Etichettatura e Sicurezza delle calzature. Treviso, 29 ottobre 2012

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1 Etichettatura e Sicurezza delle calzature Treviso, 29 ottobre

2 Esistono due assiomi fondamentali e incontrovertibili A) Tutti i prodotti che circolano sul mercato devono essere correttamente etichettati B) Tutti i prodotti che circolano sul mercato devono essere sicuri

3 Essi derivano dall esigenza di assicurare la tutela dei consumatori e un equa concorrenza (a tutela degli operatori economici corretti) e richiedono che, all atto di immettere o di mettere a disposizione prodotti sul mercato comunitario, tutti gli operatori economici, nell ambito dei rispettivi ruoli agiscano in modo responsabile e in piena conformità alle prescrizioni giuridiche applicabili.

4 Calzature: Legislazione Legislazione di riferimento di riferimento Normativa comunitaria: Direttiva 94/11/ CE (relativa all etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale: è stata recepita con il D.M. 11/4/1996) Direttiva 2001/95/CE (relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Si tratta di una normativa comunitaria orizzontale che ha introdotto un requisito generale di sicurezza dei prodotti e ha dettato disposizioni in materia di obblighi generali di fabbricanti e distributori, in materia di sorveglianza del mercato e in materia di scambio rapido di informazioni: le sue prescrizioni sono contenute nel D.Lgs. 206/2005) Regolamento (CE) n. 765/2008 (fornisce un quadro sia per la vigilanza del mercato, che gli Stati membri dell UE devono organizzare ed effettuare, sia per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi. Stabilisce inoltre i principi generali della marcatura CE (non prevista per le calzature). Decisione 768/2008/CE (fornisce definizioni e obblighi generali per tutti gli operatori economici: produttori, importatori, rappresentanti autorizzati, distributori; individua una serie di procedure di valutazione della conformità e in generale stabilisce i principi generali e le disposizioni di riferimento per la normativa comunitaria di armonizzazione) Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) (concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) Regolamento (CE) N. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009: modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006

5 Calzature: Legislazione Legislazione di riferimento di riferimento Norme nazionali: D.M. 11/4/1996 (Recepimento della Direttiva 94/11/CE) D.M. 30/01/2001 (modifica al D.M. 11/4/1996 relativamente alla modalità per indicare in etichetta dell origine italiana delle suole) L. 16/12/1966 n (Disciplina dell uso dei nomi cuoio, pelle e pelliccia e dei termini che ne derivano) D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 Codice del Consumo Artt

6 L etichettatura delle calzature

7 Indicazioni obbligatorie e facoltative Indicazioni obbligatorie Indicazioni facoltative A. Informazioni obbligatorie relative alla composizione delle calzature (D.M. 11/04/1996) B. Informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo (art. 104 del D.Lgs. 206/2005) D. Informazioni facoltative sulle qualità e le finiture delle calzature dirette ad orientare il consumatore (D.M. 11/04/1996) E. Certificazioni e marchi volontari C. Informazioni relative all origine (Reg. CE 2913/92 Codice doganale comunitario; Legge 350/2003 e s.m.i.)

8 A) Informazioni obbligatorie relative alla composizione delle calzature (D.M. 11/04/1996)

9 Ambito di applicazione (art. 1 e all. I e II D.M. 11/04/1996) Il termine "calzature" si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente. Rappresentano calzature articoli che vanno dai sandali la cui superficie esterna è fatta di lacci e strisce regolabili agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e coscia. Sono inclusi tra questi prodotti: scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza sandali di tipo vario, espadrilles (scarpe con tomaia in tela e suola in materia vegetale intrecciata) scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle, scarpe da ballo calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti quali carta, fogli di plastica), senza suole riportate calzature usa e getta con suole riportate calosce portate sopra altre calzature, calzature ortopediche

10 Prodotti esclusi (art. 1 D.M. 11/04/1996 ) Sono esclusi dalla normativa i seguenti prodotti: calzatured'occasione usate calzature aventi la caratteristica di giocattoli calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. 475/92 (dispositivi di protezione individuale): es. calzature atte a prevenire gli scivolamenti calzature disciplinate dal DPR 904/82, recante attuazione della Direttiva 76/769/CEE (restrizioni in materia di immissione e uso di sostanze e preparati pericolosi).

11 Etichetta dei materiali (artt. 2-4 D.M. 11/04/1996 ) L'etichetta deve fornire informazioni scritte in lingua italiana relative ai materiali di cui sono costituite le tre parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, e suola esterna). In alternativa essa può essere rappresentata da simboli I simboli dei materiali devono figurare vicino ai simboli che si riferiscono alle tre parti della calzatura e devono avere dimensioni tali da essere comprensibili L'etichetta deve indicare il materiale che compone almeno l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura, o almeno l 80% del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge tale limite, è opportuno che l'etichetta riporti informazioni sulle due componenti principali.

12 Parti della calzatura e simboli corrispondenti (all. I D.M. 11/04/1996) TOMAIA: è la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna. RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA: si tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura. SUOLA ESTERNA: è costituita dalla superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura.

13 Descrizione e simboli usati per i materiali (all. I D.M. 11/04/1996) CUOIO E PELLE Indica la pelle o il pellame di un animale che conservi la sua struttura fibrosa originaria, debitamente conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati oppure no. Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. CUOIO RIVESTITO Si tratta di prodotto nel quale lo strato di rivestimento del cuoio (o l'accoppiatura a colla) non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, ma è comunque superiore a 0.15 mm. Il materiale è costituito da uno strato molto sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa. MATERIE TESSILI naturali e sintetiche o non tessute. ALTRE MATERIE diverse da quelle descritte (polimeri, gomme, sugheri).

14 Dove e come apporre l etichetta dei materiali (art. 4 D.M. 11/04/1996 ) L'etichetta, apposta su almeno una delle due calzature, può essere stampata, incollata goffrata o applicata ad un supporto, in maniera ben visibile, in modo tale che la stessa sia saldamente applicata ed accessibile al consumatore. I simboli devono avere dimensioni tali da essere comprensibili.

15 Etichetta dei materiali Esempio n. 1

16 Etichetta dei materiali Esempio n. 2

17 Obblighi degli operatori economici (art. 4 D.M. 11/4/1996 )

18 Obblighi dei produttori Il fabbricante oppure il suo rappresentante con sede nell'unione Europea deve apporre l'etichetta dei materiali sulle calzature (almeno su una delle calzature) ed è personalmente responsabile delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante né il suo rappresentante hanno sede nell'unione Europea, è personalmente responsabile delle informazioni il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario.

19 Obblighi dei distributori Il venditore al dettagliodeve: verificare la presenza dell'etichetta dei materiali sulle calzature poste in vendita (almeno su una delle calzature) esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, il cartello illustrativo della simbologia adottata.

20 La vigilanza sull osservanza delle disposizioni contenute nel D.M. 11 aprile 1996 La vigilanza compete al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita attraverso le Camere di Commercio, altri enti aventi specifiche competenze in materia, nonché gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria. In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme, viene assegnato un termine perentorio al fabbricante, al suo rappresentante, o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, o al venditore al dettaglio, per la regolarizzazione dell'etichettatura. Decorso il termine, l'autorità di Vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.

21 B) Informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo - artt. 103 e 104 del D.Lgs.206/2005

22 Le informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo (artt. 103 e 104) Dati identificativi del produttore: identità/estremi fabbricante o del suo mandatario nell Unione Europea o dell importatore (marchio o denominazione commerciale registrata/nome, ed indirizzo completo) Dati identificativi del prodotto: tipo (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc. ) o eventualmente la partita di prodotti di cui fa parte Le indicazioni vanno riportate sul prodotto o sull imballaggio Gli obblighi degli operatori economici saranno indicati più avanti

23 C) Informazioni relative all origine (Reg. CE 2913/92; Legge 350/2003 e s.m.i.)

24 MADE IN Modalità ammesse per indicare l origine non italiana della merce (circolare Agenzia delle Dogane 30/11/2009 e circolare MISE 9 novembre 2009): Prodotto fabbricato in Prodotto fabbricato in Paesi extra UE Prodotto di provenienza extra UE Prodotto importato da Paesi extra UE Prodotto non fabbricato in Italia Importato da (nome e sede dell impresa)

25 E) Informazioni facoltative sulle qualità e le finiture delle calzature dirette ad orientare il consumatore (D.M. 11/04/1996)

26 Indicazioni facoltative (D.M. 11/04/1996 art 5 c. 1) L etichetta può contenere anche altre informazioni supplementari in una delle lingue ufficiali comunitarie, finalizzate ad individuare meglio le qualità e le finiture delle calzature compatibilmente al buon uso commerciale (ad esempio la dicitura "cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di qualità superiore). Le informazioni facoltative non possono sostituire quelle obbligatorie, relative sia all identificazione del produttore e del prodotto sia alla composizione del prodotto, che devono essere sempre e comunque presenti in etichetta. Anche alle indicazioni facoltative si applicano i principi generali in materia di chiarezza, leggibilità e veridicità delle informazioni obbligatorie.

27 ETICHETTATURE SUOLE Il fabbricante di suole può specificare l origine italiana del prodotto apponendo la dicitura suola prodotta in Italia, esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in lingua italiana o in altra lingua ufficiale dell Unione Europea (per evitare che il consumatore finale possa essere indotto a ritenere di origine italiana non solo la suola ma l intera calzatura).

28 E) Certificazioni e Marchi volontari

29 Marchi volontari Esempi di marchi volontari utilizzati nel settore delle calzature: Sono due marchi volontari, rilasciati dal Consorzio vero cuoio italiano. Il marchio "Vero Cuoio" segnala al consumatore che il materiale su cui è impresso è cuoio; il marchio "Vero Cuoio Italiano" viene attribuito al cuoio di qualità superiore, conciato con estratti di origine vegetale e prodotto in Italia unicamente dalle concerie aderenti al Consorzio Vero Cuoio. Rientrano nella categoria dei marchi volontari i marchi rilasciati da organismi per attestare che il prodotto ha rispettato determinati parametri di qualità e/o metodologie di processo più restrittive rispetto a quelle previsti dalla normativa cogente. Un esempio di marchio ecologico è il marchio ECOLABEL contraddistinto da una margherita ed attesta che: - il prodotto non contiene sostanze che possono creare allergie; - il processo produttivo è ecologicamente sostenibile perché riduce le emissioni inquinanti e l utilizzo di sostanze dannose per l ambiente.

30 La sicurezza delle calzature

31 Norme sulla sicurezza delle calzature Esistono due categorie principali di norme: - Norme relative all IMMISIONE e all USO di sostanze e preparati pericolosi: fanno parte di questa categoria le disposizioni dettate dall Unione Europea; - Norme relative alla SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI: offrono una tutela preventiva al fine di garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato siano sicuri per il consumatore e l utilizzatore finale (Codice del Consumo Parte IV - Sicurezza e Qualità - Titolo I - Sicurezza dei prodotti: artt )

32 SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI Codice del Consumo Parte IV Sicurezza e qualità Titolo I Sicurezza dei prodotti (artt ) 32

33 FINALITA E CAMPO DI APPLICAZIONE CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme contenute negli artt del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) si applicano: A) in assenza di disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti: (es. per le calzature, i prodotti tessili, gli articoli di puericultura, ecc.) B) quando la normativa comunitaria specifica esiste (es. per i giocattoli, i prodotti elettici a bassa tensione, i dpi, ecc.) ma non copre determinati aspetti (es. obblighi di collaborazione/di diligenza), rischi o categorie di rischio.

34 FINALITA Le norme contenute negli artt del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) sono finalizzate a garantire che i prodotti immessi sul mercato o in libera pratica siano SICURI a tutela di diritti fondamentali dei consumatori: Salute Sicurezza e qualità dei prodotti Adeguata informazione Le norme di carattere generale nel dettare il requisito generale di sicurezza dei prodotti, prevedono che tutti gli operatori economici agiscano in modo responsabile, e impongono a loro carico precisi obblighi di collaborazione e di diligenza.

35 Disciplina generale sulla sicurezza dei prodotti e direttive settoriali Pur presentando alcuni punti in comune con le direttive "Nuovo Approccio, le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti contenute nel Codice del Consumo non prevedono: l obbligo di una certificazione; l'obbligo di una marcatura di sicurezza; l obbligo di redigere un fascicolo tecnico. E tuttavia opportuno disporre della documentazione attestante la presunzione e valutazione di sicurezza del prodotto (da esibire qualora venga richiesta). Un'adeguata certificazione indipendente, riconosciuta dalle autorità competenti, può agevolare la prova della conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza pertinenti. Attenzione: per i prodotti disciplinati dalla normativa sulla sicurezza generale dei prodotti, non è prevista l apposizione della marcatura CE (obbligatoria solo per i prodotti per i quali è appositamente indicato dalla specifica normativa comunitaria).

36 DEFINIZIONI (art.103 Codice del Consumo) (segue) Produttore Fabbricante stabilito nella Comunità Soggetto che appone sul prodotto il proprio nome, marchio o segno distintivo Soggetto che rimette a nuovo il prodotto Rappresentante del fabbricante, se questo non è stabilito nella Comunità europea (persona fisica e giuridica che agisce per nome e conto del fabbricante) Importatore in caso di mancanza del rappresentante Operatore professionale della catena commerciale la cui attività incide sulla sicurezza del prodotto Distributore Operatore professionale della catena commerciale la cui attività non incide sulla sicurezza del prodotto Anche il dettagliante

37 DEFINIZIONI (art 103 Codice del Consumo) Per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo è previsto un requisito generale di sicurezza Prodotto prodotto destinato al consumatore finale prodotto utilizzato dal consumatore durante la prestazione di un servizio fornito o reso disponibile al consumatore sia a titolo oneroso che gratuito nell ambito di un attività commerciale Prodotto sicuro prodotto privo di rischi o con rischi ridotti, compatibili con il suo impiego e comunque accettabili nel contesto di un elevata tutela della salute e sicurezza delle persone usato in modo normale o ragionevolmente prevedibile (durata, installazione, manutenzione) Vanno tenute in considerazione categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare minori ed anziani Prodotto pericoloso Prodotto non sicuro. Rischi: soffocamento, strangolamento, lesioni, rischio chimico, ecc.

38 DEFINIZIONI Immissione sul mercato Messa a disposizione Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione del prodotto sul mercato comunitario. Per messa a disposizione si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l uso, nel corso di un attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito

39 DEFINIZIONI (artt. 103 e 107) (segue) Richiamo dal consumatore Misura finalizzata alla restituzione di un prodotto pericoloso già fornito o reso disponibile ai consumatori Ritiro dal mercato Misura atta ad impedire la distribuzione, l esposizione e l offerta al consumatore Misura atta ad vietare, temporaneamente, la distribuzione, l esposizione e l offerta al consumatore 39

40 Presunzione e valutazione di sicurezza (Articolo 105 Codice del Consumo) Un prodotto è considerato sicuro quando è conforme alle specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza o in mancanza di disposizioni legislative comunitarie, alle disposizioni legislative nazionali specifiche vigenti nello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza (Art. 105 comma 1). In mancanza di disposizioni specifiche sia a livello comunitario che nazionale, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alle norme tecniche nazionali non cogenti che recepiscono norme tecniche europee armonizzate (ove esistenti) (Art.105 comma 2). In assenza sia di disposizioni legislative che di norme tecniche la sicurezza del prodotto viene valutata in base ad altri parametri quali: le norme nazionali non cogenti che recepiscono altre norme europee pertinenti, le norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, le raccomandazioni della Commissione europea, i codici di buona condotta, gli ultimi ritrovati della tecnica, il livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi (Art. 105 comma 3).

41 Obblighi degli operatori economici (art. 104 Codice del Consumo)

42 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI - Immettere sul mercato solo prodotti sicuri -Indicare (sul prodotto o sull imballaggio) l identità/estremi del produttore (nome, marchio e denominazione/ragione sociale più indirizzo completo) -Riportare il riferimento al tipo di prodotto (n. lotto, codice articolo, codice a barre, ecc. ) o alla partita di appartenenza Adempiere ad altri obblighi: Informazioni/Avvertenze - Ritiro/Richiamo (che costituiscono misure preventive di rischi) - Controlli a campione - Collaborazione (fornendo, su richiesta, la documentazione attestante la presunzione e valutazione di sicurezza del prodotto) ecc.

43 OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI Il distributore deve agire con diligenza per contribuire all immissione sul mercato di prodotti sicuri. In particolare: 1 non può fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità 2 deve trasmettere le informazioni sui rischi dei prodotti sia ai produttori che alle Autorità di controllo 3 deve conservare per dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale la documentazione utile a rintracciare l origine dei prodotti 4) assolvere ad altri obblighi: informare le Autorità di controllo/collaborare con le suddette Autorità (es. per rintracciare l origine del prodotto)

44 SANZIONI (art. 112 Codice del consumo) 44

45 Come garantire la sicurezza delle calzature

46 La sicurezza delle calzature.. segue La sicurezza delle calzature è correlata alla mancanza di rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Possiamo individuare due tipi di rischio: 1) rischio fisico-meccanico: possibilità prevedibile che durante le normali condizioni di utilizzo si raggiunga, tramite fruizione dell articolo o di parti di esso, il potenziale pericolo per l integrità fisica dell utilizzatore; 2) rischio chimico per la salute umana: possibilità prevedibile che, nelle condizioni normali di utilizzo e di manutenzione, si raggiunga, tramite esposizione dovuta al contatto con la cute o le mucose, a inalazione oppure a ingestione, una dose di potenziale pericolo per l utilizzatore finale.

47 segue.. La sicurezza delle calzature Di conseguenza: - le varie componenti (tomaia, fodera, sottopiede, suola, tacco, soprattacco, cerniere,ecc. ) e la calzatura completa devono avere determinate caratteristiche fisiche-meccaniche (es. per la calzatura completa si valuta l adesione suola-tomaia e la tenuta del tacco); - devono essere assenti elementi che comportano rischi per alcune categorie di utilizzatori (es. piccole parti staccabili nelle calzature destinate a bambini piccoli); - deve essere garantita la salubrità per il consumatore (intesa come tutela della salute del consumatore, strettamente correlata con le sostanze potenzialmente dannose per l uomo). Sotto questo aspetto la sicurezza delle calzature è data dal mancato impiego di sostanze chimiche vietate e dall uso delle sostanze chimiche consentite nei limiti stabiliti dalla legge.

48 Sostanze pericolose vietate e sostanze soggette a restrizioni Alcune sostanze chimiche sono vietate: a volte nelle calzature sono presenti le sostanze vietate perché vengono utilizzate per produrre pelle o per altri scopi in Paesi privi di restrizioni. Un esempio è rappresentato dal Dimetilfumarato (un biocida contro le muffe che possono causare il deterioramento delle calzature o dei mobili in pelle durante l immagazzinamento o il trasporto in un clima umido). E vietata l immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti DMF. Altre sostanze possono essere utilizzate nel ciclo di produzione ma la loro presenza nel prodotto finito deve essere inferiore ai limiti stabiliti (Azocoloranti - Cromo - Formaldeide - Piombo, ecc.)

49 Controlli chimici sulle calzature Determinazione del contenuto di azocoloranti su tessuti e pellame Determinazione del rilascio del nichel nelle parti metalliche Determinazione del contenuto di cadmio nelle materie plastiche..

50 Prove sulle componenti e sulle calzature complete - Resistenza alla trazione - Resistenza alle flessioni ripetute - Resistenza alla cucitura - Resistenza all usura - Resistenza a fatica del tacco - Resistenza all abrasione -.. Prove sulle componenti: Prove sulle calzature complete: - Resistenza al distacco della tomaia dalla suola; - Resistenza al distacco della tomaia dalla suola sulla punta; - Tenuta del tacco; - Resistenza alle flessioni ripetute della calzatura completa..

51 Alcuni suggerimenti. Scelta dei fornitori in base a criteri di affidabilità; Definizione esatta delle caratteristiche del prodotto (requisiti di sicurezza, identificazione del produttore, rintracciabilità, ecc.) Richiesta di dichiarazioni attestanti la conformità alle direttive e ai regolamenti europei Richiesta della documentazione tecnica a comprova dei controlli eseguiti Richiesta di analisi a cura di enti/laboratori terzi

52 Responsabilità per danno da prodotti difettosi Attenzione: i fabbricanti e gli importatori che immettono prodotti non conformi sul mercato comunitario sono responsabili anche dei danni provocati dai prodotti difettosi (Codice del Consumo - Parte IV Sicurezza e qualità - Titolo II). Viene così assicurata ai consumatori una tutela successiva di tipo risarcitorio.

53 RAPEX RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) è il sistema rapido di scambio di informazioni tra Paesi membri dell'unione Europea e la Commissione europea sulle azioni intraprese per prevenire o vietare la commercializzazione o l'uso di prodotti (esclusi alimentari, farmaci e dispositivi medici) che presentano rischi gravi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Le notifiche sono redatte dalle autorità competenti di uno stato membro dell UE e contengono informazioni sul prodotto e sulla precisa causa del pericolo per la salute o per la sicurezza, nonché le misure delle autorità o del fabbricante/distributore. In seguito, la Commissione europea mette tali notifiche a disposizione di tutte le autorità degli Stati membri dell UE. Acquisita l informativa, le Autorità Nazionali degli altri Stati membri adottano misure per eliminare il rischio, ad es. disponendo che il prodotto sia ritirato dal mercato. Ecco alcune cifre per il 2011: Le autorità nazionali hanno notificato 1803 casi e i prodotti maggiormente notificati sono: abbigliamento e prodotti tessili, giocattoli, motoveicoli, apparecchi elettrici e prodotti cosmetici. E possibile da parte di tutti visitare il sito web dedicato in cui si possono vedere settimanalmente tutti casi di prodotti pericolosi segnalati dalle autorità dei singoli stati membri ( Per le calzature i rischi principali sono costituiti dal soffocamento e dai rischi chimici

54 Presentazione realizzata da: Silvana Manica Responsabile Ufficio Attività a tutela del consumatore Camera di Commercio di Treviso Tel fax silvana.manica@tv.camcom.it

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