ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ROMA - CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA TARIFFARIO MEDIAZIONI IN VIGORE DAL 16 GENNAIO 2014
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1 ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE ROMA - CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA TARIFFARIO MEDIAZIONI IN VIGORE DAL 16 GENNAIO 2014 SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE dovute dalla parte istante all'atto dell'iscrizione della procedura e dalla parte chiamata in caso di adesione 40,00 + IVA = 48,80 INDENNITA' DI MEDIAZIONE valore controversia determinta in base al c.p.c. mancata partecipazione o adesione parte chiamata al primo incontro (programmatico) non sussistono presupposti per esito negativo della esito positivo della (conciliazione) da 0 a ,00 0,00 40,00 50,00 da a ,00 0,00 70,00 87,50 da a ,00 0,00 100,00 125,00 da a ,00 0,00 150,00 187,50 da a ,00 0,00 230,00 287,50 da a ,00 0,00 310,00 387,50 da a ,00 0,00 550,00 687,50 da a ,00 0, , ,00 da a ,00 0, , ,00 oltre ,00 0, , ,00 valore controversia determinta in base al c.p.c. MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E DELEGATA DAL GIUDICE mancata partecipazione o adesione parte chiamata al primo incontro (programmatico) non sussistono presupposti per esito negativo della esito positivo della (conciliazione) da 0 a ,00 0,00 40,00 50,00 da a ,00 0,00 70,00 87,50 da a ,00 0,00 90,00 112,50 da a ,00 0,00 90,00 112,50 da a ,00 0,00 90,00 112,50 da a ,00 0,00 90,00 112,50 da a ,00 0,00 90,00 112,50 da a ,00 0,00 90,00 112,50 da a ,00 0,00 90,00 112,50 oltre ,00 0,00 90,00 112,50 I pagamenti possono essere effettuati nelle seguenti modalità: 1) bonifico bancario intestato a: Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, Unicredit Banca di Roma Ag. 92 PG 1 - Iban: IT64X (indicare obbligatoriamente nella causale il codice fiscale e/o la partiva iva per l'intestazione della fattura); 2) a mezzo del servizio POS presso la Segreteria dell'organismo - Tribunale Civile di Roma Vle G. Cesare 54/c II piano St. 103 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00); 3) a mezzo del servizio POS presso la Sede degli incontri Via Attilio Regolo 12/d Sc. A II piano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 fino al momento dell'incontro). (NON SI ACCETTANO ASSEGNI e/o CONTANTI) MEDIAZIONE VOLONTARIA Tutti gli importi sopra indicati sono al netto dell'iva MODALITA' DI PAGAMENTO
2 ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Accreditato in data 10 Ottobre 2010 al n Ministero della Giustizia Pec: Sito web: (link dedicato Organismo di Mediazione) TARIFFARIO DELL ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI ROMA in vigore dal Orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 Segreteria: Tribunale Civile di Roma Viale Giulio Cesare 54/B II piano Stanza Roma Tel Fax Sede incontri: Via Attilio Regolo 12/D Scala A II piano Roma Tel Fax I pagamenti possono essere effettuati nelle seguenti modalità: 1) bonifico bancario intestato a: Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma, Unicredit Banca di Roma Ag. 92 PG 1 - Iban: IT64X (indicare obbligatoriamente nella causale il codice fiscale e/o la partiva iva per l'intestazione della fattura); 2) a mezzo del servizio POS presso la Segreteria dell'organismo - Tribunale Civile di Roma Vle G. Cesare 54/c II piano St. 103 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00); 3) a mezzo del servizio POS presso la Sede degli incontri Via Attilio Regolo 12/d Sc. A II piano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 fino al momento dell'incontro). (NON SI ACCETTANO ASSEGNI e/o CONTANTI) 1
3 ALLEGATO B ARTICOLO 1: TABELLE DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE 1. Le indennità sono state determinate in conformità all art. 16 del D.M. 180/2010 come modificato dal Decreto Ministero della Giustizia n. 145 del 07/07/2011 (G.U. n. 197 del 25/8/2011) ed interpretate dalla Circolare del Ministero della giustizia del 27/11/ L art. 16 del Decreto Interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni determina le spese, le indennità e le modalità di pagamento del servizio di. Si intendono quali Indennità di l importo complessivo che ciascuna Parte deve corrispondere per lo svolgimento del procedimento di. In generale, l importo complessivo a carico delle Parti comprende le voci indicate nei successivi articoli 2, 3 e 4. ARTICOLO 2: SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA Le spese di avvio, pari a 40 euro oltre IVA per ciascuna Parte, sono dovute dalla Parte istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla Parte chiamata in al momento dell adesione al procedimento. La parte chiamata è esonerata dal pagamento delle spese di avvio qualora, al primo incontro, la parte istante risulti assente. Sono altresì dovute le spese vive documentate (ad esempio: raccomandate, visure, spese di trasferta, etc.) della procedura di. ARTICOLO 3: SPESE DI MEDIAZIONE 1. L Organismo applica le seguenti tabelle per le procedure di previste dalla legge: TABELLA A: obbligatoria e ordinata dal giudice (ai sensi dell art. 16 del DM. 180/10 come modificato dall art. 5 del DM 145/11 e Circolare Min. Giust. 27/11/2013); TABELLA B: Mediazione volontaria. TABELLA A TABELLA B VALORE DELLA CONTROVERSIA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E ORDINATA DAL GIUDICE (spese per ciascuna Parte) + IVA MEDIAZIONE VOLONTARIA (spese per ciascuna Parte) + IVA da 0 a Da a Da a Da a Da a Da a Da a Da a Da a oltre
4 2. Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi per ciascuna Parte e al netto dell IVA. 3. Tutti gli importi sopra indicati sono detraibili entro i limiti previsti dall articolo 20, primo comma, D.lgs. 28/2010: in caso di successo della è riconosciuto un credito d imposta pari all indennità corrisposta, nel limite massimo di 500 euro. In caso d insuccesso della, detto importo è ridotto della metà ( 250). 4. Ai sensi dell articolo 17, comma 5-ter, le spese di di cui alle precedenti tabelle A e B, non sono dovute se all esito del primo incontro (Fase Informativa) le Parti ed i loro avvocati si esprimono nel senso di non voler procedere con lo svolgimento della. 5. Il valore della controversia è indicato nell istanza ed è calcolato a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla stima, si applicano i criteri stabiliti nell articolo 14, comma 6, del Regolamento 1. ARTICOLO 4: EVENTUALI AUMENTI/RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 16, comma 4, del D.I. 180/2010, l importo massimo delle spese di per ciascun scaglione di riferimento: a) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto (25%) in caso di successo della ; b) deve essere aumentato in misura del 20% in caso di accettazione delle Parti della proposta formulata da parte del mediatore. c) deve essere aumentato in misura del 20% in caso di particolare difficoltà, complessità od importanza della. Ai sensi dell articolo 16, comma 4 lett. b), DM 180/2010, come modificato dal DI 145/2011, in caso di obbligatoria si applica solo l aumento previsto nella lettera a) del precedente punto E facoltà dell Organismo applicare delle agevolazioni, particolari scontistiche e/o promozioni relativamente alle sole spese di e, comunque, a vantaggio di tutte le parti in. 3. Nel caso in cui una Parte versi nelle condizioni per l ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, non dovrà essere corrisposta alcuna indennità. Per avviare/partecipare alla e godere dei predetti benefici, essa è tenuta a depositare, presso l Organismo, apposita dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo Mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità dell istanza, la certificazione attestativa dello status o altro eventuale documento rilasciato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n Il valore della questione trattata deve essere indicato nella domanda di e deve essere determinato a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l Organismo, in base all art. 16, comma 7, D.lgs. 180/2010, decide il valore di riferimento, sino al limite di euro , e lo comunica alle parti. Per le medesime controversie l Organismo applica, in via generale, lo scaglione da a Per le cause di particolare importanza, complessità e difficoltà con riferimento alla questione trattata, si applica lo scaglione da a In ogni caso, se all esito del procedimento di il valore risulta diverso, l importo dell indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 3
5 ARTICOLO 5: CONSULENTI TECNICI IN MEDIAZIONE Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l Organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso potrà essere determinato: secondo le tariffe professionali, se esistenti, in base all eventuale tariffa predeterminata in convenzione con l Organismo ovvero in base a diverso accordo con le Parti. ARTICOLO 6: MODALITÀ DI PAGAMENTO 1. La Parte istante all atto del deposito dell istanza deve versare le spese di avvio (euro 40,00 oltre IVA). 2. La Parte chiamata deve versare in Segreteria, prima dell incontro davanti al mediatore (ossia al momento della comunicazione della adesione o al momento in cui partecipa direttamente all incontro senza preventiva comunicazione), le spese di avvio (euro 40 oltre IVA) a mezzo bonifico bancario o direttamente con il servizio Bancomat attivo presso la Segreteria dell Organismo. La parte chiamata è esonerata dal pagamento delle spese di avvio qualora, al primo incontro, la parte istante risulti assente. 3. Nel caso in cui le Parti, all esito del primo incontro decidano di proseguire la procedura di, dovranno provvedere a corrispondere all organismo, il giorno stesso del primo incontro ovvero, in caso di comunicazione successiva della volontà di proseguire, entro la data del secondo incontro, almeno il 50% delle spese di tabellarmente dovute per il singolo scaglione di riferimento. Tale somma verrà calcolata quale acconto sull indennità complessivamente dovuta all esito del procedimento. 4. Salvo diverse indicazioni, qualora l Organismo applichi delle agevolazioni, particolari scontistiche e/o promozioni, comunque a vantaggio di tutte le parti, relativamente alle spese di, queste ultime dovranno corrispondere la percentuale dell indennità tabellarmente dovuta per il singolo scaglione di riferimento ed indicata dall Organismo, nelle medesime tempistiche indicate nel precedente punto Tutte le parti devono versare quanto di loro competenza per la spese di anche a mezzo bonifico bancario o direttamente con il servizio Bancomat attivo presso la Segreteria dell Organismo. 6. Alla fine del procedimento la Segreteria dell Organismo effettua i conteggi degli importi effettivamente dovuti dalle parti con riferimento alle tabelle delle indennità ed allo svolgimento della procedura e, se del caso, provvede ad invitare le parti al pagamento delle somme dovute all Organismo o ad effettuare alle stesse gli eventuali rimborsi. 7. Il pagamento delle somme complessivamente dovute è condizione per il rilascio del verbale da parte della Segreteria. 4
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