le borse di lavoro sono cosa diversa dalla semplice erogazione di una somma di denaro a sostegno della persona svantaggiata. In quest ultimo caso, infatti, si tratta di una liberalità o, qualora ne ricorrano i requisiti, di una vera e propria prestazione lavorativa. Non potranno quindi essere accolte semplici ricevute di pagamento quale giustificativo di una borsa di lavoro. Contributi al reddito Eccezionalmente gli incentivi ai destinatari sono da ricondurre a forme di erogazione diretta di denaro per fare fronte a situazioni gravi e contingenti. L erogazione di una o più somme di denaro a titolo di liberalità, a fronte della quale quindi non è richiesta la restituzione, dovrebbe presentare le seguenti caratteristiche: - essere erogata a soggetti in grave stato di bisogno - avere il carattere dell eccezionalità - riguardare importi contenuti - non avere il carattere della periodicità Ad ogni modo è consigliabile, soprattutto ai fini della rendicontazione del progetto finanziato con il contributo CEI 8 per 1000, predisporre una ricevuta di pagamento debitamente firmata dal beneficiario. Presenza corsi Nel caso in cui, oltre al rimborso delle spese di viaggio, si voglia riconoscere anche un contributo economico a coloro che partecipano a corsi di formazione o eventi similari, è necessario effettuare il pagamento al netto della ritenuta d acconto IRPEF del 20% e disporne il versamento entro il giorno 15 del mese successivo (attraverso il modello F24). 11

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE COS È? Il contratto individuale di lavoro è un accordo tra un datore di lavoro (impresa individuale, società, associazione, studio professionale, etc.) ed un

Dettagli

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina

Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di Apprendistato: nuova disciplina Contratto di apprendistato: nuova disciplina Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. 81/2015, di seguito Decreto

Dettagli

I rapporti di lavoro. Tamara Capradossi. capradossi@esplora.biz

I rapporti di lavoro. Tamara Capradossi. capradossi@esplora.biz I rapporti di lavoro Tamara Capradossi capradossi@esplora.biz TIPOLOGIE DEI RAPPORTI DI LAVORO LAVORO AUTONOMO (OCCASIONALE) LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) LAVORO PARASUBORDINATO (CO.CO.PRO., MINI CO.CO.CO,

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art.

OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte art. RISOLUZIONE N. 284/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Trattamento fiscale delle indennità assegnate

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. 161/13 Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. Regolamento per l affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni Sommario Articolo 1 Oggetto del Regolamento... 2 Articolo 2 Presupposti e limiti...

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

www.asarva.org guida pratica alle agevolazioni alle assunzioni In vigore al gennaio 2015 CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE

www.asarva.org guida pratica alle agevolazioni alle assunzioni In vigore al gennaio 2015 CONFARTIGIANATO IMPRESE VARESE www.asarva.org guida pratica alle agevolazioni alle assunzioni In vigore al gennaio 2015 In appendice al Convegno: Jobs Act del 4 marzo 2015 Gli incentivi alle assunzioni» INCENTIVO: Esonero Triennale

Dettagli

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 Legge 247 del 24 dicembre 2007 Sommario LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI 1. Indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti. 2. Lavoro

Dettagli

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del

Dettagli

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI A cura di Alessandra Gerbaldi 1 LA BUSTA PAGA NEL CASO DI LAVORO STRAORDINARIO Di seguito si ipotizza il caso di un lavoratore, dipendente di azienda che applica

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO D.R. N. 688 DEL 10/12/2007 (sostituisce il testo emanato con D.R. n. 449 del 06/09/2007.) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO CAPO I Art. 1 1. Il presente regolamento disciplina

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni

M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE. Le Prestazioni F M A V FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZE VARIE Le Prestazioni R e g o l a m e n t o operante dal 01 gennaio 2014 INDICE: AVENTI DIRITTO Pag. 4 INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MISURA DELLE INDENNITA

Dettagli

Dipendenti e collaboratori

Dipendenti e collaboratori Università Politecnica delle Marche Idee imprenditoriali innovative Focus group 23 ottobre 2009 Le società ed il bilancio Dipendenti e collaboratori Dipendenti e collaboratori Nella gestione della società

Dettagli

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino CONFERIMENTO DELLA POSIZIONE DI COORDINATORE SANITARIO E DI ASSISTENTE SOCIALE CRITERI GENERALI (art. 10 c.8

Dettagli

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 12.1 Individuazione delle Strutture Semplici e Complesse Nell individuare le strutture complesse di cui all allegato n. 2

Dettagli

Guide operative. Le collaborazioni occasionali

Guide operative. Le collaborazioni occasionali Guide operative Schede di sintesi A cura di Stefano Liali - Consulente del lavoro Le collaborazioni occasionali Requisiti principali Differenze con le mini co.co.co. Caratteristiche lavoro autonomo occasionale

Dettagli

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015

Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Gestione separata INPS: gli aumenti dal 1 gennaio 2015 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, in assenza di provvedimenti sul punto da parte della L.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119/E

RISOLUZIONE N. 119/E RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Modello di contratto. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale Modello di contratto Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale MODELLO DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE ex art. 3, d.lgs. n. 167/2011... [Datore

Dettagli

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende

DL Milleproroghe Principali novità per le aziende DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...

Dettagli

B) partner nello svolgimento del progetto

B) partner nello svolgimento del progetto L IVA sui progetti di ricerca finanziati dall Unione Europea L'art. 72 del DPR 633/72, come regola generale, prevede che siano non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese alle Comunità

Dettagli

Proroghe a termini in scadenza per il Ministero del lavoro

Proroghe a termini in scadenza per il Ministero del lavoro N. 157 del 13.04.2011 La Memory A cura di Roberto Camera Funzionario della DPL Modena (1) Proroghe a termini in scadenza per il Ministero del lavoro Il Governo, al fine di sostenere il reddito delle famiglie

Dettagli

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA APPLICABILE ANCHE AL 2010 L articolo 2, co.156 e 157 della Finanziaria 2010 rende operative anche per il 2010 alcune misure finalizzate al sostegno della famiglia,

Dettagli

Oggetto: Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25 marzo 1998.

Oggetto: Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25 marzo 1998. Circolare 15 luglio 1998 n. 92 Ministero del lavoro Occupazione - misure straordinarie - tirocini formativi e di orientamento - stages - precisazioni del ministero. Oggetto: Tirocini formativi e di orientamento.

Dettagli

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99 Il giorno Tra la PROVINCIA DI ROVIGO con sede legale in Rovigo, via Celio, 10, C.F. 93006330299 rappresentata

Dettagli

I CONTRATTI DI LAVORO. A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro

I CONTRATTI DI LAVORO. A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro I CONTRATTI DI LAVORO A cura di Emanuela De Palma Consulente del Lavoro JOB ACT NOVITA GIA IN VIGORE Recenti modifiche in materia di contratti di lavoro finalizzate a SEMPLIFICAZIONE + STABILIZZAZIONE

Dettagli

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI ARTT. 41 47 D.LGS 81/2015 L È UN CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE E ALLA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI. TRE TIPOLOGIE: A) PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

2. Sezione SOGGETTO RICHIEDENTE

2. Sezione SOGGETTO RICHIEDENTE 2. Sezione SOGGETTO RICHIEDENTE - Caratteristiche dell Agenzia Formativa - L inserimento nell elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione è riconosciuto alle

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO. Regolamento volontari. Regolamento. a scuola. volontari a scuola ISTITUTO COMPRENSIVO P. CARMINE CANNOBIO Regolamento volontari a scuola Regolamento volontari a scuola REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI VOLONTARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL OFFERTA FORMATIVA Art.1 Oggetto

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO (VOUCHER) Rag.Roberto Ciotti

IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO (VOUCHER) Rag.Roberto Ciotti IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO (VOUCHER) Rag.Roberto Ciotti CHE COS'È IL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO E' una particolare modalità di prestazione lavorativa, che regolamenta tutte quelle

Dettagli

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI L.R. 08 Gennaio 1986, n. 8 Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici (1) TITOLO

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (ANCHE NELLA MODALITA A PROGETTO) Concetto di parasubordinazione: perché sia configurabile un rapporto di parasubordinazione ai sensi dell articolo

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

STUDIO CAVINA COMMERCIALISTI ASSOCIATI REVISORI CONTABILI

STUDIO CAVINA COMMERCIALISTI ASSOCIATI REVISORI CONTABILI AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 GENNAIO 2015 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - AUMENTI PER IL 2015 1 PREMESSA Nel 2015, le aliquote contributive

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

Dettagli

CONTABILITA GENERALE

CONTABILITA GENERALE CONTABILITA GENERALE 6 II) SCRITTURE DI GESTIONE E) SCRITTURE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE 14 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 E. Scritture relative

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015

JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015 JOBS ACT: IL RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI NEL DECRETO 81/2015 Brescia, 22 luglio2015 Relatore: dott. Massimo Brisciani ARGOMENTI P A R T - T I M E 3 A P P

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione

Dettagli

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps

pari o inferiori a tre volte il T.M. Inps superiori a tre volte il T.M Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps Novità introdotte dalla Legge n 147/13 in materia previdenziale e assistenziale Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall

Dettagli

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL Visto il D.Lgs.14 settembre 2011, n. 167 Testo unico ell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 le parti concordano che la normativa presente nel ccnl firmato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:

N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore: Disoccupazione Una quota dei contributi versati serve per assicurarsi contro la disoccupazione, causata dall estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

Dettagli

Il lavoro subordinato

Il lavoro subordinato Il lavoro subordinato Aggiornato a luglio 2012 1 CHE COS È? Il contratto di lavoro subordinato è un contratto con il quale un lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

PROVINCIA DI TREVISO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO

PROVINCIA DI TREVISO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO PROVINCIA DI TREVISO SETTORE POLITICHE DEL LAVORO Avviso pubblico relativo all inserimento lavorativo di persone disabili all interno di cooperative sociali di tipo B e loro Consorzi ed interventi di accompagnamento

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE A cura di Avv. Prof. Gabriele Fava Presidente Studio Legale FAVA&ASSOCIATI www.favalex.it 1 Introduzione L apprendistato è stato oggetto di numerose modifiche

Dettagli

Bando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI:

Bando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI: Bando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI: 1. NORMATIVA DEL BANDO 2. MODULO DI DOMANDA 3. SCHEDA INFORMATIVA ENTE RICHIEDENTE 4.

Dettagli

Linee guida di rendicontazione e Spese Ammissibili finanziamenti nazionali e regionali. Milano, 5 febbraio 2009

Linee guida di rendicontazione e Spese Ammissibili finanziamenti nazionali e regionali. Milano, 5 febbraio 2009 Linee guida di rendicontazione e Spese Ammissibili finanziamenti nazionali e regionali Milano, 5 febbraio 2009 Premessa Riferimenti normativi: Regione Lombardia -DDUO n. 15169 del 22/12/2008; Approvazione

Dettagli

Definizione. DISTACCANTE: datore di lavoro che ha in forza il lavoratore soggetto al distacco

Definizione. DISTACCANTE: datore di lavoro che ha in forza il lavoratore soggetto al distacco LA MODULISTICA DI SEGUITO ELENCATA, HA SCOPO PURAMENTE INDICATIVO IN QUANTO DOVRA COMUNQUE ESSERE VERIFICATA E VALUTATA DAL PROPRIO CONSULENTE DEL LAVORO Definizione DISTACCANTE: datore di lavoro che ha

Dettagli

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI FONDI PER LA RICERCA (Emanato con D.D. n. 45 del 23.01.2002, modificato con i D.D. n. 618 del 2003, n. 103 del 2005, n. 99 e n. 552 del 2006,

Dettagli

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio Le prestazioni occasionali di tipo accessorio Aggiornato a luglio 2012 1 CHE COS È IL LAVORO ACCESSORIO? La riforma del mercato del lavoro (Legge 92/2012) è intervenuta modificando anche questa tipologia

Dettagli

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012

Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO. Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 Incontro informativo LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Area Sindacale e Lavoro-Previdenza Confindustria Monza e Brianza Monza, 24 settembre 2012 La riforma del lavoro Legge 28 giugno 2012, n. 92 Flessibilità

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

$ &% ' %( #$$ &45('$ & ## & 645& &$ & ( &%#6 " (--0!!#! !( (!/!,,1!,!#!,,1!.!.! !"! # #$ % &! * +"!#,!! -!-!*!% -,!,!,! "!.!&/#!#++ ""! *!,!0-!

$ &% ' %( #$$ &45('$ & ## & 645& &$ & ( &%#6  (--0!!#! !( (!/!,,1!,!#!,,1!.!.! !! # #$ % &! * +!#,!! -!-!*!% -,!,!,! !.!&/#!#++ ! *!,!0-! !"! # #$ % %$ %%&& # ' #&$&$'* &$& &! * +"!#,!! $ &% #' $ ( %)% ## (%( # # $ &'$ -!-!*!% -,!,!,! "!.!&/#!#++ ""! ' %( #$$ &45('$ & ## & 645& &$ & ( &%#6 " (--0!!#!!( (!/!,,1!,!#!,,1!.!.! *!,!0-! 2-",3-"

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012

SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO. A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 SOMME EROGATE PER PREMI DI PRODUTTIVITA /RISULTATO A cura dell U.O. Contrattualistica e fiscalità Gennaio 2012 1 MANOVRA CORRETTIVA 2011 (ARTICOLO 26 D.L. N. 98/2011 CONVERTITO IN L. N. 111/2011) Per l

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99 Il giorno I Servizi per l Impiego della Provincia di rappresentati da Il Datore di lavoro rappresentato da.. La Cooperativa Sociale/il

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di

Dettagli

Bando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI:

Bando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI: Bando per il sostegno alla realizzazione di congressi, convegni e seminari di approfondimento scientifico CONTENUTI: 1. NORMATIVA DEL BANDO 2. MODULO DI DOMANDA 3. SCHEDA INFORMATIVA ENTE RICHIEDENTE 4.

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

F. D Orsi M. Di Giorgio A B C. ad uso del datore di lavoro e del RSPP

F. D Orsi M. Di Giorgio A B C. ad uso del datore di lavoro e del RSPP F. D Orsi M. Di Giorgio A B C della SICUREZZA ad uso del datore di lavoro e del RSPP Compiti, deleghe, obblighi e responsabilità secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m. e l Accordo Stato Regioni per la formazione

Dettagli

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 Bonus famiglia (art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali a cura di Matteo Pulga

Dettagli

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Ufficio Legislativo. Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Ufficio Legislativo Entrate Organizzazione Sistemi Informativi e Tecnologici Bilanci e Servizi fiscali Roma, 24 Marzo 2009 Circolare n. 44 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 63 01.04.2014 Intermittenti: chiarimenti sui versamenti volontari Tempo fino al 20 settembre 2014 per le richieste di versamenti

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO. ARTICOLO 2 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

REGOLAMENTO INTERNO. ARTICOLO 2 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta REGOLAMENTO INTERNO ARTICOLO 1 Scopo ed oggetto del regolamento Il presente regolamento ha lo scopo - ai sensi dell articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell articolo 39 dello statuto - di disciplinare

Dettagli

Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 TEMPO DETERMINATO

Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 TEMPO DETERMINATO Forum Lavoro 24/09/15 CdL Giovanni Marcantonio DECRETO LEGISLATIVO 81/2015 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni,

Dettagli

IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO GUIDA OPERATIVA

IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO GUIDA OPERATIVA REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, AGENZIA REGIONALE PER L IMPIEGO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione

Dettagli

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

F.A.Q. OdV e Aps a confronto

F.A.Q. OdV e Aps a confronto Cosa hanno in comune le Odv e le Aps? Le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) hanno la caratteristica comune di avere nel fine solidaristico la propria dimensione

Dettagli

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna

COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona. Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna Approvato con D.G.C. n. 104 del 31.07.2008 Modificato con D.G.C. n. 139 del 30.10.2008

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182

INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182 INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182 Adempimenti contributivi/previdenziali su compensi liquidati a medici esterni, convenzionati con l Istituto ovvero di categoria. Si comunica che, a seguito di approfondimenti

Dettagli

Dipartimento Risorse Interne Servizio Bilancio e Finanze

Dipartimento Risorse Interne Servizio Bilancio e Finanze Dipartimento Risorse Interne Servizio Bilancio e Finanze DETERMINAZIONE N 45 Anno 2006 del: 27/12/2006 OGGETTO: Attività straordinarie riguardanti un progetto di adeguamento delle codifiche sia per quanto

Dettagli

L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Aprile 2012 1 L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per

Dettagli

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO TRA. CAP Comune. Provincia.. Rappresentato da: nato/a il.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO TRA. CAP Comune. Provincia.. Rappresentato da: nato/a il. Allegato C Convenzione stipulata in data..con protocollo CONVENZIONE DI TIROCINIO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO TRA SOGGETTO PROMOTORE. Indirizzo.. CAP Comune. Provincia.. Codice fiscale:. Partita

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Sperimentazione dell'apprendistato di ricerca Faq aggiornate al 27 febbraio 2015

Sperimentazione dell'apprendistato di ricerca Faq aggiornate al 27 febbraio 2015 Sperimentazione dell'apprendistato di ricerca Faq aggiornate al 27 febbraio 2015 QUESITI RELATIVI AL CONTRATTO DI LAVORO Il contratto di lavoro viene stipulato tra apprendista e università o tra apprendista

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di

Dettagli

IL LAVORO NEL TURISMO

IL LAVORO NEL TURISMO IL LAVORO NEL TURISMO Recenti interventi normativi e prospettive per il settore Castelfranco Veneto, 20 febbraio 2012 Area Relazioni Sindacali, Previdenziali e Formazione Tempo Determinato Maggiore costo

Dettagli